Tutto sull'Agriturismo; viticultura e vinificazione,
legislazione.
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Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei
vini «Vittoria» e approvazione del relativo disciplinare di
produzione
GU
n.224 del 26-9-2005 (12:53:40 18 ottobre,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 13 settembre 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini
«Vittoria» e approvazione del relativo disciplinare di
produzione.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agro alimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione finora emanati della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20
aprile 1994, numero
348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del vino
«Cerasuolo di Vittoria»;
Visto il parere favorevole della Regione Siciliana in merito
alla
richiesta di riconoscimento della denominazione di origine
controllata dei vini «Vittoria»;
Visti i lavori e la documentazione della pubblica audizione
concernente il riconoscimento suddetto;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la
proposta del
relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di
origine controllata «Vittoria», pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 159 dell'11
luglio
2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzione da parte degli
organi interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al
riconoscimento
della denominazione di origine controllata «Vittoria» ed
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei
vini in
argomento, in conformità al parere espresso ed alla
proposta
formulata da predetto comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata
dei vini
«Vittoria», ed e' approvato nel testo annesso al presente
decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Vittoria», e'
riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente
articolo,
le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla
vendemmia
2005.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire
già
dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine
controllata
«Vittoria» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli
effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante
norme
relative all'Albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la
denuncia
dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei
medesimi
all'apposito Albo dei vigneti, entro sessanta giorni dalla
data di
pubblicazione del presente decreto.
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo
per
l'annata 2005, possono essere iscritti, a titolo
provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n. 164,
se, a giudizio degli Organi tecnici della Regione Siciliana,
le
denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in
cui la
Regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per
impossibilità
tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla
normativa
vigente.
Art. 4.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Vittoria», in deroga quanto previsto dall'art.
2
dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a
partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere
iscritti, a titolo transitorio nell'Albo sopra citato, i
vigneti in
cui siano presenti viti di vitigni diversi da quelli
indicati
nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, pur che
la
presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle
previste da
suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del
totale della
base ampelografica prevista per la produzione dei citati
vini.
2. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del
regolamento
comunitario n. 1493/1999, allegato 8, lettera e), alle
tipologie di
vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo
dell'85%.
3. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti
di cui
al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal
predetto albo
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la
loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art.
2
dell'unito disciplinare di produzione dandone comunicazione
al
competente ufficio dell'Assessorato regionale
all'Agricoltura, ai
fini dell'attuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.
Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata
«Vittoria» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso
disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 settembre 2005
Il direttore generale: Abate
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE
CONTROLLATA «VITTORIA»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Vittoria» e'
riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
«Vittoria» Rosso;
«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola;
«Vittoria» Frappato;
«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia;
«Vittoria» Novello.
Art. 2.
Piattaforma ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria»
devono
essere ottenuti da vigneti che nell'ambito aziendale hanno
la
seguente composizione varietale:
«Vittoria» Rosso: dal 50% al 70% di Calabrese o Nero d'Avola
e
dal 30% al 50% di Frappato;
«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola: Calabrese o Nero d'Avola
minimo 85%, alti vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei
alla
coltivazione nella Regione Siciliana, massimo 15%;
«Vittoria» Frappato: Frappato minimo 85%, altri vitigni a
bacca
nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione
Siciliana, massimo 15%;
«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia: Ansonica o Inzolia
o
Insolia minimo 85%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione nella Regione Siciliana massimo 15%;
«Vittoria» Novello: Calabrese o Nero d'Avola e/o Frappato
minimo 80%, altri vitigni a bacca nera idonei alla
coltivazione nella
Regione Siciliana massimo 20%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Vittoria» che include territori ricadenti in
tre
province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania risulta
delimitata come appresso:
a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di
produzione
comprende tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso,
Acate,
Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del
territorio
comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del comune
di Ragusa
e' delimitata tra i limiti territoriali di S. Croce Camerina
e
Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di
Donnafugata e seguendo la medesima fino al passaggio a
livello della
strada ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale
delimita la
C.da Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello
successivo
che attraversa la strada rurale sino al congiungimento con
la strada
provinciale S. Croce Camerina-Comiso (al Km. 9,600 circa),
proseguendo fino ad innestarsi con la stradella
inter-poderale per
case Tommasi ed arrivare al limite territoriale con il
comune di
Vittoria;
b) provincia di Caltanissetta: in tale provincia la zona di
produzione comprende parte del territorio dei seguenti
comuni:
Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino ed e' delimitata
come
appresso:
Comune di Niscemi.
Parte del territorio comunale cosi' delimitata: iniziando a
sud-est, dalla strada provinciale Caltagirone-Niscemi, a
partire dal
bivio con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo (al
Km. 13 da
Caltagirone), seguendo il vallone Terrana (limite tra le
province di
Catania e Caltanissetta) sino a Monte Paolo e risalendo a
Sud-Ovest,
fino ad arrivare a Case Iacona e raccordarsi con la strada
consortile
Mortelluzzo-Giardino del Fico, sino all'innesto con la
strada
provinciale Caltagirone-Niscemi (esattamente al Km. 15 da
Niscemi) e
seguendo la medesima fino a ricongiungersi con il predetto
bivio, con
la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo.
Comune di Gela.
Parte del territorio comprendente le contrade «Rinazzi»,
«Feudo
Nobile», «Spina Santa», «Passo di Piazza», «Priolo Sottano»,
«Farello», «Monacella», «Piano Stella», «Valle Ambra»,
«Mignechi» e
«Priolo Soprano»; cosi' delimitate:
iniziando da nord dalla regia trazzera Gela-Niscemi
all'altezza
del confine intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso
est tale
confine sino a raggiungere il confine interprovinciale
Caltanissetta-Catania; da qui percorrendolo verso sud, fino
al
confine interprovinciale Caltanissetta-Ragusa e lungo esso
sino al
Mare Mediterraneo; indi verso ovest per un breve tratto di
costa,
sino alla strada interpoderale Mignechi e lungo essa in
direzione
nord, sino alla strada vicinale Piana del
Signore-Catarrosone e
deviando verso ovest, lungo la stessa sino all'incrocio con
la strada
vicinale Spina Santa-Rizzuto percorrendola per un breve
tratto sino
all'incrocio con la s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in
direzione
nord, lungo la strada vicinale Piana del Signore - Spina
Santa sino
all'innesto con la regia trazzera Gela-Niscemi e lungo la
strada
poderale Poggio-Chiancata sino all'incrocio con la strada
vicinale
Gela-Sabuci e percorrendola verso sud-ovest, sin
all'incrocio con la
strada vicinale Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione
Nord sino
a raggiungere il fiume Maroglio; seguendo il corso del fiume
verso
sud-ovest sino alla confluenza con il Fiume Gela; da qui
risalendo il
corso del Fiume Gela in direzione nord, fino alla presa
della diga
Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si
diparte dalla
diga sino all'innesto con la strada vicinale
Grotticelli-Sabuci e
lungo essa, a sud-est, fin al crocevia con la regia trazzera
Gela-Niscemi, la quale si percorre verso nord fino a confine
intercomunale Gela-Niscemi.
