Conferma dell’incarico al Consorzio tutela del «Gavi», in
Alessandria, a svolgere le funzioni di tutela, di
valorizzazione ...
GU
n.26 del 2-2-2005 (22:27:28 18 febbraio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 10 gennaio 2005
Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del «Gavi», in
Alessandria, a svolgere le funzioni di tutela, di
valorizzazione e di
cura generale degli interessi connessi alla citata
denominazione di
origine controllata e garantita, ai sensi dell'articolo 19,
comma 1,
della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in
particolare
gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui
Consorzi
volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
tipiche;
Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è
stato
adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per
consentire
l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli
interprofessionali delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto 6 luglio 2000 con il quale ai sensi della
citata
normativa e' stato approvato lo statuto del Consorzio tutela
del
«Gavi», con sede in Alessandria, via S. Lorenzo n. 21, e
conferito
allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di
tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi
alla
denominazione di origine controllata e garantita del vino «Gavi»;
Vista la certificazione di rappresentatività di cui
all'art. 3 del
decreto n. 256/1997, presentata in data 26 novembre 2004 dal
citato
Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto
incarico
ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 6
luglio 2000,
e considerato che la stessa risulta superiore al limite del
40%, tale
da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a
svolgere le
funzioni attribuite con il predetto decreto 6 luglio 2000;
Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il
proprio
statuto approvato con decreto ministeriale 6 luglio 2000 ai
sensi
dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;
Decreta:
Art. 1.
1. E' confermato per un triennio, a far data dalla
pubblicazione
del presente decreto, l'incarico, gia' concesso con decreto
ministeriale 6 luglio 2000, al Consorzio tutela del «Gavi»,
con sede
in Alessandria, via S. Lorenzo n. 21, a svolgere le funzioni
di
tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi
alla denominazione di origine controllata e garantita del
vino
«Gavi», nonche' di proposta e di consultazione nei confronti
della
pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1,
della legge
10 febbraio 1992, n. 164.
Art. 2.
1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente
decreto,
il Ministero procedera' alla verifica della sussistenza del
requisito
di rappresentativita' del Consorzio tutela del «Gavi» e, ove
sia
accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero
procedera' alla
sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del
presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2005
Il direttore generale: Abate
 
Conferma dell’incarico al Consorzio tutela vini D.O.C.
«Colli Piacentini», in Piacenza, a svolgere le funzioni di
tutela...
GU
n.26 del 2-2-2005 (22:24:52 18 febbraio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 18 gennaio 2005
Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini D.O.C.
«Colli
Piacentini», in Piacenza, a svolgere le funzioni di tutela,
di
valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonche' a
collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri
affiliati, nei
riguardi della D.O.C. dei vini «Colli Piacentini» e dei vini
I.G.T.
«Valtidone» e «Terre di Veleja», ai sensi dell'articolo 19,
comma 1,
della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in
particolare
gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui
Consorzi
volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
tipiche;
Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è
stato
adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per
permetterne
l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli
interprofessionali delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto 4 luglio 2001 con il quale, ai sensi della
citata
normativa, e' stato approvato lo statuto del Consorzio
tutela vini
D.O.C. «Colli Piacentini», con sede in Piacenza, presso la
Camera di
commercio, p.zza Cavalli n. 35, e confermato l'incarico a
svolgere
nei riguardi della D.O.C. dei vini «Colli Piacentini» e dei
vini
I.G.T. «Valtidone» e «Terre di Veleja» le funzioni di
tutela, di
valorizzazione, di cura degli interessi generali, di
proposta e di
consultazione nei confronti della pubblica amministrazione,
nonche' a
collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri
affiliati
sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e
comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19,
comma 1,
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Vista la certificazione di rappresentativita' di cui
all'art. 3 del
decreto n. 256/1997, presentata in data 20 dicembre 2004 dal
citato
Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto
incarico
ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 4
luglio 2001,
e considerato che la stessa risulta superiore al limite del
40%, tale
da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a
svolgere le
funzioni attribuite con il predetto decreto 4 luglio 2001;
Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il
proprio
statuto approvato con il decreto ministeriale 4 luglio 2001
ai sensi
dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;
Decreta:
Art. 1.
1. E' confermato per un triennio, a far data dalla
pubblicazione
del presente decreto, l'incarico, gia' concesso con decreto
ministeriale 4 luglio 2001, al Consorzio tutela vini D.O.C.
«Colli
Piacentini», con sede in Piacenza, presso la Camera di
commercio,
p.zza Cavalli n. 35, a svolgere nei riguardi della D.O.C.
dei vini
«Colli Piacentini» e dei vini I.G.T. «Valtidone» e «Terre di
Veleja»
le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli
interessi
generali, di proposta e di consultazione nei confronti della
pubblica
amministrazione, nonche' a collaborare alla vigilanza nei
confronti
dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di
riferimento
nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi
dell'art.
19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Art. 2.
1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente
decreto,
il Ministero procedera' alla verifica della sussistenza del
requisito
di rappresentativita' del Consorzio tutela vini D.O.C.
«Colli
Piacentini» e, ove sia accertata la mancanza di tale
requisito, il
Ministero procedera' alla sospensione dell'incarico
attribuito con
l'art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2005
Il direttore generale: Abate
 
Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dei vini
a D.O.C. «Asprinio di Aversa», «Falerno del Massico» e
«Galluccio», in Caserta, e il conferimento dell’incarico...
GU
n.26 del 2-2-2005 (22:23:26 18 febbraio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 18 gennaio 2005
Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dei vini
a D.O.C.
«Asprinio di Aversa», «Falerno del Massico» e «Galluccio»,
in
Caserta, e il conferimento dell'incarico allo svolgimento
delle
funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale
degli
interessi connessi alle relative denominazioni di origine
controllata
e indicazioni geografiche tipiche, ai sensi dell'articolo
19, comma
1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in
particolare
gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui
Consorzi
volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
tipiche;
Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale e'
stato
adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per
consentire
l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli
interprofessionali delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
Vista la richiesta presentata in data 22 giugno 2004 dal
Consorzio
di tutela dei vini a denominazione di origine controllata
«Asprinio
di Aversa», «Falerno del Massico» e «Galluccio», costituito
per la
tutela dei vini a D.O.C. «Asprinio di Aversa», «Falerno del
Massico»,
«Galluccio» e dei vini a I.G.T. «Roccamonfina» e «Terre del
Volturno», con sede in Caserta, via G. Acquaviva n. 128,
intesa ad
ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi
dell'art. 2,
comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la
tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in
questione;
Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota
del 14
gennaio 2005 il proprio statuto approvato dall'assemblea
straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni
formulate da
questo Ministero, previo parere del predetto Comitato
nazionale;
Considerato altresi' che il Consorzio istante ha certificato
la
propria rappresentativita' nell'ambito della denominazione
di cui
all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa
risulta
superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione
del
Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4
della
legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio
stesso
l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di
valorizzazione, di
cura generale degli interessi relativi alle citate
denominazioni di
origine controllata e indicazioni geografiche tipiche,
nonche' di
proposta e di consultazione nei confronti della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e
secondo
periodo, della citata legge n. 164/1992;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4
giugno
1997, n. 256, lo statuto del Consorzio di tutela dei vini a
denominazione di origine controllata «Asprinio di Aversa»,
«Falerno
del Massico» e «Galluccio», costituito per la tutela dei
vini a
D.O.C. «Asprinio di Aversa», «Falerno del Massico»,
«Galluccio» e dei
vini a I.G.T. «Roccamonfina» e «Terre del Volturno», con
sede in
Caserta, via G. Acquaviva n. 128, cosi' come risulta dal
testo
approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso
Consorzio e
trasmesso a questo Ministero in data 14 gennaio 2005.
Art. 2.
Il Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine
controllata «Asprinio di Aversa», «Falerno del Massico» e
«Galluccio»
e' incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di
valorizzazione, di
cura generale degli interessi relativi alle citate
denominazioni di
origine e indicazioni geografiche tipiche, nonche' di
proposta e di
consultazione nei confronti della pubblica amministrazione,
ai sensi
dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Art. 3.
Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, il
Ministero procedera' alla verifica della sussistenza del
requisito di
rappresentativita' del Consorzio di tutela dei vini a
denominazione
di origine controllata «Asprinio di Aversa», «Falerno del
Massico» e
«Galluccio» e, ove sia accertata la mancanza di tale
requisito,
procedera' alla sospensione dell'incarico attribuito con
l'art. 2 del
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2005
Il direttore generale: Abate
 
Conferma dell’incarico, al Consorzio del vino Brunello di
Montalcino, in Montalcino, a svolgere le funzioni di
tutela...
GU
n.21 del 27-1-2005 (17:29:41 31 gennaio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 13 gennaio 2005
Conferma dell'incarico, al Consorzio del vino Brunello di
Montalcino,
in Montalcino, a svolgere le funzioni di tutela, di
valorizzazione,
di cura degli interessi generali, nonche' a collaborare alla
vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi
della
D.O.C.G. "Brunello di Montalcino" e dei vini D.O.C. "Rosso
di
Montalcino", "Moscadello di Montalcino" e "Sant'Antimo", ai
sensi
dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n.
164.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la "Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini" ed in
particolare
gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui
consorzi
volontari di tutela e consigli interprofessionali per le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
tipiche;
Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale e'
stato
adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per
consentire
l'attivita' dei consorzi volontari di tutela e dei consigli
interprofessionali delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2000 con il quale
ai sensi
della citata normativa e' stato aprovato lo statuto del
Consorzio del
vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino (Siena),
Costa
del Municipio n. 1, e confermato l'incarico a svolgere le
funzioni di
tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali,
nonche'
a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri
affiliati, nei
riguardi della D.O.C.G. "Brunello di Montalcino" e dei vini
D.O.C.
"Rosso di Montalcino", "Moscadello di Montalcino" e
"Sant'Antimo", ai
sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992,
n. 164;
Vista la certificazione di rappresentativita' di cui
all'art. 3 del
decreto n. 256/1997, presentata in data 22 dicembre 2004 dal
citato
Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto
incarico
ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 5
dicembre
2000, e considerato che la stessa risulta superiore al
limite del
40%, tale da poter affermare al Consorzio stesso l'incarico
a
svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 5
dicembre
2000;
Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il
proprio
statuto approvato con il decreto ministeriale 5 dicembre
2000, ai
sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;
Decreta:
Art. 1.
1. E' confermato per un triennio, a far data dalla
pubblicazione
del presente decreto, l'incarico, gia' concesso con il
decreto
5 dicembre 2000, al Consorzio del vino Brunello di
Montalcino, con
sede in Montalcino (Siena), Costa del Municipio, 1, a
svolgere nei
riguardi della D.O.C.G. "Brunello di Montalcino" e dei vini
D.O.C.
"Rosso di Montalcino", "Moscadello di Montalcino" e
"Sant'Antimo" le
funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli
interessi
generali, di proposta e di consultazione nei confronti della
pubblica
amministrazione, nonche' a collaborare alla vigilanza nei
confronti
dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di
riferimento
nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi
dell'art.
19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Art. 2.
1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente
decreto,
il Ministero procedera' alla verifica della sussistenza del
requisito
di rappresentativita' del Consorzio del vino Brunello di
Montalcino
e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il
Ministero
procedera' alla sospensione dell'incarico attribuito con
l'art. 1 del
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2005
Il direttore generale
 
