Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e
delle i.g.t. dei vini inerente al riconoscimento della Doc «Terracina»
o «Moscato di Terracina»
GU
n.267 del 16-11-2005 (12:35:36 5 dicembre,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della
denominazione
di origine controllata dei vini «Terracina» o «Moscato di
Terracina».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10
febbraio 1992,
n. 164:
esaminato durante la riunione del 13 ottobre 2005, la
domanda presentata dalla soc. coop. agricola «Moscato di
Terracina»
per il tramite, congiuntamente, della regione Lazio -
Direzione
regionale agricoltura e dell'Agenzia regionale per lo
sviluppo e
l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - A.R.S.I.A.L
intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata
dei vini «Moscato di Terracina» successivamente
modificata,in sede di
riunione di Comitato, in: «Terracina» o «Moscato di
Terracina»;
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dalla
regione
Lazio - Direzione regionale agricoltura;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi, al
riguardo,
in Borgo Vodice (Latina) il 31 agosto 2005;
Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di
riconoscimento
di che trattasi proponendo, al fine dell'emanazione del
decreto
dirigenziale, il relativo disciplinare di produzione come da
testo
appresso riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta
proposta di
modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel
decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive
modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al
Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana,
n. 10 -
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«TERRACINA» O «MOSCATO DI TERRACINA»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Terracina» o
«Moscato di
Terracina» e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione
per le
tipologie:
«Terracina» o «Moscato di Terracina» secco:
«Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile;
«Terracina» o «Moscato di Terracina» passito;
«Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante (secco o
dolce).
Art. 2.
I vini di cui all'art. 1, con esclusione della tipologia «spumante»
devono
essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Moscato di Terracina»: minimo 85%.
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, vitigni a
bacca
bianca idonei alla coltivazione per la regione Lazio, per un
massimo
del 15%.
Per la tipologia «spumante» la base ampelografica deve
essere
costituita dal 100% di «Moscato di Terracina».
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a
denominazione d'origine controllata «Terracina» o «Moscato
di
Terracina» ricade nella provincia di Latina e comprende
tutto il
territorio amministrativo dei comuni di Monte San Biagio,
Terracina e
Sonnino.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e podologiche dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere quelle
atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
Le forme di allevamento consentite sono quelle idonee per la
tipologia di vitigno e per la zona, con particolare riguardo
alla
tradizionale spalliera semplice. Non sono ammessi impianti a
tendone
e/o pergola, ne' l'impianto delle viti secondo il sistema a
«doppia
posta».
I sesti di impianto devono garantire un numero minimo di
3.500
ceppi per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione
di soccorso.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata,
ammesse per la produzione dei vini della denominazione di
origine
controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono
essere, per
tutte le tipologie di cui all'art. 1, pari a 11 t/ha.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva
ad ettaro deve essere rapportata alla superficie
effettivamente
impegnata dalla vite.
In annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi delle
uve
destinate alla produzione dei vini della denominazione di
origine
controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono
essere
riportati, nei limiti di cui sopra, purche' la produzione
globale del
vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze
delle
uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla
denominazione
di origine controllata «Terracina o «Moscato di Terracina».
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni
di categoria interessate di anno in anno, prima della
vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione,
puo'
stabilire un limite massimo di produzione e/o di
utilizzazione di uva
per ettaro inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare
dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per la
tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino a
denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato
di
Terracina» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di 11%
vol.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la
spumantizzazione,
l'imbottigliamento e l'appassimento delle uve dei vini della
denominazione di origine controllata «Terracina o «Moscato
di
Terracina» devono essere effettuate all'interno della zona
di
produzione di cui all'art. 3.
In deroga a quanto sopra, e' consentito che le operazioni di
vinificazione, ivi compreso l'appassimento delle uve e la
spumantizzazione siano effettuate in cantine situate fuori
della zona
di produzione di cui all'art. 3, purche' in provincia di
Latina e a
condizione che le ditte interessate producevano vini con uve
della
zona di produzione cinque anni prima dell'entrata in vigore
del
presente disciplinare di produzione.
La deroga di cui al comma precedente e' concessa dal
Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sentito il parere della regione
Lazio.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali,
con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti
all'Albo
della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con
mosto
concentrato rettificato o altre tecnologie consentite.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1, devono essere
elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia «passito» deve essere ottenuta con appassimento
delle uve sulla pianta o dopo la raccolta (su graticci,
stuoie), in
locali idonei in modo da assicurare un contenuto minimo di
zuccheri
riduttori di 260 grammi per litro.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito»,
al
termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo
alcolometrico
volumico naturale minimo di 15,5% vol.
La tipologia «spumante» deve essere ottenuta esclusivamente
mediante fermentazione dei mosti in autoclave con permanenza
sui
lieviti per almeno 1 mese; la durata del procedimento di
elaborazione
deve essere non inferiore a 3 mesi.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale
aggiunta
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, non
deve
essere superiore al 70% per tutte le tipologie della
denominazione di
origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina».
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%,
l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata
per tutto il prodotto.
Per la tipologia «passito» la resa massima dell'uva in vino
non
deve essere superiore al 40%.
Art. 6.
I vini a denominazione di origina controllata «Terracina» o
«Moscato di Terracina» di cui all'art. 1 devono rispondere,
all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Terracina» o «Moscato di Terracina» secco:
colore paglierino al lievemente dorato;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: asciutto, aromatico tipico del vitigno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di
cui almeno 11% vol. effettivo;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
zuccheri riduttori residui: da 0 a 4 g/l;
«Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile:
colore: dal paglierino al lievemente dorato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: piacevolmente amabile, gradevole e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di
cui almeno 11% vol., effettivo;
zuccheri riduttori residui: da 12 a 45 g/l;
acidità totale minima 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo 20 g/l;
«Terracina»o «Moscato di Terracina» passito:
colore: giallo dorato con riflessi ambrati;
odore: caratteristico;
sapore: dolce, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di
cui
almeno il 12% vol. effettivo;
zuccheri riduttori residui: minimo 50 g/l;
acidita' totale minima 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
«Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante:
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino tenue;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: aromatico, armonico e fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. di cui
svolto compreso nei limiti del 9% vol. per la versione
«dolce» e del
10,50% vol., per la versione «secco»;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, di modificare i sopraindicati limiti di acidità
totale minima
e estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di cui
all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione differente
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E'
tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle
del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e
altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche
di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita'
dalle quali
provengono le uve, e' consentito soltanto in conformità
alle
normative vigenti.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi delle
aziende,
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in
caratteri
tipografici non molto grandi o evidenti di quelli già utilizzati
per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali
più
restrittive.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o
«Moscato di Terracina», di cui all'art. 1, possono essere
immessi al
consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a
0,750 litri.
E' consentito, solamente per le tipologie «spumante»,
l'imbottigliamento in recipienti di volume nominale di 1,5
litri.
Per la chiusura delle bottiglie delle tipologie spumante»
devono
essere utilizzati tappi di sughero a forma di fungo; per gli altri
vini e'
obbligatoria la chiusura raso bocca con tappi di sughero o
di
materiale ammesso dalla normativa vigente.
E' consentita per i recipienti di capacita' da 0,250 litri
la
chiusura con tappo a vite o altre chiusure previste dalla
normativa
vigente.
 
Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o.
e delle i.g.t. dei vini inerente alla richiesta di modifica
della Doc «Colli Lanuvini»...
GU
n.261 del 9-11-2005 (12:28:30 5 dicembre,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche
dei vini
relativo alla richiesta di modifica dell'articolo 5 del
disciplinare
di produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Colli
Lanuvini».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10
febbraio 1992,
n. 164;
Esaminata, nel corso della riunione del 13 ottobre 2005, la
domanda presentata dal «Consorzio volontario di tutela vino
D.O.C.
Colli Lanuvini» - riconosciuto con decreto ministeriale 28
dicembre
2004 - intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del
disciplinare di
produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Colli
Lanuvini» - riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica
8 febbraio 1971 e successive modifiche - riguardo
specificatamente
all'inserimento del comma che prevede la deroga che consente
di poter
vinificare il vino di che trattasi fuori della zona di
produzione;
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dalla
regione
Lazio;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi, al
riguardo,
in Genzano di Roma (Roma) il 28 settembre 2005 esprime
parere
favorevole accogliendo l'istanza in discorso proponendo, ai
fini
dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la
modifica di che
trattasi come da testo appresso riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta
proposta di
modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel
decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive
modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al
Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana
n. 10 -
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.
Allegato
Proposta di modifica dell'articolo 5 del disciplinare di
produzione
del vino a denominazione di origine controllata «Colli
Lanuvini»
Art. 5.
«Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art.
1
devono essere effettuate nell'interno della zona di
produzione
delimitata nel precedente art. 3.
E' tuttavia facolta' del Ministero delle politiche agricole
e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione
delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione
delle
operazioni di cui sopra a quelle aziende che, in linea
d'aria entro
mt 100 dal confine della zona di produzione di cui all'art.
3, siano
conduttrici di vigneti iscritti all'albo dei vigneti della
denominazione di origine controllata Colli Lanuvini e
dimostrino la
preesistenza della cantina di almeno due anni alla data di
entrata in
vigore del presente disciplinare di produzione.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino a
denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» un
titolo
alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,5
% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore
al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra
indicata, ma
non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla
denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade
il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «Colli
Lanuvini»
superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale
minimo dell'11 % vol e devono essere oggetto di denuncia
separata».
 
Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o.
e delle i.g.t. dei vini inerente alla possibilità di
utilizzare i nomi di due vitigni in Abruzzo...
GU
n.260 del 8-11-2005 (12:27:09 5 dicembre,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, inerente la possibilita' di utilizzare il riferimento
al nome
di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini
da tavola
ad indicazione geografica tipica, prodotti nel territorio
della
regione Abruzzo.
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei
vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164.
