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Legislazione sui vini:

 

Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente al riconoscimento della Doc «Terracina» o «Moscato di Terracina»  GU n.267 del 16-11-2005    (12:35:36   5 dicembre, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata dei vini «Terracina» o «Moscato di Terracina».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992,
n. 164:
esaminato durante la riunione del 13 ottobre 2005, la
domanda presentata dalla soc. coop. agricola «Moscato di Terracina»
per il tramite, congiuntamente, della regione Lazio - Direzione
regionale agricoltura e dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e
l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - A.R.S.I.A.L intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini «Moscato di Terracina» successivamente modificata,in sede di
riunione di Comitato, in: «Terracina» o «Moscato di Terracina»;
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dalla regione
Lazio - Direzione regionale agricoltura;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi, al riguardo,
in Borgo Vodice (Latina) il 31 agosto 2005;
Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di riconoscimento
di che trattasi proponendo, al fine dell'emanazione del decreto
dirigenziale, il relativo disciplinare di produzione come da testo
appresso riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana, n. 10 -
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«TERRACINA» O «MOSCATO DI TERRACINA»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di
Terracina» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le
tipologie:
«Terracina» o «Moscato di Terracina» secco:
«Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile;
«Terracina» o «Moscato di Terracina» passito;
«Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante (secco o dolce).
Art. 2.
I vini di cui all'art. 1, con esclusione della tipologia «spumante» devono
essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Moscato di Terracina»: minimo 85%.
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, vitigni a bacca
bianca idonei alla coltivazione per la regione Lazio, per un massimo
del 15%.
Per la tipologia «spumante» la base ampelografica deve essere
costituita dal 100% di «Moscato di Terracina».
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione d'origine controllata «Terracina» o «Moscato di
Terracina» ricade nella provincia di Latina e comprende tutto il
territorio amministrativo dei comuni di Monte San Biagio, Terracina e
Sonnino.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e podologiche dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere quelle atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
Le forme di allevamento consentite sono quelle idonee per la
tipologia di vitigno e per la zona, con particolare riguardo alla
tradizionale spalliera semplice. Non sono ammessi impianti a tendone
e/o pergola, ne' l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia
posta».
I sesti di impianto devono garantire un numero minimo di 3.500
ceppi per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata,
ammesse per la produzione dei vini della denominazione di origine
controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere, per
tutte le tipologie di cui all'art. 1, pari a 11 t/ha.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva
ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
In annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi delle uve
destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine
controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere
riportati, nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale del
vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle
uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione
di origine controllata «Terracina o «Moscato di Terracina».
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo'
stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva
per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare
dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di
Terracina» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%
vol.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione,
l'imbottigliamento e l'appassimento delle uve dei vini della
denominazione di origine controllata «Terracina o «Moscato di
Terracina» devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione di cui all'art. 3.
In deroga a quanto sopra, e' consentito che le operazioni di
vinificazione, ivi compreso l'appassimento delle uve e la
spumantizzazione siano effettuate in cantine situate fuori della zona
di produzione di cui all'art. 3, purche' in provincia di Latina e a
condizione che le ditte interessate producevano vini con uve della
zona di produzione cinque anni prima dell'entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione.
La deroga di cui al comma precedente e' concessa dal Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sentito il parere della regione Lazio.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali,
con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo
della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto
concentrato rettificato o altre tecnologie consentite.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1, devono essere
elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia «passito» deve essere ottenuta con appassimento
delle uve sulla pianta o dopo la raccolta (su graticci, stuoie), in
locali idonei in modo da assicurare un contenuto minimo di zuccheri
riduttori di 260 grammi per litro.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito», al
termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 15,5% vol.
La tipologia «spumante» deve essere ottenuta esclusivamente
mediante fermentazione dei mosti in autoclave con permanenza sui
lieviti per almeno 1 mese; la durata del procedimento di elaborazione
deve essere non inferiore a 3 mesi.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, non deve
essere superiore al 70% per tutte le tipologie della denominazione di
origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina».
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata
per tutto il prodotto.
Per la tipologia «passito» la resa massima dell'uva in vino non
deve essere superiore al 40%.
Art. 6.
I vini a denominazione di origina controllata «Terracina» o
«Moscato di Terracina» di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Terracina» o «Moscato di Terracina» secco:
colore paglierino al lievemente dorato;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: asciutto, aromatico tipico del vitigno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di
cui almeno 11% vol. effettivo;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
zuccheri riduttori residui: da 0 a 4 g/l;
«Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile:
colore: dal paglierino al lievemente dorato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: piacevolmente amabile, gradevole e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di
cui almeno 11% vol., effettivo;
zuccheri riduttori residui: da 12 a 45 g/l;
acidità totale minima 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo 20 g/l;
«Terracina»o «Moscato di Terracina» passito:
colore: giallo dorato con riflessi ambrati;
odore: caratteristico;
sapore: dolce, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui
almeno il 12% vol. effettivo;
zuccheri riduttori residui: minimo 50 g/l;
acidita' totale minima 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
«Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante:
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino tenue;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: aromatico, armonico e fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. di cui
svolto compreso nei limiti del 9% vol. per la versione «dolce» e del
10,50% vol., per la versione «secco»;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, di modificare i sopraindicati limiti di acidità totale minima
e estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione differente
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita' dalle quali
provengono le uve, e' consentito soltanto in conformità alle
normative vigenti.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi delle aziende,
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non molto grandi o evidenti di quelli già utilizzati per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più
restrittive.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o
«Moscato di Terracina», di cui all'art. 1, possono essere immessi al
consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 0,750 litri.
E' consentito, solamente per le tipologie «spumante»,
l'imbottigliamento in recipienti di volume nominale di 1,5 litri.
Per la chiusura delle bottiglie delle tipologie spumante» devono
essere utilizzati tappi di sughero a forma di fungo; per gli altri vini e'
obbligatoria la chiusura raso bocca con tappi di sughero o di
materiale ammesso dalla normativa vigente.
E' consentita per i recipienti di capacita' da 0,250 litri la
chiusura con tappo a vite o altre chiusure previste dalla normativa
vigente.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente alla richiesta di modifica della Doc «Colli Lanuvini»...  GU n.261 del 9-11-2005    (12:28:30   5 dicembre, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini
relativo alla richiesta di modifica dell'articolo 5 del disciplinare
di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli
Lanuvini».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992,
n. 164;
Esaminata, nel corso della riunione del 13 ottobre 2005, la
domanda presentata dal «Consorzio volontario di tutela vino D.O.C.
Colli Lanuvini» - riconosciuto con decreto ministeriale 28 dicembre
2004 - intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di
produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli
Lanuvini» - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1971 e successive modifiche - riguardo specificatamente
all'inserimento del comma che prevede la deroga che consente di poter
vinificare il vino di che trattasi fuori della zona di produzione;
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dalla regione
Lazio;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi, al riguardo,
in Genzano di Roma (Roma) il 28 settembre 2005 esprime parere
favorevole accogliendo l'istanza in discorso proponendo, ai fini
dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica di che
trattasi come da testo appresso riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 -
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.
Allegato
Proposta di modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione
del vino a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini»

Art. 5.
«Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3.
E' tuttavia facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei
vini, consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle
operazioni di cui sopra a quelle aziende che, in linea d'aria entro
mt 100 dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3, siano
conduttrici di vigneti iscritti all'albo dei vigneti della
denominazione di origine controllata Colli Lanuvini e dimostrino la
preesistenza della cantina di almeno due anni alla data di entrata in
vigore del presente disciplinare di produzione.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» un titolo
alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,5 % vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «Colli Lanuvini»
superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo dell'11 % vol e devono essere oggetto di denuncia separata».

