Decreto del 16 marzo 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica del decreto ministeriale 13 gennaio 2006, recante modalita' per l'applicazione delle disposizioni in materia di ritiro dal mercato di carne avicola, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 2005, n. 244, da destinare ad aiuti alimentari. (GU n. 69 del 23-3-2006) Decreto 15 marzo 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - Supplemento n. 9. (GU n. 84 del 10-4-2006- Suppl. Ordinario n.90) Decreto 9 marzo 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Istituzione di un unico «Comitato di gestione delle zone di tutela biologica». (GU n. 74 del 29-3-2006) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006: Costituzione del tavolo di filiera per le bioenergie. (GU n. 63 del 16-3-2006) Decreto 14 febbraio 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Attivita' di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. (GU n. 49 del 28-2-2006) Decreto 14 febbraio 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Determinazione dei prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2006. (GU n. 44 del 22-2-2006) Comunicato: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Costituzione del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica (GU n. 41 del 18-2-2006) Decreto 2 febbraio 2006: Delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. (GU n. 39 del 16-2-2006) Circolare 31 gennaio 2006: Agenzia per le erogazione in agricoltura. Modalita' di applicazione del Regolamento CE n. 2080/2005 inerente i programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo. (GU n. 35 del 11-2-2006- Suppl. Ordinario n.38) Legge 25 gennaio 2006, n. 29: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005. (GU n. 32 del 8-2-2006- Suppl. Ordinario n.34) AGRICOLTURA: Art. 4: Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale AGRICOLTURA BIOLOGICA:  Art. 17: Modifiche dell'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 Decreto 23 gennaio 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. (GU n. 60 del 13-3-2006) Ordinanza 23 gennaio 2006: Ministero della Salute. Blue tongue - Campagna di vaccinazione 2005-2006. (GU n. 43 del 21-2-2006) Decreto-Legge 10 gennaio 2006, n. 2: Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa. (GU n. 8 del 11-1-2006) Comunicato: Ministero della Giustizia. Mancata conversione del decreto-legge 3 novembre 2005, n. 224, recante: «Interventi urgenti in materia di agroindustria e di ricerca e sperimentazione in agricoltura». (GU n. 2 del 3-1-2006) Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.211) Commi 419 e 420: Contributi giovani agricolori Commi 421 e 422: Biocarburanti Comma 423: Energia da fonti rinnovabili agroforestali Comma 426: Interventi di promozione, sviluppo e diffusione della cultura gastronomica e delle prooduzioni tipiche Testo del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agro alimentari». (GU n. 263 del 11-11-2005) Decreto-Legge 3 novembre 2005, n. 224: Interventi urgenti in materia di agroindustria e di ricerca e sperimentazione in agricoltura. (GU n. 256 del 3-11-2005) Decreto Legislativo 30 settembre 2005, n. 225: Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva. (GU n. 256 del 3-11-2005) Decreto-Legge 9 settembre 2005, n. 182: Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (GU n. 212 del 12-9-2005) (Convertito in L.11 novembre 2005, n. 231) Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214: Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. (GU n. 248 del 24-10-2005- Suppl. Ordinario n.169) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2005: Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera. (GU n. 212 del 12-9-2005) Decreto 1 agosto 2005: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. (GU n. 212 del 12-9-2005- Suppl. Ordinario n.152) Circolare 28 luglio 2005: Ministero della Salute. Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. (GU n. 180 del 4-8-2005) Decreto 18 luglio 2005: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Quinta revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. (GU n. 174 del 28-7-2005- Suppl. Ordinario n.133) Decreto 7 luglio 2005: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Esonero di alcuni operatori del settore biologico dagli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/1991, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 392/2004, e approvazione di nuova modulistica, sezione C, «preparazioni alimentari». (GU n. 160 del 12-7-2005) Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102: Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38. (GU n. 137 del 15-6-2005) Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 101: Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38. (GU n. 137 del 15-6-2005) Circolare 27 maggio 2005, n. 23: Agenzia per le erogazioni in agricoltura.Riforma della politica agricola comune. Integrazioni alla Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005. (GU n. 137 del 15-6-2005- Suppl. Ordinario n.108) Provvedimento 26 maggio 2005: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni con le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina». (Atto rep. n. 2298 del 26 maggio 2005). (GU n. 243 del 18-10-2005- Suppl. Ordinario n.166) Decreto 20 maggio 2005: Ministero delle politiche agricole e forestali. Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Abruzzo. (GU n. 138 del 16-6-2005) Decreto 20 maggio 2005: Ministero delle politiche agricole e forestali. Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia. (GU n. 137 del 15-6-2005) Decreto 20 maggio 2005: Ministero delle politiche agricole e forestali. Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia. (GU n. 137 del 15-6-2005) Comunicato: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Disciplinare per l'attuazione dell'intervento comunitario di acquisto di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella comunita' - Campagne 2004-2005 e 2005-2006. (GU n. 122 del 27-5-2005) Circolare 13 maggio 2005, n. 17: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Riforma della politica agricola comune. Modalita' e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005. (GU n. 119 del 24-5-2005) Circolare 6 maggio 2005, n. 256: Agenzia per le erogazione in agricoltura. Riforma della politica agricola comune. Istruzioni generali per la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. (GU n. 137 del 15-6-2005- S.O. n. 108) Circolare 4 maggio 2005, n. 238: Agenzia per le erogazione in agricoltura. Riforma della politica agricola comune. Modalita' e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005. (GU n. 137 del 15-6-2005- Suppl. Ordinario n. 108) Circolare 29 aprile 2005, n. 231: Agenzia per le erogazione in agricoltura. Riforma della politica agricola comune - Fissazione titoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03 - Informazioni aggiuntive. (GU n. 137 del 15-6-2005- S.O. n. 108) Decreto 1 aprile 2005: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale delle azioni per il miglioramento della qualita' della produzione oleicola, di cui ai regolamenti CE n. 528/99 e n. 2136/02, per la campagna 2003-2004, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (GU n. 126 del 1-6-2005) Decreto 24 marzo 2005: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Ripartizione tra le regioni e province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2004/2005.(GU n. 89 del 18-4-2005) Circolare 24 marzo 2005, n. 12: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Applicazione del Reg. (CE) n. 2102/2004 della Commissione. (GU n. 85 del 13-4-2005) Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005 n. 79: Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali. (GU n. 106 del 9-5-2005) Circolare 21 marzo 2005, n. ACIU.2005.129: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Riforma della politica agricola comune. Fissazione titoli, ai sensi del reg. (CE) n. 1782/03. (GU n. 78 del 5-4-2005- S. O. n.59) Decreto 17 marzo 2005: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Piano assicurativo agricolo 2005. (GU n. 268 del 17-11-2005- Suppl. Ordinario n.188) Decreto 16 marzo 2005: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta con guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, che reca modalita' di applicazione. (GU n. 80 del 7-4-2005) Decreto 18 febbraio 2005 , n. 6: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale dei programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori nel settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 di cui al regolamento CE n.1334/02, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (GU n. 91 del 20-4-2005) Decreto 18 febbraio 2005, n. 5: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento CE n. 797/2004,per la campagna 2004-2005, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n.183. (GU n. 91 del 20-4-2005) Decreto 8 febbraio 2005: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. (GU n. 82 del 9-4-2005) Circolare 28 gennaio 2005, n. 20: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità. (GU n. 36 del 14-2-2005) Legge 24 dicembre 2004, n.313: Disciplina dell'apicoltura. (GU n. 306 del 31-12-2004) Decreto Legislativo 22 dicembre 2004, n.332: Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, in materia di lotta contro la peste suina africana. (GU n. 27 del 3-2-2005) Decreto Legislativo 22 dicembre 2004, n.333: Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, in materia di lotta contro la peste suina classica. (GU n. 27 del 3-2-2005) Deliberazione 20 dicembre 2004, n. 78: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Rimodulazione del programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione. (GU n. 93 del 22-4-2005) Decreto 16 dicembre 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modificazione al decreto 20 luglio 2004, in ordine alla data di presentazione all'AGEA della documentazione, relativa ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente al disposto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio. (GU n. 20 del 26-1-2005) Decreto Legislativo 13 dicembre 2004, n.331: Attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione. (GU n. 27 del 3-2-2005) Decreto 6 dicembre 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Norme per il finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'anno 2005. (GU n. 301 del 24-12-2004) Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297: Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. (GU n. 293 del 15-12-2004) Decreto 12 novembre 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Proroga dei termini previsti per l'aggiornamento delle informazioni della banca nazionale dati in base all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 15 giugno 2004. (GU n. 29 del 5-2-2005) Decreto 2 novembre 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Deroga al decreto ministeriale 27 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici. (GU n. 270 del 17-11-2004) Decreto 14 ottobre 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - I.N.R.A.N. (GU n. 270 del 17-11-2004) Decreto 13 ottobre 2004: Ministero della Salute. Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina». (GU n. 237 del 11-10-2005) Circolare 12 ottobre 2004, n. 508: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Vitivinicolo - Dichiarazioni 2004/2005: Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino. Circolare 24 settembre 2004, n.4208: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri e modalita' di finanziamento, rendicontazione, varianti e proroghe relativi ai finanziamenti concessi per attivita' di ricerca e sperimentazione in campo agricolo. (GU n. 276 del 24-11-2004) Decreto 15 luglio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modalita' e procedure per l'erogazione del contributo statale sulla spesa assicurativa dei rischi agricoli. (GU n. 254 del 28-10-2004) Decreto 8 ottobre 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri di compilazione e modalita' di presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vinicola. (GU n. 245 del 18-10-2004) Circolare 5 ottobre 2004, n. 491: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura . Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004). (GU n. 240 del 12-10-2004) Decreto 30 settembre 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Proroga del termine previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 21 maggio 2004, di modifica del decreto 31 luglio 2003, concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT. (GU n. 245 del 18-10-2004) Comunicato: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Adozione del decreto ministeriale di attuazione del regolamento CE 1331/2004, recante modalita' di applicazione del regolamento CE 1638/98, concernente i programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori nel settore olivicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005. (GU n. 228 del 28-9-2004)   Decreto 9 settembre 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali - supplemento n. 18; recepimento della direttiva 2003/126/CE. (GU n. 221 del 20-9-2004)   Comunicato: Ministero degli Affari Esteri. Entrata in vigore del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001. (GU n. 210 del 7-9-2004)   Decreto 5 agosto 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune. (GU n. 191 del 16-8-2004) Decreto 22 luglio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Quarta revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. (GU n. 193 del 18-8-2004 - S.O. n.144)   Decreto 20 luglio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2004/31/CE del 17 marzo 2004, che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva 2001/32/CE, per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'. (GU n. 234 del 5-10-2004)   Decreto 23 giugno 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Proroga dei termini di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte, e dei termini di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita' di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera. (GU n. 161 del 12-7-2004)   Decreto 6 luglio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti». (GU n. 219 del 17-9-2004)   Decreto 22 giugno 2004, n. 182: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari. (GU n. 170 del 22-7-2004)   Circolare 11 Giugno 2004, n. 16: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. PAC Seminativi - Raccolto 2004. Modifiche alla circolare AGEA n. 12 del 12 maggio 2004. (GU n. 141 del 18-6-2004)   Decreto 11 giugno 2004, n.10: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Integrazione dell'annualita' 2003, assegnazione dell'annualita' 2004 ed anticipo del 12,5% di una rata annuale media del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 174 del 27-7-2004) Decreto 11 giugno 2004, n. 9: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilita' agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2004. (GU n. 174 del 27-7-2004)   Decreto 4 Giugno 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, recante: "Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002". (GU n. 143 del 21-6-2004) Circolare 28 Maggio 2004, n. 860: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica della circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, di attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera. (GU n. 138 del 15-6-2004)   Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 179: Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele. (GU n. 168 del 20-7-2004)   Circolare 18 Maggio 2004, n. 14: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Sementi certificate - Campagna di commercializzazione 2003/2004 - Ulteriori disposizioni applicative. (GU n. 120 del 24-5-2004) Circolare 18 Maggio 2004, n. 2: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie, per la campagna di commercializzazione 2004-2005 - Regolamento (CEE) n. 2358/71 del 29 ottobre 1971 del Consiglio. (GU n. 122 del 26-5-2004)   Decreto 14 Maggio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica del decreto 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera. (GU n. 138 del 15-6-2004) Circolare 12 Maggio 2004, n. 13: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. PAC Zootecnia - Istruzioni applicative generali campagna 2004 - settore bovini. (GU n. 123 del 27-5-2004)   Circolare 12 maggio 2004, n. 12: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura: PAC Seminativi - Raccolto 2004 - Modifiche alla circolare AGEA n. 8 del 22 aprile 2004. (GU n. 117 del 20-5-2004)   Circolare 6 maggio 2004, n.11: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Pac Zootecnia - Istruzioni applicative generali campagna 2004 - settore lattiero-caseario. (GU n. 112 del 14-5-2004) Decreto 3 Maggio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri e modalita' per la concessione di contributi, in relazione alle iniziative dirette alla definizione degli strumenti attinenti la tracciabilita', anche differenziata per filiera, dei prodotti alimentari e per la realizzazione di studi e modelli operativi per l'attivazione di processi per la tracciabilita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari. (GU n. 156 del 6-7-2004)   Decreto 29 aprile 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Deroga al decreto ministeriale 27 novembre 2001, relativo alle modalita' di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici. (GU n. 108 del 10-5-2004) Decreto 29 Aprile 2004: Ministero delle Poolitiche Agricole e Forestali. Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002. (GU n. 126 del 31-5-2004) Decreto 23 aprile 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003, per quanto concerne il settore lattiero caseario. (GU n. 108 del 10-5-2004)   Decreto 23 aprile 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifiche dei decreti 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. (GU n. 101 del 30-4-2004) Decreto 7 Aprile 2004, n. 4: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore del settore della frutta a guscio, di cui agli articoli 83, 84, 85, 86 e 87 del regolamento CE n. 1782/2003, per l'anno 2004, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 126 del 31-5-2004)   Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99: Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38. (GU n. 94 del 22-4-2004)   Comunicato: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Comunicato recante: "Circolare relativa ai criteri e alle procedure per la valutazione di merito e tecnico economica dei contratti di filiera di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003". (GU n. 82 del 7-4-2004)   Decreto 19 Marzo 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica all'allegato VIII del decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. (GU n. 129 del 4-6-2004) Circolare 15 marzo 2004, n.6: Agenzia per le erogazioni in agricoltura. PAC Seminativi - Raccolto 2003 - Modifica alla circolare n. 23 del 24 aprile 2003. (GU n. 69 del 23-3-2004) Decreto 12 marzo 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Recepimento della direttiva 2003/45/CE della Commissione del 28 maggio 2003, di modifica della direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra. (GU n. 70 del 24-3-2004)   Circolare 1 marzo 2004, n.5: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Reg. CE 2461/99 - Camp. 2004/2005. Rese preventive da applicare su terreni messi a riposo e destinati alla trasformazione industriale per uso non alimentare. (GU n. 58 del 10-3-2004) Decreto 27 Febbraio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Sostituzione dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione". (GU n. 130 del 5-6-2004) Decreto 23 febbraio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Approvazione dei metodi ufficiali di analisi biochimica del suolo. (GU n. 61 del 13-3-2004- Suppl. Ordinario n.42) Decreto 18 febbraio 2004: MInistero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione che reca modalita' di applicazione. (GU n. 60 del 12-3-2004)   Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n.58: Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39. (GU n. 51 del 2-3-2004) Comunicato: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Rispetto della superfice di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni "seminativi" e della superfice massima garantita per il riso di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 (Raccolto 2003). (GU n. 50 del 1-3-2004)   Circolare 29 Maggio 2003, n. 2: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 2003/2004 - Disposizioni applicative - Regolamento CE n. 2358/71. (GU n. 48 del 27-2-2004)   Decreto 14 gennaio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale: recepimento direttive 2003/90/CE della Commissione del 6 ottobre 2003 e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003. (GU n. 27 del 3-2-2004)   Decreto-Legge 27 gennaio 2004, n.16: Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca. (GU n. 22 del 28-1-2004)   Decreto 30 Dicembre 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modalita' di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna. (GU n. 15 del 20-1-2004)   Decreto 18 dicembre 2003: Ministero della Salute - Rettifica del decreto dirigenziale 10 luglio 2003, recante «Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva fluazifop, che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002». (GU n. 302 del 31-12-2003) Decreto 18 dicembre 2003: Ministero della Salute - Mancata iscrizione della sostanza attiva trifenforf nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 ed abrogazione del decreto dirigenziale 10 maggio 2003, recante «Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva tridemorf, che non e' stata iscritta nell'allegato I, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002». (GU n. 302 del 31-12-2003) Decreto 17 dicembre 2003: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2003-2004. (GU n. 301 del 30-12-2003) Circolare 12 dicembre 2003, n.53: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. PAC Seminativi - Raccolto 2004. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di sostituzione (art. 7, regolamento (CE) n. 1251/99). (GU n. 299 del 27-12-2003) Decreto 11 dicembre 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alla percentuale di ritiro volontario dei terreni dalla produzione. (GU n. 295 del 20-12-2003) Decreto 3 dicembre 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Adozione del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformita' alle norme comuni di qualita' sui prodotti ortofrutticoli previsto all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi". (GU n. 286 del 10-12-2003) Circolare 2 dicembre 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 recante criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera. (GU n. 5 del 8-1-2004- Suppl. Ordinario n.3)   Decreto 14 novembre 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002. (GU n. 296 del 22-12-2003)   Deliberazione 13 novembre 2003 n. 82: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Legge n. 19/1982 - Aiuti nazionali a favore dei produttori di barbabietole da zucchero - Campagna 2002/2003. (GU n. 298 del 24-12-2003)   Decreto 26 giugno 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modificazione agli allegati 1B, 1C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente nuove norme per la disciplina di fertilizzanti. (GU n. 266 del 15-11-2003)   Legge 24 settembre 2003, n. 268: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversita' atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania. (GU n. 223 del 25-9-2003)   Decreto 1 agosto 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera. (Testo aggiornato e coordinato al D.M. 03/02/04) (GU n. 226 del 29-9-2003)   Decreto Legislativo 24 luglio 2003, n.270: Attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto. (GU n. 229 del 2-10-2003)   Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225: Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini. (GU n. 194 del 22-8-2003- Suppl. Ordinario n.138)   Decreto Legislativo 17 giugno 2003, n. 223: Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale. (GU n. 194 del 22-8-2003- Suppl. Ordinario n.138) Legge 30 maggio 2003, n. 119: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. (GU n. 124 del 30-5-2003)   Decreto 23 maggio 2003: Ministero della Salute. Indennita' per abbattimento degli animali affetti da brucellosi. (GU n. 179 del 4-8-2003) Decreto 21 maggio 2003: Ministero delle Politiche Afgricole e Forestali. Delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. (GU n. 124 del 30-5-2003)   Comunicato - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.  Adozione del decreto ministeriale di attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2002  (GU n. 118 del 23-5-2003) Decreto 8 maggio 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti (supplemento n. 8). (GU n. 116 del 21-5-2003)   Decreto 17 aprile 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alla data di presentazione delle domande di pagamenti per superficie e dei contratti di vendita o somministrazione delle materie prime coltivate sui terreni ritirati dalla produzione previsti dal regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999. (GU n. 99 del 30-4-2003)   Decreto 11 aprile 2003 n. 1: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Integrazione dell'annualita' 2002 ed assegnazione dell'annualita' 2003 del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 139 del 18-6-2003) Decreto 11 aprile 2003 n. 2: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale dell'Iniziativa Comunitaria Leader +, di cui al regolamento CE n. 1260/99, per l'annualita' 2003, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 139 del 18-6-2003) Decreto 11 aprile 2003 n. 3: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Rideterminazione del cofinaziamento statale del Programma operativo nazionale "pesca", periodo 2000-2006, inserito nel QCS obiettivo 1, per le annualita' 2000, 2001 e 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 139 del 18-6-2003)   Decreto 1 aprile 2003: Ministero delle politiche Agricole e Forestali. Adozione del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformita' alle norme comuni di qualita' sui prodotti ortofrutticoli previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi". (GU n. 153 del 4-7-2003)   Legge 7 marzo 2003, n.38: Disposizioni in materia di agricoltura. (GU n. 61 del 14-3-2003) Decreto 17 marzo 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2002/36/CE del 29 aprile 2002 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio. (GU n. 89 del 16-4-2003)   Circolare 27 febbraio 2003, n.2918: Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Settore zootecnia - Modalita' di esecuzione per l'erogazione dell'indennizzo per i capi macellati previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 18 giugno 2002, n. 118. (GU n. 62 del 15-3-2003) Decreto 21 gennaio 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modalita' di applicazione del regolamento CE n. 1392/2001 in materia di quote latte. (GU n. 57 del 10-3-2003)   Legge 15 gennaio 2003, n. 26: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001. (GU n. 43 del 21-2-2003- Suppl. Ordinario n.28)   Circolare 30 ottobre 2002: Ministero Politiche agricole e forestali - Modalita' applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari. (GU n. 29 del 5-2-2003- Suppl. Ordinario n.18)   Decreto 4 ottobre 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Determinazione dei parametri contributivi per la copertura assicurativa agevolata delle serre. (GU n. 254 del 29-10-2002) Decreto Legge 13 settembre 2002, n.200:  Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici. (GU n. 217 del 16-9-2002) Comunicato Ministero della Salute Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari nel secondo trimestre 2002, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 9, comma 9, del D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001. (GU n. 221 del 20-9-2002- Suppl. Straordinario) Decreto 9 agosto 2002: Ministero della Salute. Adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2002-2006. (GU n. 266 del 13-11-2002) Legge 8 agosto 2002, n. 178 (cd. Omnibus): Testo del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2002), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate". (GU n. 187 del 10-8-2002) Decreto 7 agosto 2002, n. 25: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale delle annualita' 2001 e 2002 relative al programma di controllo dell'attivita' di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 242 del 15-10-2002) Decreto 7 agosto 2002, n. 27: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, di cui al regolamento CE n. 2702/99, per l'annualita' 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 243 del 16-10-2002) Decreto 7 agosto 2002, n. 28: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Integrazione al cofinanziamento nazionale del programma degli interventi finanziari relativi alle azioni di controllo in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, di cui al regolamento CEE n. 2262/84, per la campagna oleicola 2001-2002 (Agecontrol S.p.a.), ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 243 del 16-10-2002) Decreto 7 agosto 2002, n. 29: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Integrazione al cofinanziamento nazionale del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, di cui al regolamento CE n. 1221/97, per la campagna 2001-2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 243 del 16-10-2002) Decreto 30 luglio 2002: Ministero delle Politiche agricole e forestali. Bando per la presentazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica sull'agricoltura biologica. (GU n. 226 del 26-9-2002) Legge 30 luglio 2002, n.180: Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE. (GU n. 190 del 14-8-2002) Decreto 29 luglio 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Autorizzazione all'organismo di controllo "Bioagricert S.r.l.", in Casalecchio di Reno, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. (GU n. 200 del 27-8-2002) Decreto 8 luglio 2002 n. 010175: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Approvazione ed ufficializzazione dei Metodi di analisi microbiologica del suolo.  (GU n. 179 del 1-8-2002- Suppl. Ordinario n.156) Comunicato: Ministero della Salute Linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agro-alimentari nell'alimentazione animale. (GU n. 180 del 2-8-2002) Provvedimento 19 luglio 2002: Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi previsti dall'art. 9, comma 6, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, ai fini della detrazione d'imposta del 36%, ed individuazione dell'ufficio competente a ricevere le comunicazioni. (GU n. 174 del 26-7-2002). Con modello ed istruzioni conformi scaricabili. Circolare 4 luglio 2002, n.2: Ministero della Salute. Circolare esplicativa del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali. (GU n. 171 del 23-7-2002) Decreto 28 giugno 2002: Ministero della Salute Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2002. (GU n. 221 del 20-9-2002) Ord. PCM (Dip. Prot. Civ.) 28 giugno 2002, n. 3224: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e per il superamento della situazione di crisi socio-economico-sanitaria nel settore zootecnico in conseguenza dell'emergenza idrica che interessa l'intero territorio della regione siciliana. (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2002). Circolare 26 giugno 2002, n. 18: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Istruzioni per lo svolgimento dei controlli in campo relativi al regime di premio per i produttori di carni ovicaprine - Campagna 2002.     Legge 18 Giugno 2002, n. 118: Testo del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002), coordinato con la legge di conversione 18 giugno 2002, n. 118, recante: "Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi".  (GU n. 141 del 18-6-2002) Decreto 17 giugno 2002 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti. (GU n. 220 del 19-9-2002) Deliberazione 14 giugno 2002, n. 41: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione. (GU n. 199 del 26-8-2002) Decreto 7 giugno 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (GU n. 152 del 1-7-2002- Suppl. Ordinario n.137) Decreto 6 giugno 2002 n. 20: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, per l'annualita' 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 20/2002). (GU n. 161 del 11-7-2002) Decreto 6 giugno 2002, n. 5: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Cofinanziamento nazionale delle azioni per il miglioramento della qualita' della produzione oleicola, di cui ai Regolamenti CE n. 528/1999 e n. 673/2001, per la campagna 2001-2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 5/2002). (GU n. 159 del 9-7-2002) D.M. 9 maggio 2002: Recepimento della direttiva n. 2002/5/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari. (GU n. 160 del 10 luglio 2002). Decreto 5 giugno 2002: Ministero della salute - Modificazione degli allegati 1 e 3 al decreto 22 febbraio 2002 "Integrazioni al decreto 22 giugno 2001, concernente le modificazioni al decreto 22 dicembre 2000 "Elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47 ". (G.U. n. 136 del 12.06.2002) Decreto 5 giugno 2002: Ministero della salute - Modifica al decreto 22 dicembre 2000 e successive modificazioni concernente l'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47. (G.U. n. 136 del 12.06.2002) Decreto 3 giugno 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2002/28/CE e n. 2002/29/CE del 19 marzo 2002 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio. (GU n. 225 del 25-9-2002) Comunicato: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali -  Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2002   (GU n. 135 del 11/06/2002) D.M. 9 maggio 2002: Recepimento della direttiva n. 2002/5/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari. (GU n. 160 del 10 luglio 2002). Circolare 6 maggio 2002, n. 2: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Elenco fertilizzanti soggetti al versamento di cui all'art. 123 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.   Decreto 24 aprile 2002: Ministero della Salute. Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza. (GU n. 161 del 11-7-2002) Circolare 17 aprile 2002, n. 12: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - PAC SEMINATIVI - Raccolto 2002 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici   (G.U. n.109 del 11.5.2002 Suppl. Ordinario n. 104) Decreto 4 aprile 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella comunita' del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione. (GU n. 147 del 25-6-2002) Circolare 4 aprile 2002, n. 1: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione del 15 marzo 2002 che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego dei composti di rame. (GU n. 105 del 7-5-2002) Decreto 29 marzo 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni integrative sulle modalita' di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione negli allevamenti zootecnici delle infezioni di lingua blu e influenza aviaria. (GU n. 64 del 18-3-2003) Decreto 29 marzo 2002: Ministero della Salute - Recepimento della direttiva n. 2001/57/CE e modifica del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione.  G.U. n. 87 del 13-4-2002 Decreto 19 marzo 2002: Ministero della Salute - Attuazione della direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie.  GU n. 87 del 13-4-2002 Decreto 25 marzo 2002:  Min Pol.Agr. Rettifiche al decreto ministeriale 13 settembre 1999 riguardante l'approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo.  G.U. 84 del 10.04.2002 Decreto 19 marzo 2002: Ministero Politiche Agricole Modalita' di applicazione in materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine.  (g.u. 83 del 9.04.2002). Decreto 18 marzo 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Attribuzione dei controlli sul tenore d'acqua delle carni di pollame. (Pubblicato su GU n. 79 del 04.04.2002). Decreto 12 marzo 2002 Ministero della Salute. Istituzione del Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 15 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002 sull'anagrafe bovina. (GU n. 179 del 1-8-2002) Circolare Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del  7 marzo 2002, n. 9: Regolamento CE 2461/99 e successive modifiche. Rese rappresentative girasole, colza, mais e sorgo coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazione industriale per uso non alimentare. Campagna 2002/2003. (Pubblicata su GU n. 68 del 21.03.2002). Decreto 7 marzo 2002: Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi.   (Pubblicato su GU n. 71 del 25.03.2002). Comunicato del Ministero della Giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante: "Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura".   (Pubblicato su GU n. 76 del 30.03.2002). D.P.R. 5 marzo 2002, n. 32: Regolamento di attuazione della direttiva 1999/90/CEE, che modifica la direttiva 90/539/CEE, in materia di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova. (GU n. 62 del 14-3-2002) Decreto 26 febbraio 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa. (GU n. 66 del 19.03.2002). Decreto 22 febbraio 2002: Integrazioni al decreto 22 giugno 2001 concernente le modificazioni al decreto 22 dicembre 2000 "Elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47". (G.U. del 12.03.2002 n. 60). Decreto 19 febbraio 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Norme regolatrici dell'attivita' dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 2001-2002. ( Pubblicato su GU n. 79 del 04.04.2002 ). Decreto 1 febbraio 2002 Ministero della Salute Attuazione della direttiva 2001/36/CE della Commissione del 16 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari. (GU n. 220 del 19-9-2002- Suppl. Ordinario n.187) Decreto 31 gennaio 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.  (Pubblicato su G.U. n. 89 del 16.04.2002). Decreto 31 gennaio 2002: Ministero della Salute - Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina. (GU n. 72 del 26-3-2002). (Aggiornato al D.M. 13 ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005) Decreto 21 gennaio 2002 - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2001/2002.   Decreto P.C.M. 8 gennaio 2002: Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria.   (Pubblicato su GU n. 72 del 25.03.2002). Comunicato 3 gennaio 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - relativo alla costituzione del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile. Decreto 3 gennaio 2002: Elenco dei fertilizzanti soggetti al versamento del contributo di cui all'art. 123 della legge n. 338 del 28 dicembre 2000. (G.U. del 18.03.2002 n. 62) Decreto 28 dicembre 2001: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE)  n.1148/2001 della Commissione CE, in  materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. Decreto 21 dicembre 2001: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Individuazione, per aree omogenee, di eventi, colture, strutture e garanzie ammissibili all'assicurazione agricola agevolata nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. (GU n. 138 del 14-6-2002- Suppl. Ordinario n.125) Decreto 21 dicembre 2001: Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza. (Pubblicato su GU n. 78 del 3-4-2002). Decreto 7 dicembre 2001: Min. delle politiche agricole e forestali Disposizioni tecniche per l'aggiornamento degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge n. 748/1984, in materia di fertilizzanti G.U. Serie Generale n. 51 dell'1 marzo 2002. Decreto 7 dicembre 2001: Disposizioni tecniche per l'aggiornamento degli allegati 1.B e 3 della legge n. 748/1984, in materia di fertilizzanti. (Gazzetta Ufficiale N. 51 del 1 Marzo 2002). Decreto 6 dicembre 2001: Lista nazionale degli ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari. (G.U. del 13.03.2002 n. 61). Circolare 6 Agosto 2001, n. 3: Impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa in agricoltura biologica - articoli 6 e 6-bis del Reg.(CEE) n° 2092/91 del Consiglio.  Decreto del, 4 agosto 2001: Ministero Delle Politiche Agricole E Forestali - Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2001/32/CE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e della direttiva n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio. (Gazz. Uff., 5 ottobre, n. 232). D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli. (Gazz. Uff., 9 agosto, n. 184). Decreto Ministeriale del 23/03/2000: Ministro per le Politiche Agricole - Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi delle acque per uso agricolo e zootecnico". Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n. 87 del 13/04/2000. Circolare 6 agosto 2001, n. 3: Impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa in agricoltura biologica, articoli 6 e 6-bis del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2001). D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Decreto del 29 marzo 2001: Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali (in Gazz. Uff., 7 agosto, n. 182). - Modificazione dell'allegato I del decreto ministeriale 4 agosto 2000, in materia di attuazione del regolamento CEE n. 1804/99 del 19 luglio 1999, sul metodo delle produzioni animali biologiche. Delibera I.N.A.I.L. del 19/04/2001, n. 239: Oggetto: D.L.gs. n. 38/2000, art. 25. Modalità operative per la denuncia d'infortunio a carico dei datori di lavoro agricoli. Decreto del 4 gennaio 2001: Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali (in Gazz. Uff., 23 gennaio, n. 18). - Procedure e modalità per l'impiego delle risorse finanziarie - anno 2000, destinate alla ricerca avanzata per il sistema agricolo italiano. D.M. 4 agosto 2000: Nuove modifiche al precedente decreto sul metodo delle produzioni animali biologiche (in attuazione Reg. CE 1804/99 il Decreto modifica l'allegato 1).   Decreto 25 luglio 2000: Ministero della Sanità - Definizione delle deroghe relative ai prodotti tradizionali. Circolare n. 3/2000: 16 giugno 2000 - Importazioni di prodotti Biologici da paesi terzi. Legge 23 dicembre 1999, n. 499: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricoli, agroalimentare, agroindustriale e forestale. Gazzetta Ufficiale del 30/12/1999, n. 305. Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 284). Con modifica della Legge 6 luglio 2002, n. 137 "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici" art. 14. (Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura) (Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2002). Decreto 19 ottobre 1999:  Ministero della Sanità - Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. Circolare 4 ottobre 1999, n.14: Impiego in agricoltura dei feromoni. Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995. (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari) (GU n. 252 del 26-10-1999) Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220: Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico. (Suppl. ordinario n. 69, alla Gazz. Uff. n. 129, del 5 giugno). L. 18 maggio 1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" Legge 5 dicembre 1985, n. 730:  Disciplina dell'agriturismo. Testo coordinato e aggiornato alla legge 27 luglio 1999, n. 268 (pubblicata sulla G.U. 16 dicembre 1985, n. 295).     Legislazione Comunità Europea   Regolamento (CE) n. 181/2006 del 1 febbraio 2006 - Commissione - che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L29 del 2.2.2006) Decisione 2005/800/CE del 14 novembre 2005 - Consiglio - relativa alla conclusione dell’accordo internazionale del 2005 sull’olio di oliva e sulle olive da tavola (G.U.U.E. L302 del 19.11.2005) Regolamento (CE) n. 1567/2005 del 20 settembre 2005 - Consiglio - recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. (G.U.U.E. L 252 del 28.9.2005) Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici COM(2004) 415 def. (2005/C 157/30) (G.U.U.E. C157 del 28.6.2005) Regolamento (CE) n. 2254/2004 del 27 dicembre 2004 - Commissione - che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GUUE L 385 del 29.12.2004) Regolamento (CE) n. 1808/2004 del 18 ottobre 2004 - Commissione - recante modifica del regolamento (CE) n. 2138/97 che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d’oliva (G.U.U.E. L318 del 19.10.2004) Regolamento (CE) n. 1806/2004 del 18 ottobre 2004 - Commissione - che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (G.U.U.E. L318 del 19.10.2004) Regolamento (CE) n. 1803/2004 del 15 ottobre 2004 - Commissione - che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (G.U.U.E. L318 del 19.10.2004) Direttiva 2004/102/CE del 5 ottobre 2004 - Commissione - che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (G.U.U.E. L309 del 6.10.2004) Regolamento (CE) n. 1481/2004 del 19 agosto 2004 - Commissione - che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (G.U.U.E. L272 del 20.8.2004) Decisione 2004/620/CE del 26 luglio 2004 - Commissione - che modifica gli allegati I e II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati relativi all’importazione di bovini destinati alla macellazione nonché di carni fresche di bovini, ovini e caprini [notificata con il numero C(2004) 2838] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L279 del 28.8.2004) Decisione 2004/597/CE del 19 luglio 2004 - Consiglio - che approva l’adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali quale modificata e approvata dalla risoluzione 12/97 della ventinovesima sessione della conferenza della FAO del novembre 1997 (G.U.U.E. L267 del 14.8.2004) Regolamento (CE) n. 1299/2004 del 15 luglio 2004 - Commissione - che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la produzione effettiva di olio di oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione (G.U.U.E. L244 del 16.7.2004) Decisione 2004/554/CE del 9 luglio 2004 -Commissione - che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e l’allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento dei modelli di certificati sanitari relativi agli ovini e ai caprini [notificata con il numero C(2004) 1926] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L248 del 22.7.2004) Regolamento (CE) n. 870/2004 del 24 aprile 2004 - Consiglio - che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94 (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L162 del 30.4.2004) Regolamento (CE) N. 499/2004 del 17 marzo 2004 - Commissione - recante modifica del regolamento (CE) n. 1082/2003 riguardo ai termini e al modello per la trasmissione delle informazioni nel settore bovino (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L80 del 18.3.2004) Decisione 2004/869/CE del 24 febbraio 2004 - Consiglio - concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. (GUUE L 378 del 23.12.2004) Regolamento (CE) N. 392/2004 del 24 febbraio 2004 - Consiglio - che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (G.U.U.E. L65 del 3.3.2004) Regolamento (CE) N. 316/2004 del 20 febbraio 2004 - Commissione - recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (G.U.U.E. L55 del 24.2.2004) Regolamento (CE) N. 177/2004 del 30 gennaio 2004 - Commissione - che stabilisce, per la campagna 2004/2005, l'aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (G.U.U.E. L28 del 31.1.2004) Regolamento 2003/2277/CE del 22 dicembre 2003 - Commissione - che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L336 del 23.12.2003) Regolamento 2003/2162/CE dell'11 dicembre 2003 - Commissione - che stabilisce l'aiuto definitivo per taluni legumi da granella per la campagna 2003/2004 (G.U.U.E. L325 del 12.12.2003) Regolamento 2003/2111/CE del 1° dicembre 2003 - Commissione - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (G.U.U.E. L317 del 2.12.2003) Decisione 2003/884/CE del 15 ottobre 2003 - Commissione - relativa agli aiuti che la Regione Sicilia intende erogare al settore agrumicolo [notificata con il numero C(2003) 3550] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (G.U.U.E. L330 del 18.12.2003) Decisione 2003/436/CE del 16 giugno 2003 - Commissione - che modifica la decisione 2002/975/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti [notificata con il numero C(2003) 1834] (Testo rilevante ai fini del SEE)(GUE L149 del 17.6.2003) Regolamento (CE) N. 599/2003 del 1° aprile 2003 - Commissione - che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L85 del 2.4.2003) Decisione 2003/166/CE del 10 marzo 2003 - Commissione - concernente la non iscrizione del paration-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2003) 724] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L67 del 12.3.2003) Decisione 2002/906/CE del 15 novembre 2002: - Commissione - che modifica la decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia  (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L 313 del 16.11.2002) Direttiva 2002/79/CE del 2 ottobre 2002, Commissione, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di certi antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GUCE L 291 del 28.10.2002) Proposta di regolamento del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento della Commissione (CE) n. 2430/1999 (GUCE C 262E del 29 ottobre 2002)   Regolamento CE n. 1918/2002: del 25 ottobre 2002 - Commissione - recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2001 che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L289 del 26.10.2002)   Direttiva 2002/79/CE: del 2 ottobre 2002 - Commissione - recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di certi antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L 291 del 28.10.2002)   Decisione 2002/788/CE del 10 ottobre 2002 - Commissione - che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità [notificata con il numero C(2002) 3670] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L274 dell'11.10.2002) Regolamento n. 1752/2002 (CE): del 1° ottobre 2002 - Commissione - che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L 264 del 2.10.2002) Decisione 2002/757/CE 19 settembre 2002, Commissione, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.(GUCE L252 del 20 settembre 2002) Decisione 2002/756/CE 16 settembre 2002, Commissione,recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio (GUCE L252 del 20 settembre 2002) Direttiva 2002/76/CE  del 6 settembre 2002 , Commissione, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (metsulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L240 del 7.9.2002) Decisione, del 5 settembre 2002, Commissione, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 3300] Decisione, del 5 settembre 2002, Commissione, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante da frutto a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 3302] Decisione 2002/593CE: Decisione della Commissione del 19 luglio 2002  che riconosce la completezza, in linea di massima, dei fascicoli presentati per un esame dettagliato ai fini dell’eventuale inserimento dello spirodiclofen e della dimossistrobina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio,relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C(2002) 2693] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/593/CE) (GUCE L 192 del 20.07 2002) Decisione 2002/479/CE: Decisione della Commissione del 20 giugno 2002 concernente la non iscrizione del fentin idrossido nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva  (Gazz. Uff. Comunità europee n° L164 del 22/06/2002). Decisione 2002/478/CE: Decisione della Commissione del 20 giugno 2002 concernente la non iscrizione del fentin acetato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e a revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (Gazz. Uff. Comunità europee n. L164 del 22/06/2002). Regolamento (CE) n. 1249/2002 - Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04 (GUCE L 183 del 12.07.2002)  Regolamento (CE) n. 1250/2002 - Commissione, dell'11 luglio 2002, recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002 ai termini di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004 (GUCE L 183 del 12.07.2002)  Direttiva 2002/63/CE – Commissione, dell’11 luglio 2002 che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L 187 del 16.07.2002)  Direttiva 2002/64/CE – Commissione, del 15 luglio 2002 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen (GUCE L 189 del 18.07 2002) Regolamento (CE) n. 1252/2002 Commissione, dell'11 luglio 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali  (GUCE L 183 del 12. 07 .2002)   Regolamento (CE) n. 1251/2002 Commissione, dell'11 luglio 2002, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1915/83 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (GUCE L 183 del 12. 07 .2002)  Regolamento (CE) n. 1250/2002 Commissione, dell'11 luglio 2002, recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002 ai termini di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004 (GUCE L 183 del 12. 07 .2002)  Regolamento (CE) n. 1249/2002 Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04 (GUCE L 183 del 12. 07 .2002)  Regolamento (CE) n. 1243/2002 del 10 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo all'aiuto forfettario per le nocciole raccolte nella campagna 2001/02 (GUCE L181 11 luglio 2002)  Regolamento (CE) n. 1216/2002 Commissione, del 5 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele (GUCE L 177 del 6.7.2002) Decisione del 5 luglio 2002, Commissione,relativa all'attuazione di un programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in Italia e all'acquisto di vaccini a tale scopo [notificata con il numero C(2002) 2525] (GUCE L 177 del 6.7.2002) Decisione 4 luglio 2002: della Commissione recante modifica della decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia [notificata con il numero C(2002)2494] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/543/CE) (GUCE L 176/45 del 5.7.2002) Decisione della Commissione del 21 giugno 2002 recante modifica della decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B.melitensis)e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia [notificata con il numero C(2002)2213 ] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/482/CE) (guce L 166/23 del 25 06 2002) Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, concernente la non iscrizione del fentin acetato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2002) 2199] (GUCE L 164 2002 del 22/06/2002) Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, concernente la non iscrizione del fentin idrossido nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2002) 2207] (GUCE L 164 2002 del 22/06/2002) Regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 (GUCE L. 157 del 15.06.2002) Regolamento (CE) n. 868/2002: Commissione, del 24 maggio 2002, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GUCE L 137  del 25 maggio 2002) Regolamento (CE) n. 869/2002: Commissione, del 24 maggio 2002, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GUCE L 137  del 25 maggio 2002) Direttiva 2002/42/CE: Commissione, del 17 maggio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (bentazone e piridato) rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GUCE L 134/29 del 22.05.2002)   Regolamento n. 1038/2001(CE): Consiglio, del 22 maggio 2001 - Modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.   Regolamento n. 2491/2001(CE):  Commissione, del 19 dicembre 2001 - Modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.  Regolamento n. 436/2001 CE:  2 marzo 2001 che modifica l'allegato II del Reg. CEE 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.  Regolamento n. 349/2001 CE: del 21 febbraio 2001 - Modifica il Reg. CE che stabilisce modalità di applicazione del regime d'importazione dei Paesi terzi.  Direttiva 2001/15/CE: 15 febbraio 2001 - Riguarda le sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Regolamento n. 2266/2000 (CE):  della Commissione, del 12 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92 recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Gazz. Uff. Comun. Europea n. L259 del 13/10/2000. Decisione 2000/181/CE: Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2000, che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del thiacloprid, del forchlorfenuron e del thiamethoxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. L57 del 02/03/2000 Regolamento n. 1825/2000 CE: 25 agosto 2000 - Reca modalità di applicazione del Reg. CE 1760/00.  Regolamento n. 1760/2000 CE: 17 luglio 2000 - Istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a a base di carni bovine e che abroga il Reg. CE 820/97. Regolamento n. 1073/2000 CE: 19 maggio 2000 - Modifica il regolamento CEE 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli. Regolamento 22 dicembre 1999, n. 2789: Regolamento  della  Commissione,  del  22-12-1999,  che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all' uva da tavola Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 336 del 29/12/1999.  Regolamento 2 dicembre 1999, n. 2548: Regolamento   della   Commissione,   del   2-12-1999,  recante  diciannovesima modifica  del  regolamento  (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 308 del 03/12/1999. Regolamento 22 ottobre 1999 n. 2316: Regolamento della Commissione, del 22-10-1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 280 del 30/10/1999. Regolamento n. 1804/1999 CE:  19 luglio 1999 - La zootecnia. Allegato 1: Le nuove modifiche al decreto sulla zootecnia biologica. Decisione 13 luglio 1999 n. 465: Decisione della Commissione del 13-7-1999 che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri. Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 181 del 16/07/1999. Regolamento 17 maggio 1999, n. 1257: Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti. Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 26/06/1999. Regolamento n. 2092/1991 CEE:  24 giugno 1991 - Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Modificato dal Regolamento (CE) N. 599/2003 del 1° aprile 2003 Direttiva 11 aprile 1998 n. 17: Direttiva 98/17/CE della Commissione dell' 11 marzo 1998 che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 085 del 20/03/1998. Decisione 12 febbraio 1990, n. 63: Decisione del Consiglio del 12 febbraio 1990 recante quarta modifica della decisione 88/303/CEE che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità (90/63/CEE). Regolamenti abrogati: (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92, (CEE) n. 2080/92, (CEE) n. 4256/88, (CE) n. 950/97, (CE) n. 951/97, (CE) n. 952/97, (CEE) n. 867/90, (CEE) n. 1610/89 ; Abrogati in toto dal Regolamento n. 1257 del 17/05/1999 art. 55. Altri Regolamenti abrogati: (CE) n. 2051/97 abrogato dal Regolamento (CE) n. 1040/2002.     Legislazione Regionale Abruzzo Legge Regionale n. 15 del 3-03-2005: Interventi per l'individuazione di sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare (B.U.R. Abruzzo n. 15 del 18-3-2005) Legge Regionale n. 50 del 23 dicembre 2004: Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie. (B.U.R. Abruzzo n. 1 del 7.01.2005) Legge Regionale n. 14 dell'1-04-2004: Disposizioni urgenti in materia di zootecnia. (B.U.R. Abruzzo n. 12 del 14-04-2004) Legge Regionale n. 15 del 23-10-2003: Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie. (B.U.R. Abruzzo n. 33 del 7 novembre 2003) Legge del 06/09/1999, n. 66: Disciplina della divulgazione agricola ed assistenza tecnica in agricoltura. B.U.R.A.  n.  36  del  17 settembre 1999.   Basilicata Legge Regionale n. 14 del 22-02-2005: “Modifiche alla Legge Regionale n. 15 del 12.03.2001 — Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.)”. (B.U.R. Basilicata n. 14 del 23..02.2005) Legge Regionale n. 19 del 12-11-2004: “Regolarizzazione dei vigneti di uve da vino impiantati senza alcuna autorizzazione”. (B.U.R. Basilicata n. 83 del 16.11.2004) Legge del 19/04/2002 n. 15: Integrazione della legge regionale 21 novembre 2001, n. 40 - Abrogazione di leggi regionali in materia agricola. B.U.R.B. n. 28  del  26 aprile 2002 Legge del 21/11/2001 n. 40: Abrogazione di leggi regionali in materia agricola. B.U.R.B. n. 76   del  23 novembre 2001 Legge del 06/09/2001 n. 36: Norme in materia di aiuti supplementari per l’agricoltura, l’agroalimentare e lo sviluppo rurale. B.U.R.B. n. 62   del  8 settembre 2001 Legge del 16/08/2001 n. 29: Riordino del sistema dei servizi di sviluppo agricolo modifiche ed integrazioni alla l.r. 7/8/1966 n. 38 ed alla l.r. 13/7/1998 n. 21. B.U.R.B. n. 55 del  21 agosto 2001 Legge del 07/12/2000 n. 61: Potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo regionale. B.U.R.B. n. 72 del  12 dicembre 2000 Legge del 27/03/2000 n. 26: Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. B.U.R.B. n. 22   del  4 aprile 2000 Legge del 27/03/2000 n. 23: Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche dalla fauna selvatica o inselvatichita. B.U.R.B. n. 22 del  4 aprile 2000 Legge del 02/02/2000 n. 7: Disciplina della strada del vino, dell’olio e dei prodotti tipici agro-alimentari. B.U.R.B. n. 7 del  7 febbraio 2000 Legge del 02/02/2000 n. 5: Nuova normativa per lo sviluppo dell’acquacoltura. B.U.R.B. n. 7 del  7 febbraio 2000   Calabria Legge Regionale n. 23 del 13 ottobre 2004: Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l'istituzione del Consorzio per la tutela del cedro. (B.U.R. Calabria n. 19 del 16 ottobre 2004 - S.O. n. 2 del 19.10.2004) Legge del 02/05/2001 n. 15: Recepimento del d.p.r. n. 503 del 1° dicembre 1999 - Anagrafe regionale delle aziende agricole. B.U.R.C. n. 42 del 10 maggio 2001 Legge del 14/02/2000 n. 1: Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto. B.U.R.C. n. 10  del 21 febbraio 2000 Legge del 23/07/1998 n. 9: Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, conferite alla regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. B.U.R.C. n. 70 del 28 luglio 1998   Campania Legge Regionale n. 6 del 15-02-2005: “Norme per la regolarizzazione delle superifici vitate" (B.U.R. Campania n. 12 del 16.02.2005) Legge Regionale del 6-05-2003 n. 9: Sostegno del comparto zootecnico regionale.(B.U.R. Campania n. 20 del 12 maggio 2003) Legge Regionale del 14-03-2003, n. 6 : Emergenze zootecniche.(B.U.R. Campania n. 13 del 24 marzo 2003) Legge del 28/04/2002 n. 4: Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate. B.U.R.C. n. 19 del 8 aprile 2002   Emilia-Romagna Legge del 21/08/2001 n. 31: Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria. B.U.R.E.R. n.121 del 24 agosto 2001 Legge del 23/07/2001 n. 21: Istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (agrea). B.U.R.E.R. n.101 del 24 luglio 2001 Legge del 30/01/2001 n. 2: Attuazione del piano regionale di sviluppo rurale della regione emilia-romagna 2000-2006. B.U.R.E.R. n.16 del 1 febbraio 2001. Legge del 07/04/2000 n. 25: Incentivazione dell’uso della fertilizzazione organica ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli. B.U.R.E.R. n.60 del 10 aprile 2000 Legge del 28/12/1999 n. 39: Interventi per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari. B.U.R.E.R. n.152 del 31 dicembre 1999 Legge del 28/10/1999 n. 28: Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e n. 51/95. B.U.R.E.R. n.130 del 2 novembre 1999 Legge del 11/08/1998 n. 28: Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare. B.U.R.E.R. n.104 del 14 agosto 1998 Legge del 08/09/1997 n. 33: Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore agroalimentare. B.U.R.E.R. n.85 del 13 settembre 1997 Legge del 02/08/1997 n. 28: Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della l.r. 26 ottobre 1993, n. 36. B.U.R.E.R. n.73 del 7 agosto 1997 Legge del 25/06/1996 n. 20: Modifica della lr 2 settembre 1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della Legge 16 dicembre 1985, n. 752”. B.U.R.E.R. n.75 del 1 luglio 1996 Legge del 21/03/1995 n. 16: Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali. B.U.R.E.R. n.51 del 24 marzo 1995 Legge del 26/10/1993 n. 36: Norme per l' agricoltura biologica. B.U.R.E.R. n.91 del 28 ottobre 1993 Legge del 10/07/1992 n. 29: Valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia - Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell' ambiente e della salute dei consumatori. B.U.R.E.R. n.78 del 14 luglio 1992 Legge del 02/09/1991 n. 24: Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della Legge 16 dicembre 1985, n. 752. B.U.R.E.R. n.59 del 5 settembre 1991   Friuli Venezia Giulia Legge del 22/04/2002 n. 11: Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale. B.U.R.F.V.G n. 17 del 24 aprile 2002 supplemento straordinario n. 7 del 26 aprile 2002 Legge del 28/08/2001 n. 17: Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli. B.U.R.F.V.G n.35 del 29 agosto 2001 Legge del 15/05/2000 n. 12: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all’articolo 23 della Legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza. B.U.R.F.V.G n.20 del 17 maggio 2000 Legge del 16/08/1999 n. 23: Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi. B.U.R.F.V.G n.33 del 18 agosto 1999 Legge del 10/01/1996 n. 6: Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale. istituzione del registro degli imprenditori agricoli. B.U.R.F.V.G n.3 del 17 gennaio 1996 Legge del 04/12/1991 n. 54: Disciplina della riproduzione bovina. B.U.R.F.V.G n.168 del 5 dicembre 1991 Legge del 29/12/1990 n. 59: Norme per l' esercizio e la promozione dell' agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia. B.U.R.F.V.G n.156 del 29 dicembre 1990 Legge del 03/04/1990 n. 15: Interventi straordinari a favore dei bachicoltori regionali. B.U.R.F.V.G n.44 del 4 aprile 1990   Lazio Legge Regionale n. 13 del 2 marzo 2005: “Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo.” (B.U.R. LAZIO n. 7 del 10 marzo 2005 ) Legge del 30/01/2002 n. 4: Disposizioni concernenti l’attuazione della disciplina delle zone agricole prevista dalla Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “norme sul governo del territorio” e successive modifiche. B.U.R.L. n. 5 del 20 febbraio 2002 Legge del 01/03/2000 n. 15: Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. B.U.R.L. n.9 del 30 marzo 2000 Legge del 21/01/2000 n. 8: Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento bufalino nella regione Lazio. B.U.R.L. n. 5 del 19 febbraio 2000 Legge del 05/08/1998 n. 32: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco. B.U.R.L. n.23 del 20 agosto 1998 supplemento n. 2 Legge del 30/06/1998 n. 21: Norme per l'agricoltura biologica. B.U.R.L. n.20 del 20 luglio 1998   Liguria Decreto del dirigente ufficio qualità delle produzioni e assistenza tecnica 15.11.2001 n. 2468 DGR. 1145/00. Programma Interregionale "Agricoltura e Qualità". Approvazione graduatoria Azione 2: Diffusione dei sistemi di qualità e identificazione dei prodotti. Bollettino Ufficiale Regionale del 12/12/2001, n. 50, parte II Legge n.36/2000: Norme in materia di associazioni allevatori. Bollettino Ufficiale Regionale 06/09/2000 n. 11 Deliberazione Giunta Regionale 08.08.2000 n. 927: Approvazione di criteri e modalità applicativi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 36/99 in materia di valorizzazione dei prodotti regionali tipici e di qualità. Bollettino Ufficiale Regionale n.35, parte II, pag. 3149 Legge del 02/03/2000 n. 12: Interventi a favore delle garanzie in agricoltura. B.U.R.L. n.5 del 22 marzo 2000 Legge del 06/12/1999 n. 36: Interventi per la valorizzazione e la promozione dell’agricoltura di qualita’ e norme sul metodo di produzione biologico. B.U.R.L. n.19 del 22 dicembre 1999 Legge del 30/10/1998 n. 32: Interventi strutturali a favore della cooperazione agricola. B.U.R.L. n.13 del 18 novembre 1998 supplemento ordinario Legge n. 5/1994: Norme ed interventi per ridurre l' uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell' agricoltura biologica. Bollettino Ufficiale Regionale 16 febbraio 1994 n. 4 Legge del 1998 n.16: Attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione. Bollettino Ufficiale Regionale 15 aprile 1998 n. 6 Legge n.13/1990: Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo. Bollettino Ufficiale Regionale 11 aprile 1990 n. 8 L.R. n.29/1989: Provvedimenti urgenti nel settore della raccolta della lavorazione e del controllo della qualita' sanitaria ed organolettica del latte vaccino. Bollettino Ufficiale Regionale 23 8 1989 N. 14 Legge n.67/1988: Modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 maggio 1985 n. 41 "Norme per la salvaguardia e l' incremento della attivita' agricola nelle Cinque Terre". Bollettino Ufficiale Regionale 21 dicembre 1988 n. 51 Legge n. 51/1988: Norme per la salvaguardia e l' incremento della attivita' agricola nelle aree definite di interesse naturalistico - ambientale. Bollettino Ufficiale Regionale 28 settembre 1988 n. 39 Legge n.5/1987: Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 luglio 1984 n. 36 " Norme per la tutela e l'incremento della apicoltura e degli allevamenti minori". Bollettino Ufficiale Regionale 22 aprile 1987 n. 16 Legge  del 1983 n. 30:Ulteriori deleghe delle funzioni amministrative in materia di agricoltura foreste ed economia montana. Bollettino Ufficiale Regionale 10 agosto 1983 n. 32 Legge n.20/1981: Disciplina generale degli interventi per agevolare l' accesso al credito agrario. Bollettino Ufficiale Regionale 24 giugno 1981 N. 25   Lombardia Legge Regionale n. 3 del 07-02-2006: Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura (B.U.R. Lombardia n. 6 del 6 febbraio 2006 - S.O. n. 1 del 10 febbraio 2006) Legge Regionale n. 4 del 23-03-2004: Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali. (B.U.R. Lombardia n.13 del 26-3-2004 - S.O. n.1) Legge del 30/11/2001 n. 25: Disposizioni e finanziamenti agli enti locali per interventi di lotta agli insetti infestanti B.U.R.L. n.49 del 3 dicembre 2001 supplemento n. 1 Legge del 07/02/2000 n. 7: Norme per gli interventi regionali in agricoltura. B.U.R.L. n.6 del 11 febbraio 2000 supplemento ordinario n. 1 Legge del 23/06/1997 n. 24: Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. B.U.R.L. n.26 del 27 giugno 1997 supplemento ordinario n. 2 Legge del 20/04/1995 n. 28: Interventi della Regione Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle ricerche biotecnologiche. B.U.R.L. n.17 del 24 aprile 1995 supplemento ordinario n. 1   Marche Legge Regionale n. 5 del 4-03-2004: Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche. (B.U.R. Marche n. 23 del 11 marzo 2004) Legge Regionale n. 23 del 10-12-2003: Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari (B.U.R. Marche n. 119 del 18 dicembre 2003) Legge del 03/04/2002 n. 4: Modificazione della Legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 “disciplina dell’agricoltura biologica” B.U.R.M. n. 52 del 11 aprile 2002 Legge del 03/11/1998 n. 37: Interventi in materia di riproduzione animale. B.U.R.M. n.95 del 12 novembre 1998 Legge del 04/09/1992 n. 44: Nuove norme per l' agricoltura biologica. B.U.R.M. n.78 del 16 settembre 1992 Legge del 30/12/1991 n. 40: Modifica dell' articolo 2 della lr 12 giugno 1986, n. 13 sulla disciplina delle concessioni di acquicoltura o piscicoltura. B.U.R.M. n.144 del 31 dicembre 1991 Legge del 13/12/1990 n. 57: Norme per l' agricoltura biologica. B.U.R.M. n.150 del 20 dicembre 1990 Legge del 08/03/1990 n. 13: Norme edilizie per il territorio agricolo. B.U.R.M. n.30 del 12 marzo 1990   Molise Legge del 26/06/2001 n. 16: Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi. Legge del 07/09/2000 n. 40: Sospensione degli effetti degli articoli 2 e 3 della Legge regionale n. 11/2000 ad oggetto: "norme sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla Legge n. 352/1993". B.U.R.M. n.18 del 16 settembre 2000 Legge del 23/02/1999 n. 9: Norme per la tutela della flora in via di estinzione e di quella autoctona ed incentivi alla coltivazione delle piante del sottobosco e officinali. B.U.R.M. n. 4 del 1 marzo 1999 Legge del 13/03/1996 n. 17: Norme per l' agricoltura biologica. Legge del 09/11/1989 n. 21: Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo nella regione Molise - disciplina attuativa della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 - delega di funzioni amministrative alle amministrazioni provinciali. B.U.R.M. n.21 del 16 novembre 1989 Legge del 21/02/2000 n. 11: Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla Legge n. 352/1993. B.U.R.M. n.5 del 1 marzo 2000   Piemonte Legge del 03/09/2001 n. 23: Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (bse) e modifica dell'articolo 5 della Legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 "costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento… B.U.R.P. n.37 del 12 settembre 2001 Legge del 27/01/2000 n. 9: Misure straordinarie ad integrazione della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della Legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "norme per l'allevamento e per la marchia…” B.U.R.P. supplemento n. 5 del 2 febbraio 2000 Legge del 08/07/1999 n. 17: Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca. Legge del 25/06/1999 n. 13: Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. Legge del 24/10/1995 n. 75: Contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare. B.U.R.P. n.44 del 31 ottobre 1995 Legge del 03/04/1995 n. 47:Norme per la tutela dei biotopi. B.U.R.P. n.15 del 12 aprile 1995 Legge del 23/04/1990 n. 48: Risarcimento dei danni arretrati arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed ai pascoli nelle aree protette regionali. B.U.R.P. n.18 del 2 maggio 1990 Legge del 26/02/1990 n. 7: Modificazione alla Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni “ interventi regionali in materia di agricoltura e foreste “. Legge del 28/12/1989 n. 76: Divieto dell' uso dei fitofarmaci e dei diserbanti della 1a e 2a classe di tossicità all' interno dei centri abitati. Legge del 14/07/1988 n. 35: Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine.   Puglia Legge del 30/11/2000 n. 16: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura. Legge del 11/02/1999 n. 9: Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria. Legge del 22/01/1999 n. 7: Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale. B.U.R.P. n.10 del 27 gennaio 1999 supplemento Legge del 15/01/1999 n. 2: Istituzione dell’agenzia regionale di sviluppo agricolo della Puglia (Arsap).   Sardegna Legge del 31/01/2002 n. 4: Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo. Legge del 12/12/2001 n. 16: Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l’epizoozia denominata “blue tongue”. B.U.R.S. n.37 del 15 dicembre 2001 Legge del 14/11/2000 n. 21: Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura. Legge del 11/03/1998 n. 8: Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del feoga - orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura. Legge del 05/12/1995 n. 33: Interventi vari in agricoltura. Legge del 04/03/1994 n. 9: Norme per la promozione e la valorizzazione dell' agricoltura biologica.   Sicilia Legge 16 aprile 2003, n. 4: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003. (GURS n. 17 del 17.4.2003) Art. 35.  Controlli veterinari Art. 54. Disposizioni sull'ESA Art. 55. Disposizioni per il settore agricolo Art. 56. Imprenditori agricoli Art. 57. Turismo rurale Art. 58. Mutamento destinazione opere per l'agricoltura Art. 59. Risarcimento imprese agricole Legge del 06/03/2000 n. 11: Regolamento concernente la disciplina della riproduzione animale. G.U.R.S. supplemento n.26 del 2 giugno 2000 Legge del 19/08/1999 n. 13: Modifiche alla Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente "riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". (vedi: incendi - normativa regionale) Legge del 06/04/1996 n. 16: Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. (vedi: incendi - normativa regionale) Legge del 30/10/1995 n. 76: Norme per il personale dell' assistenza tecnica, dell'Esa, dei consorzi di bonifica e degli enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura. Legge del 27/09/1995 n. 65: Norme per la tutela e l' incentivazione dell' apicoltura e della bachicoltura. Legge del 04/04/1995 n. 27: Norme finanziarie e riordino legislativo nel settore agricolo. Legge del 23/05/1994 n. 9: Norme per l' esercizio delle attività professionali erboristiche.   Toscana Decreto del Presidente delle Giunta Regionale n. 47 del 2 settembre 2004: Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole). (B.U.R. Toscana n. 37 del 9.9.2004) Legge Regionale  del 4-02-2003, n. 11: Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)". (B.U.R. Toscana n. 6 del 12 febbraio 2003) Legge del 27 maggio 2002 n. 18: Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  N. 12  del 6 giugno 2002) Legge n. 7 del 22/02/2002: Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smaltimento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. Legge n. 59 del 10/12/2001: Modifiche alla Legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) e modifiche alla Legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 Legge n. 57 del 19/11/2001: Interventi a favore della produzione vivaistica di piante ornamentali ottenuta con metodi di coltivazione biologica. B.U.R.T. n.39 del 28 novembre 2001 Legge n. 34 del 03/08/2001: Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale. Legge n. 20 del 24/04/2001: Modifiche alla Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 "aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico" già modificata dalla Legge regionale 3 agosto 2000, n. 64. Legge n. 10 del 21/02/2001: Modifiche alla Legge regionale 11 aprile 1995 n. 50 - norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni. Legge n. 57 del 06/04/2000: Disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali. Legge n. 33 del 20/03/2000: Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica. Legge n. 36 del 01/07/1999: Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura. Legge n. 25 del 15/04/1999: Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicita' ingannevole. Legge n. 16 del 22/03/1999: Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei. Legge n. 11 del 09/02/1998: Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca. Legge n. 9 del 06/02/1998: Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla regione dal decreto legislativo 4.6.1997 n. 143. B.U.R.T. n.6 del 16 febbraio 1998 Legge n. 1 del 14/01/1998: Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico. Legge n. 52 del 17/07/1997: Modifiche lr 11/ 4/ 1995, n. 50 come modificata dalla lr 7/ 8/ 1996, n. 64 concernente norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi. Legge n. 9 del 29/01/1997: Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo - forestale. Legge n. 88 del 14/11/1996: Promozione del latte toscano di alta qualità. Legge n. 69 del 13/08/1996: Disciplina della strade del vino in toscana. Legge n. 64 del 07/08/1996: Modifiche alla lr 50/ 95. norme per la raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo umano e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni. Legge n. 69 del 18/04/1995: Norme per l' esercizio, la tutela e la valorizzazione dell' apicoltura Legge n. 55 del 12/04/1995: Misure di protezione fitosanitaria e disciplina dell'attività vivaistica. Legge n. 54 del 12/04/1995: Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici. Legge n. 50 del 11/04/1995: Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni. Legge n. 31 del 19/04/1994: Norme per l' agricoltura biologica. B.U.R.T. n.31 del 28 aprile 1994 Legge n. 34 del 26/05/1993: Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica. Legge n. 32 del 31/03/1990: Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo. B.U.R.T. n.22 del 9 aprile 1990 Legge n. 42 del 04/07/1989: Modifica alla lr 58/ 88 recante norme per la raccolta coltivazioni e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo. Legge n. 10 del 23/01/1989: Norme generali per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca. Legge n. 89 del 17/12/1988: Modifiche alle llrr nn. 52/ 73; 10/ 79; 53/ 79; 29/ 80; 71/ 82; 56/ 83; 60/ 84; 36/ 87 e 63/ 81 concernenti disposizioni in materia di agricoltura e foreste e norme relative alle zone agricole. Legge n. 58 del 03/08/1988: Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo.   Trentino-Alto Adige Provincia Bolzano Legge Provinciale n. 3 del 20-01-2003: Norme per l'agricoltura biologica (B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 6 del 11 febbraio 2003 S.n. 1) Legge provinciale Bolzano n. 11 del 25/05/2000: Interventi della provincia autonoma di Bolzano-alto adige a sostegno della promozione dei prodotti agroalimentari di qualità. B.U.R.T.A.A. n. 25 del 13 giugno 2000 supplemento Legge provinciale Bolzano n. 12 del 30/04/1991: Norme per la regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata. B.U.R.T.A.A. n.21 del 14 maggio 1991 Legge provinciale Bolzano n. 1 del 29/06/1989: Norme per la tutela dell' apicoltura. B.U.R.T.A.A. n.32 del 18 luglio 1989   Provincia Trento Legge Provinciale n. 4 del 28-03-2003: Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati (B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 15 del 15 aprile 2003 S.n. 2) Legge provinciale Trento n. 13 del 10/06/1991: Norme in materia di agricoltura biologica. B.U.R.T.A.A. n.26 del 18 giugno 1991 Legge provinciale Trento n. 5 del 14/02/1991: Disposizioni in materia di agricoltura. B.U.R.T.A.A. n.9 del 26 febbraio 1991 Legge provinciale Trento n. 38 del 18/11/1988: Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura. B.U.R.T.A.A. n.54   Umbria Legge Regionale n. 5 dell'8-02-2005. «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo». (B.U.R. Umbria n. 8 del 23.2.2005) Legge Regionale n.10 del 5 luglio 2004: «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 — Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue).» (B.U.R. Umbria n. 30 del 21-07-2004) Legge del 26.11.2002, n. 24: "Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria." (Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 54 del 11.12.2002) Legge n. 25 del 04/09/2001: tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. B.U.R.U. n.45 del 14 settembre 2001 Legge n. 24 del 04/09/2001: incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli. Legge n. 21 del 20/08/2001: Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici. Legge n. 12 del 21/02/2000: Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati. Legge n. 38 del 22/12/1999: disciplina delle strade del vino dell’Umbria. Legge n. 1 del 20/01/1999: Norme per la produzione di piante portaseme. Legge n. 44 del 02/12/1998: norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca. Legge n. 10 del 02/04/1998: Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione trasferite alla regione con decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997. Legge n. 4 del 05/02/1998: Disposizioni per l'attuazione del regolamento ce n. 950/97 del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie. Legge n. 14 del 27/06/1996: Modificazione ed integrazione della Legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 - Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici. Legge n. 39 del 28/08/1995: Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici. Legge num. 6 del 28/02/1994: Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi. Legge n. 1 del 25/01/1993: Norme speciali per il reimpianto dei vigneti nelle zone di produzione a doc e/ o a docg dell'Umbria. Legge n. 46 del 28/12/1990: Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici e per l' incentivazione del metodo di lotta integrata per la salvaguardia dell' ambiente. B.U.R.U. n.2 del 9 gennaio 1991   Valle D'Aosta Legge Regionale n. 15 del 10-08-2004: Istituzione di un contrassegno di qualità per il settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano denominato Saveurs du Val d'Aoste. (B.U.R. VAlle d'Aosta n. 34 del 24 agosto 2004) Legge n. 17 del 28-04-2003: Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane. (B.U.R. Valle d'Aosta n. 23 del 27 maggio 2003) Legge n. 13 del 07/08/2001: Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette. Legge n. 36 del 16/11/1999: Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici. Legge n. 28 del 11/05/1998: Disposizioni inerenti al settore lattiero caseario e alla zootecnia autoctona. Bollettino ufficiale della regione Valle d’Aosta n. 21 del 19 maggio 1998 Legge n. 1 del 15/01/1997: Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei. Legge n. 3 del 23/01/1996: Norme di profilassi e cura delle malattie degli animali. B.U.R.V.d’A. n.8 del 6 febbraio 1996 Legge n. 14 del 05/05/1995: Interpretazione autentica della Legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni. Legge n. 17 del 26/03/1993: Istituzione dell' anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento. Legge n. 26 del 17/06/1992: Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi. Legge 6 luglio 1984, n. 30: Interventi regionali in materia di agricoltura.   Veneto Legge n. 8 del 9-04-2004: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura". (B.U.R. Emilia-Romagna n. 40 del 13 aprile 2004) Legge n. 14 del 2-05-2003: Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse. (B.U.R. Veneto n. 45 del 6 maggio 2003) Legge n. 5 del 01/03/2002: Modifica alla Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità”. B.U.R.V. n.27 del 5 marzo 2002 Legge n. 31 del 09/11/2001: Istituzione dell’agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura Legge n. 23 del 27/12/2000: Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale. Legge n. 16 del 07/04/2000: Norme generali in materia di marchi regionali. Legge n. 15 del 07/04/2000: Abrogazione di leggi regionali. B.U.R.V. n.33 del 11 aprile 2000 Legge n. 32 del 09/08/1999: Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo. Legge n. 42 del 16/12/1997: Disposizioni per la valorizzazione delle produzioni agro-faunistiche. Legge n. 10 del 18/04/1997: Interventi per l' insediamento dei giovani in agricoltura. Legge n. 31 del 22/07/1994: Norme in materia di usi civici. Legge n. 23 del 18/04/1994: Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura. Legge n. 1 del 20/01/1992: Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura. Legge n. 24 del 06/04/1990: norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta fitopatologica. Legge n. 55 del 08/11/1988: Interventi per la formazione e l' incremento del verde ambientale. Legge n. 30 del 28/06/1988: Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi. Legge n. 19 del 30/03/1988: Anagrafe sanitaria degli allevamenti di bovini da carne. Legge n. 44 del 28/08/1986: Disciplina della riproduzione animale. Legge n. 12 del 28/01/1985: Norme per la lotta e la profilassi permanente della rabbia.

