Tutto sul vino e viticoltura.
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Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e
di Canossa»
GU
n.181 del 5-8-2005 (16:09:55 23 agosto,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 26 luglio 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione
di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge del 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994,
n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante
disciplina del procedimento di riconoscimento delle
denominazioni di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative ed integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre
1976, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di
origine
controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» ed è
stata
approvata al relativo disciplinare di produzione e
successive
modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la
valorizzazione dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e
di
Canossa» di Reggio Emilia, in data 14 maggio 2003, intesa ad
ottenere
la modificazione del disciplinare di produzione della
denominazione
di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di
Canossa»;
Visto sulla sopraccitata richiesta di modifica il parere
favorevole della regione Emilia-Romagna, del 1° settembre
2003, protocollo
n. 24765;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di
modificazione
del disciplinare di produzione della denominazione di
origine
controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa»,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 del 9
maggio 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli
interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra
citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla
modificazione
del disciplinare di produzione della denominazione di
origine
controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa»,
approvato con
decreto del Presidente della Repubblica il 25 novembre 1976 e
successive
modifiche, è sostituito interamente dal testo annesso al
presente
decreto le quali misure entrano in vigore a decorrere dalla
vendemmia
2005.
Art. 2.
1. I produttori che intendono porre in commercio, a partire
già
dalla vendemmia del 2005, i vini a denominazione di origine
controllata
«Colli di Scandiano e di Canossa», provenienti da vigneti
non ancora
iscritti al relativo Albo dei vigneti, ma aventi base
ampelografica
conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti
ad
effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai
sensi e per
gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo
per
l'annata 2005, potranno essere iscritti a titolo provvisorio
nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici
della
regione Emilia-Romagna, le denunce risultino
sufficientemente
attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia
potuto
effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di
idoneità
previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce
per
il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Colli di
Scandiano e di Canossa», è tenuto, secondo norma di legge,
all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso
disciplinare
di produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
 
Parere Comitato Nazionale tutela e valorizzazione Do e Igt
vini per la richiesta di modifica al disciplinare di
produzione della Doc «Bianco di Custoza» in «Bianco di
Custoza» o «Custoza»
GU
n.180 del 4-8-2005 (16:05:06 23 agosto,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche
dei vini,
relativo alla richiesta di modifica della denominazione di
origine
controllata dei vini «Bianco di Custoza» in «Bianco di
Custoza» o
«Custoza».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10
febbraio 1992,
n. 164:
esaminata, nel corso della riunione del 23 giugno 2005, la
domanda presentata dal Consorzio Tutela Vino Bianco di
Custoza doc»
con sede in Bardolino (VR) - in data 14 aprile 2005, intesa
ad
ottenere la modifica della denominazione di origine
controllata dei
vini «Bianco di Custoza» - riconosciuta con decreto del
Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche; in
«Bianco
di Custoza» o «Custoza»;
visto il parere favorevole al riguardo, dalla
Regione
Veneto;
esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che
trattasi e
proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
dirigenziale, la variazione di che trattasi redatta nel
testo
appresso riportato.
Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta
proposta di
modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel
decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive
modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al
Ministero
delle Politiche agricole e forestali - Comitato Nazionale
per la
Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e
delle
indicazioni geografiche tipiche dei Vini - Via Sallustiana,
10 -
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.
Proposta di modifica della denominazione di origine
controllata
dei vini «Bianco di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza».
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza»
o
«Custoza» e' riservata ai vini «Bianco di Custoza» o «Custoza»,
«Bianco di Custoza» Superiore o «Custoza» Superiore, «Bianco
di
Custoza» passito o «Custoza» passito e «Bianco di Custoza»
spumante o
«Custoza» spumante, che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza» o «Custoza» deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai
vigneti che devono tenere, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione
ampelografica:
Trebbiano: 20-45%;
Garganega: 20-40%;
Trebbianello: 5-30%;
Bianca Fernanda (clone locale del Cortese) Malvasia,
Riesling
italico, Pinot bianco e Chardonnay, da soli o
congiuntamente: 20-30%.
Art. 3.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» comprende in
tutto o in
parte i territori dei Comuni di Sommacampagna, Villafranca
di Verona,
Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Lazise,
Castelnuovo del
Garda, Pastrengo, Bussolengo e Sona.
