Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle d o. e delle i.g.t. dei vini, relativo alla richiesta
di modificazione del disciplinare della doc «Dolcetto di
Dogliani»
GU
n.98 del 29-4-2005 (15:02:25 6 maggio, 2005)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di
produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Dolcetto
di Dogliani» e la proposta del relativo disciplinare di
produzione.
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n.
164,
Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte, in
data primo ottobre 2003, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine
controllata «Dolcetto di Dogliani»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
suddetta istanza, tenutasi a Dogliani (Cuneo) il 1° aprile
2005, con
la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni
di
produttori ed aziende vitivinicole;
Vista la nota della regione Piemonte del 14 aprile 2005 con
la
quale viene ribadito parere favorevole sull'istanza e la
proposta di
disciplinare di cui sopra;
ha espresso, nella riunione del 14 aprile 2005, parere
positivo al
suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del
relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo
di cui seguito.
Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta
proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati
al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato
nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via
Sallustiana n. 10
- 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
proposta di disciplinare di produzione del vino a
denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
Art. 1.
Denominazione dei vini
1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani»
è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e
ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione, per la
seguente tipologia: «Dolcetto di Dogliani».
Art. 2.
Base ampelografica
1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani»
è esclusivamente riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti
aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica:
vitigno Dolcetto 100%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con
la
denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
devono
essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero
territorio dei comuni di: Bastia, Belvedere Langhe,
Clavesana,
Ciglie', Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Cigliè
ed in
parte dal territorio dei comuni di Roddino e Somano.
Tale zona è così delimitata: da una linea che partendo
dalla
confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il
confine
comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il
confine
comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba. Segue detto
confine che,
passando per quota 308, 311, 323, raggiunge il confine
comunale di
Dogliani in prossimità di cascina Michelotti. Segue quindi
il
confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota
385.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente
Riavolo fino all'incontro dello stesso con il confine
comunale di
Cissone indi piega a destra seguendo il confine comunale tra
Cissone
e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale
di
Dogliani in prossimità di quota 609. Prosegue lungo il
confine
comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera,
segue la
strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a
cascina
Bicocca. Raggiunge il concentrico di Somano e, in
prossimità di
quota 516, si inserisce sulla provinciale di Somano-Dogliani
che
segue in direzione di Dogliani fino in prossimità di quota
362
allorche' incontra il confine comunale di Dogliani.
Indi la linea di delimitazione prosegue seguendo
successivamente
il confine tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e
Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Murazzano, tra Clavesana e
Marsaglia, tra Rocca Ciglie' e Marsaglia, tra Rocca Cigliè
e
Castellino Tanaro, tra Rocca Ciglie' e Niella Tanaro, tra
Cigliè e
Niella Tanaro, tra Ciglie' e Mondovi', tra Bastia e Mondovì,
tra
Bastia e Carru', tra Clavesana e Carra', tra Farigliano e
Carrù, tra
Farigliano e Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra
Dogliani e
Lequio Tanaro, tra Monchiero e Lequio Tanaro, fino a
raggiungere la
confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati
alla produzione del vino a Doc «Dolcetto di Dogliani» devono
essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, idonee a conferire
alle uve
e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti
devono
rispondere ai requisiti esposti alle condizioni che seguono:
terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro
combinazioni varie;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere
categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti
e spesso in ombra;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione
delle
uve;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I
vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere
composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto
d'impianto, non
inferiore a 3.300;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli
tradizionali
(forma di allevamento: controspalliera e guyot) e/o comunque
atti a
non modificare in negativo le caratteristiche di qualita'
delle uve e
dei vini;
pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di
Dogliani» ed il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative
uve
destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente
le
seguenti:
| |Titolo alcolometrico
Vini |Resa uva (kg/ha)|(volumico min. naturale)
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani}|8.000 |11,00 % vol
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine «Dolcetto di Dogliani» con menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere
di
kg 7.200.
La resa massima della uve in vino non deve essere superiore
al
70%, qualora la resa uva vino superi detto limite, ma non
oltre il
75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di
origine
controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla produzione del vino «Dolcetto di
Dogliani»
che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna»
debbono
presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
di 11,50%
vol.
La denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani»
puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale
vigneto
abbia un'eta' d'impianto di almeno 7 anni. Se l'eta' del
vigneto e'
inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa e' pari:
Al terzo anno
| |Titolo alcolometrico
Vini |Resa uva (kg/ha)|(volumico min. naturale)
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani}|5.800 |11,50 % vol
Al sesto anno
| |Titolo alcolometrico
Vini |Resa uva (kg/ha)|(volumico min. naturale)
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani}|6.500 |11,50 % vol
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di
origine
controllata «Dolcetto di Dogliani» devono essere riportati
nei limiti
di cui sopra purche' la produzione globale non superi del
20% i
limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario,
la
regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista
dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della
zona di
produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una
resa
maggiore rispetto a quella stabilita dalla regione Piemonte ma
non
superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno
tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della
data
d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale
data, la
stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata
agli organi
competenti per territorio preposti al controllo, per
consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo
articolo, la
regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del
Consiglio
interprofessionale puo' fissare i limiti massimi di vino per
ettaro
inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in
rapporto
alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di
mercato. In
questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma
5.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione
di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani» devono essere
effettuate
all'interno della provincia di Cuneo. Tuttavia, tenuto conto
dei
diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le citate
operazioni di vinificazione le aziende ricadenti in
provincia di
Savona che già dispongono della relativa autorizzazione ad
effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del
presente
disciplinare.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
supenore a:
Vini |Resa uva/vino |Produzionew max di vino
{Dolcetto di Dogliani} |70% |5.600 l/ha
Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la
produzione
massima di vino 1/ha ottenibile e' determinata in base alle
rese uva
kg/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma
non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre
detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
per tutto
il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri
tecnici
piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a
conferire
al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi
compreso
l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla
legislazione
vigente.
4. E' consentita a scopo migliorativo, una volta sola per
ogni
partita e previa segnalazione agli organismi competenti,
l'aggiunta,
nella misura massima del 15%, di vino a denominazione di
origine
controllata «Dolcetto di Dogliani» piu' giovane a vino a
denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
piu'
vecchio e viceversa.
5. Per la denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani» la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne
sussistano le
condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di
origine
controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe»
Dolcetto.