Comune di Riesi.
Parte del territorio comunale comprendente la contrada
Castellazzo, cosi' delimitata: a sud la trazzera
Riesi-Mazzarino-Pietraperzia, a nord-ovest la strada
vicinale
Allampato-Castellazzo e ad est la provinciale
Riesi-Pietraperzia che
interseca entrambe.
Comuni di Butera e Mazzarino.
Parte dei rispettivi territori comunali comprendenti le
contrade
Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera; Favara e Mulara di
Mazzarino
costituenti un corpo unico e cosi' delimitata: Iniziando
dalla
contrada Iudeca dall'innesto della s.s. n. 190 con la regia
trazzera
Licata Barrafranca, oggi rotabile, in direzione Nord-Est
fino al
confine inter-comunale di Butera e Mazzarino, percorrendo
tale
confine in direzione est sino alla strada vicinale
Pantano-Mulara e
lungo essa fino all'innesto con la s.s. n. 190 in
prossimita' del Km.
2, che si percorre in direzione est per circa m. 200 sino
all'incrocio con la strada vicinale Favara-Abbeveratoio
Mastra e
lungo quest'ultima in direzione sud e poi ovest sino
all'innesto con
la strada vicinale San Giacomo all'altezza del bevaio, indi
si segue
il tratto di confine inter-comunale Butera Mazzarino sino a
raggiungere la strada vicinale Punturo Favara la quale si
percorre
verso ovest sino all'innesto con la trazzera Butera-Riesi e
lungo
quest'ultima fino alla strada di bonifica n. 32 e seguendo
la stessa
chiude la delimitazione incrociando la Regia trazzera
Licata-Barrafranca e la s.s. n. 190;
c) Provincia di Catania: in tale provincia la zona di
produzione comprende parte del territorio dei seguenti
comuni:
Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone ed e' delimitata
come
appresso: inizia a nord, al Km. 5, della strada vicinale
Portosalvo
Moschitta San Mauro, in prossimità dell'abbeveratoio nella
zona
archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva
di livello
473) sino alla strada Provinciale San Mauro di Sotto e da
questa
prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.
Segue un tratto di quest'ultima sino a lambire alla curva di
livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la
linea ferrata
Gela Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone
sino
all'attraversamento della strada vicinale Balatazze Saracena
nei
pressi della Villa Marotta, prosegue superando l'incrocio
con la
strada vicinale Madonna della Via sino alla strada vicinale
Saracena-Commenda e da questa alla strada vicinale
Commenda-Piano San
Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.
Dall'anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria Caltagirone
prosegue in direzione est sino al bivio con la strada
provinciale n.
63 Caltagirone-Granieri-Mazzarrone-Comiso e lungo la
medesima sino al
bivio della strada per Grammichele sino a Case De Blasi,
taglia a
nord-est in prossimita' delle Case Forno e sfiorando la
curva di
livello 381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia
Eubea,
segue un tratto del confine tra i comuni di Caltagirone e
Licodia
Eubea, taglia la curva di livello 394 e prosegue lungo la
strada per
Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello Mangaliviti;
ad est il
fiumicello Mangaliviti sino al bivio della strada per
Licodia Eubea
(in prossimita' della curva di livello 348), segue
quest'ultimo a Sud
sino alla Casa Cantoniera, da dove prosegue lungo la strada
per
Chiaramonte Gulfi, fino al limite delle province di Catania
e Ragusa;
a Sud, segue il predetto limite provinciale fino al fiume
Acata,
prosegue lungo il medesimo, attraverso il ponte, continua
ancora
lungo il fiume che e' anche il limite provinciale, risale al
Nord sul
confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate raggiunge le
Quattro
Finaite e prosegue ad ovest ancora il limite provinciale,
lungo la
strada Piano Chiazzina Borgo Ventimiglia prosegue lungo il
confine
tra i comuni di Caltagirone ed Acate in contrada Piano
Stella, sino
al torrente Ficuzza, in contrada Baudarello; ad ovest e
nord, risale
lungo il predetto torrente sino al raccordo con il Vallone
Terrana,
continua lungo lo stesso che e' anche limite tra le province
di
Catania e Caltanissetta, sino a raggiungere la contrada
Gallo,
prosegue lungo la strada consortile Valle Pilieri-Ponte
Gallo di
confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi, raggiunge il
bivio
della strada provinciale 39 Caltagirone-Niscemi (al Km 13 da
Caltagirone), taglia ad est, in prossimita' della masseria
Valle
Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada provinciale
predetta, segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la
contrada
«Il Mandorlo», sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da
qui si
raccorda con la strada provinciale San Mauro di Sopra, sino
all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Vittoria»
e sue specificazioni devono essere atte a conferire alle uve
ed al
vino le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura
devono
essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle
uve e
del vino.
Per gli impianti esistenti o realizzati dopo l'approvazione
del
presente disciplinare sono ammesse solo le forme di
allevamento a
spalliera semplice o ad alberello.
Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti pastenati
dopo
l'approvazione del presente disciplinare e' di 4000.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione
di soccorso.
La resa massima di uva non deve essere superiore a 10 ton.
per
ettaro in coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa
dovra' essere riportata, puranzi la produzione non superi
del 20% il
limite medesimo.
La Regione Siciliana con proprio decreto, sentito il
Consorzio
volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, può
stabilire un
limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Vittoria»
e sue specificazioni, inferiore a quello fissato dal
presente
disciplinare, dandone comunicazione immediatamente al
Ministero delle
politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela
delle denominazioni e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini.
I vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine
controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo
di
Vittoria Classico» possono far parte, per le tipologie
compatibili,
dell'albo della denominazione di origine controllata
«Vittoria».
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a
denominazione di origine controllata «Vittoria» e sue
specificazioni
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol
per i
tipi rossi e di 11,5% vol per le tipologie Ansonica o
Inzolia o
Insolia e Novello.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'intero territorio della zona di produzione delimitata
all'art.