Esaminata la domanda, fatta propria dalla regione Abruzzo,
intesa
ad ottenere la possibilita' di utilizzare il riferimento al
nome di
due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da
tavola ad
indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della
regione
Abruzzo;
Visto il Regolamento comunitario n. 753/2002 della
Commissione
del 29 aprile 2002 ed in particolare l'art. 19 - Indicazione
delle
varieta' di vite;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994,
n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Ha espresso nella riunione del 13 ottobre 2005, parere
favorevole
in merito alla possibilita' di utilizzare il riferimento al
nome di
due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da
tavola ad
indicazione geografica tipica Alto Tirino,Valle Peligna,
Colli
Aprutini, Colline Pescaresi, Terre di Chieti, Colline
Teatine,
Colline Frentane, Colli del Sangro, Histonium o del Vastese
prodotti
nei territori di cui all'art. 3 dei relativi disciplinari di
produzione e a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due
vitigni
ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due
vitigni
interessati non deve superare il corrispondente limite fissato
dagli
articoli 4 dei rispettivi disciplinari di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia
inferiore, in
caso di limiti diversi fissati per i due vitigni
interessati, al
limite più elevato di essi;
l'indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta
proposta di
modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche
agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche
tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro
sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Modifica della denominazione di origine controllata dei vini
«Bianco di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza»
GU
n.253 del 29-10-2005 (11:28:41 3 novembre,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 20 ottobre 2005
Modifica della denominazione di origine controllata dei vini
«Bianco
di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1971 e
successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di
Custoza» ed
e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal «Consorzio tutela vino
"Bianco di
Custoza"» con sede in Bardolino (Verona), intesa ad ottenere
la
modifica della denominazione di origine controllata dei vini
«Bianco
di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza»;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla
regione
Veneto;
Visti il parere del «Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini» sulla citata domanda e la
proposta di
modifica di che trattasi pubblicati nella «Gazzetta
Ufficiale - serie
generale - n. 180 del 28 luglio 2005»;
Vista la nota del 2 settembre 2005 della regione Veneto con
la
quale si chiede di apportare alcune correzioni, per quanto
concerne
la base ampelografica, al disposto dell'art. 2 del
disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata in
questione,
allegato alla domanda, modificato ed integrato dal «Comitato
regionale tecnico consultivo per la viticoltura» nella
seduta del 10
dicembre 2004;
Visto il regolamento 753/02 della Commissione del 29 aprile
2002;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003 concernente le
disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE)
753/2002 ed
in particolare l'«Allegato 1» - riguardante «Elenco dei
sinonimi
delle varietà di viti» riportati nella classificazione
ufficiale
nazionale che possono essere utilizzati in etichetta - nel
contesto
del quale non viene fatto specifico riferimento al fatto che
il
termine «Trebbianello» possa essere utilizzato come sinonimo del
vitigno
«Tocai Friulano»;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, altre istanze o contro deduzioni da parte degli
interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica della
denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di
Custoza» in
«Bianco di Custoza» o «Custoza» ed all'approvazione della
medesima in
conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata
dal
«Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini»;
Decreta:
Articolo unico
«La denominazione di origine controllata dei vini "Bianco di
Custoza" - riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica
8 febbraio 1971 e successive modifiche - e' modificata in
"Bianco di
Custoza" o "Custoza".
Il relativo disciplinare di produzione e' modificato in
conformita'
al testo allegato al presente decreto.
Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a decorrere
dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2005
Il direttore generale: La Torre
Allegato
Modifica della denominazione di origine controllata dei vini
«Bianco
di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza».
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza»
o
«Custoza» e' riservata ai vini «Bianco di Custoza» o
«Custoza»,
«Bianco di Custoza» Superiore o «Custoza» Superiore, «Bianco
di
Custoza» passito o «Custoza» passito e «Bianco di Custoza»
spumante o
«Custoza» spumante, che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza» o «Custoza» deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione
ampelografica:
Trebbiano toscano: 20 - 45%;
Garganega: 20 - 40%;
Tocai friulano: 5 - 30%;
Bianca Fernanda (clone locale del Cortese) Malvasia,
Riesling
italico, Pinot bianco e Chardonnay, da soli o
congiuntamente: 20 -
30%.
Art. 3.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» comprende in
tutto o in
parte i territori dei comuni di Sommacampagna, Villafranca
di Verona,
Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Lazise,
Castelnuovo del
Garda, Pastrengo, Bussolengo e Sona.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo a sud dell'abitato
di
Sommacampagna, da contrada Cesure (quota 89) la linea di
delimitazione segue, verso sud-ovest, il canale del
consorzio di
bonifica dell'Alto Agro Veronese sino a localita' Boscone,
innestandosi per breve tratto sulla strada per Villafranca
fino a
incontrare e seguire la strada comunale che passando per
Pozzo
Moretto e Colombara sbocca sulla strada comunale presso Ca'
Delia.
Segue detta strada, toccando C. Nuova Pigno e le Grottarole,
sino
all'incrocio della strada provinciale di
Villafranca-Valeggio e
seguendo quest'ultima, arriva all'abitato di Valeggio sul
Mincio.
Segue quindi verso sud la strada comunale che porta a
Pozzolo
sino a localita' C. Buse per innestarsi sulla carreggiabile
che
incrocia il canale Seriola Prevaldesca.
Segue questo canale verso nord, fino a Ponte Lungo, e
attraversato lo stesso si innesta nel canale Seriola
Serenelli
seguendolo verso sud, sino a incontrare il confine di
provincia-regione Mantova-Lombardia (quota 63).
Ritornando verso nord, la linea di delimitazione segue il
confine
regionale toccando successivamente le localita' Pignolada,
Staffalonero, Prandina, Stazione di Salionze, Villa, Dolci e
Pontara
dove l'abbandona per seguire, per brevissimo tratto verso
nord-est,
la strada Broglie-Madonna del Frassino, sino in prossimita'
della
localita' Pignolini e li' attraversa l'autostrada
Serenissima, per
inserirsi sulla carrareccia che passa a est di Ca' Gozzetto
toccando
successivamente Ca' Serraglio e passando a ovest di quota
101 termina
a Ca' Berra Nuova (quota 91) sulla riva del laghetto del
Frassino.
Segue la riva di detto laghetto per brevissimo tratto sino a
imboccare la carrareccia che passando per localita'
Bertoletta,
arriva al casello ferroviario di quota 84.
Segue quindi la ferrovia, verso est, fino al contiguo
casello di
quota 84 dove l'abbandona per seguire la strada che toccando
Villa
Montresor, prosegue fino ai Cappuccini, sulla riva del lago
di Garda.
Dalla localita' Cappuccini la linea di delimitazione segue
la
sponda orientale del lago di Garda sino in prossimita' del
porto di
Pacengo per inoltrarsi nell'entroterra seguendo la
carrareccia che,
toccando quota 93 e quota 107, passa sotto l'abitato di
Pacengo e
giunge a localita' Ca' Allegri, per seguire la strada
comunale di
Pacengo sino a C. Fontana Fredda.
Per altra carrareccia, sale toccando quota 122 sino a
localita'
«Le Tende», e da qui, seguendo la strada Pacengo Cola', sino
a C.
alle Croci.
Da C. alle Croci la linea di delimitazione va verso
sud-est
seguendo la carrareccia che, toccando successivamente quota
118, 113
e Sarnighe, incrocia il confine comunale di
Lazise-Castelnuovo a
quota 112. Segue, risalendo verso nord, questo confine e
successivamente in prossimita' della localita' Mirandola, il
confine
comunale Lazise-Pastrengo sino all'incrocio di questo con la
strada
provinciale Verona-Lago a ovest di localita' Osteria
Vecchia.
La linea di delimitazione segue detta strada verso Verona
(est)
sino in prossimita' dell'abitato di Bussolengo dove si
inserisce, nei
pressi di quota 130, sulla comunale del Cristo e prosegue
sulla
strada comunale di Palazzolo sino a incontrare l'autostrada
del
Brennero nel punto in cui interseca il confine comunale
Bussolengo-Sona.
Segue detto confine verso sud, sino a localita' Civel dove
si
inserisce sulla strada provinciale Bussolengo-Sommacampagna.
Segue detta strada sino all'abitato di Sommacampagna che
attraversa per inserirsi sulla viabile che porta a Custoza
sino a
localita' Cesure punto di partenza.
Ad ovest della localita' Broglie e' incluso un piccolo
territorio
del comune di Peschiera del Garda comprendente il Monte
Zecchino,
cosi' delimitato:
dalla carrareccia a sud di Broglie (adiacente alle ex scuole
elementari di Broglie) la linea di delimitazione prosegue
verso
ovest, per Ca' Boschetti e Ca' Rondinelli per poi seguire il
confine
di provincia-regione toccando successivamente Ca' Boffei,
Soregone,
Ca' Nuova Bazzoli e la strada che porta all'abitato di
Broglie, sino
a incrociare la carrareccia che ha costituito il punto di
partenza.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Bianco di
Custoza» o «Custoza» devono essere quelle tradizionali della
zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari e pedocollinari, esposti prevalentemente a sud,
sud-ovest e
posti in terreni di origine morenica di natura
prevalentemente
calcarea, argillo-calcarea, ghiaioso-calcarea e
ghiaioso-sabbiosa con
esclusione dei terreni umidi.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli normalmente usati o,
comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Le unita' vitate omogenee coltivate con le varieta'
Garganega,
Trebianello, Pinot Bianco, Chardonnay e Cortese, iscritte
nell'albo
dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza» o
«Custoza», sono utilizzabili anche per produrre i
corrispondenti vini
designati con la denominazione di origine controllata
«Garda» alle
condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa
l'irrigazione di
supplementare.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o
«Custoza»
non deve essere superiore a t. 15 per ettaro di vigneto a
coltura
specializzata e di t 12 per ettaro per la produzione del
vino «Bianco
di Custoza» o «Custoza» Superiore. A detti limiti, anche in
annate
eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti
da
destinare alla produzione del vino a denominazione di
origine
controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», devono essere
riportati
nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non
superi il
20% il limite medesimo.
Oltre questo limite non è ammesso e decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione
massima per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
La tipologia «passito» e' ottenuta dalla cernita delle uve
raccolte nei vigneti iscritti alla denominazione di origine
controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» ed aventi le
caratteristiche per essere designate con detta
denominazione.
Il quantitativo massimo di uve da destinare alla produzione
del
vino «passito» non deve superare le 5t/ha: il rimanente
quantitativo
di uva fino alle rese massime consentite pari a 7 t/ha per
il
«superiore» e 10 t/ha per il «Bianco di Custoza» o «Custoza»
puo'
essere destinato, se ne ha i requisiti, alla produzione dei
vini di
cui al presente disciplinare di produzione.