Per il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto
di
Dogliani» non e' consentito che la scelta vendemmiale derivi
dalla
Denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di
Dogliani superiore» o «Dogliani»
6. Il vino destinato a denominazione di origine controllata
«Dolcetto di Dogliani» puo essere classificato, con le
denominazioni
di origine controllata «Langhe» senza specificazione di
vitigno e
«Langhe» Dolcetto purche' corrisponda alle condizioni ed ai
requisiti
previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del
detentore agli organi competenti.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto
di
Dogliani», all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
«Dolcetto di Dogliani» con menzione «vigna»: 11,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole -
Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare
i limiti dell'acidità totale e l'estratto non riduttore
minimo con
proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani» e' vietata
l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine,
naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani», è consentito
seguire
indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni
sociali o
marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e
non
traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani», la denominazione
di
origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna»
purchè:
le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita
dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della
denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino
«Dolcetto di Dogliani», intendono accompagnare la
denominazione di
origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la
vinificazione
delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna»
seguita dal
relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle
uve, nei
registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia
riportata
in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del
carattere
usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani», e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
1. I contenitori in cui viene confezionato il vino a
denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
per la
commercializzazione devono essere di vetro, di capacita'
consentita
dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e
con
l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. Il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto
di
Dogliani» con menzione «vigna» seguito dal relativo
toponimo, per la
commercializzazione deve essere immesso al consumo in
bottiglie di
capacita' nominale inferiore a 500 cl con esclusione di
contenitori
di capacità nominale di 200 cl.
 
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle Do e delle Igt dei vini inerente alla
richiesta di modifica del disciplinare dei vini "Bivongi"...
GU
n.98 del 29-4-2005 (14:30:50 6 maggio, 2005)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Bivongi».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n.
164,
Esaminata la domanda presentata il giorno 2 febbraio 2005,
dalla
regione Calabria, intesa ad ottenere la modifica dell'art.
5, del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata «Bivongi»;
ha espresso nella riunione del 14 aprile 2005, parere
favorevole al
suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del
relativo
decreto direttoriale, l'art. 5 disciplinare di produzione
secondo il
testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta
proposta di
modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche
agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche
tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro
sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare di
produzione dei
vini a d.o.c. «Bivongi»
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l'invecchiamento
obbligatorio dei vini di cui all'art. 2, devono essere
effettuate
all'interno della zona di produzione di cui al precedente
art. 3.
Inoltre, le predette operazioni, possono essere effettuate
anche
nel territorio amministrativo del comune di Roccella Jonica,
a
condizione che gli stabilimenti di vinificazione siano
ubicati ad una
distanza non superiore ai 1000 metri dal confine della zona
delimitata nel precedente art. 3 - zona di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il
consumo,
non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto
limite
percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza esclude il diritto alla
denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il
diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
Il tipo rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva
deve
essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di
almeno due anni a decorrere dal l° novembre dell'annata di
produzione
delle uve.
La denominazione di origine controllata «Bivongi» rosso può
essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto da
uve che
rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal
presente
disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la
preparazione dei vini novelli.
 
Parere del Comitato nazionale per la Tutela e la
Valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini, relativo
al richiesta di riconoscimento dei vini «Strevi»
GU
n.98 del 29-4-2005 (14:29:21 6 maggio, 2005)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini relativo alla richiesta di riconoscimento della
denominazione di
origine controllata dei vini «Strevi».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n.
164,
Esaminata la domanda inoltrata dalla regione Piemonte in
data
3 marzo 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di origine controllata dei vini «Strevi»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Strevi (Alessandria) il 31
marzo 2005,
con la partecipazione di rappresentanti di enti,
organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
Vista la nota della regione Piemonte del 14 aprile 2005 con
la
quale viene ribadito parere favorevole sull'istanza e la
proposta di
disciplinare di cui sopra;
ha espresso, nella riunione del 14 aprile 2005, parere
favorevole al
suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del
relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e contro deduzioni alla su detta
proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati
al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato
nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via
Sallustiana n. 10
- 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di disciplinare di produzione del vino a
denominazione di
origine controllata «Strevi»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Strevi» è riservata al
vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti
dal
presente disciplinare di produzione per la seguente
tipologia:
«Strevi» passito.
Art. 2.
Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata «Strevi»
passito
deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti,
nell'ambito aziendale, dal vitigno Moscato bianco al 100%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del
vino a
denominazione di origine controllata «Strevi» passito è
interamente
compresa nel territorio amministrativo del comune di Strevi
in
provincia di Alessandria.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Strevi»
passito devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque,
atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche qualitative.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della
iscrizione
all'albo, unicamente i vigneti acclivi, ubicati in pendii e
dossi
collinari soleggiati, a struttura prevalentemente di
derivazione
argillosa marnosa e calcarea. Tenuto conto delle specifiche
esigenze
del vino a denominazione di origine controllata «Strevi»
passito,
sono da considerarsi idonei soltanto i vigneti con maggiore
esposizione solare
sui versanti collinari est, sud, ovest.
La giacitura dei terreni vitati, per favorire l'insolazione,
deve
essere collinare con quota altimetrica minima di 160 metri
s.l.m.,
con esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle,
ombreggiati,
pianeggianti o troppo umidi.
Forme di allevamento e sistemi di potatura sono quelli
tradizionali: la controspalliera con vegetazione assurgente;
il guyot
tradizionale, il cordone speronato basso. Per i nuovi
impianti ed i
reimpianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i
vigneti con
una densita' di almeno 4.000 viti ad ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Strevi» passito non
deve essere
superiore a 6.000 Kg per ettaro in coltura specializzata ed
a tale
limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra'
essere
riportata mediante cernita delle uve purchè la produzione
non superi
del 20% il limite medesimo.
Le uve al momento della raccolta devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12%
vol. Le
uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine
Controllata «Strevi» passito che intendono fregiarsi della
specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un
titolo
acolometrico volumico naturale minimo di 12,5% vol.
La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del
vino a
denominazione di origine controllata «Strevi» passito con la
menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo, deve
essere di
5.400 Kg per ettaro in coltura specializzata. In
particolare, per
poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto
di nuovo
impianto dovra' avere una resa ettaro ulteriormente ridotta
come
sotto appresso specificato:
al terzo anno di impianto:
«Strevi» passito: resa 3.200 Kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;
al quarto anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 3.780 Kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;
al quinto anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 4.320 Kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;
al sesto anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 4.860 Kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;
al settimo anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 5.400 Kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di
anno in
anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione
di uve
per ettaro inferiore a quello fissato nel presente
disciplinare,
dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche
agricole
e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine ed delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento dopo
la
raccolta, al sole ed all'aria aperta; all'aria aperta in
cassette o
su graticci, in locali chiusi e ventilati, in camera
termoidrocondizionata escludendo il riscaldamento dell'uva e
dell'ambiente.
Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento
obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate
nel
territorio del comune di Strevi e dei comuni confinanti con
lo stesso
(Acqui Terme, Cassine, Morsasco, Orsara Bormida, Ricaldone,
Rivalta
Bormida, Visone). Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le
pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino
prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata «Strevi»
passito
può possibilmente essere immesso al consumo solo dopo essere stato
sottoposto ad
un periodo di affinamento e invecchiamento di almeno due
anni a
decorrere dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve.
