Approvazione dello statuto del Consorzio volontario per la
tutela dei vini a doc «Colli Amerini», con sede in Amelia e
conferimento dell’incarico di tutela...
GU
n.56 del 9-3-2005 (15:37:57 15 marzo, 2005)
Approvazione dello statuto del Consorzio volontario per
la tutela dei vini a denominazione di origine controllata
«Colli Amerini», con sede in Amelia e conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi
alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n.
164.
 
Approvazione dello statuto del Consorzio tutela della
denominazione «Frascati», con sede in Monteporzio Catone e
conferma dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela...
GU
n.56 del 9-3-2005 (15:36:55 15 marzo, 2005)
Approvazione dello statuto del Consorzio tutela della
denominazione «Frascati», con sede in Monteporzio Catone e
conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di
valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonche' a
collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri
affiliati, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge
10 febbraio 1992, n 164.
 
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle d o. e delle i.g.t. dei vini, relativo
alla richiesta di modificazione del disciplinare della doc
"Reggiano"
GU
n.56 del 9-3-2005 (15:35:48 15 marzo, 2005)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di modificazione del
disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei
vini
«Reggiano».
IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10
FEBBRAIO
1992, n. 164.
Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio per la tutela
dei
vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa», in data
24 aprile 2003, intesa ad ottenere la modificazione del
disciplinare
della denominazione di origine controllata dei vini
«Reggiano»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Reggio Emilia il giorno 5
ottobre 2004,
presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato
di Reggio Emilia, con la partecipazione di rappresentanti di
enti,
organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole della regione Emilia Romagna del
1° settembre 2003;
Ha espresso, nella riunione del 17 febbraio 2005, presente
il
funzionario della regione Emilia Romagna, parere favorevole
al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del
relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta
proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizione
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati
al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato
nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via
Sallustiana n. 10
- 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI
ORIGINE CONTROLLATA «REGGIANO».
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Reggiano» e'
riservata
ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono
alle
condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di
produzione
per le seguenti tipologie:
«Reggiano» Lambrusco (anche frizzante);
«Reggiano» Lambrusco Salamino (anche frizzante);
«Reggiano» Rosso (anche frizzante);
«Reggiano» Bianco spumante;
«Reggiano» Lambrusco novello (anche frizzante);
«Reggiano» Rosso novello.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata «Reggiano», seguita
da
una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai
vini e ai
mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti
dai vigneti
aventi in ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica:
«Reggiano» Lambrusco:
Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco,
Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco
Grasparossa,
Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, congiuntamente o
disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta,
Malbo
Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata.
«Reggiano» Lambrusco novello:
Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco,
Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco
Grasparossa,
Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, congiuntamente o
disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta,
Malbo
Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata.
«Reggiano» Lambrusco Salamino:
Lambrusco Salamino in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta,
Lambrusco
Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile.
«Reggiano» Rosso:
Ancellotta dal 50% al 60%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco
Salamino,
Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile,
Lambrusco
Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot,
Cabernet-Sauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco
Viadanese e
Lambrusco a foglia frastagliata.
«Reggiano» Rosso novello:
Ancellotta dal 50% al 60%;
per il totale rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco
Salamino,
Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile,
Lambrusco
Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot,
Cabernet-Sauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco
Viadanese e
Lambrusco a foglia frastagliata.
«Reggiano» bianco spumante:
Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino,
Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile
congiuntamente o disgiuntamente per il 100%.
Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Lambrusco devono essere
prodotte nel
territorio della provincia di Reggio Emilia con l'esclusione
di
quelle zone non idonee alla produzione di un vino che
risponda ai
requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la
zona di
produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Rolo,
Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino
in Rio,
Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo
Sotto,
Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Sant'Ilario d'Enza, Reggio
Emilia,
Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa,
Quattro
Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano,
Casalgrande,
Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto,
Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» rosso devono essere prodotte
nel
territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione
di quelle
zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai
requisiti
di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di
produzione
comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia,
Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Campagnola,
Rolo, Rio
Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera,
Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza, Gualtieri,
Guastalla,
Reggiolo, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande Albinea, Quattro
Castella e
Scandiano.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Lambrusco Salamino devono
essere
prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con
esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un
vino che
risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In
particolare
la zona di produzione comprende l'intero territorio dei
comuni di:
Reggio Emilia, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio
Saliceto,
Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla e
Novellara.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» bianco spumante devono essere
prodotte
nel territorio della provincia di Reggio Emilia con
esclusione di
quelle zone non idonee alla produzione di un vino che
risponda ai
requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la
zona di
produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:
Reggio
Emilia, Rubiera, S. Ilario d'Enza, S. Martino in Rio,
Correggio, Rio
Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano,
Guastalla,
Novellara, Gualtieri, Montecchio, Campegine.
Art. 4.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini di
cui all'art. 2 del presente disciplinare i seguenti titoli
alcolometrici volumici naturali minimi:
«Reggiano» Lambrusco 9,50%;
«Reggiano» Lambrusco novello 9,50%;
«Reggiano» Rosso 9,50%;
«Reggiano» Rosso novello 9,50%;
«Reggiano» Lambrusco Salamino 9,50%;
«Reggiano» Bianco spumante 9,50%.
Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli
la
regione Emilia Romagna con proprio provvedimento potra'
stabilire, di
anno in anno, prima della vendemmia, un titolo alcolometrico
volumico
minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello
stabilito
nel precedente comma.
Art. 5.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini «Reggiano» devono essere atte a
conferire alle
uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di
qualita'.
Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in
vigore
del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse
sono
quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con
parete
produttiva sdoppiata.
Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la
densita'
di piantagione, per i nuovi impianti, non potra' essere
inferiore a
1.600 viti per ettaro.
Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la
densita' di piantagione, per i nuovi impianti, non potra'
essere
inferiore a 2.000 viti per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima
di
uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di
origine controllata «Reggiano» non deve essere superiore ai
limiti di
seguito specificati:
«Reggiano» Lambrusco 18 t per Ha;
«Reggiano» Lambrusco novello 18 t per ha;
«Reggiano» Rosso 18 t per Ha;
«Reggiano» Rosso novello 18 t per Ha;
«Reggiano» Lambrusco Salamino 18 t per Ha;
«Reggiano» Bianco spumante 18 t per Ha.
La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra'
essere riportata a detti limiti, purche' la produzione
globale del
vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi.
Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del
20%
in piu' l'intera produzione non potra' rivendicare la
denominazione
di origine controllata.
La resa massima di vino per la produzione dei vini di cui
all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve
essere
superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva - vino superi detto limite, ma non il
75%, la
parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine
controllata, oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di
origine controllata di tutto il prodotto.
Art. 6.
La denominazione di origine controllata «Reggiano» bianco
spumante puo' essere utilizzata per produrre vino spumante
ottenuto
con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti
stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la
spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in
autoclave o in
bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla
preparazione degli
spumanti.
Art. 7.
Le operazioni di elaborazioni dei mosti e dei vini, di
vinificazione, ivi compresa la presa di spuma,
dell'affinamento in
bottiglia, dell'eventuale invecchiamento in botti di legno,
per le
tipologie previste, e della spumantizzazione devono essere
effettuate
nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, consentire che le suddette operazioni siano effettuate
in
stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma,
Mantova
e Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano
richiesta
e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da
almeno 10 anni
dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare e
producano
tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o
vini
provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del
presente
disciplinare vinificate secondo le pratiche enologiche
tradizionali
leali e costanti in uso nel territorio stesso.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti
d'uva
concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti
provenienti
da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione di
vini a
d.o.c. «Reggiano» prodotti nelle zone delimitate dal
precedente art.