3, nell'intero territorio della provincia di Ragusa e negli
interi
territori amministrativi dei comuni di Niscemi, Gela, Riesi,
Butera e
Mazzarino in provincia di Caltanissetta; e di Caltagirone,
Licodia
Eubea e Mazzarrone in provincia di Catania.
Tuttavia le operazioni di cui al comma 1 del presente
articolo
sono consentite anche in cantine situate al di fuori della
predetta
zona, ma comunque all'interno dei comuni confinanti con la
zona di
produzione.
La resa massima di uva in vino finito non deve superare
il 70%, pari a 70 hl ettaro.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%,
l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% di resa uva-vino decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria»
devono
essere immessi al consumo:
«Vittoria» Rosso non prima del 30 marzo dell'anno successivo
alla vendemmia;
«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola non prima del 1° giugno
dell'anno successivo alla vendemmia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari
caratteristiche.
E' ammesso l'arricchimento secondo la normativa vigente.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria»
devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Vittoria» Rosso:
colore: rosso da rubino a ciliegia;
odore: dal floreale al fruttato talvolta con sentore di
frutta secca;
sapore: secco, caldo, di corpo, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
odore: dal floreale al fruttato, caratteristico;
sapore: secco, caldo, robusto, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
«Vittoria» Frappato:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: intenso dal fruttato al floreale;
sapore: asciutto, giustamente tannico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, delicato;
sapore: secco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
«Vittoria» Novello:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso talvolta con
riflessi violacei;
odore: dal floreale al fruttato;
sapore: morbido, vinoso, fragrante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Art. 7.
Etichettatura, designazione, presentazione
Alla denominazione di origine controllata «Vittoria» e'
vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli
attributi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.
Nell'etichettatura
il nome geografico dei vini denominazione di origine
controllata
«Vittoria» deve precedere le specificazioni aggiuntive di
cui
all'art. 1.
E' consentito l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento ad unita'
amministrative,
frazioni, aree, fattorie e località dalle quali
effettivamente
provengono le uve da cui il vino qualificato e' stato
ottenuto.
Art. 8.
Annata, contenitori
Per i vini a denominazione di origine controllata «Vittoria»
e'
obbligatorio indicare nell'etichettatura l'annata di
produzione delle
uve. La commercializzazione per il consumo, se in bottiglia,
deve
avvenire in contenitori di vetro tradizionali della
capacità massima
di cinque lit.
 
Riconoscimento della Docg del vino «Cerasuolo di Vittoria»,
approvazione del relativo disciplinare di produzione e
revoca della omonima Doc
GU
n.224 del 26-9-2005 (12:52:19 18 ottobre,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 13 settembre 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita
dei vini «Cerasuolo di Vittoria», approvazione del relativo
disciplinare di produzione e revoca della denominazione di
origine
controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria»
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29
maggio
1973, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine
controllata dei vini «Cerasuolo di Vittoria» ed e' stato
approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del
6 novembre 1991, recante modifiche al disciplinare della
denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di
Vittoria»
ed in particolare la modifica dell'art. 3 relativo alla zona
di
produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del vino
«Cerasuolo di Vittoria», intesa ad ottenere il
riconoscimento della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Cerasuolo
di Vittoria»;
Visto il parere favorevole della Regione Siciliana al
riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita
dei vini «Cerasuolo di Vittoria» e alla contestuale revoca
della
denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di
Vittoria»;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante
«Modalità e
requisiti per delimitazione della zona di imbottigliamento
nei
disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G. ed
in
particolare l'art. 3, comma 1, lettera b), e l'art. 4, comma
1;
Visti i lavori e la documentazione della pubblica audizione
concernente il riconoscimento suddetto;
Vista la documentazione della commissione preposta per
l'accertamento del «particolare pregio»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la
proposta del
relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di
origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria»
pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale -
n. 159 dell'11 luglio 2005;
Vista la nota pervenuta dal Consorzio di tutela del vino
Cerasuolo
di Vittoria concernente l'art. 5 del disciplinare di
produzione ed
attestante, in particolare, la volonta' di eliminare dal
suddetto
articolo la parola «affinamento» ed «affinamento in
bottiglia»
laddove presente;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli
interessati
relative al parere e alla proposta sopraindicati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al
riconoscimento
della denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di
Vittoria» ed all'approvazione del relativo disciplinare di
produzione
dei vini in argomento, in conformità al parere espresso ed
alla
proposta formulata dal predetto comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata dei vini
«Cerasuolo di
Vittoria», riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica
del 29 maggio 1973, e successive modifiche, e' riconosciuta
come
denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Cerasuolo
di Vittoria» ed e' approvato, nel testo annesso al presente
decreto,
il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo
di Vittoria», è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui
al comma
1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in
vigore a
decorrere dalla vendemmia 2005.
3. La denominazione di origine controllata del vino
«Cerasuolo di
Vittoria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio
1973 e successive modifiche, deve intendersi revocata a
decorrere
dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi
tutti gli
effetti determinatisi.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire
già
dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine
controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» provenienti da vigneti non
ancora
iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica
conforme alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad
effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge
10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo
dei vigneti
ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi
terreni
vitati, presso i competenti organi territoriali, ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti
entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma 1,
solo per
l'annata 2005, possono essere iscritti, a titolo
provvisorio,
nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n. 164,
se, a giudizio degli organi tecnici della Regione siciliana,
le
denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in
cui la
Regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per
impossibilità
tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla
normativa
vigente.
Art. 3.
1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Cerasuolo
di
Vittoria», provenienti dalla vendemmia 2004 e precedenti,
che alla
data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di
produzione
trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in
bottiglie
o altri recipienti di volume nominale conforme a quelli
stabiliti
dalle norme vigenti, e' concesso, dalla predetta data, un
periodo di
smaltimento:
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte
produttrici o imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte
diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio
o
presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali
rimanenze di
prodotto, confezionato nei recipienti di cui sopra, possono
essere
commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che,
entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti,
siano
denunciate alla camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio e che sui recipienti
sia
apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad
esaurimento»,
ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle
uve,
ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla
vendemmia 2004 o di anni precedenti, purchè documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in
recipienti
diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di
smaltimento
e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi
per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere
esportato allo
stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a
terzi
per l'imbottigliamento, in tal caso, dette rimanenze devono
essere
denunciate alla camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio entro quindici giorni
dalla
scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione,
le
rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un
attestato
del venditore convalidato dalla camera di commercio
industria,
artigianato e agricoltura che ha ricevuto la denuncia, in
cui devono
essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli
estremi
della relativa denuncia.