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Agricoltura Biologica - Espropriazioni

Come aprire un agriturismo e come accedere ai mutui

Agricoltura Biologica - Espropriazioni e norme

Il settore delle produzioni biologiche gode di un crescente interesse da parte dei consumatori, che cercano la qualità oltre alla bellezza estetica del prodotto, sia per la maggior sensibilità degli imprenditori agricoli verso la protezione e conservazione dell’ambiente ecologico. Questo trend è nato dal contesto sociale che si è venuto a formare negli ultimi decenni dopo la progressiva industrializzazione dei prodotti e al relativo abbandono dei campi. In questo contesto ci si propone di inquadrare il settore biologico attraverso le fonti di crescita dello stesso organismo, ovvero le normative, gli organismi di controllo ed i contributi. Dopo aver dato una definizione di agricoltura biologica verranno evidenziati i vari tipi di agricoltura esistenti dal momento che influenzano l’attività e la produzione di un’azienda. Poi verrà trattato il processo di evoluzione dell’agricoltura biologica per poi passare alle leggi; prima di queste sarà però necessario introdurre la Politica Agricola Comune con la sua riforma. Dalle leggi si passerà agli organismi che sono in questo settore nel particolare toscano dell’ARSIA (ogni regione ha in generale un proprio organismo). Infine ci sono gli incentivi a disposizione di questo settore. Inoltriamoci dunque nell’agricoltura biologica inquadrandola dapprima concettualmente: Agricoltura biologica L'IFOAM, la Federazione Internazionale dei Movimenti per l'Agricoltura Biologica, definisce in questo modo l'agricoltura biologica: "Tutti i sistemi agricoli che producono alimenti e fibre in modo sano e socialmente, economicamente e dal punto di vista ambientale. Questi sistemi hanno come base della capacità produttiva la fertilità del terreno e, nel rispetto della natura dei vegetali, degli animali e del paesaggio, ottimizzano tutti questi fattori interdipendenti. L'agricoltura biologica non fa uso di fertilizzanti, pesticidi e medicinali chimici di sintesi. Al contrario, utilizza la forza delle leggi biologiche naturali per aumentare le difese e la resistenza alle malattie". – È chiaro che dare una definizione coincisa di agricoltura biologica risulterebbe difficile perchè comprende tutta una serie di aspetti che devono essere evidenziati; al proposito si ricorda che agricoltura biologica comprende la zootecnia biologica e che si propone di condurre un allevamento che sia rispettoso dell’animale, dell’ambiente e del consumatore. In conclusione basti ricordare che il termine “biologico” si intende ciò che viene ottenuto attraverso un metodo produttivo che rispetti una serie di norme che vincolano il produttore nel modo di lavorazione. Per sintetizzare bene l’agricoltura biologica è necessario distinguere i diversi tipi di agricoltura che conducono ad una diversa produzione ed una diversa qualità del prodotto. Una prima distinzione la si può fare per l’agricoltura convenzionale e quella sostenibile. La prima prevede un sistema di coltivazione intensivo che utilizza prodotti chimici per fertilizzare e per difendere le piante; ciò può comportare il ritrovamento di scomodi residui nei prodotti (che devono comunque essere sotto i limiti di legge) e problemi ambientali legati ad alcune pratiche (monocoltura, impiego continuativo dello stesso principio attivo, ecc.). Tuttavia attualmente anche l’agricoltura convenzionale va in direzione di un modello di produzione a basso impatto ambientale perciò meno intensivo. – Il termine ‘basso impatto’ significa che non prevede solo la sostituzione di sostanze chimiche ma anche il ripristino e la conservazione delle fertilità fisica, chimica, biologica e la protezione della biodiversità e delle varie forme di vita presenti nel campo coltivato. L’agricoltura sostenibile è una espressione che ci conduce ad una concezione più ampia di sostenibilità in termini sociali, ambientali ed economici; il termine ‘sostenibile’ si inserisce direttamente all’agricoltura biologica. Tra questi due poli si inseriscono tutta un serie di varianti che prediligono un aspetto dell’agricoltura sostenibile; in generale tutte queste metodologie puntano a limitare l’impiego di sostanze chimiche discostandosi dal tipo in uso industriale. Per prima troviamo l’agricoltura integrata, un sistema di produzione che privilegia tecniche di coltura di tipo agronomico e di lotta guidata e pone come ultima risorsa l’impiego di mezzi chimici. – La lotta guidata è un metodo che è andato a sostituire la pratica della lotta a calendario e si basa sul parametro ‘soglia d’intervento’, ovvero si interviene quando il danno è ancora contenibile e inferiore al costo. La lotta guidata si è trasformata in lotta integrata e, per quanto riguarda questa ultima, vale l’uso di tecniche fitoiatriche alternative e integrative alla lotta chimica. Infine si arriva alla lotta biologica e le biotecnologie; lotta biologica significa sfruttare gli antagonismi naturali fra insetti, sfruttamento che implica anche conservazione dell’antagonismo. L’agricoltura biodinamica, analogamente all’agricoltura biologica, prevede un’azienda autosufficiente in tutto ma anche inserita nei ritmi cosmici; il nostro pianeta è considerato un grande organismo vivente di cui bisogna conoscere le leggi per rispettarne e promuoverne la vita. In pratica occorre seguire specifici calendari per le varie attività agricole, mentre per la gestione delle fertilità del terreno e la difesa dalle infestanti e patogeni sono impiegati preparati particolari elaborando combinazioni di sostanze di ogni genere(per esempio il letame). L’agricoltura biodinamica si fonda sul fatto che l’agricoltura è artificio creato dall’uomo; non si lavora direttamente sulla componente fisica ma vi si giunge interagendo sulla componente di flusso individuabile, per esempio, nell’elettromagnetismo dei fenomeni vitali. Non si dimentichi che l’agricoltura biodinamica è la generatrice dell’agricoltura organica. Infine si trova l’agricoltura ecocompatibile che include tutti quei sistemi di produzione atti a ridurre l’impatto ambientale ottenendo prodotti finali a basso o nullo contenuto in residui. Prodotti fitosanitari, preparati biodinamici, fertilizzanti, sono elencati e regolati nell’utilizzo dal Reg. CEE 2092/91. Materiale vivaistico e sementi: l’uso di materiale vivaistico e di semi prodotti con metodo biologico è obbligatorio dal 1998, purtroppo la produzione di piantine e sementi con metodo biologico è poco utilizzato. Evoluzione e trend dell'agricoltura biologica: questo mondo produttivo nasce in Germania, Austria e Svizzera nella prima metà del secolo scorso e si estende in seguito in Olanda ed altri paesi fra cui anche il nostro. Lo sviluppo economico dell’agricoltura biologica è iniziato negativamente a causa della contrarietà dei processi nati e proliferati nel campo agricolo fino ed oltre la metà del XX secolo: si pensi ai prodotti chimici, diserbanti e pesticidi che all’inizio portarono ad un aumento della produzione agricola. Tuttavia vi è stato uno sviluppo costante che si è fatto strada tra molteplici difficoltà come la mancanza di manutenzione tecnica ed organizzazione, l’assenza di tecnici capaci di organizzare assieme i vari elementi di una vera azienda biologica la cui massimizzazione non è una banale combinazione di fattori produttivi e risorse naturali, ma un’imprenditorialità fortemente legata al territorio, ovvero quello che è definito lo sviluppo sostenibile. La produzione biologica inoltre non guarda solo l’economia ma si preoccupa anche del consumatore e perciò s’interessa del bene non in quanto tale ma per le sua caratteristiche qualitative. In breve gli elementi che hanno promosso la crescita del comparto biologico sono:

- il sostegno economico rivolto alla produzione da parte dell’Unione Europea con la riforma della Politica Agricola Comune ed interventi legislativi.

- l’effetto provocato dalle malattie (come la Bovin Spongiform Encelophatitis, l’afta epizootica, la diossina nei polli ecc...

- l’evoluzione dei consumatori non più basati sugli status sociali ma sugli “stili di vita”, dunque l’attenzione al tema salutare e naturale.

Per quanto riguarda l’Italia, ma lo stesso andamento lo si riscontra anche negli altri Paesi della Unione Europea, lo sviluppo della agricoltura biologica ha raggiunto un alto livello a partire da cinque anni ad adesso e secondo dati del 1997 l’Italia rappresenta il secondo Paese dell’U.E. per numero di aziende certificate biologiche e per superfici a biologico. La tappa fondamentale per questa crescita è stato dunque il sostentamento alla produzione biologica effettuato con la riforma della PAC e, in particolare, inizia con il Reg. 2078. Nonostante il fenomeno abbia interessato soprattutto le regioni del Sud Italia, l’aumento delle esportazioni e della crescita del mercato interno si deve attribuire al Nord e sempre in quest’ultimo risiedono le radici italiane del biologico. In tre regioni in particolare, Veneto, Trentino Alto Adige e Toscana si è sviluppato il germoglio. Il 50% delle produzioni nazionali è destinato all’esportazione ed il primo mercato che si incontra non poteva che essere la Germania. Solo negli ultimi tempi si sono sviluppate delle catene di distribuzione e sono state avviate iniziative per quanto riguarda i prodotti biologici freschi. Dai dati aggiornati al 2000, per quanto riguarda la crescita del numero di aziende e della superficie nell’ambito biologico, si può osservare un aumento del 12,5% dal ’99 al 2000 nella prima, e nella seconda un aumento del 16,4% sempre dal ’99 al 2000. La fisionomia di questo comparto agricolo è stata delineata avvalendosi dei dati ufficiali dei sette organismi di controllo relativi alle attività di produzione agricola e di trasformazione dei prodotti biologici, raccolti dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali; MIRAAF. Attualmente la priorità del carattere sostenibile è espressa sia dal nuovo rapporto tra produttore e consumatore, mediante la realizzazione di prodotti qualitativamente superiori che in passato, sia dai nuovi interventi legislativi.

Normativa sull'agricoltura biologica: prima di passare ai Regolamenti comunitari è bene introdurre la Politica Agricola Comune (PAC) da cui parte tutto l’iter, tutta l’evoluzione della normativa in ambito comunitario. La PAC viene istituita col Trattato di Roma (1957) come molti organi della Comunità Economica Europea, oggi Unione Europea. I suoi scopi al momento del Trattato sono i seguenti:

1. stabilità dei mercati

2. migliore reddito all’agricoltore

3. incrementare la produttività dell’agricoltura

4. garantire la sicurezza degli approvvigionamenti

5. assicurare prezzi ragionevoli

6. protezionismo nei confronti dei prodotti provenienti da Paesi terzi.

Attualmente, a causa della riforma del 1992, gli scopi sono cambiati:

1. far sì che la Comunità conservi la posizione di grande produttrice ed esportatrice agricola

2. ridurre la produzione portandola ad un livello vicino alla domanda

3. aiutare il reddito degli agricoltori che ne hanno maggior bisogno

4. incoraggiare gli agricoltori a rimanere nelle campagne

5. tutelare l’ambiente e lo sviluppo naturale delle zone rurali.

È chiaro che la PAC ha dovuto adattarsi in modo considerevole per rispondere alle nuove sfide, ai nuovi problemi. In seguito alla riforma si è previsto quindi ad un graduale abbassamento dei prezzi di intervento compensato da premi al reddito degli agricoltori: maggiori quantità di prodotti ritirate significano per l’agricoltore inflazionamento con una conseguenziale minore entrata. È stato necessario stabilire una classificazione di questi ultimi per accedere a tali premi; per quanto riguarda tale suddivisione si rimanda a riviste specialistiche dal momento che è stata soggetta a continui cambiamenti fino al giorno d’oggi. L’allargamento della UE ai Paesi dell’Europa centrale ed orientale, i preparativi per l'introduzione della moneta unica, causa di restrizioni del bilancio, la concorrenza sempre maggiore dei prodotti dei paesi extracomunitari e i nuovi cicli di negoziati nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno una nuova riforma. Nel luglio 1997, la Commissione ha proposto una riforma della PAC nel quadro di Agenda 2000, che costituiva un modello per il futuro della politica comunitaria nell'ottica del previsto allargamento. Le trattative nel quadro di Agenda 2000 si sono concluse nel Consiglio europeo del marzo 1999 a Berlino, e in questa occasione si è decisa anche la riforma della PAC. Agenda 2000 rappresenta la riforma più radicale e globale della Politica Agraria Comune dalla sua istituzione ad oggi. Portando avanti il processo iniziato nel 1992 essa ha fornito una solida base per il futuro sviluppo dell'agricoltura nell'Unione, contemplando tutti gli ambiti di competenza della PAC. Alle misure prese dalla riforma se ne aggiungono due:

• elaborare una nuova politica dello sviluppo rurale

• migliorare le qualità dei prodotti alimentari e della loro sicurezza

Con la riforma si creano le condizioni per lo sviluppo nell'UE di un'agricoltura comunitaria multifunzionale, sostenibile e concorrenziale. Dopo questo breve quadro introduttivo sull’evoluzione della PAC, osserviamo quali sono i Regolamenti comunitari di importanza per l’agricoltura biologica: si ricorda che i regolamenti sono di carattere legislativo che creano diritti ed obblighi e differiscono dalle direttive in quanto queste ultime sono vincolate dal loro scopo ma non agiscono direttamente sulle persone.

1) Reg. 2078/92: Riguarda i metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze dell'ambiente e con la cura dell’area naturale: è il più specifico per l'agricoltura biologica e integra la 2092/91, sempre per lo stesso comparto, stabilendo le modalità per usufruire di contribuzioni.

2) Reg. 2092 del 24/6/91: detta le norme fondamentali sul metodo di produzione biologico ed altri settori come la vinicoltura e la produzione dell'olio di oliva. Definisce anche le regole per l'etichettatura ed il controllo dei prodotti ottenuti con metodo biologico e per l'importazione degli stessi da paesi terzi.

3) Reg. 1804/99: completa, per l’allevamento di animali, il regolamento CE n.2092/91 sull’agricoltura biologica; in Toscana fin dal 1995 la zootecnia biologica era già regolata dalla legge regionale 54. Il regolamento, entrato in vigore il 24/8/99, è stato applicato il 24/8/2000, fatta eccezione per alcune parti diventati obbligatori da subito.

In ultima analisi, sempre per il comparto zootecnico, si aggiunge il Reg. 1760/2000, che abroga la normativa 820/97, riscrive le norme sull’etichettatura delle carni bovine al fine di evitare le continue oscillazioni del mercato; la stabilità di questo compartimento si può ottenere solamente grazie alla trasparenza di produzione e di commercializzazione, garantendo al consumatore la tracciabilità completa del prodotto. Il sistema d’identificazione e di registrazione dei bovini si basa sull’adozione di marchi sulle orecchie; ancora deve essere costituita una banca dati in grado di rilasciare un passaporto entro 14 giorni dalla nascita, da consegnarsi, al termine della vita dell’animale, all’autorità competente o al responsabile del mattatoio. Il controllo può essere fatto per un singolo animale o considerando un gruppo di più animali. Per il settore biologico c’è il Reg.2328/91 modificato dal 3669/93: è accessibile a tutte le aziende agrarie per il miglioramento delle strutture. Si hanno anche interventi specifici per aziende in zone periferiche e per l'istituzione di associazioni agricole in particolare nei sistemi agricoli alternativi. L’applicazione di tali Regolamenti è rimandata alla legislazione dei singoli Paesi e, con le seguenti norme nazionali, per quanto concerne l’Italia, sono le Regioni a stabilirne le modalità:

1)Decreto 338 del 25/5/92: dettava norme sull'applicazione del 2092/91, in particolare nel campo del controllo, ma è stato annullato dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 10/6/93 su ricorso da parte delle Regioni.

2)Decreti del 31/12/92: Sono 6 decreti con cui il M.A.F. autorizza altrettanti diversi oggetti giuridici ad esercitare attività di controllo sul metodo di produzione biologico. Inoltre sono autorizzati a partecipare alle attività di controllo anche 6 associazioni in rappresentanza dei consumatori.

3)Decreto del 14/5/93: Autorizzazione a svolgere i controlli all'organizzazione associativa "Ass. Agri Eco Bio".

4)Legge N° 146 del 22/2/94: Sottolinea la necessità di recepire le indicazioni del 2092 e conferma che fintanto non sarà stata fatta una nuova legge, restano attivi come controllori dell'attività biologica i 7 organismi già riconosciuti.

Infine ogni regione ha una normativa regionale; si riporta in seguito quella relativa alla regione Toscana della quale successivamente vedremo gli organismi di controllo. Una parte di essa dettava le modalità applicative dei Regolamenti comunitari, ma a causa dei nuovi regolamenti che portavano a norma i vari comparti, le Leggi Regionali (n. 31/94 e n. 52/95) sono state automaticamente abrogate. Una importante parte della normativa regionale riguarda i contributi (o incentivi) ed in particolare sono due le Leggi che ci interessano per il settore biologico:

  • la n. 54/95 che stabilisce le regole di produzione, sempre nel biologico, integrando la 2092/91
  • la n. 49/97. che mette a disposizione degli incentivi per esonerare dalle spese di controllo e certificazione.

Tutta questa parte della normativa deve essere applicata e rispettata nelle aziende biologiche o nelle aziende che si convertono a questo sistema di produzione per provare la biologicità del processo produttivo, per usufruire degli alti prezzi sul mercato, ogni azienda biologica è soggetta a controlli che vengono effettuati da specifici organismi.

Organismi: l’organizzazione italiana degli organismi per il controllo e lo sviluppo del settore biologico segue una gerarchia: a capo degli enti regionali vi è l’Associazione italiana agricoltura biologica (Aiab). Questa associazione non svolge soltanto il compito di appoggio centrale ma si occupa anche di assistenza tecnica e ricerca scientifica nel campo biologico. Quasi tutte le regioni hanno un’Aiab propria; per la regione Toscana esiste dunque una Aiab Toscana, che ha a Firenze, e, per la stessa regione, esiste il Coordinamento Toscano dei Produttori Biologici (Ctpb), un’associazione regionale di produttori certificati dall’Aiab nazionale. Recentemente, con una assemblea del 15 marzo 2002, questi organismi sono entrati in accordo con servizi di assistenza, formazione di esperti qualificati ed operatori, database ed informazioni sul biologico e si propongono di unire mezzi e competenze per creare un unico centro di riferimento al servizio dell’agricoltura biologica all’interno della nostra regione. Tuttavia i compiti di questi due organismi sono in parte diversi ed infatti gli ambiti devono tenere conto che CTPB è un’associazione di produttori, interessata quindi alla produzione e commercializzazione del prodotto bio, mentre AIAB è una Onlus che associa anche consumatori e tecnici ed è interessata all’informazione, alla promozione del consumo e pubblicizzazione del prodotto bio. Nell’ambito toscano c’è, però, un ulteriore organismo che si occupa degli aspetti tecnici che riguardano le aziende biologiche, in particolare svolgendo l’attività di controllo, ovvero si occupa dei processi di conversione e fornisce i certificati richiesti dalle aziende, questi ultimi rilasciati dall’Aiab Toscana e CTPB. L’ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo-forestale) è l’organismo tecnico della Regione Toscana che fa da tramite tra il sistema produttivo agricolo e il mondo della ricerca. È il detentore di mezzi tecnologicamente moderni per il settore agricolo ed in questo ambito sviluppa azioni di propaganda e di sostegno per diffondere l’innovazione; fornisce assistenza tecnica specialistica in:

- materia di produzione

- trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli attraverso una rete di servizi per i tecnici e per il mondo produttivo ed i territori rurali.

L’ARSIA si occupa anche di ricerche e di sperimentazioni. Al fine di diffondere l’innovazione l’associazione dispone di centri di collaudo che servono per le prove in campo; oltre a ciò l’ARSIA fornisce anche un servizio agrometeoreologico. Per quanto riguarda l’ambiente i suoi obbiettivi sono la tutela dello stesso, limitare l’impatto agricolo, dunque l’utilizzo dei diserbanti e di altro in materia, grazie alla protezione integrata delle colture, alla diagnostica fitopatologica, all’irrigazione ed al monitoraggio dell’ambiente, offrendo assieme alle organizzazioni professionali agricole, servizi per la corretta applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica. Non sono tuttavia da dimenticare tutte quelle attività che servono a promuovere la testimonianza del patrimonio territoriale ed il lavoro svolto al fine di tutelare e proteggere la varietà biologica e le specie autoctone a rischio di estinzione. Da qui il compito di controllare la corretta esecuzione delle disposizioni regionali per quanto riguarda l’agricoltura integrata di qualità, il divieto di coltivazione di OGM, l’agricoltura biologica e le produzioni con marchio riconosciuto dalla comunità europea. Come non bastasse vengono menzionati altri due importanti servizi e cioè quelli della formazione e l’aggiornamento professionale, e quelli che riguardano l’attività editoriale.

Contributi nell'Agricoltura biologica: un altro aspetto importante dell’agricoltura biologica sono gli incentivi: essi costituiscono le fondamenta per lo sviluppo di questo settore che, altrimenti, a causa delle eccessive spese, andrebbe in fallimento. Il reddito degli agricoltori biologici viene particolarmente sostenuto dalla Politica Agricola Comune, come abbiamo già avuto modo di vedere: se da un lato il Reg. CEE 2092/91 ed i successivi aggiornamenti e la Legge Regionale n. 54/95 dettano le regole per le produzioni biologiche, il Reg. CEE 2078/92 rappresenta la più importante opportunità per le aziende biologiche di usare aiuti pubblici. Un’altra fonte altrettanto di rilievo è rappresentata dalla Legge Regionale n. 49/97 che ha introdotto la possibilità, per le aziende biologiche, di usufruire di contributi per le spese sostenute nel controllo e nella certificazione dei processi produttivi; una norma che renderà più agevole anche l’adesione delle piccole aziende situate marginalmente a cui pesavano i costi di controllo come uno dei vincoli maggiori per riconvertirsi all’agricoltura biologica. L’operatività del Reg. 2078/92 è legata alla definizione, da parte della Regione, del Programma pluriennale nel quale vengono definiti gli obbiettivi perseguiti attraverso l’adozione delle varie misure, il regime di aiuti e il quadro preventivo di spesa. Da un’indagine condotta negli anni ’95-’96 su 476 aziende certificate dall’Aiab si è rilevato una forte diminuzione dei sostentamenti. Conclusioni: l’agricoltura biologica rende evidente la possibilità di uno sviluppo maggiore, di un ulteriore utilizzo delle potenzialità di questo comparto anche attraverso nuove evoluzioni della Politica Agricola Comune. Di fatto gli ultimi orientamenti della PAC, l'emergere della questione ambientale e altri fattori secondari hanno contribuito ad assegnare all'agricoltura biologica un ruolo di rilievo nello sviluppo, disegnate a livello regionale e globale; in alcuni casi l'agricoltura biologica diviene il veicolo privilegiato per il rilancio di una zona svantaggiata o di un'area di crisi. L’importanza non la riveste solo in campo economico, ma si inserisce perfettamente nel campo sociale grazie al sostentamento dei cicli biologici che permettono nello stesso tempo una produzione di qualità e la protezione della natura.

Appendice

A) La zootecnia biologica viene normatizzata con 8 anni di ritardo; ciò si spiega tenendo conto di due fatti:

- l'oggettiva differenza della zootecnia a livello europeo per quanto riguarda clima, fattori strutturali e socio-culturali;

- la presenza in molti stati membri del nord (Austria, Danimarca; Francia, Gran Bretagna) di legislazioni nazionali sulla zootecnia biologica emanate anche precedentemente al regolamento 2092/91, mentre in altri si seguivano direttive e indirizzi sanciti dall'IFOAM ma non ratificati ufficialmente dall'Unione Europea.

L’importanza della zootecnia nell’azienda ed in particolare quella biologica comprende vari motivi: chiudono il ciclo ecologico dell’azienda; forniscono fertilizzanti ecologici, ammendante per il terreno e principale fonte di sostanza organica nell'agricoltura biologica; producono latte, carni e loro derivati; richiedono aree a foraggio impedendo rotazioni troppo strette delle colture e favorendo la fertilità del terreno. La zootecnia biologica si distribuisce per il 47% zootecnia da carne, il 28% da latte, e il restante 25% mista. In particolare la prima trova un maggiore interesse perché permette di costruire per la carne bovina nazionale percorsi di valorizzazione delle produzioni locali. In tal modo questo settore intende riaffermare la qualità della filiera la cui immagine è stata oscurata da scandali alimentari. Sempre riguardanti questo comparto sono: la certificazione del prodotto zootecnico e il controllo della filiera al Reg. 2092/91

1) Reg. 94 del 14/1/92: modifica il 2092 nel campo dell'importazione da paesi terzi

2) Reg. 1535 del 15/6/92: rimanda la normativa sulla zootecnia biologica a norme nazionali o a pratiche riconosciute su scala internazionale, in attesa di un regolamento specifico CEE.

3) Reg. 2083 del 14/7/92: modifica il 2092 nel campo dell'importazione da paesi terzi.

4) Reg. 3457 del 30/11/92: modifica il 2092 nel campo dell'importazione da paesi terzi.

5) Reg. 3713 del 22/12/92: modifica il 2092 nel campo dell'importazione dai paesi terzi.

6) Reg. 207 del 29/1/93: modifica l'allegato 6 del 2092 che detta norme nel campo della transformazione dei prodotti biologici.

7) Reg. 2608 del 23/9/92: modifica gli allegati 1, 2 e 3 del 2092 che dettano norme per la produzione e il controllo dei prodotti ottenuti con metodo biologico.

8) Reg. 468 del 2/3/94: modifica l'allegato 6 del 2092 (trasformazione dei prodotti biologici).

9) Reg. 1201 del 29/5/95: modifica l'allegato 6 del 2092 (trasformazione dei prodotti biologici).

10) Reg 1202 del 29/5/95: modifica gli allegati le 3 del 2092 (produzione e controllo dei prodotti biologici).

11) Reg. 1935 del 22/6/95: Recepisce la proposta di modifica al 2092 del 12/11/93, dettando norme nel campo della produzione, dell'etichettatura e del controllo dei prodotti biologici.

AMBITI SPECIFICI AIAB Pubblicizzazione e diffusione del prodotto biologico Progetti per lo sviluppo e la diffusione della produzione biologica e dei consumi dei prodotti biologici. Presenza a mostre,fiere e convegni. Organizzazione giornate del biologico, pubblicità generale sull’azienda bio. Progetti comuni per la formazione di tecnici specializzati e altri soggetti interessati al biologico. Documentazione. Pubblicistica e notiziario d’informazione. Marchio AIAB Gestione dei marchi AIAB e di tutti i servizi connessi. AMBITI SPECIFICI CTPB Commercializzazione Vendita del prodotto bio sia nei Punti Vendita del CTPB che in occasione di manifestazioni legate al biologico. Organizzazione della presenza dei produttori in fiere e manifestazioni. Progetti per favorire l’aumento della superficie a biologico rivolti ai produttori. Progetti comuni riguardanti la vendita, intermediazione e commercializzazione anche diretta dei prodotti dei soci. Nell’ambito specifico del progetto regionale già acquisito, operazioni di mercato rivolte ai produttori biologici toscani, compreso la promozione del biologico toscano. Marchio CTPB/AMAB Gestione del marchio CTPB e del marchio AMAB, e dei servizi connessi.