3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento,
quando
consentito, puo' essere effettuato con l'impiego di mosto
concentrato
rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato
ottenuto
dalle uve di vigneti delle varieta' previste dal presente
disciplinare e iscritte all'albo, o a mezzo concentrazione a
freddo o
altre tecnologie consentite.
Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non
destinate
alla produzione dei vini a d.o.c. «Reggiano» aggiunti
nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno
sostituire
un'eguale quantita' di vino d.o.c. «Reggiano».
La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve
effettuarsi
con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva
parzialmente
fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione
dei vini a
d.o.c. «Reggiano» o con mosto concentrato rettificato, anche
su
prodotti arricchiti.
Nella vinificazione sono consentite soltanto pratiche
enologiche
leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Le tipologie «novello» devono essere ottenute con almeno il
50%
di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
Art. 8.
I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al
consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Reggiano» Lambrusco:
colore: rosato piu' o meno intenso; rosso dal rubino al
rosso
intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50%
vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato piu' o meno intenso; rosso dal rubino al
rosso
intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco Salamino:
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco Salamino frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Rosso:
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,5g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
E' consentito l'invecchiamento anche in botti di legno.
«Reggiano» Rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri massimi secondo normativa CE;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco novello frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Rosso novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Per le tipologie in cui e' ammesso l'affinamento in botti di
legno, puo' rilevarsi sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, di modificare, con proprio decreto, i valori dei
limiti minimi
riferiti all'estratto non riduttore minimo e all'acidita'
totale
minima.
Art. 9.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di
origine controllata «Reggiano» e' vietato l'uso di
qualificazioni
diverse da quelle previste dal presente disciplinare di
produzione,
ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a
nomi, ragioni sociali, marchi di singole aziende non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le
indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta,
podere,
cascina ed altri termini similari, sono consentite in
osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Art. 10.
I vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»,
previsti dal presente disciplinare, se confezionati in
recipienti di
capacita' fino a 5 litri possono essere immessi al consumo
solo in
bottiglie di vetro chiuse con qualsiasi chiusura compreso il
tappo a
fungo tradizionalmente usato nella zona, eccetto il tappo a
corona.
Le bottiglie di capacita' inferiore a 0,500 litri potranno
utilizzare anche il tappo a corona.
 
Conferma dell’incarico al Consorzio tutela del vino a D.O.C.
«Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene», in Pieve di
Soligo, a svolgere le funzioni di tutela...
GU
n.55 del 8-3-2005 (15:33:37 15 marzo, 2005)
Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del vino a
D.O.C. «Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene», in Pieve di
Soligo, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione,
di cura degli interessi generali, nonche' a collaborare alla
vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi
della citata D.O.C., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della
legge 10 febbraio 1992, n. 164.
 
Conferma dell’incarico al Consorzio tutela dei vini d’Asti e
del Monferrato, con sede in Asti, a svolgere le funzioni di
tutela, di valorizzazione ...
GU
n.55 del 8-3-2005 (15:32:57 15 marzo, 2005)
Conferma dell'incarico al Consorzio tutela dei vini
d'Asti e del Monferrato, con sede in Asti, a svolgere le
funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale
degli interessi connessi alle denominazioni di origine
controllata dei vini «Barbera d'Asti», «Barbera del
Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Cortese
dell'Alto Monferrato», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco»,
«Ruche' di Castagnole Monferrato», «Albugnano», «Loazzolo»,
«Monferrato» e «Piemonte», ai sensi dell'articolo 19, comma
1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Conferma dell’incarico al Consorzio tutela del vino
D.O.C. «Locorotondo», in Locorotondo, a svolgere le funzioni
di tutela, di valorizzazione ...
GU
n.54 del 7-3-2005 (15:31:36 15 marzo, 2005)
Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del vino
D.O.C. «Locorotondo», in Locorotondo, a svolgere le funzioni
di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli
interessi connessi alla citata denominazione di origine
controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge
10 febbraio 1992, n. 164.
 
Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela e la
valorizzazione dei vini «Cirò» D.O.C., in Cirò Marina, a
svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione
GU
n.54 del 7-3-2005 (15:30:46 15 marzo, 2005)
Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la
valorizzazione dei vini «Ciro» D.O.C., in Ciro' Marina, a
svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura
generale degli interessi connessi alla citata denominazione
di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1,
della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
 
Rinnovo dell’autorizzazione, al «Laboratorio enologico cons.
vol. tut. vini D.O.C. Colli Euganei», al rilascio dei
certificati di analisi...
GU
n.54 del 7-3-2005 (15:29:18 15 marzo, 2005)
Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio enologico
cons. vol. tut. vini D.O.C. Colli Euganei», al rilascio dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per
l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale,
anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune
prove.
 
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Pomino».
GU
n.40 del 18-2-2005 (22:31:20 18 febbraio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione
di origine controllata «Pomino».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei
vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio
1983,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine
controllata dei vini «Pomino» ed è stato approvato il
relativo
disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dall'Unione provinciale degli
agricoltori di Firenze, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata «Pomino» approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 25 febbraio 1983;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e
sulla
proposta del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di
origine controllata «Pomino» formulati dal Comitato stesso,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
244 del
16 settembre 2004;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli
interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata «Pomino», ed all'approvazione del relativo
disciplinare
di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo
dal sopra
citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Pomino», approvato con decreto del
Presidente
della Repubblica 25 febbraio 1983, e' sostituito per intero
dal testo
annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a
decorrere dalla vendemmia 2005.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire
dalla
vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine
controllata
«Pomino» provenienti da vigneti non ancora iscritti al
relativo Albo,
ma aventi base ampelografica conforme all'annesso
disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli
effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante
norme
relative all'Albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve -
le denunce
dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi
territoriali
ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei
vigneti
«Pomino» entro il 30 giugno 2005.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo
per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio
nell'albo
sopra citato, se a giudizio degli Organi tecnici della
regione
Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili,
nel caso
in cui la regione stessa non abbiano potuto effettuare, per
impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita'
previsti dalla
normativa vigente.
Art. 3.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata
«Pomino» in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla
data di
entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a
titolo
transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15
della legge
10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti
viti di
vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra
citato
art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti
dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di
cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo
albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la
loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art.
2
dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato
regionale
all'agricoltura.
La deroga di cui al comma 1 non si applica, ai sensi del
regolamento CE n. 1493/1999, alle tipologie di vini che
prevedono
l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.
Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata
«Pomino» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2005
Il direttore generale: Abate
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA POMINO
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Pomino» e'
riservata ai
vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso riserva, Bianco
Vendemmia
tardiva, Rosso Vendemmia tardiva, Vin Santo, Vin Santo
rosso, Pinot
Nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente
composizione ampelografica:
«Pomino» Bianco, «Pomino» Bianco riserva, «Pomino» Bianco
Vendemmia
tardiva, «Pomino» Vin santo:
Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o
congiuntamente
fino al 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di
altri
vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito
della
regione Toscana per un massimo del 30%;
«Pomino» Rosso, «Pomino» Rosso riserva, «Pomino» Vin Santo
rosso:
Sangiovese minimo: 50%;
Pinot nero e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un
massimo
del 50%.