Art. 4.
1. Le ditte imbottigliatrici interessate ad ottenere la
deroga
all'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine
controllata
e garantita «Cerasuolo di Vittoria» al di fuori delle norme
stabilite
all'art. 5 del disciplinare di produzione annesso al
presente decreto
possono formulare richiesta secondo le modalità prescritte
nel
decreto ministeriale del 31 luglio 2003.
Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e' tenuto a norma di
legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 settembre 2005
Il direttore generale: Abate
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA «CERASUOLO DI VITTORIA»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di
Vittoria» gia' riconosciuta a denominazione di origine
controllata
con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973
(modificato il 6 novembre 1991), e «Cerasuolo di Vittoria
Classico»
e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti
prescritti dal presente disciplinare.
Art. 2.
Piattaforma ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»
devono
essere ottenuti da vigneti che in coltura mono o
plurivarietale
nell'ambito aziendale hanno la seguente proporzione
ampelografica:
dal 50% al 70% di Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate
alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria
Classico»
comprende una vasta area che include territori ricadenti in
tre
province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania e
risulta
delimitata come seguente:
a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di
produzione
comprende tutto il territorio dei comuni di Vittoria,
Comiso, Acate,
Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del
territorio
comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del comune
di Ragusa
e' delimitata tra i limiti territoriali di S. Croce Camerina
e
Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di
Donnafugata e seguendo la medesima fino al passaggio a
livello della
strada ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale
delimita la
C.da Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello
successivo
che attraversa la strada rurale sino al congiungimento con
la strada
provinciale S. Croce Camerina-Comiso (al km 9,600 circa),
proseguendo
fino ad innestarsi con la stradella inter-poderale per case
Tommasi
ed arrivare al limite territoriale con il comune di
Vittoria;
b) provincia di Caltanissetta: in tale provincia la zona di
produzione comprende parte del territorio dei seguenti
comuni:
Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino ed è delimitata
come
il seguente:
Comune di Niscemi.
Parte del territorio comunale cosi delimitata:
iniziando a sud-est, dalla strada provinciale
Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la strada
consortile
Valle Pileri-Ponte Gallo (al Km. 13 da Caltagirone),
seguendo il
vallone Terrana (limite tra le province di Catania e
Caltanissetta)
sino a Monte Paolo e risalendo a sud-ovest, fino ad arrivare
a Case
Iacona e raccordarsi con la strada consortile Mortelluzzo
Giardino
del Fico, sino all'innesto con la strada provinciale
Caltagirone-Niscemi (esattamente al km. 15 da Niscemi) e
seguendo la
medesima fino a ricongiungersi con il predetto bivio, con la
strada
consortile Valle Pileri Ponte Gallo.
Comune di Gela.
Parte del territorio comprendente le contrade «Rinazzi»,
«Feudo
Nobile», «Spina Santa» «Passo di Piazza», «Priolo Sottano»,
«Farello», «Monacella», «Piano Stella» «Valle Ambra»,
«Mignechi» e
«Priolo Soprano»; cosi delimitate:
iniziando da nord dalla regia trazzera Gela-Niscemi
all'altezza
del confine intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso
est tale
confine sino a raggiungere il confine interprovinciale
Caltanissetta-Catania; da qui percorrendolo verso sud, fino
al
confine interprovinciale Caltanissetta-Ragusa e lungo esso
sino al
Mare Mediterraneo; indi verso ovest per un breve tratto di
costa,
sino alla strada interpoderale Mignechi e lungo essa in
direzione
nord, sino alla strada vicinale Piana del
Signore-Catarrosone e
deviando verso ovest, lungo la stessa sino all'incrocio con
la strada
vicinale Spina Santa-Rizzuto, percorrendola per un breve
tratto di strada sino
all'incrocio con la s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in
direzione
nord, lungo la strada vicinale Piana del Signore-Spina Santa
sino
all'innesto con la regia trazzera Gela Niscemi e lungo la
strada
poderale Poggio Chiancata sino all'incrocio con la strada
vicinale
Gela-Sabuci e percorrendola verso sudovest, sino
all'incrocio con la
strada vicinale Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione
nord sino
a raggiungere il fiume Maroglio; seguendo il corso del fiume
verso
sud-ovest sino alla confluenza con il fiume Gela; da qui
risalendo il
corso del fiume Gela in direzione nord, fino alla presa
della diga
Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si
diparte dalla
diga sino all'innesto con la strada vicinale
Grotticelli-Sabuci e
lungo essa, a sud-est, fino al crocevia con la regia
trazzera
Gela-Niscemi, la quale si percorre verso nord fino al
confine
intercomunale Gela-Niscemi.
Comune di Riesi.
Parte del territorio comunale comprendente la contrada
Castellazzo, cosi delimitata: a sud la trazzera
Riesi-Mazzarino-Pietraperzia, a nord-ovest la strada
vicinale
Allampato-Castellazzo e ad est la provinciale
Riesi-Pietraperzia che
interseca entrambe.
Comuni di Butera e Mazzarino.
Parte dei rispettivi territori comunali comprendenti le
contrade
Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera; Favara e Mulara di
Mazzarino
costituenti un corpo unico e cosi' delimitata:
iniziando dalla contrada Iudeca dall'innesto della ss. n.
190
con la regia trazzera Licata Barrafranca, oggi rotabile, in
direzione
nord-est fino al confine inter-comunale di Butera e
Mazzarino,
percorrendo tale confine in direzione est sino alla strada
vicinale
Pantano-Mulara e lungo essa fino all'innesto con la s.s. n.
190 in
prossimita' del km 2, che si percorre in direzione est per
circa m.
200 sino all'incrocio con la strada vicinale Favara -
Abbeveratoio
Mastra e lungo quest'ultima in direzione sud e poi ovest
sino
all'innesto con la strada vicinale San Giacomo all'altezza
del
bevaio, indi si segue il tratto di confine inter-comunale
Butera
Mazzarino sino a raggiungere la strada vicinale Punturo -
Favara la
quale si percorre verso ovest sino all'innesto con la
trazzera Butera
- Riesi e lungo quest'ultima fino alla strada di bonifica n.
32 e
seguendo la stessa chiude la delimitazione incrociando la
regia
trazzera Licata - Barrafranca e la s.s. n. 190;
c) provincia di Catania: in tale provincia la zona di
produzione
comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
Caltagirone,
Licodia Eubea e Mazzarrone ed è delimitata come appresso:
inizia a nord, al km 5, della strada vicinale Portosalvo
Moschitta San Mauro, in prossimità dell'abbeveratoio nella
zona
archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva
di livello
473) sino alla strada provinciale San Mauro di Sotto e da
questa
prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.