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente alla possibilità di utilizzare i nomi di due vitigni in Abruzzo...  GU n.260 del 8-11-2005    (12:27:09   5 dicembre, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, inerente la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome
di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola
ad indicazione geografica tipica, prodotti nel territorio della
regione Abruzzo.
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Esaminata la domanda, fatta propria dalla regione Abruzzo, intesa
ad ottenere la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di
due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad
indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione
Abruzzo;
Visto il Regolamento comunitario n. 753/2002 della Commissione
del 29 aprile 2002 ed in particolare l'art. 19 - Indicazione delle
varieta' di vite;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Ha espresso nella riunione del 13 ottobre 2005, parere favorevole
in merito alla possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di
due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad
indicazione geografica tipica Alto Tirino,Valle Peligna, Colli
Aprutini, Colline Pescaresi, Terre di Chieti, Colline Teatine,
Colline Frentane, Colli del Sangro, Histonium o del Vastese prodotti
nei territori di cui all'art. 3 dei relativi disciplinari di
produzione e a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni
ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non deve superare il corrispondente limite fissato dagli
articoli 4 dei rispettivi disciplinari di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in
caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al
limite più elevato di essi;
l'indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza»  GU n.253 del 29-10-2005    (11:28:41   3 novembre, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 ottobre 2005
Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco
di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e
successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» ed
e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal «Consorzio tutela vino "Bianco di
Custoza"» con sede in Bardolino (Verona), intesa ad ottenere la
modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco
di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza»;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione
Veneto;
Visti il parere del «Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini» sulla citata domanda e la proposta di
modifica di che trattasi pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 180 del 28 luglio 2005»;
Vista la nota del 2 settembre 2005 della regione Veneto con la
quale si chiede di apportare alcune correzioni, per quanto concerne
la base ampelografica, al disposto dell'art. 2 del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata in questione,
allegato alla domanda, modificato ed integrato dal «Comitato
regionale tecnico consultivo per la viticoltura» nella seduta del 10
dicembre 2004;
Visto il regolamento 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003 concernente le
disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) 753/2002 ed
in particolare l'«Allegato 1» - riguardante «Elenco dei sinonimi
delle varietà di viti» riportati nella classificazione ufficiale
nazionale che possono essere utilizzati in etichetta - nel contesto
del quale non viene fatto specifico riferimento al fatto che il
termine «Trebbianello» possa essere utilizzato come sinonimo del vitigno
«Tocai Friulano»;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, altre istanze o contro deduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica della
denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» in
«Bianco di Custoza» o «Custoza» ed all'approvazione della medesima in
conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal
«Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini»;

Decreta:


Articolo unico

«La denominazione di origine controllata dei vini "Bianco di
Custoza" - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1971 e successive modifiche - e' modificata in "Bianco di
Custoza" o "Custoza".
Il relativo disciplinare di produzione e' modificato in conformita'
al testo allegato al presente decreto.
Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a decorrere dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2005
Il direttore generale: La Torre
Allegato

Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco
di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza».


Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o
«Custoza» e' riservata ai vini «Bianco di Custoza» o «Custoza»,
«Bianco di Custoza» Superiore o «Custoza» Superiore, «Bianco di
Custoza» passito o «Custoza» passito e «Bianco di Custoza» spumante o
«Custoza» spumante, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza» o «Custoza» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Trebbiano toscano: 20 - 45%;
Garganega: 20 - 40%;
Tocai friulano: 5 - 30%;
Bianca Fernanda (clone locale del Cortese) Malvasia, Riesling
italico, Pinot bianco e Chardonnay, da soli o congiuntamente: 20 -
30%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» comprende in tutto o in
parte i territori dei comuni di Sommacampagna, Villafranca di Verona,
Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Lazise, Castelnuovo del
Garda, Pastrengo, Bussolengo e Sona.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo a sud dell'abitato di
Sommacampagna, da contrada Cesure (quota 89) la linea di
delimitazione segue, verso sud-ovest, il canale del consorzio di
bonifica dell'Alto Agro Veronese sino a localita' Boscone,
innestandosi per breve tratto sulla strada per Villafranca fino a
incontrare e seguire la strada comunale che passando per Pozzo
Moretto e Colombara sbocca sulla strada comunale presso Ca' Delia.
Segue detta strada, toccando C. Nuova Pigno e le Grottarole, sino
all'incrocio della strada provinciale di Villafranca-Valeggio e
seguendo quest'ultima, arriva all'abitato di Valeggio sul Mincio.
Segue quindi verso sud la strada comunale che porta a Pozzolo
sino a localita' C. Buse per innestarsi sulla carreggiabile che
incrocia il canale Seriola Prevaldesca.
Segue questo canale verso nord, fino a Ponte Lungo, e
attraversato lo stesso si innesta nel canale Seriola Serenelli
seguendolo verso sud, sino a incontrare il confine di
provincia-regione Mantova-Lombardia (quota 63).
Ritornando verso nord, la linea di delimitazione segue il confine
regionale toccando successivamente le localita' Pignolada,
Staffalonero, Prandina, Stazione di Salionze, Villa, Dolci e Pontara
dove l'abbandona per seguire, per brevissimo tratto verso nord-est,
la strada Broglie-Madonna del Frassino, sino in prossimita' della
localita' Pignolini e li' attraversa l'autostrada Serenissima, per
inserirsi sulla carrareccia che passa a est di Ca' Gozzetto toccando
successivamente Ca' Serraglio e passando a ovest di quota 101 termina
a Ca' Berra Nuova (quota 91) sulla riva del laghetto del Frassino.
Segue la riva di detto laghetto per brevissimo tratto sino a
imboccare la carrareccia che passando per localita' Bertoletta,
arriva al casello ferroviario di quota 84.
Segue quindi la ferrovia, verso est, fino al contiguo casello di
quota 84 dove l'abbandona per seguire la strada che toccando Villa
Montresor, prosegue fino ai Cappuccini, sulla riva del lago di Garda.
Dalla localita' Cappuccini la linea di delimitazione segue la
sponda orientale del lago di Garda sino in prossimita' del porto di
Pacengo per inoltrarsi nell'entroterra seguendo la carrareccia che,
toccando quota 93 e quota 107, passa sotto l'abitato di Pacengo e
giunge a localita' Ca' Allegri, per seguire la strada comunale di
Pacengo sino a C. Fontana Fredda.
Per altra carrareccia, sale toccando quota 122 sino a localita'
«Le Tende», e da qui, seguendo la strada Pacengo Cola', sino a C.
alle Croci.
Da C. alle Croci la linea di delimitazione va verso sud-est
seguendo la carrareccia che, toccando successivamente quota 118, 113
e Sarnighe, incrocia il confine comunale di Lazise-Castelnuovo a
quota 112. Segue, risalendo verso nord, questo confine e
successivamente in prossimita' della localita' Mirandola, il confine
comunale Lazise-Pastrengo sino all'incrocio di questo con la strada
provinciale Verona-Lago a ovest di localita' Osteria Vecchia.
La linea di delimitazione segue detta strada verso Verona (est)
sino in prossimita' dell'abitato di Bussolengo dove si inserisce, nei
pressi di quota 130, sulla comunale del Cristo e prosegue sulla
strada comunale di Palazzolo sino a incontrare l'autostrada del
Brennero nel punto in cui interseca il confine comunale
Bussolengo-Sona.
Segue detto confine verso sud, sino a localita' Civel dove si
inserisce sulla strada provinciale Bussolengo-Sommacampagna.
Segue detta strada sino all'abitato di Sommacampagna che
attraversa per inserirsi sulla viabile che porta a Custoza sino a
localita' Cesure punto di partenza.
Ad ovest della localita' Broglie e' incluso un piccolo territorio
del comune di Peschiera del Garda comprendente il Monte Zecchino,
cosi' delimitato:
dalla carrareccia a sud di Broglie (adiacente alle ex scuole
elementari di Broglie) la linea di delimitazione prosegue verso
ovest, per Ca' Boschetti e Ca' Rondinelli per poi seguire il confine
di provincia-regione toccando successivamente Ca' Boffei, Soregone,
Ca' Nuova Bazzoli e la strada che porta all'abitato di Broglie, sino
a incrociare la carrareccia che ha costituito il punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza» o «Custoza» devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari e pedocollinari, esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e
posti in terreni di origine morenica di natura prevalentemente
calcarea, argillo-calcarea, ghiaioso-calcarea e ghiaioso-sabbiosa con
esclusione dei terreni umidi.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli normalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Le unita' vitate omogenee coltivate con le varieta' Garganega,
Trebianello, Pinot Bianco, Chardonnay e Cortese, iscritte nell'albo
dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o
«Custoza», sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini
designati con la denominazione di origine controllata «Garda» alle
condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di
supplementare.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza»
non deve essere superiore a t. 15 per ettaro di vigneto a coltura
specializzata e di t 12 per ettaro per la produzione del vino «Bianco
di Custoza» o «Custoza» Superiore. A detti limiti, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da
destinare alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», devono essere riportati
nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi il
20% il limite medesimo.
Oltre questo limite non è ammesso e decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
La tipologia «passito» e' ottenuta dalla cernita delle uve
raccolte nei vigneti iscritti alla denominazione di origine
controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» ed aventi le
caratteristiche per essere designate con detta denominazione.
Il quantitativo massimo di uve da destinare alla produzione del
vino «passito» non deve superare le 5t/ha: il rimanente quantitativo
di uva fino alle rese massime consentite pari a 7 t/ha per il
«superiore» e 10 t/ha per il «Bianco di Custoza» o «Custoza» puo'
essere destinato, se ne ha i requisiti, alla produzione dei vini di
cui al presente disciplinare di produzione.
La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del Comitato
vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55
dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire
un limite massimo di utilizzazione di uve per ettaro per la
produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza» o «Custoza» inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle
politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza»
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9.5% vol, ad
esclusione delle uve destinate alla produzione di vino «Bianco di
Custoza» o «Custoza» superiore il cui titolo alcolometrico volumico
naturale e' di 11% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini della denominazione di
origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» devono essere
effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art.
3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio della provincia di Verona nonche' nei Comuni confinanti
delle province di Mantova e Brescia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla
produzione di vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito devono
aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale
della zona di produzione di cui all'art. 3.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza»
passito puo' avvenire solo dopo che le stesse siano sottoposte ad
appassimento naturale, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie
che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto
al processo naturale.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito», al
termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcoolometrico
volumico naturale minimo di 13% vol.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
65%; per la tipologia spumante la resa non deve essere superiore al
68% al lordo della presa di spuma.
Qualora la resa sia compresa tra la percentuale precedente ed il
75% il prodotto non ha diritto alla denominazione di origine. Se la
resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade il diritto
alla denominazione di origine controllata di tutto il prodotto.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
40% per il vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito.
La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o
«Custoza» puo' essere utilizzata per designare il vino spumante nel
tipo «brut», «extra brut», «extra dry», ottenuto con mosti o vini che
rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare.
La preparazione del vino a denominazione di origine controllata
«Bianco di Custoza o Custoza» spumante deve avvenire in stabilimenti
siti all'interno della zona di vinificazione di cui all'art. 3 e
nelle province di Brescia, Mantova, Trento, Treviso e Vicenza.
Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza» o «Custoza» superiore deve essere sottoposto ad un periodo
di maturazione di almeno cinque mesi a decorrere dal 1° novembre
dell'annata di produzione delle uve; l'affinamento deve avere luogo
all'interno della zona di vinificazione di cui al presente
disciplinare.
Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza
o Custoza» passito deve essere immesso al consumo non prima del 1°
settembre successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza»
o «Custoza», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
«Bianco di Custoza» o «Custoza»:
colore: giallo paglierino;
odore: fruttato, profumato, leggermente aromatico;
sapore: sapido, morbido, delicato, di giusto corpo,
piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto: 16,5 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 7 g/l.
«Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore:
colore: paglierino con tendenza al giallo dorato con
l'invecchiamento;
odore: gradevole, caratteristico lievemente aromatico;
sapore: morbido, armonico, corposo con eventuale leggera
percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;
zuccheri riduttori residui: 7 g/l.
«Bianco di Custoza» o «Custoza» spumante:
spuma: fine persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi
dorati;
profumo: fragrante con sentore di fruttato, leggermente
aromatico quando spumantizzato, con il metodo Marinotti; fine e
composto, caratteristico della fermentazione in bottiglia, quando e'
spumantizzato con il metodo classico;
sapore: fresco, sapido, fine e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
residuo di zuccheri fino a:
12 g/l nel tipo «brut»;
6 g/l nel tipo «extra brut»;
20 g/l nel tipo «extra dry».
«Bianco di Custoza» o «Custoza» passito:
colore: giallo dorato;
odore: intenso e fruttato;
sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo
leggermente aromatico, con eventuale leggera percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol. di cui
almeno il 12% vol. effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l.
E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole e forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati
dell'acidita' totale e dell'estratto secco.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o
«Custoza» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi
compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e
simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
zone e localita' compresi nella zona delimitatane precedente art. 3 e
dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto.
E' consentito inoltre l'uso della indicazione aggiuntiva di
«vigna», seguita immediatamente dal relativo toponimo, purche' le uve
provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate
annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti, previsto ai
sensi dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto
presso la Camera di commercio di Verona, competente per territorio,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza»
o «Custoza» superiore e «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito
devono essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro di
capacita' fino a litri 1.5 e chiuse con tappo raso bocca in sughero o
altri materiali consentiti.
Tuttavia per le bottiglie fino a litri 0.375 e' consentito l'uso
anche del tappo a vite.
Sulle bottiglie contenenti i vini a denominazione di origine
controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore e passito deve
figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini» e approvazione del relativo disciplinare di produzione  GU n.246 del 21-10-2005    (11:27:44   3 novembre, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 ottobre 2005
Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi
Varesini» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni
integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica prodotti nelle Regioni o Province autonome del
territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento
per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle
superfici vitate negli albi dei vigneti afferenti le denominazioni di
origine controllate e le denominazioni di origine controllate e
garantite, e negli elenchi delle vigne per le indicazioni geografiche
tipiche e norme aggiuntive;
Vista la domanda inoltrata dalla Confagricoltura, Coldiretti e CIA
della Provincia di Varese in data 28 luglio 2004, intesa ad ottenere
il riconoscimento della Indicazione geografica tipica dei vini
«Ronchi Varesini» e l'approvazione del relativo disciplinare di
produzione;
Visto il parere della regione Lombardia del 25 febbraio 2005, prot.
n. 5718, nonche' il parere del 21 giugno 2005, prot. n. 17313,
espressi sulla domanda sopra citata;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e la proposta del
relativo disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica di che trattasi, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 181 del 5 agosto 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni, da parte delle persone interessate,
relativi al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento
della indicazione della località tipica dei vini «Ronchi Varesini» e
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in
conformità al parere espresso dal suddetto Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini
«Ronchi Varesini» ed e' approvato, nel testo annesso al presente
decreto, di cui forma parte integrante, il relativo disciplinare di
produzione, le cui misure entrano in vigore a partire dalla campagna
vendemmiale 2005.
Art. 2.
1. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in
commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, i vini ad indicazione
geografica tipica «Ronchi Varesini», provenienti da vigneti non
ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente operante presso i
competenti organi territoriali, ma aventi base ampelografica conforme
all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti a fare le
denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'elenco delle vigne «Ronchi Varesini», entro 60
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 marzo
2001.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per
l'annata 2005, potranno essere iscritti a titolo provvisorio
nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della
regione Lombardia, le denunce risultino sufficientemente attendibili,
nel caso in cui gli enti prima citati non abbiano potuto effettuare,
per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita'
previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
1. L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del
presente decreto, decade nei seguenti casi:
a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata
costituita da un nome geografico o parte di esso utilizzato nella
indicazione geografica tipica interessata;
b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata
costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza
dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a
generare confusione;
c) riconoscimento di una denominazione di origine controllata o
controllata e garantita, di una sottozona contraddistinta da un nome
geografico per il quale possono determinarsi le situazioni di cui ai
precedenti punti a) e b).
La decadenza di cui al presente comma lascia salvi gli effetti
prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo
alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino
ad esaurimento, delle giacenze dei vini interessati.
Art. 4.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola
ad indicazione geografica tipica in vigore.
Art. 5.
1. Chiunque produce, mette in vendita o comunque distribuisce per il
consumo vini con la indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini»,
e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2005
Il direttore generale: La Torre
Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RONCHI VARESINI»

Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini», accompagnata
da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» e' riservata ai
seguenti vini: Bianco anche nella tipologia Frizzante; Rosato; Rosso.
I vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» Bianco
devono essere ottenuti da uve prodotti in ambito aziendale con
vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la
provincia di Varese.
L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» Rosato e Rosso
sono riservate ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente, per almeno
il 60%, dai seguenti vitigni a bacca nera: Barbera, Merlot, Nebbiolo,
Croatina.
Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di
Varese, fino ad un massimo del 40%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica
«Ronchi Varesini» comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni di Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate,
Barasso, Bardello, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio,
Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Cadrezzate,
Cairate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta,
Casciago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago
Brabbia, Clivio, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Daverio,
Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada - Schianno, Golasecca, Gornate
Olona, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Laveno
Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luvinate,
Malgesso, Malnate, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago, Osmate,
Ranco, Saltrio, Sangiano, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma
Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona - Monate,
Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono
Superiore, Vergiate, Viggiu', Vizzola Ticino in provincia di Varese.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e climatici e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» Bianco, Rosso
e Rosato a  12 tonnellate per ettaro.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica
tipica «Ronchi Varesini» Bianco, Rosso e Rosato devono assicurare ai
vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,50% vol.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» Bianco,
Rosso e Rosato all'atto dell'immissione al consumo, devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,00% vol.
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

Modifica dell’articolo 9 del disciplinare di produzione dei vini a doc «Trentino», riconosciuto con dPR 4/8/71 e successive modificazioni  GU n.238 del 12-10-2005    (11:27:02   3 novembre, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 ottobre 2005
Modifica dell'articolo 9 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Trentino», riconosciuto con
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive
modificazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e
successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Trentino» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa
ad ottenere la modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata di che trattasi,
specificatamente per quanto riguarda l'utilizzo del tappo a vite per
le bottiglie di contenuto non superiore a lt. 5;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla provincia di
Trento;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Trentino» pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 174 del 28 luglio 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 9
del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Trentino» ed all'approvazione della medesima in
conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato
Comitato;