La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del
Comitato
vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55
dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo'
stabilire
un limite massimo di utilizzazione di uve per ettaro per la
produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Bianco di
Custoza» o «Custoza» inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero
delle
politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a
denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o
«Custoza»
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9.5%
vol, ad
esclusione delle uve destinate alla produzione di vino
«Bianco di
Custoza» o «Custoza» superiore il cui titolo alcolometrico
volumico
naturale e' di 11% vol.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione dei vini della denominazione
di
origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» devono
essere
effettuate all'interno della zona di produzione delimitata
nell'art.
3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio della provincia di Verona nonche' nei Comuni
confinanti
delle province di Mantova e Brescia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari
caratteristiche.
Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla
produzione di vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito
devono
aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione
territoriale
della zona di produzione di cui all'art. 3.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del
vino a
denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o
«Custoza»
passito puo' avvenire solo dopo che le stesse siano
sottoposte ad
appassimento naturale, avvalendosi anche di sistemi e/o
tecnologie
che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento
rispetto
al processo naturale.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito»,
al
termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo
alcoolometrico
volumico naturale minimo di 13% vol.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al
65%; per la tipologia spumante la resa non deve essere
superiore al
68% al lordo della presa di spuma.
Qualora la resa sia compresa tra la percentuale precedente
ed il
75% il prodotto non ha diritto alla denominazione di
origine. Se la
resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade il
diritto
alla denominazione di origine controllata di tutto il
prodotto.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al
40% per il vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito.
La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza»
o
«Custoza» puo' essere utilizzata per designare il vino
spumante nel
tipo «brut», «extra brut», «extra dry», ottenuto con mosti o
vini che
rispondono alle condizioni previste dal presente
disciplinare.
La preparazione del vino a denominazione di origine
controllata
«Bianco di Custoza o Custoza» spumante deve avvenire in
stabilimenti
siti all'interno della zona di vinificazione di cui all'art.
3 e
nelle province di Brescia, Mantova, Trento, Treviso e
Vicenza.
Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza» o «Custoza» superiore deve essere sottoposto ad un
periodo
di maturazione di almeno cinque mesi a decorrere dal 1°
novembre
dell'annata di produzione delle uve; l'affinamento deve
avere luogo
all'interno della zona di vinificazione di cui al presente
disciplinare.
Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza
o Custoza» passito deve essere immesso al consumo non prima
del 1°
settembre successivo a quello della vendemmia.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza»
o «Custoza», all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere
alle seguenti caratteristiche:
«Bianco di Custoza» o «Custoza»:
colore: giallo paglierino;
odore: fruttato, profumato, leggermente aromatico;
sapore: sapido, morbido, delicato, di giusto corpo,
piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto: 16,5 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 7 g/l.
«Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore:
colore: paglierino con tendenza al giallo dorato con
l'invecchiamento;
odore: gradevole, caratteristico lievemente aromatico;
sapore: morbido, armonico, corposo con eventuale leggera
percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;
zuccheri riduttori residui: 7 g/l.
«Bianco di Custoza» o «Custoza» spumante:
spuma: fine persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso con eventuali
riflessi
dorati;
profumo: fragrante con sentore di fruttato, leggermente
aromatico quando spumantizzato, con il metodo Marinotti;
fine e
composto, caratteristico della fermentazione in bottiglia,
quando e'
spumantizzato con il metodo classico;
sapore: fresco, sapido, fine e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
residuo di zuccheri fino a:
12 g/l nel tipo «brut»;
6 g/l nel tipo «extra brut»;
20 g/l nel tipo «extra dry».
«Bianco di Custoza» o «Custoza» passito:
colore: giallo dorato;
odore: intenso e fruttato;
sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo
leggermente aromatico, con eventuale leggera percezione di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol. di cui
almeno il 12% vol. effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l.
E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole e
forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati
dell'acidita' totale e dell'estratto secco.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza» o
«Custoza» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione,
ivi
compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato» e
simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree,
zone e localita' compresi nella zona delimitatane precedente
art. 3 e
dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
cosi'
qualificato e' stato ottenuto.
E' consentito inoltre l'uso della indicazione aggiuntiva di
«vigna», seguita immediatamente dal relativo toponimo,
purche' le uve
provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano
rivendicate
annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti,
previsto ai
sensi dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
tenuto
presso la Camera di commercio di Verona, competente per
territorio,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile
1992.
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza»
o «Custoza» superiore e «Bianco di Custoza» o «Custoza»
passito
devono essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di
vetro di
capacita' fino a litri 1.5 e chiuse con tappo raso bocca in
sughero o
altri materiali consentiti.
Tuttavia per le bottiglie fino a litri 0.375 e' consentito
l'uso
anche del tappo a vite.
Sulle bottiglie contenenti i vini a denominazione di origine
controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore e
passito deve
figurare l'indicazione dell'annata di produzione.
 
Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini
«Ronchi Varesini» e approvazione del relativo disciplinare
di produzione
GU
n.246 del 21-10-2005 (11:27:44 3 novembre,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 11 ottobre 2005
Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini
«Ronchi
Varesini» e approvazione del relativo disciplinare di
produzione.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei
vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative ed integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante
disposizioni
integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad
indicazione
geografica tipica prodotti nelle Regioni o Province autonome
del
territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali
27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale -
n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per
l'aggiornamento
per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione
delle
superfici vitate negli albi dei vigneti afferenti le
denominazioni di
origine controllate e le denominazioni di origine
controllate e
garantite, e negli elenchi delle vigne per le indicazioni
geografiche
tipiche e norme aggiuntive;
Vista la domanda inoltrata dalla Confagricoltura, Coldiretti
e CIA
della Provincia di Varese in data 28 luglio 2004, intesa ad
ottenere
il riconoscimento della Indicazione geografica tipica dei
vini
«Ronchi Varesini» e l'approvazione del relativo disciplinare
di
produzione;
Visto il parere della regione Lombardia del 25 febbraio
2005, prot.
n. 5718, nonche' il parere del 21 giugno 2005, prot. n.
17313,
espressi sulla domanda sopra citata;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e la
proposta del
relativo disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica di che trattasi, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 181 del 5 agosto 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni, da parte delle persone
interessate,
relativi al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al
riconoscimento
della indicazione della località tipica dei vini «Ronchi
Varesini» e
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in
conformità al parere espresso dal suddetto Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini
«Ronchi Varesini» ed e' approvato, nel testo annesso al
presente
decreto, di cui forma parte integrante, il relativo
disciplinare di
produzione, le cui misure entrano in vigore a partire dalla
campagna
vendemmiale 2005.
Art. 2.
1. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in
commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, i vini ad
indicazione
geografica tipica «Ronchi Varesini», provenienti da vigneti
non
ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente operante
presso i
competenti organi territoriali, ma aventi base ampelografica
conforme
all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti a fare le
denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dei
medesimi all'elenco delle vigne «Ronchi Varesini», entro 60
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 27
marzo
2001.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo
per
l'annata 2005, potranno essere iscritti a titolo provvisorio
nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici
della
regione Lombardia, le denunce risultino sufficientemente
attendibili,
nel caso in cui gli enti prima citati non abbiano potuto
effettuare,
per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di
idoneita'
previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
1. L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi
del
presente decreto, decade nei seguenti casi:
a) riconoscimento di una denominazione di origine
controllata
costituita da un nome geografico o parte di esso utilizzato
nella
indicazione geografica tipica interessata;
b) riconoscimento di una denominazione di origine
controllata
costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza
dell'indicazione geografica tipica interessata possa
ritenersi atta a
generare confusione;
c) riconoscimento di una denominazione di origine
controllata o
controllata e garantita, di una sottozona contraddistinta da
un nome
geografico per il quale possono determinarsi le situazioni
di cui ai
precedenti punti a) e b).
La decadenza di cui al presente comma lascia salvi gli
effetti
prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con
riguardo
alla produzione, alla presentazione ed alla
commercializzazione, fino
ad esaurimento, delle giacenze dei vini interessati.
Art. 4.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di
produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini
da tavola
ad indicazione geografica tipica in vigore.
Art. 5.
1. Chiunque produce, mette in vendita o comunque distribuisce
per il
consumo vini con la indicazione geografica tipica «Ronchi
Varesini»,
e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2005
Il direttore generale: La Torre
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RONCHI VARESINI»
Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini»,
accompagnata
da una delle specificazioni previste dal presente
disciplinare di
produzione e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono
alle
condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» e'
riservata ai
seguenti vini: Bianco anche nella tipologia Frizzante;
Rosato; Rosso.
I vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini»
Bianco
devono essere ottenuti da uve prodotti in ambito aziendale
con
vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla
coltivazione per la
provincia di Varese.
L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» Rosato e
Rosso
sono riservate ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente,
per almeno
il 60%, dai seguenti vitigni a bacca nera: Barbera, Merlot,
Nebbiolo,
Croatina.
Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione
dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca
di colore
analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la
provincia di
Varese, fino ad un massimo del 40%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti
e dei
vini atti a essere designati con l'indicazione geografica
tipica
«Ronchi Varesini» comprende l'intero territorio
amministrativo dei
comuni di Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio,
Azzate,
Barasso, Bardello, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno,
Bisuschio,
Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate,
Cadrezzate,
Cairate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino,
Casale Litta,
Casciago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno,
Cazzago
Brabbia, Clivio, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle,
Daverio,
Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada - Schianno, Golasecca,
Gornate
Olona, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Laveno
Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza,
Luvinate,
Malgesso, Malnate, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago,
Osmate,
Ranco, Saltrio, Sangiano, Sesto Calende, Solbiate Arno,
Somma
Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona -
Monate,
Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore,
Venegono
Superiore, Vergiate, Viggiu', Vizzola Ticino in provincia di
Varese.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e climatici e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere
superiore per i
vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini»
Bianco, Rosso
e Rosato a 12 tonnellate per ettaro.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica
tipica «Ronchi Varesini» Bianco, Rosso e Rosato devono
assicurare ai
vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,50% vol.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il
consumo, non
deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini»
Bianco,
Rosso e Rosato all'atto dell'immissione al consumo, devono
avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,00% vol.