ESPROPRIAZIONI: 
DECRETO LEGISLATIVO dell’8 giugno 2001, n. 325 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, numero 400; Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 1997, n. 97, nonchè il numero 18 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma; Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato; Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nell'Adunanza generale del 29 marzo 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Emana il seguente decreto: (L) Art. 1 Oggetto 1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L) 2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L) 3. I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale. (L) 4. Le norme del presente scritto unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L) Art. 2 (L) Principio di legalità dell'azione amministrativa 1. L'espropriazione dei beni immobili o dei diritti relativi a immobili di cui all'articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle apposite leggi e dai regolamenti. (L) 2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità , di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L) (L) Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente testo unico: a) per "espropriato" si intende il soggetto, pubblico o privato il quale è titolare del diritto espropriato; b) per "autorità espropriante", si intende l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo processo, ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma; c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio; d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L) Art. 4 (L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari 1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L) 2. I beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per eseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L) 3. I beni descritti dagli articoli 1, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, numero 810, possono essere espropriati se vi è il previo accordo con la Santa Sede. (L) 4. Gli edifici aperti al culto sono espropriabili per gravi ragioni previo accordo: a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico; b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista; c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate; d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico; e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte; f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia e dell'organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa; g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti legislativamente. (L) 5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L) Art. 5 (L) Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi della legislazione statale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico deducibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L) 2. Le Regioni a statuto speciale della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, poi le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusivamente in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico sociale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni del testo unico. (L) 3. Le Regioni a statuto speciale della Sardegna, del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta esercitano la propria potestà legislativa concorrente in fatto di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi fondamentali della legislazione statale, desumibili dalle disposizioni del testo unico. (L) 4. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale fino a quando esse non si adattano ai principi e alle norme fondamentali di riforma economico sociale di cui al testo unico, nel rispetto dei termini regolamentari previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. La Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, numero 67, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L) 5. Nell'ambito delle funzioni amministrative trasferite o delegate dallo Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L) Art. 6 (L-R) Regole generali sulla competenza 1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento di espropriazione che si renda necessario. (L) 2. Le amministrazioni statali, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già preesistente. L) 3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L) 4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L) 5. 6. 7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L) 8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità viene realizzata da un concessionario, l'amministrazione concedente gli può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. L) Art. 7 (L) Competenze particolari dei Comuni 1. Il Comune può espropriare: a) le aree libere da edifici e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione; b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato ed inutilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni; c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per l’attuazione del piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio; d) le aree non edificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a 90 giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati. (L) Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio Art. 8 (L) Le fasi del procedimento espropriativo 1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora: a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia dello stesso tipo, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio; b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità ; c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio. (L) Capo II La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio Art. 9 (L) Vincoli derivanti da piani urbanistici 1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità . (L) 2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L) 3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia. (L) 4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti nei comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento dello standard. (L) 5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo ordinato all'esproprio, il consiglio municipale può con motivazione disporre che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico regionale non manifesta la propria negazione entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) 6. Salvo quanto previsto dal comma 6, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L) Art. 10 (L) Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali 1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su iniziativa dell'amministazione che ne compete all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico e l'apposizione su un bene del vincolo preordinato all'esproprio. (L) Art. 11 (L-R) La partecipazione degli interessati 1. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L) 3. Capo III La fase della dichiarazione di pubblica utilità Sezione I Disposizioni sul procedimento Art. 12 (L-R) Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità 1. Se l'opera è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, ad una sua variante o ad uno degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: a) quando è approvato il progetto definivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità , il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a strutture produttive, ovvero quando è approvato il piano di zona; b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale ad una dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto effettivo ; (L) c). Art. 13 (L) Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità 1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L) 2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L) 3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va in esecuzione. (L) 4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere eseguito entro il termine di 5 anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. (L) 5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L) 6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità . (L) 7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L) 8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico del bene vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonchè la relativa spesa prevista. (L) Art. 14 (L-R) Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità 1. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione; trasmette una copia al Ministero dei lavori pubblici, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L) 2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici ovvero del presidente regionale, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati. (L) 3. Sezione II Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera Art. 15 (L-R) Disposizioni sulla redazione del progetto 1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità , i tecnici che ne hanno l’incarico, anche privati, possano essere autorizzati ad introdursi nell'area in questione. (L) 2. 3. 4. 5. In caso di progetti relativi a tracciati ferroviari, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro trenta giorni dall'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 12 e si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. (L) Art. 16 (L-R) Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo 1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità , può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tal fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Se nel corso dei lavori si manifesa l’esigenza o l'opportunità di espropriare altri fondi o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'amministrazione integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto. Si applicheranno le disposizioni dei precedenti comma. (L) Art. 17 (L-R) L'approvazione del progetto definitivo 1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo: a) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio; b) comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, se non sono necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, mentre, se essi sono necessari, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dalla data in cui l'amministrazione che ha approvato il progetto dà atto della avvenuta acquisizione degli atti di assenso. (L) 2. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disponibile anche quando è approvato il progetto definitivo dell'opera con uno degli atti previsti dall'articolo 10, comma 1. (L) 3. Sezione III Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un opera non conforme alle previsioni urbanistiche. Art. 18 (L) Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione 1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche. (L) Art. 19 (L) L'approvazione del progetto 1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle regole urbanistiche, l'approvazione del progetto definitivo da parte del consiglio comunale costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L) 2. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto esecutivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L) 3. Il vincolo previsto all'esproprio si intende apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione della variante al piano urbanistico generale, ovvero uno degli accordi o degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, con cui è approvato il progetto definitivo. (L) 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico regionale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) Capo IV La fase di emanazione del decreto di esproprio Sezione I Del modo di determinare l'indennità di espropriazione Art. 20 (L-R) La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione 1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità , entro i successivi tenta giorni il promotore dell'epropriazione compila la lista dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. La lista va notificata a ciascun detentore, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario sono tenuti a concludere l'accordo di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e manifesti il suo rifiuto a concludere l'accordo di cessione, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. (L) 9. L'accordo di cessione volontaria viene trascritto entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese di chi acquista. (L) 10. Art. 21 (R) Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Art. 22 (L-R) Determinazione urgente dell'indennità provvisoria 1. 2. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare la riduzione del 40% di cui all'articolo 37, comma 1. Decorso il termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (R) 3. 4. Sezione II Del decreto di esproprio Art. 23 (L-R) Contenuto ed effetti del decreto di esproprio: 1. Il decreto di esproprio: a) è emanato entro lo scadere dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ; b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera; c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario e successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria; f) dispone il passaggio del diritto di proprietà , o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito; g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso che contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di esproprio, almeno una settimana prima di essa; h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio. con la redazione del verbale di cui all'articolo 24. (L) 2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari. (L) 3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni. (L) 4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio. (R) 5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata. (L) Art. 24 (L-R) Esecuzione del decreto di esproprio 1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di un biennio. (L) 2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L) 3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L) 4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità . (L) 5. 6. 7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. (L) Art. 25 (L) Effetti dell'espropriazione per i terzi 1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. (L) 2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriatito e sugli effetti del decreto di esproprio. (L) 3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità . (L) 4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca in tempi immediati, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto che propone e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma. (L) Capo V Il pagamento dell'indennità di esproprio Sezione I Disposizioni generali Art. 26 (R) Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Art. 27 (R) Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima 1. 2. 3. Art. 28 (R) Pagamento definitivo della indennità 1. 2. 3. Art. 29 (L) Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale 1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L) Sezione II Pagamento dell'indennità a incapaci a enti e associazioni. Art. 30 (R) Regola generale 1. Art. 31 (R) Disposizioni sulla indennità 1. 2. 3. 4 Capo VI Dell'entità dell'indennità di espropriazione Sezione I Disposizioni generali: Art. 32 (L) Determinazione del valore del bene 1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o in data dell'emanazione del decreto di espropriazione, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù. (L) 2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e dei miglioramenti, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e alle altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità . Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità , le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state eseguite sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del processo. (L) 3. Il proprietario, a suo carico, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare. (L) Art. 33 (L) Espropriazione parziale di un bene unitario 1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore. (L) 2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è sottratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio. (L) 3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l'intero bene. L'espropriante può anche non accettare l'abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell'indennità dovuta. In ogni caso l'indennità dovuta dall'espropriante non può essere inferiore alla metà di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L) Art. 34 (L) Soggetti aventi titolo all'indennità 1. L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L) 2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o sull’accordo di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità . (L) 3. L'espropriante non è tenuto ad intromettersi nelle controversie fra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennità . (L) 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre opposizione alla stima, ovvero entrare nel giudizio promosso dal proprietario. (L) Art. 35 (L) Regime fiscale 1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici (L). 2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può scegliere per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto. (L) 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione. (L) 4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro delle finanze. (L) 5. Si applica l'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L) 6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. L) Sezione II Opere private di pubblica utilità. Art. 36 (L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica. 1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità , che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L) Sezione III Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile o legittimamente edificata. Art. 37 (L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile 1. L'indennità di espropriazione di un area edificabile è determinata nella misura uguale all'importo, diviso per due e ridotto nella misura del 40%, pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per dieci. (L) 2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perchè a questi sia stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva. (L) 3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legislative ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di espropriazione o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni abusive. (L) 4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di non edificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, compresi il piano paesagistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano esecutivo di iniziativa pubblica o privata, anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L) 5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici. (L) 6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L) 7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'articolo 20, comma 3, e dall'articolo 22, comma 1, qualora il valore dichiarato risulti in contrasto con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai comma precedenti. (L) 8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità , la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato. (L) 9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agrari, spetta al proprietario coltivatore diretto una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o all’associato partecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei componenti della sua famiglia. (L) Art. 38 (L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata 1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legalmente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale. (L) 2. Qualora la costruzione sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'articolo 37. (L) Art. 39 (L-R) Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese nelle zone edificabili. 1. In attesa di una organica sistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità , quantificata all'entità del danno in effetti prodotto. (L) 2. 3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità . L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L) 4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d'appello di determinare l'indennità . (L) 5. Dell'indennità liquidata ai sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l'area è successivamente espropriata. (L) Sezione IV Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile Art. 40 (L) Disposizioni generali 1. Nel caso di esproprio di un area non edificabile, l'indennità è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L) 2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L) 3. Il criterio di cui al comma 2 si applica anche per la determinazione dell'indennità provvisoria. (L) 4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L) 5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è divenuta maggiore delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L) Art. 41 (L-R) Commissione competente alla determinazione del valore agricolo 1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta: a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede; b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato; c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato; d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia, o da un suo delegato; e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla regione; f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L) 2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima struttura della commissione prevista dal comma uno. (L) 3. 4. Art. 42 (L) Indennità aggiuntive 1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L) 2. L'indennità aggiuntiva è pari a quella spettante al proprietario ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della sussistenza dei relativi presupposti. (L) Capo VII Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio. Art. 43 (L) Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse comune 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità , può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L) 2. L'atto di acquisizione: a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio; b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata; c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta; d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili; e) comporta il passaggio del diritto di proprietà ; f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari; g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1. (L) 3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L) 4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento danni, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità . (L) 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, non che quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L) 6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato: a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7; b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L) Capo VIII Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato Art. 44 (L) Indennità per l'imposizione di servitù 1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità , sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà . (L) 2. L'indennità viene calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ne ha diritto. (L) 3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. (L) 4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali. (L) 5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L) 6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno. L) Capo IX La cessione volontaria Art. 45 (L) Disposizioni generali 1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di concludere col soggetto beneficiario dell'espropriazione un accordo di cessione del bene o della sua quota di proprietà . (L) 2. Il corrispettivo dell'accordo di cessione: a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'articolo 36, senza la riduzione del 40%; b) se riguarda una costruzione edificata legittimamente, è calcolato nella misura venale del bene; c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del 50 per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2; d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 1. (L) 3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se chi acquisisce non corrisponde la somma entro il termine accordato. (L) 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L) Capo X La retrocessione Art. 46 (L) La retrocessione totale 1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di un decennio, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità . (L) 2. Dall'avvio dei lavori di cui al comma 1 decorre il termine di validità di cinque anni dell'autorizzazione prevista dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. (L) Art. 47 (L-R) La retrocessione parziale: 1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità , l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà , che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti nonchè il relativo corrispettivo. (L) 2. 3. Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità. (L) Art. 48 (L) Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale 1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. (L) 2. Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L) 3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità , il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centoottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo tra le parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile. (L) Capo XI L'occupazione temporanea Art. 49 (L-R) L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio 1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L) 2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. (L) 3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L) 4. 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso simile in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità . (L) Art. 50 (L-R) Indennità per l'occupazione 1. Nel caso di occupazione di un area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. (L) 2. 3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54, in quanto compatibili. (L) Titolo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 51 (L-R) L'espropriazione per opere militari 1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L) 2. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L) 4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L) Art. 52 (L) L'espropriazione di beni culturali 1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico. (L) Titolo IV DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI Art. 53 (L) Disposizioni processuali 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico. (L) 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'articolo 4 della legge del 21 luglio 2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità . (L) 3. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L) Art. 54 (L) Opposizioni alla stima: 1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla corte d'appello, nello stesso distretto dove si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità , la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità . (L) 2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dall’avvenuta notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. (L) 3. L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. (L) 4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi è stato affidato il pagamento dell'indennità . (L) 5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L) Titolo V NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 55 (L) Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996 1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità , in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall'articolo 43, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nella misura del 10%. (L) 2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del Primo gennaio 1997. (L) Art. 56 (L) Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di espropriazione 1. Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, può accettare l'indennità provvisoria con esclusione della riduzione del 40%, di cui all'articolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennità di esproprio. (L) Art. 57 (L) Ambito di applicazione della normativa sulle diverse fasi del procedimento 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano anche se è stato già apposto su un bene un vincolo preordinato all'esproprio, CIOè se già vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, per le fasi procedurali ancora inconcluse. (L) 2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo. (L) Art. 58 (L) Abrogazione di norme 1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati: 1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, con successive modificazioni ed integrazioni; 2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188; 3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892; 4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003; 5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004; 6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730; 7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902; 8) l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980; 9) l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 10) la legge 7 luglio 1902, n. 290; 11) l'articolo 4 della legge del 7 luglio 1902, n. 306; 12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140; 13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27; 14) l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293; 15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351; 16) l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255; 17) l'articolo 54 legge 19 luglio 1906, n. 390; 18) la legge 7 luglio 1907, n. 417; 19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'articolo 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119; 20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502; 21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844; 22) l'articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89; 23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116; 24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258; 25) la legge 5 luglio 1908, n. 378; 26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445; 27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; 28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217; 29) l'articolo 3 del decreto legge 6 maggio 1909, n. 264; 30) il decreto legge 15 luglio 1909, n. 542; 31) gli articoli 4 e 12 della legge 30 giugno 1909, n. 407; 32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578; 33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311; 34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487; 35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575; 36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798; 37) la legge del 12 luglio 1912, n. 783; 38) la legge 16 giugno 1912, n. 619; 39) la legge 23 giugno 1912, n. 621; 40) la legge 30 giugno 1912, n. 746; 41) la legge 12 luglio 1912, n. 866; 42) la legge 21 luglio 1912, n. 902; 43) la legge 25 maggio 1913, n. 553; 44) la legge 26 giugno 1913, n. 776; 45) la legge 26 giugno 1913, n. 807; 46) la legge 5 giugno 1913, n. 525; 47) il regio decreto 25 febbraio 1915, numero 205; 48) l'articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582; 49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, dall'articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall'articolo 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2467; 50) il decreto luogo tenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290; 51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422; 52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691; 53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; 54) la legge 3 aprile 1926, n. 686; 55) l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577; 56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981; 57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355; 58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180; 59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione; 60) l'articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165; 61) l'articolo 1 del regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426; 62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; 63) l'articolo 7 del decreto legislativo 1o marzo 1945, n. 154; 64) l'articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261; 65) l'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598; 66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409; 67) l'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740; 68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482; 69) l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43; 70) l'articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408; 71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225; 72) la legge 12 maggio 1950, n. 230; 73) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646; 74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841; 75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528; 76) l'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295; 77) l'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166; 78) l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136; 79) l'articolo 5, secondo comma, della legge del 9 febbraio 1954, n. 640; 80) l'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645; 81) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166; 82) l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463; 83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge 1o ottobre 1969, n. 739; 84) l'articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528; 85) l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729; 86) la legge 1o dicembre 1961, n. 1441; 87) l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904; 88) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138; 89) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342; 90) l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311; 91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104; 92) l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641; 93) gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523; 94) gli articoli 11 e 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241; 95) la legge 20 marzo 1968, n. 391; 96) l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187; 97) l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21; 98) l'articolo 64, primo c., del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge del 18 dicembre 1970, n. 1034; 99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865; 100) l'articolo 15, secondo comma, della legge giugno 1971, n. 291; 101) l'articolo 1ter del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1119, come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13; 102) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036; 103) l'articolo 185 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 104) l'articolo 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94; 105) l'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247; 106) l'articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178; 107) l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni; 109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; 110) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1978, n. 988; 111) il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468; 112) l'articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146; 113) la legge 29 luglio 1980, n. 385; 114) l'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874; 115) il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 58, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58; 116) l'articolo 80 del decreto-legge 18 marzo 1981, n. 75, come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito nell'articolo 37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione della indennità di esproprio; 117) il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535; 118) il decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481; 119) la legge 29 luglio 1982, n. 481; 120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943; 121) il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18; 122) l'articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80; 123) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1o marzo 1985, n. 42; 124) l'articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372; 125) l'articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119; 126) l'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47; 127) l'articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458; 128) l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio; 130) la legge 20 maggio 1991, n. 158; 131) l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 132) la legge 20 maggio 1991, n. 158; 133) l'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359; 134) l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 135) l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 136) l'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 137) l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265; 138) l'articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo il 18 agosto 2000, n. 267; 139) l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285; 140) l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59; 141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti e i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all'esproprio o all'occupazione di urgenza, non che quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione di urgenza. Art. 59. Entrata in vigore del testo unico 1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal Primo gennaio 2002. Il suddetto presente decreto legge, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ obbligato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Agriturismo: la Trattrice Agricola