Decreta:


Articolo unico

L'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata «Trentino» - riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive
modifiche - e' modificato come nel testo appresso riportato:
«I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" devono
essere immessi al consumo in bottiglie di forma "bordolese" o
"renana" o "borgognotta" o "champagnotta" di capacita' non superiore
a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.
L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello in uso
tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualita'
con chiusura costituita da tappo in sughero, da tappo a raso bocca in
sostanza inerte o da tappo a vite.
I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Moscato
giallo e Moscato rosa, anche nella tipologia "liquoroso", possono
essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali
bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel"».
Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a decorrere dalla
pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2005
Il direttore generale: Abate

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente alla richiesta di riconoscimento della Doc «Salaparuta»...  GU n.253 del 29-10-2005    (11:12:21   3 novembre, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di
origine controllata dei vini «Salaparuta».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda, datata 18 febbraio 2003, intesa ad ottenere
il riconoscimento della denominazione di origine controllata
«Salaparuta», sottoscritta dalle organizzazioni di categoria della
provincia di Trapani - Federazione provinciale Coldiretti,
Confederazione italiana Agricoltori, Unione provinciale cooperative,
Lega nazionale cooperative e mutue, costituitesi quale Comitato
promotore;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Siciliana, con
nota datata 16 dicembre 2003, in merito alla richiesta di
riconoscimento della denominazione di origine controllata
«Salaparuta»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi presso il comune di Salaparuta in
provincia di Trapani, il giorno 19 maggio 2005, con la partecipazione
dei rappresentanti degli enti istituzionali interessati, delle
organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 13 ottobre 2005, parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione
del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione
secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di Origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini
a denominazione controllata
Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Salaparuta» e riservata
ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Salaparuta» Rosso anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Bianco;
«Salaparuta» Inzolia;
«Salaparuta» Grillo;
«Salaparuta» Chardonnay;
«Salaparuta» Catarratto;
«Salaparuta» Nero d'Avola anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Merlot anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Syrah anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Novello.
Art. 2.

Vitigni ammessi

La denominazione di origine controllata «Salaparuta» con o senza
alcuna specificazione e' riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti
da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale,
rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione
ampelografica:
«Salaparuta» Bianco:
catarratto minimo: 60%, per la rimanente parte possono
concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca
bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione
Siciliana con esclusione del Trebbiano toscano.
«Salaparuta» Rosso e «Salaparura» Rosso Riserva:
Nero d'Avola: minimo per il 65 % ; per la rimanente parte
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione
Siciliana.
«Salaparuta» Novello
Nero d'Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%, per la rimanente
parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni
a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione
Siciliana.
La denominazione di origine controllata «Salaparuta» seguita da
una delle seguenti specificazioni di vitigno «Inzolia», «Grillo»,
«Chardonnay», «Catarratto» «Nero d'Avola» anche nella tipologia
Riserva, «Merlot» anche nella tipologia Riserva, «Cabernet Sauvignon»
anche nella tipologia Riserva, «Syrah» anche nella tipologia Riserva,
e' riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti
vitigni per almeno l'85%, possono concorrere alla produzione di detti
vini, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni, a bacca
di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella
Regione Siciliana con esclusione per i vini bianchi del Trebbiano
toscano.
Art. 3.

Zona di raccolta delle uva

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Salaparuta» devono provenire da vigneti ubicati
in terreni vocati alla qualita' all'interno dei confini territoriali
del comune di Salaparuta.
Art. 4.

Coltivazione e resa
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire
alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa la pratica
dell'irrigazione di soccorso.
Come forme di allevamento devono essere utilizzate,
esclusivamente, i sistemi a controspalliera o ad alberello ed
eventuali varianti similari esclusi i sistemi a tendone.
Per gli impianti esistenti la densita' dei ceppi per ettaro non
puo' essere inferiore a 2.600.
Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore
del presente disciplinare la densita' dei ceppi per ettaro non potra'
essere inferiore a 4000 per i vitigni a bacca nera, per i vitigni a
bacca bianca la densita' non dovra' essere inferiore a 3500 ceppi per
ettaro.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la
produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici
naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione
devono essere rispettivamente le seguenti:

========================================
| | Titolo alcolometrico naturale minimo
Tipologia |Resa T/ha| %vol
========================================
Rosso | 13 | 12,0
---------------------------------------------------------------------
Bianco | 13 | 11,5
---------------------------------------------------------------------
Inzolia | 12 | 11,0
---------------------------------------------------------------------
Grillo | 12 | 11,5
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay | 11 | 12,5
---------------------------------------------------------------------
Catarratto | 13 | 11,5
---------------------------------------------------------------------
Nero d'Avola | 12 | 12,5
---------------------------------------------------------------------
Merlot | 11 | 12,5
---------------------------------------------------------------------
Cabernet Sauvignon| 11 | 12,5
---------------------------------------------------------------------
Syrah | 11 | 12,5
---------------------------------------------------------------------
Novello | 13 | 11,0
---------------------------------------------------------------------
Tipologie Riserva | 11 | 13,5

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la
resa delle uve dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra
purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi;
oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla denominazione di
origine controllata «Salaparuta».
I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Salaparuta», solo a partire dal
terzo anno dell'impianto e qualora portino il riferimento alla
specifica «Riserva», solo a partire dal quarto anno.
Art. 5.

Vinificazione

Le operazioni di vinificazione, affmamento, invecchiamento
obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito
dell'intero territorio delimitato nella zona di produzione di cui al
precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
L'eventuale arricchimento potra' essere effettuato soltanto con mosto
concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da uve di
vigneti iscritti all'albo di produzione.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
settanta per cento.
Qualora la resa superi questo limite, l'eccedenza, fino al 5%, non
ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre questo
limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di
origine controllata.
I vini rossi, con o senza specificazione di vitigno a
denominazione di origine controllata «Salaparuta», sottoposti ad un
periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni, di cui almeno 6
mesi in contenitore di legno a partire dal 1° novembre dell'anno di
produzione delle uve, possono riportare in etichetta la menzione
"Riserva".
Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta»,
all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Salaparuta» Rosso:
colore: rosso intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: armonico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Salaparuta» Bianco:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: delicato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Salaparuta» Inzolia:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Salaparuta» Grillo:

colore: giallo piu' o meno intenso;
odore: elegante, fine;
sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Salaparuta» Chardonnay:

colore: giallo piu' o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: gradevole, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Salaparuta» Catarratto:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Salaparuta» Nero d'Avola e «Salaparuta» Nero d'Avola Riserva:

colore: rosso intenso;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: corposo, armonico, speziato;
titolo alcolometrico voluinico totale minimo: 13% vol; per la
tipologia Riserva 14%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Salaparuta» Merlot e «Salaparuta» Merlot Riserva:

colore: rosso rubino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, intenso;
titilo alcolometrico - volumico totale minimo: 13% vol; per la
tipologia riserva 14 %vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; per la tipologia riserva
25,0 g/l.

«Salaparuta» Cabernet Sauvignon e «Salaparuta» Cabemet Sauvignon
Riserva:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: caratteristico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol; per la
tipologia Riserva 14% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Salaparuta» Syrah e «Salaparuta» Syrah Riserva:

colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: intenso, armonico e gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol; per la
tipologia Riserva 14%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Salaparuta» Rosso Riserva:

colore: rosso rubino carico;
odore: intenso, armonico;
sapore: ricco, corposo, speziato;
titolo alcolometrico volumico minimo: 14% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Salaparuta» Novello:

colore: rosso rubino;
odore: intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: sapido, morbido;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore
dei vini puo' rilevare sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non
riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7.