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» e'
vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
Modifica dell’articolo 9 del disciplinare di produzione
dei vini a doc «Trentino», riconosciuto con dPR 4/8/71 e
successive modificazioni
GU
n.238 del 12-10-2005 (11:27:02 3 novembre,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 5 ottobre 2005
Modifica dell'articolo 9 del disciplinare di produzione dei
vini a
denominazione di origine controllata «Trentino»,
riconosciuto con
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e
successive
modificazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto
1971 e
successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Trentino» ed
e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino,
intesa
ad ottenere la modifica dell'art. 9 del disciplinare di
produzione
dei vini a denominazione di origine controllata di che
trattasi,
specificatamente per quanto riguarda l'utilizzo del tappo a
vite per
le bottiglie di contenuto non superiore a lt. 5;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla
provincia di
Trento;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la
proposta di
modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini
a
denominazione di origine controllata «Trentino» pubblicati
nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 174 del 28 luglio
2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli
interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica
dell'art. 9
del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata «Trentino» ed all'approvazione della medesima in
conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata
dal citato
Comitato;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata «Trentino» -
riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e
successive
modifiche - e' modificato come nel testo appresso riportato:
«I vini a denominazione di origine controllata "Trentino"
devono
essere immessi al consumo in bottiglie di forma "bordolese"
o
"renana" o "borgognotta" o "champagnotta" di capacita' non
superiore
a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.
L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello in uso
tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di
qualita'
con chiusura costituita da tappo in sughero, da tappo a raso
bocca in
sostanza inerte o da tappo a vite.
I vini a denominazione di origine controllata "Trentino"
Moscato
giallo e Moscato rosa, anche nella tipologia "liquoroso",
possono
essere immessi al consumo nelle caratteristiche e
tradizionali
bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel"».
Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a decorrere
dalla
pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2005
Il direttore generale: Abate
 
Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o.
e delle i.g.t. dei vini inerente alla richiesta di
riconoscimento della Doc «Salaparuta»...
GU
n.253 del 29-10-2005 (11:12:21 3 novembre,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, inerente la richiesta di riconoscimento della
denominazione di
origine controllata dei vini «Salaparuta».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n.
164;
Esaminata la domanda, datata 18 febbraio 2003, intesa ad
ottenere
il riconoscimento della denominazione di origine controllata
«Salaparuta», sottoscritta dalle organizzazioni di categoria
della
provincia di Trapani - Federazione provinciale Coldiretti,
Confederazione italiana Agricoltori, Unione provinciale
cooperative,
Lega nazionale cooperative e mutue, costituitesi quale
Comitato
promotore;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Siciliana,
con
nota datata 16 dicembre 2003, in merito alla richiesta di
riconoscimento della denominazione di origine controllata
«Salaparuta»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi presso il comune di Salaparuta in
provincia di Trapani, il giorno 19 maggio 2005, con la
partecipazione
dei rappresentanti degli enti istituzionali interessati,
delle
organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 13 ottobre 2005, parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini
dell'emanazione
del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di
produzione
secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta
proposta di
disciplinare dovranno, in regola con le disposizioni
contenute nel
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, essere inviate al Ministero delle politiche
agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione
delle denominazioni di Origine e delle indicazioni
geografiche
tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma -
entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Proposta di disciplinare di produzione dei vini
a denominazione controllata
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Salaparuta» e
riservata
ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
«Salaparuta» Rosso anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Bianco;
«Salaparuta» Inzolia;
«Salaparuta» Grillo;
«Salaparuta» Chardonnay;
«Salaparuta» Catarratto;
«Salaparuta» Nero d'Avola anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Merlot anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia
Riserva;
«Salaparuta» Syrah anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Novello.
Art. 2.
Vitigni ammessi
La denominazione di origine controllata «Salaparuta» con o
senza
alcuna specificazione e' riservata ai vini rossi e bianchi
ottenuti
da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale,
rispettivamente per le varie tipologie, la seguente
composizione
ampelografica:
«Salaparuta» Bianco:
catarratto minimo: 60%, per la rimanente parte possono
concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca
bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella
Regione
Siciliana con esclusione del Trebbiano toscano.
«Salaparuta» Rosso e «Salaparura» Rosso Riserva:
Nero d'Avola: minimo per il 65 % ; per la rimanente parte
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella
Regione
Siciliana.
«Salaparuta» Novello
Nero d'Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%, per la
rimanente
parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni
a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella
Regione
Siciliana.
La denominazione di origine controllata «Salaparuta» seguita
da
una delle seguenti specificazioni di vitigno «Inzolia»,
«Grillo»,
«Chardonnay», «Catarratto» «Nero d'Avola» anche nella
tipologia
Riserva, «Merlot» anche nella tipologia Riserva, «Cabernet
Sauvignon»
anche nella tipologia Riserva, «Syrah» anche nella tipologia
Riserva,
e' riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai
corrispondenti
vitigni per almeno l'85%, possono concorrere alla produzione
di detti
vini, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni,
a bacca
di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione
nella
Regione Siciliana con esclusione per i vini bianchi del
Trebbiano
toscano.
Art. 3.
Zona di raccolta delle uva
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Salaparuta» devono provenire da vigneti
ubicati
in terreni vocati alla qualita' all'interno dei confini
territoriali
del comune di Salaparuta.
Art. 4.
Coltivazione e resa
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a
conferire
alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona
e atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa la pratica
dell'irrigazione di soccorso.
Come forme di allevamento devono essere utilizzate,
esclusivamente, i sistemi a controspalliera o ad alberello
ed
eventuali varianti similari esclusi i sistemi a tendone.
Per gli impianti esistenti la densita' dei ceppi per ettaro
non
puo' essere inferiore a 2.600.
Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in
vigore
del presente disciplinare la densita' dei ceppi per ettaro
non potra'
essere inferiore a 4000 per i vitigni a bacca nera, per i
vitigni a
bacca bianca la densita' non dovra' essere inferiore a 3500
ceppi per
ettaro.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata
per la
produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli
alcolometrici
naturali minimi delle relative uve destinate alla
vinificazione
devono essere rispettivamente le seguenti:
========================================
| | Titolo alcolometrico naturale minimo
Tipologia |Resa T/ha| %vol
========================================
Rosso | 13 | 12,0
---------------------------------------------------------------------
Bianco | 13 | 11,5
---------------------------------------------------------------------
Inzolia | 12 | 11,0
---------------------------------------------------------------------
Grillo | 12 | 11,5
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay | 11 | 12,5
---------------------------------------------------------------------
Catarratto | 13 | 11,5
---------------------------------------------------------------------
Nero d'Avola | 12 | 12,5
---------------------------------------------------------------------
Merlot | 11 | 12,5
---------------------------------------------------------------------
Cabernet Sauvignon| 11 | 12,5
---------------------------------------------------------------------
Syrah | 11 | 12,5
---------------------------------------------------------------------
Novello | 13 | 11,0
---------------------------------------------------------------------
Tipologie Riserva | 11 | 13,5
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli
la
resa delle uve dovra' essere riportata nei limiti di cui
sopra
purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi;
oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla
denominazione di
origine controllata «Salaparuta».
I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Salaparuta», solo a
partire dal
terzo anno dell'impianto e qualora portino il riferimento
alla
specifica «Riserva», solo a partire dal quarto anno.
Art. 5.
Vinificazione
Le operazioni di vinificazione, affmamento, invecchiamento
obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate
nell'ambito
dell'intero territorio delimitato nella zona di produzione
di cui al
precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
L'eventuale arricchimento potra' essere effettuato soltanto
con mosto
concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente
da uve di
vigneti iscritti all'albo di produzione.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore
al
settanta per cento.
Qualora la resa superi questo limite, l'eccedenza, fino al
5%, non
ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre
questo
limite tutta la produzione perde il diritto alla
denominazione di
origine controllata.
I vini rossi, con o senza specificazione di vitigno a
denominazione di origine controllata «Salaparuta»,
sottoposti ad un
periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni, di cui
almeno 6
mesi in contenitore di legno a partire dal 1° novembre
dell'anno di
produzione delle uve, possono riportare in etichetta la
menzione
"Riserva".
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta»,
all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle
seguenti
caratteristiche:
«Salaparuta» Rosso:
colore: rosso intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: armonico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Salaparuta» Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: delicato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Salaparuta» Inzolia:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Salaparuta» Grillo:
colore: giallo piu' o meno intenso;
odore: elegante, fine;
sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Salaparuta» Chardonnay:
colore: giallo piu' o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: gradevole, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Salaparuta» Catarratto:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Salaparuta» Nero d'Avola e «Salaparuta» Nero d'Avola
Riserva:
colore: rosso intenso;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: corposo, armonico, speziato;
titolo alcolometrico voluinico totale minimo: 13% vol; per
la
tipologia Riserva 14%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Salaparuta» Merlot e «Salaparuta» Merlot Riserva:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, intenso;
titilo alcolometrico - volumico totale minimo: 13% vol; per
la
tipologia riserva 14 %vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; per la tipologia
riserva
25,0 g/l.
«Salaparuta» Cabernet Sauvignon e «Salaparuta» Cabemet
Sauvignon
Riserva:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: caratteristico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol; per la
tipologia Riserva 14% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Salaparuta» Syrah e «Salaparuta» Syrah Riserva:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: intenso, armonico e gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol; per la
tipologia Riserva 14%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Salaparuta» Rosso Riserva:
colore: rosso rubino carico;
odore: intenso, armonico;
sapore: ricco, corposo, speziato;
titolo alcolometrico volumico minimo: 14% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Salaparuta» Novello:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: sapido, morbido;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il
sapore
dei vini puo' rilevare sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali
modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non
riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura e recipienti
Alla denominazione di origine controllata «Salaparuta»,
nelle
diverse tipologie e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione,
non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi
gli aggettivi extra, fine, scelto selezionato, classico,
vecchio e
simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a
nomi, marchi o ragioni sociali pur che non presentino
significato
laudativo e non devono trarre in inganno il
consumatore.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di
origine
controllata «Salaparuta» deve sempre figurare l'indicazione
dell'anno
di vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta»,
devono essere messi al consumo in bottiglie di vetro non
superiori
a cinque litri e con tappi raso bocca corrispondenti ai tipi
previsti
dalle norme nazionali e comunitarie.
