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Vino e vendemmia in Italia, legislazione.

 

Approvazione dello statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a doc «Colli Amerini», con sede in Amelia e conferimento dell’incarico di tutela...  GU n.56 del 9-3-2005    (15:37:57   15 marzo, 2005)    Approvazione dello statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini», con sede in Amelia e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Approvazione dello statuto del Consorzio tutela della denominazione «Frascati», con sede in Monteporzio Catone e conferma dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela...  GU n.56 del 9-3-2005    (15:36:55   15 marzo, 2005)    Approvazione dello statuto del Consorzio tutela della denominazione «Frascati», con sede in Monteporzio Catone e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonche' a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n 164.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle d o. e delle i.g.t. dei vini, relativo alla richiesta di modificazione del disciplinare della doc "Reggiano"  GU n.56 del 9-3-2005    (15:35:48   15 marzo, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di modificazione del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini
«Reggiano».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
1992, n. 164.
Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio per la tutela dei
vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa», in data
24 aprile 2003, intesa ad ottenere la modificazione del disciplinare
della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Reggio Emilia il giorno 5 ottobre 2004,
presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato
di Reggio Emilia, con la partecipazione di rappresentanti di enti,
organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole della regione Emilia Romagna del
1° settembre 2003;
Ha espresso, nella riunione del 17 febbraio 2005, presente il
funzionario della regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10
- 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA «REGGIANO».

Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Reggiano» e' riservata
ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie:
«Reggiano» Lambrusco (anche frizzante);
«Reggiano» Lambrusco Salamino (anche frizzante);
«Reggiano» Rosso (anche frizzante);
«Reggiano» Bianco spumante;
«Reggiano» Lambrusco novello (anche frizzante);
«Reggiano» Rosso novello.

Art. 2.
La denominazione di origine controllata «Reggiano», seguita da
una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini e ai
mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti
aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Reggiano» Lambrusco:
Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco,
Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa,
Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, congiuntamente o
disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo
Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata.
«Reggiano» Lambrusco novello:
Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco,
Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa,
Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, congiuntamente o
disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo
Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata.
«Reggiano» Lambrusco Salamino:
Lambrusco Salamino in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco
Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile.
«Reggiano» Rosso:
Ancellotta dal 50% al 60%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino,
Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco
Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot,
Cabernet-Sauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco Viadanese e
Lambrusco a foglia frastagliata.
«Reggiano» Rosso novello:
Ancellotta dal 50% al 60%;
per il totale rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino,
Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco
Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot,
Cabernet-Sauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco Viadanese e
Lambrusco a foglia frastagliata.
«Reggiano» bianco spumante:
Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino,
Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile
congiuntamente o disgiuntamente per il 100%.
Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.

Art. 3.
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Lambrusco devono essere prodotte nel
territorio della provincia di Reggio Emilia con l'esclusione di
quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai
requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di
produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Rolo,
Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio,
Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto,
Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia,
Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa, Quattro
Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande,
Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto,
Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» rosso devono essere prodotte nel
territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle
zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti
di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione
comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia,
Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Campagnola, Rolo, Rio
Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera,
Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza, Gualtieri, Guastalla,
Reggiolo, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande Albinea, Quattro Castella e
Scandiano.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Lambrusco Salamino devono essere
prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con
esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che
risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare
la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:
Reggio Emilia, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto,
Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla e Novellara.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» bianco spumante devono essere prodotte
nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di
quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai
requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di
produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio
Emilia, Rubiera, S. Ilario d'Enza, S. Martino in Rio, Correggio, Rio
Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla,
Novellara, Gualtieri, Montecchio, Campegine.

Art. 4.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di
cui all'art. 2 del presente disciplinare i seguenti titoli
alcolometrici volumici naturali minimi:
«Reggiano» Lambrusco 9,50%;
«Reggiano» Lambrusco novello 9,50%;
«Reggiano» Rosso 9,50%;
«Reggiano» Rosso novello 9,50%;
«Reggiano» Lambrusco Salamino 9,50%;
«Reggiano» Bianco spumante 9,50%.
Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli la
regione Emilia Romagna con proprio provvedimento potra' stabilire, di
anno in anno, prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito
nel precedente comma.

Art. 5.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Reggiano» devono essere atte a conferire alle
uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'.
Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore
del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono
quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete
produttiva sdoppiata.
Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densita'
di piantagione, per i nuovi impianti, non potra' essere inferiore a
1.600 viti per ettaro.
Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la
densita' di piantagione, per i nuovi impianti, non potra' essere
inferiore a 2.000 viti per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di
uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Reggiano» non deve essere superiore ai limiti di
seguito specificati:
«Reggiano» Lambrusco 18 t per Ha;
«Reggiano» Lambrusco novello 18 t per ha;
«Reggiano» Rosso 18 t per Ha;
«Reggiano» Rosso novello 18 t per Ha;
«Reggiano» Lambrusco Salamino 18 t per Ha;
«Reggiano» Bianco spumante 18 t per Ha.
La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra'
essere riportata a detti limiti, purche' la produzione globale del
vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi.
Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20%
in piu' l'intera produzione non potra' rivendicare la denominazione
di origine controllata.
La resa massima di vino per la produzione dei vini di cui
all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere
superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva - vino superi detto limite, ma non il 75%, la
parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine
controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata di tutto il prodotto.

Art. 6.
La denominazione di origine controllata «Reggiano» bianco
spumante puo' essere utilizzata per produrre vino spumante ottenuto
con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la
spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in
bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli
spumanti.

Art. 7.
Le operazioni di elaborazioni dei mosti e dei vini, di
vinificazione, ivi compresa la presa di spuma, dell'affinamento in
bottiglia, dell'eventuale invecchiamento in botti di legno, per le
tipologie previste, e della spumantizzazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, consentire che le suddette operazioni siano effettuate in
stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma, Mantova
e Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta
e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno 10 anni
dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare e producano
tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini
provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente
disciplinare vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali
leali e costanti in uso nel territorio stesso.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva
concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti
da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione di vini a
d.o.c. «Reggiano» prodotti nelle zone delimitate dal precedente art.
3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando
consentito, puo' essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato
rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto
dalle uve di vigneti delle varieta' previste dal presente
disciplinare e iscritte all'albo, o a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate
alla produzione dei vini a d.o.c. «Reggiano» aggiunti
nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire
un'eguale quantita' di vino d.o.c. «Reggiano».
La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi
con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente
fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a
d.o.c. «Reggiano» o con mosto concentrato rettificato, anche su
prodotti arricchiti.
Nella vinificazione sono consentite soltanto pratiche enologiche
leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Le tipologie «novello» devono essere ottenute con almeno il 50%
di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

Art. 8.
I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Reggiano» Lambrusco:
colore: rosato piu' o meno intenso; rosso dal rubino al rosso
intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato piu' o meno intenso; rosso dal rubino al rosso
intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco Salamino:
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco Salamino frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Rosso:
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,5g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
E' consentito l'invecchiamento anche in botti di legno.
«Reggiano» Rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri massimi secondo normativa CE;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco novello frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Rosso novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Per le tipologie in cui e' ammesso l'affinamento in botti di
legno, puo' rilevarsi sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi
riferiti all'estratto non riduttore minimo e all'acidita' totale
minima.