Segue un tratto di quest'ultima sino a lambire alla curva di
livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la
linea ferrata
Gela Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone
sino
all'attraversamento della strada vicinale Balatazze Saracena
nei
pressi della Villa Marotta, prosegue superando l'incrocio
con la
strada vicinale Madonna della Via sino alla strada vicinale
Saracena-Commenda e da questa alla strada vicinale Commenda
- Piano
San Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.
Dall'anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria Caltagirone
prosegue in direzione est sino al bivio con la strada
provinciale n.
63 Caltagirone - Granieri - Mazzarrone - Comiso e lungo la
medesima
sino al bivio della strada per Grammichele sino a Case De
Blasi,
taglia a nord-est in prossimita' delle Case Forno e
sfiorando la
curva di livello 381 continua nella strada vicinale 48 per
Licodia
Eubea, segue un tratto del confine tra i comuni di
Caltagirone e
Licodia Eubea, taglia la curva di livello 394 e prosegue
lungo la
strada per Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello
Mangaliviti;
ad est il fiumicello Mangaliviti sino al bivio della strada
per
Licodia Eubea (in prossimita' della curva di livello 348),
segue
quest'ultimo a sud sino alla Casa Cantoniera, da dove
prosegue lungo
la strada per Chiaramonte Gulfi, fino al limite delle
province di
Catania e Ragusa; a Sud, segue il predetto limite
provinciale fino al
fiume Acata, prosegue lungo il medesimo, attraverso il
ponte,
continua ancora lungo il fiume che e' anche il limite
provinciale,
risale al nord sul confine tra i comuni di Caltagirone e Acate
raggiunge le Quattro Finaite e prosegue ad ovest ancora il
limite
provinciale, lungo la strada Piano Chiazzina Borgo
Ventimiglia
prosegue lungo il confine tra i comuni di Caltagirone ed
Acate in
contrada Piano Stella, sino al torrente Ficuzza, in contrada
Baudarello; ad ovest e nord, risale lungo il predetto
torrente sino
al raccordo con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso
che e'
anche limite tra le province di Catania e Caltanissetta,
sino a
raggiungere la contrada Gallo, prosegue lungo la strada
consortile
Valle Pilieri - Ponte Gallo di confine fra i comuni di Caltagirone e
Niscemi, raggiunge il bivio della strada provinciale 39
Caltagirone
Niscemi (al km 13 da Caltagirone), taglia ad est, in
prossimità
della masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente
la strada
provinciale predetta, segue la stradella Valle Pilieri,
attraversa la
contrada «Il Mandorlo», sino a raggiungere il fiume
Maroglio, e da
qui si raccorda con la strada provinciale San Mauro di
Sopra, sino
all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata a garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» e'
riservata
al territorio gia' delimitato con il primo decreto di
riconoscimento
del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e
comprende tutto il territorio comunale dei seguenti comuni
in
provincia di Ragusa: Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte
Gulfi,
Santa Croce Camerina, e parte del territorio di:
Niscemi, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle
contrade: Priolo Soprano: Priolo Soprano (oggi al catasto
comune di
Gela, foglio 163) e Terrana (oggi al catasto comune di
Caltagirone,
ai fogli 277, 292, 293, 294, 295, 296);
Gela, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle
contrade: Rinazzi (ai fogli 120, 121, 122, 123), Valle Ambra
- C.da
Feudo Nobile (ai fogli 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173,
206, 207,
208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 223, 224, 225, 236, 237,
247),
Spina Santa (ai fogli 157, 159, 199, 200, 231), Passo di
Piazza (ai
fogli 203, 219, 220, 221, 229, 230, 231, 241), Priolo
Sottana (ai
fogli 131, 160, 161, 162, 201, 202, 204), Farello (ai fogli
196, 197,
198), Monacella (ai fogli 164, 165, 205), Piano Stella (ai
fogli 232,
233, 234, 235, 242, 244, 245) e Mignechi (ai fogli 239, 240,
243,
250);
Caltagirone, in provincia di Catania limitatamente alle
contrade: Santo Pietro (ai fogli 281, 282, 283, 284, 285,
289),
Ficuzza (ai fogli 286, 299, 301, 302, 303), C.de Mazzarrone
Piano
Chiesa - Botteghelle, (oggi in catasto comune di Mazzarrone
istituito
con legge regionale n. 55/76, codice U4CJA ai fogli 4, 5, 6,
7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14) e Granieri (ai fogli 248, 266, 267);
Licodia Eubea, in provincia di Catania, limitatamente alle
contrade: Piano Sciri (ai fogli 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16,
20, 28, 30)
e Sciri Sottana (oggi al catasto comune di Mazzarrone,
codice U4CJB
ai fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria
Classico»,
devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le
specifiche
caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura
devono
essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle
uve e
del vino.
Per gli impianti esistenti e realizzati dopo l'entrata in
vigore
del presente disciplinare sono ammesse esclusivamente le
forme di
allevamento ad alberello ed a spalliera semplice
Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati
dopo
l'approvazione del presente disciplinare e' di 4000.
I vigneti hanno diritto alla D.O.C.G. solo a partire dal
terzo
anno di produzione.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione
di soccorso. Per i vini a denominazione di origine
controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria
Classico»
la produzione massima di uva non deve essere superiore a 8
ton. per
ettaro in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo
di
Vittoria Classico», devono essere riportati nei limiti di
cui sopra
purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi,
fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di
cui
trattasi.
La regione Siciliana con proprio decreto, sentito il
consorzio
volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, può
stabilire
-un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per
la
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria
Classico»
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,
dandone
comunicazione immediata al Ministero delle politiche
agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo
di
Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» un titolo
alcolometrico
volumico naturale minimo di 12,50% vol.
I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni
anno,
tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve
e sulla
base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento
della
vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la DOCG
«Cerasuolo di
Vittoria» per i produttori del «Cerasuolo di Vittoria
Classico»
oppure, per tutti i produttori della DOCG «Cerasuolo di
Vittoria» e
«Cerasuolo di Vittoria Classico», la denominazione di
origine
controllata «Vittoria» nelle sue sottospecificazioni.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono
essere
effettuate nell'intero territorio della zona di produzione
delimitata
all'art. 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è
permesso che tali operazioni vengano effettuate nell'intero
territorio della provincia di Ragusa e negli interi
territori
amministrativi dei Comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e
Mazzarino
in provincia di Caltanissetta; e di Caltagirone, Licodia
Eubea e
Mazzarrone in provincia di Catania.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al
65%,
pari a 52 hl per ettaro per i vini a denominazione di
origine
controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo
di
Vittoria Classico».