Possono concorrere alla produzione delle sopra citate
tipologie
le uve delle varieta' di vitigni a frutto rosso idonei alla
coltivazione nell'ambito della regione Toscana, presenti nei
vigneti
fino a un massimo del 25% del totale delle viti;
«Pomino» Chardonnay:
Chardonnay minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
delle
varieta' di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione
nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente,
presenti
nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti;
«Pomino» Sauvignon:
Sauvignon minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
delle
varieta' di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione
nell'ambito della regione Toscana, da soli o assieme,
presenti
nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.
«Pomino» Pinot Nero:
Pinot Nero minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
delle
varieta' di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione
nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente,
presenti
nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.
«Pomino» Merlot:
Merlot minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
delle
varieta' di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione
nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente,
presenti
nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a
denominazione d'origine controllata «Pomino» ricade nella
provincia
di Firenze e comprende i terreni vocati alla qualita' di
parte del
territorio del comune di Rufina. Tale zona e' cosi'
delimitata:
partendo da Rugiano (quota 472) il limite segue verso sud la
strada che attraversa la Fornace e successivamente, piegando
verso
ovest, Castiglioni.
Prosegue poi, sempre verso sud, lungo la strada in uscita e
allorche' questa piega verso est, la segue per breve tratto
per
discendere poi lungo l'affluente del T. Rufina fino a
raggiungere
questo corso d'acqua in prossimita' della quota 202. Segue
quindi il
T. Rufina in direzione sud-est risalendo e al momento che il
corso
d'acqua identifica il confine del comune di Rufina prosegue
lungo
questi nella stessa direzione fino in prossimita' dal km
13,400 sulla
s.s. n. 70 da dove prosegue verso nord-est sempre sul
confine di
Rufina e all'incrocio con quello della provincia di Firenze
la
percorre verso nord fino in prossimita' della quota 1012 da
dove,
sempre lungo il confine di Rufina, prosegue verso ovest e
nordovest
fino all'altezza di Rugiano che raggiunge seguendo la strada
verso
ovest, chiudendo in tal modo la delimitazione.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione
dei vini «Pomino» devono essere quelli normali della zona e
atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per la
produzione della denominazione di origine di cui trattasi.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di
giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad
un
altitudine non superiore a m 650 per il tipo rosso e a m 800
per il
tipo bianco, poggiano su substrati arenacei e marnosi.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
4.2 - Densita' d'impianto.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' non puo'
essere
inferiore a 4.000 ceppi ad ha in la coltura specializzata.
4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianti e le forme di allevamento consentiti
sono
quelli gia' usati tradizionalmente nella zona.
La regione puo' consentire diverse forme di allevamento
qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4 - Sistemi di potatura.
La potatura in relazione ai suddetti sistemi di allevamento
della
vite, deve essere corta.
4.5 - Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva annessa per tutte le tipologie
e' di
9 tonnellate ad ettaro; tale produzione non puo' comunque
superare i
4 kg/ceppo per i vecchi impianti ed i 2,3/Kg/ceppo per gli
impianti
con densita' di almeno 4.000 ceppi ad ettaro.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione
massima ammessa ad ettaro e':
I e II anno vegetativo: 0;
III anno vegetativo 50% produzione prevista;
IV anno vegetativo: 80% della produzione prevista;
V anno vegetativo 100% della produzione prevista.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno
10% vol per
tutte le tipologie provenienti da uve bianche e 11% vol per
tutte le
tipologie provenienti da uve rosse;
le tipologie «bianco riserva» e «rosso riserva» devono
assicurare
una gradazione alcolica complessiva minima naturale di
almeno 11,50 %
vol.
In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione,
attraverso
una accurata cernita delle uve, dovra' essere riportata al
massimo
previsto dal disciplinare, purche' tale resa non superi
comunque del
20% il limite medesimo.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l'invecchiamento
obbligatorio, l'arricchimento del grado alcoolico e
l'appassimento
delle uve, devono essere fatte all'interno della
provincia di
Firenze.
5.1 - Zona di imbottigliamento.
L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine
controllata «Pomino» di tutte le tipologie previste deve
avvenire
all'interno della provincia di Firenze; le eventuali
dolcificazioni e
l'eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire nel
luogo di
imbottigliamento.
5.2 - Correzioni e colmature.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1, e nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti
iscritti
all'Albo della stessa denominazione di origine controllata
oppure con
mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a
freddo o
altre tecnologie consentite.
5.3 - Elaborazione.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere
elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
Per le tipologie «Bianco Vendemmia tardiva» e «rosso
Vendemmia
tardiva», le uve devono aver subito un appassimento sulla
pianta tale
da presentare alla raccolta una gradazione alcolica
complessiva
minima naturale non inferiore a 12,00% vol.
Le tipologie «Vin Santo» e «Vinsanto rosso» devono essere
ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla
pianta o
in locali idonei.
E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata
ovvero
con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati.
La fermentazione e l'invecchiamento obbligatorio delle
tipologie
Vinsanto debbono avvenire nell'ambito della zona di
vinificazione
delle uve di cui al presente art. 5 in appositi locali ed in
recipienti in legno di capacita' non superiore a hl 4.
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve
avere
una gradazione alcolica minima complessiva di 15,50% vol.
5.4 - Resa uva/vino.
Le rese massime di uva in vino, compreso l'eventuale
arricchimento sono le seguenti:
=========================================
Tipologia | Resa % Uva/vino | Resa vino hl/ha
=========================================
Pomino bianco, Pomino rosso | 70% | 63
Pomino Bianco riserva, | |
Pomino Rosso riserva | 70% | 63
Pomino Bianco Vendemmia tardiva | |
Pomino Rosso Vendemmia tardiva | 60% |
Pomino Vin Santo, | |
Pomino Vin Santo rosso | 35% al 3° anno |
Pomino Pinot Nero | 70% | 63
Pomino Merlot | 70% | 63
Pomino Chardonnay | 70% | 63
Pomino Sauvignon | 70% | 63
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma
non il
75% per le tipologie Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso
riserva,
Pinot nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, il 63% per le
tipologie
«Vendemmia tardiva», il 43% per le tipologia Vin Santo e Vin
Santo
rosso, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto
del massimo
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
d'origine.
Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di
origine
controllata per tutta la partita.
5.5 - Invecchiamento.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo
d'invecchiamento:
Pomino Rosso: invecchiamento obbligatorio di almeno sei mesi
in
botti di rovere o in piccoli carati di rovere;
Pomino Rosso riserva: invecchiamento obbligatoria non
inferiore
a due anni, di cui almeno dodici mesi in botti di rovere o
in piccoli
carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento
obbligatorio
decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve
per
entrambe le tipologie;
Pomino Bianco riserva: invecchiamento obbligatoria non
inferiore a un anno, di cui almeno dieci mesi in botti di
rovere o in
piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di
invecchiamento
obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione
delle
uve;
Pomino Vin santo e Pomino Vin santo rosso: l'invecchiamento
obbligatorio deve avvenire in recipienti di legno di
capacita' non
superiore a 4 hl.
5.6 - Affinamento in bottiglia.
Pomino Riserva rossa prevede un affinamento in bottiglia di
almeno tre mesi prima della commercializzazione.
5.7 - Immissione al consumo.
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di
seguito
indicata:
tipologie a frutto rosso: 1° novembre dell'anno successivo a
quello di produzione delle uve;
Pomino Rosso riserva: 1° novembre del secondo anno
successivo a
quello di produzione delle uve;
Pomino bianco riserva: 1° novembre dell'anno successivo a
quello di produzione delle uve;
Pomino Vendemmia tardiva Bianco, Pomino Vendemmia tardiva
Rosso: 1° giugno successivo a quello di produzione delle
uve;
Pomino Vin Santo e Vin Santo rosso: 1° novembre del terzo
anno
successivo a quello di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'innissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Pomino bianco:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, fruttato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l,
estratto non riduttore minimo 16,0 g/l.