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle Do e delle Igt dei vini inerente la
richiesta di modifica del disciplinare di produzione della
Igt «Ronchi di Brescia»
GU
n.17 del 22-1-2005 (14:06:03 25 gennaio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ronchi
di
Brescia».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini
a
indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia»
relativamente
all'art. 3;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia;
Ha espresso, nella riunione del 25 novembre 2004, il parere
favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini
dell'emanazione
del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di
produzione
modificato all'art. 3 secondo il testo di cui appresso:
Art. 3.
«La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti
e
dei vini atti ad essere designati con l'indicazione
geografica tipica
«Ronchi di Brescia» comprende l'intero territorio dei comuni
di
Brescia, Botticino, Cellatica, Rezzato, Nuvolera, Nuvolento,
Concesio, Collebeato, Villa Carcina, Bovezzo, Nave, Caino in
provincia di Brescia».
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta
proposta di
modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal
decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina
dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere
inviate al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato
nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via
Sallustiana n.
10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per
l’esame delle varietà di viti, ai fini dell’iscrizione nel
Registro nazionale delle varietà di vite
GU
n.16 del 21-1-2005 (14:03:22 25 gennaio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 6 ottobre 2004
Requisiti da certificare, in sede di prove ufficiali, per
l'esame delle
varieta' di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro
nazionale
delle varieta' di vite.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
1969,
n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei
materiali
di moltiplicazione vegetativa della vite;
Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente
della
Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, che istuisce il
Catalogo
nazionale delle varieta' di vite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1974, n.
543, recante norme regolamentari per l'applicazione del
decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164,
recante norme
sulla produzione e sul commercio dei materiali di
moltiplicazione
vegetativa della vite;
Visto in particolare l'art. 7 del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, che precisa le
caratteristiche
(distinzione, stabilita' ed omogeneita) delle varieta' di
vite ai
fini dell'iscrizione nel Registro o Catalogo, da accertare a
seguito
di prove colturali che saranno stabilite dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1981 «Requisiti da
accertare
in sede di prove ufficiali per l'esame delle varieta' di
viti, ai
fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale delle varieta'
di viti»;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che definisce
la
procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni
clonali di
varieta' di vite al Catalogo nazionale delle varieta' di
vite;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001 che
costituisce il
Comitato nazionale per la classificazione delle varieta' di
viti;
Vista la direttiva 2004/29/CE della Commissione del 4 marzo
2004
relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni
minime per
l'esame delle varieta' di vite;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva
2004/29/CE
sopramenzionata;
Decreta:
Art. 1.
1. In sede di effettuazione delle prove colturali stabilite
per
l'accertamento delle caratteristiche di distinguibilità
stabilità
ed omogeneita' delle varieta' di vite ai fini
dell'iscrizione nel
Registro nazionale delle varieta' di vite devono essere
espletati
esami riguardanti i caratteri morfologici e fisiologici di
cui
all'allegato 1 al presente decreto.
2. Gli esami di cui al comma precedente devono rispettare i
criteri
minimi stabiliti all'allegato 2 al presente decreto.
Art. 2.
1. Il decreto ministeriale 2 giugno 1981 e' abrogato.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per
gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2004
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita'
produttive,
registro n. 5, foglio n. 35
Allegato 1
PARTE A
CARATTERI MORFOLOGICI RELATIVI ALL'ESAME
DELLA IDENTITA', STABILITA' ED OMOGENEITA'
1. Germogliamento su tralcio in accrescimento della
lunghezza da
10 a 20 cm:
1.1 forma;
1.2 colore (al momento del germogliamento per l'osservazione
degli antociani);
1.3 tomentosita'.
2. Tralcio erbaceo all'epoca della fioritura:
2.1 sezione trasversale (forma e contorno);
2.2 tomentosita'.
3. Tralcio legnoso:
3.1. superficie;
3.2. meritallo.
4. Distribuzione dei viticci.
5. Foglioline apicali su tralcio in accrescimento della
lunghezza
da 10 a 30 cm (le prime tre foglie nettamente separate
dall'apice e
computate a partire da quest'ultimo):
5.1. colore;
5.2. tomentosita'.
6. Foglia adulta (situata tra l'ottavo e l'undicesimo
internodo):
6.1. fotografia;
6.2. disegno o impronta diretta con scala;
6.3. forma generale;
6.4. numero dei lobi fogliari;
6.5. seno peziolare;
6.6. profondita' dei seni laterali superiori e inferiori;
6.7. tomentosita' della pagina inferiore;
6.8. superficie;
6.9. denti laterali.
7. Fiore: sessualita' apparente.
8. Grappolo a maturita' industriale (per le varieta' di uve
da
vino e da tavola):
8.1. fotografia (con scala);
8.2. forma;
8.3. grandezza;
8.4. peduncolo (lunghezza);
8.5. peso medio in grammi;
8.6. resistenza alla diraspatura;
8.7. compattezza del grappolo.
9. Acino a maturita' industriale (per le varieta' di uve da
vino
e da tavola):
9.1. fotografia (con scala);
9.2. forma;
9.3. grandezza con indicazione del peso medio;
9.4. colore;
9.5. buccia (per le varietà di uve da tavola);
9.6. numero di vinaccioli (per le varieta' di uve da
tavola);
9.7. polpa;
9.8. succo;
9.9. sapore.
10. Vinacciolo industriale (per le varietadi uve da vino e
da
tavola): fotografia delle due facce e di profilo (con
scala).
PARTE B
CARATTERI FISIOLOGICI PER VALUTARE
L'IDENTITA', LA STABILITA' E L'OMOGENEITA'
1. Fenomeni vegetativi:
1.1 Accertamento delle date fenologiche: le date fenologiche
vengono accertate comparativamente con una o piu' delle
seguenti
varieta' di riferimento:
1.1.1. varieta' ad uve bianche - Trebbiano toscano, Pinot
bianco, Chasselas dorato;
1.1.2. varieta' ad uve nere - Barbera, Merlot, Sangiovese;
1.1.3. varieta' ad uve da tavola - Regina, Chasselas dorato
Cardinal;
1.2. Data del germogliamento: la data alla quale, rispetto a
varieta' di riferimento, la meta' delle gemme di un ceppo
normalmente
potato sono schiuse e rivelano la loro tomentosita' interna;
1.3. Data della piena fioritura: data alla quale per un
insieme
di piante e rispetto a varieta' di riferimento la meta' dei
fiori
sono aperti;
1.4. Maturazione (per le varieta' di uve da vino e da
tavola):
oltre all'epoca di maturazione, s'indichera' la densita' o
la
gradazione probabile del mosto, la sua acidita' e la resa in
uva
espressa in chilogrammi all'ettaro, messi a confronto con uno o piu'
vitigni
di riferimento che possibilmente abbiano dato rese analoghe.
2. Caratteri colturali:
2.1. vigoria;
2.2. forma di allevamento (posizione del primo germoglio
fruttifero, potatura preferita);
2.3. produzione:
2.3.1. regolarita';
2.3.2. rendimento;
2.3.3. anomalie;
2.4. resistenza o sensibilita':
2.4.1. all'ambiente sfavorevole;
2.4.2. ad organismi nocivi;
2.4.3. eventuale sensibilita' allo spacco dell'acino;
2.5. comportamento alla moltiplicazione vegetativa:
2.5.1. innesto;
2.5.2. taleaggio.
3. Utilizzazione:
3.1. per la vinificazione;
3.2. per tavola;
3.3. come portinnesto;
3.4. per usi industriali.
Allegato 2
CRITERI MINIMI PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI
1. Precisazioni ecologiche:
1.1. localita';
1.2. condizioni geografiche:
1.2.1. longitudine;
1.2.2. latitudine;
1.2.3. altitudine;
1.2.4. esposizione e pendenza;
1.3. condizioni climatiche;
1.4. natura del suolo.
2. Modalita' tecniche:
2.1. per le varieta' di uve da vino e da tavola;
2.1.1. 24 ceppi possibilmente su portinnesti diversi;
2.1.2. almeno tre annate di produzione;
2.1.3. almeno due localita' ecologicamente differenziate;
2.1.4. comportamento all'innesto almeno con tre varieta' di
portinnesti;
2.2. per le varieta' di portinnesti;
2.2.1. 5 ceppi allevati almeno con due forme diverse;
2.2.2. 5 anni d'impianto;
2.2.3. 3 localita' ecologicamente differenziate;
2.2.4. comportamento all'innesto con almeno tre varieta' di
innesti diversi.
 