Etichettatura e recipienti

Alla denominazione di origine controllata «Salaparuta», nelle
diverse tipologie e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione,
non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi
gli aggettivi extra, fine, scelto selezionato, classico, vecchio e
simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, marchi o ragioni sociali pur che non presentino significato
laudativo e non devono trarre in inganno il consumatore.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine
controllata «Salaparuta» deve sempre figurare l'indicazione dell'anno
di vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta»,
devono essere messi al consumo in bottiglie di vetro non superiori
a cinque litri e con tappi raso bocca corrispondenti ai tipi previsti
dalle norme nazionali e comunitarie.


home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Modificazione del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»  GU n.230 del 3-10-2005    (12:59:22   18 ottobre, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 settembre 2005
Modificazione del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione della predetta legge finora emanati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973 e
successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Colli Tortonesi» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata congiuntamente dalle organizzazioni di
categoria della provincia di Alessandria -- Coldiretti, Unione
provinciale agricoltori e Confederazione italiana agricoltori --
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei
vini di che trattasi;
Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione
Piemonte;
Visti gli esiti favorevoli delle operazioni di pubblico
accertamento, espletate al riguardo, che hanno avuto luogo in Tortona
(Alessandria) in data 31 marzo 2005;
Visto il parere favorevole espresso del «Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini», in merito alla citata
domanda e alla proposta di modifica del disciplinare di produzione
dei vini in discorso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 166 del 19 lugio 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini stabiliti, ricorsi
o controdeduzioni da parte degli interessati, avverso il parere e la
proposta del Comitato di cui sopra e' cenno;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine
controllata «Colli Tortonesi», in conformita' al parere espresso ed
alla proposta di modifica formulata dal citato Comitato;
Decreta:

Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Colli Tortonesi», riconosciuto con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973 e successive modifiche, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente
alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei
vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
Art. 3.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Colli Tortonesi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di
entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo
transitorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in
percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2,
purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni
previsti per la produzione dei vini di che trattasi.
La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'allegato 8 del
Regolamento Comunitario 1439/99 (lettera e) «impiego di alcuni
termini specifici» - paragrafo 2 - lettera f) - terzo trattino) a
tutte le tipologie presenti nel disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» che prevedono
l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%;
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2
dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al
competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai
fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.
Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Colli Tortonesi» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2005
Il direttore generale: Abate
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA «COLLI TORTONESI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Vini rossi:
«Colli Tortonesi» Rosso;
«Colli Tortonesi» Novello;
«Colli Tortonesi» Barbera;
«Colli Tortonesi» Barbera Superiore;
«Colli Tortonesi» Dolcetto;
«Colli Tortonesi» Dolcetto Novello;
«Colli Tortonesi» Croatina.
Vini bianchi:
«Colli Tortonesi» Bianco;
«Colli Tortonesi» Cortese;
«Colli Tortonesi» Cortese Frizzante;
«Colli Tortonesi» Cortese Spumante;
«Colli Tortonesi» Favorita;
«Colli Tortonesi» Timorasso;
«Colli Tortonesi» Moscato bianco.
Vini rosati:
«Colli Tortonesi» Chiaretto.
La sottozona: «Monleale» e' disciplinata tramite allegato in
calce al presente disciplinare.
Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita
dalla qualifica «Bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve, non
aromatiche, provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale:
Cortese, Favorita, Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio
Riesling italico, Riesling Renano, Barbera bianca, Chardonnay,
Sauvignon, Sylvaner verde e Timorasso.
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita
dalla qualifica «Rosso» e «Novello» e' riservata ai vini ottenuti da
uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti da vitigni, presenti in
ambito aziendale: Aleatico, Barbera, Bonarda piemontese, Dolcetto,
Freisa, Grignolino, Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon,
Croatina, Lambrusca di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e Sangiovese.
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita
dalla qualifica «Chiaretto» e' riservata ai vini ottenuti da uve a
bacca nera provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale:
Aleatico, Barbera, Bonarda piemontese, Dolcetto, Freisa, Grignolino,
Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Croatina, Lambrusca
di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e Sangiovese.
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita
da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini
ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Barbera e Barbera Superiore:
Barbera 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non
aromatici e idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad
un massimo del 15%;
Dolcetto e Dolcetto Novello:
Dolcetto 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad
un massimo del 15%;
Cortese, Cortese frizzante e Cortese spumante:
Cortese da 95% a 100%; possono concorrere, per l'eventuale parte
restante, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla
coltivazione nella regione Piemonte;
Croatina:
Croatina 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino al massimo del 15%;
Timorasso:
Timorasso 95%; per la parte restante possono concorrere vitigni a
bacca bianca non aromatici, idonei coltivazione nella regione
Piemonte;
Moscato bianco:
Vitigno Moscato: 100 %;
Favorita:
Favorita 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non
aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un
massimo del 15%.
Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Colli Tortonesi» comprende la fascia viticola delle colline
del Tortonese e cioè in tutto o in parte i territori dei comuni
seguenti: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara
Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola,
Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato,
Gavazzana, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Paderna,
Pozzol Groppo, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto
Scrivia, Stazzano, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano,
Volpeglino, Volpedo.
Tale zona collinare e' pertanto così delimitata: partendo
dall'abitato di Tonona, lato nord-est località Fitteria, la linea di
delimitazione segue la strada provinciale Tortona-Viguzzolo Castellar
Guidobono-Casalnoceto. Dall'abitato di Casalnoceto segue la strada
che, toccando successivamente le quote 159, 167, 182, 174, 195,
raggiunge il confine provinciale di Alessandria in prossimita' di
quota 199. Segue, verso sud-est, detto confine provinciale fino in
prossimita' di La Delmonte da dove prende a seguire il confine
meridionale del comune di Brignano Frascata. Tocca le quote 350 e
627, Costa Sternai, quota 573, Monte Scabella, Monte Mogliazza, quote
340, 451, 318, e a quota 460, incontra il confine comunale di Casasco
che segue fino in prossimita' di quota 407. Da questo punto la linea
di delimitazione segue il confine comunale di Avolasca che, passando
per C. Ronchetti e Baiarda, raggiunge il confine comunale di
Castellania tra Monte San Vito e Monte Campogrande. Segue quindi il
confine comunale di Castellania, tocca le quote 601, 497, e a quota
408 incontra il rio Mazzapiedi e il confine comunale di Sardigliano;
passando per le quote 582, 434, 366, r. Angiassi, a quota 305
incontra il confine comunale di Stazzano. Segue il confine comunale
di Stazzano passando per il Rio di Boi, Monte Albarola, Colle
Albarasca, M. di Ca' del Bello, Mass. Giogo, torrente Borbera,
raggiunge Cascina Vaccarezza per incontrare, in prossimita' di C.
Crocemina, il confine comunale di Cassano Spinola fino a incontrare,
presso C.S. di Bartolomeo, la strada statale dei Giovi (n. 35) che
segue in direzione sud-nord, fino a Tortona, dove appena fuori del
concentrico, in prossimita' della localita' Fitteria, incontra la
provinciale Tortona-Viguzzolo.
Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Colli Tortonesi» devono essere quelle tradizionali della zona di
produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini
derivati, le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
Terreni: calcarei, argillosi e calcarei-argillosi;
Giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i
terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;
Esposizione: adatta ad assicuare una idonea maturazione delle
uve;
Densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere
composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto
d'impianto, non inferiore a 3.300.
Le forme di allevamento devono essere quelle tradizionali a
controspalliera quali il Guyot e il cordone speronato basso.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i
titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve
destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le
seguenti:

======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
======================================
{Colli Tortonesi} Barbera |9 |11,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore |8 |12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto |9 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese |10 |9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Bianco |12 |9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Rosso |12 |9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Chiaretto|12 |9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina |9 |11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita |10 |9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso|8 |11,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Moscato | |
bianco |9 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Novello |12 |9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | |
novello |9 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Spumante |10 |9,50 % vol.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» può
essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal
relativo toponimo alle condizioni espresse all'art. 7 del presente
disciplinare di produzione e per le specificazioni di seguito
riportate.
Le condizioni prevedono, tra le altre cose, produzioni massime di
uva ad ettaro differenziate per anno di impianto, ed un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo e superiore di almeno 0.5%
vol., per tipologia.
Le produzioni massime consentite, per la menzione «vigna»,
vengono così riassunte:
a) terzo anno d'impianto:

===========================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
===========================================
{Colli Tortonesi} Barbera |3,4 |11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore |3,0 |12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto |3,4 |10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese |3,8 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina |3,4 |12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita |3,8 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso|3,0 |11,50 % vol.

b) quarto anno di impianto:

======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
======================================
{Colli Tortonesi} Barbera |5,7 |11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore |5,0 |12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto |5,7 |10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese |6,3 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina |5,7 |12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita |6,3 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso|5,0 |11,50 % vol.

c) quinto anno di impianto:

======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
======================================
{Colli Tortonesi} Barbera |6,5 |11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore |5,8 |12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto |6,5 |10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese |7,2 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina |6,5 |12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita |7,2 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso|5,8 |11,50 % vol.

d) sesto anno d'impianto:

======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
======================================
{Colli Tortonesi} Barbera |7,3 |11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore |6,5 |12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto |7,3 |10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese |8,1 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina |7,3 |12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita |8,1 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso|6,5 |11,50 % vol.

e) settimo anno d'impianto:

======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
======================================
{Colli Tortonesi} Barbera |8 |11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore |7 |12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto |8 |10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese |9 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina |8 |12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita |9 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso|7,2 |11,50 % vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve da destinare alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra pur che la
produzione globale non superi del 20% i limiti stessi, fermi
restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.
4. ln caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3.
5. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela puo' fissare i
limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal
presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un
miglior equilibrio di mercato.
Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione affinamento ed invecchiamento
per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»,
devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei
comuni, compresi anche in parte, di cui al precedente art. 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito
dell'intero territorio della regione Piemonte.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:

========================================
Vini |resa uva/vino|Prod. max. vino (hl)
========================================
{Colli Tortonesi} Barbera |70% |63,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore |70% |56,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto |70% |63,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese |70% |70,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina |65% |58,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita |70% |70,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Moscato bianco |70% |63,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso |65% |52,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Bianco |70% |84,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Rosso |70% |84,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Chiaretto |70% |84,00

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75% (70% per la Croatina e il Timorasso) l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri più
razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al
vino le migliori caratteristiche di qualità.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di
invecchiamento.