Pomino bianco riserva:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, fruttato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 17,0 g/l.
«Pomino Chardonnay»:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, fruttato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 16,0 g/l.
«Pomino» Sauvignon:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, fruttato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 16,0 g/l.
«Pomino» Rosso:
colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate piu' o
meno
intense;
odore: vinoso, intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei
prodotti giovani;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 22,0 g/l.
«Pomino» Rosso riserva:
colore: rosso rubino con sfumature granate piu' o meno
intense;
odore: intenso e caratteristico talvolta di frutta matura,
armonico;
sapore: asciutto, robusto, morbido e vellutato talvolta con
sentori di confettura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.
«Pomino» Pinot Nero:
colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate piu' o
meno
intense;
odore: vinoso, intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei
prodotti giovani;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 22,0 g/l.
«Pomino Merlot»:
colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate piu' o
meno
intense;
odore: vinoso, intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei
prodotti giovani;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 22,0 g/l.
Pomino bianco e rosso «Vendemmia Tardiva»:
colore: giallo paglierino intenso fino all'ambrato per il
tipo
bianco; rubino piu' o meno intenso tendente al granato per
il tipo
rosso;
odore: etereo intenso;
sapore: armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
zuccheri residui minimo 25,0 g/l;
acidita' totale minima 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo 19,0 g/l.
Pomino Vin santo e Pomino Vin Santo rosso:
colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso per il
tipo
bianco. Granato piu' o meno intenso per il tipo rosso;
odore: etereo intenso;
sapore: armonico, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di
cui
almeno 14,50% vol svolta;
acidita' totale minima 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero del politiche agricole -
Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare
i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore
con
proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno,
ove consentito, il sapore dei vini puo' rilevare lieve
sentore o
percezione di legno.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
7.1 - Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa
da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi
gli
aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato»,
«vecchio» e
similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
7.2 - Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle
del
colore, delle varieta' di vite, purche' pertinenti ai vini
di cui
all'art. 1.
7.3 - Localita'.
Il riferimento alle indicazioni o toponomastiche di unita'
amministrative, a frazioni, aree, zone, localita', dalle
quali
provengono le uve, e' consentita in conformita' del disposto
del
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
7.4 - Caratteri e posizioni in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali
possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati
per la
denominazione di origine del vino, salvo le norme generali
piu'
restrittive.
7.5 - Annata.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 del presente
disciplinare e per tutte le tipologie deve figurare,
veritiera e
documentabile, l'annata di produzione delle uve.
7.6 - Vigna.
La menzione «Vigna» seguita da relativo toponimo e'
consentita,
alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia,
ai vini
di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione.
Art. 8.
Confezionamento
8.1 - Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 possono essere messi al consumo
soltanto in contenitori di volume nominale fino a 12 litri.
8.2 - Recipienti e tappatura.
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro, di
forma
bordolese e/o borgognona o forme similari in volume nominale
fino a
12 litri.
Le bottiglie devono essere chiuse con tappo raso bocca di
sughero
o materiale inerte prodotto a norma di legge.
 
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini».
GU
n.39 del 17-2-2005 (22:30:19 18 febbraio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione
di origine controllata «Colli Altotiberini».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei
vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio
1980
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine
controllata dei vini «Colli Altotiberini» ed e' stato
approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla regione dell'Umbria per
nome e
per conto dei produttori, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata «Colli Altotiberini» approvato con decreto del
Presidente
della Repubblica 22 gennaio 1980;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e
sulla
proposta del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di
origine controllata «Colli Altotiberini» formulati dal
Comitato
stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
n. 258
del 3 novembre 2004;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli
interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata «Colli Altotiberini», ed all'approvazione del
relativo
disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso
al
riguardo dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli Altotiberini», approvato con
decreto del
Presidente della Repubblica 22 gennaio 1980, e' sostituito
per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire
dalla
vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine
controllata «Colli
Altotiberini» provenienti da vigneti non ancora iscritti al
relativo
albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso
disciplinare
di produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli
effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante
norme
relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve -
le denunce
dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi
territoriali
ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei
vigneti
«Colli Altotiberini» entro il 30 giugno2005.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo
per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio
nell'albo
sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della
regione
dell'Umbria, le denunce risultino sufficientemente
attendibili, nel
caso in cui la regione stessa non abbiano potuto effettuare,
per
impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita'
previsti dalla
normativa vigente.
Art. 3.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata
«Colli Altotiberini» in deroga a quanto previsto dall'art. 2
dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a
partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere
iscritti
a titolo transitorio nell'albo dei vigneti previsto
dall'art. 15
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano
presenti
viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate
nel sopra
citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle
viti dei
vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di
cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo
albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la
loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art.
2
dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato
regionale
all'agricoltura.
La deroga di cui al comma 1 non si applica, ai sensi del
regolamento CE n. 1493/99, alle tipologie di vini che
prevedono
l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.
Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata
«Colli Altotiberini» e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso
disciplinare
di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2005
Il direttore generale: Abate
Allegato
Disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata
«Colli Altotiberini»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini»
e'
riservata ai vini bianchi, rossi e rosato che rispondono
alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di
produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Colli Altotiberini» bianco ed anche nelle tipologie
spumante e
superiore;
«Colli Altotiberini» rosso e anche nelle tipologie novello
e
riserva;
«Colli Altotiberini» Rosato;
«Colli Altotiberini» Grechetto;
«Colli Altotiberini» Trebbiano;
«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon;
«Colli Altotiberini» Merlot;
«Colli Altotiberini» Sangiovese;
«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon riserva;
«Colli Altotiberini» Merlot riserva;
«Colli Altotiberini» Sangiovese riserva.
Art. 2.
Base ampelografica
Il vino «Colli Altotiberini» bianco deve essere ottenuto
dalle uve
provenienti da vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente
composizione ampelografica:
Trebbiano Toscano minimo: 50%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve
provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del
50%.
Il vino «Colli Altotiberini» bianco superiore deve essere
ottenuto
dalle uve provenienti da vitigni aventi, nell'ambito
aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Trebbiano Toscano minimo 50%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve
provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del
50%.
Il vino «Colli Altotiberini» spumante deve essere ottenuto
dalle
uve prevenienti dai vitigni Grechetto, Chardonnay, Pinot
bianco,
Pinot nero e Pinot grigio, da soli o congiuntamente, minimo
per il
50%.
Possono concorrere come complementari gli altri vitigni a
bacca
bianca idonei alla coltivazione per la Regione Umbria nella
misura
massima del 50%.
I vini «Colli Altotiberini» rosso, rosato e novello debbono
essere
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi
nell'ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese minimo: 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve
provenienti
da altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per
la regione
Umbria, fino ad un massimo del 50%.
Il vino «Colli Altotiberini» rosso riserva deve essere
ottenuto
dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito
aziendale la
seguente composizione ampelografica:
Sangiovese minimo: 50%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve
provenienti da gli altri vitigni a bacca nera idonei alla
coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del
50%.