Regolamentazione dell’utilizzo della menzione «Talento»
nella designazione e presentazione dei VSQPRD e dei VSQ
elaborati con metodo classico
GU
n.12 del 17-1-2005 (14:00:57 25 gennaio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 30 dicembre 2004
Regolamentazione dell'utilizzo della menzione «Talento»
nella
designazione e presentazione dei V.S.Q.P.R.D. e dei V.S.Q.
elaborati
con il metodo classico.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17
maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee
legge n. 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova
organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'allegato
VIII,
sezione E, paragrafo 8, concernente l'uso di una menzione
indicante
una qualita' superiore nella designazione, presentazione dei
vini
spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate
(V.S.Q.P.R.D.) e
dei vini spumanti di qualita' (V.S.Q.);
Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del
29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita'
europee legge n. 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune
modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la
presentazione e
la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel
supplemento
ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del
12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento
di
obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle
Comunita'
europee, in particolare l'art. 4;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;
Visto il proprio decreto 3 luglio 2003 concernente le
disposizioni
nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 753/2002 della
Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita'
di
applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la
presentazione e
la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
Vista la richiesta presentata dall'Istituto Talento Metodo
Classico, con sede in Milano, via Bagutta 1, intesa ad
ottenere il
riconoscimento ufficiale e la riserva di utilizzo della
menzione
«Talento» esclusivamente per i V.S.Q.P.R.D. regio decreto e
i V.S.Q.
italiani elaborati con il metodo classico;
Considerato che il predetto Istituto e' titolare del marchio
«Talento», registrato fin dal 1996, ed utilizzato per
designare e
presentare i vini spumanti elaborati con il metodo classico
dei
propri associati;
Vista la dichiarazione con la quale il citato Istituto
rinuncia
espressamente ai diritti di esclusivita' derivanti dalla
registrazione del marchio «Talento» a far data dalla
emanazione del
provvedimento di riconoscimento dello stesso termine
«Talento» quale
menzione utilizzabile per tutte le produzioni di spumanti
italiani
elaborati con il metodo classico che ne abbiano i requisiti;
Ritenuto che la predetta richiesta risulta conforme alla
citata
normativa comunitaria e nazionale in materia di
designazione,
denominazione, presentazione e protezione dei vini spumanti
e
considerato altresi' che la riserva di utilizzo della
menzione
indicante una qualita' superiore «Talento» per i vini
spumanti
elaborati con il metodo Classico delle categorie V.S.Q.P.RD.
e
V.S.Q., a determinate condizioni regolamentari, costituisca
elemento
di valorizzazione delle gia' pregiate produzioni di vini
spumanti
italiani, sia a livello nazionale che internazionale;
Vista l'istanza presentata in data 15 settembre 2004 dal
Consorzio
per la tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (BS)
intesa ad
escludere la relativa DOCG tutelata «Franciacorta» dalla
facoltà di
utilizzare nella designazione e presentazione la citata
menzione
«Talento», in considerazione che l'art. 30 del regolamento
CE n. 753
del 29 aprile 2002, tenendo conto della rinomanza acquisita
dalla
citata DOCG a livello nazionale ed internazionale, consente,
a
livello di deroga, di poter indicare in etichetta il solo
nome della
regione determinata «Franciacorta» e, pertanto, di poter
omettere le
menzioni specifiche tradizionali previste quali
«denominazione di
origine controllata e garantita» o «DOCG» o «vino spumante
di
qualita' prodotto in regione determinata» o «VSQPRD»;
Decreta:
Art. 1.
Definizione, riserva e protezione della menzione «Talento»
1. La menzione «Talento», indicante una qualita' superiore
ai sensi
del regolamento CE n. 1493/1999, allegato VIII, sezione E,
paragrafo
8, e' riservata e protetta esclusivamente per la
designazione e
presentazione dei vini spumanti di qualita' prodotti in
regioni
determinate (V.S.Q.P.R.D.) e dei vini spumanti di qualita'
(V.S.Q.)
italiani elaborati con il metodo classico di cui al predetto
regolamento CE n. 1493/1999, allegato VIII, sezione E,
paragrafo 4,
alle condizioni di utilizzo indicate nel presente decreto.
Art. 2.
Condizioni di utilizzo della menzione «Talento»
1. L'utilizzo della menzione «Talento» di cui all'art. 1 è
consentito alle seguenti condizioni:
a) per i V.S.Q.P.R.D. e per i V.S.Q.:
le uve di provenienza devono appartenere alle varietà Pinot
bianco, Pinot nero e Chardonnay, da potersi utilizzare sia
singolarmente che in maniera congiunta;
nell'elaborazione, con il tradizionale metodo classico, deve
essere assicurato al prodotto un periodo di permanenza in
bottiglia
sui propri lieviti di almeno 15 mesi;
b) per i V.S.Q.P.R.D. devono essere rispettate tutte le
ulteriori
condizioni stabilite dai relativi disciplinari di
produzione;
c) per i V.S.Q. le uve destinate alla costituzione delle
relative
partite devono provenire da vigneti iscritti ad albi di vini
DOCG o
DOC, in particolare nel rispetto delle condizioni di
coltivazione, di
resa delle uve ad Ha e di titolo alcolometrico naturale
delle uve
stabilite dai relativi disciplinari di produzione. In tal
caso sara'
cura dei produttori interessati provvedere a comunicare ai
competenti
organismi di controllo e vigilanza la diversa destinazione
delle uve
o dei prodotti intermedi rispetto alle produzioni vinicole
previste
dai relativi disciplinari.
Art. 3.
Disposizioni particolari
1. La menzione «Talento» di cui all'art. 1 non e'
utilizzabile per
la designazione e presentazione delle partite del
V.S.Q.P.R.D.
«Franciacorta».
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto
l'Istituto Talento Metodo Classico richiamato nelle premesse
provvede
ad inviare al Ministero delle politiche agricole e forestali
copia
autenticata dell'atto pubblico di cessione, con relativa
trascrizione, della titolarita' del marchio «Talento» in
capo al
Ministero.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2004
Il Ministro: Alemanno
 
Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela della DOC
«Colli orientali del Friuli», con sede in Cividale del
Friuli, a svolgere le funzioni di tutela...
GU
n.12 del 17-1-2005 (11:33:45 18 gennaio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 30 dicembre 2004
Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della
D.O.C. dei
vini «Colli orientali del Friuli», con sede in Cividale del
Friuli, a
svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura
generale
degli interessi connessi alla citata denominazione di
origine
controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge
10
febbraio 1992, n. 164.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in
particolare
gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui
Consorzi
volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
tipiche;
Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale e'
stato
adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per
consentire
l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli
interprofessionali delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto 5 ottobre 2001 con il quale ai sensi della
citata
nonnativa è stato approvato lo statuto del Consorzio per la
tutela
della D.O.C. dei vini «Colli Orientali del Friuli», con sede
in
Cividale del Friuli (UD), via G.B. Candotti n. 3, e
conferito allo
stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di
tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi
alla
citata denominazione di origine controllata;
Vista la certificazione di rappresentativita' di cui
all'articolo 3
del decreto n. 256/1997, presentata in data 15 dicembre 2004
dal
citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto
incarico
ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 5
ottobre 2001,
e considerato che la stessa risulta superiore al limite del
40%, tale
da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a
svolgere le
funzioni attribuite con il predetto decreto 5 ottobre 2001;
Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il
proprio
statuto approvato con decreto ministeriale 5 ottobre 2001,
ai sensi
dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;
Decreta:
Art. 1.
1. E' confermato per un triennio, a far data dalla
pubblicazione
del presente decreto, l'incarico, gia' concesso con decreto
ministeriale 5 ottobre 2001, al Consorzio per la tutela
della D.O.C.
dei vini «Colli Orientali del Friuli», con sede in Cividale
del
Friuli (UD), via G.B. Candotti n. 3, a svolgere le funzioni
di
tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi
alla citata denominazione di origine controllata, nonche' di
proposta
e di consultazione nei confronti della Pubblica
amministrazione, ai
sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992,
n. 164.
Art. 2.
1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente
decreto,
il Ministero procedera' alla verifica della sussistenza del
requisito
di rappresentativita' del Consorzio per la tutela della
D.O.C. dei
vini «Colli Orientali del Friuli» e, ove sia accertata la
mancanza di
tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione
dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2004
Il direttore generale
 
Regolamentazione dell’utilizzo della menzione «Talento»
nella designazione e presentazione dei VSQPRD e dei VSQ
elaborati con il metodo classico
GU
n.12 del 17-1-2005 (11:30:21 18 gennaio,
2005) DECRETO 30 dicembre 2004
Regolamentazione dell'utilizzo della menzione «Talento»
nella
designazione e presentazione dei V.S.Q.P.R.D. e dei V.S.Q.
elaborati
con il metodo classico.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17
maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee
legge n. 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova
organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'allegato
VIII,
sezione E, paragrafo 8, concernente l'uso di una menzione
indicante
una qualita' superiore nella designazione, presentazione dei
vini
spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate
(V.S.Q.P.R.D.) e
dei vini spumanti di qualita' (V.S.Q.);
Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del
29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita'
europee legge n. 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune
modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la
presentazione e
la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel
supplemento
ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del
12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento
di
obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle
Comunità
europee, in particolare l'art. 4;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;
Visto il proprio decreto 3 luglio 2003 concernente le
disposizioni
nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 753/2002 della
Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita'
di
applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la
presentazione e
la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
Vista la richiesta presentata dall'Istituto Talento Metodo
Classico, con sede in Milano, via Bagutta 1, intesa ad
ottenere il
riconoscimento ufficiale e la riserva di utilizzo della
menzione
«Talento» esclusivamente per i V.S.Q.P.R.D. regio decreto e
i V.S.Q.
italiani elaborati con il metodo classico;
Considerato che il predetto Istituto è titolare del marchio
«Talento», registrato fin dal 1996, ed utilizzato per
designare e
presentare i vini spumanti lavorati con il metodo classico
dei
propri associati;
Vista la dichiarazione con la quale il citato Istituto
rinuncia
espressamente ai diritti di esclusività derivanti dalla
registrazione del marchio «Talento» a far data dalla
emanazione del
provvedimento di riconoscimento dello stesso termine
«Talento» quale
menzione utilizzabile per tutte le produzioni di spumanti
italiani
elaborati con il metodo classico che ne abbiano i requisiti;
Ritenuto che la predetta richiesta risulta conforme alla
citata
normativa comunitaria e nazionale in materia di
designazione,
denominazione, presentazione e protezione dei vini spumanti
e
considerato altresi' che la riserva di utilizzo della
menzione
indicante una qualita' superiore «Talento» per i vini
spumanti
elaborati con il metodo Classico delle categorie V.S.Q.P.RD.
e
V.S.Q., a determinate condizioni regolamentari, costituisca
elemento
di valorizzazione delle gia' pregiate produzioni di vini
spumanti
italiani, sia a livello nazionale che internazionale;
Vista l'istanza presentata in data 15 settembre 2004 dal
Consorzio
per la tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (BS)
intesa ad
escludere la relativa DOCG tutelata «Franciacorta» dalla
facolta' di
utilizzare nella designazione e presentazione la citata
menzione
«Talento», in considerazione che l'art. 30 del regolamento
CE n. 753
del 29 aprile 2002, tenendo conto della rinomanza acquisita
dalla
citata DOCG a livello nazionale ed internazionale, consente,
a
livello di deroga, di poter indicare in etichetta il solo
nome della
regione determinata «Franciacorta» e, pertanto, di poter
omettere le
menzioni specifiche tradizionali previste quali
«denominazione di
origine controllata e garantita» o «DOCG» o «vino spumante
di
qualita' prodotto in regione determinata» o «VSQPRD»;
Decreta:
Art. 1.
Definizione, riserva e protezione della menzione «Talento»
1. La menzione «Talento», indicante una qualita' superiore
ai sensi
del regolamento CE n. 1493/1999, allegato VIII, sezione E,
paragrafo
8, e' riservata e protetta esclusivamente per la
designazione e
presentazione dei vini spumanti di qualita' prodotti in
regioni
determinate (V.S.Q.P.R.D.) e dei vini spumanti di qualita'
(V.S.Q.)
italiani elaborati con il metodo classico di cui al predetto
regolamento CE n. 1493/1999, allegato VIII, sezione E,
paragrafo 4,
alle condizioni di utilizzo indicate nel presente decreto.
Art. 2.
Condizioni di utilizzo della menzione «Talento»
1. L'utilizzo della menzione «Talento» di cui all'art. 1 è
consentito alle seguenti condizioni:
a) per i V.S.Q.P.R.D. e per i V.S.Q.:
le uve di provenienza devono appartenere alle varieta' Pinot
bianco, Pinot nero e Chardonnay, da potersi utilizzare sia
singolarmente che in maniera congiunta;
nell'elaborazione, con il tradizionale metodo classico, deve
essere assicurato al prodotto un periodo di permanenza in
bottiglia
sui propri lieviti di almeno 15 mesi;
b) per i V.S.Q.P.R.D. devono essere rispettate tutte le
ulteriori
condizioni stabilite dai rispettivi disciplinari di
produzione;
c) per i V.S.Q. le uve destinate alla costituzione delle
relative
partite devono provenire da vigneti iscritti ad albi di vini
DOCG o
DOC, in particolare nel rispetto delle condizioni di
coltivazione, di
resa delle uve ad Ha e di titolo alcolometrico naturale
delle uve
stabilite dai relativi disciplinari di produzione. In tal
caso sara'
cura dei produttori interessati provvedere a comunicare ai
competenti
organismi di controllo e vigilanza la diversa destinazione
delle uve
o dei prodotti intermedi rispetto alle produzioni vinicole
previste
dai relativi disciplinari.
Art. 3.
Disposizioni particolari
1. La menzione «Talento» di cui all'art. 1 non è
utilizzabile per
la designazione e presentazione delle partite del
V.S.Q.P.R.D.
«Franciacorta».
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto
l'Istituto Talento Metodo Classico richiamato nelle premesse
provvede
ad inviare al Ministero delle politiche agricole e forestali
copia
autenticata dell'atto pubblico di cessione, con relativa
trascrizione, della titolarita' del marchio «Talento» in
capo al
Ministero.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2004
Il Ministro: Alemanno
 