La resa massima del vino non deve essere superiore al 50%
del
rapporto uva vino e la produzione massima del vino non deve
essere
superiore a 3.000 litri/ha.
La resa massima di vino ammessa per potere utilizzare la
menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere
di 2.700
litri per ettaro in coltura specializzata. In particolare il
vigneto
di nuovo impianto, dovra' avere una resa ettaro
ulteriormente ridotta
come appresso specificato:
al terzo anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna» produzione massima
vino:
1.620 litri/ha;
al quarto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna» produzione massima
vino:
1.890 litri/ha;
al quinto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna» produzione massima
vino:
2.160 litri/ha;
al sesto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna» produzione massima
vino:
2.430 litri/ha;
al settimo anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna» produzione massima
vino:
2.700 litri/ha.
E' consentito l'uso di botti di legno.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata «Strevi»
passito
all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle
seguenti
caratteristiche:
colore: giallo oro, più o meno intenso con eventuali
riflessi
ambrati;
odore: ampio e caratteristico;
sapore: dolce, armonico, caratteristico, talvolta con
predominanza di frutti maturi;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol, di
cui
almeno 12,50% vol effettivi; per il vino «Strevi» passito
con
l'indicazione «vigna»: 20% vol di cui almeno 13% vol
effettivi;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno
il sapore dei vini può rilevare lieve gusto di legno.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata «Strevi» passito è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi
gli
aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato» e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
Nella designazione della denominazione di origine
controllata
«Strevi» passito e' consentito l'uso di indicazioni
geografiche che
facciano riferimento a frazioni, aree, località, cascine o
vigneti
comprese nel territorio di produzione di cui all'art. 3,
purche' le
uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree
geografiche o
toponomastiche.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione
delle
uve.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione
di
origine controllata «Strevi» passito la denominazione di
origine puo'
essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal
corrispondente
toponimo purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito
dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della
denominazione;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna»,
seguita
dal relativo toponimo, sia stata riportata nella denuncia
delle uve,
nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia
riportata
in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore
al
carattere usato per la denominazione di origine controllata
«Strevi»
passito.
Art. 8.
Confezionamento
Per l'immissione al consumo non sono consentiti recipienti
diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui
all'art. 1
con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo,
per la
commercializzazione devono essere di capacita' non superiore
a 50 cl.
 
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata «Garda»
GU
n.91 del 20-4-2005 (15:06:40 27 aprile,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 6 aprile 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata «Garda».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1996 e successive
modifiche
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine
controllata dei vini «Garda» ed e' stato approvato il
relativo
disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal «Consorzio di tutela vini
doc Garda
Classico» intesa ad ottenere, a titolo definitivo, la
riduzione del
valore minimo dell'acidita' totale, previsto all'art. 6 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata
di che trattasi, per quanto concerne specificatamente:
tutte le tipologie della denominazione di origine
controllata dei
vini «Garda»:
la tipologia «chiaretto» della denominazione di origine
controllata «Garda Classico»;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla
«Regione
Lombardia - Direzione generale agricoltura» per quanto
concerne
l'ambito territoriale di competenza (province di Brescia e
Mantova);
Visto il parere espresso al riguardo dalla «Regione Veneto -
Direzione politiche agroalimentari e per le imprese» per
quanto
concerne l'ambito territoriale di competenza (provincia di
Verona);
Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni,
particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione,
porta alla
produzione di vini con acidita' tendenzialmente bassa che
richiederebbero interventi correttivi ed acidificazione per
adeguare
i medesimi alle caratteristiche previste per l'immissione al
consumo
conformemente al disposto dell'art. 6 del disciplinare di
produzione
della denominazione di origine controllata di che trattasi;
Vista la decisione assunta dal «Comitato nazionale per la
tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini» nella riunione del 25 marzo
2004 per
cui sulle istanze di modifica dell'acidita' totale minima
dei vini,
visto il parere favorevole della regione o della provincia
autonoma
competente per territorio, la sezione tecnico-
amministrativa del
comitato proceda d'ufficio;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
del
disciplinare di produzione dei vini «Garda» per quanto
afferisce il
grado di acidita' totale minimo per tutte le tipologie
citate in
premessa in conformita' alla decisione assunta dal suddetto
comitato;
Decreta:
Articolo unico
«1- Il limite minimo dell'acidità complessiva delle tipologie
previste
all'art. 2 lettera "A" del disciplinare di produzione dei
vini della,
denominazione di origine controllata «Garda», e' ridotto di
0,5 g/l;
2 - Il limite minimo dell'acidita' totale della
denominazione di
origine controllata "Garda" classico tipologia "chiaretto",
di cui
all'art. 2, lettera "B" del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata "Garda", è ridotto di
0,5 g/l».
Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dalla
campagna vitivinicola 2004-2005.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2005
Il direttore generale: Abate
 
Conferma incarico al Consorzio tutela vini d’Acqui,
costituito per la tutela del vino Docg «Brachetto d’Acqui» e
del vino doc «Dolcetto d’Acqui», a svolgere le funzioni...
GU
n.79 del 6-4-2005 (16:36:49 19 aprile, 2005)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 marzo 2005
Conferma dell'incarico, al Consorzio tutela vini d'Acqui,
costituito
per la tutela del vino D.O.C.G. «Brachetto d'Acqui» e del
vino D.O.C.
«Dolcetto d'Acqui», con sede in Acqui Terme, a svolgere le
funzioni
di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli
interessi
connessi alla citate denominazioni di origine, ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n.
164.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore
Vista, la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in
particolare
gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui
Consorzi
volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
tipiche;
Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale e'
stato
adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per
consentire
l'attivita' dei consorzi volontari di tutela e dei consigli
interprofessionali delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto 21 settembre 2000 con il quale ai sensi
della
citata normativa e' stato approvato lo statuto del Consorzio
tutela
vini d'Acqui, costituito per la tutela del vino D.O.C.G.
«Brachetto
d'Acqui» e del vino D.O.C. «Dolcetto d'Acqui», con sede
legale in
Acqui Terme (Alessandria), Piazza Levi n. 7, e conferito
allo stesso
Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi
alle
citate denominazioni di origine;
Vista la certificazione di rappresentativita' di cui
all'art. 3 del
decreto n. 256/1997, presentata in data 4 marzo 2005 dal
citato
Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto
incarico
ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 21
settembre
2000, e considerato che la stessa risulta superiore al
limite del
40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico
a
svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 21
settembre
2000;
Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il
proprio
statuto approvato con decreto ministeriale 21 settembre 2000
ai sensi
dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;
Decreta:
Art. 1.