==========================================
Tipologia | Durata | Decorrenza
==========================================
|13 mesi di cui 6 mesi |
|in contenitori di |1 novembre dell'anno di
Barbera Superiore |legno |raccolta delle uve
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} | |1 novembre dell'anno di
Timorasso |13 mesi |raccolta delle uve

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri
recipienti per non piu' dei 10% del totale del volume nel corso
dell'invecchiamento obbligatorio.
6. E' consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta sola
per ogni partita e previa segnalazione agli Organismi competenti,
nella misura massima del 15%, di vino atto a «Colli Tortonesi» di
diversa annata e/o vitigno.
7. Per il vino «Colli Tortonesi» la scelta vendemmiale e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le
denominazioni di origine «Colli Tortonesi» Piemonte.
8. ll vino atto a denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi» può venire classificato con la denominazione di origine
controllata «Piemonte» se corrisponde alle condizioni ed ai
requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione
del detentore agli Organismi competenti.
Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle elencati in seguito
caratteristiche:
«Colli Tortonesi» Rosso:
colore: rosso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colli Tortonesi» Rosso Novello:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, persistente e caratteristico;
sapore: pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 18 g/l.
«Colli Tortonesi» Barbera:
colore: rosso rubino carico; con l'invecchiamento si attenua
assumendo riflessi granata;
odore: gradevolmente vinoso con persistente profumo
caratteristico;
sapore: secco, fresco, talvolta vivace, sapido, robusto; con
l'eta' si affina e diventa di gusto pieno e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 (4,5) g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Colli Tortonesi» Barbera Superiore:
colore: rosso rubino con riflessi granata;
odore: gradevolmente vinoso, con persistente profumo
caratteristico;
sapore: secco, sapido, di corpo; con l'eta' si affina e diventa
di gusto pieno e rotondo talvolta con sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale, minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l;
«Colli Tortonesi» Dolcetto:
colore: rosso rubino tendente al violaceo;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Colli Tortonesi» Dolcetto Novello:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, persistente e caratteristico;
sapore: pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 18 g/l.
«Colli Tortonesi» Croatina:
colore: rosso fino al rosso rubino intenso;
odore: intenso e gradevolmente vinoso con sentore
caratteristico;
sapore: secco, sapido, di corpo, leggermente tannico e talvolta
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Colli Tortonesi» Chiaretto:
colore: rosato o rosso rubino chiaro;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.
«Colli Tortonesi» Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, gradevole;
sapore: fresco, secco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: l5 g/l.
«Colli Tortonesi» Cortese:
colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
sapore: secco, leggero con una punta di amaro di mandorla
talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore netto minimo: 15 g/l.
«Colli Tortonesi» Cortese frizzante:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente morbido, vivace, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 10,5 g/l.
«Colli Tortonesi» Cortese spumante:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: a volte di lievito, armonico, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Colli Tortonesi» Favorita:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Colli Tortonesi» Moscato bianco:
colore: paglierino o giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante;
sapore: dolce, aromatico, talvolta frizzante, caratteristico
dell'uva moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui
almeno il 5% svolti;
pressione e CO2 fino a 1,7 bar;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
«Colli Tortonesi» Timorasso:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante;
sapore: di buona struttura ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
I vini con la denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi» ad esclusione del Moscato bianco, del Novello e del
Chiaretto, possono essere affinati in legno e pertanto presentarne il
sentore.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli Tortonesi» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra»,
«fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio» e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata «Colli Tortonesi» e' consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o
marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo, non
traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei
diritti acquisiti.
3. Nella designazione del vino «Colli Tortonesi» la denominazione
di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come
regolato da art. 4 del presente disciplinare;
tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito
dall'organismo che detiene l'Albo vigneti della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Colli
Tortonesi», intendono accompagnare la denominazione di origine con la
menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e
l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e
nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia riportata in
caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei caratteri usati
per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino «Colli Tortonesi»
e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad
esclusione delle tipologie Spumante, «Colli Tortonesi» Bianco, «Colli
Tortonesi» Rosso, e Moscato bianco.
Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Colli
Tortonesi» per la commercializzazione devono essere di capacita'
consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e
con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Colli
Tortonesi» con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal
toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacita'
inferiore ai 500 cl.
Allegato
Sottozona Monleale

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» con
riferimento alla sottozona «Monleale» e' riservata al vino ottenuto
da uve prodotte nella omonima sottozona e rispondente alle condizioni
e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» con
riferimento alla sottozona «Monleale» è riservata solo al vino ottenuto
da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale,
coltivati a vitigno Barbera per un minimo dell'85%; possono
concorrere per un massimo del 15% altri vitigni a bacca di colore
analogo presenti nei vigneti idonei alla coltivazione per la regione
Piemonte.
Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino di cui al punto 2 e' costituita
dai comuni di Tortona, Viguzzolo, Castellar Guidobono, Casalnoceto,
Volpeglino, Monleale, Berzano di Tortona, Pozzolgroppo, Sarezzano,
Montemarzino, Momperone, Montegioco, Casasco, Brignano Frascata,
Volpedo limitatamente alla parte di territorio gia' delimitata
dall'art. 3 del presente disciplinare con l'esclusione della frazione
di Castellar Ponzano; sono comunque esclusi i vigneti aventi
esposizione a nord.
Art. 4.

Norme per la viticoltura

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», con
riferimento alla sottozona «Monleale», e' riservata a vigneti
allevati a controspalliera con sistema di potatura a «Guyot» a
vegetazione assurgente la cui densita', in ceppi per ettaro, non sia
inferiore a 4.000. L'interfilare non deve comunque superare metri
2,60.
La produzione massima deve essere di t 7,2/ha.
E' obbligatoria la vendemmia manuale per consentire la cernita
dei grappoli in osservanza delle piu' tradizionali ed elementari
regole enologiche.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
destinate alla vinificazione deve essere del 12,00 % vol.
Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione affinamento ed invecchiamento
per vini a denominazione di origine controllata devono essere
effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni, compresi
anche in parte, di cui all'art. 3, relativo alla zona di produzione
dei vini della denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi».
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore al 70% pari a 50,40 hl//ha:
qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri piu'
razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al
vino le migliori caratteristiche di qualita'.
4. Il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» deve essere
sottoposto ad un periodo di invecchiamento.

========================================
Tipologia | Durata | Decorrenza
========================================
|20 mesi di cui 6 mesi |
{Colli Tortonesi} |in contenitori di |1 novembre dell'anno di
Monleale |legno |raccolta delle uve

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri
recipienti per non piu' dei 10% del totale del volume nel corso
dell'invecchiamento obbligatorio.
5. E' consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta sola
per ogni partita e previa segnalazione agli Organismi competenti,
nella misura massima del 15%, di vino atto a «Colli Tortonesi»
Monleale di diversa annata e/o vitigno.
6. Per il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» la scelta
vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge,
verso le denominazioni di origine «Colli Tortonesi» Barbera e
«Piemonte» Barbera.
Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini trascorso il periodo di affinamento obbligatorio, all'atto
dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad analisi
organolettica e chimico-fisica, e rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino carico, con sfumature granata;
odore: vinoso, intenso, persistente;
sapore: asciutto, armonico, di corpo, con lunga persistenza
gusto-olfattiva;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 gl;
tratto non riduttore minimo: 24 g/l per mille.
I vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
sottozona «Monleale», possono essere affinati in legno e pertanto
presentarne il sentore.
Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

In sede di designazione il nome della sottozona Monleale puo'
precedere la denominazione «Colli Tortonesi» e figurare in caratteri
con dimensioni pari o inferiori a quelli usati per la denominazione
stessa.
E' obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione
dell'uva.
Art. 8.