Tale zona è così delimitata:
partendo a sud dell'abitato di Sommacampagna, da contrada
Cesure (quota 89) la linea di delimitazione segue, verso
sud-ovest,
il canale del consorzio di bonifica dell'Alto Agro Veronese
sino a
localita' Boscone, innestandosi per breve tratto sulla
strada per
Villafranca fino a incontrare e seguire la strada comunale
che
passando per Pozzo Moretto e Colombara sbocca sulla strada
comunale
presso Ca' Delia.
Segue detta strada, toccando C. Nuova Pigno e le Grottarole,
sino
all'incrocio della strada provinciale di
Villafranca Valeggio e
seguendo quest'ultima, arriva all'abitato di Valeggio sul
Mincio.
Segue quindi verso sud la strada comunale che porta a
Pozzolo
sino a localita' C. Buse per innestarsi sulla carreggiabile
che
incrocia il canale Seriola Prevaldesca.
Segue questo canale verso nord, arrivando fino a Ponte Lungo, e
attraversato lo stesso canale si innesta nel canale Seriola
Serenelli
seguendolo verso sud, sino a incontrare il confine di
provincia regione Mantova Lombardia (quota 63).
Ritornando in direzione nord, la linea di delimitazione segue il
confine
regionale toccando successivamente le località Pignolada,
Staffalonero, Prandina, Stazione di Salionze, Villa, Dolci e
Pontara
dove l'abbandona per seguire, per brevissimo tratto verso
nord-est,
la strada Broglie-Madonna del Frassino, sino in prossimità
della
localita' Pignolini e li' attraversa l'autostrada
Serenissima, per
inserirsi sulla carrareccia che passa a est di Ca' Gozzetto
toccando
successivamente Ca' Serraglio e passando a ovest di quota
101 termina
a Ca' Berra Nuova (quota 91) sulla riva del laghetto del
Frassino.
Segue la riva di detto laghetto per brevissimo tratto sino a
imboccare la carrareccia che passando per localita'
Bertoletta,
arriva al casello ferroviario di quota 84.
Segue quindi la ferrovia, verso est, fino al contiguo
casello di
quota 84 dove l'abbandona per seguire la strada che toccando
Villa
Montresor, prosegue fino ai Cappuccini, sulla riva del lago
di Garda.
Dalla localita' Cappuccini la linea di delimitazione segue
la
sponda orientale del lago di Garda sino in prossimita' del
porto di
Pacengo per inoltrarsi nell'entroterra seguendo la
carrareccia che,
toccando quota 93 e quota 107, passa sotto l'abitato di
Pacengo e
giunge a localita' Ca' Allegri, per seguire la strada
comunale di
Pacengo sino a C. Fontana Fredda.
Per altra carrareccia, sale toccando quota 122 sino a
localita'
«Le Tende», e da qui, seguendo la strada Pacengo-Cola', sino
a C.
alle Croci.
Da C. alle Croci la linea di delimitazione scende verso
sud-est
seguendo la carrareccia che, toccando successivamente quota
118,113 e
Sarnighe; incrocia il confine comunale di Lazise-Castelnuovo
a quota
112.
Segue, risalendo verso nord, questo confine e
successivamente in
prossimita' della localita' Mirandola, il confine comunale
Lazise-Pastrengo sino all'incrocio di questo con la strada
provinciale Verona-Lago a ovest di localita' Osteria
Vecchia.
La linea di delimitazione segue detta strada verso Verona
(est)
sino in prossimita' dell'abitato di Bussolengo dove si
inserisce, nei
pressi di quota 130, sulla comunale del Cristo e prosegue
sulla
strada comunale di Palazzolo sino a incontrare l'autostrada
del
Brennero nel punto in cui interseca il confine comunale
Bussolengo-Sona.
Segue detto confine verso sud, sino a localita' Civel dove
si
inserisce sulla strada provinciale Bussolengo-Sommacampagna.
Segue detta strada sino all'abitato di Sommacampagna che
attraversa per inserirsi sulla viabile che porta a Custoza
sino a
localita' Cesure punto di partenza.