Art. 9.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Reggiano» e' vietato l'uso di qualificazioni
diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione,
ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi di singole aziende non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le
indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Art. 10.
I vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»,
previsti dal presente disciplinare, se confezionati in recipienti di
capacita' fino a 5 litri possono essere immessi al consumo solo in
bottiglie di vetro chiuse con qualsiasi chiusura compreso il tappo a
fungo tradizionalmente usato nella zona, eccetto il tappo a corona.
Le bottiglie di capacita' inferiore a 0,500 litri potranno
utilizzare anche il tappo a corona.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Conferma dell’incarico al Consorzio tutela del vino a D.O.C. «Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene», in Pieve di Soligo, a svolgere le funzioni di tutela...  GU n.55 del 8-3-2005    (15:33:37   15 marzo, 2005)    Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del vino a D.O.C. «Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene», in Pieve di Soligo, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonche' a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Conferma dell’incarico al Consorzio tutela dei vini d’Asti e del Monferrato, con sede in Asti, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione ...  GU n.55 del 8-3-2005    (15:32:57   15 marzo, 2005)    Conferma dell'incarico al Consorzio tutela dei vini d'Asti e del Monferrato, con sede in Asti, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle denominazioni di origine controllata dei vini «Barbera d'Asti», «Barbera del Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Ruche' di Castagnole Monferrato», «Albugnano», «Loazzolo», «Monferrato» e «Piemonte», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Conferma dell’incarico al Consorzio tutela del vino D.O.C. «Locorotondo», in Locorotondo, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione ...  GU n.54 del 7-3-2005    (15:31:36   15 marzo, 2005)    Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del vino D.O.C. «Locorotondo», in Locorotondo, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Cirò» D.O.C., in Cirò Marina, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione  GU n.54 del 7-3-2005    (15:30:46   15 marzo, 2005)    Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Ciro» D.O.C., in Ciro' Marina, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Rinnovo dell’autorizzazione, al «Laboratorio enologico cons. vol. tut. vini D.O.C. Colli Euganei», al rilascio dei certificati di analisi...  GU n.54 del 7-3-2005    (15:29:18   15 marzo, 2005)    Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio enologico cons. vol. tut. vini D.O.C. Colli Euganei», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino».  GU n.40 del 18-2-2005    (22:31:20   18 febbraio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Pomino».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Pomino» ed è stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dall'Unione provinciale degli
agricoltori di Firenze, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Pomino» approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 febbraio 1983;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla
proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Pomino» formulati dal Comitato stesso,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244 del
16 settembre 2004;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Pomino», ed all'approvazione del relativo disciplinare
di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra
citato Comitato;
Decreta:

Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Pomino», approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 25 febbraio 1983, e' sostituito per intero dal testo
annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata
«Pomino» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo Albo,
ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme
relative all'Albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - le denunce
dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali
ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti
«Pomino» entro il 30 giugno 2005.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo
sopra citato, se a giudizio degli Organi tecnici della regione
Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso
in cui la regione stessa non abbiano potuto effettuare, per
impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla
normativa vigente.

Art. 3.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Pomino» in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di
entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo
transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di
vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato
art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2
dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale
all'agricoltura.
La deroga di cui al comma 1 non si applica, ai sensi del
regolamento CE n. 1493/1999, alle tipologie di vini che prevedono
l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.

Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Pomino» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2005
Il direttore generale: Abate

Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA POMINO
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Pomino» e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso riserva, Bianco Vendemmia
tardiva, Rosso Vendemmia tardiva, Vin Santo, Vin Santo rosso, Pinot
Nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
«Pomino» Bianco, «Pomino» Bianco riserva, «Pomino» Bianco Vendemmia
tardiva, «Pomino» Vin santo:
Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente
fino al 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri
vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della
regione Toscana per un massimo del 30%;
«Pomino» Rosso, «Pomino» Rosso riserva, «Pomino» Vin Santo rosso:
Sangiovese minimo: 50%;
Pinot nero e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un massimo
del 50%.
Possono concorrere alla produzione delle sopra citate tipologie
le uve delle varieta' di vitigni a frutto rosso idonei alla
coltivazione nell'ambito della regione Toscana, presenti nei vigneti
fino a un massimo del 25% del totale delle viti;
«Pomino» Chardonnay:
Chardonnay minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle
varieta' di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione
nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti
nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti;
«Pomino» Sauvignon:
Sauvignon minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle
varieta' di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione
nell'ambito della regione Toscana, da soli o assieme, presenti
nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.
«Pomino» Pinot Nero:
Pinot Nero minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle
varieta' di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione
nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti
nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.
«Pomino» Merlot:
Merlot minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle
varieta' di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione
nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti
nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione d'origine controllata «Pomino» ricade nella provincia
di Firenze e comprende i terreni vocati alla qualita' di parte del
territorio del comune di Rufina. Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo da Rugiano (quota 472) il limite segue verso sud la
strada che attraversa la Fornace e successivamente, piegando verso
ovest, Castiglioni.
Prosegue poi, sempre verso sud, lungo la strada in uscita e
allorche' questa piega verso est, la segue per breve tratto per
discendere poi lungo l'affluente del T. Rufina fino a raggiungere
questo corso d'acqua in prossimita' della quota 202. Segue quindi il
T. Rufina in direzione sud-est risalendo e al momento che il corso
d'acqua identifica il confine del comune di Rufina prosegue lungo
questi nella stessa direzione fino in prossimita' dal km 13,400 sulla
s.s. n. 70 da dove prosegue verso nord-est sempre sul confine di
Rufina e all'incrocio con quello della provincia di Firenze la
percorre verso nord fino in prossimita' della quota 1012 da dove,
sempre lungo il confine di Rufina, prosegue verso ovest e nordovest
fino all'altezza di Rugiano che raggiunge seguendo la strada verso
ovest, chiudendo in tal modo la delimitazione.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
dei vini «Pomino» devono essere quelli normali della zona e atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per la
produzione della denominazione di origine di cui trattasi.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di
giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un
altitudine non superiore a m 650 per il tipo rosso e a m 800 per il
tipo bianco, poggiano su substrati arenacei e marnosi.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
4.2 - Densita' d'impianto.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' non puo' essere
inferiore a 4.000 ceppi ad ha in la coltura specializzata.
4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianti e le forme di allevamento consentiti sono
quelli gia' usati tradizionalmente nella zona.
La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4 - Sistemi di potatura.
La potatura in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della
vite, deve essere corta.
4.5 - Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva annessa per tutte le tipologie e' di
9 tonnellate ad ettaro; tale produzione non puo' comunque superare i
4 kg/ceppo per i vecchi impianti ed i 2,3/Kg/ceppo per gli impianti
con densita' di almeno 4.000 ceppi ad ettaro.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione
massima ammessa ad ettaro e':
I e II anno vegetativo: 0;
III anno vegetativo 50% produzione prevista;
IV anno vegetativo: 80% della produzione prevista;
V anno vegetativo 100% della produzione prevista.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 10% vol per
tutte le tipologie provenienti da uve bianche e 11% vol per tutte le
tipologie provenienti da uve rosse;
le tipologie «bianco riserva» e «rosso riserva» devono assicurare
una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11,50 %
vol.
In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione, attraverso
una accurata cernita delle uve, dovra' essere riportata al massimo
previsto dal disciplinare, purche' tale resa non superi comunque del
20% il limite medesimo.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, l'arricchimento del grado alcoolico e l'appassimento
delle uve, devono essere fatte all'interno della provincia di
Firenze.
5.1 - Zona di imbottigliamento.
L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine
controllata «Pomino» di tutte le tipologie previste deve avvenire
all'interno della provincia di Firenze; le eventuali dolcificazioni e
l'eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire nel luogo di
imbottigliamento.
5.2 - Correzioni e colmature.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1, e nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti
all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con
mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
5.3 - Elaborazione.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
Per le tipologie «Bianco Vendemmia tardiva» e «rosso Vendemmia
tardiva», le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale
da presentare alla raccolta una gradazione alcolica complessiva
minima naturale non inferiore a 12,00% vol.
Le tipologie «Vin Santo» e «Vinsanto rosso» devono essere
ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o
in locali idonei.
E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero
con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati.
La fermentazione e l'invecchiamento obbligatorio delle tipologie
Vinsanto debbono avvenire nell'ambito della zona di vinificazione
delle uve di cui al presente art. 5 in appositi locali ed in
recipienti in legno di capacita' non superiore a hl 4.
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere
una gradazione alcolica minima complessiva di 15,50% vol.
5.4 - Resa uva/vino.
Le rese massime di uva in vino, compreso l'eventuale
arricchimento sono le seguenti:

=========================================
Tipologia | Resa % Uva/vino | Resa vino hl/ha
=========================================
Pomino bianco, Pomino rosso | 70% | 63
Pomino Bianco riserva, | |
Pomino Rosso riserva | 70% | 63
Pomino Bianco Vendemmia tardiva | |
Pomino Rosso Vendemmia tardiva | 60% |
Pomino Vin Santo, | |
Pomino Vin Santo rosso | 35% al 3° anno |
Pomino Pinot Nero | 70% | 63
Pomino Merlot | 70% | 63
Pomino Chardonnay | 70% | 63
Pomino Sauvignon | 70% | 63

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75% per le tipologie Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso riserva,
Pinot nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, il 63% per le tipologie
«Vendemmia tardiva», il 43% per le tipologia Vin Santo e Vin Santo
rosso, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.
Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
5.5 - Invecchiamento.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo
d'invecchiamento:
Pomino Rosso: invecchiamento obbligatorio di almeno sei mesi in
botti di rovere o in piccoli carati di rovere;
Pomino Rosso riserva: invecchiamento obbligatoria non inferiore
a due anni, di cui almeno dodici mesi in botti di rovere o in piccoli
carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio
decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve per
entrambe le tipologie;
Pomino Bianco riserva: invecchiamento obbligatoria non
inferiore a un anno, di cui almeno dieci mesi in botti di rovere o in
piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento
obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle
uve;
Pomino Vin santo e Pomino Vin santo rosso: l'invecchiamento
obbligatorio deve avvenire in recipienti di legno di capacita' non
superiore a 4 hl.
5.6 - Affinamento in bottiglia.
Pomino Riserva rossa prevede un affinamento in bottiglia di
almeno tre mesi prima della commercializzazione.
5.7 - Immissione al consumo.
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito
indicata:
tipologie a frutto rosso: 1° novembre dell'anno successivo a
quello di produzione delle uve;
Pomino Rosso riserva: 1° novembre del secondo anno successivo a
quello di produzione delle uve;
Pomino bianco riserva: 1° novembre dell'anno successivo a
quello di produzione delle uve;
Pomino Vendemmia tardiva Bianco, Pomino Vendemmia tardiva
Rosso: 1° giugno successivo a quello di produzione delle uve;
Pomino Vin Santo e Vin Santo rosso: 1° novembre del terzo anno
successivo a quello di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'innissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Pomino bianco:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, fruttato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l,
estratto non riduttore minimo 16,0 g/l.
Pomino bianco riserva:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, fruttato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 17,0 g/l.
«Pomino Chardonnay»:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, fruttato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 16,0 g/l.
«Pomino» Sauvignon:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, fruttato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 16,0 g/l.
«Pomino» Rosso:
colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate piu' o meno
intense;
odore: vinoso, intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei
prodotti giovani;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 22,0 g/l.
«Pomino» Rosso riserva:
colore: rosso rubino con sfumature granate piu' o meno intense;
odore: intenso e caratteristico talvolta di frutta matura,
armonico;
sapore: asciutto, robusto, morbido e vellutato talvolta con
sentori di confettura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.
«Pomino» Pinot Nero:
colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate piu' o meno
intense;
odore: vinoso, intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei
prodotti giovani;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 22,0 g/l.
«Pomino Merlot»:
colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate piu' o meno
intense;
odore: vinoso, intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei
prodotti giovani;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 22,0 g/l.
Pomino bianco e rosso «Vendemmia Tardiva»:
colore: giallo paglierino intenso fino all'ambrato per il tipo
bianco; rubino piu' o meno intenso tendente al granato per il tipo
rosso;
odore: etereo intenso;
sapore: armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
zuccheri residui minimo 25,0 g/l;
acidita' totale minima 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo 19,0 g/l.
Pomino Vin santo e Pomino Vin Santo rosso:
colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso per il tipo
bianco. Granato piu' o meno intenso per il tipo rosso;
odore: etereo intenso;
sapore: armonico, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui
almeno 14,50% vol svolta;
acidita' totale minima 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero del politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare
i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con
proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
ove consentito, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore o
percezione di legno.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
7.1 - Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e
similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
7.2 - Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, delle varieta' di vite, purche' pertinenti ai vini di cui
all'art. 1.
7.3 - Localita'.
Il riferimento alle indicazioni o toponomastiche di unita'
amministrative, a frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono le uve, e' consentita in conformita' del disposto del
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
7.4 - Caratteri e posizioni in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali
possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu'
restrittive.
7.5 - Annata.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 del presente
disciplinare e per tutte le tipologie deve figurare, veritiera e
documentabile, l'annata di produzione delle uve.
7.6 - Vigna.
La menzione «Vigna» seguita da relativo toponimo e' consentita,
alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, ai vini
di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione.
Art. 8.
Confezionamento
8.1 - Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 possono essere messi al consumo
soltanto in contenitori di volume nominale fino a 12 litri.
8.2 - Recipienti e tappatura.
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro, di forma
bordolese e/o borgognona o forme similari in volume nominale fino a
12 litri.
Le bottiglie devono essere chiuse con tappo raso bocca di sughero
o materiale inerte prodotto a norma di legge.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini».  GU n.39 del 17-2-2005    (22:30:19   18 febbraio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Colli Altotiberini».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1980
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Colli Altotiberini» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla regione dell'Umbria per nome e
per conto dei produttori, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Colli Altotiberini» approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 gennaio 1980;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla
proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli Altotiberini» formulati dal Comitato
stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 258
del 3 novembre 2004;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Colli Altotiberini», ed all'approvazione del relativo
disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al
riguardo dal sopra citato Comitato;
Decreta:

Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli Altotiberini», approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 gennaio 1980, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Colli
Altotiberini» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo
albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare
di produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme
relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - le denunce
dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali
ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti
«Colli Altotiberini» entro il 30 giugno2005.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo
sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione
dell'Umbria, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel
caso in cui la regione stessa non abbiano potuto effettuare, per
impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla
normativa vigente.

Art. 3.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Colli Altotiberini» in deroga a quanto previsto dall'art. 2
dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti
a titolo transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti
viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra
citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei
vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2
dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale
all'agricoltura.
La deroga di cui al comma 1 non si applica, ai sensi del
regolamento CE n. 1493/99, alle tipologie di vini che prevedono
l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.

Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Colli Altotiberini» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2005
Il direttore generale: Abate

Allegato
Disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata
«Colli Altotiberini»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» e'
riservata ai vini bianchi, rossi e rosato che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Colli Altotiberini» bianco ed anche nelle tipologie spumante e
superiore;
«Colli Altotiberini» rosso e anche nelle tipologie novello e
riserva;
«Colli Altotiberini» Rosato;
«Colli Altotiberini» Grechetto;
«Colli Altotiberini» Trebbiano;
«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon;
«Colli Altotiberini» Merlot;
«Colli Altotiberini» Sangiovese;
«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon riserva;
«Colli Altotiberini» Merlot riserva;
«Colli Altotiberini» Sangiovese riserva.
Art. 2.
Base ampelografica
Il vino «Colli Altotiberini» bianco deve essere ottenuto dalle uve
provenienti da vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Trebbiano Toscano minimo: 50%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.
Il vino «Colli Altotiberini» bianco superiore deve essere ottenuto
dalle uve provenienti da vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Trebbiano Toscano minimo 50%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.
Il vino «Colli Altotiberini» spumante deve essere ottenuto dalle
uve prevenienti dai vitigni Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco,
Pinot nero e Pinot grigio, da soli o congiuntamente, minimo per il
50%.
Possono concorrere come complementari gli altri vitigni a bacca
bianca idonei alla coltivazione per la Regione Umbria nella misura
massima del 50%.
I vini «Colli Altotiberini» rosso, rosato e novello debbono essere
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese minimo: 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti
da altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione
Umbria, fino ad un massimo del 50%.
Il vino «Colli Altotiberini» rosso riserva deve essere ottenuto
dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la
seguente composizione ampelografica:
Sangiovese minimo: 50%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti da gli altri vitigni a bacca nera idonei alla
coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.
Per i vini con riferimento al nome dei vitigni, questi debbono
essere ottenuti da vigneti in cui il vitigno, nell'ambito aziendale,
sia rappresentato minimo per l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altre uve, nel
rispetto delle tipologie bianche e nere, provenienti dai vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo
del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» ricade
nella provincia di Perugia e comprende i terreni vocati alla qualita'
di tutto o parte dei territori dei seguenti comuni: San Giustino,
Citerna, Citta' di Castello, Monte S. Maria Tiberina, Montone,
Umbertide, Gubbio, Perugia.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal punto di incrocio della
via Tiberina strada statale n. 3-bis con il confine di provincia in
localita' Dogana quota 330 m s.l.m., il limite segue verso nord-est
il confine provinciale per circa 800 metri fino a raggiungere la
quota 355 da dove prosegue in direzione sud per la strada e superata
la quota 371, raggiunge Cospaia, costeggia il centro abitato ed est e
per un sentiero giunge in direzione sud il corso d'acqua
discendendolo fino a quota 333 dove prende il sentiero verso est
raggiungendo quota 391, a nord di Porrino, continua poi verso
nord-est per la strada ed il sentiero poi che va ad incrociare il T.
Vertola in prossimita' della quota 368, raggiungendo l'incrocio con
la strada S. Giustino-Corposano.
Dal punto di incrocio sulla S. Giustino-Corposano, il limite segue
verso est e poi ovest la mulattiera che raggiunge, in prossimita'
della quota 448, la strada statale di Bocca Trabaria (n. 73-bis),
segue quest'ultima verso sud-est fino a quota 513 (C. Gobbi) e quindi
la strada, prima verso est e poi sud, che conduce a Ca' di Crea e 200
metri circa prima di giungere a tale localita' segue, verso est, il
sentiero e poi la strada attraversa la quota 502 e raggiunge da
nord-est C. Somaia da dove prosegue per la strada che verso sud-est
prima e poi verso nord-est raggiunge l'impluvio all'altezza della
quota 489, risale l'impluvio in direzione nord-est e sul
proseguimento va ad incrociare la strada che passa ad est della quota
629 (Monticello), percorre tale strada verso sud est sino ai ruderi
di Pieve Vecchia da dove, per una retta in direzione nord-est
raggiunge la sorgente perenne a nord di C. Cattanera (quota 434),
costeggia tale localita' per la strada ad est ed all'altezza della
quota 434 piega verso est per la strada che raggiunge in prossimita'
del ponte, quella per Colle Plinio, attraversa tale strada e seguendo
la mulattiera verso sud-est raggiunge il confine comunale di S.
Giustino, lo percorre per breve tratto verso est ed all'altezza della
quota 467, seguendo l'impluvio in direzione sud-est lungo il fosso