Confezionamento

Il vino al consumo deve essere confezionato soltanto in bottiglie
della capacita' di lt 0,375 a lt 1,50.


home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico»  GU n.227 del 29-9-2005    (12:55:27   18 ottobre, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 settembre 2005
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Chianti Classico».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1996, e successive
modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal consorzio vino Chianti Classico
intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7, comma 1 del disciplinare
di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Chianti Classico»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Toscana -
Direzione generale dello sviluppo economico - Settore produzioni
agricole - in data 18 maggio 2005;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Chianti Classico» pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati
tramite il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 7,
comma 1, disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Chianti Classico» ed
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in
argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta
formulata dal suddetto Comitato;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 7, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico»,
riconosciuto con decreto ministeriale del 5 agosto 1996, e successive
modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana:
Art. 7.
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti
Classico» e' contraddistinta in forma esclusiva e obbligatoria dal
Marchio «Gallo Nero» nella forma grafica e letterale allegata al
presente disciplinare di produzione in abbinamento inscindibile con
la denominazione «Chianti Classico».
Tale marchio e' sempre inserito nella fascetta sostitutiva del
contrassegno di Stato prevista dalla normativa vigente.
I confezionatori hanno inoltre la possibilità di apporre
separatamente il marchio «Gallo Nero», stampato e distribuito
esclusivamente dal consorzio di tutela vino Chianti Classico, sul
collo della bottiglia.
L'utilizzo del marchio «Gallo Nero» è curato direttamente dal
consorzio tutela vino Chianti Classico che deve distribuirlo anche ai
non associati alle medesime condizioni economiche e di utilizzo
riservate ai propri associati.
2. Nella designazione del vino «Chianti Classico» può essere
utilizzata la menzione «vigna» ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della
legge 10 dicembre 1992, n. 164, a condizione che sia seguita dal
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente
specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia
delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e
nei documenti di accompagnamento.
3. E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano
significato laudativo o non siano tali da poter trarre in inganno
l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto
delle specifiche norme vigenti in materia.
4. E' consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle
quali provengono effettivamente le uve da cui il vino è stato
ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponimi delle
vigne, siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla
legge 10 febbraio 1992, n. 164, e relativi decreti di applicazione.
5. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Chianti
Classico» per l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata
di produzione delle uve.
6. Nell'etichettatura è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato»,
«superiore», «vecchio» e similari.
7. Il termine «Classico» nell'etichettatura dei vini rispondenti ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire la
parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a
quelli utilizzati per questa.
8. Per i vini prodotti nel territorio di cui all'art. 3, aventi
diritto alla DOCG Chianti accompagnata dalla specificazione
«Classico», il termine «Classico» segue obbligatoriamente la
denominazione d'origine Chianti anche nella denuncia delle uve o
nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di
accompagnamento.
9. In deroga a tale obbligo, tuttavia, e' consentito che
contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della
produzione del vino, di cui all'art. 16 della legge 10 febbraio 1992
n. 164, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno stesso
del raccolto, i produttori dell'uva o del vino possano rinunciare al
diritto alla specificazione «Classico». Tale rinuncia, che e'
irrevocabile, si riferisce a tutta o parte della produzione aziendale
e comporta separata annotazione della quantità e dei vasi vinari in
cui essa e' conservata nel registro di produzione o di carico e
scarico.
10. Entro lo stesso termine del 15 dicembre il produttore dell'uva
o del vino deve comunicare gli estremi delle predette quantita'
all'Ispettorato repressione frodi, agli enti territoriali competenti
detentori dell'albo del Chianti Classico.
11. L'analisi chimico-fisica ed organolettica prevista dalla prima
frase del comma 1 dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
per la quantita' di Chianti Classico a cui si riferisce la rinuncia
al termine «Classico», si effettua alla produzione indipendentemente
dall'esame organolettico prescritto per le DOCG nella fase
dell'imbottigliamento previsto dalla seconda frase del medesimo
comma, e in riferimento ai requisiti previsti per il Chianti
Classico.
12. Per le uve dei vigneti iscritti all'albo del Chianti Classico e
i relativi vini, sono ammesse le scelte vendemmiali e le
riclassificazioni per altre DOC o IGT, qualora la base ampelografica
sia compatibile nel rispetto delle norme vigenti.

----> Vedere Allegato a pag. 31 della G.U. <----

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto
direttoriale del 5 agosto 1996, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2005

Il direttore generale: Abate


home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia» e approvazione del relativo disciplinare di produzione  GU n.227 del 29-9-2005    (12:54:41   18 ottobre, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 settembre 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Irpinia» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 1995, con il quale e'
stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini
«Irpinia» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria della
provincia di Avellino - Federazione provinciale coltivatori diretti,
Unione provinciale agricoltori, Confederazione italiana agricoltori e
trasmessa dalla regione Campania, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Irpinia»;
Visto il parere favorevole della regione Campania in merito alla
richiesta di riconoscimento della denominazione di origine
controllata «Irpinia» e la revoca della indicazione geografica tipica
«Irpinia», riconosciuta con decreto ministeriale del 22 novembre 1995
e successive modifiche;
Viste le risultanze della pubblica audizione concernente il
riconoscimento suddetto;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Irpinia», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 12 luglio
2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati, in
relazione al parere e alla proposta sopraindicati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento
della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia» ed
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in
conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal
predetto Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Irpinia», ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Irpinia», è riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma UNO del presente articolo,
le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
2005.
3. La indicazione geografica tipica «Irpinia», riconosciuta con
decreto ministeriale del 22 novembre 1995 e successive modifiche,
deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già
dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata
«Irpinia» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei
rispettivi terreni vitati, ai competenti organi del relativo territorio, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in
deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni
concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'Albo
previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a
giudizio degli organi tecnici della regione Campania, le denunce
risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione
stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità
tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa
vigente.
Art. 4.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Irpinia», in deroga a quanto previsto dall'art. 2
dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere
iscritti, a titolo transitorio nell'Albo sopra citato, i vigneti in
cui siano presenti viti di vitigni diversi da quelli indicati
nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, purchè la
presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal
suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della
base ampelografica prevista per la produzione dei citati vini.
2. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del Regolamento
comunitario n. 1493/1999, allegato 8, lettera e), alle tipologie di
vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.
3. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui
al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal predetto Albo
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2
dell'unito disciplinare di produzione dandone comunicazione al
competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura, ai
fini dell'attuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.
Art. 5.
1. Ai vini a indicazione geografica tipica «Irpinia», provenienti
dalla vendemmia 2004 e precedenti, che alla data di entrata in vigore
dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati o
in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di volume
nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti, e'
concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte
produttrici o imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso altreditte;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o
presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto, confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio e che sui recipienti sia
apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento»,
ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve,
ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla
vendemmia 2004 o di anni precedenti, purchè documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti
diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento
e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo
stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi
per l'imbottigliamento, in tal caso, dette rimanenze devono essere
denunciate alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio entro quindici giorni dalla
scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le
rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato
del venditore convalidato dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura che ha ricevuto la denuncia, in cui devono
essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi
della denuncia medesima.
Art. 6.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Irpinia» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