Ad ovest della localita' Broglie e' incluso un piccolo
territorio
del comune di Peschiera del Garda comprendente il Monte
Zecchino,
cosi' delimitato:
dalla carrareccia a sud di Broglie (adiacente alle ex scuole
elementari di Broglie) la linea di delimitazione prosegue
Verso
ovest, per Ca' Boschetti e Ca' Rondinelli per poi seguire il
confine
di provincia-regione toccando successivamente Ca' Boffei,
Soregone,
Ca' Nuova Bazzoli e la strada che porta all'abitato di
Broglie, sino
a incrociare la carrareccia che ha costituito il punto di
partenza.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Bianco di
Custoza» o «Custoza» devono essere quelle tradizionali della
zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari e pedocollinari, esposti prevalentemente a sud,
sud-ovest e
posti in terreni di origine morenica di natura
prevalentemente
calcarea, argillo-calcarea. ghiaioso-calcarea e
ghiaioso-sabbiosa con
esclusione dei terreni umidi.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o,
comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Le unita' vitate omogenee coltivate con le varieta'
Garganega,
Trebianello, Pinot Bianco, Chardonnay e Cortese, iscritte
all'albo
dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza» o
«Custoza», sono utilizzabili anche per produrre i
corrispondenti vini
designati con la denominazione di origine controllata
«Garda»alle
condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa
l'irrigazione di
soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza»
non deve essere superiore a t. 15 per ettaro di vigneto a
coltura
specializzata e di t. 12 per ettaro per la produzione del
vino
«Bianco di Custoza» o «Custoza» Superiore. A detti limiti,
anche in
annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva
ottenuti da
destinare alla produzione del vino a denominazione di
origine
controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», devono essere
riportati
nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non
superi del
20% il limite medesimo.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione
massima per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
La tipologia «passito» e' ottenuta dalla cernita delle uve
raccolte nei vigneti iscritti alla denominazione di origine
controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» ed aventi le
caratteristiche per essere designate con detta
denominazione.
Il quantitativo massimo di uve da destinare alla produzione
del
vino «passito» non deve superare le 5t/ha: il rimanente
quantitativo
di uva fino alle rese massime consentite pari a 7t/ha per il
«superiore» e 10 t/ha per il «Bianco di Custoza» o «Custoza»
può
essere destinato, se ne ha i requisiti, alla produzione dei
vini di
cui al presente disciplinare di produzione.
La Regione Veneto con proprio decreto, su proposta del
Comitato
vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55
dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può
stabilire
un limite massimo di utilizzazione di uve per ettaro per la
produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Bianco di
Custoza» o «Custoza» inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare dandone comunicazione immediata al Ministero
delle
Politiche agricole e forestali - Comitato Nazionale per la
Tutela e
la Valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle
Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a
denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o
«Custoza»
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9.5%
vol, ad
esclusione delle uve destinate alla produzione di vino
«Bianco di
Custoza» o «Custoza» superiore il cui tilolo alcolometrico
volumico
naturale è di 11% vol.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione dei vini della denominazione
di
origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» devono
essere
effettuate all'interno della zona di produzione delimitata
nell'art.
3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è
permesso che tali operazioni siano praticate nell'intero
territorio della provincia di Verona nonche' nei Comuni
confinanti
delle province di Mantova e Brescia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari
caratteristiche.
Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla
produzione di vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito
devono
aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione
territoriale
della zona di produzione di cui all'art. 3.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del
vino a
denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza o
«Custoza»
passito puo' avvenire solo dopo che le stesse siano
sottoposte ad
appassimento naturale, avvalendosi anche di sistemi e/o
tecnologie
che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento
rispetto
al processo naturale.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito»,
al
termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo
alcoolometrico
volumico naturale minimo di 13% vol.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al
65%; per la tipologia spumante la resa non deve essere
superiore al
68% al lordo della presa di spuma.
Qualora la resa sia compresa tra la percentuale precedente
ed il
75% il prodotto non ha diritto alla denominazione di
origine. Se la
resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade il
diritto
alla denominazione di origine controllata di tutto il
prodotto.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al
40% per il vino «Bianco di Custoza» o « Custoza» passito.
La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza»
o
«Custoza» puo' essere utilizzata per designare il vino
spumante nel
tipo «brut», «extra brut», «extra dry», ottenuto con mosti o
vini che
rispondono alle condizioni previste dal presente
disciplinare.
La preparazione del vino a denominazione di origine
controllata
«Bianco di Custoza o Custoza» spumante deve avvenire in
stabilimenti
siti all'interno della zona di vinificazione di cui all'art.
3 e
nelle province di Brescia, Mantova, Trento, Treviso e
Vicenza.
Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza» o «Custoza» superiore deve essere sottoposto ad un
periodo
di maturazione di almeno cinque mesi a decorrere dal 1°
novembre
dell'annata di produzione delle uve; l'affinamento deve
avere luogo
all'interno della zona di vinificazione di cui al presente
disciplinare.
Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza
o Custoza» passito deve essere immesso al consumo non prima
del
1° settembre successivo a quello della vendemmia.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza»
o «Custoza», all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere
alle seguenti caratteristiche:
«Bianco di Custoza» o «Custoza»:
colore: giallo paglierino;
odore: fruttato, profumato, leggermente aromatico;
sapore: sapido, morbido, delicato, di giusto corpo,
piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volunmico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto: 16,5 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 7 g/l.
«Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore:
colore: paglierino con tendenza al giallo dorato con
l'invecchiamento;
odore: gradevole, caratteristico lievemente aromatico;
sapore: morbido, armonico, corposo con eventuale leggera
percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;
zuccheri riduttori residui: 7 g/l;
«Bianco di Custoza» o «Custoza» spumante:
spuma: fine persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso con eventuali
riflessi
dorati;
profumo: fragrante con sentore di fruttato, leggermente
aromatico quando spumantizzato, con il metodo Marinotti;
fine e
composto, caratteristico della fermentazione in bottiglia,
quando è
spumantizzato con il metodo classico;
sapore: fresco, sapido, fine e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo :11,5% vol;
acidita' totale minima 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
residuo di zuccheri fino a:
12 g/l nel tipo «brut»;
6 g/l nel tipo «extra brut»;
20 g/l nel tipo «extra dry»;
«Bianco di Custoza» o «Custoza» passito:
colore: giallo dorato;
odore: intenso e fruttato;
sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo
leggermente aromatico, con eventuale leggera percezione di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol. di cui
almeno il 12% vol. effettivo;
acidita' totale minima: 4,5/g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l.
E' in facoltà del Ministro delle politiche agricole e
forestali
- Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle
Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche
Tipiche dei
Vini modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati
dell'acidità totale e dell'estratto secco.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza» o
«Custoza» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione,
ivi
compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato» e
simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, frazioni,
aree,
zone e località compresi nella zona delimitatane precedente
art. 3 e
dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
così
qualificato è stato ottenuto.
E' consentito inoltre l'uso della indicazione aggiuntiva di
«vigna», seguita immediatamente dal relativo toponimo,
purchè le uve
provengano totalmente dal corrispondenti vigneti e siano
rivendicate
annualmente ed iscritte nell'apposito Albo dei vigneti,
previsto ai
sensi dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
tenuto
presso la Camera di Commercio di Verona, competente per
territorio,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile
1992.
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di
Custoza»
o «Custoza» superiore e «Bianco di Custoza» o «Custoza»
passito
devono essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di
vetro di
capacita' fino a litri 1.5 e chiuse con tappo raso bocca in
sughero o
altri materiali consentiti.
Tuttavia per le bottiglie fino a litri 0.375 e' consentito
l'uso
anche del tappo a vite.
Sulle bottiglie contenenti i vini a denominazione di origine
controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore e
passito deve
figurare l'indicazione dell'annata di produzione.
 
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Assisi»
GU
n.180 del 4-8-2005 (16:01:47 23 agosto,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 26 luglio 2005
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione
di origine controllata «Assisi».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei
vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative ed integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 5
maggio
1997, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di
origine
controllata dei vini «Assisi» ed è stato approvato il
relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda inoltrata dal Consorzio tutela vini Assisi
in data
14 maggio 2003 intesa ad ottenere la modifica al
disciplinare dei
vini a denominazione di origine controllata «Assisi»;
Visto sulla sopraccitata richiesta di modifica il parere
favorevole
della Regione Umbria del 15 novembre 2004, protocollo n.
0176194;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di
modificazione
del disciplinare di produzione della denominazione di
origine
controllata dei vini «Assisi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale -
serie generale - n. 111 del 14 maggio 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzione da parte degli
interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra detti;
Ritenuto perciò necessario doversi procedere alla
modificazione
del disciplinare di produzione della denominazione di
origine
controllata dei vini «Assisi»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Assisi», approvato con decreto del
Ministero
delle risorse agricole del 5 maggio 1997 e successive
modifiche, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto
le cui
misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
Art. 2.
1. I produttori che intendono porre in commercio, a partire
già
dalla vendemmia del 2005, i vini a denominazione di origine
controllata
«Assisi», provenienti da vigneti non ancora iscritti al
relativo albo
dei vigneti, ma aventi base ampelografica conforme
all'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare la
denuncia dei
rispettivi terreni vitati ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, entro sessanta giorni
dalla
data di pubblicazione del presente decreto.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo
per
l'annata 2005, potranno essere iscritti a titolo provvisorio
nell'albo sopra citato, se a giudizio degli Organi tecnici
della
regione Umbria, le denunce risultino sufficientemente
attendibili,
nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto
effettuare, per
impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità
previsti dalla
normativa - legge vigente.
