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Agricoltura Biologica - Espropriazioni

Come aprire un agriturismo e come accedere ai mutui

L'Agriturismo - La Trattrice Agricola - ESTIMO

Può svolgere attività agrituristiche ogni persona qualificata in base dell'art.2135 cod.civ. o di leggi speciali; l'attività non è riservata ai soli imprenditori agricoli a titolo principale o ai coltivatori diretti; può svolgere tali attività un familiare che dedichi in modo continuativo il suo lavoro nell'impresa familiare ai sensi dell'art. 230/bis codice civile; anche una organizzazione collettiva di imprenditori agricoli, e una cooperativa possono farlo; la cooperativa può anche limitarsi a fornire i soli servizi agrituristici, purché l'attività agricola principale sia svolta dagli imprenditori associati. Quello che occorre per poter svolgere attività agrituristiche: occorre disporre di un'azienda agricola, in proprietà, usufrutto, affitto, comodato, o per un altro valido titolo. E’ necessario che si tratti di un'azienda agricola in esercizio; pertanto non è sufficiente, ad esempio, essere proprietari di un fondo o di un casolare, ma occorre che sul fondo sia effettivamente esercitata un operato di coltivazione, allevamento o selvicoltura. E' possibile, però, in sede di predisposizione del piano aziendale per l’inizio di una nuova iniziativa prevedere l'avvio congiunto delle attività, sia agrituristiche che di coltivazione, allevamento o silvicoltura. Sono attività agrituristiche esclusivamente le attività di ricezione e di ospitalità esercitate attraverso l'utilizzazione della propria struttura aziendale, in rapporto di connessione complementare con le attività di coltivazione del fondo, allevamento del bestiame e silvicoltura che devono rimanere principali. Rientrano tra tali attività: - dare stagionalmente alloggio, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti, con un massimo di 30 posti letto per ditta, salvo deroghe giustificate da peculiari ragioni storiche ed esclusivamente nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lett. a, secondo periodo, L.R. n. 76/1994. - ospitare stagionalmente, all’aperto, turisti in campeggio muniti di tende o altro mezzo di soggiorno autonomo, con un massimo di 6 tende e 12 ospiti, per aziende aventi una superficie di almeno 2 ettari e situate in zone montane e svantaggiate; nelle zone diverse, l’ospitalità in spazi aperti è consentita solo in quelle individuate dai Comuni. - organizzare a favore degli ospiti attività didattiche, culturali e da passatempo nell’ambito dell’azienda, purché tipiche dell’ambiente rurale, ed in connessione con le attività agricole aziendali; - somministrare ai turisti aziendali per la consumazione sul posto, cibi, alimenti e bevande ivi comprese quelle a carattere alcoolico e superalcoolico, nei limiti e con le modalità della normativa vigente in materia, costituiti prevalentemente da propri prodotti tipici dell’azienda o comunque da prodotti tipici della regione. In zone particolari le province possono autorizzare la somministrazione di viveri anche ai clienti di passaggio. Sono in ogni caso consentiti la degustazione e l’assaggio di cibi e bevande di propria produzione. Per lo svolgimento di attività agrituristiche occorre presentare: il programma di miglioramento agricolo ambientale redatto ai sensi della L.R. 14 aprile 1995 n. 64 e successive modificazioni, dimostrando il carattere di principalità delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame rispetto al lavoro agrituristico. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il valore delle entrate derivanti dall’attività agrituristica, sia inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola ed il tempo lavoro impiegato nella attività agricola sia superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica. Il rapporto di principalità è presunto e, pertanto, non occorre la presentazione dell’apposita relazione sopra indicata; nel caso di aziende la cui attività di agriturismo sia limitata alla ricezione e ospitalità di non più di 6 persone in alloggi. Nel caso di aziende collocate in territori montani, la principalità è calcolata con riferimento esclusivo al tempo lavoro. La relazione ed il piano di miglioramento aziendale vanno redatti nel rispetto di quello previsto dall’art.5 L.R. n. 76/1994. Le attività agrituristiche si possono svolgere esclusivamente nell’area dell’azienda agricola, e nell’abitazione dell’imprenditore agricolo che sia ubicata in particolari centri abitati, individuati dalla Regione. Qualora il fondo sia privo di fabbricati, esse possono svolgersi nell’abitazione dell’imprenditore agricolo che sia ubicata in particolari centri abitati, individuati attraverso il Piano di indirizzo per l’agriturismo. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tali immobili: i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo; i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nei centri abitati, individuati per mezzo del Piano di indirizzo di cui alla legge regionale sull’agriturismo, qualora l’imprenditore agricolo svolga il proprio lavoro in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in un Comune limitrofo; gli altri edifici o parti di essi, esistenti sul fondo e non più necessari alla condizione dello stesso; i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica o da trasferimenti di volumetrie. Le costruzioni utilizzate per attività agrituristica mantengono la loro destinazione d’uso a scopi agricoli. Il restauro e l’utilizzazione degli immobili deve avvenire nel rispetto dei materiali costruttivi tipici, delle tipologie, degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l’esclusione di tipologie riferibili a monolocali. La realizzazione di opere ed impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico nonché delle aree per la sosta degli ospiti campeggiatori, dovrà avvenire nel rispetto di un loro inserimento nel paesaggio circostante, con particolare cura per la sistemazione e gli arredi esterni, e garantendo un efficace sistema di smaltimento dei rifiuti e di dotazione idrica. L’agricoltore che vuole svolgere attività agrituristiche deve richiedere al Comune dove ha sede l’azienda l’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica. A seguito di questa sola richiesta, il Comune deve provvedere a valutare i requisiti soggettivi di carattere penale della persona fisica del richiedente, nonché attraverso la conferenza dei servizi, i requisiti oggettivi delle attività e quelli igienico sanitarie dei locali e la classifica da concedere alla struttura recettiva. Con l’unico provvedimento autorizzativo, il Comune concede anche le eventuali concessioni edilizie occorrenti. Anche per tale motivo, non vale il principio del silenzio assenso. Con il provvedimento comunale di autorizzazione si provvede all’automatica iscrizione dell’imprenditore nell’Elenco Regionale degli operatori agrituristici. Le attività agrituristiche possono essere inserite in tutti i piani di miglioramento aziendale, ed in tutte le iniziative agricole ammesse a contributi ed inoltre possono beneficiare delle misure di sostegno previste dal Piano regionale di indirizzo per l’agriturismo. NOTA LEGISLATIVA: Le norme maggiormente rilevanti sono: NORME NAZIONALI: Leggi: - Legge 29 giugno 1939, numero1497, Protezione delle bellezze naturali, - Legge 30 aprile 1962, n.283, T.U. in materia di Igiene e Sanità, - Legge del 9 febbraio 1963, n. 59, Vendita diretta dei prodotti agricoli, - Legge 28 gennaio 1977, n. 10, Norme per la edificabilità dei suoli, c.d..legge "Bucalossi", e successive modifiche e integrazioni, - Regolamento 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento di esecuzione T.U. Igiene e Sanità, - Legge 17 maggio 1983, n. 217, Legge quadro sul turismo, - Legge 8 agosto 1985, n. 431, Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, - Legge 5 dicembre 1985, n. 730, Disciplina dell'agriturismo, - Legge 30 dicembre 1991, n. 415, art. 5, Regime fiscale, - Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Nuova legge sulla caccia, che prevede “aziende agri turistico venatorie a fini di impresa agricola”. Circolari applicative: - Circolare del Ministero dell’Industria e Commercio, 11 aprile 1984, n. 190884, che esclude l’obbligazione degli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristiche di iscriversi alla speciale sezione della C.C.I.A.A. per gli imprenditori turistici prevista della legge quadro sul turismo; - Circolare M.A.F., del 27 giugno 1986, n. 10, che chiarisce i presupposti individuali ed oggettivi per lo svolgimento di attività agrituristiche; - Circolare Ministero delle Finanze – Direzione generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari, 23 dicembre 1992, n. 76, che fornisce chiarimenti sul regime fiscale applicabile; - Circolare M.A.F 23 aprile 1993, n. 10382, che specifica ad alcuni quesiti e fornisce alcune precisazioni su problematiche manifestatesi nei primi anni di applicazione della legge. NORME REGIONE TOSCANA: - Legge .17 ottobre 1994, n.76, Disciplina delle attività agrituristiche; - Legge 4 aprile 1995, n. 64, e la Legge 27 novembre 1997, numero 88, Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola 