Per i vini con riferimento al nome dei vitigni, questi
debbono
essere ottenuti da vigneti in cui il vitigno, nell'ambito
aziendale,
sia rappresentato minimo per l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altre uve,
nel
rispetto delle tipologie bianche e nere, provenienti dai
vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un
massimo
del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a
denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini»
ricade
nella provincia di Perugia e comprende i terreni vocati alla
qualita'
di tutto o parte dei territori dei seguenti comuni: San
Giustino,
Citerna, Citta' di Castello, Monte S. Maria Tiberina,
Montone,
Umbertide, Gubbio, Perugia.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal punto di
incrocio della
via Tiberina strada statale n. 3-bis con il confine di
provincia in
localita' Dogana quota 330 m s.l.m., il limite segue verso
nord-est
il confine provinciale per circa 800 metri fino a
raggiungere la
quota 355 da dove prosegue in direzione sud per la strada e
superata
la quota 371, raggiunge Cospaia, costeggia il centro abitato
ed est e
per un sentiero giunge in direzione sud il corso d'acqua
discendendolo fino a quota 333 dove prende il sentiero verso
est
raggiungendo quota 391, a nord di Porrino, continua poi
verso
nord-est per la strada ed il sentiero poi che va ad
incrociare il T.
Vertola in prossimita' della quota 368, raggiungendo
l'incrocio con
la strada S. Giustino-Corposano.
Dal punto di incrocio sulla S. Giustino-Corposano, il limite
segue
verso est e poi ovest la mulattiera che raggiunge, in
prossimita'
della quota 448, la strada statale di Bocca Trabaria (n.
73-bis),
segue quest'ultima verso sud-est fino a quota 513 (C. Gobbi)
e quindi
la strada, prima verso est e poi sud, che conduce a Ca' di
Crea e 200
metri circa prima di giungere a tale localita' segue, verso
est, il
sentiero e poi la strada attraversa la quota 502 e raggiunge
da
nord-est C. Somaia da dove prosegue per la strada che verso
sud-est
prima e poi verso nord-est raggiunge l'impluvio all'altezza
della
quota 489, risale l'impluvio in direzione nord-est e sul
proseguimento va ad incrociare la strada che passa ad est
della quota
629 (Monticello), percorre tale strada verso sud est sino ai
ruderi
di Pieve Vecchia da dove, per una retta in direzione
nord-est
raggiunge la sorgente perenne a nord di C. Cattanera (quota
434),
costeggia tale localita' per la strada ad est ed all'altezza
della
quota 434 piega verso est per la strada che raggiunge in
prossimita'
del ponte, quella per Colle Plinio, attraversa tale strada e
seguendo
la mulattiera verso sud-est raggiunge il confine comunale di
S.
Giustino, lo percorre per breve tratto verso est ed
all'altezza della
quota 467, seguendo l'impluvio in direzione sud-est lungo il
fosso
raggiunge il ponte sulla strada Colle Plinio-Ripole (quota
368),
percorre quest'ultima per circa 300 metri verso est ed
all'altezza
della strada di C. S.Biagio, attraversa, in direzione
sud-est, il
torrente Lama e risalendo l'impluvio del fosso affluente
nella stessa
direzione, raggiunge sul proseguimento di questi, la strada
per C.se
Colecchio che percorre verso sud-ovest fino a raggiungere
tale
localita'.
Da C.se Colecchio, attraversato il corso d'acqua a sud,
prende la
mulattiera per raggiungere, in direzione sud-est, quota 470
(C.
Malfatti) e quindi, sempre verso sud-est, segue la strada
che poi
piega a sud fino a raggiungere la quota 530 percorrendo un
sentiero
nell'ultimo tratto; da quota 530 segue la strada verso sud
fino a
quota 468, a nord-ovest di V.la Panicale.
Da quota 468 segue una retta in direzione est fino a quota
380 da
dove per la strada verso sud-est incrocia quella per C.
Ponte e,
lungo questa, verso sud raggiunge il ponte sul T. Regnano,
prosegue
quindi per il sentiero che in direzione sud-est passa ad est
di M.
Novello e successivamente per la mulattiera verso sud-ovest
raggiunge
la quota 456.
Da quota 456 seguendo una retta in direzione sud-est giunge
a quota
364 (C. Muri) e quindi percorre la strada che verso sud
raggiunge la
quota 341, una volta attraversato il T. Vaschi.
Da quota 341 segue una retta in direzione sud-ovest
raggiungendo
Userna (quota 366) e da Userna prosegue per la strada che in
direzione sud-est raggiunge l'impluvio e lo percorre verso
est fino
ad incontrare, sul proseguimento, il sentiero per V.la Coppi
che
raggiunge lungo questi seguendo verso sud.
Da V.la Coppi prosegue per la mulattiera che verso est
raggiunge
quota 430 all'incrocio con quella che conduce a Castiglione,
dal
punto d'incrocio (quota 430), segue una retta in direzione
sud-est
che raggiunge C. Cavaglione da dove discende verso sud per
la strada
che attraversa ad est la localita' Belvedere fino ad
incrociare a
quota 337 la strada per Citta' di Castello, segue tale
strada verso
est fino al km 2 da dove, per una retta in direzione sud-est
raggiunge la quota 360 e quindi lungo il sentiero in
direzione est
incrocia la mulattiera per C. Nunziatella e lungo questa
verso
sud-ovest, raggiunge tale localita' (quota 443), la supera e
sulla
strada che prosegue, raggiunge Bagni di Fontecchio dopo aver
superato
la quota 415.
Da Bagni di Fontecchio segue la strada che in direzione sud
e
sud-ovest conduce a V.la Eleonora da dove prosegue per la
mulattiera
verso sud-ovest, attraversa la quota 460 ed arriva a quota
407 e sul
proseguimento giunge a V.la Rocca (quota 431) da dove piega
prima
verso nord-est e poi sud per la strada che, attraversata
quota 437,
perviene a quota 395 da dove segue l'impluvio in direzione
sud e
quindi il F.so Zanzone, sempre verso sud, fino ad incrociare
la
strada per Citta' di Castello.
Segue tale strada verso sud-ovest per circa 600 metri fino
all'incrocio con quella per C. Le Guardie e lungo questa
raggiunge
tale localita' per proseguire poi in direzione sud-ovest
fino ad
incrociare il T. Soara e quindi all'incrocio segue la strada
adiacente verso sud-est fino a raggiungere C. Belvedere
(quota 466)
dopo aver costeggiato ad est Le Piagge e la quota 454.
Da C. Belvedere segue la strada in direzione nord-est e poi
sud-est
fino alla quota 480 da dove, per una retta a perpendicolare
sud
incrocia la strada in uscita da S. Domino, prosegue lungo
tale strada
verso sud-ovest, passando per le quote 453, 447, 345 e
nell'ultimo
tratto per un sentiero fino alla quota 345 da dove piega
verso sud
fino a C. Molinello e quindi per una mulattiera verso est,
superata
la quota 367, raggiunge la strada per Carafieri e, lungo
questa, tale
localita'.
Da Calafieri discende verso sud per la mulattiera fino a
quota 400
da dove lungo una retta in direzione sud arriva a quota 385
(C.
Ricci), per proseguire poi in direzione nord-est lungo la
strada che
costeggia il F.so di Fonte Maggio fino all'altezza della
quota 423 da
dove, per una retta in direzione sud-est, raggiunge quota
404 sulla
strada per La Casella, segue tale strada in direzione ovest
sino a
raggiungere la strada di S. Martino di Castelvecchio
passando per le
quote 324 e 311.
All'incrocio, in prossimita' di S. Martino di Castelvecchio,
il
limite segue la strada in direzione est per Caldarino di
Sopra
passando per le quote 359, 368, 384 e superata quesa ultima
quota
segue il sentiero verso nord-est fino all'impluvio
affluente
del F.so Rancale per risalirlo fino ad incrociare nuovamente
la
strada per Caldarino di Sopra in prossimita' di C.