Art. 3.
1. Chiunque produttore produce, pone in vendita o comunque distribuisce
per il
consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Assisi», è
tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e
dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ASSISI»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata dei vini «Assisi» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Assisi» Bianco;
«Assisi» Grechetto;
«Assisi» Rosso, Rosato e Novello;
«Assisi» Cabernet sauvignon;
«Assisi» Cabernet sauvignon riserva;
«Assisi» Merlot;
«Assisi» Merlot riserva;
«Assisi» Pinot nero;
«Assisi» Pinot nero riserva.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Assisi»
devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi,
nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica di
vitigni:
«Assisi» bianco.
Trebbiano dal 50% al 70%; Grechetto 10% minimo, possono
concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da altri
vitigni. a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione
per la
Regione Umbria, fino ad un massimo del 40%.
«Assisi» Grechetto.
Grechetto minimo 85%: possono concorrere alla produzione di
detto
vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore
analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la Regione Umbria, fino ad
un
massimo del 15%.
«Assisi» Rosso, Rosato e Novello.
Sangiovese dal 50% al 70%; Merlot dal 10% al 30%, possono
concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da altri
vitigni. a bacca di colore nero, raccomandati e/o
autorizzati per la
Regione Umbria, fino ad un massimo del 40%.
«Assisi» Cabernet sauvignon (anche nella tipologia riserva).
Cabernet sauvignon minimo 85%; possono concorrere alla
produzione
di detto vino le uve provenienti da altri vitigni. a bacca
di colore
analogo. raccomandati e/o autorizzati per la Regione Umbria,
fino ad
un massimo del 15%.
«Assisi», Merlot (anche nella tipologia riserva).
Merlot minimo 85%; possono concorrere alla produzione di
detto
vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di' colore
analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la Regione Umbria, fino ad
un
massimo del 15%.
«Assisi», Pinot nero (anche nella tipologia riserva).
Pinot nero minimo 85%; possono concorrere alla produzione di
detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di
colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per la Regione Umbria,
fino ad
un massimo del 15%.
Art. 3.
L'area di produzione dei vini D.O.C. «Assisi» comprende
parte dei
territori comunali di: Assisi. Perugia e Spello.
L'area del vino D.O.C. e' cosi' delimitata:
A iniziare da Pianello q. 229 s.l.m. in direzione ovest fino
a
loc. Colonnetta q. 234 quindi continuando per la stessa
strada si
passano le q. 252 e 262, al bivio si continua sulla destra
passando
Osteria q. 254 e 248. Passato il bivio per Piccione si
lascia sulla
destra il podere Ravagliano e q. 247 fino al ponte di Rio
Piccolo,
quindi si scende lungo il corso del Rio attraversando il
pod.
Passolacasa q. 226 fino ad incrociare la strada che conduce
a Osteria
q. 279 lungo la str. Fabrianese. Si continua lungo la stessa
strada
passando il pod. Capeneto, la Maestà, al bivio si segue la
direzione
S. Egidio fino all'incrocio con la strada in terra che
conduce a
Ginestrella Vecchia. Presa la strada in terra si prosegue
verso valle
passando q. 215 fino al Fosso Richiavo. si segue il corso
dell'acqua
passando le q. 203, 201, 198, fino al pod. Casella e
all'incrocio,
quindi si segue la strada a sinistra che costeggia il podere
dell'Ospedale e q. 199, si risale in direzione casa
Palombaro e
S. Egidio, q. 248. All'incrocio si segue la strada asfaltata
verso
destra, q. 228, pod. Fonte fino al Fosso Macara q. 207.
Quindi, a
sinistra, si risale il corso del fosso, q. 209. Al bivio si
gira a
destra q. 211, si passa c. Bacchi, q. 210. Si costeggia la
Cagnola
fino a raggiungere il confine amministrativo del comune di
Assisi.
Si segue il confine in direzione est e quindi proseguendo a
sud
passando tra il comune di Bastia e la fraz. S. Maria d.
Angeli
attraverso Pozzo Morto, Case Sergiacomi, Maesta' di Verna e
si
prosegue lungo il confine amministrativo dei comuni di
Assisi e
Bastia in direzione Costano, Fonte S. Francesco, quindi
sempre lungo
il confine amministrativo in direzione Tor d'Andrea
attraversando il
canale del Casino in direzione casa Uccelli, casa Franchi,
attraversando il torrente Ose, q. 186, casa Angelini, casa
Marini, q.