Norme per il finanziamento delle commissioni di degustazione
dei vini DOCG e DOC operanti presso le camere di commercio
artigianato e agricoltura, per l’anno 2005
GU
n.301 del 24-12-2004 (12:39:29 11 gennaio,
2005) Norme per il finanziamento delle commissioni
di degustazione dei vini
DOCG e DOC operanti presso le camere di commercio,
industria,
artigianato e agricoltura, per l'anno 2005.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n.
930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il
coordinamento degli interventi pubblici nei settori della
zootecnia,
della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione,
dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle
vitivinicolture e della utilizzazione e valorizzazione dei
terreni
collinari e montani;
Vista la deliberazione del 13 dicembre 1979 con la quale il
C.I.P.A.A. ha adottato il Piano agricolo nazionale, recante
- fra
l'altro - direttive per il riconoscimento dei vini di
qualita'
prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17
maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in
particolare l'art. 55, paragrafo 1, lettera g), e l'allegato
VI,
lettera J), che disciplinano gli esami analitici e
organolettici dei
vini di qualita' prodotti in regioni determinate;
Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione
relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, relativo
ai vini
di qualita' prodotti in regioni determinate, in particolare
il titolo
III concernente regole relative agli esami analitici e
organolettici;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la
«nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in
particolare
l'art. 13, comma 1, che stabilisce che, ai fini della
utilizzazione
delle D.O.C. e D.O.C.G. i vini devono essere sottoposti ad
analisi
chimico-fisica ed ad esame organolettico, con conseguente
certificazione positiva, nonche' il comma 6 dello stesso
articolo che
prevede l'emanazione di apposito regolamento disciplinante
gli esami
chimico-fisici ed organolettici ed i criteri per la
costituzione e
l'attivita' delle commissioni di degustazione dei vini
D.O.C. e
D.O.C.G.;
Visto il proprio decreto 25 luglio 2003 concernente la
disciplina
degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attivita'
delle
commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;
Visto l'art. 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre
1994, n.
547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante
interventi
urgenti a sostegno dell'economia, nella parte che concerne
l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole,
alimentari
e forestali di apposito decreto con il quale devono
stabilirsi
annualmente l'ammontare degli importi, e le forme di
pagamento
delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono
dell'operato delle
commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;
Visti i decreti con i quali sono state istituite le
commissioni di
degustazione per l'esame organolettico dei vini a D.O.C. e/o
a
D.O.C.G. presso le competenti camere di commercio,
industria,
artigianato ed agricoltura;
Decreta:
Art. 1.
Per l'esercizio 2005 i soggetti richiedenti l'operato delle
commissioni di degustazione dei vini a denominazione di
origine
controllata e/o a denominazione di origine controllata e
garantita,
sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di
commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, di
una somma compresa tra 10 e 20 euro per ogni campione
prelevato e di
una somma compresa tra 0,10 e 0,15 euro per ogni ettolitro
sottoposto
ad esame, per le spese di funzionamento delle commissioni.
Art. 2.
Nell'ambito dei margini fissati gli importi e le modalità
di
pagamento delle somme di cui all'art. 1 sono stabiliti con
delibera
della camera di commercio competente per territorio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2004
Il Ministro: Alemanno
Approvazione dello statuto del Consorzio «Chianti Colli
Fiorentini» e conferimento dell’incarico allo svolgimento
delle funzioni di tutela...
GU
n.305 del 30-12-2004 (12:38:01 11 gennaio,
2005) Approvazione dello statuto del Consorzio
«Chianti Colli Fiorentini» e conferimento dell'incarico allo
svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di
cura generale degli interessi connessi alla sottozona del
vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Chianti Colli Fiorentini», ai sensi dell'articolo 19, comma
1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Approfondimento su GU n.305 del 30-12-2004
 
Conferma dell’incarico al Consorzio tutela del vino DOC
«Marino», in Marino, a svolgere le funzioni di tutela,...
GU
n.6 del 10-1-2005 (12:36:30 11 gennaio,
2005) Conferma dell'incarico al Consorzio tutela
del vino DOC «Marino», in Marino, a svolgere le operazioni di
tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi alla citata denominazione di origine controllata,
ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio
1992, n. 164.
Approfondimento su GU n. 6 del 10-1-2005
 
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla
denominazione «Amarene brusche di Modena - Marene», per la
quale stata inviata istanza alla Commissione europea per la
registrazione come Dop
GU
n.302 del 27-12-2004 (12:34:59 11 gennaio,
2005) Protezione transitoria accordata a livello
nazionale alla denominazione «Amarene brusche di Modena -
Marene», per la quale è stata inviata istanza alla
Commissione europea per la registrazione come denominazione
di origine protetta.
Approfondimento su GU n.302 del 27-12-2004
 
Approvazione dello statuto del Consorzio tutela del vino
D.O.C. «Colli Lanuvini» e conferimento dell’incarico allo
svolgimento delle funzioni di tutela...
GU
n.3 del 5-1-2005 (12:33:36 11 gennaio, 2005)
Approvazione dello statuto del Consorzio tutela del vino
D.O.C. «Colli Lanuvini» e conferimento dell'incarico allo
svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di
cura generale degli interessi connessi alla citata
denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo
19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Approfondimento su GU n.3 del 5-1-2005
 
Conferma dell’incarico al Consorzio volontario del Lambrusco
Mantovano D.O.C., costituito per la tutela del vino D.O.C.
«Lambrusco Mantovano» e dei vini I.G.T. «Provincia di
Mantova»...
GU
n.3 del 5-1-2005 (12:32:31 11 gennaio, 2005)
Conferma dell'incarico al Consorzio volontario del
Lambrusco Mantovano D.O.C., costituito per la tutela del
vino D.O.C. «Lambrusco Mantovano» e dei vini I.G.T.
«Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta», in
Mantova, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione
e di cura generale degli interessi connessi alle citate
D.O.C. e I.G.T., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della
legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Approfondimento su GU n.3 del 5-1-2005
Conferma dell’incarico al Consorzio volontario per la tutela
dei vini D.O.C. «Colli Euganei», in Luvigliano di Torreglia,
a svolgere le funzioni di tutela...
GU
n.3 del 5-1-2005 (12:31:02 11 gennaio, 2005)
Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la
tutela dei vini D.O.C. «Colli Euganei», in Luvigliano di
Torreglia, a svolgere le funzioni di tutela, di
valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonche' a
collaborare alla vigilanza nei paragoni dei propri
affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n.
164.
Approfondimento su GU n.3 del 5-1-2005
 
Conferma dell’incarico al Consorzio della denominazione San
Gimignano, costituito per la tutela del vino D.O.C.G.
«Vernaccia di San Gimignano» ...
GU
n.3 del 5-1-2005 (12:29:52 11 gennaio, 2005)
Conferma dell'incarico al Consorzio della denominazione
San Gimignano, costituito per la tutela del vino D.O.C.G.
«Vernaccia di San Gimignano» e dei vini D.O.C. «San
Gimignano», in San Gimignano, a svolgere le funzioni di
tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali,
nonche' a collaborare alla vigilanza nei confronti dei
propri affiliati, nei riguardi delle citate denominazioni di
origine, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10
febbraio 1992, n. 164.
Approfondimento su GU n. 3 del 5-1-2005
 