Benedetti,
prosegue per tale strada verso nord-est e raggiunge
Caldarino (quota
412), da dove segue quella in direzione sud- est, supera la
quota 414
e, per un sentiero che nell'ultimo tratto piega verso est,
raggiunge
C. Masci a quota 441.
Da C.sa Masci segue la strada che, in direzione est prima e
poi
sud, raggiunge il Palazzotto dopo aver superato le quote
452, 440,
432, 444 e 447 e dal Palazzotto segue la strada verso sud
per breve
tratto e quindi il sentiero che la congiunge a quella per C.
Fondeo
raggiungendo questi per la strada in direzione est.
Da C. Fondeo segue la strada che, in direzione nord,
costeggia il
T. Lana e, poco prima della quota 311, attraversa il corso
d'acqua
seguendo poi il sentiero che in direzione sud-est, raggiunge
C.
Casale (quota 391), lo supera e lungo la mulattiera, nella
stessa
direzione, raggiunge la strada per La Casella, la segue
verso est
prima e poi verso sud attraversando la quota 427 fino ad
arrivare
alla quota 393 da dove, per la mulattiera in direzione
nord-est,
raggiunge C. Rio (quota 388) indi prosegue verso sud-est
lungo la
strada che arriva a quota 438 e poi, lungo il sentiero,
arriva a
quota 473, per seguire poi l'impluvio che va a confluire nel
T.
Carpina.
Alla confluenza risale per circa 100 metri il T. Carpina, lo
attraversa per proseguire sulla strada che verso sud-est
supera
Casale di Sotto (quota 298) e quindi lungo un sentiero nella
stessa
direzione raggiunge la strada per C. Maiola che segue fino a
tale
localita'.
Da C. Maiola (quota 376) per una linea retta in direzione
sud-est
attraversa la quota 402 e raggiunge Broccano (quota 473), da
Broccano
segue la strada che nella stessa direzione supera Caicresci
e
raggiunge quota 401 da dove, lungo un sentiero in direzione
est,
raggiunge il Rio all'altezza della quota 334, discende tale
corso
d'acqua per circa 600 metri e prende quindi il sentiero e la
strada
in direzione sud-est fino a raggiungere il confine di
Montone a S.
Benedetto, risalendo verso nord per circa 100 metri il
confine
comunale per seguire la strada e poi la mulattiera che, in
direzione
est, raggiunge C. Col della Tempesta (quota 466).
Da Col della Tempesta segue la strada verso sud-ovest per
Pian del
Corso (quota 403) e, superato Scapicchio (quota 337) di
circa 300
metri, prende verso sud-est il sentiero e poi la strada che
raggiunge
prima C. Val di Roba (quota 410) e poi Caicace (quota 445)
da dove
segue la strada e la carrareccia che giunge a Le Capanne,
passando
per la quota 379.
Superate Le Capanne prosegue verso est fino ad arrivare al
T. Assino che discende verso sud ed all'altezza di M.
Scaricato,
risale l'affluente che attraversa la strada statale per
Gubbio in
direzione est, e risale quindi il F.so Ranco Nuovo fino in
prossimita' della sorgente dove, lungo una mulattiera prima
verso sud
e poi una carrareccia verso est, raggiunge Il Castello.
Dalla localita' Il Castello, il limite segue la mulattiera
che in
direzione sud attraversa le quote 471, 419, 416, 408 (Poggio
del
Colle), da dove segue il sentiero che in direzione sud-est
raggiunge
il T. Mussino a quota 261 in corrispondenza della confluenza
del F.so
dei Cerri, risale per breve tratto tale corso d'acqua, circa
50
metri, e poi prende il sentiero che discende verso sud
raggiungendo
quota 306 il Varlo, risale quindi per la mulattiera in
direzione
nord-est e, superato il podere Valcerbaia seguendo la
carrareccia,
raggiunge l'impluvio e ridiscende fino all'altezza della
quota 381
dove, per la mulattiera, arriva alla località Torretta
(quota 300).
Da quota 300 segue una linea retta, in direzione nord-est e
raggiunge la quota 463 sulla strada per C.se Nuove, segue
tale strada
verso nord-est e, superata Pietra Melina all'altezza della
quota 569,
prende la carrareccia per Casidolfo (quota 596) da dove
lungo il
sentiero in direzione est e poi sud, raggiunge Venarella
(quota 607)
e per la Mulattiera arriva a Vignaie da dove risale in
direzione
nord-est fino alla quota 503 sul confine comunale.
Da quota 503 segue una linea retta verso sud-ovest e
raggiunge
Colozzone a quota 463 per proseguire poi nella stessa
direzione per
la mulattiera che raggiunge il Rio, segue il corso d'acqua
verso sud
costeggiando l'acquedotto fino ad arrivare a quota 300 e
quindi la
mulattiera che verso est passa per Castello di Vicolo (quota
344),
Podere Piaggia (quota 440), quota 460 e proseguendo
raggiunge
l'acquedotto che discende verso sud fino al C. il Poggio, da
dove in
linea retta verso est raggiunge la quota 436 e quindi la
strada per
Casanova che segue fino a superare tale localita' (quota
418) e
prendere poi il sentiero che, in direzione sud-est, arriva
alla
strada per C. S. Benedetto che raggiunge e supera
incrociando poi il
T. Resina. Attraversa il T. Resina e prosegue per la strada
il Molino
di Vico per procedere verso est fino a quota 365, dove
prosegue per
nord-est lungo la strada che passa per le quote 416, 461,
459 e
raggiunge C. Vaglie (quota 465).
Il limite discende poi verso sud fino a raggiungere la
strada che
incrocia quella per Morleschio alla quota 542, segue tale
strada fino
a Palombare Alto di Morleschio e da qui la strada in parte
mulattiera
che in direzione sud-est passa le quote 366 e 300 fino ad
incrociare
il T. Ventia in localita' C. Crevelli, sul proseguimento
della strada
raggiunge poi la localita' Montelabate, passando per P.re
Guardabassi
(quota 288), C. Cirosso (quota 303), quote 305, 322, e 348.
Prosegue poi in direzione nord-est per la strada che conduce
alla
localita' Casacce (quota 617), fino a raggiungerla in
prossimita' del
km 21,100 circa sulla strada per Perugia e discende lungo
questa sino
al km 20,000 circa.
Dal km 20,000 della via Eugubina segue la strada verso est
che
passa per casa Forti (quota 532) e C. la Valle (quota 435)
da dove,
per un sentiero, incrocia il Rio, lo ridiscende anche quando
muta il
nome in Rio Grande fino all'altezza di Piccione a quota 308
e quindi
prosegue per la strada che in direzione sud passa a ovest di
C.se
Vaglie, piega quindi verso sud-est su quella che raggiunge
quota 353
per risalire in direzione nord-est, in prossimita' della
Cappella,
superato di circa 100 metri il bivio per C. S. Croce, prende
la
strada verso sud attraversando le localita': Casella (quota
338),
P.zo Nerbone (quota 340), C. Bruciata, P.zo Taccone (quota
446), C.
Grelli, C. Serrina Bassa (quota 352), P.re Palazzone (quota
357) fino
ad incrociare la strada per Pianello in localita' La
Colonnetta alla
quota 234.