1. E' confermato per un triennio, a far data dalla
pubblicazione
del presente decreto, l'incarico, già concesso con 21
settembre
2000, al Consorzio tutela vini d'Acqui, costituito per la
tutela del
vino D.O.C.G. «Brachetto d'Acqui» e del vino D.O.C.
«Dolcetto
d'Acqui», con sede legale in Acqui Terme (Alessandria),
Piazza Levi
n. 7, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e
di cura
generale degli interessi connessi alle citate denominazioni
di
origine, nonche' di proposta e di consultazione nei
confronti della
Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1,
della legge
10 febbraio 1992, n. 164.
Art. 2.
1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente
decreto,
il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del
requisito
di rappresentativita' del Consorzio tutela vini d'Acqui e,
dove sia
accertata la mancanza ditale requisito, il Ministero
avanzerà la
sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del
presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2005
Il direttore generale
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini Igt
«Ronchi di Brescia»
GU
n.79 del 6-4-2005 (19:02:46 11 aprile, 2005)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 marzo 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
indicazione
geografica tipica «Ronchi di Brescia».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei
vini;
Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e
forestali
27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale -
n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per
l'aggiornamento
per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione
delle
superfici vitate negli albi dei vigneti docg e doc e negli
elenchi
delle vigne igt e norme aggiuntive;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Cellatica
denominazione
di origine controllata, con sede in Brescia, datata
26.5.2003, intesa
ad ottenere la modifica dell'art. 3 del disciplinare di
produzione
dei vini a indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia»
e più
specificatamente l'ampliamento della zona di produzione con
l'inclusione dei comuni di Bovezzo, Caino, Nave;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia
con
nota datata 26 giugno 2004;
Vista la documentazione, presentata dall'intera filiera
produttiva,
a sostegno dei motivi della modifica richiesta, e ritenuta
la stessa
congrua ai fini dell'accertamento della sussistenza dei
requisiti
previsti dalla normativa vigente;
Vista la delibera del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
Indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espressa nella riunione del 12
dicembre
2001, relativa alle modalita' cui attenersi per gli
ampliamenti della
zona di produzione indicata nei disciplinari di produzione
dei vini a
denominazione di origine ed indicazione geografica tipica;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda, e
sulla
proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione
dei vini
a Indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia»
formulato nella
riunione del 25 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale -
serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli
interessati in
riferimento al parere ed alla proposta di disciplinare sopra
citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini
Indicazione
geografica tipica «Ronchi di Brescia», ed all'approvazione
del
relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento,
in
conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a
Indicazione
geografica tipica «Ronchi di Brescia» approvato con decreto
ministeriale del 18 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 1995, e'
sostituito per intero come da testo annesso al presente
decreto le
cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
2005.
Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore
a
decorrere dalla vendemmia 2005.
Art. 2.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
decreto
valgono le norme, comunitarie e nazionali in materia di
produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini
da tavola
ad indicazione geografica tipica, in vigore.
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la Indicazione geografica tipica
«Ronchi di
Brescia» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni
e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2005
Il direttore generale: Abate
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA
TIPICA
«RONCHI DI BRESCIA»
(Omissis).
Art. 3.
1. «La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei
mosti e
dei vini atti ad essere designati con l'Indicazione
geografica tipica
«Ronchi di Brescia», comprende l'intero territorio dei
Comuni di
Brescia, Botticino, Cellatica, Rezzato, Nuvolera, Nuvolento,
Concesio, Collebeato, Villa Carcina, Bovezzo, Nave, Caino,
in
provincia di Brescia».
 
Parere del Comitato nazionale per la Tutela e la
Valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini, relativo
al riconoscimento della d.o.c. «Pietraviva»...
GU
n.70 del 25-3-2005 (10:54:41 29 marzo, 2005)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche
dei vini,
relativo al riconoscimento della denominazione di origine
controllata
dei vini «Pietraviva» e approvazione del relativo
disciplinare di
produzione.
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10
febbraio 1992,
n. 164;
Esaminata nel corso della riunione del 17 febbraio 2005, la
domanda presentata dall'«A.Pro.Vi.To - Associazione
Produttori
Vitivinicoli Toscani con sede in Siena, in data 7 luglio
2003, intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di'
origine
controllata dei vini «Pietraviva» e l'approvazione del
relativo
disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla
regione
Toscana;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Bucine
(Arezzo) in data 29 ottobre 2004, ha espresso parere
favorevole
accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini
dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il
disciplinare di
produzione dei vini in questione redatto secondo il testo
appresso
riportato;
Le eventuali istanze e cantrodeduzioni alla suddetta
proposta di
riconoscimento, in conformità con le disposizioni contenute
nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e
successive
modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli
interessati
al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -
via
Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla
data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA
DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «PIETRAVIVA».
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Pietraviva» è
riservata
ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso superiore, Rosato,
Chardonnay,
Malvasia bianca lunga, Cabernet sauvignon, Canaiolo nero,
Ciliegiolo,
Merlot e Sangiovese.
Art. 2.
I vini della denominazione di origine controllata «Pietraviva»
devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti
aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
«Pietraviva» bianco, «Pietraviva» bianco superiore:
Chardonnay dal 40 all'80%, Malvasia bianca lunga fino al
30%,
Trebbiano toscano fino al 20%. Possono concorrere altri
vitigni a
bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Toscana,
presenti
nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
«Pietraviva» rosso, «Pietraviva» rosato, «Pietraviva» rosso
superiore:
Sangiovese dal 40 all'80%, Cabernet Sauvignon fino al 30%,
Merlot
fino al 30%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera
idonei
alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei
vigneti fino ad
un massimo del 20%.
«Pietraviva» con le seguenti specificazioni:
Chardonnay
Malvasia bianca lunga;
Cabernet sauvignon;
Canaiolo nero;
Ciliegiolo;
Merlot;
Sangiovese,
devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno
l'85% da uno
dei sopracitati vitigni e la rimanente parte da uno o più
vitigni a
bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella
regione
Toscana.
Art. 3.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Pietraviva» ricade nella provincia di Arezzo e
comprende
i terreni vocati alla viticoltura dei comuni di Bucine,
Cavriglia,
Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno.
Tale zona e' cosi' delimitata:
la delimitazione ha inizio a Montevarchi all'innesto tra la
s.s. 69 e la s.p. 408 in direzione ovest verso Caviglia,
fino
all'intersezione con la s.c. per Caviglia. Si prosegue verso
est
lungo la strada comunale «S. Lucia» fino all'incrocio (quota
206) con
la s. vicinale per Rapale Alto, proseguendo su tale strada
fino
all'incrocio con la s.p. «Vacchereccia». Seguendo tale
strada in
direzione Caviglia fino all'incrocio con s.p. S.p. Per
(quota 284)
fino all'incrocio con la strada comunale per Casignano (q.