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 70%,
l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita.
Oltre il 70% di resa uva-vino decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutto
il
prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» deve essere immesso al consumo non
prima del
1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia. Per il vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo
di
Vittoria Classico» l'immissione al consumo non potra'
avvenire prima
del 31 marzo del secondo anno successivo alla vendemmia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
locali, leali e costanti; atte a conferire al vino le sue
peculiari
caratteristiche.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» all'atto dell'immissione al consumo
devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Cerasuolo di Vittoria»:
colore: da rosso ciliegia a violaceo;
odore: da floreale a fruttato;
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 13% vol;
acidita' totale minima 5g/l;
estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
«Cerasuolo di Vittoria Classico».
colore: rosso ciliegia tendente al granato;
odore: di ciliegia, che nei vini invecchiati puo' tendere
anche a note sensoriali di prugna secca, cioccolato, cuoio,
tabacco;
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol;
acidita' totale minima 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
Art. 7.
Etichettatura - designazione - presentazione
Alla denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo
di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' vietata
l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi
«extra»,
«fine, «scelto», «selezionato» e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni aggiuntive geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento ad unita'
amministrative,
frazioni, contrade, aree, fattorie e localita', nonche'
geopedologiche, dalle quali provengono le uve da cui il vino
cosi'
qualificato e' stato ottenuto. Nella designazione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo
di
Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» può essere
utilizzata
la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal
corrispondente
toponimo, che la relativa superficie sia distintamente
specificata
nell'albo dei vigneti, che la vinificazione l'elaborazione e
la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati e
che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella
denuncia
delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di
accompagnamento.
Art. 8.
Annata - contenitori
Per i vini a denominazione di origine controllata e
garantita
«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»
e'
obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da
cui il vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»
devono
essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro
tradizionali fino a litri 5.
 
Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite,
di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000
GU
n.210 del 9-9-2005 (11:43:49 14 settembre,
2005) IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
1969,
n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica
18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la
commercializzazione del materiale di moltiplicazione
vegetativa della
vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che
regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale
materiale;
Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente
della
Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il registro
nazionale delle
varietà di vite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1974, n.
543, recante norme complementari per l'applicazione del
decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra
indicato;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 28
agosto
2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6
febbraio
2001 relativo alla selezione clonale di vite;
Visto lo schema di accordo tra il Ministro delle politiche
agricole
e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano in
materia di classificazione delle varietà di vite, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10
settembre
2002;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 30
luglio
2003, serie generale, con il quale sono stati inseriti, per
alcune
varieta', sinonimi tradizionalmente utilizzati in attuazione
al
disposto dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento CE
753/2002;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2003 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 16
ottobre
2003, serie generale, con il quale e' stato aggiornato il
registro
nazionale delle varietà di viti;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2003 pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 15
novembre
2003, serie generale, con il quale si sospendevano gli
effetti del
decreto 5 giugno 2003 e dell'allegato 1 del decreto 3 luglio
2003
limitatamente al sinonimo Prugnolo per la varietà
Montepulciano n.;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 21
aprile
2004, serie generale, con il quale si abroga il predetto
decreto
ministeriale 5 novembre 2003 e si revocano il decreto
ministeriale
5 giugno 2003 e l'allegato 1 del decreto ministeriale 3
luglio 2003
limitatamente al sinonimo Prugnolo per la varietà di vite
Montepulciano N.;
Visto decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 242 del 14
ottobre
2004, serie generale, «Modificazioni al registro nazionale
delle
varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre
2000»;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
1993, n.
6, inerenti la razionalizzazione della organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in
materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23
ottobre 1992,
n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante
«Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Ravvisata l'opportunita' di provvedere ad un aggiornamento
del
registro nazionale delle varieta' di viti nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana;
Atteso che il Comitato nazionale per la classificazione
delle
varieta' di viti, istituito con decreto ministeriale 28
dicembre 2001
nelle sedute del 9 gennaio, 13 maggio, 18 giugno, 23
novembre e
17 dicembre 2004 ha espresso il proprio avviso favorevole a
alcune
variazioni del registro nazionale delle varietà di viti;
Decreta:
Articolo unico
Il Registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da
ultimo
con decreto ministeriale 7 maggio 2004 viene integrato,
all'allegato
1, sezione I - vitigni ad uve da vino, sezione IV - vitigni
per
portinnesto e sezione VIII - elenco proponenti
l'omologazione dei
cloni, con le varietà di vite, i cloni ed i proponenti
l'omologazione dei cloni riportati nell'allegato al presente
decreto,
di cui costituisce parte integrante.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per
la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2005
Il direttore generale: Abate
 
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad
indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell’Emilia»
GU
n.191 del 18-8-2005 (16:15:06 23 agosto,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 4 agosto 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad
indicazione
geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agro alimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei
vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative ed integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e
forestali
27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale -
n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per
l'aggiornamento
per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione
delle
superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli
elenchi
delle vigne IGT e norme aggiuntive;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il quale
e'
stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini
«Emilia»
o «dell'Emilia», ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di
produzione, e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la
valorizzazione dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e
di
Canossa» di Reggio Emilia, trasmessa dalla regione
Emilia-Romagna in
data 24 aprile 2003. intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare
di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
«Emilia» o
«dell'Emilia»;
Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere
favorevole
della regione Emilia Romagna, trasmesso in data 3 giugno
2004;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini relativi alla richiesta di
modifica del
disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica
«Emilia» o «dell'Emilia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie
generale - n. 241 del 13 ottobre 2004;
Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi
previsti,
istanze o contro deduzioni da parte degli interessati avverso
il
parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
del
disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica
«Emilia» o «dell'Emilia»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica
tipica «Emilia» o «dell'Emilia», approvato con decreto
ministeriale
18 novembre 1995, e successive modifiche, e' sostituito per
intero
dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano
in vigore
a decorrere dalla vendemmia 2005.
Art. 2.
1. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in
commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, i vini ad
indicazione
geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», provenienti da
vigneti
non ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente
operante
presso i competenti organi territoriali, ma aventi base
ampelografica
conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti
ad
effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Emilia»
o
«dell'Emilia», entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del
presente decreto.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo
per
l'annata 2005, potranno essere iscritti a titolo provvisorio
nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici
della
regione Emilia Romagna, le denunce risultino
sufficientemente
attendibili, nel caso in cui gli enti prima citati non
abbiano potuto
effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli
accertamenti
di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Art. 4.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali, attualmente in
vigore, in
materia di produzione e commercializzazione dei vini da
tavola ad
indicazione geografica tipica.