 
Modificazione del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
GU
n.230 del 3-10-2005 (12:59:22 18 ottobre,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 27 settembre 2005
Modificazione del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione della predetta legge finora
emanati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1973 e
successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Colli
Tortonesi» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata congiuntamente dalle
organizzazioni di
categoria della provincia di Alessandria -- Coldiretti,
Unione
provinciale agricoltori e Confederazione italiana
agricoltori --
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione dei
vini di che trattasi;
Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla
regione
Piemonte;
Visti gli esiti favorevoli delle operazioni di pubblico
accertamento, espletate al riguardo, che hanno avuto luogo
in Tortona
(Alessandria) in data 31 marzo 2005;
Visto il parere favorevole espresso del «Comitato nazionale
per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini», in merito alla
citata
domanda e alla proposta di modifica del disciplinare di
produzione
dei vini in discorso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie
generale - n. 166 del 19 lugio 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini stabiliti,
ricorsi
o controdeduzioni da parte degli interessati, avverso il
parere e la
proposta del Comitato di cui sopra e' cenno;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
del
disciplinare di produzione dei vini della denominazione di
origine
controllata «Colli Tortonesi», in conformita' al parere
espresso ed
alla proposta di modifica formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata «Colli Tortonesi», riconosciuto con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973 e successive
modifiche, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto
le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia
2005.
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'
dalla
vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine
controllata «Colli
Tortonesi» provenienti da vigneti non ancora iscritti,
conformemente
alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione,
sono
tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi
terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito
Albo dei
vigneti della denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi»
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente
decreto.
Art. 3.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata
«Colli Tortonesi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2
dell'unito
disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla
data di
entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a
titolo
transitorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10
febbraio
1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di
vitigni in
percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art.
2,
purche' non superino del 20% il totale delle viti dei
vitigni
previsti per la produzione dei vini di che trattasi.
La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi
dell'allegato 8 del
Regolamento Comunitario 1439/99 (lettera e) «impiego di
alcuni
termini specifici» - paragrafo 2 - lettera f) - terzo
trattino) a
tutte le tipologie presenti nel disciplinare di produzione
dei vini a
denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» che
prevedono
l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%;
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di
cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo
Albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la
loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art.
2
dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione
al
competente ufficio dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura, ai
fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.
Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata
«Colli Tortonesi» e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso
disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2005
Il direttore generale: Abate
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI
ORIGINE
CONTROLLATA «COLLI TORTONESI»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le
seguenti
tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Vini rossi:
«Colli Tortonesi» Rosso;
«Colli Tortonesi» Novello;
«Colli Tortonesi» Barbera;
«Colli Tortonesi» Barbera Superiore;
«Colli Tortonesi» Dolcetto;
«Colli Tortonesi» Dolcetto Novello;
«Colli Tortonesi» Croatina.
Vini bianchi:
«Colli Tortonesi» Bianco;
«Colli Tortonesi» Cortese;
«Colli Tortonesi» Cortese Frizzante;
«Colli Tortonesi» Cortese Spumante;
«Colli Tortonesi» Favorita;
«Colli Tortonesi» Timorasso;
«Colli Tortonesi» Moscato bianco.
Vini rosati:
«Colli Tortonesi» Chiaretto.
La sottozona: «Monleale» e' disciplinata tramite allegato in
calce al presente disciplinare.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
seguita
dalla qualifica «Bianco» e' riservata ai vini ottenuti da
uve, non
aromatiche, provenienti da vitigni, presenti in ambito
aziendale:
Cortese, Favorita, Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot
grigio
Riesling italico, Riesling Renano, Barbera bianca,
Chardonnay,
Sauvignon, Sylvaner verde e Timorasso.
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
seguita
dalla qualifica «Rosso» e «Novello» e' riservata ai vini
ottenuti da
uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti da vitigni,
presenti in
ambito aziendale: Aleatico, Barbera, Bonarda piemontese,
Dolcetto,
Freisa, Grignolino, Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet
Sauvignon,
Croatina, Lambrusca di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e
Sangiovese.
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
seguita
dalla qualifica «Chiaretto» e' riservata ai vini ottenuti da
uve a
bacca nera provenienti da vitigni, presenti in ambito
aziendale:
Aleatico, Barbera, Bonarda piemontese, Dolcetto, Freisa,
Grignolino,
Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Croatina,
Lambrusca
di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e Sangiovese.
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
seguita
da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai
vini
ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la
seguente
composizione ampelografica:
Barbera e Barbera Superiore:
Barbera 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera,
non
aromatici e idonei alla coltivazione nella regione Piemonte,
fino ad
un massimo del 15%;
Dolcetto e Dolcetto Novello:
Dolcetto 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera,
non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte,
fino ad
un massimo del 15%;
Cortese, Cortese frizzante e Cortese spumante:
Cortese da 95% a 100%; possono concorrere, per l'eventuale
parte
restante, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
idonei alla
coltivazione nella regione Piemonte;
Croatina:
Croatina 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera,
non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte,
fino al massimo del 15%;
Timorasso:
Timorasso 95%; per la parte restante possono concorrere
vitigni a
bacca bianca non aromatici, idonei coltivazione nella
regione
Piemonte;
Moscato bianco:
Vitigno Moscato: 100 %;
Favorita:
Favorita 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca
bianca non
aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte,
fino ad un
massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Colli Tortonesi» comprende la fascia viticola
delle colline
del Tortonese e cioè in tutto o in parte i territori dei
comuni
seguenti: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata,
Carbonara
Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola,
Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa
Vescovato,
Gavazzana, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino,
Paderna,
Pozzol Groppo, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano,
Spineto
Scrivia, Stazzano, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia,
Villaromagnano,
Volpeglino, Volpedo.
Tale zona collinare e' pertanto così delimitata: partendo
dall'abitato di Tonona, lato nord-est località Fitteria, la
linea di
delimitazione segue la strada provinciale
Tortona-Viguzzolo Castellar
Guidobono-Casalnoceto. Dall'abitato di Casalnoceto segue la
strada
che, toccando successivamente le quote 159, 167, 182, 174,
195,
raggiunge il confine provinciale di Alessandria in
prossimita' di
quota 199. Segue, verso sud-est, detto confine provinciale
fino in
prossimita' di La Delmonte da dove prende a seguire il
confine
meridionale del comune di Brignano Frascata. Tocca le quote
350 e
627, Costa Sternai, quota 573, Monte Scabella, Monte
Mogliazza, quote
340, 451, 318, e a quota 460, incontra il confine comunale
di Casasco
che segue fino in prossimita' di quota 407. Da questo punto
la linea
di delimitazione segue il confine comunale di Avolasca che,
passando
per C. Ronchetti e Baiarda, raggiunge il confine comunale di
Castellania tra Monte San Vito e Monte Campogrande. Segue
quindi il
confine comunale di Castellania, tocca le quote 601, 497, e
a quota
408 incontra il rio Mazzapiedi e il confine comunale di
Sardigliano;
passando per le quote 582, 434, 366, r. Angiassi, a quota
305
incontra il confine comunale di Stazzano. Segue il confine
comunale
di Stazzano passando per il Rio di Boi, Monte Albarola,
Colle
Albarasca, M. di Ca' del Bello, Mass. Giogo, torrente
Borbera,
raggiunge Cascina Vaccarezza per incontrare, in prossimita'
di C.
Crocemina, il confine comunale di Cassano Spinola fino a
incontrare,
presso C.S. di Bartolomeo, la strada statale dei Giovi (n.
35) che
segue in direzione sud-nord, fino a Tortona, dove appena
fuori del
concentrico, in prossimita' della localita' Fitteria,
incontra la
provinciale Tortona-Viguzzolo.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata
«Colli Tortonesi» devono essere quelle tradizionali della
zona di
produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini
derivati, le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti
devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
Terreni: calcarei, argillosi e calcarei-argillosi;
Giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i
terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente
soleggiati;
Esposizione: adatta ad assicuare una idonea maturazione
delle
uve;
Densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno
essere
composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul
sesto
d'impianto, non inferiore a 3.300.
Le forme di allevamento devono essere quelle tradizionali a
controspalliera quali il Guyot e il cordone speronato basso.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2
ed i
titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative
uve
destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente
le
seguenti:
======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
======================================
{Colli Tortonesi} Barbera |9 |11,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore |8 |12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto |9 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese |10 |9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Bianco |12 |9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Rosso |12 |9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Chiaretto|12 |9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina |9 |11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita |10 |9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso|8 |11,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Moscato | |
bianco |9 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Novello |12 |9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | |
novello |9 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Spumante |10 |9,50 % vol.
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
può
essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva «vigna»
seguita dal
relativo toponimo alle condizioni espresse all'art. 7 del
presente
disciplinare di produzione e per le specificazioni di
seguito
riportate.
Le condizioni prevedono, tra le altre cose, produzioni
massime di
uva ad ettaro differenziate per anno di impianto, ed un
titolo
alcolometrico volumico naturale minimo e superiore di almeno
0.5%
vol., per tipologia.
Le produzioni massime consentite, per la menzione «vigna»,
vengono così riassunte:
a) terzo anno d'impianto:
===========================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
===========================================
{Colli Tortonesi} Barbera |3,4 |11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore |3,0 |12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto |3,4 |10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese |3,8 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina |3,4 |12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita |3,8 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso|3,0 |11,50 % vol.
b) quarto anno di impianto:
======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
======================================
{Colli Tortonesi} Barbera |5,7 |11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore |5,0 |12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto |5,7 |10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese |6,3 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina |5,7 |12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita |6,3 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso|5,0 |11,50 % vol.
c) quinto anno di impianto:
======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
======================================
{Colli Tortonesi} Barbera |6,5 |11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore |5,8 |12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto |6,5 |10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese |7,2 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina |6,5 |12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita |7,2 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso|5,8 |11,50 % vol.
d) sesto anno d'impianto:
======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
======================================
{Colli Tortonesi} Barbera |7,3 |11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore |6,5 |12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto |7,3 |10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese |8,1 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina |7,3 |12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita |8,1 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso|6,5 |11,50 % vol.
e) settimo anno d'impianto:
======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
======================================
{Colli Tortonesi} Barbera |8 |11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore |7 |12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto |8 |10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese |9 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina |8 |12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita |9 |10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso|7,2 |11,50 % vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve da destinare
alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Colli
Tortonesi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra
pur che la
produzione globale non superi del 20% i limiti stessi,
fermi
restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.