Può svolgere attività agrituristiche ogni persona qualificata in base dell'art.2135 cod.civ. o di leggi speciali; l'attività non è riservata ai soli imprenditori agricoli a titolo principale o ai coltivatori diretti; può svolgere tali attività un familiare che dedichi in modo continuativo il suo lavoro nell'impresa familiare ai sensi dell'art. 230/bis codice civile; anche una organizzazione collettiva di imprenditori agricoli, e una cooperativa possono farlo; la cooperativa può anche limitarsi a fornire i soli servizi agrituristici, purché l'attività agricola principale sia svolta dagli imprenditori associati. Quello che occorre per poter svolgere attività agrituristiche: occorre disporre di un'azienda agricola, in proprietà, usufrutto, affitto, comodato, o per un altro valido titolo. E’ necessario che si tratti di un'azienda agricola in esercizio; pertanto non è sufficiente, ad esempio, essere proprietari di un fondo o di un casolare, ma occorre che sul fondo sia effettivamente esercitata un operato di coltivazione, allevamento o selvicoltura. E' possibile, però, in sede di predisposizione del piano aziendale per l’inizio di una nuova iniziativa prevedere l'avvio congiunto delle attività, sia agrituristiche che di coltivazione, allevamento o silvicoltura. Sono attività agrituristiche esclusivamente le attività di ricezione e di ospitalità esercitate attraverso l'utilizzazione della propria struttura aziendale, in rapporto di connessione complementare con le attività di coltivazione del fondo, allevamento del bestiame e silvicoltura che devono rimanere principali. Rientrano tra tali attività: - dare stagionalmente alloggio, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti, con un massimo di 30 posti letto per ditta, salvo deroghe giustificate da peculiari ragioni storiche ed esclusivamente nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lett. a, secondo periodo, L.R. n. 76/1994. - ospitare stagionalmente, all’aperto, turisti in campeggio muniti di tende o altro mezzo di soggiorno autonomo, con un massimo di 6 tende e 12 ospiti, per aziende aventi una superficie di almeno 2 ettari e situate in zone montane e svantaggiate; nelle zone diverse, l’ospitalità in spazi aperti è consentita solo in quelle individuate dai Comuni. - organizzare a favore degli ospiti attività didattiche, culturali e da passatempo nell’ambito dell’azienda, purché tipiche dell’ambiente rurale, ed in connessione con le attività agricole aziendali; - somministrare ai turisti aziendali per la consumazione sul posto, cibi, alimenti e bevande ivi comprese quelle a carattere alcoolico e superalcoolico, nei limiti e con le modalità della normativa vigente in materia, costituiti prevalentemente da propri prodotti tipici dell’azienda o comunque da prodotti tipici della regione. In zone particolari le province possono autorizzare la somministrazione di viveri anche ai clienti di passaggio. Sono in ogni caso consentiti la degustazione e l’assaggio di cibi e bevande di propria produzione. Per lo svolgimento di attività agrituristiche occorre presentare: il programma di miglioramento agricolo ambientale redatto ai sensi della L.R. 14 aprile 1995 n. 64 e successive modificazioni, dimostrando il carattere di principalità delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame rispetto al lavoro agrituristico. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il valore delle entrate derivanti dall’attività agrituristica, sia inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola ed il tempo lavoro impiegato nella attività agricola sia superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica. Il rapporto di principalità è presunto e, pertanto, non occorre la presentazione dell’apposita relazione sopra indicata; nel caso di aziende la cui attività di agriturismo sia limitata alla ricezione e ospitalità di non più di 6 persone in alloggi. Nel caso di aziende collocate in territori montani, la principalità è calcolata con riferimento esclusivo al tempo lavoro. La relazione ed il piano di miglioramento aziendale vanno redatti nel rispetto di quello previsto dall’art.5 L.R. n. 76/1994. Le attività agrituristiche si possono svolgere esclusivamente nell’area dell’azienda agricola, e nell’abitazione dell’imprenditore agricolo che sia ubicata in particolari centri abitati, individuati dalla Regione. Qualora il fondo sia privo di fabbricati, esse possono svolgersi nell’abitazione dell’imprenditore agricolo che sia ubicata in particolari centri abitati, individuati attraverso il Piano di indirizzo per l’agriturismo. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tali immobili: i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo; i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nei centri abitati, individuati per mezzo del Piano di indirizzo di cui alla legge regionale sull’agriturismo, qualora l’imprenditore agricolo svolga il proprio lavoro in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in un Comune limitrofo; gli altri edifici o parti di essi, esistenti sul fondo e non più necessari alla condizione dello stesso; i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica o da trasferimenti di volumetrie. Le costruzioni utilizzate per attività agrituristica mantengono la loro destinazione d’uso a scopi agricoli. Il restauro e l’utilizzazione degli immobili deve avvenire nel rispetto dei materiali costruttivi tipici, delle tipologie, degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l’esclusione di tipologie riferibili a monolocali. La realizzazione di opere ed impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico nonché delle aree per la sosta degli ospiti campeggiatori, dovrà avvenire nel rispetto di un loro inserimento nel paesaggio circostante, con particolare cura per la sistemazione e gli arredi esterni, e garantendo un efficace sistema di smaltimento dei rifiuti e di dotazione idrica. L’agricoltore che vuole svolgere attività agrituristiche deve richiedere al Comune dove ha sede l’azienda l’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica. A seguito di questa sola richiesta, il Comune deve provvedere a valutare i requisiti soggettivi di carattere penale della persona fisica del richiedente, nonché attraverso la conferenza dei servizi, i requisiti oggettivi delle attività e quelli igienico sanitarie dei locali e la classifica da concedere alla struttura recettiva. Con l’unico provvedimento autorizzativo, il Comune concede anche le eventuali concessioni edilizie occorrenti. Anche per tale motivo, non vale il principio del silenzio assenso. Con il provvedimento comunale di autorizzazione si provvede all’automatica iscrizione dell’imprenditore nell’Elenco Regionale degli operatori agrituristici. Le attività agrituristiche possono essere inserite in tutti i piani di miglioramento aziendale, ed in tutte le iniziative agricole ammesse a contributi ed inoltre possono beneficiare delle misure di sostegno previste dal Piano regionale di indirizzo per l’agriturismo. NOTA LEGISLATIVA: Le norme maggiormente rilevanti sono: NORME NAZIONALI: Leggi: - Legge 29 giugno 1939, numero1497, Protezione delle bellezze naturali, - Legge 30 aprile 1962, n.283, T.U. in materia di Igiene e Sanità, - Legge del 9 febbraio 1963, n. 59, Vendita diretta dei prodotti agricoli, - Legge 28 gennaio 1977, n. 10, Norme per la edificabilità dei suoli, c.d..legge "Bucalossi", e successive modifiche e integrazioni, - Regolamento 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento di esecuzione T.U. Igiene e Sanità, - Legge 17 maggio 1983, n. 217, Legge quadro sul turismo, - Legge 8 agosto 1985, n. 431, Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, - Legge 5 dicembre 1985, n. 730, Disciplina dell'agriturismo, - Legge 30 dicembre 1991, n. 415, art. 5, Regime fiscale, - Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Nuova legge sulla caccia, che prevede “aziende agri turistico venatorie a fini di impresa agricola”. Circolari applicative: - Circolare del Ministero dell’Industria e Commercio, 11 aprile 1984, n. 190884, che esclude l’obbligazione degli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristiche di iscriversi alla speciale sezione della C.C.I.A.A. per gli imprenditori turistici prevista della legge quadro sul turismo; - Circolare M.A.F., del 27 giugno 1986, n. 10, che chiarisce i presupposti individuali ed oggettivi per lo svolgimento di attività agrituristiche; - Circolare Ministero delle Finanze – Direzione generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari, 23 dicembre 1992, n. 76, che fornisce chiarimenti sul regime fiscale applicabile; - Circolare M.A.F 23 aprile 1993, n. 10382, che specifica ad alcuni quesiti e fornisce alcune precisazioni su problematiche manifestatesi nei primi anni di applicazione della legge. NORME REGIONE TOSCANA: - Legge .17 ottobre 1994, n.76, Disciplina delle attività agrituristiche; - Legge 4 aprile 1995, n. 64, e la Legge 27 novembre 1997, numero 88, Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola 
LA TRATTRICE AGRICOLA: Classificazione delle macchine agricole - Le macchine agricole si distinguono in due principali categorie, e cioè: SEMOVENTI: a) Trattrici agricole con due o più assi b) Macchine agricole operatrici ad un asse c) Macchine agricole operatrici a due o più assi d) Motoagricole a due assi TRAINATE: a) Macchine agricole operatrici portate b) Macchine agricole operatrici semiportate c) Rimorchi agricoli 1. MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI: Le macchine agricole semoventi sono generalmente azionate da un motore proprio e comprendono: a) Trattrici agricole con 2 o più assi, con o senza piano di carico, con ruote o cingoli, destinate a trainare, spingere, trasportare o azionare strumenti, attrezzature portate o semiportate e rimorchi impiegati nell’attività agricola (es. trattore agricolo). b) Macchine agricole operatrici ad un asse, guidate generalmente da un autista a terra ed equipaggiabili con carrello separabile destinato al trasporto del solo conducente. La massa complessiva deve essere meno di 700 kg, compreso il conducente (es. motocoltivatore e motofalciatrice). c) Macchine agricole operatrici a 2 o più assi, equipaggiate con proprio motore e destinate a particolari lavorazioni agricole. Possono essere predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per lavorazioni agricole (es. mietitrebbia). d) Motoagricole a 2 assi, dotate di motore autonomo e atte al carico ed in possesso del “Certificato di idoneità tecnica di circolazione”. Le macchine agricole semoventi, se hanno almeno 2 assi possono trainare un rimorchio di qualsiasi peso, mentre quelle aventi 1 asse (motofalciatrice, motocoltivatori, ecc.) non possono trainare rimorchi. 2. MACCHINE AGRICOLE TRAINATE Le macchine agricole trainate sono senza motore proprio e si agganciano ad una macchina agricola semovente, eccetto quelle ad 1 asse, come per es. il motocoltivatore. Possono essere di tipo: a) portato (es. spargisementi, spandiconcime centrifugo) se la loro massa poggia completamente sulla trattrice che traina; b) semiportato (es. atomizzatore) se la loro massa grava in parte sulla trattrice trainante ed in parte sulle ruote dell’attrezzatura stessa trainata; c) rimorchi agricoli trainabili da trattrice, con almeno 1 asse, destinati al trasporto di merci ed aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. I rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t sono considerati parte integrante della trattrice agricola. L’Immatricolazione e la revisione delle macchine agricole Sono soggette ad immatricolazione e quindi sono in possesso della carta di circolazione le seguenti macchine agricole: - le trattrici agricole - le macchine operatrici a due o più assi - i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate Non sono soggette ad immatricolazione e quindi per la loro circolazione è richiesto solamente un certificato di idoneità tecnica, le seguenti macchine agricole: - le macchine operatrici semoventi con uno asse - i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate - le macchine operatrici trainate La carta di circolazione ed il certificato di idoneità tecnica sono rilasciati entrambi dalla Motorizzazione Civile che compete sul territorio (M.C.T.C.), e riportano tutte le caratteristiche tecniche della macchina agricola. Solo sulla carta di circolazione sono inoltre riportati gli estremi identificativi della targa di riconoscimento del veicolo e le generalità del titolare. Targhe delle macchine agricole Le macchine agricole semoventi, per circolare su strada, devono essere munite sul lato posteriore di una targa di riconoscimento contenente: - 2 caratteri alfabetici - il marchio ufficiale della Repubblica italiana - 3 caratteri numerici - un carattere alfabetico I rimorchi agricoli, escluso quelli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate devono essere muniti lateralmente di una targa contenente i dati di matricola del rimorchio: - la scritta “RIM. AGR.” - 2 caratteri alfabetici - il marchio ufficiale della Repubblica italiana - 3 caratteri numerici - 1 carattere alfabetico La targa ripetitrice per i rimorchi agricoli trainati (che deve essere posta posteriormente al rimorchio), riporta nell’ordine i caratteri della trattrice, ma al posto del marchio ufficiale della Repubblica italiana la lettera “R”. La targa di prova per le macchine agricole riporta nell’ordine: - 2 caratteri alfabetici - il marchio ufficiale della Repubblica italiana - la lettera “P” - 3 caratteri numerici - la scritta “MA” con le lettere disposte verticalmente La targa non può essere modificata, deve essere sempre pulita e, quando previsto, illuminata dalla prescritta luce bianca in modo da renderla leggibile a non meno di venti metri. La revisione: Il Ministero dei Trasporti con il MIPA possono disporre, con periodicità non inferiore ai 5 anni, la revisione generale o parziale delle macchine agricole a partire dalla data della prima immatricolazione. Un apposito regolamento stabilisce le procedure, i tempi e le modalità di svolgimento della revisione. Gli uffici della Direzione generale della Motorizzazione Civile possono in qualsiasi momento ordinare la revisione parziale o totale di singole macchine agricole, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza della circolazione. Chi circola su strada con una macchina agricola non sottoposta a revisione è soggetto, oltre al pagamento di una multa, anche al sequestro della carta di circolazione o del certificato di idoneità. Assicurazione delle macchine agricole La legge 24.12.69 n. 990 e le successive modifiche, rendono obbligatoria per tutti i veicoli a motore (escluso macchine agricole e ciclomotori) l’assicurazione R.C.A.[2] (Responsabilità Civile Autoveicoli). Solo dal 1 ottobre 1993 tale obbligatorietà viene estesa anche ai ciclomotori ed alle macchine agricole semoventi isolate e trainanti rimorchi agricoli. In particolare la polizza assicurativa deve garantire: 1. l’indennizzo dei danni, a seguito di sinistro stradale, arrecati a persone, animali o cose dalla circolazione della macchina agricola semovente isolata e anche se trainante con rimorchio; 2. l’indennizzo dei danni provocati dal rimorchio in sosta cioè non attaccato alla motrice (rischio statico), durante eventuali manovre a mano, guasto meccanico, guasto di costruzione o difetti nella manutenzione; 3. l’indennizzo dei danni arrecati alle persone trasportate, solo nel caso che detto trasporto sia previsto dalla carta di circolazione. Bisognerà quindi provvedere a stipulare i seguenti contratti associativi: Macchine agricole semoventi a 2 assi è obbligatorio assicurare la macchina agricola semovente. Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva inferiore a 1,5 t Dato che questi rimorchi sono considerati parte integrante della trattrice, è sufficiente assicurare solo la macchina semovente. Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva superiore a 1,5 t è obbligatoria la copertura assicurativa R.C.A. per la macchina agricola trainante e anche la stipula di un’altra polizza per il cosiddetto rischio statico per indennizzo cioè dei danni provocati dal rimorchio staccato dalla motrice. E' bene anche ricordare che: - Le coperture sopraccitate ovvero quella della motrice e quella relativa al rischio statico non coprono il rischio dell’uso delle medesime. Questo vuol dire che eventuali danni provocati durante le operazioni di carico e scarico, di scavo, trasporto eccetera non sono considerate da circolazione e pertanto bisognerà tutelarsi, se si ritiene opportuno, con un’altra polizza di responsabilità civile dell’azienda agricola; - Sono considerati rimorchi agricoli anche gli automizzatori, gli spargiletame, i caricabotte ecc.; - Non necessitano di alcuna garanzia assicurativa gli strumenti trasportati dalla trattrice; - Il Codice della Strada non impone l’obbligo di esporre i contrassegni assicurativi sulla macchina agricola, però è opportuno averli con sé, assieme al relativo contratto o fotocopia dello stesso, in modo da esibirli, se richiesti, alle autorità del caso; - La circolazione di una macchina agricola sprovvista di assicurazione prevede una sanzione amministrativa da uno a quattro milioni, più il possibile sequestro del veicolo. Note tecniche: - Il massimale[3] minimo previsto dalla legge è attualmente di 1,5 miliardi, ma con un modesto soprapremio risulta conveniente portare il massimale a valori più elevati. - L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida oppure guida in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. - La forma assicurativa della macchina agricola e dei relativi rimorchi è a tariffa fissa; ciò vuol dire che i premi da pagare non sono soggette ad aumenti o a riduzione come avviene per la tariffa relativa alle autovetture (bonus-malus) Documenti di guida Documenti per la circolazione stradale Durante la marcia su strada è necessario portare con sé i seguenti documenti: - patente di guida; - carta di circolazione del mezzo; - targa di immatricolazione della trattrice; - targa ripetitrice della trattrice applicata sul lato posteriore del rimorchio; - certificato di idoneità tecnica del rimorchio se la sua massa complessiva è inferiore a 1,5 t; - carta di circolazione e targa di immatricolazione del rimorchio se la massa complessiva supera 1,5 tonnellate; - i contrassegni assicurativi della macchina agricola e del rimorchio, assieme al contratto assicurativo o fotocopia dello stesso. Patenti di guida delle macchine agricole La patente di categoria A, conseguibile a 16 anni, abilita alla guida di macchine agricole o loro complessi con le seguenti caratteristiche: lunghezza m 4; larghezza m 1,60; altezza m 2,50; velocità massima 40 km all’ora; massa complessiva a pieno carico fino a 2,5 tonnellate con nessun passeggero a bordo. La patente categoria B, conseguibile a 18 anni, abilita alla guida di macchine agricole anche in servizio di traino indipendentemente dal loro peso e se previsto dalla carta di circolazione, anche se trasportano altre persone, oltre al conducente. Non occorre la patente di guida per condurre un motocoltivatore avente peso inferiore a 5 quintali con il conducente a terra. Chi è in possesso dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida per il conseguimento delle patenti A o B, “foglio rosa”, può esercitarsi alla guida non solo su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente ma anche sulle macchine agricole. Sulla macchina agricola durante le esercitazioni di guida non esiste l’obbligo di applicare il contrassegno con la lettera alfabetica P del principiante. Se la macchina agricola non può trasportare altre persone oltre al conducente, le esercitazioni possono svolgersi con alla guida il solo candidato, purché avvengano in luoghi poco trafficati. La sanzione amministrativa per il mancato rispetto della guida in luoghi poco frequentati è superiore a circa 50 euro. Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione: Le macchine agricole semoventi devono essere equipaggiate con i seguenti dispositivi visivi e di illuminazione: Anteriormente: - 2 luci di posizione di colore bianco - 2 proiettori abbaglianti e anabbaglianti di colore bianco - 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra Posteriormente: - 2 luci di posizione di colore rosso - 2 luci di arresto di colore rosso, più intenso di quello delle luci di posizione - una luce per la targa di colore bianco - 2 catarinfrangenti rossi, di qualsiasi forma tranne che triangolare - 2 frecce di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra Lateralmente: - 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore ambra Se la macchina agricola semovente è di dimensioni eccezionali, dovranno essere montate le luci d’ingombro: anteriormente di colore giallo ambra e posteriormente rossi. Qualsiasi macchina agricola trainata che, durante la marcia, limiti la visibilità dei dispositivi visivi della macchina trainante, deve essere equipaggiata con anteriormente: - 2 luci di posizione di colore bianco, se il rimorchio è largo superiore di 1,60 m - 2 catadiottri bianchi non triangolari Posteriormente: - due luci di posizione di colore rosso - due luci di arresto ( stop) di colore rosso. - 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra - una luce che illumina la targa di colore bianco - 2 catadiottri rossi a forma di triangolo Nei lati:: - 2 catadiottri non triangolari di colore arancione o giallo ambra - 2 luci di posizione di colore ambra, se la lunghezza è superiore a sei metri Sulle macchine agricole non abilitate al carico, i dispositivi previsti possono essere montati su di un supporto amovibile. Note: Se la targa, con il passare del tempo risultasse non perfettamente leggibile perché sbiadita, ricoperta di ruggine o graffiata, è necessario provvedere ad una nuova immatricolazione della macchina agricola. Lo stesso obbligo vale anche se la targa rimanesse distrutta in un incidente stradale. In caso di furto, smarrimento o distruzione della targa è, invece, necessario esporre entro due giorni denuncia agli organi di polizia che ne prendono ufficialmente atto e rilasciano idonea ricevuta. Trascorsi 15 giorni dalla presentazione, se permangono i motivi che hanno portato alla denuncia, l’intestatario deve richiedere alla Direzione generale della Motorizzazione Civile una nuova immatricolazione. Durante l’aspettativa della nuova targa è consentita la marcia del veicolo previa apposizione sullo stesso di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria e con le stesse dimensioni. Il codice Civile obbliga il proprietario della macchina, in solido con il conducente, a risarcire i danni arrecati a persone, animali e cose durante la circolazione del veicolo. Per questo tipo di responsabilità è obbligatorio stipulare una polizza assicurativa che copre i danni citati, entro i limiti dei massimali fissati. La copertura assicurativa vale anche per i danni derivanti da difetti di costruzione o da errori di manutenzione. L’assicurazione risarcisce anche i danni subiti dalle persone trasportate, ma solo se il veicolo è adibito al trasporto di persone. Non sono compresi nell’assicurazione obbligatoria il conducente ed i danni subiti dal proprio veicolo. è però possibile, a richiesta, estendere la copertura assicurativa non solo al conducente ed ai danni propri, ma anche ad altri eventi (furto, incendio, assistenza stradale, ecc.). Somma massima che l’assicurazione paga per indennizzare i danni che il veicolo può provocare. E’ una forma assicurativa valida solo per le autovetture che, per gli anni successivi alla stipula del contratto, prevedono una riduzione del premio da pagare per gli assicurati che non hanno fatto incidenti, mentre un aumento del premio annuale è imposta alle persone che si sono rese responsabili di sinistri stradali. 
APPUNTI DI ESTIMO: Comodi e scomodi - Aggiunte e detrazioni Se il bene immobile da stimare non è in condizioni ordinarie e presenta caratteristiche particolari che lo differenziano dai termini di confronto, il valore ordinario non è ancora quello definitivo di stima e andrà modificato: maggiorandolo se il bene presenta caratteristiche di maggior pregio, riducendolo se presenta caratteristiche di minor valore. Per passare dal valore ordinario a quello effettivo ci sono due fasi: Correzione del valore ordinario; Aggiunte e detrazioni al valore ordinario. Comodi e scomodi: Sono caratteristiche straordinarie che consistono in qualità astratte ma utili per dare un valore all’immobile, difficili da valutare separatamente, ma la cui presenza costituisce un attributo di cui il mercato tiene conto. Sono esempi di comodi una posizione particolarmente favorevole, un bel panorama, la salubrità della zona, una distribuzione razionale degli spazi in un appartamento, ecc. sono esempi di scomodi i caratteri opposti ai precedenti. La presenza di comodi o scomodi comporta una correzione del valore ordinario, che potrà avvenire in percentuale dell’intero valore già valutato o in percentuale del rapporto Sommatoria V/Sommatoria p, il quale, moltiplicato poi per il parametro px, fornirà il valore globale corretto. Nella stima del valore di capitalizzazione dei redditi la correzione percentuale potrà essere fatta sul rapporto S Bf/S V, vale a dire sul saggio di capitalizzazione. L’entità percentuale della correzione deve rispecchiare il diverso grado di apprezzamento da parte del mercato di beni dotati della caratteristica di comodo o scomodo rispetto a beni normali. La determinazione di tale entità è compito non semplice del perito e richiede la conoscenza dei prezzi di molti beni nelle diverse condizioni. Aggiunte e detrazioni Se le caratteristiche di straordinarietà sono costituite da elementi di per sé valutabili, la loro stima deve essere fatta a parte e il loro valore andrà aggiunto o detratto al valore del bene già eventualmente corretto per la presenza di comodi o scomodi. Per dare una idea di quali possano essere questi elementi, diciamo che danno luogo ad un’aggiunta i maggiori redditi transitori a qualunque causa dovuti (esenzione temporanea dalle imposte, canoni contrattuali superiori all’ordinario), le maggiori consistenze riproducibili (fabbricati eccedenti le ordinarie dotazioni nei fondi rustici, migliori rifiniture nei fabbricati civili), le pertinenze legate al bene per legge o per volontà contrattuale (scorte aziendali, mobili e arredi), eccetera; danno invece luogo a detrazioni i minori redditi transitori, i debiti ipotecari, i diritti a favore di terzi (usufrutto, rendita), le minori consistenze sanabili (mancanza di edifici, stato di conservazione inferiore all’ordinario), ecc.

 

L'Agricoltura biologica e le sue leggi, incentivi e organismi:

Nell’ultimo decennio si è visto un vero boom di interesse per i prodotti agro-biologici, sia da parte dei consumatori che da giovani nuovi imprenditori, agevolati e incentivati da azioni governative specialmente a livello europeo. Le nostre pagine web si proporranno a titolo di informazione e ricerca, sia per chi desidera inoltrarsi nel mondo dell’agricoltura biologica e sia per chi semplicemente desidera informazioni:

 

Leggi Nazionali, Regionale e della Comunità Europea:

 

Legislazione Nazionale  ^

Decreto 28 marzo 2007: Ministero delle politiche alimentari e forestali. Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007, di cui all'articolo 3 del decreto 24 marzo 2005. (G.U. n. 111 del 15-5-2007)

Decreto 27 marzo 2007:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Aggiornamento del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformita' alle norme comuni di qualita' sui prodotti ortofrutticoli freschi, di cui all'articolo 8, del decreto ministeriale 1° agosto 2005, concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. (G.U. n. 111 del 15-5- 2007)

Decreto 22 marzo 2007:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e modificazioni al decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune. (G.U. n. 91 del 19-4-2007)


Decreto 12 marzo 2007: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' di specie di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2006/127/CE della Commissione del 7 dicembre 2006. (GU n. 74 del 29-3-2007)


Circolare 9 Marzo 2007 n. 1: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Prescrizioni attuative concernenti l'applicazione del decreto ministeriale 15 marzo 2005, modificato da ultimo dal decreto 8 novembre 2006, in materia di norme comuni del regime di aiuto per le colture energetiche, ai sensi del regolamento (CE) n. 1973/2004. (G.U. n. 84 del 11-4-2007)


Decreto 22 Febbraio 2007: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del contributo del 2%, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (GU n. 127 del 4-6-2007)


Decreto 20 febbraio 2007: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica al decreto 5 dicembre 2006, relativo agli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, che hanno obbligo di comunicazione al Mipaaf delle variazioni della propria struttura e documentazione di sistema. (GU n. 63 del 16-3-2007)


Decreto 25 gennaio 2007:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti n. 509/06 e 510/06, e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/1992. (GU n. 30 del 6-2-2007)


Decreto 23 gennaio 2007: Ministero della Salute. Modifica degli allegati I, II, III e V del decreto 13 ottobre 2004, recante: «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina». (GU n. 74 del 29-3-2007)

Decreto 27 dicembre 2006: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Piano assicurativo agricolo 2007.(GU n. 112 del 16-5- 2007 - Suppl. Ordinario n.116)


Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (GU n. 230 del 3-10-2006)
Art. 4.: Disposizioni in materia di agricoltura;

Art. 23.: Contributi previdenziali per il settore agricolo


Decreto 26 settembre 2006: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Modifica degli allegati I, II, III, IV, V e VI del decreto ministeriale 12 aprile 2006, in applicazione di direttive e decisioni comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. (GU n. 276 del 27-11-2006- Suppl. Ordinario n.222)


Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274:
Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica. (GU n. 258 del 6-11-2006- Suppl. Ordinario n.210)


Decreto 15 settembre 2006: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale delle misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame, di cui al regolamento CE n. 1010/2006, e successive modifiche, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 19/06). (GU n. 239 del 13-10-2006)

Decreto 15 settembre 2006:
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale dei programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori nel settore oleicolo, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, di cui al regolamento CE n. 1331/04, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 18/06). (GU n. 239 del 13-10-2006)


Decreto 4 agosto 2006: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Modificazioni al decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune. (GU n. 245 del 20-10-2006)


Decreto 4 agosto 2006: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.). (GU n. 190 del 17-8-2006)

Testo coordinato del Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173: Testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228 (in questa Gazzetta Ufficiale - alla pagina 4), recante: «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa». (GU n. 160 del 12-7-2006)
AGRICOLTURA: Art. 1-bis - Proroga di termini in materia di previdenza agricola


Decreto 10 luglio 2006:
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Sesta revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. (GU n. 167 del 20-7-2006- Suppl. Ordinario n.169)

Decreto 6 luglio 2006:
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Condizioni per la commercializzazione delle sementi di cereali: recepimento direttiva 2006/55/CE della Commissione del 12 giugno 2006, recante modifica al peso massimo di lotti di sementi. (GU n. 166 del 19-7-2006)


Circolare 30 giugno 2006, n. 357: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica della circolare del 2 dicembre 2003 di attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera. (GU n. 235 del 9-10-2006)


Decreto 30 giugno 2006:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica al decreto del 20 marzo 2006, recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera. (GU n. 233 del 6-10-2006)

Decreto 13 giugno 2006: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Modifica del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita. (GU n. 151 del 1-7-2006)

Decreto 5 giugno 2006: Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali. Disposizioni attuative dell'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80. (GU n. 166 del 19-7-2006)

Decreto 26 maggio 2006:
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Soppressione del Comitato nazionale molluschi bivalvi, istituito con decreto 5 ottobre 2005. (GU n. 167 del 20-7-2006)

Decreto 16 maggio 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Adozione del «Codice di buone pratiche vitivinicole». (GU n. 125 del 31-5-2006)

Decreto 12 maggio 2006: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento CE n. 797/2004, per la campagna 2005-2006, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 2/2006). (GU n. 152 del 3-7-2006)

Decreto 12 maggio 2006:
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore del settore della frutta a guscio, di cui agli articoli 83, 84, 85, 86 e 87 del regolamento CE n. 1782/2003, per l'anno 2006, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 4/2006). (GU n. 152 del 3-7-2006)

Decreto 5 maggio 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200). (GU n. 166 del 19-7-2006)

Decreto 5 maggio 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Istituzione della commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. (GU n. 145 del 24-6-2006)


Decreto 4 maggio 2006: Ministero della Salute. Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina - Modifica allegato IV. (GU n. 149 del 29-6-2006)

Decreto 4 maggio 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica. (GU n. 168 del 21-7-2006)


Decreto 2 maggio 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni applicative dei commi 8, 10 e 11 dell'articolo 1-bis della legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa. (GU n. 184 del 9-8-2006)

Decreto 2 maggio 2006:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Attuazione del regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva. (GU n. 165 del 18-7-2006)


Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217:
Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. (GU n. 141 del 20-6-2006- Suppl. Ordinario n.152)


Decreto 12 aprile 2006:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica dell'allegato XX del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. (GU n. 153 del 4-7-2006)

Decreto 12 aprile 2006:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica degli allegati I, II, III, IV, V, VI e XIII/A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive e decisioni comunitarie, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. (GU n. 163 del 15-7-2006- Suppl. Ordinario n.165)


Decreto 23 marzo 2006:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modalita' operative per l'esecuzione dei controlli prescritti dal Regolamento CEE n. 4045/89, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. (GU n. 106 del 9-5-2006)


Decreto 20 marzo 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera. (GU n. 86 del 12-4-2006) (ripubblicato in GU n. 189 del 16-8-2006)

Decreto 16 marzo 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica del decreto ministeriale 13 gennaio 2006, recante modalita' per l'applicazione delle disposizioni in materia di ritiro dal mercato di carne avicola, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 2005, n. 244, da destinare ad aiuti alimentari. (GU n. 69 del 23-3-2006)


Decreto 15 marzo 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - Supplemento n. 9. (GU n. 84 del 10-4-2006- Suppl. Ordinario n.90)


Decreto 9 marzo 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Istituzione di un unico «Comitato di gestione delle zone di tutela biologica». (GU n. 74 del 29-3-2006)


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006: Costituzione del tavolo di filiera per le bioenergie. (GU n. 63 del 16-3-2006)

Decreto 14 febbraio 2006:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Attivita' di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. (GU n. 49 del 28-2-2006)


Decreto 14 febbraio 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Determinazione dei prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2006. (GU n. 44 del 22-2-2006)

Comunicato:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Costituzione del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica (GU n. 41 del 18-2-2006)


Decreto 2 febbraio 2006: Delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. (GU n. 39 del 16-2-2006)


Circolare 31 gennaio 2006: Agenzia per le erogazione in agricoltura. Modalita' di applicazione del Regolamento CE n. 2080/2005 inerente i programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo. (GU n. 35 del 11-2-2006- Suppl. Ordinario n.38)


Legge 25 gennaio 2006, n. 29: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005. (GU n. 32 del 8-2-2006- Suppl. Ordinario n.34)
AGRICOLTURA: Art. 4: Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale
AGRICOLTURA BIOLOGICA:  Art. 17: Modifiche all'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290


Decreto 23 gennaio 2006: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. (GU n. 60 del 13-3-2006)


Ordinanza 23 gennaio 2006:
Ministero della Salute. Blue tongue - Campagna di vaccinazione 2005-2006. (GU n. 43 del 21-2-2006)


Decreto-Legge 10 gennaio 2006, n. 2: Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa. (GU n. 8 del 11-1-2006)


Comunicato: Ministero della Giustizia. Mancata conversione del decreto-legge 3 novembre 2005, n. 224, recante: «Interventi urgenti in materia di agroindustria e di ricerca e sperimentazione in agricoltura». (GU n. 2 del 3-1-2006)


Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.211)
Commi 419 e 420: Contributi giovani agricolori
Commi 421 e 422: Biocarburanti
Comma 423: Energia da fonti rinnovabili agroforestali
Comma 426: Interventi di promozione, sviluppo e diffusione della cultura gastronomica e delle prooduzioni tipiche


Testo del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182
(nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari». (GU n. 263 del 11-11-2005)


Decreto-Legge 3 novembre 2005, n. 224:
Interventi urgenti in materia di agroindustria e di ricerca e sperimentazione in agricoltura. (GU n. 256 del 3-11-2005)