Da quota 234 segue verso sud-ovest la strada carrareccia per
P.re
la Spiaggie e dopo circa 600 metri piega verso sud lungo la
strada
che attraversa Casanova, P.re Macci, (quota 242), P.re del
Bosco fino
a raggiungere a quota 229 quella in uscita da Ripa sulla
quale
prosegue incrociando dopo circa 150 metri il F.so Macara,
segue
quindi tale corso d'acqua in direzione sud, fino a
raggiungere la
quota 207 all'altezza di podere Fonte che raggiunge seguendo
la
strada in direzione ovest.
Da P.re Fonte segue verso sud la strada che passando per le
quote
206. 207 (C. Pallareto) raggiunge la linea ferroviaria in
prossimità
della quota 213, continua per la linea ferrata verso ovest
ed alla
stazione di ponte S. Giovanni, segue la strada che
attraversato il
fosso di S. Margherita a quota 235 raggiunge il centro
abitato di
Perugia che costeggia a est onde seguire poi la strada in
uscita, che
superata P.ta S. Angelo, raggiunge S. Maria di Cenerente;
prosegue
poi per la strada che in direzione nord-ovest costeggia il
fosso di
Cenerente e l'acquedotto fino ad incrociare, dopo Osteria
della
Corniola e sempre sul confine comunale, la strada per
Cannetto per
seguirla poi fino ad arrivare a tale localita' (quota 412).
Da Cannetto prosegue verso nord-est per la strada che,
superate
C.se di Sotto raggiunge il bivio per C.se di Sopra e da qui
segue
quella che, verso est, attraversa il F.so di Colognola,
supera il
bivio per C. Pepparello e proseguendo raggiunge a quota 487
la strada
alle pendici di M. Civitelle la segue per breve tratto verso
nord e
dopo circa 50 metri, prosegue lungo quella di Migiana di
Monte Tezio
nella stessa direzione, raggiunge e supera tale localita' e
all'altezza di Castel Procoio prende la mulattiera per C.se
Fontenova
(quota 505).
Segue tale strada in direzione nord-ovest, costeggiando M.
Tezio e
passando per P.re Casale, C. Valle Cupa (quota 476), C. Pie'
di Monte
(quota 492), C. Pavia (quota 494), C. Boyola (quota 364),
tino a
raggiungere Antognola.
Da Antognola segue, verso nord-est, la mulattiera per
Valenzino
raggiungendo dopo aver costeggiato F.so Mussarello e da
Valenzino, in
direzione nord-ovest, prosegue per la mulattiera che dopo
una
deviazione verso ovest, passa per le quote 339, 298 fino a
raggiungere il T. Nese, lo attraversa e prosegue per la
Chiesa del
Pian di Nese (quota 300).
Segue quindi la mulattiera verso nord che passa per la quota
321,
raggiunge l'impluvio e lungo questi arriva alla strada per
S.
Giuliana, dopo breve tratto verso tale localita' segue la
mulattiera
verso ovest per C. Prata e da tale localita' prosegue per
una linea
retta in direzione nord raggiungendo l'estremita' piu' a sud
della
strada per Monte Corona (quota 628), prosegue quindi su tale
strada
in direzione nord fino al P.re S. Savino, lo supera ed alla
prima
curva sulla strada (quota 470) prende il sentiero che, in
direzione
sud-ovest, passa per le quote 392, 357 e superato S.
Giuliano delle
Pignatte, in direzione ovest, segue la strada che attraversa
quella
per Badia alla quota 323 e prosegue fino a Toro (quota 373).
Da Toro segue la mulattiera che in direzione della vetta di
M.
Acuto raggiunge la localita' Osteria da dove piega verso
nord-ovest
per raggiungere Migianella dei Marchesi, passando a nord-est
di M.
Acuto, Cima Cerchiaia, M. valcinella, M. Saldo e seguendo la
mulattiera, la strada e nuovamente la mulattiera che passa
per le
quote: 513 (Montacuto), 487, 436 (Palazzetto), 370, 503 (Il
Ranco),
519, 458.
Da Migianella dei Marchesi segue la mulattiera per C.
Tassinari e
prima di giungervi prosegue verso nord-ovest lungo il
sentiero che
conduce a C. S. Stefano (quota 476), quindi piega ad ovest
per la
carrareccia fino a C. Poggio (quota 434) e poi a sud,
raggiungendo
Ulivello Pçrimo (quota 303) che discende fino al T. Mansola.
Segue questo corso d'acqua fino alla confluenza con il T.
Niccone e
lungo questi verso ovest incrocia il confine di provincia in
loc. La
Mita, prosegue quindi lungo tale confine verso nord-ovest
fino a
raggiungere, in prossimita' della quota 500, la mulattiera
lungo la
quale prosegue prima verso nord e poi est fino ad arrivare
alla
localita' il Cerro (quota 570).
Da Cerro segue sempre la mulattiera in direzione est,
raggiunge
C. Pagana di Sopra (quota 415) passando per le localita'
Crete (quota
531), C. Fusate (quota 423).
Da C. Padana di Sopra prosegue verso nord per la mulattiera
prima e
lungo la strada poi fino a C. Colle (quota 568) passando per
Ca' di
bacco; da C. Colle (quota 568) segue quindi la mulattiera in
direzione nord-ovest passando per le quote 564, 415, 403,
(V.la
Landucci), 313 fino a raggiungere lungo la carrareccia ed
una volta
attraversato il T. Scano, la strada per Calzolaro, prosegue
su tale
strada in direzione ovest ed alla quota 348.
All'altezza di S. Leo Bastia, prende a nord la strada per
l'Olmo
raggiungendo tale localita'.
Dall'Olmo segue la mulattiera in direzione nord-est e
raggiunge
C. Aiale passando per le quote 478 e 533, da C. Aiale segue
la strada
che, nella stessa direzione attraversa C. Ranzu ed arriva
alla
localita' Porcareccia (quota 439) da dove prosegue per il
sentiero
che dopo aver piegato inizialmente ad est, riprende la
direzione
nord-est fino a raggiungere Gracciata (quota 327). Da
Gracciata segue
prima la mulattiera verso ovest e poi la strada carrareccia
verso
nord che attraversato il T. Minima, incrocia la strada per
Lugnano
alla quota 278, segue quest'ultima in direzione ovest fino
alla Fatt.
di Petrelle e superatala di poco, segue la strada e poi la
mulattiera
che in direzione nord, raggiunge Ghironzo (quota 558),
passando per
le localita' Pistrino (quota 371), Caprina (quota 507),
Casalina
(quota 583) e quindi per le quote 593, 589, 602, 575, 516,
(Castelvecchio).
Da Ghironzo segue la mulattiera che in direzione est
attraversa la
quota 477 e raggiunge la quota 395 in prossimita' di S.
Lucia da dove
seguendo la mulattiera in direzione nord-ovest tocca la
quote 418,
409, 338 e 285 e raggiunge il T. Nestore seguendolo per
circa 300
metri verso est fino alla quota 281.
Dalla quota 281 prosegue a nord sulla strada che incrocia
quella
per Morra alla quota 288 e lungo questa attraversa Morra e
superata
la quota 292 al ponticello sul fosso affluente del T.
Nestore, risale
questo fosso costeggiando la localita' Vicinato, La Pelucca,
Villa
Toppo fino all'incrocio con la strada per quest'ultima
localita';
segue quindi tale strada verso ovest fino alla quota 582
dove
incrocia quella per S. Agnese e lungo questa verso est
raggiunge il
T. Aggia, discende tale corso d'acqua per breve tratto fino
a quota
388 da dove segue la strada che, in direzione nord
attraversa la
quota 410 e le localita' C. Tetina (quota 474) e Citerna
quota 551.
Dopo quest'ultima localita' piega verso nord-est per la
strada che
costeggia Poggio Caione, Col di Fabbri, La Calbeira, S.