LA TRATTRICE AGRICOLA: Classificazione delle macchine agricole - Le macchine agricole si distinguono in due principali categorie, e cioè: SEMOVENTI: a) Trattrici agricole con due o più assi b) Macchine agricole operatrici ad un asse c) Macchine agricole operatrici a due o più assi d) Motoagricole a due assi TRAINATE: a) Macchine agricole operatrici portate b) Macchine agricole operatrici semiportate c) Rimorchi agricoli 1. MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI: Le macchine agricole semoventi sono generalmente azionate da un motore proprio e comprendono: a) Trattrici agricole con 2 o più assi, con o senza piano di carico, con ruote o cingoli, destinate a trainare, spingere, trasportare o azionare strumenti, attrezzature portate o semiportate e rimorchi impiegati nell’attività agricola (es. trattore agricolo). b) Macchine agricole operatrici ad un asse, guidate generalmente da un autista a terra ed equipaggiabili con carrello separabile destinato al trasporto del solo conducente. La massa complessiva deve essere meno di 700 kg, compreso il conducente (es. motocoltivatore e motofalciatrice). c) Macchine agricole operatrici a 2 o più assi, equipaggiate con proprio motore e destinate a particolari lavorazioni agricole. Possono essere predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per lavorazioni agricole (es. mietitrebbia). d) Motoagricole a 2 assi, dotate di motore autonomo e atte al carico ed in possesso del “Certificato di idoneità tecnica di circolazione”. Le macchine agricole semoventi, se hanno almeno 2 assi possono trainare un rimorchio di qualsiasi peso, mentre quelle aventi 1 asse (motofalciatrice, motocoltivatori, ecc.) non possono trainare rimorchi. 2. MACCHINE AGRICOLE TRAINATE Le macchine agricole trainate sono senza motore proprio e si agganciano ad una macchina agricola semovente, eccetto quelle ad 1 asse, come per es. il motocoltivatore. Possono essere di tipo: a) portato (es. spargisementi, spandiconcime centrifugo) se la loro massa poggia completamente sulla trattrice che traina; b) semiportato (es. atomizzatore) se la loro massa grava in parte sulla trattrice trainante ed in parte sulle ruote dell’attrezzatura stessa trainata; c) rimorchi agricoli trainabili da trattrice, con almeno 1 asse, destinati al trasporto di merci ed aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. I rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t sono considerati parte integrante della trattrice agricola. L’Immatricolazione e la revisione delle macchine agricole Sono soggette ad immatricolazione e quindi sono in possesso della carta di circolazione le seguenti macchine agricole: - le trattrici agricole - le macchine operatrici a due o più assi - i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate Non sono soggette ad immatricolazione e quindi per la loro circolazione è richiesto solamente un certificato di idoneità tecnica, le seguenti macchine agricole: - le macchine operatrici semoventi con uno asse - i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate - le macchine operatrici trainate La carta di circolazione ed il certificato di idoneità tecnica sono rilasciati entrambi dalla Motorizzazione Civile che compete sul territorio (M.C.T.C.), e riportano tutte le caratteristiche tecniche della macchina agricola. Solo sulla carta di circolazione sono inoltre riportati gli estremi identificativi della targa di riconoscimento del veicolo e le generalità del titolare. Targhe delle macchine agricole Le macchine agricole semoventi, per circolare su strada, devono essere munite sul lato posteriore di una targa di riconoscimento contenente: - 2 caratteri alfabetici - il marchio ufficiale della Repubblica italiana - 3 caratteri numerici - un carattere alfabetico I rimorchi agricoli, escluso quelli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate devono essere muniti lateralmente di una targa contenente i dati di matricola del rimorchio: - la scritta “RIM. AGR.” - 2 caratteri alfabetici - il marchio ufficiale della Repubblica italiana - 3 caratteri numerici - 1 carattere alfabetico La targa ripetitrice per i rimorchi agricoli trainati (che deve essere posta posteriormente al rimorchio), riporta