raggiunge il ponte sulla strada Colle Plinio-Ripole (quota 368),
percorre quest'ultima per circa 300 metri verso est ed all'altezza
della strada di C. S.Biagio, attraversa, in direzione sud-est, il
torrente Lama e risalendo l'impluvio del fosso affluente nella stessa
direzione, raggiunge sul proseguimento di questi, la strada per C.se
Colecchio che percorre verso sud-ovest fino a raggiungere tale
localita'.
Da C.se Colecchio, attraversato il corso d'acqua a sud, prende la
mulattiera per raggiungere, in direzione sud-est, quota 470 (C.
Malfatti) e quindi, sempre verso sud-est, segue la strada che poi
piega a sud fino a raggiungere la quota 530 percorrendo un sentiero
nell'ultimo tratto; da quota 530 segue la strada verso sud fino a
quota 468, a nord-ovest di V.la Panicale.
Da quota 468 segue una retta in direzione est fino a quota 380 da
dove per la strada verso sud-est incrocia quella per C. Ponte e,
lungo questa, verso sud raggiunge il ponte sul T. Regnano, prosegue
quindi per il sentiero che in direzione sud-est passa ad est di M.
Novello e successivamente per la mulattiera verso sud-ovest raggiunge
la quota 456.
Da quota 456 seguendo una retta in direzione sud-est giunge a quota
364 (C. Muri) e quindi percorre la strada che verso sud raggiunge la
quota 341, una volta attraversato il T. Vaschi.
Da quota 341 segue una retta in direzione sud-ovest raggiungendo
Userna (quota 366) e da Userna prosegue per la strada che in
direzione sud-est raggiunge l'impluvio e lo percorre verso est fino
ad incontrare, sul proseguimento, il sentiero per V.la Coppi che
raggiunge lungo questi seguendo verso sud.
Da V.la Coppi prosegue per la mulattiera che verso est raggiunge
quota 430 all'incrocio con quella che conduce a Castiglione, dal
punto d'incrocio (quota 430), segue una retta in direzione sud-est
che raggiunge C. Cavaglione da dove discende verso sud per la strada
che attraversa ad est la localita' Belvedere fino ad incrociare a
quota 337 la strada per Citta' di Castello, segue tale strada verso
est fino al km 2 da dove, per una retta in direzione sud-est
raggiunge la quota 360 e quindi lungo il sentiero in direzione est
incrocia la mulattiera per C. Nunziatella e lungo questa verso
sud-ovest, raggiunge tale localita' (quota 443), la supera e sulla
strada che prosegue, raggiunge Bagni di Fontecchio dopo aver superato
la quota 415.
Da Bagni di Fontecchio segue la strada che in direzione sud e
sud-ovest conduce a V.la Eleonora da dove prosegue per la mulattiera
verso sud-ovest, attraversa la quota 460 ed arriva a quota 407 e sul
proseguimento giunge a V.la Rocca (quota 431) da dove piega prima
verso nord-est e poi sud per la strada che, attraversata quota 437,
perviene a quota 395 da dove segue l'impluvio in direzione sud e
quindi il F.so Zanzone, sempre verso sud, fino ad incrociare la
strada per Citta' di Castello.
Segue tale strada verso sud-ovest per circa 600 metri fino
all'incrocio con quella per C. Le Guardie e lungo questa raggiunge
tale localita' per proseguire poi in direzione sud-ovest fino ad
incrociare il T. Soara e quindi all'incrocio segue la strada
adiacente verso sud-est fino a raggiungere C. Belvedere (quota 466)
dopo aver costeggiato ad est Le Piagge e la quota 454.
Da C. Belvedere segue la strada in direzione nord-est e poi sud-est
fino alla quota 480 da dove, per una retta a perpendicolare sud
incrocia la strada in uscita da S. Domino, prosegue lungo tale strada
verso sud-ovest, passando per le quote 453, 447, 345 e nell'ultimo
tratto per un sentiero fino alla quota 345 da dove piega verso sud
fino a C. Molinello e quindi per una mulattiera verso est, superata
la quota 367, raggiunge la strada per Carafieri e, lungo questa, tale
localita'.
Da Calafieri discende verso sud per la mulattiera fino a quota 400
da dove lungo una retta in direzione sud arriva a quota 385 (C.
Ricci), per proseguire poi in direzione nord-est lungo la strada che
costeggia il F.so di Fonte Maggio fino all'altezza della quota 423 da
dove, per una retta in direzione sud-est, raggiunge quota 404 sulla
strada per La Casella, segue tale strada in direzione ovest sino a
raggiungere la strada di S. Martino di Castelvecchio passando per le
quote 324 e 311.
All'incrocio, in prossimita' di S. Martino di Castelvecchio, il
limite segue la strada in direzione est per Caldarino di Sopra
passando per le quote 359, 368, 384 e superata quesa ultima quota
segue il sentiero verso nord-est fino all'impluvio affluente
del F.so Rancale per risalirlo fino ad incrociare nuovamente la
strada per Caldarino di Sopra in prossimita' di C. Benedetti,
prosegue per tale strada verso nord-est e raggiunge Caldarino (quota
412), da dove segue quella in direzione sud- est, supera la quota 414
e, per un sentiero che nell'ultimo tratto piega verso est, raggiunge
C. Masci a quota 441.
Da C.sa Masci segue la strada che, in direzione est prima e poi
sud, raggiunge il Palazzotto dopo aver superato le quote 452, 440,
432, 444 e 447 e dal Palazzotto segue la strada verso sud per breve
tratto e quindi il sentiero che la congiunge a quella per C. Fondeo
raggiungendo questi per la strada in direzione est.
Da C. Fondeo segue la strada che, in direzione nord, costeggia il
T. Lana e, poco prima della quota 311, attraversa il corso d'acqua
seguendo poi il sentiero che in direzione sud-est, raggiunge C.
Casale (quota 391), lo supera e lungo la mulattiera, nella stessa
direzione, raggiunge la strada per La Casella, la segue verso est
prima e poi verso sud attraversando la quota 427 fino ad arrivare
alla quota 393 da dove, per la mulattiera in direzione nord-est,
raggiunge C. Rio (quota 388) indi prosegue verso sud-est lungo la
strada che arriva a quota 438 e poi, lungo il sentiero, arriva a
quota 473, per seguire poi l'impluvio che va a confluire nel T.
Carpina.
Alla confluenza risale per circa 100 metri il T. Carpina, lo
attraversa per proseguire sulla strada che verso sud-est supera
Casale di Sotto (quota 298) e quindi lungo un sentiero nella stessa
direzione raggiunge la strada per C. Maiola che segue fino a tale
localita'.
Da C. Maiola (quota 376) per una linea retta in direzione sud-est
attraversa la quota 402 e raggiunge Broccano (quota 473), da Broccano
segue la strada che nella stessa direzione supera Caicresci e
raggiunge quota 401 da dove, lungo un sentiero in direzione est,
raggiunge il Rio all'altezza della quota 334, discende tale corso
d'acqua per circa 600 metri e prende quindi il sentiero e la strada
in direzione sud-est fino a raggiungere il confine di Montone a S.
Benedetto, risalendo verso nord per circa 100 metri il confine
comunale per seguire la strada e poi la mulattiera che, in direzione
est, raggiunge C. Col della Tempesta (quota 466).
Da Col della Tempesta segue la strada verso sud-ovest per Pian del