4. ln caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario,
la
regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista
dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della
zona di
produzione di cui all'art. 3.
5. Nell'ambito della resa massima fissata in questo
articolo, la
regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela puo'
fissare i
limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto
dal
presente disciplinare in rapporto alla necessita' di
conseguire un
miglior equilibrio di mercato.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione affinamento ed
invecchiamento
per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»,
devono essere effettuate nell'intero territorio
amministrativo dei
comuni, compresi anche in parte, di cui al precedente art.
3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito
dell'intero territorio della regione Piemonte.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:
========================================
Vini |resa uva/vino|Prod. max. vino (hl)
========================================
{Colli Tortonesi} Barbera |70% |63,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore |70% |56,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto |70% |63,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese |70% |70,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina |65% |58,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita |70% |70,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Moscato bianco |70% |63,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso |65% |52,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Bianco |70% |84,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Rosso |70% |84,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Chiaretto |70% |84,00
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non
oltre il 75% (70% per la Croatina e il Timorasso)
l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre
detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri più
razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a
conferire al
vino le migliori caratteristiche di qualità.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di
invecchiamento.
==========================================
Tipologia | Durata | Decorrenza
==========================================
|13 mesi di cui 6 mesi |
|in contenitori di |1 novembre dell'anno di
Barbera Superiore |legno |raccolta delle uve
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} | |1 novembre dell'anno di
Timorasso |13 mesi |raccolta delle uve
E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri
recipienti per non piu' dei 10% del totale del volume nel
corso
dell'invecchiamento obbligatorio.
6. E' consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta
sola
per ogni partita e previa segnalazione agli Organismi
competenti,
nella misura massima del 15%, di vino atto a «Colli
Tortonesi» di
diversa annata e/o vitigno.
7. Per il vino «Colli Tortonesi» la scelta vendemmiale e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso
le
denominazioni di origine «Colli Tortonesi» Piemonte.
8. ll vino atto a denominazione di origine controllata
«Colli
Tortonesi» può venire classificato con la denominazione di
origine
controllata «Piemonte» se corrisponde alle condizioni
ed ai
requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa
comunicazione
del detentore agli Organismi competenti.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi»
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
elencati in seguito
caratteristiche:
«Colli Tortonesi» Rosso:
colore: rosso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colli Tortonesi» Rosso Novello:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, persistente e caratteristico;
sapore: pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 18 g/l.
«Colli Tortonesi» Barbera:
colore: rosso rubino carico; con l'invecchiamento si attenua
assumendo riflessi granata;
odore: gradevolmente vinoso con persistente profumo
caratteristico;
sapore: secco, fresco, talvolta vivace, sapido, robusto; con
l'eta' si affina e diventa di gusto pieno e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 (4,5) g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Colli Tortonesi» Barbera Superiore:
colore: rosso rubino con riflessi granata;
odore: gradevolmente vinoso, con persistente profumo
caratteristico;
sapore: secco, sapido, di corpo; con l'eta' si affina e
diventa
di gusto pieno e rotondo talvolta con sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale, minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l;
«Colli Tortonesi» Dolcetto:
colore: rosso rubino tendente al violaceo;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di corpo,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Colli Tortonesi» Dolcetto Novello:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, persistente e caratteristico;
sapore: pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 18 g/l.
«Colli Tortonesi» Croatina:
colore: rosso fino al rosso rubino intenso;
odore: intenso e gradevolmente vinoso con sentore
caratteristico;
sapore: secco, sapido, di corpo, leggermente tannico e
talvolta
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Colli Tortonesi» Chiaretto:
colore: rosato o rosso rubino chiaro;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.
«Colli Tortonesi» Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, gradevole;
sapore: fresco, secco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: l5 g/l.
«Colli Tortonesi» Cortese:
colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
sapore: secco, leggero con una punta di amaro di mandorla
talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore netto minimo: 15 g/l.
«Colli Tortonesi» Cortese frizzante:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente morbido, vivace, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 10,5 g/l.
«Colli Tortonesi» Cortese spumante:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: a volte di lievito, armonico, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Colli Tortonesi» Favorita:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Colli Tortonesi» Moscato bianco:
colore: paglierino o giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante;
sapore: dolce, aromatico, talvolta frizzante, caratteristico
dell'uva moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di
cui
almeno il 5% svolti;
pressione e CO2 fino a 1,7 bar;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
«Colli Tortonesi» Timorasso:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante;
sapore: di buona struttura ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
I vini con la denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi» ad esclusione del Moscato bianco, del Novello e
del
Chiaretto, possono essere affinati in legno e pertanto
presentarne il
sentore.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra
indicati per
l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a
denominazione di
origine controllata «Colli Tortonesi» e' vietata l'aggiunta
di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi
«extra»,
«fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio» e
similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di
origine controllata «Colli Tortonesi» e' consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni
sociali o
marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo,
non
traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto
dei
diritti acquisiti.
3. Nella designazione del vino «Colli Tortonesi» la
denominazione
di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna»
purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come
regolato da art. 4 del presente disciplinare;
tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito
dall'organismo che detiene l'Albo vigneti della
denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino
«Colli
Tortonesi», intendono accompagnare la denominazione di
origine con la
menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle
uve e
l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna»
seguita dal
toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei
registri e
nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia riportata in
caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei
caratteri usati
per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino «Colli
Tortonesi»
e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve ad
esclusione delle tipologie Spumante, «Colli Tortonesi»
Bianco, «Colli
Tortonesi» Rosso, e Moscato bianco.
Art. 8.
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Colli
Tortonesi» per la commercializzazione devono essere di
capacita'
consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a
18,7 cl e
con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Colli
Tortonesi» con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal
toponimo, per la commercializzazione devono essere di
capacita'
inferiore ai 500 cl.
Allegato
Sottozona Monleale
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
con
riferimento alla sottozona «Monleale» e' riservata al vino
ottenuto
da uve prodotte nella omonima sottozona e rispondente alle
condizioni
e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
con
riferimento alla sottozona «Monleale» è riservata solo al vino
ottenuto
da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale,
coltivati a vitigno Barbera per un minimo dell'85%; possono
concorrere per un massimo del 15% altri vitigni a bacca di
colore
analogo presenti nei vigneti idonei alla coltivazione per la
regione
Piemonte.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino di cui al punto 2 e'
costituita
dai comuni di Tortona, Viguzzolo, Castellar Guidobono,
Casalnoceto,
Volpeglino, Monleale, Berzano di Tortona, Pozzolgroppo,
Sarezzano,
Montemarzino, Momperone, Montegioco, Casasco, Brignano
Frascata,
Volpedo limitatamente alla parte di territorio gia'
delimitata
dall'art. 3 del presente disciplinare con l'esclusione della
frazione
di Castellar Ponzano; sono comunque esclusi i vigneti aventi
esposizione a nord.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»,
con
riferimento alla sottozona «Monleale», e' riservata a
vigneti
allevati a controspalliera con sistema di potatura a «Guyot»
a
vegetazione assurgente la cui densita', in ceppi per ettaro,
non sia
inferiore a 4.000. L'interfilare non deve comunque superare
metri
2,60.
La produzione massima deve essere di t 7,2/ha.
E' obbligatoria la vendemmia manuale per consentire la
cernita
dei grappoli in osservanza delle piu' tradizionali ed
elementari
regole enologiche.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
destinate alla vinificazione deve essere del 12,00 % vol.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione affinamento ed
invecchiamento
per vini a denominazione di origine controllata devono
essere
effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni,
compresi
anche in parte, di cui all'art. 3, relativo alla zona di
produzione
dei vini della denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi».
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore al 70% pari a 50,40 hl//ha:
qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade
il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri piu'
razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a
conferire al
vino le migliori caratteristiche di qualita'.
4. Il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» deve
essere
sottoposto ad un periodo di invecchiamento.
========================================
Tipologia | Durata | Decorrenza
========================================
|20 mesi di cui 6 mesi |
{Colli Tortonesi} |in contenitori di |1 novembre dell'anno
di
Monleale |legno |raccolta delle uve
E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri
recipienti per non piu' dei 10% del totale del volume nel
corso
dell'invecchiamento obbligatorio.
5. E' consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta
sola
per ogni partita e previa segnalazione agli Organismi
competenti,
nella misura massima del 15%, di vino atto a «Colli
Tortonesi»
Monleale di diversa annata e/o vitigno.
6. Per il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» la
scelta
vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni
di legge,
verso le denominazioni di origine «Colli Tortonesi» Barbera
e
«Piemonte» Barbera.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini trascorso il periodo di affinamento obbligatorio,
all'atto
dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad
analisi
organolettica e chimico-fisica, e rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino carico, con sfumature granata;
odore: vinoso, intenso, persistente;
sapore: asciutto, armonico, di corpo, con lunga persistenza
gusto-olfattiva;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 gl;
tratto non riduttore minimo: 24 g/l per mille.
I vini a denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi»
sottozona «Monleale», possono essere affinati in legno e
pertanto
presentarne il sentore.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
In sede di designazione il nome della sottozona Monleale
puo'
precedere la denominazione «Colli Tortonesi» e figurare in
caratteri
con dimensioni pari o inferiori a quelli usati per la
denominazione
stessa.
E' obbligatorio riportare in etichetta l'annata di
produzione
dell'uva.
Art. 8.
Confezionamento
Il vino al consumo deve essere confezionato soltanto in
bottiglie
della capacita' di lt 0,375 a lt 1,50.
 
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Chianti
Classico»
GU
n.227 del 29-9-2005 (12:55:27 18 ottobre,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 15 settembre 2005
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di
origine controllata e garantita «Chianti Classico».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1996, e
successive
modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico»
ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal consorzio vino Chianti
Classico
intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7, comma 1 del
disciplinare
di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e
garantita «Chianti Classico»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Toscana -
Direzione generale dello sviluppo economico - Settore
produzioni
agricole - in data 18 maggio 2005;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la
proposta di
modifica del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di
origine controllata e garantita «Chianti Classico»
pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 del 13 luglio
2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli
interessati
tramite il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica
dell'art. 7,
comma 1, disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di
origine controllata e garantita «Chianti Classico» ed
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei
vini in
argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta
formulata dal suddetto Comitato;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 7, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Chianti
Classico»,
riconosciuto con decreto ministeriale del 5 agosto 1996, e
successive
modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente
decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana:
Art. 7.