Art. 5.
1. Chiunque produce, mette in vendita o comunque
distribuisce al
consumo vini con la indicazione geografica tipica «Emilia» o
«dell'Emilia», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso
disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2005
Il direttore generale: Abate
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA
«EMILIA» O «DELL'EMILIA»
Art. 1.
La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti
parzialmente
fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni e
requisiti
in seguito indicati.
Art. 2.
La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» e'
riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o
«dell'Emilia»
bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve
provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'
vitigni idonei
alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.
L'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con
la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Alionza,
Ancellotta o
Lancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon,
Chardonnay, Fortana, Lambrusco, Malvasia di Candia
Aromatica, Malbo
gentile, Malvasia bianca di Candia, Marzemino, Merlot,
Montu',
Pignoletto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling
italico,
Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano e' riservata ai vini
ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, come
di
seguito indicati:
Alionza.
Vitigni: Alionza, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da
vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino
ad un
massimo del 15%.
Ancellotta o Lancellotta.
Vitigni: Ancellotta o Lancellotta nella misura minima
dell'85%.
Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche
provenienti da
vitigni idonei alla coltivazione per la regione
Emilia Romagna, fino
a un massimo del 15%.
Barbera.
Vitigni: Barbera, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da
vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino
ad un
massimo del 15%.
Cabernet.
Vitigni: Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o
congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve
a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei
alla
coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un
massimo del
15%.
Cabernet Sauvignon.
Vitigni: Cabernet Sauvignon nella misura minima dell'85%.
Possono
concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da
vigneti
idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino
ad un
massimo del 15%.
Cabernet Franc.
Vitigni: Cabernet Franc, nella misura minima dell'85%.
Possono
concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da
vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino
ad un
massimo del 15%.
Chardonnay.
Vitigni: Chardonnay, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da
vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino
ad un
massimo del 15%.
Fortana.
Vitigni: Fortana, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da
vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino
ad un
massimo del 15%.
Lambrusco.
Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco
Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco
Montericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, da soli o
congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve
a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei
alla
coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un
massimo del
15%.
Lambrusco bianco.
Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco
Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco
Montericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, da soli o
congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve
a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei
alla
coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un
massimo del
15%.
Le uve devono essere vinificate in bianco.
Malbo Gentile
Vitigni: Malbo Gentile, nella misura minima dell'85%.
Possono
concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da
vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino
ad un
massimo del 15%.
Malvasia.
Vitigni: Malvasia di Candia aromatica, nella misura minima
dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non
aromatiche idonee
alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un
massimo
del 15%.
Malvasia bianca.
Vitigni: Malvasia bianca, nella misura minima dell'85%.
Possono
concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da
vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino
ad un
massimo del 15%.
Marzemino.
Marzemino in misura non inferiore all'85%. Possono
concorrere uve
a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei
alla
coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un
massimo del
15%.
Merlot.
Vitigni: Merlot, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere
uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni
idonei alla
coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un
massimo del
15%.
Montu'.
Vitigni: Montu', nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere
uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni
idonei alla
coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un
massimo del
15%.
Pignoletto.
Vitigni: Pignoletto bolognese, nella misura minima dell'85%.
Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche
provenienti da
vitigni idonei alla coltivazione per la regione
Emilia Romagna, fino
ad un massimo del 15%.
Pinot grigio.
Vitigni: Pinot grigio, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da
vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino
ad un
massimo del 15%.
Pinot bianco.
Vitigni: Pinot bianco, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da
vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino
ad un
massimo del 15%.
Pinot nero.
Vitigni: Pinot nero, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da
vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino
ad un
massimo del 15%.
Riesling italico.
Vitigni: Riesling italico, nella misura minima dell'85%.
Possono
concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da
vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino
ad un
massimo del 15%.
Sangiovese.
Vitigni: Sangiovese, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da
vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino
ad un
massimo del 15%.
Sauvignon.
Vitigni: Sauvignon, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da
vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino
ad un
massimo del 15%.
Trebbiano.
Vitigni: Trebbiano o romagnolo, Trebbiano toscano, da soli o
congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve
a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei
alla
coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un
massimo del
15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o
«dell'Emilia»
con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente
articolo
possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, con
esclusione dei vitigni Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet,
Cabernet
Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling italico e
Sangiovese.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o
«dell'Emilia»
con la specificazione del vitigno lambrusco, se immessi al
consumo in
contenitori di capacità inferiore a 6 litri, possono essere
prodotti
solo nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o
«dell'Emilia»,
con la specificazione di un vitigno a bacca nera, possono
essere
prodotti anche nella tipologia novello.
Per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o
«dell'Emilia», con o senza il nome del vitigno, nella
tipologia
frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o
«dell'Emilia»
prodotti nella tipologia frizzante sono soggetti alle
disposizioni di
cui al decreto ministeriale 29 luglio 2004 (Gazzetta
Ufficiale n. 238
del 9 ottobre 2004).
Art. 3.
La zona dove si producomno le uve per l'ottenimento dei mosti
e dei
vini atti ad essere designati con la indicazione geografica
tipica
«Emilia» o «dell'Emilia» comprende l'intero territorio
amministrativo
delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio
Emilia e
la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra
del fiume
Sillaro.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono
essere
quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, è già comprensiva
dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2
agosto 1996,
art. 1, comma 1 e non deve essere superiore per i vini ad
indicazione
geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»: nelle tipologie
bianco,
rosso e rosato a tonnellate 29, e per le tipologie con le
specificazioni di vitigno a quelle di seguito riportate:
Alionza tonnellate 26;
Ancellotta o Lancellotta tonnellate 26;
Barbera tonnellate 21;
Cabernet tonnellate 21;
Cabernet Franc tonnellate 21;
Cabernet Sauvignon tonnellate 20;
Chardonnay tonnellate 23;
Fortana tonnellate 29;
Lambruschi tonnellate 29;
Malbo Gentile tonnellate 20;
Malvasia di Candia aromatica tonnellate 24;
Malvasia bianca tonnellate 20;
Marzemino tonnellate 20;
Merlot tonnellate 20;
Montu' tonnellate 29;
Pignoletto tonnellate 26;
Pinot bianco tonnellate 26;
Pinot grigio tonnellate 20;
Pinot nero tonnellate 20;
Riesling italico tonnellate 20;
Sangiovese tonnellate 21;
Sauvignon tonnellate 23;
Trebbiano tonnellate 29.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» devono assicurare
ai vini
il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
Bianco 8,50 % vol.;
Rosso 8,50% vol.;
Rosato 8,50% vol.;
Alionza 8,50%;
Ancellotta o Lancellotta 8,50%;
Barbera 8,50%;
Cabernet 8,50%;
Cabernet Franc 8,50%;
Cabernet Sauvignon 8,50%;
Chardonnay 8,50%;
Fortana 8,50%;
Lambrusco 8,50%;
Malbo Gentile 8,50%;
Malvasia di Candia aromatica 8,50%;
Malvasia bianca 8,50%;
Marzemino 8,50%;
Merlot 8,50%;
Montu' 8,50%;
Pignoletto 8,50%;
Pinot bianco 8,50%;
Pinot grigio 8,50%;
Pinot nero 8,50%;
Riesling italico 8,50%;
Sangiovese 8,50%;
Sauvignon 8,50%;
Trebbiano 8,50%.