nell’ordine i caratteri della trattrice, ma al posto del marchio ufficiale della Repubblica italiana la lettera “R”. La targa di prova per le macchine agricole riporta nell’ordine: - 2 caratteri alfabetici - il marchio ufficiale della Repubblica italiana - la lettera “P” - 3 caratteri numerici - la scritta “MA” con le lettere disposte verticalmente La targa non può essere modificata, deve essere sempre pulita e, quando previsto, illuminata dalla prescritta luce bianca in modo da renderla leggibile a non meno di venti metri. La revisione: Il Ministero dei Trasporti con il MIPA possono disporre, con periodicità non inferiore ai 5 anni, la revisione generale o parziale delle macchine agricole a partire dalla data della prima immatricolazione. Un apposito regolamento stabilisce le procedure, i tempi e le modalità di svolgimento della revisione. Gli uffici della Direzione generale della Motorizzazione Civile possono in qualsiasi momento ordinare la revisione parziale o totale di singole macchine agricole, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza della circolazione. Chi circola su strada con una macchina agricola non sottoposta a revisione è soggetto, oltre al pagamento di una multa, anche al sequestro della carta di circolazione o del certificato di idoneità. Assicurazione delle macchine agricole La legge 24.12.69 n. 990 e le successive modifiche, rendono obbligatoria per tutti i veicoli a motore (escluso macchine agricole e ciclomotori) l’assicurazione R.C.A.[2] (Responsabilità Civile Autoveicoli). Solo dal 1 ottobre 1993 tale obbligatorietà viene estesa anche ai ciclomotori ed alle macchine agricole semoventi isolate e trainanti rimorchi agricoli. In particolare la polizza assicurativa deve garantire: 1. l’indennizzo dei danni, a seguito di sinistro stradale, arrecati a persone, animali o cose dalla circolazione della macchina agricola semovente isolata e anche se trainante con rimorchio; 2. l’indennizzo dei danni provocati dal rimorchio in sosta cioè non attaccato alla motrice (rischio statico), durante eventuali manovre a mano, guasto meccanico, guasto di costruzione o difetti nella manutenzione; 3. l’indennizzo dei danni arrecati alle persone trasportate, solo nel caso che detto trasporto sia previsto dalla carta di circolazione. Bisognerà quindi provvedere a stipulare i seguenti contratti associativi: Macchine agricole semoventi a 2 assi è obbligatorio assicurare la macchina agricola semovente. Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva inferiore a 1,5 t Dato che questi rimorchi sono considerati parte integrante della trattrice, è sufficiente assicurare solo la macchina semovente. Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva superiore a 1,5 t è obbligatoria la copertura assicurativa R.C.A. per la macchina agricola trainante e anche la stipula di un’altra polizza per il cosiddetto rischio statico per indennizzo cioè dei danni provocati dal rimorchio staccato dalla motrice. E' bene anche ricordare che: - Le coperture sopraccitate ovvero quella della motrice e quella relativa al rischio statico non coprono il rischio dell’uso delle medesime. Questo vuol dire che eventuali danni provocati durante le operazioni di carico e scarico, di scavo, trasporto eccetera non sono considerate da circolazione e pertanto bisognerà tutelarsi, se si ritiene opportuno, con un’altra polizza di responsabilità civile dell’azienda agricola; - Sono considerati rimorchi agricoli anche gli automizzatori, gli spargiletame, i caricabotte ecc.; - Non necessitano di alcuna garanzia assicurativa gli strumenti trasportati dalla trattrice; - Il Codice della Strada non impone l’obbligo di esporre i contrassegni assicurativi sulla macchina agricola, però è opportuno averli con sé, assieme al relativo contratto o fotocopia dello stesso, in modo da esibirli, se richiesti, alle autorità del caso; - La circolazione di una macchina agricola sprovvista di assicurazione prevede una sanzione amministrativa da uno a quattro milioni, più il possibile sequestro del veicolo. Note tecniche: - Il massimale[3] minimo previsto dalla legge è attualmente di 1,5 miliardi, ma con un modesto soprapremio risulta conveniente portare il massimale a valori più elevati. - L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida oppure guida in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. - La forma assicurativa della macchina agricola e dei relativi rimorchi è a tariffa fissa; ciò vuol dire che i premi da pagare non