Decreto Legislativo 30 settembre 2005, n. 225:
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva. (GU n. 256 del 3-11-2005)

Decreto-Legge 9 settembre 2005, n. 182:
Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (GU n. 212 del 12-9-2005) (Convertito in L.11 novembre 2005, n. 231)

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214:
Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. (GU n. 248 del 24-10-2005- Suppl. Ordinario n.169)


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2005:
Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera. (GU n. 212 del 12-9-2005)

Decreto 1 agosto 2005:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. (GU n. 212 del 12-9-2005- Suppl. Ordinario n.152)


Circolare 28 luglio 2005:
Ministero della Salute. Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. (GU n. 180 del 4-8-2005)


Decreto 18 luglio 2005:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Quinta revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. (GU n. 174 del 28-7-2005- Suppl. Ordinario n.133)


Decreto 7 luglio 2005:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Esonero di alcuni operatori del settore biologico dagli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/1991, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 392/2004, e approvazione di nuova modulistica, sezione C, «preparazioni alimentari». (GU n. 160 del 12-7-2005)


Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102:
Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38. (GU n. 137 del 15-6-2005)

Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 101:
Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38. (GU n. 137 del 15-6-2005)

Circolare 27 maggio 2005, n. 23:
Agenzia per le erogazioni in agricoltura.Riforma della politica agricola comune. Integrazioni alla Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005. (GU n. 137 del 15-6-2005- Suppl. Ordinario n.108)


Provvedimento 26 maggio 2005:
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina». (Atto rep. n. 2298 del 26 maggio 2005). (GU n. 243 del 18-10-2005- Suppl. Ordinario n.166)


Decreto 20 maggio 2005:
Ministero delle politiche agricole e forestali. Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Abruzzo. (GU n. 138 del 16-6-2005)


Decreto 20 maggio 2005:
Ministero delle politiche agricole e forestali. Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia. (GU n. 137 del 15-6-2005)

Decreto 20 maggio 2005:
Ministero delle politiche agricole e forestali. Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia. (GU n. 137 del 15-6-2005)

Comunicato:
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Disciplinare per l'attuazione dell'intervento comunitario di acquisto di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella comunita' - Campagne 2004-2005 e 2005-2006. (GU n. 122 del 27-5-2005)


Circolare 13 maggio 2005, n. 17:
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Riforma della politica agricola comune. Modalita' e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005. (GU n. 119 del 24-5-2005)


Circolare 6 maggio 2005, n. 256:
Agenzia per le erogazione in agricoltura. Riforma della politica agricola comune. Istruzioni generali per la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. (GU n. 137 del 15-6-2005- S.O. n. 108)

Circolare 4 maggio 2005, n. 238:
Agenzia per le erogazione in agricoltura. Riforma della politica agricola comune. Modalita' e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005. (GU n. 137 del 15-6-2005- Suppl. Ordinario n. 108)

Circolare 29 aprile 2005, n. 231:
Agenzia per le erogazione in agricoltura. Riforma della politica agricola comune - Fissazione titoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03 - Informazioni aggiuntive. (GU n. 137 del 15-6-2005- S.O. n. 108)


Decreto 1 aprile 2005:
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale delle azioni per il miglioramento della qualita' della produzione oleicola, di cui ai regolamenti CE n. 528/99 e n. 2136/02, per la campagna 2003-2004, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (GU n. 126 del 1-6-2005)

Decreto 24 marzo 2005:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Ripartizione tra le regioni e province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2004/2005.(GU n. 89 del 18-4-2005)


Circolare 24 marzo 2005, n. 12:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Applicazione del Reg. (CE) n. 2102/2004 della Commissione. (GU n. 85 del 13-4-2005)


Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005 n. 79:
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali. (GU n. 106 del 9-5-2005)


Circolare 21 marzo 2005, n. ACIU.2005.129:
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Riforma della politica agricola comune. Fissazione titoli, ai sensi del reg. (CE) n. 1782/03. (GU n. 78 del 5-4-2005- S. O. n.59)


Decreto 17 marzo 2005:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Piano assicurativo agricolo 2005. (GU n. 268 del 17-11-2005- Suppl. Ordinario n.188)

Decreto 16 marzo 2005:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, che reca modalita' di applicazione. (GU n. 80 del 7-4-2005)


Decreto 18 febbraio 2005 , n. 6:
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale dei programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori nel settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 di cui al regolamento CE n.1334/02, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (GU n. 91 del 20-4-2005)

Decreto 18 febbraio 2005, n. 5:
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento CE n. 797/2004,per la campagna 2004-2005, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n.183. (GU n. 91 del 20-4-2005)

Decreto 8 febbraio 2005:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. (GU n. 82 del 9-4-2005)


Circolare 28 gennaio 2005, n. 20:
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalita'. (GU n. 36 del 14-2-2005)


Legge 24 dicembre 2004, n.313:
Disciplina dell'apicoltura. (GU n. 306 del 31-12-2004)


Decreto Legislativo 22 dicembre 2004, n.332: Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, in materia di lotta contro la peste suina africana. (GU n. 27 del 3-2-2005)

Decreto Legislativo 22 dicembre 2004, n.333: Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, in materia di lotta contro la peste suina classica. (GU n. 27 del 3-2-2005)

Deliberazione 20 dicembre 2004, n. 78:
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Rimodulazione del programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione. (GU n. 93 del 22-4-2005)


Decreto 16 dicembre 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modificazione al decreto 20 luglio 2004, in ordine alla data di presentazione all'AGEA della documentazione, relativa ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente al disposto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio. (GU n. 20 del 26-1-2005)


Decreto Legislativo 13 dicembre 2004, n.331: Attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione. (GU n. 27 del 3-2-2005)

Decreto 6 dicembre 2004:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Norme per il finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'anno 2005. (GU n. 301 del 24-12-2004)


Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297: Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. (GU n. 293 del 15-12-2004)


Decreto 12 novembre 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Proroga dei termini previsti per l'aggiornamento delle informazioni della banca nazionale dati in base all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 15 giugno 2004. (GU n. 29 del 5-2-2005)


Decreto 2 novembre 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Deroga al decreto ministeriale 27 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici. (GU n. 270 del 17-11-2004)

Decreto 14 ottobre 2004:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - I.N.R.A.N. (GU n. 270 del 17-11-2004)


Decreto 13 ottobre 2004:
Ministero della Salute. Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina». (GU n. 237 del 11-10-2005)

Circolare 12 ottobre 2004, n. 508: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Vitivinicolo - Dichiarazioni 2004/2005: Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino.


Circolare 24 settembre 2004, n.4208: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri e modalita' di finanziamento, rendicontazione, varianti e proroghe relativi ai finanziamenti concessi per attivita' di ricerca e sperimentazione in campo agricolo. (GU n. 276 del 24-11-2004)


Decreto 15 luglio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modalita' e procedure per l'erogazione del contributo statale sulla spesa assicurativa dei rischi agricoli. (GU n. 254 del 28-10-2004)


Decreto 8 ottobre 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri di compilazione e modalita' di presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vinicola. (GU n. 245 del 18-10-2004)


Circolare 5 ottobre 2004, n. 491: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura . Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004). (GU n. 240 del 12-10-2004)

Decreto 30 settembre 2004:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Proroga del termine previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 21 maggio 2004, di modifica del decreto 31 luglio 2003, concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT. (GU n. 245 del 18-10-2004)

Comunicato:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Adozione del decreto ministeriale di attuazione del regolamento CE 1331/2004, recante modalita' di applicazione del regolamento CE 1638/98, concernente i programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori nel settore olivicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005. (GU n. 228 del 28-9-2004)

 

Decreto 9 settembre 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali - supplemento n. 18; recepimento della direttiva 2003/126/CE. (GU n. 221 del 20-9-2004)

 

Comunicato: Ministero degli Affari Esteri. Entrata in vigore del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001. (GU n. 210 del 7-9-2004)

 

Decreto 5 agosto 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune. (GU n. 191 del 16-8-2004)

Decreto 22 luglio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Quarta revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. (GU n. 193 del 18-8-2004 - S.O. n.144)

 

Decreto 20 luglio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2004/31/CE del 17 marzo 2004, che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva 2001/32/CE, per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'. (GU n. 234 del 5-10-2004)
 

Decreto 23 giugno 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Proroga dei termini di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte, e dei termini di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita' di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera. (GU n. 161 del 12-7-2004)

 

Decreto 6 luglio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti». (GU n. 219 del 17-9-2004)

 

Decreto 22 giugno 2004, n. 182: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari. (GU n. 170 del 22-7-2004)
 

Circolare 11 Giugno 2004, n. 16: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. PAC Seminativi - Raccolto 2004. Modifiche alla circolare AGEA n. 12 del 12 maggio 2004. (GU n. 141 del 18-6-2004)

 

Decreto 11 giugno 2004, n.10: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Integrazione dell'annualita' 2003, assegnazione dell'annualita' 2004 ed anticipo del 12,5% di una rata annuale media del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 174 del 27-7-2004)

Decreto 11 giugno 2004, n. 9: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilita' agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2004. (GU n. 174 del 27-7-2004)
 

Decreto 4 Giugno 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, recante: "Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002". (GU n. 143 del 21-6-2004)


Circolare 28 Maggio 2004, n. 860: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica della circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, di attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera. (GU n. 138 del 15-6-2004)

 

Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 179: Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele. (GU n. 168 del 20-7-2004)
 

Circolare 18 Maggio 2004, n. 14: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Sementi certificate - Campagna di commercializzazione 2003/2004 - Ulteriori disposizioni applicative. (GU n. 120 del 24-5-2004)

Circolare 18 Maggio 2004, n. 2:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie, per la campagna di commercializzazione 2004-2005 - Regolamento (CEE) n. 2358/71 del 29 ottobre 1971 del Consiglio. (GU n. 122 del 26-5-2004)
 

Decreto 14 Maggio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica del decreto 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera. (GU n. 138 del 15-6-2004)


Circolare 12 Maggio 2004, n. 13:
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. PAC Zootecnia - Istruzioni applicative generali campagna 2004 - settore bovini. (GU n. 123 del 27-5-2004)

 

Circolare 12 maggio 2004, n. 12: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura: PAC Seminativi - Raccolto 2004 - Modifiche alla circolare AGEA n. 8 del 22 aprile 2004. (GU n. 117 del 20-5-2004)

 

Circolare 6 maggio 2004, n.11: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Pac Zootecnia - Istruzioni applicative generali campagna 2004 - settore lattiero-caseario. (GU n. 112 del 14-5-2004)

Decreto 3 Maggio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri e modalita' per la concessione di contributi, in relazione alle iniziative dirette alla definizione degli strumenti attinenti la tracciabilita', anche differenziata per filiera, dei prodotti alimentari e per la realizzazione di studi e modelli operativi per l'attivazione di processi per la tracciabilita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari. (GU n. 156 del 6-7-2004)

 

Decreto 29 aprile 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Deroga al decreto ministeriale 27 novembre 2001, relativo alle modalita' di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici. (GU n. 108 del 10-5-2004)


Decreto 29 Aprile 2004: Ministero delle Poolitiche Agricole e Forestali. Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002. (GU n. 126 del 31-5-2004)

Decreto 23 aprile 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003, per quanto concerne il settore lattiero caseario. (GU n. 108 del 10-5-2004)

 

Decreto 23 aprile 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifiche dei decreti 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. (GU n. 101 del 30-4-2004)


Decreto 7 Aprile 2004, n. 4: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore del settore della frutta a guscio, di cui agli articoli 83, 84, 85, 86 e 87 del regolamento CE n. 1782/2003, per l'anno 2004, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 126 del 31-5-2004)
 

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99: Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38. (GU n. 94 del 22-4-2004)

 

Comunicato: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Comunicato recante: "Circolare relativa ai criteri e alle procedure per la valutazione di merito e tecnico economica dei contratti di filiera di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003". (GU n. 82 del 7-4-2004)

 

Decreto 19 Marzo 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica all'allegato VIII del decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. (GU n. 129 del 4-6-2004)


Circolare 15 marzo 2004, n.6: Agenzia per le erogazioni in agricoltura. PAC Seminativi - Raccolto 2003 - Modifica alla circolare n. 23 del 24 aprile 2003. (GU n. 69 del 23-3-2004)

Decreto 12 marzo 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Recepimento della direttiva 2003/45/CE della Commissione del 28 maggio 2003, di modifica della direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra. (GU n. 70 del 24-3-2004)

 

Circolare 1 marzo 2004, n.5: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Reg. CE 2461/99 - Camp. 2004/2005. Rese preventive da applicare su terreni messi a riposo e destinati alla trasformazione industriale per uso non alimentare. (GU n. 58 del 10-3-2004)


Decreto 27 Febbraio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Sostituzione dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione". (GU n. 130 del 5-6-2004)


Decreto 23 febbraio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Approvazione dei metodi ufficiali di analisi biochimica del suolo. (GU n. 61 del 13-3-2004- Suppl. Ordinario n.42)



Decreto 18 febbraio 2004: MInistero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione che reca modalita' di applicazione. (GU n. 60 del 12-3-2004)

 

Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n.58: Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39. (GU n. 51 del 2-3-2004)

Comunicato:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Rispetto della superfice di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni "seminativi" e della superfice massima garantita per il riso di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 (Raccolto 2003). (GU n. 50 del 1-3-2004)
 

Circolare 29 Maggio 2003, n. 2: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 2003/2004 - Disposizioni applicative - Regolamento CE n. 2358/71. (GU n. 48 del 27-2-2004)

 

Decreto 14 gennaio 2004: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale: recepimento direttive 2003/90/CE della Commissione del 6 ottobre 2003 e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003. (GU n. 27 del 3-2-2004)

 

Decreto-Legge 27 gennaio 2004, n.16: Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca. (GU n. 22 del 28-1-2004)

 

Decreto 30 Dicembre 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modalita' di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna. (GU n. 15 del 20-1-2004)

 

Decreto 18 dicembre 2003: Ministero della Salute - Rettifica del decreto dirigenziale 10 luglio 2003, recante «Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva fluazifop, che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002». (GU n. 302 del 31-12-2003)

Decreto 18 dicembre 2003: Ministero della Salute - Mancata iscrizione della sostanza attiva trifenforf nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 ed abrogazione del decreto dirigenziale 10 maggio 2003, recante «Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva tridemorf, che non e' stata iscritta nell'allegato I, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002». (GU n. 302 del 31-12-2003)

Decreto 17 dicembre 2003: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2003-2004. (GU n. 301 del 30-12-2003)

Circolare 12 dicembre 2003, n.53: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. PAC Seminativi - Raccolto 2004. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di sostituzione (art. 7, regolamento (CE) n. 1251/99). (GU n. 299 del 27-12-2003)

Decreto 11 dicembre 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alla percentuale di ritiro volontario dei terreni dalla produzione. (GU n. 295 del 20-12-2003)

Decreto 3 dicembre 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Adozione del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformita' alle norme comuni di qualita' sui prodotti ortofrutticoli previsto all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi". (GU n. 286 del 10-12-2003)

Circolare 2 dicembre 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 recante criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera. (GU n. 5 del 8-1-2004- Suppl. Ordinario n.3)
 

Decreto 14 novembre 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002. (GU n. 296 del 22-12-2003)

 

Deliberazione 13 novembre 2003 n. 82: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Legge n. 19/1982 - Aiuti nazionali a favore dei produttori di barbabietole da zucchero - Campagna 2002/2003. (GU n. 298 del 24-12-2003)

 

Decreto 26 giugno 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modificazione agli allegati 1B, 1C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente nuove norme per la disciplina di fertilizzanti. (GU n. 266 del 15-11-2003)

 

Legge 24 settembre 2003, n. 268: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversita' atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania. (GU n. 223 del 25-9-2003)
 

Decreto 1 agosto 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera. (Testo aggiornato e coordinato al D.M. 03/02/04) (GU n. 226 del 29-9-2003)
 

Decreto Legislativo 24 luglio 2003, n.270: Attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto. (GU n. 229 del 2-10-2003)
 

Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225: Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini. (GU n. 194 del 22-8-2003- Suppl. Ordinario n.138)

 

Decreto Legislativo 17 giugno 2003, n. 223: Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale. (GU n. 194 del 22-8-2003- Suppl. Ordinario n.138)


Legge 30 maggio 2003, n. 119: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. (GU n. 124 del 30-5-2003)

 

Decreto 23 maggio 2003: Ministero della Salute. Indennita' per abbattimento degli animali affetti da brucellosi. (GU n. 179 del 4-8-2003)

Decreto 21 maggio 2003: Ministero delle Politiche Afgricole e Forestali. Delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. (GU n. 124 del 30-5-2003)

 

Comunicato - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.  Adozione del decreto ministeriale di attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2002  (GU n. 118 del 23-5-2003)

Decreto 8 maggio 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti (supplemento n. 8). (GU n. 116 del 21-5-2003)
 

Decreto 17 aprile 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alla data di presentazione delle domande di pagamenti per superficie e dei contratti di vendita o somministrazione delle materie prime coltivate sui terreni ritirati dalla produzione previsti dal regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999. (GU n. 99 del 30-4-2003)

 

Decreto 11 aprile 2003 n. 1: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Integrazione dell'annualita' 2002 ed assegnazione dell'annualita' 2003 del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 139 del 18-6-2003)

Decreto 11 aprile 2003 n. 2: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale dell'Iniziativa Comunitaria Leader +, di cui al regolamento CE n. 1260/99, per l'annualita' 2003, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 139 del 18-6-2003)

Decreto 11 aprile 2003 n. 3: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Rideterminazione del cofinaziamento statale del Programma operativo nazionale "pesca", periodo 2000-2006, inserito nel QCS obiettivo 1, per le annualita' 2000, 2001 e 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 139 del 18-6-2003)
 

Decreto 1 aprile 2003: Ministero delle politiche Agricole e Forestali. Adozione del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformita' alle norme comuni di qualita' sui prodotti ortofrutticoli previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi". (GU n. 153 del 4-7-2003)
 

Legge 7 marzo 2003, n.38: Disposizioni in materia di agricoltura. (GU n. 61 del 14-3-2003)


Decreto 17 marzo 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2002/36/CE del 29 aprile 2002 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio. (GU n. 89 del 16-4-2003)
 

Circolare 27 febbraio 2003, n.2918: Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Settore zootecnia - Modalita' di esecuzione per l'erogazione dell'indennizzo per i capi macellati previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 18 giugno 2002, n. 118. (GU n. 62 del 15-3-2003)

Decreto 21 gennaio 2003: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modalita' di applicazione del regolamento CE n. 1392/2001 in materia di quote latte. (GU n. 57 del 10-3-2003)
 

Legge 15 gennaio 2003, n. 26: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001. (GU n. 43 del 21-2-2003- Suppl. Ordinario n.28)
 

Circolare 30 ottobre 2002: Ministero Politiche agricole e forestali - Modalita' applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari. (GU n. 29 del 5-2-2003- Suppl. Ordinario n.18)

 

Decreto 4 ottobre 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Determinazione dei parametri contributivi per la copertura assicurativa agevolata delle serre. (GU n. 254 del 29-10-2002)


Decreto Legge 13 settembre 2002, n.200:  Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici. (GU n. 217 del 16-9-2002)

Comunicato Ministero della Salute Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari nel secondo trimestre 2002, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 9, comma 9, del D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001. (GU n. 221 del 20-9-2002- Suppl. Straordinario)

Decreto 9 agosto 2002: Ministero della Salute. Adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2002-2006. (GU n. 266 del 13-11-2002)

Legge 8 agosto 2002, n. 178 (cd. Omnibus): Testo del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2002), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate". (GU n. 187 del 10-8-2002)

Decreto 7 agosto 2002, n. 25: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale delle annualita' 2001 e 2002 relative al programma di controllo dell'attivita' di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 242 del 15-10-2002)

Decreto 7 agosto 2002, n. 27: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, di cui al regolamento CE n. 2702/99, per l'annualita' 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 243 del 16-10-2002)

Decreto 7 agosto 2002, n. 28: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Integrazione al cofinanziamento nazionale del programma degli interventi finanziari relativi alle azioni di controllo in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, di cui al regolamento CEE n. 2262/84, per la campagna oleicola 2001-2002 (Agecontrol S.p.a.), ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 243 del 16-10-2002)

Decreto 7 agosto 2002, n. 29: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Integrazione al cofinanziamento nazionale del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, di cui al regolamento CE n. 1221/97, per la campagna 2001-2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 243 del 16-10-2002)

Decreto 30 luglio 2002: Ministero delle Politiche agricole e forestali. Bando per la presentazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica sull'agricoltura biologica. (GU n. 226 del 26-9-2002)

Legge 30 luglio 2002, n.180: Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE. (GU n. 190 del 14-8-2002)

Decreto 29 luglio 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Autorizzazione all'organismo di controllo "Bioagricert S.r.l.", in Casalecchio di Reno, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. (GU n. 200 del 27-8-2002)

Decreto 8 luglio 2002 n. 010175: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Approvazione ed ufficializzazione dei Metodi di analisi microbiologica del suolo.  (GU n. 179 del 1-8-2002- Suppl. Ordinario n.156)

Comunicato: Ministero della Salute Linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agro-alimentari nell'alimentazione animale. (GU n. 180 del 2-8-2002)

Provvedimento 19 luglio 2002: Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi previsti dall'art. 9, comma 6, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, ai fini della detrazione d'imposta del 36%, ed individuazione dell'ufficio competente a ricevere le comunicazioni. (GU n. 174 del 26-7-2002). Con modello ed istruzioni conformi scaricabili.

Circolare 4 luglio 2002, n.2: Ministero della Salute. Circolare esplicativa del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali. (GU n. 171 del 23-7-2002)

Decreto 28 giugno 2002: Ministero della Salute Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2002. (GU n. 221 del 20-9-2002)

Ord. PCM (Dip. Prot. Civ.) 28 giugno 2002, n. 3224: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e per il superamento della situazione di crisi socio-economico-sanitaria nel settore zootecnico in conseguenza dell'emergenza idrica che interessa l'intero territorio della regione siciliana. (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2002).

Circolare 26 giugno 2002, n. 18: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Istruzioni per lo svolgimento dei controlli in campo relativi al regime di premio per i produttori di carni ovicaprine - Campagna 2002.    

Legge 18 Giugno 2002, n. 118: Testo del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002), coordinato con la legge di conversione 18 giugno 2002, n. 118, recante: "Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi".  (GU n. 141 del 18-6-2002)

Decreto 17 giugno 2002 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti. (GU n. 220 del 19-9-2002)

Deliberazione 14 giugno 2002, n. 41: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione. (GU n. 199 del 26-8-2002)

Decreto 7 giugno 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (GU n. 152 del 1-7-2002- Suppl. Ordinario n.137)

Decreto 6 giugno 2002 n. 20: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, per l'annualita' 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 20/2002). (GU n. 161 del 11-7-2002)

Decreto 6 giugno 2002, n. 5: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Cofinanziamento nazionale delle azioni per il miglioramento della qualita' della produzione oleicola, di cui ai Regolamenti CE n. 528/1999 e n. 673/2001, per la campagna 2001-2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 5/2002). (GU n. 159 del 9-7-2002)

D.M. 9 maggio 2002: Recepimento della direttiva n. 2002/5/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari. (GU n. 160 del 10 luglio 2002).

Decreto 5 giugno 2002: Ministero della salute - Modificazione degli allegati 1 e 3 al decreto 22 febbraio 2002 "Integrazioni al decreto 22 giugno 2001, concernente le modificazioni al decreto 22 dicembre 2000 "Elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47 ". (G.U. n. 136 del 12.06.2002)

Decreto 5 giugno 2002: Ministero della salute - Modifica al decreto 22 dicembre 2000 e successive modificazioni concernente l'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47. (G.U. n. 136 del 12.06.2002)

Decreto 3 giugno 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2002/28/CE e n. 2002/29/CE del 19 marzo 2002 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio. (GU n. 225 del 25-9-2002)

Comunicato: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali -  Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2002   (GU n. 135 del 11/06/2002)

D.M. 9 maggio 2002: Recepimento della direttiva n. 2002/5/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari. (GU n. 160 del 10 luglio 2002).

Circolare 6 maggio 2002, n. 2: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Elenco fertilizzanti soggetti al versamento di cui all'art. 123 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.  

Decreto 24 aprile 2002: Ministero della Salute. Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza. (GU n. 161 del 11-7-2002)

Circolare 17 aprile 2002, n. 12: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - PAC SEMINATIVI - Raccolto 2002 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici   (G.U. n.109 del 11.5.2002 Suppl. Ordinario n. 104)

Decreto 4 aprile 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella comunita' del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione. (GU n. 147 del 25-6-2002)

Circolare 4 aprile 2002, n. 1: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione del 15 marzo 2002 che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego dei composti di rame. (GU n. 105 del 7-5-2002)

Decreto 29 marzo 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni integrative sulle modalita' di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione negli allevamenti zootecnici delle infezioni di lingua blu e influenza aviaria. (GU n. 64 del 18-3-2003)

Decreto 29 marzo 2002: Ministero della Salute - Recepimento della direttiva n. 2001/57/CE e modifica del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione.  G.U. n. 87 del 13-4-2002

Decreto 19 marzo 2002: Ministero della Salute - Attuazione della direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie.  GU n. 87 del 13-4-2002

Decreto 25 marzo 2002:  Min Pol.Agr. Rettifiche al decreto ministeriale 13 settembre 1999 riguardante l'approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo.  G.U. 84 del 10.04.2002

Decreto 19 marzo 2002: Ministero Politiche Agricole Modalita' di applicazione in materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine.  (g.u. 83 del 9.04.2002).