525), dove
si sale verso i monti del Chianti seguendo la mulattiera
fino il
confine provinciale Arezzo - Siena. Seguendo verso sud il
confine
provinciale in direzione Monte Malone (q. 812 ) fino al
congiungimento con la strada poderale per per Pod.
Stroppielle, che
si segue fino a quota 502. Si prosegue lungo la strada
poderale in
direzione Pod. Butia (q. 486), da dove si scende in
direzione N.E.
fino al raggiungimento del Borro Lusignana, da dove
risaliamo in
direzione Podere Cupoli (q. 491), seguendo la strada
poderale fino a
q. 505 e q. 503, incrociando la s.p. per Palazzolo e
seguendola verso
est fino all'incrocio con la strada poderale del Pod.
Roghetto e
seguendo la stessa fino a Poggio Roghetto (q. 499). Si
scende verso
S.E. fino a trovare il Borro Roghetto e lo seguiamo fino
all'inserzione con il Torrente Esse che viene seguito in
direzione
S.E. fino a q. 280 in zona Il Mulino dove incrocia la S.P.
per
Ciggiano, da Ciggiano si prosegue sulla carreggiabile in
direzione
Cappannacce fino all'intersezione con la linea ferroviaria
Arezzo -
Sinalunga. Seguendo la linea ferroviaria verso nord-est fino
all'intersezione con la s.p. per Vicomaggio, successivamente
si
prosegue sulla carreggiabile per Trebbio (q. 301) e
continuando verso
Torre Buccino (q. 534). Si risale fino a q. 535 sulla s.p.
per
Pergine Valdarno, fino all'incrocio a dx per S. Martino in
Poggio (q.
540) e seguendo la strada fino a Montarfoni (q. 433). Da
Montarfoni
si scende verso Posticino, fino all'intersezione con la
linea
ferroviaria Firenze - Arezzo che seguiamo in direzione
Firenze fino a
quota 262 (localita' La Fornacina), seguiamo il torrente
fino a quota
264 dove intersechiamo la s.p. 69 che seguiamo in direzione
nord fino
al km 43, seguiamo la sc. per il podere Ricavo. Dal Pod.
Ricavo si
segue il Rio Ricavo fino all'argine sinistro del fiume Arno
che
seguiamo in direzione nord fino al congiungimento con la
s.p.
«Acquaborra» che seguiamo in direzione Levane fino
all'intersezione
con la s.p. 69, successivamente di segue il tracciato della
s.p. 69,
in direzione nord, fino ad incontrare il raccordo tra la
linea
direttissima e la linea lenta della ferroviaria Arezzo -
Firenze e
seguiremo tale linea, in direzione Montevarchi fino
all'incrocio con
la s.p. 408.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini della denominazione di origine
controllata
«Pietraviva» devono essere quelle normali della zona e atte
a
conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche
di
qualità.
Sono pertanto considerati idonei ai fini dell'iscrizione al
relativo albo unicamente i vigneti ubicati nei territori
collinari di
altitudine non inferiore a 190 metri s.l.m., compresi nelle
zone di
cui al presente art. 3 e aventi una adeguata sistemazione
idraulico-agraria.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi
per
ettaro non puo' essere inferiore a 3300.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona,
privilegiando quelli a piu' bassa espansione e comunque atti
a non
modificare le caratteristiche della uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.
E' vietata ogni pratica di forzata esecuzione.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uva per ettaro e i titoli
alcolometrici
volumici naturali minimi sono i seguenti:
a)
========================================
| | Titolo alcolometrico
| | volumico naturale min.%
Tipologia |Produzione t/ha| vol.
========================================
Pietraviva bianco.... |9,0 |11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva rosato.... |9,0 |11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva rosso.... |9,0 |12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva bianco | |
superiore.... |7,0 |12,5
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva rosso | |
superiore.... |7,0 |12,5
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Chardonnay.... |9,0 |11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Malvasia bianca| |
lunga.... |9,0 |11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Cabernet | |
sauvignon.... |9,0 |12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Canaiolo | |
nero.... |9,0 |12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Ciliegiolo.... |9,0 |12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Merlot.... |9,0 |12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Sangiovese.... |9,0 |12,0
b)
Per i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in
vigore
del presente disciplinare di produzione e che hanno una
densità di
ceppi inferiore a quella prima indicata, le produzioni ad
ettaro
ammesse non possono essere superiori:
7 t per le uve a bacca bianca;
6 t per le uve a bacca rossa.
In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di
origine
controllata «Pietraviva» devono essere riportati, nei limiti
di cui
sopra, purche' la produzione globale non superi il 20% i
limiti
stessi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i
quantitativi
di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non
hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione
massima ad ettaro ammessa è:
========================================
Anno vegetativo | Produzione ammessa
========================================
I e II anno.... |0
III anno.... | 60%
IV anno e successivi.... |100%
Il riferimento anno d'impianto è fissato in primavera
(ripresa
vegetativa), anche se il vigneto è stato messo a dimora in
autunno.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l'invecchiamento
obbligatorio, l'imbottigliamento e l'affinamento devono
essere
effettuate nell'ambito del territorio di produzione delle
uve
delimitato all'art. 3 del presente disciplinare di
produzione. E'
altresi' consentito che dette operazioni possano effettuarsi
in
cantine situate in aziende ricadenti nell'intero territorio
dei
comuni indicati nel citato art. 3 e nei comuni della
provincia di
Arezzo, confinanti con la zona di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche. E' consentito l'arricchimento dei mosti e
dei vini
di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme
comunitarie e
nazionali.
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso
d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla
stessa
denominazione d'origine, di uguale colore e varieta' di
vite, anche
non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il
10%.
La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale
arricchimento, e' del 70% per tutte le tipologie della
denominazione
di origine controllata «Pietraviva».
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%,
l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata
per tutto il prodotto.
I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di
affinamento minimo in bottiglia di:
«Pietraviva» bianco: giorni quindici;
«Pietraviva» rosato: giorni quindici;
«Pietraviva» rosso: giorni trenta
«Pietraviva» bianco e rosso nella tipologia superiore: mesi
quattro.
I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva»
bianco
e «Pietraviva» rosato non possono essere immessi al consumo
prima del
1° febbraio dell'anno successivo a quello della raccolta
delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva»
rosso
non puo' essere immesso al consumo prima del 31 marzo
dell'anno
successivo a quello di raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva»
bianco superiore non puo' essere immesso al consumo prima
del
30 giugno dell'anno successivo a quello di raccolta delle
uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva»
rosso
superiore non puo' essere immesso al consumo prima del 30
giugno del
secondo anno successivo a quello di raccolta delle uve.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva»
devono
rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle
seguenti
caratteristiche:
«Pietraviva» bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: fine e delicato;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» rosato:
colore: da rosato a rosso rubino, senza riflessi violacei;
odore: fine e delicato, fruttato;
sapore: secco e armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» rosso:
colore: da rosso rubino a rosso granato;
odore: intensamente vinoso;
sapore: pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo 21,0 g/l;
«Pietraviva» bianco superiore:
colore: giallo paglierino, anche intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» rosso superiore:
colore: dal rosso rubino al granato intenso;
odore: intensamente vinoso;
sapore: pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Pietraviva» Chardonnav:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» Malvasia bianca lunga:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine e delicato, caratteristico;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico, complesso;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pietraviva» Canalolo nero:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso e caratteristico;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 2 0 g/l.