Iscrizione della denominazione «Lardo di Colonnata» nel
registro delle Dop e delle Igp
GU
n.301 del 24-12-2004 (12:16:28 11 gennaio,
2005) Iscrizione della denominazione «Lardo di
Colonnata» nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14
luglio
1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 1856/2004 della
Commissione del 26 ottobre 2004, la denominazione «Lardo di
Colonnata» riferita alla categoria «preparazioni a base di
carni»,
iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro
delle
denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle
indicazioni
geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6,
paragrafo 3, del
regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di
produzione e
la scheda riepilogativa della indicazione geografica
protetta «Lardo
di Colonnata», affinche' le disposizioni contenute nei
predetti
documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio italiano;
Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione
e scheda
riepilogativa della indicazione geografica protetta «Lardo
di
Colonnata», registrata in sede comunitaria con regolamento
(CE) n.
1856/2004 del 26 ottobre 2004.
I produttori che intendono porre in commercio la
denominazione
«Lardo di Colonnata» possono utilizzare, in sede di
presentazione e
designazione del prodotto, la menzione «indicazione
geografica
protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento
(CEE) n.
2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni
previste
dalla normativa vigente in materia.
Roma, 3 dicembre 2004
Il direttore generale: Abate
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA
PROTETTA
«LARDO DI COLONNATA»
Art. 1.
Denominazione
L'Indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata» e'
riservata
esclusivamente al prodotto di salumeria che risponde alle
condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Zona di produzione
La zona di produzione del «Lardo di Colonnata» è
rappresentata
esclusivamente da Colonnata, frazione montano collinare del
comune di
Carrara, provincia di Massa Carrara, come meglio individuata
dalla
cartografia allegata.
Art. 3.
Descrizione del prodotto
3.1. Materia prima e ingredienti.
Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del
«Lardo di
Colonnata» debbono essere situati nel territorio delle
seguenti
regioni: Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia,
Lombardia, Piemonte, Umbria, Marche, Lazio e Molise.
Il «Lardo di Colonnata» e' ottenuto dai tagli di carne
corrispondenti allo strato adiposo (ripulito dalla parte
sugnosa) che
ricopre il dorso dalla regione occipitale fino alle natiche
e che
lateralmente arriva fino alla pancetta. Lo spessore deve
essere
superiore ai 3 cm.
Gli ingredienti per la lavorazione e la stagionatura del
prodotto
sono: sale marino naturale, pepe nero macinato, rosmarino
fresco,
aglio sbucciato e spezzettato grossolanamente. Detti
ingredienti sono
tassativi, restando in ogni caso alla discrezione del
produttore la
determinazione delle quantita' degli stessi.
Il produttore potra', inoltre, utilizzare altre spezie,
intere o
macinate, in particolare cannella, anice stellato,
coriandolo, noce
moscata e chiodi di garofano ed altre erbe aromatiche, in
particolare
salvia e origano.
Sono esclusi le sostanze liofilizzate, gli aromi naturali,
naturidentici ed artificiali, conservanti, additivi e
starters.
3.2. Metodo di produzione.
Le caratteristiche microclimatiche presenti nella zona di
elaborazione sono determinanti nella dinamica del ciclo
produttivo.
La lavorazione è stagionale e si svolge da settembre a
maggio,
compresi, di ogni anno. Il lardo deve essere lavorato
fresco. Entro e
non oltre 72 ore dalla macellazione deve essere rifilato,
massaggiato
con sale e collocato nelle rispettive vasche di marmo,
localmente
denominate conche, preventivamente strofinate con aglio,
alternando
strati di lardo con gli altri ingredienti fino al
riempimento del
recipiente. Al termine dell'operazione, sulla conca verrà
apposto il
coperchio. Le conche sono contenitori di marmo bianco a
forma di
vasca, realizzate con materiale proveniente dall'agro
marmifero dei
«Canaloni» del bacino di Colonnata, che presenta
peculiarità di
composizione e struttura indispensabili all'ottimale
stagionatura e
maturazione del prodotto. Le conche possono essere ricavate
dallo
svuotamento di un unico blocco di marmo oppure da lastre di
spessore
non inferiore ai 2 cm opportunamente assemblate. Per quanto
attiene
al coperchio delle conche, questo è di marmo o altro
materiale
idoneo. Il lardo dovrà riposare all'interno delle conche
per un
periodo di stagionatura non inferiore ai sei mesi. La
stagionatura
deve avvenire in locali poco areati e privi di qualsiasi
condizionamento forzato, in modo da non compromettere la
naturale
umidita' dell'ambiente. Durante la stagionatura il
produttore dovra'
verificare la consistenza della c.d. «salamora», che è il
liquido
rilasciato dal lardo a seguito del prolungato contatto con
il sale.
Qualora il lardo non formasse «salamora» in quantita'
sufficiente, il
produttore potrà integrare il quantitativo della stessa con
una
soluzione fredda di acqua satura di cloruro di sodio,
ottenuta dallo
scioglimento di sale marino, nella misura occorrente
all'ottimale
conservazione del prodotto.
3.3. Caratteristiche del prodotto.
All'atto dell'immissione al consumo il «Lardo di Colonnata»
presenta le seguenti caratteristiche.
Caratteristiche fisiche:
forma: variabile, indicativamente rettangolare; spessore non
inferiore ai 3 cm;
Aspetto esterno: la parte inferiore conserva la cotenna
mentre
quella superiore e' ricoperta dal sale di stagionatura reso
scuro
dalle piante aromatiche e dalle spezie; può essere presente
una
striscia di magro.
Nel complesso il prodotto appare umido, di consistenza
omogenea e
soffice, di colore bianco, leggermente rosato o vagamente
brunito.
Caratteristiche organolettiche:
profumo: fragrante e ricco di aromi;
sapore: gusto delicato e fresco, quasi dolce, finemente
sapido
se proveniente dalla zona delle natiche, arricchito dalle
erbe
aromatiche e le spezie usate nella lavorazione.
3.4. Confezionamento.
Il prodotto viene posto in commercio in tranci di peso
variabile,
da 250 a 5000 grammi, confezionati sottovuoto in imballaggio
plastico
o di altro materiale idoneo ovvero in altre forme tali da
garantire
il mantenimento delle sue caratteristiche organolettiche.
Il lardo potra' essere commercializzato anche affettato
ovvero
macinato e opportunamente confezionato. Le operazioni di
preaffettatura e macinatura con successivo confezionamento
potranno
avvenire esclusivamente nella zona di produzione e non
dovranno
pregiudicare le caratteristiche organolettiche del prodotto.
Il
rivenditore finale potra' procedere all'affettatura sul
banco, avendo
cura di salvaguardare lo speciale sigillo non riutilizzabile
di cui
all'art. 4.
Art. 4.
Etichettatura
La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a
caratteri
di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico
comunitario e
relative menzioni (in conformita' alte prescrizioni del
regolamento
CE 1726/98 e successive modificazioni) e alle informazioni
corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti
indicazioni:
«Lardo di Colonnata» seguita dalla dicitura Indicazione
geografica protetta ovvero dalla sua sigla IGP in caratteri
maggiori
rispetto a qualunque altra dicitura riportata in etichetta;
il nome,
la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e
confezionatrice; il logo del prodotto, consistente - come da
riproduzione sotto riportata - in una figura romboidale
formata da
una superficie a bordi frastagliati con all'interno la
figura in
profilo di un maiale con sopra delle creste montane di
dimensioni mm
73x73 con nello spazio sottostante centralmente la scritta «IGP»,
sovrastata dalla scritta «Lardo di Colonnata» in due righe
occupanti
uno spazio misurato in linea orizzontale di mm 73. Le zone
delimitanti le figure sono di colore verde e rosa, mentre le
scritte,
ottenute con il carattere tipografico Galliard sono di
colore nero.
Il logo si potra' adattare proporzionalmente alle varie
declinazioni
di utilizzo. Il produttore avra' cura, prima del
confezionamento, di
apporre anche sulla cotenna del lardo, in corrispondenza di
uno dei
lati minori del trancio, lo speciale sigillo non
riutilizzabile che
riproduce, o reca un cartellino che riproduce, il predetto
logo del
prodotto.
Nell'ipotesi di preaffettatura o macinatura con relativo
idoneo
confezionamento, qualora non sia possibile apporre o
conservare sul
prodotto lo speciale sigillo di cui sopra, il logo dovrà
essere
apposto unicamente sulla confezione.
I riferimenti del colore espressi in pantone sono i
seguenti:
----> Vedere logo a pag. 16 <----
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista.
E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano
riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano
significato
laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore,
dell'indicazione del nome dell'azienda suinicola dai cui
allevamenti
il prodotto deriva, nonche' di altri riferimenti veritieri e
documentabili che siano consentiti dalla normativa
comunitaria,
nazionale o regionale e non siano in contrasto con le
finalita' e i
contenuti del presente disciplinare.
La designazione «Lardo di Colonnata» è intraducibile.
Art. 5.
Elementi che comprovano l'origine del prodotto
Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono
costituiti da:
riferimenti storici, quali le molteplici testimonianze
attestanti nel tempo il legame esclusivo con il territorio
della
particolare forma di lavorazione e conservazione del lardo,
l'attribuzione della fama del Paese a tale attività, la
presenza in
loco di conche di marmo risalenti ai secoli XVII, XVIII e
XIX;
riferimenti religiosi, quali il culto locale di S. Antonio
Abate, considerato nei secoli ispiratore delle guarigioni
del «fuoco
sacro» attraverso applicazioni di lardo sulla pelle, nonchè
la
dedica della chiesa parrocchiale a S. Bartolomeo, patrono
dei
macellai;
riferimenti culturali, come lo svolgimento di una
tradizionale
sagra del lardo in coincidenza con la festa di S.
Bartolomeo;
riferimenti gastronomici, quali le numerose attestazioni nel
tempo sulla bontà del prodotto unite alle informazioni
sulla
provenienza esclusiva del prodotto da Colonnata;
riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di
produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione
con
metodi leali e costanti.
La tracciabilità del prodotto è comprovata, inoltre,
dall'iscrizione degli allevatori, dei macellatori, dei
produttori e
confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di
controllo
di cui all'art. 7.