E' permesso l'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale mediante la pratica dell'arricchimento da
effettuarsi nei
limiti e con le modalità previste dalla normativa
comunitaria.
Le operazioni di arricchimento da effettuarsi in un'unica
fase,
devono essere annotate negli appositi registri e documenti e
non
devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto
finito.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino fatto, pronto per il
consumo,
non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde
il
diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.
E' consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione
geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» il taglio con
mosti e vini
provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona
di
produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non
eccedente il limite del 15%.
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o
«dell'Emilia»,
con o senza la specificazione del vitigno, all'atto
dell'immissione
al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici
volumici
totali minimi:
«Emilia» o «dell'Emilia» bianco 10,00%;
«Emilia» o «dell'Emilia» rosso 10,00%;
«Emilia» o «dell'Emilia» rosato 10,00%;
«Emilia» o «dell'Emilia» novello 11,00%;
Alionza 10,00%;
Ancellotta o Lancellotta 10,00%;
Barbera 10,00%;
Cabernet 10,00%;
Cabernet Franc 10,00%;
Cabernet Sauvignon 10,00%;
Chardonnay 10,00%;
Fortana 10,00%;
Lambrusco 10,00%;
Malvasia di Candia aromatica 10,00%;
Malvasia bianca 10,00%;
Malbo Gentile 10,00%;
Marzemino 10,00%;
Merlot 10,00%;
Montu' 10,00%;
Pignoletto 10,00%;
Pinot bianco 10,00%;
Pinot grigio 10,00%;
Pinot nero 10,00%;
Riesling italico 10,00%;
Sangiovese 10,00%;
Sauvignon 10,00%;
Trebbiano 10,00%.
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle
previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato, superiore e simili. E' tuttavia
consentito utilizzare indicazioni che facciano riferimento a
nomi,
ragioni sociali, marchi privati purchè non abbiano
significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
I vini a indicazione geografica tipica «Emilia» o
«dell'Emilia»
possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti
dalla
normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie
di vetro,
possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura,
compreso il
tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica che per
tradizione viene utilizzato
nella zona di produzione.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia», o
«dell'Emilia»
possono essere sottoposti anche ad un periodo di
invecchiamento in
recipienti di legno.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992,
n.
164, l'indicazione geografica tipica «Emilia» o
«dell'Emilia» può
essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve
prodotte
da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato
nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei
vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini per i
quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui
trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie
di cui al
presente disciplinare.
 
Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o.
e delle i.g.t. dei vini inerente la richiesta di
riconoscimento della Doc «Ronchi Varesini»...
GU
n.181 del 5-8-2005 (16:13:17 23 agosto,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche
dei vini,
relativo alla richiesta di riconoscimento della indicazione
geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini», e approvazione
del
relativo disciplinare di produzione.
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche
dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 10
febbraio
1992, n. 164
Esaminata, nel corso della riunione del 21 luglio 2005, la
domanda presentata congiuntamente dalle organizzazioni di
categoria -
Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione italiana
agricoltori -
della provincia di Varese, in data 28 luglio 2004, intesa ad
ottenere
il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei
vini
«Ronchi Varesini»;
Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dalla
Regione
Lombardia con nota n. 17313 del 21 giugno 2005, esprime
parere
favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e
proponendo, ai
fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il
disciplinare di produzione nel testo appresso riportato.
Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta
proposta di
modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel
decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive
modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al
Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana
n. 10 -
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RONCHI VARESINI»
Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini»,
accompagnata
da una delle specificazioni previste dal presente
disciplinare di
produzione è riservata ai mosti e ai vini che rispondono
alle
condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» è
riservata ai
seguenti vini: bianco anche nella tipologia frizzante;
rosato; rosso.
I vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini»
bianco
devono essere ottenuti da uve prodotti in ambito aziendale
con
vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla
coltivazione per la
provincia di Varese.
L'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» rosato e
rosso
sono riservate ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente,
per almeno
il 60%, dai seguenti vitigni a bacca nera: Barbera, Merlot,
Nebbiolo,
Croatina.
Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione
dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca
di colore
analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la
provincia di
Varese, fino ad un massimo del 40%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti
e dei
vini atti a essere designati con l'indicazione geografica
tipica
«Ronchi Varesini» comprende l'intero territorio
amministrativo dei
comuni di Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio,
Azzate,
Barasso, Bardello, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno,
Bisuschio,
Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate,
Cadrezzate,
Cairate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino,
Casale Litta,
Casciago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno,
Cazzago
Brabbia, Clivio, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle,
Daverio,
Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada - Schianno, Golasecca,
Gornate
Olona, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Laveno
Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza,
Luvinate,
Malgesso, Malnate, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago,
Osmate,
Ranco, Saltrio, Sangiano, Sesto Calende, Solbiate Arno,
Somma
Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona -
Monate,
Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore,
Venegono
Superiore, Vergiate, Viggiu', Vizzola Ticino in provincia di
Varese.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere
superiore per i
vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini»
bianco, rosso
e rosato a tonnellate 12 per ettaro.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Ronchi Varesini» bianco, rosso e rosato
devono
assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale
minimo
di 10,50%vol.
E' ammessa l'irrigazione supplementare di soccorso.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il
consumo,
non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini»
bianco,
rosso e rosato all'atto dell'immissione al consumo, devono
avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11,00% vol.
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica «Ronchi Varesini» e'
vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e affini.
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