«Pietraviva» Ciliegiolo:
colore: rosso rubino di buona intensita';
odore: intenso, vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pietraviva» Merlot:
colore: rosso rubino, intenso;
odore: intenso, vinoso e caratteristico;
sapore: secco, pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pietraviva» Sangiovese:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno,
ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve
sentore di
legno.
E' discrezione del Ministero delle politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazione di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche
modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra
menzionati per
l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di cui
all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E'
tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle
del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e
altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche
di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita',
dalle quali
provengono le uve, e' consentito in conformita' alla
normativa
vigente.
Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine
controllata «Pietraviva» l'indicazione dell'annata di
produzione
delle uve e' obbligatoria.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è
consentita,
alle condizioni previste dalla legge soltanto per i vini
indicati
all'art. 1 del presente disciplinare.
Art. 8.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo
soltanto in recipienti in vetro del seguente volume
nominale: litri
0,187, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000 e 5,000. Sono
ammesse
soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai
caratteri
dei vini di pregio.
Per la tappatura dei vini di cui all'art. 1 è obbligatorio
il
tappo di sughero raso bocca.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 è ammessa
anche la
chiusura con tappo a vite.
 
Approvazione dello statuto del Consorzio tutela del vino a
doc «Aglianico del Vulture», in Rionero in Vulture, e il
conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di
tutela...
GU
n.58 del 11-3-2005 (15:47:35 15 marzo, 2005)
Approvazione dello statuto del Consorzio tutela del vino
a denominazione di origine controllata «Aglianico del
Vulture», in Rionero in Vulture, e il conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi
alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n.
164.
 
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle d o. e delle i.g.t. dei vini, relativo
alla richiesta di modificazione del disciplinare della doc
"Soave"
GU
n.57 del 10-3-2005 (15:44:25 15 marzo, 2005)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche
dei vini,
relativo alla modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Soave».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10
febbraio 1992, n
164:
Sentito l'orientamento del Dipartimento delle politiche di
mercato e della Direzione generale della qualità dei
prodotti
agroalimetari e dei servizi in materia di «presentazione» di
VQPRD;
Esaminata, nel corso della riunione del 17 febbraio 2005, la
domanda presentata dal «Consorzio volontario di tutela Vini
Soave DOC
e Recioto di Soave DOCG», con sede in Soave (Verona), intesa
ad
ottenere la modifica dell'art. 7 del disciplinare di
produzione dei
vini della denominazione di origine controllata «Soave» per
quanto
attiene specificatamente l'utilizzo del tappo a vite per i
contenitori da lt. 0,750;
Visto, il parere favorevole espresso al riguardo dalla
regione
Veneto, esprime;
Parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e
proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
dirigenziale, la modifica di che trattasi redatta nel testo
appresso
riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta
proposta di
modifica, conforme con le disposizioni contenute nel
decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive
modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al
Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana
n. 10 -
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.
PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 7 DEL DISCIPLINARE DI
PRODUZIONE DEI
VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SOAVE».
L'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata "Soave" - riconosciuto
con
decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e
successive
modifiche - e' modificato secondo il testo appresso
riportato:
«I vini a denominazione di origine controllata "Soave" e
"Soave"
classico devono essere immessi al consumo unicamente in
contenitori
di vetro tradizionali con abbigliamento consono al loro
carattere di
pregio.
Fino a 5 litri e' obbligatorio l'uso delle tradizionali
bottiglie
chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a
0,375
litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
L'uso del tappo a vite e' consentito anche per le bottiglie
fino a
0,750 litri ma esclusivamente per il vino "Soave"».
 
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle Do e delle Igt dei vini inerente la
richiesta di modifica del disciplinare di produzione della
doc "Friuli Isonzo"...
GU
n.57 del 10-3-2005 (15:43:05 15 marzo, 2005)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare
dei vini a
denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o
«Isonzo del
Friuli».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n.
164;
Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio per la tutela
della
denominazione di origine dei vini «Friuli Isonzo» in data 29
ottobre
2004, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare dei
vini a
denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo o Isonzo
del
Friuli» relativamente all'art. 6 (caratteristiche al
consumo) e
all'art. 8 (confezionamento);
Visto il parere della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
del
28 gennaio 2005, prot. n. RAF 77/8437, espresso sulla
domanda sopra
citata;
Sentito l'orientamento del Dipartimento della qualita' dei
prodotti agroalimentari e dei servizi e della direzione
generale per
la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore
in materia di presentazione dei vini di qualità prodotti in
regioni
determinate;
Ha espresso, nella riunione del 17 febbraio 2005, presente
il
funzionario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini
dell'emanazione
del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di
produzione
secondo il testo di cui appresso;
Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta
proposta di
modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola
con le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e
successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli
interessati al Ministero delle politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta
giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL FRIULI»
Art. 1.
La denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o
«Isonzo
del Friuli» è riservata esclusivamente ai vini che rispondono alle
condizioni e ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli»
o
«Friuli lsonzo» con la specificazione di una delle seguenti
indicazioni di vitigno:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Moscato giallo;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling (da Riesling renano);
Riesling italico;
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Franconia;
Merlot;
Moscato rosa;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino;
e' riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti
costituiti
dai corrispondenti vitigni.
La denominazione di origine controllata «lsonzo del Friuli»
a
«Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «bianco» e'
riservata ai
vini ottenuti da uve a bacca bianca e relativi mosti e vini,
elencati
nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, escluse le
varieta'
«Moscato» e «Traminer aromatico».
La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli»
o
«Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «rosso» è
riservata al
vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa e relativi
mosti e
vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni di
vitigno,
escluse la varieta' «Moscato rosa».
La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli»
o
«Friuli Isonzo», seguita dalla specificazione «rosato» e'
riservata
al vino ottenuta dalle uve di vitigni a bacca rossa,
elencati nel
precedente elenco di indicazioni di vitigno esclusa la
varieta'
«Moscato rosa».
Nella produzione del vino a denominazione di origine
controllata
«Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» Cabernet possono
concorrere,
disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet
franc e
Cabernet sauvignon.
La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli»
o
«Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «vendemmia
tardiva» e'
riservata al vino ottenuto dalle uve di Tocai friulano,
Sauvignon,
Verduzzo friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Malvasia
istriana,
vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito
un
appassimento naturale e vendemmiate tardivamente.