Corso (quota 403) e, superato Scapicchio (quota 337) di circa 300
metri, prende verso sud-est il sentiero e poi la strada che raggiunge
prima C. Val di Roba (quota 410) e poi Caicace (quota 445) da dove
segue la strada e la carrareccia che giunge a Le Capanne, passando
per la quota 379.
Superate Le Capanne prosegue verso est fino ad arrivare al
T. Assino che discende verso sud ed all'altezza di M. Scaricato,
risale l'affluente che attraversa la strada statale per Gubbio in
direzione est, e risale quindi il F.so Ranco Nuovo fino in
prossimita' della sorgente dove, lungo una mulattiera prima verso sud
e poi una carrareccia verso est, raggiunge Il Castello.
Dalla localita' Il Castello, il limite segue la mulattiera che in
direzione sud attraversa le quote 471, 419, 416, 408 (Poggio del
Colle), da dove segue il sentiero che in direzione sud-est raggiunge
il T. Mussino a quota 261 in corrispondenza della confluenza del F.so
dei Cerri, risale per breve tratto tale corso d'acqua, circa 50
metri, e poi prende il sentiero che discende verso sud raggiungendo
quota 306 il Varlo, risale quindi per la mulattiera in direzione
nord-est e, superato il podere Valcerbaia seguendo la carrareccia,
raggiunge l'impluvio e ridiscende fino all'altezza della quota 381
dove, per la mulattiera, arriva alla località Torretta (quota 300).
Da quota 300 segue una linea retta, in direzione nord-est e
raggiunge la quota 463 sulla strada per C.se Nuove, segue tale strada
verso nord-est e, superata Pietra Melina all'altezza della quota 569,
prende la carrareccia per Casidolfo (quota 596) da dove lungo il
sentiero in direzione est e poi sud, raggiunge Venarella (quota 607)
e per la Mulattiera arriva a Vignaie da dove risale in direzione
nord-est fino alla quota 503 sul confine comunale.
Da quota 503 segue una linea retta verso sud-ovest e raggiunge
Colozzone a quota 463 per proseguire poi nella stessa direzione per
la mulattiera che raggiunge il Rio, segue il corso d'acqua verso sud
costeggiando l'acquedotto fino ad arrivare a quota 300 e quindi la
mulattiera che verso est passa per Castello di Vicolo (quota 344),
Podere Piaggia (quota 440), quota 460 e proseguendo raggiunge
l'acquedotto che discende verso sud fino al C. il Poggio, da dove in
linea retta verso est raggiunge la quota 436 e quindi la strada per
Casanova che segue fino a superare tale localita' (quota 418) e
prendere poi il sentiero che, in direzione sud-est, arriva alla
strada per C. S. Benedetto che raggiunge e supera incrociando poi il
T. Resina. Attraversa il T. Resina e prosegue per la strada il Molino
di Vico per procedere verso est fino a quota 365, dove prosegue per
nord-est lungo la strada che passa per le quote 416, 461, 459 e
raggiunge C. Vaglie (quota 465).
Il limite discende poi verso sud fino a raggiungere la strada che
incrocia quella per Morleschio alla quota 542, segue tale strada fino
a Palombare Alto di Morleschio e da qui la strada in parte mulattiera
che in direzione sud-est passa le quote 366 e 300 fino ad incrociare
il T. Ventia in localita' C. Crevelli, sul proseguimento della strada
raggiunge poi la localita' Montelabate, passando per P.re Guardabassi
(quota 288), C. Cirosso (quota 303), quote 305, 322, e 348.
Prosegue poi in direzione nord-est per la strada che conduce alla
localita' Casacce (quota 617), fino a raggiungerla in prossimita' del
km 21,100 circa sulla strada per Perugia e discende lungo questa sino
al km 20,000 circa.
Dal km 20,000 della via Eugubina segue la strada verso est che
passa per casa Forti (quota 532) e C. la Valle (quota 435) da dove,
per un sentiero, incrocia il Rio, lo ridiscende anche quando muta il
nome in Rio Grande fino all'altezza di Piccione a quota 308 e quindi
prosegue per la strada che in direzione sud passa a ovest di C.se
Vaglie, piega quindi verso sud-est su quella che raggiunge quota 353
per risalire in direzione nord-est, in prossimita' della Cappella,
superato di circa 100 metri il bivio per C. S. Croce, prende la
strada verso sud attraversando le localita': Casella (quota 338),
P.zo Nerbone (quota 340), C. Bruciata, P.zo Taccone (quota 446), C.
Grelli, C. Serrina Bassa (quota 352), P.re Palazzone (quota 357) fino
ad incrociare la strada per Pianello in localita' La Colonnetta alla
quota 234.
Da quota 234 segue verso sud-ovest la strada carrareccia per P.re
la Spiaggie e dopo circa 600 metri piega verso sud lungo la strada
che attraversa Casanova, P.re Macci, (quota 242), P.re del Bosco fino
a raggiungere a quota 229 quella in uscita da Ripa sulla quale
prosegue incrociando dopo circa 150 metri il F.so Macara, segue
quindi tale corso d'acqua in direzione sud, fino a raggiungere la
quota 207 all'altezza di podere Fonte che raggiunge seguendo la
strada in direzione ovest.
Da P.re Fonte segue verso sud la strada che passando per le quote
206. 207 (C. Pallareto) raggiunge la linea ferroviaria in prossimità
della quota 213, continua per la linea ferrata verso ovest ed alla
stazione di ponte S. Giovanni, segue la strada che attraversato il
fosso di S. Margherita a quota 235 raggiunge il centro abitato di
Perugia che costeggia a est onde seguire poi la strada in uscita, che
superata P.ta S. Angelo, raggiunge S. Maria di Cenerente; prosegue
poi per la strada che in direzione nord-ovest costeggia il fosso di
Cenerente e l'acquedotto fino ad incrociare, dopo Osteria della
Corniola e sempre sul confine comunale, la strada per Cannetto per
seguirla poi fino ad arrivare a tale localita' (quota 412).
Da Cannetto prosegue verso nord-est per la strada che, superate
C.se di Sotto raggiunge il bivio per C.se di Sopra e da qui segue
quella che, verso est, attraversa il F.so di Colognola, supera il
bivio per C. Pepparello e proseguendo raggiunge a quota 487 la strada
alle pendici di M. Civitelle la segue per breve tratto verso nord e
dopo circa 50 metri, prosegue lungo quella di Migiana di Monte Tezio
nella stessa direzione, raggiunge e supera tale localita' e
all'altezza di Castel Procoio prende la mulattiera per C.se Fontenova
(quota 505).
Segue tale strada in direzione nord-ovest, costeggiando M. Tezio e
passando per P.re Casale, C. Valle Cupa (quota 476), C. Pie' di Monte
(quota 492), C. Pavia (quota 494), C. Boyola (quota 364), tino a
raggiungere Antognola.
Da Antognola segue, verso nord-est, la mulattiera per Valenzino
raggiungendo dopo aver costeggiato F.so Mussarello e da Valenzino, in
direzione nord-ovest, prosegue per la mulattiera che dopo una
deviazione verso ovest, passa per le quote 339, 298 fino a
raggiungere il T. Nese, lo attraversa e prosegue per la Chiesa del
Pian di Nese (quota 300).
Segue quindi la mulattiera verso nord che passa per la quota 321,
raggiunge l'impluvio e lungo questi arriva alla strada per S.