Il direttore generale: Abate
Allegato

Disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Irpinia»
Art. 1.
Denominazioni e vini
La denominazione di origine controllata «Irpinia» e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Tipologie relative ai vini «Irpinia»:
«Irpinia» Bianco;
«Irpinia» Rosso;
«Irpinia» Rosato;
«Irpinia» Novello;
«Irpinia» Coda di volpe;
«Irpinia» Falanghina;
«Irpinia» Fiano;
«Irpinia» Greco;
«Irpinia» Piedirosso;
«Irpinia» Aglianico;
«Irpinia» Sciascinoso;
«Irpinia» Falanghina spumante;
«Irpinia» Fiano spumante;
«Irpinia» Greco spumante;
«Irpinia» Fiano passito;
«Irpinia» Greco passito;
«Irpinia» Aglianico passito;
«Irpinia» Aglianico liquoroso;
«Irpinia» sottozona Campi Taurasini.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione d'origine controllata di cui all'art. 1 e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
«Irpinia» di cui al precedente art. 1, senza specificazione
della sottozona:
«Irpinia» Bianco: greco dal 40 al 50%, fiano dal 40 al 50%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri
vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente,
inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione
Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del
20%;
«Irpinia» Rosso, Rosato, Novello: aglianico almeno per il
70%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri
vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente,
inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione
Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del
30%;
«Irpinia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
aglianico, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso e
sciascinoso. con almeno l'85% del corrispondente vitigno; per la
restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca
di colore analogo, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le
varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la
provincia di Avellino;
«Irpinia» spumante: con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni: falanghina, fiano, greco; il vitigno oggetto di
specificazione deve essere presente almeno per l'85%; possono
concorrere, per la eventuale percentuale restante, altri vitigni, a
bacca bianca non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi
tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la
provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
«Irpinia» passito: con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni: fiano, greco, aglianico; il vitigno oggetto di
specificazione deve essere presente almeno per l'85%; possono
concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni,
congiuntamente o disgiuntamente, di analogo colore del vitigno
oggetto di specificazione, non aromatici, inclusi tra le varieta'
idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di
Avellino nella percentuale massima del 15%;
«Irpinia» aglianico liquoroso: aglianico almeno per l'85%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri
vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente,
inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione
Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del
15%;
per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con
la specificazione della sottozona di cui al precedente art. 1:
«Irpinia» campi taurasini: con almeno l'85% di aglianico; per
la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a
bacca nera non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi
tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la
provincia di Avellino;
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 e' cosi' stabilita:
«Irpinia», nelle tipologie bianco, rosso, rosato, novello,
passito (quest'ultimo con la specificazione del vitigno), liquoroso,
spumante (con la specificazione del vitigno), aglianico, coda di
volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso, sciascinoso: le aree
vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio
amministrativo della provincia di Avellino;
«Irpinia» con l'indicazione della sottozona Campi Taurasini:
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Taurasi,
Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio,
Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano,
Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San
Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina,
Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano
San Domenico.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente.
Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione
d'origine controllata «Irpinia», con o senza sottozona, sono da
considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti,
unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni che
corrispondono a tutti i seguenti requisiti essenziali:
giacitura pedocollinare e\o collinare, fino a 600 mt. s.l.m;
tale limite non si applica ai vigneti siti nei territori ricadenti
nei comuni gia' inclusi nelle zone di produzione dei vini D.O.C.G.
Fiano di Avellino e Greco di Tufo e Taurasi ed, ai vigneti inclusi
nella sottozona «Campi Taurasini».
conformazione orografica tale da evitare il ristagno delle
acque e l'eccessiva umidità;
esposizione adatta alla corretta maturazione delle uve;
Sono da escludere, di conseguenza, dalla zona di produzione di
cui al precedente articolo, tutte le zone e le aree poste e comprese:
nei fondovalle, in zone umide perchè adiacenti a fiumi,
torrenti o invasi di acqua;
in zone fortemente ombreggiate, boschive o in radure esposte a
nord;
in zone di bassa pianura e in terreni situati oltre i 600 metri
sul livello del mare;
in zone la cui esposizione non garantisce una corretta
maturazione delle uve.
Densità di impianto.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere razionali e tali da non modificare le
caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I nuovi impianti e
reimpianti devono prevedere un numero di ceppi per ettaro non
meno a 2.400 ceppi. Per i nuovi impianti e reimpianti e' vietata
l'adozione di forme di allevamento orizzontali. E' vietata ogni
pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Resa a ettaro e gradazione naturale minima.
La produzione massima per ettaro di coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Irpinia» devono rispettare i sotto elencati limiti:


--------------------------------------------------------------------
Tipologia Produzione Titolo
Massima di uva Alcolometrico
t/Ha volumico naturale
minimo % vol
--------------------------------------------------------------------
Bianco 13 10,00
Rosato 13 10,50
Rosso 13 10,50
Novello 13 10,00
Spumante (Fiano, Greco, 12 10,50
Falanghina)
Liquoroso (Aglianico) 12 12,00
Coda di Volpe 12 11,00
Falanghina 12 11,00
Fiano anche nella tipolo- 12 11,00
gia Passito
Greco anche nella tipolo- 12 11,00
gia Passito
Aglianico anche nella 12 11,00
tipologia Passito
Piedirosso 12 11,00
Sciascinoso 12 11,00
Irpinia Campi Taurasini 11 11,00
--------------------------------------------------------------------

Nelle annate piu' favorevoli le quantita' di uve destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia»
devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, purche' la
resa unitaria non superi per piu' del 20 % i limiti stessi.
Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva ammessa dovra' essere calcolata in relazione all'effettiva
estensione del terreno vitato.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia puo'
modificare i limiti massimi di resa unitaria e il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo in conformita' alle norme di
legge.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di
spumantizzazione e di eventuale invecchiamento dei vini a
denominazione di origine controllata «Irpinia» con o senza menzione
di vitigno e per i vini a denominazione di origine controllata
«Irpinia» con la sottozona di cui all'art. 1, devono essere
effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino.
E' facolta del Ministero per le politiche agricole e forestali
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, sentito il parere della regione Campania, consentire che le
predette operazioni possano avvenire in stabilimenti situati nel
territorio regionale, a condizione che le ditte interessate ne
facciano richiesta e dimostrino di aver vinificato, prima
dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, uve
destinate alla produzione del vino IGT «Irpinia» e di aver
commercializzato con tale denominazione i vini ottenuti.
Arricchimento.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla
denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere effettuato
alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma
restando la resa massima del 70 % dell'uva in vino.
Elaborazione.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» Spumante
con la menzione di uno dei seguenti vitigni: flano, greco,
falanghina, devono essere elaborati secondo le norme comunitarie e
nazionali e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente
disciplinare. Nel caso detti vini siano elaborati con il metodo
classico, non possono essere immessi al consumo prima di 20 mesi dal
1° ottobre dell'anno di raccolta della partita piu' recente. Le
operazioni di spumantizzazione devono avvenire all'interno della
provincia di Avellino, fatte salve le deroghe di cui al comma 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» passito
con la menzione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco, aglianico,
devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale
tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure
dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico
volumico totale non inferiore al 15,50%. E' vietata ogni aggiunta di
mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve
essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la
vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» liquoroso
devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale
tipologia, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico
totale non inferiore al 16,00%. E' vietata ogni aggiunta di mosti
concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere
immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo la
vendemmia.
Resa uva/vino.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti
i vini. Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata.
Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutta la partita.
Per le tipologie passito e liquoroso la resa di uva in vino non
deve superare il 40 %.
Invecchiamento.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona
Campi Taurasini, devono essere destinati ad un periodo di
invecchiamento di almeno 9 mesi a far tempo dal 1° novembre dell'anno
della vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione d'origine controllata «Irpinia» di cui
all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Irpinia» Bianco:
colore. giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
aciditatotale minima: 4,5 g/I;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l. -
«Irpinia» Rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, persistente;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l
«Irpinia» Rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Irpinia» Novello:
colore: rosso porpora;
odore: vinoso, fruttato, intenso;
sapore: secco o abboccato, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Irpinia» fiano passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato,
fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui effettivo almeno 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Irpinia» Greco passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato,
fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui effettivo almeno 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Irpinia» Aglianico passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato,
fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di
cui effettivo almeno 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Irpinia» Aglianico liquoroso:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: pieno, vellutato, caldo, secco o con pronunciata
rotondita' per i tipi abboccato, amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di
cui effettivo almeno 15,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Irpinia» Falanghina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piuo meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del
vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e
«brut»;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Irpinia» Fiano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piuo meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del
vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e
«brut»;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Irpinia» Greco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piuo meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del
vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e
«brut»;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Irpinia» Aglianico:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore. caratteristico, intenso;
sapore: secco, giustamente tannico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Irpinia» Piedirosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, persistente e intenso;
sapore: secco, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Irpinia» Sciascinoso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico, intenso;
sapore: secco, morbido, equlibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Irpinia» Falanghina:
colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini;
odore: floreale, fruttato, intenso;
sapore: secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Irpinia» Fiano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Irpinia» Greco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Irpinia» Coda di volpe:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:16 g/l;
«Irpinia» Sottozona Campi Taurasini:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico e gradevole;
sapore: secco, giustamente tannico, morbido, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia»
Sottozona Campi Taurasini non puo' essere immesso al consumo prima
del 1° settembre dell'anno successivo a quello della produzione.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e
l'estratto non riduttore minimo, con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e
non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso, secondo le disposizioni di legge
vigenti, di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, che
facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree e
localita' dalle quali provengono le uve da cui il vino, cosi'
qualificato, e' stato ottenuto.
Caratteri e posizione in etichetta.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata «Irpinia», la specificazione del nome del
vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta al di sotto della
denominazione «Irpinia», in caratteri e dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.
Annata.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine
controllata «Irpinia», ad eccezione delle tipologie spumante, deve
sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Vigna.
La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal
corrispondente toponimo e' consentita in conformita' alle norme
vigenti.
Art. 8.
Confezionamento
Volumi nominali, tappatura e recipienti.
Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» deve
essere messo al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di
volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti.
I recipienti di cui al . precedente devono essere chiusi con
tappo di sughero oppure di un altro materiale consentito dalla normativa
vigente. E' ammesso il tappo a vite e, o a strappo esclusivamente per le
bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,200 litri.