Decreto 18 marzo 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Attribuzione dei controlli sul tenore d'acqua delle carni di pollame. (Pubblicato su GU n. 79 del 04.04.2002).

Decreto 12 marzo 2002 Ministero della Salute. Istituzione del Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 15 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002 sull'anagrafe bovina. (GU n. 179 del 1-8-2002)

Circolare Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del  7 marzo 2002, n. 9: Regolamento CE 2461/99 e successive modifiche. Rese rappresentative girasole, colza, mais e sorgo coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazione industriale per uso non alimentare. Campagna 2002/2003. (Pubblicata su GU n. 68 del 21.03.2002).

Decreto 7 marzo 2002: Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi.   (Pubblicato su GU n. 71 del 25.03.2002).

Comunicato del Ministero della Giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante: "Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura".   (Pubblicato su GU n. 76 del 30.03.2002).

D.P.R. 5 marzo 2002, n. 32: Regolamento di attuazione della direttiva 1999/90/CEE, che modifica la direttiva 90/539/CEE, in materia di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova. (GU n. 62 del 14-3-2002)

Decreto 26 febbraio 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa. (GU n. 66 del 19.03.2002).

Decreto 22 febbraio 2002: Integrazioni al decreto 22 giugno 2001 concernente le modificazioni al decreto 22 dicembre 2000 "Elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47". (G.U. del 12.03.2002 n. 60).

Decreto 19 febbraio 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Norme regolatrici dell'attivita' dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 2001-2002. ( Pubblicato su GU n. 79 del 04.04.2002 ).

Decreto 1 febbraio 2002 Ministero della Salute Attuazione della direttiva 2001/36/CE della Commissione del 16 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari. (GU n. 220 del 19-9-2002- Suppl. Ordinario n.187)

Decreto 31 gennaio 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.  (Pubblicato su G.U. n. 89 del 16.04.2002).

Decreto 31 gennaio 2002: Ministero della Salute - Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina. (GU n. 72 del 26-3-2002). (Aggiornato al D.M. 13 ottobre 2004 pubblicato su GU n. 237 dell'11-10-2005)

Decreto 21 gennaio 2002 - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2001/2002.  

Decreto P.C.M. 8 gennaio 2002: Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria.   (Pubblicato su GU n. 72 del 25.03.2002).

Comunicato 3 gennaio 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - relativo alla costituzione del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile.

Decreto 3 gennaio 2002: Elenco dei fertilizzanti soggetti al versamento del contributo di cui all'art. 123 della legge n. 338 del 28 dicembre 2000. (G.U. del 18.03.2002 n. 62)

Decreto 28 dicembre 2001: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE)  n.1148/2001 della Commissione CE, in  materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

Decreto 21 dicembre 2001: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Individuazione, per aree omogenee, di eventi, colture, strutture e garanzie ammissibili all'assicurazione agricola agevolata nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. (GU n. 138 del 14-6-2002- Suppl. Ordinario n.125)

Decreto 21 dicembre 2001: Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza. (Pubblicato su GU n. 78 del 3-4-2002).

Decreto 7 dicembre 2001: Min. delle politiche agricole e forestali Disposizioni tecniche per l'aggiornamento degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge n. 748/1984, in materia di fertilizzanti G.U. Serie Generale n. 51 dell'1 marzo 2002.

Decreto 7 dicembre 2001: Disposizioni tecniche per l'aggiornamento degli allegati 1.B e 3 della legge n. 748/1984, in materia di fertilizzanti. (Gazzetta Ufficiale N. 51 del 1 Marzo 2002).

Decreto 6 dicembre 2001: Lista nazionale degli ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari. (G.U. del 13.03.2002 n. 61).

Circolare 6 Agosto 2001, n. 3: Impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa in agricoltura biologica - articoli 6 e 6-bis del Reg.(CEE) n° 2092/91 del Consiglio. 

Decreto del, 4 agosto 2001: Ministero Delle Politiche Agricole E Forestali - Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2001/32/CE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e della direttiva n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio. (Gazz. Uff., 5 ottobre, n. 232).

D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e i relativi controlli. (Gazz. Uff., 9 agosto, n. 184).

Decreto Ministeriale del 23/03/2000: Ministro per le Politiche Agricole - Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi delle acque per uso agricolo e zootecnico". Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n. 87 del 13/04/2000.

Circolare 6 agosto 2001, n. 3: Impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa in agricoltura biologica, articoli 6 e 6-bis del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2001).

D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Decreto del 29 marzo 2001: Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali (in Gazz. Uff., 7 agosto, n. 182). - Modificazione dell'allegato I del decreto ministeriale 4 agosto 2000, in materia di attuazione del regolamento CEE n. 1804/99 del 19 luglio 1999, sul metodo delle produzioni animali biologiche.

Delibera I.N.A.I.L. del 19/04/2001, n. 239: Oggetto: D.L.gs. n. 38/2000, art. 25. Modalità operative per la denuncia d'infortunio a carico dei datori di lavoro agricoli.

Decreto del 4 gennaio 2001: Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali (in Gazz. Uff., 23 gennaio, n. 18). - Procedure e modalità per l'impiego delle risorse finanziarie - anno 2000, destinate alla ricerca avanzata per il sistema agricolo italiano.

D.M. 4 agosto 2000: Nuove modifiche al precedente decreto sul metodo delle produzioni animali biologiche (in attuazione Reg. CE 1804/99 il Decreto modifica l'allegato 1).

 

Decreto 25 luglio 2000: Ministero della Sanità - Definizione delle deroghe relative ai prodotti tradizionali.

Circolare n. 3/2000: 16 giugno 2000 - Importazioni di prodotti Biologici da paesi terzi.

Legge 23 dicembre 1999, n. 499: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. Gazzetta Ufficiale del 30/12/1999, n. 305.

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 284). Con modifica della Legge 6 luglio 2002, n. 137 "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici" art. 14. (Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura) (Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2002).

Decreto 19 ottobre 1999:  Ministero della Sanità - Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

Circolare 4 ottobre 1999, n.14: Impiego in agricoltura dei feromoni. Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995. (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari) (GU n. 252 del 26-10-1999)

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220: Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico. (Suppl. ordinario n. 69, alla Gazz. Uff. n. 129, del 5 giugno).

L. 18 maggio 1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"

Legge 5 dicembre 1985, n. 730:  Disciplina dell'agriturismo. Testo coordinato e aggiornato alla legge 27 luglio 1999, n. 268 (pubblicata sulla G.U. 16 dicembre 1985, n. 295).

 

 

Legislazione Comunità Europea ^


Regolamento (CE) n. 394/2007
del 12 aprile 2007 - Commissione - recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (G.U.U.E. L98 del 13.4.2007)

 

Decisione 2007/84/CE del 2 febbraio 2007 che approva il piano d'azione tecnico 2007 per il miglioramento delle statistiche agricole [notificata con il numero C(2006) 7081] (G.U.U.E. L35 del 8.2.2007)


Regolamento (CE) N. 956/2006 del 28 giugno 2006 - Commissione - recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)(G.U.U.E. L175 del 29.6.2006)


Decisione 2006/655/CE del 19 giugno 2006 - Consiglio - sull'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell’agricoltura di
montagna (G.U.U.E. L271 del 30.9.2006)

Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dell’agricoltura di montagna Protocollo «Agricoltura di montagna» (G.U.U.E. L271 del 30.9.2006)


Regolamento (CE) n. 592/2006
del 12 aprile 2006 - Commissione - recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. (G.U.U.E. L104 del 13.4.2006)


Regolamento (CE) n. 181/2006
del 1 febbraio 2006 - Commissione - che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L29 del 2.2.2006)


Decisione 2005/800/CE
del 14 novembre 2005 - Consiglio - relativa alla conclusione dell’accordo internazionale del 2005 sull’olio di oliva e sulle olive da tavola (G.U.U.E. L302 del 19.11.2005)


Regolamento (CE) n. 1567/2005
del 20 settembre 2005 - Consiglio - recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. (G.U.U.E. L 252 del 28.9.2005)


Parere
del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici COM(2004) 415 def. (2005/C 157/30) (G.U.U.E. C157 del 28.6.2005)


Regolamento (CE) n. 2254/2004
del 27 dicembre 2004 - Commissione - che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GUUE L 385 del 29.12.2004)


Regolamento (CE) n. 1808/2004
del 18 ottobre 2004 - Commissione - recante modifica del regolamento (CE) n. 2138/97 che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d’oliva (G.U.U.E. L318 del 19.10.2004)


Regolamento (CE) n. 1806/2004
del 18 ottobre 2004 - Commissione - che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (G.U.U.E. L318 del 19.10.2004)

Regolamento (CE) n. 1803/2004
del 15 ottobre 2004 - Commissione - che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (G.U.U.E. L318 del 19.10.2004)

Direttiva 2004/102/CE del 5 ottobre 2004 - Commissione - che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (G.U.U.E. L309 del 6.10.2004)

Regolamento (CE) n. 1481/2004 del 19 agosto 2004 - Commissione - che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (G.U.U.E. L272 del 20.8.2004)

Decisione 2004/620/CE
del 26 luglio 2004 - Commissione - che modifica gli allegati I e II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati relativi all’importazione di bovini destinati alla macellazione nonché di carni fresche di bovini, ovini e caprini [notificata con il numero C(2004) 2838] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L279 del 28.8.2004)

Decisione 2004/597/CE
del 19 luglio 2004 - Consiglio - che approva l’adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali quale modificata e approvata dalla risoluzione 12/97 della ventinovesima sessione della conferenza della FAO del novembre 1997 (G.U.U.E. L267 del 14.8.2004)

Regolamento (CE) n. 1299/2004 del 15 luglio 2004 - Commissione - che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la produzione effettiva di olio di oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione (G.U.U.E. L244 del 16.7.2004)

Decisione 2004/554/CE del 9 luglio 2004 -Commissione - che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e l’allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento dei modelli di certificati sanitari relativi agli ovini e ai caprini [notificata con il numero C(2004) 1926] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L248 del 22.7.2004)

Regolamento (CE) n. 870/2004 del 24 aprile 2004 - Consiglio - che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94 (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L162 del 30.4.2004)

Regolamento (CE) N. 499/2004 del 17 marzo 2004 - Commissione - recante modifica del regolamento (CE) n. 1082/2003 riguardo ai termini e al modello per la trasmissione delle informazioni nel settore bovino (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L80 del 18.3.2004)

Decisione 2004/869/CE del 24 febbraio 2004 - Consiglio - concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. (GUUE L 378 del 23.12.2004)

Regolamento (CE) N. 392/2004 del 24 febbraio 2004 - Consiglio - che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (G.U.U.E. L65 del 3.3.2004)

Regolamento (CE) N. 316/2004 del 20 febbraio 2004 - Commissione - recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (G.U.U.E. L55 del 24.2.2004)

Regolamento (CE) N. 177/2004 del 30 gennaio 2004 - Commissione - che stabilisce, per la campagna 2004/2005, l'aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (G.U.U.E. L28 del 31.1.2004)

Regolamento 2003/2277/CE del 22 dicembre 2003 - Commissione - che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L336 del 23.12.2003)

Regolamento 2003/2162/CE dell'11 dicembre 2003 - Commissione - che stabilisce l'aiuto definitivo per taluni legumi da granella per la campagna 2003/2004 (G.U.U.E. L325 del 12.12.2003)

Regolamento 2003/2111/CE del 1° dicembre 2003 - Commissione - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (G.U.U.E. L317 del 2.12.2003)

Decisione 2003/884/CE del 15 ottobre 2003 - Commissione - relativa agli aiuti che la Regione Sicilia intende erogare al settore agrumicolo [notificata con il numero C(2003) 3550] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (G.U.U.E. L330 del 18.12.2003)

Decisione 2003/436/CE del 16 giugno 2003 - Commissione - che modifica la decisione 2002/975/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti [notificata con il numero C(2003) 1834] (Testo rilevante ai fini del SEE)(GUE L149 del 17.6.2003)

Regolamento (CE) N. 599/2003 del 1° aprile 2003 - Commissione - che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L85 del 2.4.2003)

Decisione 2003/166/CE del 10 marzo 2003 - Commissione - concernente la non iscrizione del paration-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2003) 724] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE L67 del 12.3.2003)

Decisione 2002/906/CE del 15 novembre 2002: - Commissione - che modifica la decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia  (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L 313 del 16.11.2002)

Direttiva 2002/79/CE del 2 ottobre 2002, Commissione, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di certi antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GUCE L 291 del 28.10.2002)

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il regolamento della Commissione (CE) n. 2430/1999 (GUCE C 262E del 29 ottobre 2002)

 

Regolamento CE n. 1918/2002: del 25 ottobre 2002 - Commissione - recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2001 che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L289 del 26.10.2002)

 

Direttiva 2002/79/CE: del 2 ottobre 2002 - Commissione - recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di certi antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L 291 del 28.10.2002)

 

Decisione 2002/788/CE del 10 ottobre 2002 - Commissione - che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità [notificata con il numero C(2002) 3670] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L274 dell'11.10.2002)
 

Regolamento n. 1752/2002 (CE): del 1° ottobre 2002 - Commissione - che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L 264 del 2.10.2002)

Decisione 2002/757/CE 19 settembre 2002, Commissione, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.(GUCE L252 del 20 settembre 2002)

Decisione 2002/756/CE 16 settembre 2002, Commissione,recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio (GUCE L252 del 20 settembre 2002)

Direttiva 2002/76/CE  del 6 settembre 2002 , Commissione, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (metsulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L240 del 7.9.2002)

Decisione, del 5 settembre 2002, Commissione, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 3300]

Decisione, del 5 settembre 2002, Commissione, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante da frutto a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 3302]

Decisione 2002/593CE: Decisione della Commissione del 19 luglio 2002  che riconosce la completezza, in linea di massima, dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell’eventuale inserimento dello spirodiclofen e della dimossistrobina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio,relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C(2002) 2693] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/593/CE) (GUCE L 192 del 20.07 2002)

Decisione 2002/479/CE: Decisione della Commissione del 20 giugno 2002 concernente la non iscrizione del fentin idrossido nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva  (Gazz. Uff. Comunità europee n° L164 del 22/06/2002).

Decisione 2002/478/CE: Decisione della Commissione del 20 giugno 2002 concernente la non iscrizione del fentin acetato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e a revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (Gazz. Uff. Comunità europee n. L164 del 22/06/2002).

Regolamento (CE) n. 1249/2002 - Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04 (GUCE L 183 del 12.07.2002) 

Regolamento (CE) n. 1250/2002 - Commissione, dell'11 luglio 2002, recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002 ai termini di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004 (GUCE L 183 del 12.07.2002) 

Direttiva 2002/63/CE – Commissione, dell’11 luglio 2002 che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L 187 del 16.07.2002) 

Direttiva 2002/64/CE – Commissione, del 15 luglio 2002 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen (GUCE L 189 del 18.07 2002)

Regolamento (CE) n. 1252/2002 Commissione, dell'11 luglio 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali  (GUCE L 183 del 12. 07 .2002)  

Regolamento (CE) n. 1251/2002 Commissione, dell'11 luglio 2002, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1915/83 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (GUCE L 183 del 12. 07 .2002) 

Regolamento (CE) n. 1250/2002 Commissione, dell'11 luglio 2002, recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002 ai termini di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004 (GUCE L 183 del 12. 07 .2002) 

Regolamento (CE) n. 1249/2002 Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04 (GUCE L 183 del 12. 07 .2002) 

Regolamento (CE) n. 1243/2002 del 10 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo all'aiuto forfettario per le nocciole raccolte nella campagna 2001/02 (GUCE L181 11 luglio 2002) 

Regolamento (CE) n. 1216/2002 Commissione, del 5 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele (GUCE L 177 del 6.7.2002)

Decisione del 5 luglio 2002, Commissione,relativa all'attuazione di un programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in Italia e all'acquisto di vaccini a tale scopo [notificata con il numero C(2002) 2525] (GUCE L 177 del 6.7.2002)

Decisione 4 luglio 2002: della Commissione recante modifica della decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia [notificata con il numero C(2002)2494] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/543/CE) (GUCE L 176/45 del 5.7.2002)

Decisione della Commissione del 21 giugno 2002 recante modifica della decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B.melitensis)e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia [notificata con il numero C(2002)2213 ] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/482/CE) (guce L 166/23 del 25 06 2002)

Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, concernente la non iscrizione del fentin acetato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2002) 2199] (GUCE L 164 2002 del 22/06/2002)

Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, concernente la non iscrizione del fentin idrossido nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2002) 2207] (GUCE L 164 2002 del 22/06/2002)

Regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 (GUCE L. 157 del 15.06.2002)

Regolamento (CE) n. 868/2002: Commissione, del 24 maggio 2002, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GUCE L 137  del 25 maggio 2002)

Regolamento (CE) n. 869/2002: Commissione, del 24 maggio 2002, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GUCE L 137  del 25 maggio 2002)

Direttiva 2002/42/CE: Commissione, del 17 maggio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (bentazone e piridato) rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GUCE L 134/29 del 22.05.2002)

 

Regolamento n. 1038/2001(CE): Consiglio, del 22 maggio 2001 - Modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

 

Regolamento n. 2491/2001(CE):  Commissione, del 19 dicembre 2001 - Modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. 

Regolamento n. 436/2001 CE:  2 marzo 2001 che modifica l'allegato II del Reg. CEE 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. 

Regolamento n. 349/2001 CE: del 21 febbraio 2001 - Modifica il Reg. CE che stabilisce modalità di applicazione del regime d'importazione dei Paesi terzi. 

Direttiva 2001/15/CE: 15 febbraio 2001 - Riguarda le sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

Regolamento n. 2266/2000 (CE):  della Commissione, del 12 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92 recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Gazz. Uff. Comun. Europea n. L259 del 13/10/2000.

Decisione 2000/181/CE: Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2000, che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del thiacloprid, del forchlorfenuron e del thiamethoxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Gazz. Uff. Comun. Europea n. L57 del 02/03/2000

Regolamento n. 1825/2000 CE: 25 agosto 2000 - Reca modalità di applicazione del Reg. CE 1760/00. 

Regolamento n. 1760/2000 CE: 17 luglio 2000 - Istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a a base di carni bovine e che abroga il Reg. CE 820/97.

Regolamento n. 1073/2000 CE: 19 maggio 2000 - Modifica il regolamento CEE 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

Regolamento 22 dicembre 1999, n. 2789: Regolamento  della  Commissione,  del  22-12-1999,  che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all' uva da tavola Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 336 del 29/12/1999. 

Regolamento 2 dicembre 1999, n. 2548: Regolamento   della   Commissione,   del   2-12-1999,  recante  diciannovesima modifica  del  regolamento  (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 308 del 03/12/1999.

Regolamento 22 ottobre 1999 n. 2316: Regolamento della Commissione, del 22-10-1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 280 del 30/10/1999.

Regolamento n. 1804/1999 CE:  19 luglio 1999 - La zootecnia. Allegato 1: Le nuove modifiche al decreto sulla zootecnia biologica.

Decisione 13 luglio 1999 n. 465: Decisione della Commissione del 13-7-1999 che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri. Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 181 del 16/07/1999.

Regolamento 17 maggio 1999, n. 1257: Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti. Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 26/06/1999.

Regolamento n. 2092/1991 CEE:  24 giugno 1991 - Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Modificato dal Regolamento (CE) N. 599/2003 del 1° aprile 2003

Direttiva 11 aprile 1998 n. 17: Direttiva 98/17/CE della Commissione dell' 11 marzo 1998 che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 085 del 20/03/1998.

Decisione 12 febbraio 1990, n. 63: Decisione del Consiglio del 12 febbraio 1990 recante quarta modifica della decisione 88/303/CEE che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità (90/63/CEE).

Regolamenti abrogati: (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92, (CEE) n. 2080/92, (CEE) n. 4256/88, (CE) n. 950/97, (CE) n. 951/97, (CE) n. 952/97, (CEE) n. 867/90, (CEE) n. 1610/89 ; Abrogati in toto dal Regolamento n. 1257 del 17/05/1999 art. 55.

Altri Regolamenti abrogati: (CE) n. 2051/97 abrogato dal Regolamento (CE) n. 1040/2002.

 

 

Legislazione Regionale ^

Abruzzo

Legge Regionale n. 15 del 3-03-2005: Interventi per l'individuazione di sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare (B.U.R. Abruzzo n. 15 del 18-3-2005)

Legge Regionale n. 50 del 23 dicembre 2004: Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie. (B.U.R. Abruzzo n. 1 del 7.01.2005)

Legge Regionale n. 14 dell'1-04-2004: Disposizioni urgenti in materia di zootecnia. (B.U.R. Abruzzo n. 12 del 14-04-2004)

Legge Regionale n. 15 del 23-10-2003: Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie. (B.U.R. Abruzzo n. 33 del 7 novembre 2003)

Legge del 06/09/1999, n. 66: Disciplina della divulgazione agricola ed assistenza tecnica in agricoltura. B.U.R.A.  n.  36  del  17 settembre 1999.

 

Basilicata

Legge Regionale n. 14 del 22-02-2005: “Modifiche alla Legge Regionale n. 15 del 12.03.2001 — Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.)”. (B.U.R. Basilicata n. 14 del 23..02.2005)

Legge Regionale n. 19 del 12-11-2004: “Regolarizzazione dei vigneti di uve da vino impiantati senza alcuna autorizzazione”. (B.U.R. Basilicata n. 83 del 16.11.2004)

Legge del 19/04/2002 n. 15: Integrazione della legge regionale 21 novembre 2001, n. 40 - Abrogazione di leggi regionali in materia agricola. B.U.R.B. n. 28  del  26 aprile 2002

Legge del 21/11/2001 n. 40: Abrogazione di leggi regionali in materia agricola. B.U.R.B. n. 76   del  23 novembre 2001

Legge del 06/09/2001 n. 36: Norme in materia di aiuti supplementari per l’agricoltura, l’agroalimentare e lo sviluppo rurale. B.U.R.B. n. 62   del  8 settembre 2001

Legge del 16/08/2001 n. 29: Riordino del sistema dei servizi di sviluppo agricolo modifiche ed integrazioni alla l.r. 7/8/1966 n. 38 ed alla l.r. 13/7/1998 n. 21. B.U.R.B. n. 55 del  21 agosto 2001

Legge del 07/12/2000 n. 61: Potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo regionale. B.U.R.B. n. 72 del  12 dicembre 2000

Legge del 27/03/2000 n. 26: Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. B.U.R.B. n. 22   del  4 aprile 2000

Legge del 27/03/2000 n. 23: Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche dalla fauna selvatica o inselvatichita. B.U.R.B. n. 22 del  4 aprile 2000

Legge del 02/02/2000 n. 7: Disciplina della strada del vino, dell’olio e dei prodotti tipici agro-alimentari. B.U.R.B. n. 7 del  7 febbraio 2000

Legge del 02/02/2000 n. 5: Nuova normativa per lo sviluppo dell’acquacoltura. B.U.R.B. n. 7 del  7 febbraio 2000

 

Calabria

Legge Regionale n. 23 del 13 ottobre 2004: Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l'istituzione del Consorzio per la tutela del cedro. (B.U.R. Calabria n. 19 del 16 ottobre 2004 - S.O. n. 2 del 19.10.2004)

Legge del 02/05/2001 n. 15: Recepimento del d.p.r. n. 503 del 1° dicembre 1999 - Anagrafe regionale delle aziende agricole. B.U.R.C. n. 42 del 10 maggio 2001

Legge del 14/02/2000 n. 1: Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto. B.U.R.C. n. 10  del 21 febbraio 2000

Legge del 23/07/1998 n. 9: Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, conferite alla regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. B.U.R.C. n. 70 del 28 luglio 1998

 

Campania
Legge Regionale n. 6 del 15-02-2005: “Norme per la regolarizzazione delle superifici vitate" (B.U.R. Campania n. 12 del 16.02.2005)

Legge Regionale del 6-05-2003 n. 9: Sostegno del comparto zootecnico regionale.(B.U.R. Campania n. 20 del 12 maggio 2003)
Legge Regionale del 14-03-2003, n. 6 : Emergenze zootecniche.(B.U.R. Campania n. 13 del 24 marzo 2003)

Legge del 28/04/2002 n. 4: Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate. B.U.R.C. n. 19 del 8 aprile 2002

 

Emilia-Romagna

Legge del 21/08/2001 n. 31: Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria. B.U.R.E.R. n.121 del 24 agosto 2001

Legge del 23/07/2001 n. 21: Istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (agrea). B.U.R.E.R. n.101 del 24 luglio 2001

Legge del 30/01/2001 n. 2: Attuazione del piano regionale di sviluppo rurale della regione emilia-romagna 2000-2006. B.U.R.E.R. n.16 del 1 febbraio 2001.

Legge del 07/04/2000 n. 25: Incentivazione dell’uso della fertilizzazione organica ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli. B.U.R.E.R. n.60 del 10 aprile 2000

Legge del 28/12/1999 n. 39: Interventi per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari. B.U.R.E.R. n.152 del 31 dicembre 1999

Legge del 28/10/1999 n. 28: Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e n. 51/95. B.U.R.E.R. n.130 del 2 novembre 1999