Nella tipologia Chardonnay «spumante» e' consentita
l'aggiunta di
uve di Pinot nero, aventi diritto alla denominazione di cui
all'art.
1, fino ad un massimo del 15% del totale.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a
denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o
«Isonzo del
Friuli» ricade nella provincia di Gorizia e comprende i
terreni
vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei
Comuni di:
Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier
d'Isonzo,
Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il
territorio
dei comuni di Cormons, Capriva del Friuli, San Lorenzo
Isontino,
Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra
d'Isonzo,
Savagna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi legionari, San Canzian
d'Isonzo e
Staranzano in provincia di Gorizia.
Tale zona è così delimitata: partendo dalla strada statale
n.
14 in prossimita' del km 17,500 e cioè dal ponte
sull'Isonzo, il
limite segue verso sud l'argine sinistro del fiume Isonzo
sino ad
incrociare la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo
questa strada
in direzione nordest e superata Villa Luisa raggiunge
l'incrocio con
la strada per C. Risaia segue quest'ultima verso sud per 200
m e da
qui prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge
l'angolo
sud del cimitero di Monfalcone (localita' Marcelliana) segue
poi il
viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il
centro cittadino
di Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima
del
colle La Rocca (q. 88). Da q. 88 in linea retta verso
nord-est
raggiunge M. Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto
transalpino,
segue verso nord il tracciato dell'oleodotto transalpino
fino a
raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo, una volta superato
il
centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia.
Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del
fiume
Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume
fino ad
incontrare il confine italo-sloveno.
Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad
incrociare l'Isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue
la riva
del fiume Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui
prosegue verso
sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo
sino ad
incrociare la strada ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest,
raggiunge il confine comunale di Cormons, in localita' Bosco
di
Sotto, che segue verso sud fino al ponte sul torrente Versa
(localita' Braidata).
Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in
prossimita'
della q. 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che
costeggia ad ovest la localita' di Bosco di Sotto e poi
trasformatosi
in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800
circa.
Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada
statale n. 56
fino al sottopasso della ferrovia in prossimita' di q. 49.
Attraversato il sottopasso prosegue verso la strada comunale
che
toccando quota 57, conduce alla localita' denominata Fontana
del Faet
e si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso
nord-ovest
attraverso il centro abitato di Cormans, lungo le strade
comunali che
segnano il piede della collina.
Superata la localita' di San Giovanni e Lucia, la frazione
di
Brazzano e la localita' di San Rocco di Brazzano, si
immette, in
prossimita' di q. 71, sulla strada provinciale per Dolegna
del
Collio, che segue, in direzione Dolegna, fino ad incontrare
il
confine comunale del comune di Cormons. Procede quindi lungo
detta
linea di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il
confine
tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine, che
percorre
verso sud fino al ponte di Pieris da dove la delimitazione è
iniziata.
All'interno della zona di produzione sopra delimitata è da
escludersi parte del territorio del confine del comune di
Farra
d'Isonzo sito sull'interno della delimitazione che segue:
partendo
dalle case Pusnar, il limite segue a norma la strada per
Villanova di
Farra, passando per quote 49-48. Da qui in direzione ovest, segue
la strada
per C. Bressan (q. 48) giunge a borgo dei Conventi (q. 46) e
piega
verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo
(q. 45)
segue ad ovest la strada per Borgo bearzat e prosegue sino
ad
incontrare in prossimita' di Villa Zuliani, a q. 36 la
strada
Gradisca d'Isonzo - Borgo Zoppini. Di qui il limite piega
versa
nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada
statale n. 351
fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di
delimitazione.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione
del vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» devono essere
quelle
normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le
produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati (a di pianura alluvionale).
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione
all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164,
i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre
sono da
escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente
argillosi e
privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su
tutti i
terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi.
Densità d'impianto.
Per i vigneti atti a produrre i vini con Denominazione di
origine
controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» nei nuovi
impianti
e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non puo'
essere
inferiore a 3.300 in coltura specializzata.
Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti
sono
quelli gia' usati nella zona (Guyot, Guyot doppio,
Cappuccina,
Cordone speronato).
Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La Regione puo' consentire diverse forme di allevamento
qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai sistemi di allevamento
della
vite ed alle produzioni proposte.
Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione, di soccorso.
Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
i vigneti atti alla produzione del vini a denominazione di
origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo»
non
potranno produrre mediamente piu' di kg 4 di uva per ceppo
per i
vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano
e Merlot
e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.
A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una
produzione
per pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al
fine di non
superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura
specializzata
non deve superare t 13 per i vigneti destinati alla
produzione di
Tocai friulana, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e
Merlot; t 12
per ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti
tipologie.
Tali rese comunque determinano un quantitativo di vino per
ettaro
atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri
91 per le
tipologie Tocai friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e
Merlot e a
ettolitri 84 per le altre tipologie di vino.
Per le tipologie «Isonzo del Friuli bianco» o «Friuli Isonzo
bianco», «Isonzo del Friuli rosato» o «Friuli Isonzo rosato»
e
«Isonzo del Friuli rosso» o «Friuli Isonzo rosso» la
produzione non
deve superare quella prevista per i vitigni di appartenenza
delle uve
utilizzate. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve
ottenuti e
da destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli lsonzo» devano
essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non
superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve devono assicurare a tutti i vini un titolo
alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,5% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione del vini di cui all'art. 2
del
presente disciplinare di produzione, possono essere
effettuate
nell'intero territorio della zona di produzione delimitata
dall'art.
3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano
effettuate entro
l'intero territorio della provincia di Gorizia nonche' in
quello dei
comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del
comune di
Cervignano del Friuli in provincia di Udine.
In deroga e' consentito che le operazioni di vinificazione
siano
effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione
delle
uve, ma nel territorio amministrativo della regione
Friuli-Venezia
Giulia, e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi
alla
produzione dei vini di cui all'art. 1.
La deroga di cui sopra e' concessa dal Ministero delle
politiche
agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini, sentita la regione e
comunicata
all'Ispettorato repressione frodi ed alla Camere di
commercio
interessate.
La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio
delle
tre Venezie.
Arricchimento e colmature.
E' consentita la correzione del mosti e del vini di cui
all'art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali,
con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti
all'Albo della
stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto
concentrato rettificato a mezzo concentrazione a freddo a
altre
tecnologie consentite.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro
peculiari
caratteristiche di qualita'.
E' consentita nella misura massima del volume del 15% la
correzione dei mosti e del vini di cui all'art. 2, con mosti
e vini
di uguale colore ottenuti da uve provenienti dai vigneti
iscritti
all'Albo della denominazione di origine controllata «Isonzo
del
Friuli» o «Friuli lsonzo».