1. La denominazione di origine controllata e garantita
«Chianti
Classico» e' contraddistinta in forma esclusiva e
obbligatoria dal
Marchio «Gallo Nero» nella forma grafica e letterale
allegata al
presente disciplinare di produzione in abbinamento
inscindibile con
la denominazione «Chianti Classico».
Tale marchio e' sempre inserito nella fascetta sostitutiva
del
contrassegno di Stato prevista dalla normativa vigente.
I confezionatori hanno inoltre la possibilità di apporre
separatamente il marchio «Gallo Nero», stampato e
distribuito
esclusivamente dal consorzio di tutela vino Chianti
Classico, sul
collo della bottiglia.
L'utilizzo del marchio «Gallo Nero» è curato direttamente
dal
consorzio tutela vino Chianti Classico che deve distribuirlo
anche ai
non associati alle medesime condizioni economiche e di
utilizzo
riservate ai propri associati.
2. Nella designazione del vino «Chianti Classico» può
essere
utilizzata la menzione «vigna» ai sensi del comma 3
dell'art. 6 della
legge 10 dicembre 1992, n. 164, a condizione che sia seguita
dal
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia
distintamente
specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati e
che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella
denuncia
delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei
registri e
nei documenti di accompagnamento.
3. E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento
a nomi
o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che
non abbiano
significato laudativo o non siano tali da poter trarre in
inganno
l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel
rispetto
delle specifiche norme vigenti in materia.
4. E' consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree
dalle
quali provengono effettivamente le uve da cui il vino è
stato
ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai
toponimi delle
vigne, siano state riconosciute secondo la procedura
prevista dalla
legge 10 febbraio 1992, n. 164, e relativi decreti di
applicazione.
5. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino
«Chianti
Classico» per l'immissione al consumo deve sempre figurare
l'annata
di produzione delle uve.
6. Nell'etichettatura è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato»,
«superiore», «vecchio» e similari.
7. Il termine «Classico» nell'etichettatura dei vini
rispondenti ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre
seguire la
parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici
uguali a
quelli utilizzati per questa.
8. Per i vini prodotti nel territorio di cui all'art. 3,
aventi
diritto alla DOCG Chianti accompagnata dalla specificazione
«Classico», il termine «Classico» segue obbligatoriamente la
denominazione d'origine Chianti anche nella denuncia delle
uve o
nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei
documenti di
accompagnamento.
9. In deroga a tale obbligo, tuttavia, e' consentito che
contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla
dichiarazione della
produzione del vino, di cui all'art. 16 della legge 10
febbraio 1992
n. 164, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre
dell'anno stesso
del raccolto, i produttori dell'uva o del vino possano
rinunciare al
diritto alla specificazione «Classico». Tale rinuncia, che
e'
irrevocabile, si riferisce a tutta o parte della produzione
aziendale
e comporta separata annotazione della quantità e dei vasi
vinari in
cui essa e' conservata nel registro di produzione o di
carico e
scarico.
10. Entro lo stesso termine del 15 dicembre il produttore
dell'uva
o del vino deve comunicare gli estremi delle predette
quantita'
all'Ispettorato repressione frodi, agli enti territoriali
competenti
detentori dell'albo del Chianti Classico.
11. L'analisi chimico-fisica ed organolettica prevista dalla
prima
frase del comma 1 dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164,
per la quantita' di Chianti Classico a cui si riferisce la
rinuncia
al termine «Classico», si effettua alla produzione
indipendentemente
dall'esame organolettico prescritto per le DOCG nella fase
dell'imbottigliamento previsto dalla seconda frase del
medesimo
comma, e in riferimento ai requisiti previsti per il Chianti
Classico.
12. Per le uve dei vigneti iscritti all'albo del Chianti
Classico e
i relativi vini, sono ammesse le scelte vendemmiali e le
riclassificazioni per altre DOC o IGT, qualora la base
ampelografica
sia compatibile nel rispetto delle norme vigenti.
----> Vedere Allegato a pag. 31 della G.U. <----
Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel
decreto
direttoriale del 5 agosto 1996, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2005
Il direttore generale: Abate
 
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini «Irpinia» e approvazione del relativo disciplinare
di produzione
GU
n.227 del 29-9-2005 (12:54:41 18 ottobre,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 13 settembre 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini
«Irpinia» e approvazione del relativo disciplinare di
produzione.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 1995, con il
quale e'
stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini
«Irpinia» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di
categoria della
provincia di Avellino - Federazione provinciale coltivatori
diretti,
Unione provinciale agricoltori, Confederazione italiana
agricoltori e
trasmessa dalla regione Campania, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini
«Irpinia»;
Visto il parere favorevole della regione Campania in merito
alla
richiesta di riconoscimento della denominazione di origine
controllata «Irpinia» e la revoca della indicazione
geografica tipica
«Irpinia», riconosciuta con decreto ministeriale del 22
novembre 1995
e successive modifiche;
Viste le risultanze della pubblica audizione concernente il
riconoscimento suddetto;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la
proposta del
relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di
origine controllata «Irpinia», pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 12
luglio
2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli
interessati, in
relazione al parere e alla proposta sopraindicati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al
riconoscimento
della denominazione di origine controllata dei vini
«Irpinia» ed
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in
conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata
dal
predetto Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata
dei vini
«Irpinia», ed è approvato, nel testo annesso al presente
decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Irpinia», è
riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma UNO del presente
articolo,
le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla
vendemmia
2005.
3. La indicazione geografica tipica «Irpinia», riconosciuta
con
decreto ministeriale del 22 novembre 1995 e successive
modifiche,
deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata
in vigore
del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti
determinatisi.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire
già
dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine
controllata
«Irpinia» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli
effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la
denuncia dei
rispettivi terreni vitati, ai competenti organi
del relativo territorio, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente
ed in
deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le
disposizioni
concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono
dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo
per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio
nell'Albo
previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se, a
giudizio degli organi tecnici della regione Campania, le
denunce
risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la
regione
stessa non abbia ancora potuto effettuare, per
impossibilità
tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla
normativa
vigente.
Art. 4.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Irpinia», in deroga a quanto previsto dall'art.
2
dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a
partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere
iscritti, a titolo transitorio nell'Albo sopra citato, i
vigneti in
cui siano presenti viti di vitigni diversi da quelli
indicati
nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, purchè
la
presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle
previste dal
suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del
totale della
base ampelografica prevista per la produzione dei citati
vini.
2. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del
Regolamento
comunitario n. 1493/1999, allegato 8, lettera e), alle
tipologie di
vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo
dell'85%.
3. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti
di cui
al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal
predetto Albo
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la
loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art.
2
dell'unito disciplinare di produzione dandone comunicazione
al
competente ufficio dell'Assessorato regionale
all'agricoltura, ai
fini dell'attuazione degli accertamenti tecnici di
idoneità.
Art. 5.
1. Ai vini a indicazione geografica tipica «Irpinia»,
provenienti
dalla vendemmia 2004 e precedenti, che alla data di entrata
in vigore
dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia'
confezionati o
in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti
di volume
nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti, e'
concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte
produttrici o imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso altreditte;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio
o
presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali
rimanenze di
prodotto, confezionato nei recipienti di cui sopra, possono
essere
commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che,
entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti,
siano
denunciate alla camera di commercio, industria, artigianato
e
agricoltura competente per territorio e che sui recipienti
sia
apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad
esaurimento»,
ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle
uve,
ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla
vendemmia 2004 o di anni precedenti, purchè documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in
recipienti
diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di
smaltimento
e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi
per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere
esportato allo
stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a
terzi
per l'imbottigliamento, in tal caso, dette rimanenze devono
essere
denunciate alla camera di commercio, industria, artigianato
e
agricoltura competente per territorio entro quindici giorni
dalla
scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione,
le
rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un
attestato
del venditore convalidato dalla camera di commercio,
industria,
artigianato e agricoltura che ha ricevuto la denuncia, in
cui devono
essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli
estremi
della denuncia medesima.
Art. 6.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata
«Irpinia» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 settembre 2005
Il direttore generale: Abate
Allegato
Disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Irpinia»
Art. 1.
Denominazioni e vini
La denominazione di origine controllata «Irpinia» e'
riservata ai
vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti
nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
Tipologie relative ai vini «Irpinia»:
«Irpinia» Bianco;
«Irpinia» Rosso;
«Irpinia» Rosato;
«Irpinia» Novello;
«Irpinia» Coda di volpe;
«Irpinia» Falanghina;
«Irpinia» Fiano;
«Irpinia» Greco;
«Irpinia» Piedirosso;
«Irpinia» Aglianico;
«Irpinia» Sciascinoso;
«Irpinia» Falanghina spumante;
«Irpinia» Fiano spumante;
«Irpinia» Greco spumante;
«Irpinia» Fiano passito;
«Irpinia» Greco passito;
«Irpinia» Aglianico passito;
«Irpinia» Aglianico liquoroso;
«Irpinia» sottozona Campi Taurasini.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione d'origine controllata di cui all'art. 1 e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
«Irpinia» di cui al precedente art. 1, senza specificazione
della sottozona:
«Irpinia» Bianco: greco dal 40 al 50%, fiano dal 40 al 50%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale,
altri
vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o
disgiuntamente,
inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la
regione
Campania e la provincia di Avellino nella percentuale
massima del
20%;
«Irpinia» Rosso, Rosato, Novello: aglianico almeno per il
70%; possono concorrere, per la eventuale restante
percentuale, altri
vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o
disgiuntamente,
inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la
regione
Campania e la provincia di Avellino nella percentuale
massima del
30%;
«Irpinia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
aglianico, coda di volpe, falanghina, fiano, greco,
piedirosso e
sciascinoso. con almeno l'85% del corrispondente vitigno;
per la
restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri
vitigni a bacca
di colore analogo, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi
tra le
varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e
la
provincia di Avellino;
«Irpinia» spumante: con la specificazione di uno dei
seguenti
vitigni: falanghina, fiano, greco; il vitigno oggetto di
specificazione deve essere presente almeno per l'85%;
possono
concorrere, per la eventuale percentuale restante, altri
vitigni, a
bacca bianca non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente,
inclusi
tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione
Campania e la
provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
«Irpinia» passito: con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni: fiano, greco, aglianico; il vitigno oggetto di
specificazione deve essere presente almeno per l'85%;
possono
concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri
vitigni,
congiuntamente o disgiuntamente, di analogo colore del
vitigno
oggetto di specificazione, non aromatici, inclusi tra le
varieta'
idonee alla coltivazione per la regione Campania e la
provincia di
Avellino nella percentuale massima del 15%;
«Irpinia» aglianico liquoroso: aglianico almeno per l'85%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale,
altri
vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o
disgiuntamente,
inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la
regione
Campania e la provincia di Avellino nella percentuale
massima del
15%;
per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia»
con
la specificazione della sottozona di cui al precedente art.