sono soggette ad aumenti o a riduzione come avviene per la tariffa relativa alle autovetture (bonus-malus) Documenti di guida Documenti per la circolazione stradale Durante la marcia su strada è necessario portare con sé i seguenti documenti: - patente di guida; - carta di circolazione del mezzo; - targa di immatricolazione della trattrice; - targa ripetitrice della trattrice applicata sul lato posteriore del rimorchio; - certificato di idoneità tecnica del rimorchio se la sua massa complessiva è inferiore a 1,5 t; - carta di circolazione e targa di immatricolazione del rimorchio se la massa complessiva supera 1,5 tonnellate; - i contrassegni assicurativi della macchina agricola e del rimorchio, assieme al contratto assicurativo o fotocopia dello stesso. Patenti di guida delle macchine agricole La patente di categoria A, conseguibile a 16 anni, abilita alla guida di macchine agricole o loro complessi con le seguenti caratteristiche: lunghezza m 4; larghezza m 1,60; altezza m 2,50; velocità massima 40 km all’ora; massa complessiva a pieno carico fino a 2,5 tonnellate con nessun passeggero a bordo. La patente categoria B, conseguibile a 18 anni, abilita alla guida di macchine agricole anche in servizio di traino indipendentemente dal loro peso e se previsto dalla carta di circolazione, anche se trasportano altre persone, oltre al conducente. Non occorre la patente di guida per condurre un motocoltivatore avente peso inferiore a 5 quintali con il conducente a terra. Chi è in possesso dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida per il conseguimento delle patenti A o B, “foglio rosa”, può esercitarsi alla guida non solo su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente ma anche sulle macchine agricole. Sulla macchina agricola durante le esercitazioni di guida non esiste l’obbligo di applicare il contrassegno con la lettera alfabetica P del principiante. Se la macchina agricola non può trasportare altre persone oltre al conducente, le esercitazioni possono svolgersi con alla guida il solo candidato, purché avvengano in luoghi poco trafficati. La sanzione amministrativa per il mancato rispetto della guida in luoghi poco frequentati è superiore a circa 50 euro. Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione: Le macchine agricole semoventi devono essere equipaggiate con i seguenti dispositivi visivi e di illuminazione: Anteriormente: - 2 luci di posizione di colore bianco - 2 proiettori abbaglianti e anabbaglianti di colore bianco - 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra Posteriormente: - 2 luci di posizione di colore rosso - 2 luci di arresto di colore rosso, più intenso di quello delle luci di posizione - una luce per la targa di colore bianco - 2 catarinfrangenti rossi, di qualsiasi forma tranne che triangolare - 2 frecce di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra Lateralmente: - 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore ambra Se la macchina agricola semovente è di dimensioni eccezionali, dovranno essere montate le luci d’ingombro: anteriormente di colore giallo ambra e posteriormente rossi. Qualsiasi macchina agricola trainata che, durante la marcia, limiti la visibilità dei dispositivi visivi della macchina trainante, deve essere equipaggiata con anteriormente: - 2 luci di posizione di colore bianco, se il rimorchio è largo superiore di 1,60 m - 2 catadiottri bianchi non triangolari Posteriormente: - due luci di posizione di colore rosso - due luci di arresto ( stop) di colore rosso. - 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra - una luce che illumina la targa di colore bianco - 2 catadiottri rossi a forma di triangolo Nei lati:: - 2 catadiottri non triangolari di colore arancione o giallo ambra - 2 luci di posizione di colore ambra, se la lunghezza è superiore a sei metri Sulle macchine agricole non abilitate al carico, i dispositivi previsti possono essere montati su di un supporto amovibile. Note: Se la targa, con il passare del tempo risultasse non perfettamente leggibile perché sbiadita, ricoperta di ruggine o graffiata, è necessario provvedere ad una nuova immatricolazione della macchina agricola. Lo stesso obbligo vale anche se la targa rimanesse distrutta in un incidente stradale. In caso di furto, smarrimento o distruzione della targa è, invece, necessario esporre entro due giorni denuncia agli organi di polizia che ne prendono ufficialmente atto e rilasciano idonea ricevuta. Trascorsi 15 giorni dalla