Giuliana, dopo breve tratto verso tale localita' segue la mulattiera
verso ovest per C. Prata e da tale localita' prosegue per una linea
retta in direzione nord raggiungendo l'estremita' piu' a sud della
strada per Monte Corona (quota 628), prosegue quindi su tale strada
in direzione nord fino al P.re S. Savino, lo supera ed alla prima
curva sulla strada (quota 470) prende il sentiero che, in direzione
sud-ovest, passa per le quote 392, 357 e superato S. Giuliano delle
Pignatte, in direzione ovest, segue la strada che attraversa quella
per Badia alla quota 323 e prosegue fino a Toro (quota 373).
Da Toro segue la mulattiera che in direzione della vetta di M.
Acuto raggiunge la localita' Osteria da dove piega verso nord-ovest
per raggiungere Migianella dei Marchesi, passando a nord-est di M.
Acuto, Cima Cerchiaia, M. valcinella, M. Saldo e seguendo la
mulattiera, la strada e nuovamente la mulattiera che passa per le
quote: 513 (Montacuto), 487, 436 (Palazzetto), 370, 503 (Il Ranco),
519, 458.
Da Migianella dei Marchesi segue la mulattiera per C. Tassinari e
prima di giungervi prosegue verso nord-ovest lungo il sentiero che
conduce a C. S. Stefano (quota 476), quindi piega ad ovest per la
carrareccia fino a C. Poggio (quota 434) e poi a sud, raggiungendo
Ulivello Pçrimo (quota 303) che discende fino al T. Mansola.
Segue questo corso d'acqua fino alla confluenza con il T. Niccone e
lungo questi verso ovest incrocia il confine di provincia in loc. La
Mita, prosegue quindi lungo tale confine verso nord-ovest fino a
raggiungere, in prossimita' della quota 500, la mulattiera lungo la
quale prosegue prima verso nord e poi est fino ad arrivare alla
localita' il Cerro (quota 570).
Da Cerro segue sempre la mulattiera in direzione est, raggiunge
C. Pagana di Sopra (quota 415) passando per le localita' Crete (quota
531), C. Fusate (quota 423).
Da C. Padana di Sopra prosegue verso nord per la mulattiera prima e
lungo la strada poi fino a C. Colle (quota 568) passando per Ca' di
bacco; da C. Colle (quota 568) segue quindi la mulattiera in
direzione nord-ovest passando per le quote 564, 415, 403, (V.la
Landucci), 313 fino a raggiungere lungo la carrareccia ed una volta
attraversato il T. Scano, la strada per Calzolaro, prosegue su tale
strada in direzione ovest ed alla quota 348.
All'altezza di S. Leo Bastia, prende a nord la strada per l'Olmo
raggiungendo tale localita'.
Dall'Olmo segue la mulattiera in direzione nord-est e raggiunge
C. Aiale passando per le quote 478 e 533, da C. Aiale segue la strada
che, nella stessa direzione attraversa C. Ranzu ed arriva alla
localita' Porcareccia (quota 439) da dove prosegue per il sentiero
che dopo aver piegato inizialmente ad est, riprende la direzione
nord-est fino a raggiungere Gracciata (quota 327). Da Gracciata segue
prima la mulattiera verso ovest e poi la strada carrareccia verso
nord che attraversato il T. Minima, incrocia la strada per Lugnano
alla quota 278, segue quest'ultima in direzione ovest fino alla Fatt.
di Petrelle e superatala di poco, segue la strada e poi la mulattiera
che in direzione nord, raggiunge Ghironzo (quota 558), passando per
le localita' Pistrino (quota 371), Caprina (quota 507), Casalina
(quota 583) e quindi per le quote 593, 589, 602, 575, 516,
(Castelvecchio).
Da Ghironzo segue la mulattiera che in direzione est attraversa la
quota 477 e raggiunge la quota 395 in prossimita' di S. Lucia da dove
seguendo la mulattiera in direzione nord-ovest tocca la quote 418,
409, 338 e 285 e raggiunge il T. Nestore seguendolo per circa 300
metri verso est fino alla quota 281.
Dalla quota 281 prosegue a nord sulla strada che incrocia quella
per Morra alla quota 288 e lungo questa attraversa Morra e superata
la quota 292 al ponticello sul fosso affluente del T. Nestore, risale
questo fosso costeggiando la localita' Vicinato, La Pelucca, Villa
Toppo fino all'incrocio con la strada per quest'ultima localita';
segue quindi tale strada verso ovest fino alla quota 582 dove
incrocia quella per S. Agnese e lungo questa verso est raggiunge il
T. Aggia, discende tale corso d'acqua per breve tratto fino a quota
388 da dove segue la strada che, in direzione nord attraversa la
quota 410 e le localita' C. Tetina (quota 474) e Citerna quota 551.
Dopo quest'ultima localita' piega verso nord-est per la strada che
costeggia Poggio Caione, Col di Fabbri, La Calbeira, S. Martino e
raggiunge Palazzetto alla quota 617 sulla strada per Monte S. Maria
Tiberina, percorre quest'ultima in direzione di Monterchi sino ad
incrociare il T. Scarsola, risale questo corso d'acqua ed a nord di
Poggio di Rimondato, segue verso est il F.sso affluente di sinistra
sino alla sorgente in prossimita' della quota 698 dove per una
mulattiera verso nord raggiunge Buccialle (quota 661), prosegue
quindi nella stessa direzione sulla strada per Lippiano ed a Ranzola
prende, in direzione ovest, la mulattiera che va ad incrociare il
torrente Riccianello alla quota 390 in localita' il Mulinaccio.
Discende questo corso d'acqua e superata La Consuma prosegue lungo
il confine di provincia prima verso est e poi nord-ovest fino
all'incrocio con la strada per S. Leo (quota 308), prosegue quindi su
tale strada in direzione sud-est ed a Manfrone piega verso sud per
quella che, superate Case Nuove, incrocia il P. Sovara in prossimita'
della quota 303, discende questo corso d'acqua e dalla confluenza con
il T. Cerfone, risale quest'ultimo per breve tratto fino ad
incrociare la strada per Citta' di Castello a quota 300, segue quindi
tale strada in direzione del centro abitato e superato Lerchi segue
il tracciato che passa per C. Fondi e C. Cecio e riprende quindi la
strada verso il centro abitato di Citta' di Castello, lo costeggia
lungo la circonvallazione sud ed est per seguire poi in uscita la via
Tiberina (strada statale n. 3-bis) in direzione di S. Giustino,
attraversa tale cento abitato e raggiunge il punto di incrocio tra la
strada statale n. 3-bis ed il confine di provincia da dove e'
iniziata la delimitazione.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli
Altotiberini», debbono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi esclusi i vigneti ubicati in terreni
di fondovalle e quelli ad una quota superiore a 550 m s.l.m. I
vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del
presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno 2500
ceppi/ha.
Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere
quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» bianco,
rosso, rosato, novello, e con riferimento al vitigno Trebbiano in
coltura principale pura non deve essere superiore a 12 t/ha.
Per lo spumante e per i vini con riferimento ai vitigni Grechetto,
Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese non deve essere superiore a 11