Per tali correzioni non sona utilizzabili i mosti e i vini
delle
varieta' «Moscato», «Traminer aromatico» e «Moscato rosa».
Elaborazione.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere
elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia «rosata» deve essere ottenuta con la
vinificazione
«in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di
un
coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate
separatamente.
Per la tipologia «vendemmia tardiva» le uve devono avere
subito
un appassimento sulla pianta tale da assicurare ai vini
ottenuti, un
titolo alcolometrico volumico naturale minima non inferiore
a 13%
vol. ed essere raccolte non prima di trenta giorni dopo
l'inizio del
periodo vendemmiale.
Resa uva/vino e vino/ettaro.
Per tutti i vini «lsonzo del FriuIi» o «Friuli Isonzo» la
resa
massima dell'uva in vino, compresa l'eventuate aggiunta
correttiva e
la produzione massima di vino per ettaro, comprese le
aggiunte
occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti,
non deve
essere superiore al 70%.
Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma
non
oltre il 75%, le eccedenze non avranno diritto alla
denominazione di
origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade
il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
II vino «vendemmia-tardiva» non deve superare la resa del
60%.
Art.6.
Caratteristiche al consumo
Le tipologie relative ai vini «Friuli Isonzo» a «Isonzo del
Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle
seguenti caratteristiche:
Bianco:
colore: paglierino piu' o meno carico;
profumo: fruttato;
sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico,
giustamente tannico e acido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale mm.: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l per vini tranquilli e 5,0
g/l
per i frizzanti;
estratto non riduttore minima: 15 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
Rosso:
colore: rosso vivace, rubino;
profumo leggermente erbaceo;
sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico,
tranquillo;
titolo alcotometrico volumico totale mm.: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4.5 g/l per i vini tranquilli; 5,0
g/l
per i frizzanti;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
Rosato:
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;
sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale mm. 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/I per i vini tranquilli e 5,0
g/1
per le tipologie frizzanti;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
Vendemmia tardiva:
colore: giallo oro ambrato piu' o meno intenso;
profumo: intenso complesso di muschio;
sapore: dolce armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minima: 13,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Chardonnay:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale mm. 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/I;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Malvasia:
colore: paglierino;
profumo: gradevole;
sapore: asciutto, delicato gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale mm. 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Moscato giallo:
colore: caratteristico giallo paglierino;
profumo: tipico ed aromatico caratteristico;
sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minima: 10.50% vol;
acidita' totale minima 4.5 g/I;
estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.
Pinot bianco:
colore: paglierino chiaro a leggermente dorato;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale min: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/b;
estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.
Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi ramati;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minima: 15,0 g/I.
Riesling italico:
colore: paglierino;
profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato,
gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico,
caratteristico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Riesling:
colore: paglierino;
profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato,
gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico,
caratteristico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,6 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Sauvignon:
colore: dorato chiaro;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico voIumico totale mm.: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/I.
Tocai friulano:
colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;
profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fonda aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale mm.. 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Traminer aromatico:
colore: paglierino carico;
profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso,
caratteristico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
Verduzzo friulano:
colore: dorato piu' o meno carico;
profumo: vinoso caratteristico fruttato;
sapore: asciutto, demisec, amabile o dolce fruttato, di
corpo,
lievemente tannico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minima: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/I;
estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.
Chardonnay spumante:
spuma: fine, vivace, perlage persistente;
colore: paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico, di fruttato;
sapore: secco a amabile, gradevolmente fruttato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale mm.: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.
Moscato giallo spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' a meno carico;
profumo: tipico aromatico caratteristico;
sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minima: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.
Pinot spumante:
spuma: fine, vivace, perlage persistente;
colore: paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
sapore secco a amabile, gradevolmente fruttato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale mm: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l estratto secco netto minima:
15,0 g/l.
Verduzzo friulano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: dorato piu' o meno carico;
profumo: caratteristico di fruttato;
sapore: asciutto amabile a dolce di corpo leggermente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale mm. 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.
Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo
caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, piu'
evidente
nel Cabernet franc, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minima: 18,0 g/l.
Merlot:
colore: rubino;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbacea;
titolo alcolometrico volumico totale mm.: 10.50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minima: 18,0 g/l.
Franconia:
calore: rosso rubino;
profumo: vinoso ed armonico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;
titolo alcotometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minima: 18,0 gil.
Moscato rosa:
colore: rosato a giallo oro tendente al rosa;
profumo: di rosa fruttato;
sapore: aromatico amabile a dolce tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minima: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot nero:
colore: rosso rubino non molta intenso; profumo:
caratteristico;
sapore: asciutto, un po' aromatico gradevole, leggermente,
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4.g/l;
estratto non riduttore minima: 18,0 g/l.
Refosco dal Peduncolo rosso:
colore: rosso con tendenza al violaceo;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minima: 18,0 g/l.
Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature
granate;
profumo: vinoso caratteristico, con sentore di piccoli
frutti;
sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minima: 18,0 g/l.
Rosso spumante:
spuma: fine e persistente; colore: rosso rubino;
profumo: fruttato gradevole;
sapore: secco o amabile, caratteristico;
titolo alcalometrico volumico totale mm. 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minima: 15 g/l.
Moscato rosa spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato a giallo oro tendente al rosa;
profumo: caratteristico fruttato;
sapore: aromatico amabile a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale mm. 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore netto: 15,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzaziane delle
denominati di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e
dell'estratto secco
netto con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno,
il sapore del vini puo' rivelare gradevole sentore di legno.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
Qualificazioni:
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E'
tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Menzioni facoltative:
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle
del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e
altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Localita':
Il riferimento alle indicazioni geografiche a toponomastiche
di
unita' amministrative, a frazioni, aree, zone, Iocalità,
dalle quali
provengono le uve, e' consentito soltanto in conformità
delle
vigenti disposizioni in merito.
Caratteri e posizione in etichetta:
Le menzioni facoltative, esclusi i nomi e i marchi
aziendali,
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in
caratteri
tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati
per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali
più
restrittive.
L'indicazione del vitigno in etichetta deve figurare in
caratteri
non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli
utilizzati per
indicare la denominazione stessa.
Tipo merceologico:
L'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto per gli
spumanti e' obbligatoria nei limiti della normativa
comunitaria;
quella dei vini non spumanti e' facoltativa per i tipi
secchi a
abboccati e obbligatoria per i tipi amabili a dolci.
Annata:
Nell'etichettatura del vini «lsonzo del Friuli» a «Friuli
lsonzo»
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve
essere
obbligatatoriamente menzionata.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è
consentita,
alle condizioni previste dalla legge.
Art. 8.
Confezionamento
Tappatura e recipienti:
I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti
di
vetro di capacita' non superiore a tre litri devono essere
chiusi con
tappo di sughero raso bocca, tappo a vite a altro materiale
inerte
consentito. |