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono
rappresentati da:
fattori geografici e climatici, consistenti nell'altitudine
abbastanza elevata, nella accentuata umidità dell'ambiente,
nelle
temperature estive non eccessive e nelle limitate escursioni
termiche
giornaliere e annuali, che nell'insieme generano un
microclima
esclusivo particolarmente adatto alla lavorazione e
conservazione del
prodotto in maniera naturale;
fattori economici e sociali, consistenti nel forte
radicamento
dell'attività di produzione nella vita dei cavatori di
marmo di
Colonnata, i quali hanno potuto disporre di un alimento
fortemente
calorico, necessario per sopportare le proibitive condizioni
di
lavoro nelle cave;
fattori produttivi, consistenti nella facile reperibilità
in
loco della materia prima, degli ingredienti di base e dello
speciale
marmo (proveniente dalla localita' dei «Canaloni»)
necessario per la
preservazione del prodotto, nella permanenza del prodotto
nella
particolare atmosfera delle «cantine» di Colonnata, nonche'
nell'utilizzo di metodiche di lavorazione e conservazione
consolidate
nel tempo in forme leali e costanti nel tempo.
Art. 7.
Controlli
Il controllo sulla I.G.P. «Lardo di Colonnata» e' svolto da
una
struttura di controllo conformemente a quanto stabilito
dall'art. 10
del regolamento CEE 2081/92.
SCHEDA RIEPILOGATIVA REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL
CONSIGLIO
«Lardo di Colonnata» N. Nazione del fascicolo: 11/2002 (N.
C.E.:
................................) DOP ( ) IGP (X)
La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo
informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e
in
particolare i produttori della IGP in questione sono
invitati a
consultare la versione integrale del disciplinare a livello
nazionale
oppure presso i Servizi competenti della Commissione
europea.
1. Servizio competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole e forestali -
indirizzo: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - Tel:
06 4819968 -
Fax: 06-42013126 e-mail: QTC3@politicheagricole.it
2. Associazione richiedente:
2.1. nome: Associazione tutela Lardo di Colonnata;
2.2. indirizzo: Piazza Palestro, 3 - 54030 Colonnata-
Carrara
(Massa Carrara);
2.3. composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ).
3. Tipo di prodotto: Classe 1.2 - Preparazione di carni
dell'allegato 11 - Lardo.
4. Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di
cui
all'art. 4, par. 2):
4.1. nome: «Lardo di Colonnata»;
4.2. descrizione: prodotto ottenuto dai tagli di carne
suina,
proveniente da allevamenti situati nel territorio delle
regioni
Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Lombardia,
Piemonte, Umbria, Marche, Lazio e Molise, corrispondenti
alla strato
adiposo che ricopre il dorso della regione occipitale fino
alle
natiche e che dal lato arriva fino alla pancetta.
Le principali caratteristiche del «Lardo di Colonnata» sono
le
seguenti:
forma: variabile, indicativamente rettangolare, spessore non
inferiore a 3 cm;
aspetto esterno: la parte inferiore conserva la cotenna
mentre
quella superiore e' ricoperta dal sale di stagionatura reso
scuro
dalle piante aromatiche e dalle spezie; puo' essere presente
una
striscia di magro. Nel complesso il prodotto appare umido,
di
consistenza omogenea e morbida, di colore bianco,
leggermente rosato
o vagamente brunito;
profumo: fragrante e ricco di aromi;
sapore: gusto delicato e fresco, quasi dolce, finemente
sapido
se proveniente dalla zona delle natiche, arricchito dalle
erbe
aromatiche e le spezie usate nella lavorazione;
4.3. zona geografica: la delimitazione geografica della zona
di
produzione della materia prima comprende le regioni Toscana,
Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia,
Piemonte,
Umbria, Marche, Lazio e Molise. Si tratta delle regioni
italiane
tradizionalmente vocate alla produzione del suino pesante,
ove nel
tempo si sono consolidate tecniche di allevamento e
alimentazione
idonee alla produzione di materia prima avente le
caratteristiche
necessarie alla successiva lavorazione. Nelle predette
regioni hanno
sede anche gli stabilimenti di macellazione e sezionamento.
La zona geografica interessata alla produzione di Lardo di
Colonnata e' rappresentata dal territorio denominato
Colonnata
frazione del comune di Carrara, provincia di Massa Carrara.
Il
territorio e' delimitato in apposita cartografia 1:50.000;
4.4. prova dell'origine: secondo alcuni, Colonnata trae il
nome
dalla presenza di una colonia di schiavi impiegati dai
romani nelle
cave di marmo. Dell'esistenza di questo tipo di colonie
esistono
molte testimonianze storiche e archeologiche. Non e' escluso
che
risalga proprio all'epoca della dominazione romana
l'introduzione sul
posto delle metodologie di conservazione delle carni di
maiale. E',
del resto, accertato che i romani conoscevano fino in fondo
il ruolo
importante rivestito dal lardo nella dieta specialmente di
coloro che
erano sottoposti a lavori pesanti. Gli stessi legionari
ricevevano,
come ci attesta il codice giustiniano, una razione di lardo
ogni tre
giorni. La migliore qualità del prodotto rinvenibile in
loco non
poteva non favorire, accanto a quella architettonica o
artistica, una
utilizzazione piu' larga e diffusa di tipo manifatturiero,
riferita
cioe' agli oggetti legati alla vita quotidiana come i mortai
per la
pesta del sale e le famose pile di marmo, ribattezzate
localmente
«conche», destinate alla conservazione del lardo. Passa
anche da
questa importante acquisizione la ricostruzione storica dei
nessi che
sono sempre esistiti fra un prodotto irripetibile come il
«Lardo di
Colonnata» e la cultura materiale del territorio che lo ha
generato.
Una cultura che probabilmente non ha subito rilevanti
interruzioni
dalle epoche piu' antiche. Generalmente, le fonti ci dicono,
infatti,
che anche in epoca longobarda la lavorazione del maiale
ricevette un
forte impulso. Tra l'altro, e' interessante notare che era
consuetudine attribuire ai maestri muratori, prima
dell'inizio
dell'opera loro commissionata, dieci libbre di lardo (circa
cinque
chilogrammi). Notazioni analoghe possono essere fatte, in
verita',
per tutto il periodo medievale, che e' investito da uno
sviluppo
significativo delle tecniche di lavorazione e conservazione
del
maiale.
In quale preciso momento o circostanza tutto questo tocchi
direttamente il modo di lavorare e conservare il lardo a
Colonnata,
non siamo in grado di dire. Secondo alcuni autori, anzi, fu
proprio
«l'allevamento dei maiali e la rinomata maestria nel
lavorarne le
carni (che come e' noto furono introdotte in loco dai
Longobardi)» ad
assicurare al borgo di Colonnata la sua sopravvivenza
durante il
Medioevo, quando l'attivita' di estrazione del marmo subi'
un netto
tracollo.
Ma per quanto sia difficile stabilire con certezza se la
tradizione locale di conservare il lardo nelle conche di
marmo abbia
avuto origine celtica, romana, longobarda oppure risalga
all'epoca
dei comuni non vi è dubbio, tuttavia, che essa e' antica e
consolidata.
Cio' e' dimostrato, tra l'altro, dal fatto che sono state
rinvenute in paese conche di marmo per la stagionatura del
lardo con
datazioni dei secoli XVII, XVIII e XIX. Si tratta sempre di
vasche di
varia dimensione scavate in un unico blocco compatto
proveniente
dalla zona dei Canaloni di Colonnata. E' altresi'
significativo che,
nell'abitato siano visibili, sulla facciata di alcuni
edifici, dei
bassorilievi, risalenti all'800 e rappresentanti S. Antonio
Abate, un
eremita vissuto fra il III e il IV secolo, al quale fin
dall'XI
secolo e' stata attribuita la fama di guaritore del «fuoco
sacro» o
«fuoco di S. Antonio», denominazione popolare dell'herpes
zoster. Le
applicazioni di lardo sulla pelle hanno costituito per
secoli l'unico
rimediodel male ritenuto efficace. Per questo, e' molto
diffusa la
rappresentazione di un maiale accanto alla figura del Santo.
Inoltre
non sembra essere certo un dettaglio che la chiesa
parrocchiale sia
dedicata a S. Bartolomeo, il patrono dei macellai, e che da
molti
anni si tenga, in coincidenza con la festa del Santo, una
sagra del
lardo, che attira numerosi visitatori ed estimatori da
diverse parti
d'Italia e dall'estero.
La produzione, il consumo e, per il tutto, la cultura del
lardo
a Colonnata sono stati, comunque, sempre legati al lavoro e
alla vita
dei cavatori.
In una preziosa testimonianza apparsa di recente su di un
quotidiano, l'ing. Aldo Mannolini che alla fine degli anni
quaranta
diresse, per conto della Montecatini, alcuni cantieri nei
bacini
marmiferi del Carrarese ricorda che «era possibile stabilire
quasi
con sicurezza la residenza degli operai osservando il loro
pasto», in
quanto soltanto quelli di Colonnata erano usi accompagnare
al pane il
lardo come companatico. E piu' avanti: «Andavano fieri del
loro
prodotto e del loro sistema di produzione, che prevedeva la
conservazione in vasche di marmo dei Canaloni, poste in
cantine del
sottosuolo».
E' importante notare che in un testo pubblicato alla fine
dell'800, contenente uno studio di «igiene sociale» sui
lavoratori
dei marmi di Carrara, sono riportate notizie illuminanti
circa la
differenza di dieta fra gli operai che lavoravano in pianura
e quelli
che lavoravano in montagna nelle cave. I primi potevano
contare su di
una alimentazione, entro certi limiti, varia e distribuita
più
regolarmente nell'arco della giornata, mentre per i secondi
il
nutrimento era meno regolare e consisteva «essenzialmente di
pane e
pasta o taglierini cotti con fagioli e verdure, e conditi
con olio o
lardo».
Quanto agli ingredienti, risale molto indietro negli anni
l'uso
del sale marino. In proposito si sa per certo che non doveva
essere
difficile il suo approvvigionamento. L'aglio e molte altre
erbe -
come il rosmarino, la salvia o l'origano - erano agevolmente
reperibili in zona, mentre l'uso di spezie provenienti da
paesi
esteri - come il pepe nero, la cannella o la noce moscata -
era
probabilmente indotto dalla vicinanza alla direttrice dei
traffici
lungo l'asse Livorno/Pisa-Emilia/Lombardia.
Nel corso dei secoli non ha, invece, subito modifiche
sostanziali
il sistema di lavorazione e di stagionatura nelle
tradizionali conche
di marmo. Da rilevare che anticamente il ciclo di
lavorazione era
annuale: il maiale veniva macellato e lavorato
esclusivamente nei
mesi invernali freddi (gennaio/febbraio), mentre oggi si riesce a
portare
a termine nel corso dell'anno più di un ciclo di
lavorazione,
rimanendo, peraltro, le operazioni relative concentrate - a
salvaguardia della naturalità del processo produttivo - nei
mesi
piu' freddi e umidi, da settembre a maggio.
Da molti anni il lardo di Colonnata e' uscito dall'ambito di
consumo locale e ha acquistato una rinomanza piu' vasta, in