t/ha.
Per i vini bianco superiore, rosso riserva e riserva con
riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese non
deve essere superiore a 9 t/ha.
La resa per ettaro in coltura promiscua, fermi restando i limiti
sopra indicati, deve essere calcolata in rapporto all'effettiva
superficie coperta dalla vite.
A tali limiti, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve
purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il
limite medesimo.
Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli
Altotiberini», la resa massima delle uve in vino non deve essere
superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata;
oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Pertanto per il vino «Colli Altotiberini» bianco, rosso, rosato,
novello e con riferimento al vitigno Trebbiano la resa massima non
dovra' essere superiore a 84 hl/ha.
Per lo spumante e per i vini con riferimento ai vitigni Grechetto;
Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese la resa massima non dovra'
essere superiore a 77 hl/ha.
Per i vini bianco superiore, rosso riserva e riserva con
riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese la resa
massima dovra' non essere superiore a 63 hl/ha.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, compreso l'arricchimento del grado
alcolico, l'invecchiamento obbligatorio, l'appassimento delle uve
devono essere effettuate nell'ambito dei territori dei comuni di San
Giustino, Citerna, Citta' di Castello, Corciano, Monte S. Maria
Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio, Assisi, Marsciano, Perugia
Pietralunga, Lisciano Niccone.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» bianco e
con riferimento al vitigno Trebbiano, compreso lo spumante, una
gradazione alcolica minima naturale di gradi 10% vol.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli
Altotiberini» bianco superiore, rosso e rosato e con riferimento ai
vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese e Grechetto una
gradazione alcolica minima naturale di gradi 11% vol. Per i vini
rosso riserva e riserva con riferimento ai vitigni Cabernet
Sauvignon, Merlot e Sangiovese una gradazione alcolica minima
naturale di gradi 12% vol.
Per le tipologie riserva - Colli Altotiberini rosso, Colli
Altotiberini Cabernet Sauvignon, Colli Altotiberini Merlot e Colli
Altotiberini Sangiovese - i vini debbono subire un invecchiamento
obbligatorio minimo di 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di
raccolta delle uve.
La produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Colli Altotiberini» spumante deve essere effettuata con il metodo
della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di
qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine
controllata «Colli Altotiberini» spumante possono essere effettuate
anche fuori zona di produzione ma limitatamente alla provincia di
Perugia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo delle
stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto
concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre
tecniche consentite.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1, all'atto della immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Colli Altotiberini» bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Colli Altotiberini» bianco superiore:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli Altotiberini» rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso delicato con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Colli Altotiberini» rosso riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso delicato con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Colli Altotiberini» rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: fresco, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Novello:
colore: rosso cerasuolo, talvolta tendente al viola, vivace;
odore: fruttato, fresco, caratteristico;
sapore: vivace, fruttato caratteristico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,5 g/l.
«Colli Altotiberini» Trebbiano:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fine, asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Grechetto:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso fino al dorato;
odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: da secco a abboccato, vellutato, retrogusto lievemente
amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,5 g/l.
«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con lievi riflessi
violacei;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con lievi riflessi
violacei;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente
erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Merlot:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con riflessi violacei;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Merlot riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con riflessi violacei;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Sangiovese:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico,
piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Sangiovese riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane,
piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
acidita' totale minima 4,5 g/l,
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Spumante:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: piacevolmente fruttato, intenso;
sapore: secco, armonico, elegante;
perlage: fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare
i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con
proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore o
percezione di legno piu' o meno marcato.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1, denominazione di origine controllata «Colli
Altotiberini», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e localita' compresi nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino così qualificato e' stato ottenuto.
Nella etichettatura dei vini recante la menzione «riserva» o la
specificazione «superiore» e, per le tipologie per le quali e'
previsto obbligatoriamente un periodo di invecchiamento,
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Per la tipologia «bianco superiore», la immissione al consumo non
puo' avvenire prima del 31 marzo dell'anno seguente a quello della
vendemmia.
Art. 8.
Confezionamento
Volumi nominali.
Per il confezionamento in recipienti di capacita' fino a 5 litri
dovranno essere utilizzati contenitori di vetro della capacita' di
litri: 0,250; 0,375; 0,500; 0,750; 1,000; 1,500; 3,000; 5,000.
Tappatura e recipienti.
Per la tappatura dei vini e' obbligatorio il tappo di sughero o di
altro materiale ammesso rasobocca se confezionati in contenitori della
capacità massima fino a 5 litri.