1:
«Irpinia» campi taurasini: con almeno l'85% di aglianico;
per
la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri
vitigni a
bacca nera non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente,
inclusi
tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione
Campania e la
provincia di Avellino;
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate
alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
di cui
all'art. 1 e' cosi' stabilita:
«Irpinia», nelle tipologie bianco, rosso, rosato, novello,
passito (quest'ultimo con la specificazione del vitigno),
liquoroso,
spumante (con la specificazione del vitigno), aglianico,
coda di
volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso, sciascinoso: le
aree
vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio
amministrativo della provincia di Avellino;
«Irpinia» con l'indicazione della sottozona Campi Taurasini:
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Taurasi,
Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa,
Lapio,
Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano,
Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo
all'Esca, San
Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo,
Villamaina,
Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco,
Chiusano
San Domenico.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente.
Per le uve destinate alla produzione dei vini a
denominazione
d'origine controllata «Irpinia», con o senza sottozona, sono
da
considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei
vigneti,
unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni
che
corrispondono a tutti i seguenti requisiti essenziali:
giacitura pedocollinare e\o collinare, fino a 600 mt. s.l.m;
tale limite non si applica ai vigneti siti nei territori
ricadenti
nei comuni gia' inclusi nelle zone di produzione dei vini
D.O.C.G.
Fiano di Avellino e Greco di Tufo e Taurasi ed, ai vigneti
inclusi
nella sottozona «Campi Taurasini».
conformazione orografica tale da evitare il ristagno delle
acque e l'eccessiva umidità;
esposizione adatta alla corretta maturazione delle uve;
Sono da escludere, di conseguenza, dalla zona di produzione
di
cui al precedente articolo, tutte le zone e le aree poste e
comprese:
nei fondovalle, in zone umide perchè adiacenti a fiumi,
torrenti o invasi di acqua;
in zone fortemente ombreggiate, boschive o in radure esposte
a
nord;
in zone di bassa pianura e in terreni situati oltre i 600 metri
sul livello del mare;
in zone la cui esposizione non garantisce una corretta
maturazione delle uve.
Densità di impianto.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere razionali e tali da non modificare le
caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I nuovi
impianti e
reimpianti devono prevedere un numero di ceppi per ettaro
non
meno a 2.400 ceppi. Per i nuovi impianti e reimpianti
e' vietata
l'adozione di forme di allevamento orizzontali. E' vietata
ogni
pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di
soccorso.
Resa a ettaro e gradazione naturale minima.
La produzione massima per ettaro di coltura specializzata e
il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
destinate
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata
«Irpinia» devono rispettare i sotto elencati limiti:
--------------------------------------------------------------------
Tipologia Produzione Titolo
Massima di uva Alcolometrico
t/Ha volumico naturale
minimo % vol
--------------------------------------------------------------------
Bianco 13 10,00
Rosato 13 10,50
Rosso 13 10,50
Novello 13 10,00
Spumante (Fiano, Greco, 12 10,50
Falanghina)
Liquoroso (Aglianico) 12 12,00
Coda di Volpe 12 11,00
Falanghina 12 11,00
Fiano anche nella tipolo- 12 11,00
gia Passito
Greco anche nella tipolo- 12 11,00
gia Passito
Aglianico anche nella 12 11,00
tipologia Passito
Piedirosso 12 11,00
Sciascinoso 12 11,00
Irpinia Campi Taurasini 11 11,00
--------------------------------------------------------------------
Nelle annate piu' favorevoli le quantita' di uve destinate
alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Irpinia»
devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra,
purche' la
resa unitaria non superi per piu' del 20 % i limiti stessi.
Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione
massima di
uva ammessa dovra' essere calcolata in relazione
all'effettiva
estensione del terreno vitato.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, prima della
vendemmia puo'
modificare i limiti massimi di resa unitaria e il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo in conformita' alle
norme di
legge.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di
spumantizzazione e di eventuale invecchiamento dei vini a
denominazione di origine controllata «Irpinia» con o senza
menzione
di vitigno e per i vini a denominazione di origine
controllata
«Irpinia» con la sottozona di cui all'art. 1, devono essere
effettuate nell'ambito del territorio della provincia di
Avellino.
E' facolta del Ministero per le politiche agricole e
forestali
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, sentito il parere della regione Campania, consentire
che le
predette operazioni possano avvenire in stabilimenti situati
nel
territorio regionale, a condizione che le ditte interessate
ne
facciano richiesta e dimostrino di aver vinificato, prima
dell'entrata in vigore del presente disciplinare di
produzione, uve
destinate alla produzione del vino IGT «Irpinia» e di aver
commercializzato con tale denominazione i vini ottenuti.
Arricchimento.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla
denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere
effettuato
alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e
nazionali, ferma
restando la resa massima del 70 % dell'uva in vino.
Elaborazione.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia»
Spumante
con la menzione di uno dei seguenti vitigni: flano, greco,
falanghina, devono essere elaborati secondo le norme
comunitarie e
nazionali e nel rispetto delle condizioni stabilite dal
presente
disciplinare. Nel caso detti vini siano elaborati con il
metodo
classico, non possono essere immessi al consumo prima di 20
mesi dal
1° ottobre dell'anno di raccolta della partita piu' recente.
Le
operazioni di spumantizzazione devono avvenire all'interno
della
provincia di Avellino, fatte salve le deroghe di cui al
comma 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia»
passito
con la menzione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco,
aglianico,
devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per
tale
tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta
oppure
dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo
alcolometrico
volumico totale non inferiore al 15,50%. E' vietata ogni
aggiunta di
mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino
non deve
essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno
successivo la
vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia»
liquoroso
devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per
tale
tipologia, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico
volumico
totale non inferiore al 16,00%. E' vietata ogni aggiunta di
mosti
concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non
deve essere
immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo
la
vendemmia.
Resa uva/vino.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per
tutti
i vini. Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il
75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine
controllata.
Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla
denominazione
di origine controllata per tutta la partita.
Per le tipologie passito e liquoroso la resa di uva in vino
non
deve superare il 40 %.
Invecchiamento.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia»
sottozona
Campi Taurasini, devono essere destinati ad un periodo di
invecchiamento di almeno 9 mesi a far tempo dal 1° novembre
dell'anno
della vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione d'origine controllata «Irpinia» di
cui
all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Irpinia» Bianco:
colore. giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
aciditatotale minima: 4,5 g/I;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l. -
«Irpinia» Rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, persistente;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l
«Irpinia» Rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Irpinia» Novello:
colore: rosso porpora;
odore: vinoso, fruttato, intenso;
sapore: secco o abboccato, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Irpinia» fiano passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato,
fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui effettivo almeno 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Irpinia» Greco passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato,
fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui effettivo almeno 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Irpinia» Aglianico passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato,
fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di
cui effettivo almeno 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Irpinia» Aglianico liquoroso:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: pieno, vellutato, caldo, secco o con pronunciata
rotondita' per i tipi abboccato, amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di
cui effettivo almeno 15,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Irpinia» Falanghina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piuo meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del
vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e
«brut»;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Irpinia» Fiano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piuo meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del
vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e
«brut»;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Irpinia» Greco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piuo meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del
vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e
«brut»;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Irpinia» Aglianico:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore. caratteristico, intenso;
sapore: secco, giustamente tannico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Irpinia» Piedirosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, persistente e intenso;
sapore: secco, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Irpinia» Sciascinoso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico, intenso;
sapore: secco, morbido, equlibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Irpinia» Falanghina:
colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini;
odore: floreale, fruttato, intenso;
sapore: secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Irpinia» Fiano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Irpinia» Greco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Irpinia» Coda di volpe:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:16 g/l;
«Irpinia» Sottozona Campi Taurasini:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico e gradevole;
sapore: secco, giustamente tannico, morbido, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia»
Sottozona Campi Taurasini non puo' essere immesso al consumo
prima
del 1° settembre dell'anno successivo a quello della
produzione.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, modificare, i limiti sopra indicati per l'acidita'
totale e
l'estratto non riduttore minimo, con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli
aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E'
consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni
sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e
non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria»,
«tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri termini similari sono
consentite in
osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso, secondo le disposizioni di
legge
vigenti, di indicazioni geografiche e toponomastiche
aggiuntive, che
facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree
e
localita' dalle quali provengono le uve da cui il vino,
cosi'
qualificato, e' stato ottenuto.
Caratteri e posizione in etichetta.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione
di
origine controllata «Irpinia», la specificazione del nome
del
vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta al di
sotto della
denominazione «Irpinia», in caratteri e dimensioni non
superiori a
quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.
Annata.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di
origine
controllata «Irpinia», ad eccezione delle tipologie
spumante, deve
sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
Vigna.
La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal
corrispondente toponimo e' consentita in conformita' alle
norme
vigenti.
Art. 8.
Confezionamento
Volumi nominali, tappatura e recipienti.
Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia»
deve
essere messo al consumo in bottiglia o altri recipienti di
vetro di
volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme
vigenti.
I recipienti di cui al . precedente devono essere chiusi
con
tappo di sughero oppure di un altro materiale consentito dalla
normativa
vigente. E' ammesso il tappo a vite e, o a strappo
esclusivamente per le
bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,200 litri.
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