Italia e
all'estero.
La sua riscoperta gastronomica puo' probabilmente farsi
risalire
agli anni cinquanta. Infatti, già a quell'epoca, in una
guida
turistica, che fa il censimento delle cose rimarchevoli
della
provincia di Massa Carrara dal punto di vista storico
paesaggistico e
gastronomico, la fama del paese viene attribuita, oltre che
alla
vicinanza delle cave, in via esclusiva anche al lardo.
E' importante sottolineare come tutta la vasta letteratura
sull'argomento, compresa quella piu' recente di carattere
nazionale,
sia unanime nell'assegnare la produzione del «Lardo di
Colonnata»
esclusivamente al territorio di Colonnata.
Infine, non va dimenticato che attualmente il prodotto
rappresenta per Colonnata la principale risorsa economica.
L'avvento
delle nuove tecnologie nella escavazione e lavorazione del
marmo ha,
infatti, prodotto una rilevante disoccupazione e una
significativa
emigrazione.
La tracciabilita' del prodotto e' comprovata, inoltre
dall'iscrizione degli allevatori, dei macellatori, dei
produttori e
confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di
controllo
di cui al punto 4.7;
4.5. metodo di ottenimento: La lavorazione e' stagionale e
si
svolge da settembre a maggio compresi, di ogni anno. Il
lardo deve
essere lavorato fresco. Entro e non oltre 72 ore dalla
macellazione
deve essere rifilato, massaggiato con sale e collocato nelle
apposite
vasche di marmo, localmente denominate conche
preventivamente
strofinate con aglio, alternando strati di lardo con gli
altri
ingredienti, quali pepe fresco macinato, rosmarino fresco,
aglio
sbucciato e spezzettato grossolanamente, fino al riempimento
dei
recipienti. Al termine dell'operazione, verra' apposto il
coperchio.
Le conche sono contenitori di marmo bianco a forma di vasca,
realizzate con materiale proveniente dall'agro marmifero dei
«Canaloni» del bacino di Colonnata, che presenta
peculiarita' di
composizione e struttura indispensabile all'ottimale
stagionatura e
maturazione del prodotto. Il lardo dovra' riposare
all'interno delle
conche per un periodo di stagionatura non inferiore ai sei
mesi. La
stagionatura deve avvenire in locali poco areati e privi di
qualsiasi
condizionamento forzato;
4.6. legame: La produzione e il consumo del «Lardo di
Colonnata» sono tradizionalmente legati all'ambiente
colonnatese dei
cavatori di marmo.
Si tratta di un ambiente particolare, risultato del concorso
di
fattori non solo geografici e climatici, ma anche
produttivi,
economici e sociali. Tali fattori, frutto di condizioni
maturate in
una situazione locale esclusiva che nei secoli conserva le
sue
connotazioni significative, sono tra loro inscindibili e non
possono
essere valutati singolarmente.
E, infatti, nel contesto particolare di Colonnata che il
prodotto
nasce e acquisisce la sua peculiarita' . Il mantenimento
delle
connessioni fra gli aspetti essenziali di tale contesto
esclusivo
rappresenta la condizione imprescindibile della salvaguardia
della
tipicita'.
Colonnata e' collocata nel contesto delle Alpi Apuane ad una
altitudine media di 550 m s.l.m. Risente pertanto di
condizioni
climatiche caratterizzate da elevata piovosita' e scarse
escursioni
termiche. Le forti correnti di aria umida provenienti dal
versante
tirrenico, dopo aver superato la breve pianura costiera,
condensano
immediatamente, costrette come sono ad innalzarsi di fronte
all'ostacolo improvviso delle alture, e danno pertanto luogo
a un
elevato livello di precipitazioni, tanto piu' frequenti ed
intense
quanto piu' ci si incunea nei contrafforti marmiferi.
Una delle conseguenze rilevanti e' che l'umidita' media
dell'atmosfera, a causa della frequenza e della quantita'
delle
precipitazioni, e' piuttosto elevata, raggiungendo i valori
piu' alti
nei periodi piu' piovosi, cioe' settembre-gennaio e
aprile-giugno.
Il paese di Colonnata posto alla testata di uno stretto e
diritto
canalone rivolto verso il mare e' interessato nei periodi di
tempo
bello da brezze giornaliere. Durante l'inverno si tratta di
brezze di
monte/valle; durante l'estate e' frequente la brezza di mare
che
talvolta apporta significativi benefici specie nei pomeriggi
assolati: all'ombra l'aria rimane gradevole anche nelle ore
di piu'
intensa insolazione. Nelle cantine delle case di Colonnata,
spesso
scavate nella roccia, gli eccessi termici diurni si
avvertono poco.
In questi momenti le conche di marmo bianco dove si stagiona
il lardo
si comportano anzi come corpi freddi favorendo il
condensamento
dell'umidita' atmosferica che contribuisce alla
trasformazione del
sale in salamoia. La peculiare posizione geografica e
l'esposizione
al sole del paese rivestono notevole importanza per la
determinazione
del microclima locale:
la localita' di Colonnata risulta essere bene esposta al
sole
anche durante l'inverno con temperature di conseguenza
leggermente
superiori a quelle del fondovalle e minore umidita'
relativa,
mantenendo comunque quest'ultima valori medio-alti;
e' presente una rilevante ventilazione connessa alle
circolazioni delle brezze la quale concorre a determinare
una
contenuta differenza tra la temperatura minima e la
temperatura
massima diurna (escursione termica diurna), influendo
positivamente
sulle condizioni ambientali generali, si puo' dire, inoltre,
che
anche l'intensa vegetazione del circondario, fatta di
castagneti,
querceti, carpineti e faggete, contribuisce a mantenere su
livelli
elevati l'umidita' della zona.
La situazione geografica e climatica sopra descritta
rappresenta
la premessa ideale per un naturale processo di maturazione e
conservazione del lardo che ha bisogno, oltre che dello
svolgimento
ad una determinata altitudine, del concorso di questi tre
fattori
ulteriori, tutti riscontrabili a Colonnata in condizioni
ottimali
irripetibili: umidita' elevata, temperature estive non
eccessive,
scarse o limitate escursioni termiche sia giornaliere che
annuali.
Tali fattori vengono ancor più esaltati nei
laboratori/cantine,
la cui ubicazione e conformazione contribuiscono a mantenere
le
condizioni climatiche sui valori ideali e consentono di
riprodurre le
tanto apprezzate caratteristiche organolettiche.
Una rilevante influenza ha svolto al riguardo anche il
legame
esistente con l'attività lavorativa nelle cave, che ha
sempre
comportato la necessità per gli operai di Colonnata di una
alimentazione in grado di fornire forti apporti energetici.
Considerate le condizioni nelle quali si muoveva l'economia
locale, caratterizzata da una estrema poverta' di apporti
dal settore
agricolo, anche il razionale contingentamento delle scorte,
ottenuto
attraverso il prolungamento del consumo della carne (quella
magra
nella stagione estiva e quella grassa nella stagione
invernale) lungo
tutto il corso dell'anno, non poteva essere un problema
trascurabile.
Diventava, infatti, indispensabile disporre in qualsiasi
momento
delle calorie necessarie per sopportare le proibitive
condizioni di
lavoro nelle cave.
L'obiettivo e' stato raggiunto utilizzando metodiche di
lavorazione e conservazione che hanno fatto leva sulla
abbondante
disponibilita' nel circondario della materia prima, degli
ingredienti
e del marmo, nonche' sulle abilità tecniche per lavorare e
conservare il lardo.
La tradizione ha sempre collegato la peculiarita' del
prodotto
alla originalita' del processo di lavorazione e di
conservazione.
Dal punto di vista piu' strettamente produttivo, il legame
con
l'ambiente geografico non è meno importante per le
metodiche di
lavorazione.
Alla base del successo del «Lardo di Colonnata» non ci sono,
infatti, soltanto il dosaggio ottimale della materia prima e
degli
ingredienti o l'utilizzazione delle caratteristiche del
marmo locale, ma un insieme di componenti che sono in grado
di
esaltare i dati primordiali. Tra questi, un ruolo
significativo e' da
ascrivere alle abilita' che si sono venute sviluppando nel
tempo
nello svolgimento di una attivita' , che - e' importante
sottolineare
- non ha a Colonnata una specializzazione del lavoro di
macellaio o
salumiere, ma una vera e propria professione autonoma. Si
pensi, ad
esempio, alla capacita' di selezione e lavorazione della
materia
prima, alla capacita' di monitoraggio della c.d. «salamora»
o di
ricostituzione della stessa, ove necessario, oppure alla
capacita' di
sfruttamento delle condizioni di umidita' e scarsa aerazione
delle
cantine locali.
La reputazione del Lardo di Colonnata non ha bisogno di
dimostrazioni. Il prodotto e' ormai noto ed apprezzato
ovunque come
dimostrano i sempre piu' numerosi tentativi di imitazione ed
usurpazione della denominazione.
4.7. struttura di controllo:
nome: agroqualità;
indirizzo: via Montebello n. 8 - 00185 Roma.
4.8. etichettatura: il prodotto viene posto in commercio in
tranci di peso variabile, da 250 a 5000 grammi, confezionato
sottovuoto in imballaggio plastico o di altro materiale
idoneo. Il
lardo potra' essere commercializzato anche affettato ovvero
macinato
e opportunamente confezionato.
La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a
caratteri
chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e
relative
menzioni (in conformita' alte del regolamento CE n. 1726/98
e
successive modificazioni) e alle informazioni corrispondenti
ai
requisiti di legge, le seguenti indicazioni:
«Lardo di Colonnata» seguita dalla dicitura indicazione
geografica protetta ovvero dalla sua sigla IGP in caratteri
maggiori
rispetto a qualunque altra dicitura riportata in etichetta;
il nome,
la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e
confezionatrice; il logo del prodotto, consistente in una
figura
romboidale formata da una superficie a bordi frastagliati
con
all'interno la figura in profilo di un maiale con sopra
delle creste
montane di dimensioni mm 73x73 con nello spazio sottostante
centralmente la scritta «IGP», sovrastata dalla scritta
«Lardo di
Colonnata» in due righe occupanti uno spazio misurato in
linea
orizzontale di mm 73. Le zone delimitanti le figure sono di
colore
verde e rosa, mentre le scritte, ottenute con il carattere
tipografico Galliard sono di colore nero. Il logo si potrà
adattare
proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. Il
produttore
avra' cura, prima del confezionamento, di apporre anche
sulla cotenna
del lardo, in corrispondenza di uno dei lati minori del
trancio, lo
speciale sigillo non riutilizzabile che riproduce, o reca un
cartellino che riproduce, il predetto logo del prodotto.
In etichetta non si può mettere l'indicazione di qualsiasi
qualificazione
diversa da quella prevista dal presente disciplinare. E'
vietato
inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed
atte a
trarre in inganno il consumatore.
E' consentito l'uso di indicazioni relative al produttore e
al
luogo di confezionamento.
 