Martino e
raggiunge Palazzetto alla quota 617 sulla strada per Monte
S. Maria
Tiberina, percorre quest'ultima in direzione di Monterchi
sino ad
incrociare il T. Scarsola, risale questo corso d'acqua ed a
nord di
Poggio di Rimondato, segue verso est il F.sso affluente di
sinistra
sino alla sorgente in prossimita' della quota 698 dove per
una
mulattiera verso nord raggiunge Buccialle (quota 661),
prosegue
quindi nella stessa direzione sulla strada per Lippiano ed a
Ranzola
prende, in direzione ovest, la mulattiera che va ad
incrociare il
torrente Riccianello alla quota 390 in localita' il
Mulinaccio.
Discende questo corso d'acqua e superata La Consuma prosegue
lungo
il confine di provincia prima verso est e poi nord-ovest
fino
all'incrocio con la strada per S. Leo (quota 308), prosegue
quindi su
tale strada in direzione sud-est ed a Manfrone piega verso
sud per
quella che, superate Case Nuove, incrocia il P. Sovara in
prossimita'
della quota 303, discende questo corso d'acqua e dalla
confluenza con
il T. Cerfone, risale quest'ultimo per breve tratto fino ad
incrociare la strada per Citta' di Castello a quota 300,
segue quindi
tale strada in direzione del centro abitato e superato
Lerchi segue
il tracciato che passa per C. Fondi e C. Cecio e riprende
quindi la
strada verso il centro abitato di Citta' di Castello, lo
costeggia
lungo la circonvallazione sud ed est per seguire poi in
uscita la via
Tiberina (strada statale n. 3-bis) in direzione di S.
Giustino,
attraversa tale cento abitato e raggiunge il punto di
incrocio tra la
strada statale n. 3-bis ed il confine di provincia da dove
e'
iniziata la delimitazione.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Colli
Altotiberini», debbono essere quelle tradizionali della zona
e
comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi esclusi i vigneti ubicati in
terreni
di fondovalle e quelli ad una quota superiore a 550 m s.l.m.
I
vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore
del
presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno
2500
ceppi/ha.
Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono
essere
quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare
le
caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini»
bianco,
rosso, rosato, novello, e con riferimento al vitigno
Trebbiano in
coltura principale pura non deve essere superiore a 12 t/ha.
Per lo spumante e per i vini con riferimento ai vitigni
Grechetto,
Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese non deve essere
superiore a 11
t/ha.
Per i vini bianco superiore, rosso riserva e riserva con
riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot,
Sangiovese non
deve essere superiore a 9 t/ha.
La resa per ettaro in coltura promiscua, fermi restando i
limiti
sopra indicati, deve essere calcolata in rapporto
all'effettiva
superficie coperta dalla vite.
A tali limiti, anche in annate particolarmente favorevoli,
la resa
dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle
uve
purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20%
il
limite medesimo.
Per tutti i vini a denominazione di origine controllata
«Colli
Altotiberini», la resa massima delle uve in vino non deve
essere
superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il
75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata;
oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Pertanto per il vino «Colli Altotiberini» bianco, rosso,
rosato,
novello e con riferimento al vitigno Trebbiano la resa
massima non
dovra' essere superiore a 84 hl/ha.
Per lo spumante e per i vini con riferimento ai vitigni
Grechetto;
Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese la resa massima non
dovra'
essere superiore a 77 hl/ha.
Per i vini bianco superiore, rosso riserva e riserva con
riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot,
Sangiovese la resa
massima dovra' non essere superiore a 63 hl/ha.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, compreso l'arricchimento del
grado
alcolico, l'invecchiamento obbligatorio, l'appassimento
delle uve
devono essere effettuate nell'ambito dei territori dei
comuni di San
Giustino, Citerna, Citta' di Castello, Corciano, Monte S.
Maria
Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio, Assisi, Marsciano,
Perugia
Pietralunga, Lisciano Niccone.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai
vini a
denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini»
bianco e
con riferimento al vitigno Trebbiano, compreso lo spumante,
una
gradazione alcolica minima naturale di gradi 10% vol.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli
Altotiberini» bianco superiore, rosso e rosato e con
riferimento ai
vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese e Grechetto
una
gradazione alcolica minima naturale di gradi 11% vol. Per i
vini
rosso riserva e riserva con riferimento ai vitigni Cabernet
Sauvignon, Merlot e Sangiovese una gradazione alcolica
minima
naturale di gradi 12% vol.
Per le tipologie riserva - Colli Altotiberini rosso, Colli
Altotiberini Cabernet Sauvignon, Colli Altotiberini Merlot e
Colli
Altotiberini Sangiovese - i vini debbono subire un
invecchiamento
obbligatorio minimo di 24 mesi a partire dal 1° novembre
dell'anno di
raccolta delle uve.
La produzione del vino a denominazione di origine
controllata
«Colli Altotiberini» spumante deve essere effettuata con il
metodo
della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con
l'esclusione di
qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di
origine
controllata «Colli Altotiberini» spumante possono essere
effettuate
anche fuori zona di produzione ma limitatamente alla
provincia di
Perugia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali,
con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti
all'albo delle
stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto
concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o
altre
tecniche consentite.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1, all'atto della immissione al
consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Colli Altotiberini» bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Colli Altotiberini» bianco superiore:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli Altotiberini» rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso delicato con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Colli Altotiberini» rosso riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso delicato con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Colli Altotiberini» rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: fresco, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Novello:
colore: rosso cerasuolo, talvolta tendente al viola, vivace;
odore: fruttato, fresco, caratteristico;
sapore: vivace, fruttato caratteristico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,5 g/l.
«Colli Altotiberini» Trebbiano:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fine, asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Grechetto:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso fino al
dorato;
odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: da secco a abboccato, vellutato, retrogusto
lievemente
amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,5 g/l.
«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con lievi riflessi
violacei;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con lievi riflessi
violacei;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico,
delicatamente
erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Merlot:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con riflessi
violacei;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Merlot riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con riflessi
violacei;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Sangiovese:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico,
piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Sangiovese riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se
giovane,
piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
acidita' totale minima 4,5 g/l,
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Spumante:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: piacevolmente fruttato, intenso;
sapore: secco, armonico, elegante;
perlage: fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole -
Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -
modificare
i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore
con
proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno,
ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve
sentore o
percezione di legno piu' o meno marcato.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di cui
all'art. 1, denominazione di origine controllata «Colli
Altotiberini», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione
diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi
compresi
gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree,
fattorie, zone e localita' compresi nella zona delimitata
nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le
uve da
cui il vino così qualificato e' stato ottenuto.
Nella etichettatura dei vini recante la menzione «riserva» o
la
specificazione «superiore» e, per le tipologie per le quali
e'
previsto obbligatoriamente un periodo di invecchiamento,
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e'
obbligatoria.
Per la tipologia «bianco superiore», la immissione al
consumo non
puo' avvenire prima del 31 marzo dell'anno seguente a
quello della
vendemmia.
Art. 8.
Confezionamento
Volumi nominali.
Per il confezionamento in recipienti di capacita' fino a 5
litri
dovranno essere utilizzati contenitori di vetro della
capacita' di
litri: 0,250; 0,375; 0,500; 0,750; 1,000; 1,500; 3,000;
5,000.
Tappatura e recipienti.
Per la tappatura dei vini e' obbligatorio il tappo di
sughero o di
altro materiale ammesso rasobocca se confezionati in
contenitori della
capacità massima fino a 5 litri. |