presentazione, se permangono i motivi che hanno portato alla denuncia, l’intestatario deve richiedere alla Direzione generale della Motorizzazione Civile una nuova immatricolazione. Durante l’aspettativa della nuova targa è consentita la marcia del veicolo previa apposizione sullo stesso di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria e con le stesse dimensioni. Il codice Civile obbliga il proprietario della macchina, in solido con il conducente, a risarcire i danni arrecati a persone, animali e cose durante la circolazione del veicolo. Per questo tipo di responsabilità è obbligatorio stipulare una polizza assicurativa che copre i danni citati, entro i limiti dei massimali fissati. La copertura assicurativa vale anche per i danni derivanti da difetti di costruzione o da errori di manutenzione. L’assicurazione risarcisce anche i danni subiti dalle persone trasportate, ma solo se il veicolo è adibito al trasporto di persone. Non sono compresi nell’assicurazione obbligatoria il conducente ed i danni subiti dal proprio veicolo. è però possibile, a richiesta, estendere la copertura assicurativa non solo al conducente ed ai danni propri, ma anche ad altri eventi (furto, incendio, assistenza stradale, ecc.). Somma massima che l’assicurazione paga per indennizzare i danni che il veicolo può provocare. E’ una forma assicurativa valida solo per le autovetture che, per gli anni successivi alla stipula del contratto, prevedono una riduzione del premio da pagare per gli assicurati che non hanno fatto incidenti, mentre un aumento del premio annuale è imposta alle persone che si sono rese responsabili di sinistri stradali. 
APPUNTI DI ESTIMO: Comodi e scomodi - Aggiunte e detrazioni Se il bene immobile da stimare non è in condizioni ordinarie e presenta caratteristiche particolari che lo differenziano dai termini di confronto, il valore ordinario non è ancora quello definitivo di stima e andrà modificato: maggiorandolo se il bene presenta caratteristiche di maggior pregio, riducendolo se presenta caratteristiche di minor valore. Per passare dal valore ordinario a quello effettivo ci sono due fasi: Correzione del valore ordinario; Aggiunte e detrazioni al valore ordinario. Comodi e scomodi: Sono caratteristiche straordinarie che consistono in qualità astratte ma utili per dare un valore all’immobile, difficili da valutare separatamente, ma la cui presenza costituisce un attributo di cui il mercato tiene conto. Sono esempi di comodi una posizione particolarmente favorevole, un bel panorama, la salubrità della zona, una distribuzione razionale degli spazi in un appartamento, ecc. sono esempi di scomodi i caratteri opposti ai precedenti. La presenza di comodi o scomodi comporta una correzione del valore ordinario, che potrà avvenire in percentuale dell’intero valore già valutato o in percentuale del rapporto Sommatoria V/Sommatoria p, il quale, moltiplicato poi per il parametro px, fornirà il valore globale corretto. Nella stima del valore di capitalizzazione dei redditi la correzione percentuale potrà essere fatta sul rapporto S Bf/S V, vale a dire sul saggio di capitalizzazione. L’entità percentuale della correzione deve rispecchiare il diverso grado di apprezzamento da parte del mercato di beni dotati della caratteristica di comodo o scomodo rispetto a beni normali. La determinazione di tale entità è compito non semplice del perito e richiede la conoscenza dei prezzi di molti beni nelle diverse condizioni. Aggiunte e detrazioni Se le caratteristiche di straordinarietà sono costituite da elementi di per sé valutabili, la loro stima deve essere fatta a parte e il loro valore andrà aggiunto o detratto al valore del bene già eventualmente corretto per la presenza di comodi o scomodi. Per dare una idea di quali possano essere questi elementi, diciamo che danno luogo ad un’aggiunta i maggiori redditi transitori a qualunque causa dovuti (esenzione temporanea dalle imposte, canoni contrattuali superiori all’ordinario), le maggiori consistenze riproducibili (fabbricati eccedenti le ordinarie dotazioni nei fondi rustici, migliori rifiniture nei fabbricati civili), le pertinenze legate al bene per legge o per volontà contrattuale (scorte aziendali, mobili e arredi), eccetera; danno invece luogo a detrazioni i minori redditi transitori, i debiti ipotecari, i diritti a favore di terzi (usufrutto, rendita), le minori consistenze sanabili (mancanza di edifici, stato di conservazione inferiore all’ordinario), ecc.