Riconoscimento della d.o.c.g. dei vini «Roero» e del
relativo disciplinare di produzione e revoca della d.o.c.
dei vini «Roero»
GU
n.301 del 24-12-2004 (13:03:23 28 dicembre,
2004) Riconoscimento della denominazione di
origine controllata e garantita
dei vini «Roero» e del relativo disciplinare di produzione e
revoca
della denominazione di origine controllata dei vini «Roero».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo
1985
sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3
gennaio 1989
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine
controllata dei vini «Roero» ed e' stato approvato il
relativo
disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata
e garantita dei vini «Roero» gia' riconosciuta a
denominazione di
origine controllata dei vini «Roero» con i decreti del
Presidente
della Repubblica sopra richiamati;
Visti i lavori e la documentazione della Commissione
delegata per
la regione Piemonte inerenti l'accertamento del «particolare
pregio»;
Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi in
Canale
(Cuneo) in data 6 luglio 2004 a cui hanno partecipato
rappresentanti
di enti, organizzazioni di produttori ed aziende
vitivinicole;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda pubblicati
nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 184 del 7 agosto
2004;
Visto l'avviso di «Errata corrige» sul sopra citato parere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
240 del
12 ottobre 2004;
Vista la nota della regione Piemonte numero 14045 del 14 ottobre
2004
con la quale viene trasmessa, con parere favorevole, la
richiesta
presentata dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba,
Langhe e
Roero, tesa a rivendicare la Denominazione di origine
controllata e
garantita dei vini «Roero» a partire dalla campagna
della vendemmia 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli
interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento
della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Roero»
ed
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei
vini in
questione, in conformita' al parere espresso ed alla
proposta
formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata dei vini «Roero»
riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo
1985 sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica
3 gennaio
1989, e' riconosciuta come denominazione di origine
controllata e
garantita dei vini «Roero» ed è approvato, nel testo
annesso al
presente decreto il relativo disciplinare di produzione;
2. Le denominazione di origine controllata e garantita dei
vini
«Roero» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai
requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al
comma 1
del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore
a
decorrere dalla campagna vendemmiale 2005.
3. La denominazione di origine controllata dei vini «Roero»
deve
intendersi revocata a decorrere dalla campagna vendemmiale
2005,
fatti salvi tutti gli effetti determinati.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire
dalla
vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine
controllata e
garantita dei vini «Roero», provenienti da vigneti non
ancora
iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare ai
competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli
effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la
denuncia dei
rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione
provvisoria dei
medesimi all'apposito Albo.
Art. 3.
1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Roero»,
provenienti dalla vendemmia 2004 e precedenti, che alla data
di
entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione,
trovansi
gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie
o in
altri recipienti di capacita' non superiore a 5 litri, e'
concesso,
dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
«Roero» Rosso in tutte le tipologie:
di trentadue mesi per il prodotto giacente presso ditte
produttrici o imbottigliatrici;
di trentadue mesi per il prodotto giacente presso ditte
diverse
da quelle di ci sopra;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio
o
presso esercizi pubblici;
«Roero» Bianco in tutte le tipologie:
di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte
produttrici o imbottigliatrici;
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte
diverse
da quelle di ci sopra;
di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al
dettaglio
o presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali
rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono
essere
commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che,
entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti,
siano
denunciate alla Camera di Commercio competente per
territorio e che
sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita
autorizzata
fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno
di
produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di
prodotto
ottenuto dalla vendemmia 2004 o di anni precedenti, purchè
documentabili;
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata e
garantita dei vini «Roero» è tenuto a norma di legge,
all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso
disciplinare
di produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2004.
Il direttore generale: Abate
PROPOSTA DI DISCIPLINARE di PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA «ROERO»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Roero»
è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le
seguenti
tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
vino rosso:
«Roero»;
«Roero» Riserva;
vino bianco:
«Roero» Arneis;
«Roero» Arneis spumante.
Art. 2.
Base ampelografica
1. La denominazione «Roero» senza altra specificazione e'
riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti
aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica:
vitigno Nebbiolo da 95 a 98%;
Arneis da 2 a 5%;
possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente,
le
uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici
idonei alla
coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del
3%.
La denominazione «Roero» Arneis è riservata al vino bianco
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti
esclusivamente
dal vitigno Arneis.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve comprende tutti i
territori
del «Roero» piu' idonei a garantire ai vini caratteristiche
di cui al
presente disciplinare di produzione.
Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende per intero il
territorio amministrativo del comune di: Canale, Corneliano
d'Alba,
Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba ed in parte quello dei comuni
di:
Baldissero d'Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone,
Guarene,
Magliano Alfieri, Monta', Montaldo Roero, Monteu Roero,
Monticello
d'Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano
Roero,
Sommariva Perno.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dall'intersezione
dei
confini fra le provincie di Asti e Cuneo e fra il comune di
Priocca e
di Canale, la delimitazione segue a nord il confine
provinciale tra
Cuneo e Asti sino al bivio della frazione Gianoglio (quota
350) in
territorio di Monta' d'Alba. Si immette quindi sulla strada
provinciale per casc. Sterlotti e su quella per fraz. S.
Vito che
segue fino all'innesto con la strada statale del Colle di
Cadibona
(strada statale n. 29).
La delimitazione coincide con detta strada statale fino al
ponte
sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla
confluenza del
rio Rollandi con il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino,
tocca
quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada
provinciale
verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316 e 335
casc.
Perona, Cade; indi percorre a nord la carreggiabile del rio
Campetto
che segue fino all'intersezione con la provinciale Valle San
Lorenzo-Santo Stefano Roero a quota 313.
Risale la strada per Santo Stefano Roero sino a incontrare
la
carreggiabile per casc. Beggioni che segue passando per
casc. Molli
(quota 376) sino al rio Prella. Discende detto rio per
raggiungere e
quindi risalire la carrareccia che passa per casc. Furinetti
e Audano
(quota 381) fino a raggiungere quota 336. Superata la
provinciale del
Roero prosegue la valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca
la
strada per valle Canemorto (quota 362), che segue fino a
Baldissero
(quota 410).
La linea di delimitazione a ovest di Baldissero tocca le
quote
402 e 394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine
comunale tra
Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 che segue fino a
quota 402.
Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche
dei Garbine
e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine
comunale
tra Pocapaglia e Sommariva Perno.
Traversa detto confine e in linea retta tocca le quote 422 e
408
e quindi per le Bocche della Ghia raggiunge S. Sebastiano
(quota
391).
Di qui prosegue per la strada comunale di Pocapaglia, indi
svolta
a sinistra e, discendendo per il rio della Meinina, incontra
e
percorre il rio della Gera fino alla ferrovia Alba-Bra;
continua a
est per la suddetta ferrovia fino al confine tra i comuni di
Monticello d'Alba e Alba, nei pressi di Piana Biglini.
Da questo punto la delimitazione percorre a nord i confini
comunali tra Monticello d'Alba e Alba, Corneliano d'Alba e
Alba,
Piobesi d'Alba e Alba, Piobesi d'Alba e Guarene, Corneliano
d'Alba e
Guarene sino a incontrare la strada provinciale Piobesi
d'Alba-Guarene.
Da questo punto la delimitazione risale detta provinciale
raggiungendo l'abitato di Guarene, attraversa il concentrico
e si
immette sulla strada comunale di S. Stefano passando per
quota 288,
quindi percorre la strada vicinale Maso e la strada vicinale
del
Morrone per Cà del Rio (quota 165) sino a giungere alla
strada
provinciale per Castagnito; discende detta provinciale sino
a
incontrare la strada comunale S. Carlo della Serra; passando
per
quota 214 si immette sulla strada comunale S. Pietro fino
all'abitato
della fraz. Moisa.
Da questo punto la delimitazione segue a ovest strada
comunale
della Moisa per immettersi sulla strada comunale di S. Maria
fino in
prossimita' della chiesa di S. Maria a quota 196. Da questo
punto la
delimitazione segue la strada comunale del cimitero, si
immette sulla
strada comunale Leschea passando per quote 200 e 193 per
giungere a
quota 244 e incontrare la strada provinciale
Castellinaldo-Priocca-Magliano che percorre passando per
quota 269 in
prossimita' di casc. S. Michele; percorre detta strada sino
a
incontrare la provinciale Magliano Alfieri-Priocca; da
questo punto
percorre a nord-est la strada provinciale per Priocca
passando per
fraz. S. Bernardofraz. S. Vittore sino a quota 213 ove
incontra la
provinciale n. 2 (ex 231): indi percorre a nord-est la
predetta
provinciale n. 2 sino al bivio con la strada provinciale
Priocca-Govone che percorre passando per fraz. S. Pietro e
fraz. via
Piana fino al cimitero di Govone. Di qui si immette a
nord-ovest per
breve tratto sulla comunale di Craviano in prossimita' di
quota 253
per immettersi sulla comunale per Bricco Genepreto passando
in
prossimita' di S. Rocco-casc. Monte Bertolo per raggiungere
il
confine Cuneo-Asti. Percorre a ovest detto confine
provinciale fino
all'intersezione dello stesso con i confini comunali di
Priocca e
Canale.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e
garantita «Roero» bisognano essere quelle tradizionali della
zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le
specifiche
caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti
devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali
combinazioni;
giacitura: collinare, sono esclusi i terreni di fondovalle,
pianeggianti, umidi e non sufficiente soleggiati;
altitudine: non superiore a 400 metri s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione
delle
uve, ma con l'esclusione del versante nord per il vino rosso
a Docg
«Roero»;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I
vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere
composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto
d'impianto, non
inferiore a 3.500;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli
tradizionali
(forma di allevamento: la controspalliera; sistema di
potatura: il
Guyot tradizionale);
pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a Docg «Roero» ed i
titoli
alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve
destinate
alla produzione del vino devono essere rispettivamente i seguenti:
===========================================
| | titolo alcolometrico volumico min.
vini |resa uva t/ha| naturale
===========================================
{Roero} | 8 | 12,00 % vol
---------------------------------------------------------------------
{Roero} Arneis| 10 | 10,50 % vol
La quantita' massima di uva ammessa per la produzione dei
vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e i
relativi
titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative
uve con
menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo
devono
essere:
==========================================
| | titolo alcolometrico volumico min.
vini |resa uva t/ha| naturale
==========================================
{Roero} | 7,2 | 12,50 % vol
---------------------------------------------------------------------
{Roero} Arneis| 9 | 11,00 % vol
La denominazione di origine controllata e garantita «Roero»
e
«Roero» Arneis puo' essere accompagnata dalla menzione
«vigna»
purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno 7
anni. Se
l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uve per
ettaro
ammessa e' pari:
al terzo anno:
=========================================
| | titolo alcolometrico volumico min.
vini |resa uva t/ha| naturale
=========================================
{Roero} | 4,3 | 12,50 % vol
---------------------------------------------------------------------
{Roero} Arneis| 5,4 | 11,00 % vol
al quarto anno:
========================================
| | titolo alcolometrico volumico min.
vini |resa uva t/ha| naturale
========================================
{Roero} | 5 | 12,50 % vol
---------------------------------------------------------------------
{Roero} Arneis| 6,3 | 11,00 % vol
al quinto anno:
========================================
| | titolo alcolometrico volumico min.
vini |resa uva t/ha| naturale
========================================
{Roero} | 5,8 | 12,50 % vol
---------------------------------------------------------------------
{Roero} Arneis| 7,2 | 11,00 % vol
al sesto anno:
========================================
| | titolo alcolometrico volumico min.
vini |resa uva t/ha| naturale
========================================
{Roero} | 6,5 | 12,50 %vol
---------------------------------------------------------------------
{Roero} Ameis| 8,1 | 11,00 % vol
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata e garantita «Roero» devono essere riportati nei
limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i
limiti
medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di
cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario,
la
regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista
dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della
zona di
produzione di cui all'art. 3
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere rese
maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione Piemonte,
ma non
superiori a quelle fissate dal precedente punto 3 dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data
d'inizio
della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera
raccomandata
agli organi preposti al controllo, competenti per
territorio, la data
d'inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa, per
consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo
articolo, la
regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del
Consiglio
interprofessionale puo' fissare i limiti massimi di uva per
ettaro
inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in
rapporto
alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di
mercato. In
questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma
5.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e l'eventuale
invecchiamento
obbligatorio dei vini «Roero» devono essere effettuate nei
comuni il
cui territorio e' in tutto o in parte compreso nella zona di
produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di
produzione e' consentito che tali operazioni siano
effettuate anche
nei comuni di Alba, Bra, Barbaresco, Barolo, Castiglione
Falletto,
Cherasco, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, La Morra,
Monchiero,
Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neive, Novello, Roddi,
Roddino,
Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Verduno in provincia di
Cuneo.
2. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali, su richiesta delle aziende interessate, di
consentire, ai
fini dell'impiego della denominazione di origine controllata
e
garantita «Roero» che le uve prodotte nell'area territoriale di
produzione di
cui all'art. 3, possano essere vinificate in stabilimenti
situati nei
territori delle provincie di Cuneo, Asti ed Alessandria a
condizione
che le dette aziende:
1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere
degli
organi preposti;
2) dimostrino la tradizionalita' di tali operazioni, previa
attestazione degli organi competenti.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:
=============================================
vini | resa uva/vino | produzione max di vino
=============================================
{Roero} | 70 % | 56 hl/ha
{Roero} Arneis | 70 % | 70 hl/ha
Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la
produzione
massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle
rese uva
kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora per i vini «Roero» e «Roero» Arneis tale resa superi
la
percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza
non ha
diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita; oltre
detti limiti percentuali decade il diritto alla
denominazione di
origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere
seguiti i
criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche
enologiche
atte a conferire al vino le migliori caratteristiche
qualitative, ivi
compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti
riconosciuti
dalla legislazione vigente.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di
invecchiamento:
========================================
| | di cui almeno in |
vini |durata mesi| legno mesi | decorrenza
========================================
| | | 1° novembre
| | | dell'anno di
{Roero} | 20 | 6 | raccolta delle uve
---------------------------------------------------------------------
| | | 1° novembre
| | | dell'anno di
{Roero} riserva| 32 | 6 | raccolta delle uve
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di
seguito
indicata:
=======================================
Vini | data
=======================================
|1° luglio del secondo anno successivo alla raccolta
{Roero} |delle uve
---------------------------------------------------------------------
|1° luglio del terzo anno successivo alla raccolta
{Roero} riserva|delle uve
6. E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella
misura
massima del 15%, di vino rosso «Roero» piu' giovane a vino
rosso
«Roero» piu' vecchio o viceversa, anche se non ha ancora
ultimato il
periodo di invecchiamento obbligatorio.
E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura
massima del 15%, di vino bianco «Roero» Arneis piu' giovane
a vino
bianco «Roero» Arneis piu' vecchio o viceversa.
7. La denominazione di origine controllata e garantita
«Roero»
Arneis può essere anche utilizzata per designare il vino spumante
ottenuto
con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal
presente
disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la
preparazione degli spumanti.
La spumantizzazione dei vino «Roero» Arneis deve avvenire
entro
la zona di vinificazione prevista dall'art. 5 del presente
disciplinare di produzione.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Roero» o «Roero» riserva, all'atto dell'immissione al
consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino o granato;
odore: fruttato, caratteristico e con eventuale sentore di
legno;
sapore: asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente
tannico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50 % vol;
«Roero» con menzione «vigna»:
12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita
«Roero» Arneis all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino;
odore: delicato, fresco e con eventuale sentore di legno;
sapore: elegante, armonico ed eventualmente tannico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,00 %;
«Roero»
Arneis con menzione «vigna»: 11,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
3. Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita
«Roero» Arneis spumante, all'atto dell'immissione al
consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, fresco, con eventuali sentori che
possono ricordare il lievito, la crosta di pane e la
vaniglia;
sapore: elegante e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
4. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche,
modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per
l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a
denominazione di
origine controllata e garantita «Roero» e' vietata
l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine,
naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a
denominazione di
origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» Arneis e'
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi o
ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano
significato
laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione dei vini «Roero» e «Roero» Arneis la
denominazione di origine controllata e garantita puo' essere
accompagnata dalla menzione «vigna» purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia scritta nella «Lista positiva» istituita
dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della
denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione dei vini
«Roero», intendono accompagnare la denominazione di origine
con la
menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle
uve e
l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna»
seguita dal
toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei
registri e
nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia
riportata
in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al
carattere
usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione dei vini «Roero», è
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
Art. 8.
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Docg
«Roero»
per la commercializzazione devono essere di forma
tradizionale, di
capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non
inferiori a
37,5 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano
trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali
da
offendere il valore in termini di prestigio del vino. |