187, pod. Spoletini, pod. Panbuffetti in località Fornace q.
188.
Quindi si entra nel comune di Spello risalendo il torrente
Ose, si
attraversa la strada per Cannara e si prosegue fino al
Molinaccio,
q. 191 e l'incrocio con la strada per Limiti, quindi
proseguendo in
questa direzione si passa q. 192 e q. 193. Si attraversa la
strada
per Spello e si prosegue in direzione F. te Zucca, q. 196 e
q. 197
dove a destra si prosegue per q. 199 e C. della Botte q. 199
e q. 202
e Scuola. Quindi si prosegue in direzione C.na Piermarini,
q. 205,
q. 204, torrente Chiona, fino al confine amministrativo con
il comune
di Foligno, q. 208.
Si risale il t. Chiona lungo il confine amministrativo tra
Spello
e Foligno fino ad incrociare la ferrovia, q. 227, quindi si
prosegue
la via ferrata in direzione est per poi risalire nuovamente
il
confine di comune con Foligno, q. 229, q. 233, c. Antonelli
q. 248,
q. 342 e S. Caterina in direzione S. Lorenzo Vecchio.
Percorrendo
ancora verso nord il confine amministrativo tra Spello e
Foligno si
passa q. 510, q. 410, q. 522 c. Maricolle, q. 498, q. 578,
q. 580,
M. Ciano, Caprareccia, q. 624 in prossimita' di F. te
Ornello q. 703,
q. 694, M. Cupacci, q. 791, c. Ruozzi. Si prosegue
percorrendo il
confine amministrativo del c. di Spello con quello di
Valtopina, q.
785, Monte Pasano, q. 789, q. 588 e discendendo il f.so
delle
Santelle, q. 515, q. 488, q. 468, q. 452, q. 444 fino
all'innesto con
il f.so dell'Anna. Si risale il fosso dell'Anna limmo ad
entrare nel
comune di Assisi, percorrendo il confine amministrativo di
questo
comune con quello di Valtopina, M. di Pollo, q. 461, Castel
Vecchio,
q. 491. Lasciando Notiano a sinistra si prosegue passando q.
583,
q. 526, q. 586 sempre lungo il confine di comune che passa
tra il
Falcione e c.le Garofano, q. 589, 531, q. 505 in prossimità
del Rio.
Si risale il confine di Assisi lungo il Rio lasciando le
Silve sulla
sinistra, q. 678, q. 715, si prosegue lasciando c.
Selvalonga a
destra, si risale ancora il confine comunale q. 899, q. 889,
c. il
Monte q. 827 q. 800, q. 770, q. 763, Bandita Cilleni, q.
771. Si
lascia il confine comunale e si prosegue lungo la strada per
c.
Canonica, q. 795, q. 781, c. il Colle, c. M. Sabatini,
Maestà, q.
769, q. 775, c. Papa, q. 792, c. Margheritella, c.se
Montecchiello
Catecuccio, q. 790.
Sulla strada provinciale si prosegue in direzione Morano
fino ad
incontrare nuovamente il confine amministrativo di Assisi il
quale
viene percorso passando per M. Mazzolo dove si prosegue a
sinistra
passando per q. 611, q. 594, q. 735, q. 703 lasciando c.
Italiani
sulla destra, q. 667, q. 665, q. 641. Le Casaccie, q. 622.
Si
prosegue lungo la strada comunale c. Cesola, q. 592.
Percorrendo
ancora il confine amministrativo del comune di Assisi con
quello di
Valfabbrica in direzione sud, si passa q. 416. La Casella,
q. 350, La
Badia, q. 390. Sempre lungo il confine comunale di Assisi,
si
percorre per un tratto la strada che proviene da
Valfabbrica, q. 421,
q. 555, si attraversa il f.so di Capannaccio, q. 375, La
Casicola, e
si prosegue lungo il confine comunale in direzione Casella
II, q.
614. Quindi, ancora lungo il confine di comune, si discende
il f.so
Scuro, c. Palazzetta II, q. 417 e si attraversa il podere
dei pini,
si discende il fosso fino al fiume Chiascio discendendo su
questo
fino alla fraz. Pianello da cui è cominciata la descrizione
analitica
dei confini dell'area indicata.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini «Assisi» debbono essere quelle
tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le
specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei i terreni di favorevole
esposizione rientranti nella fascia collinare e
pedocollinare,
compresa tra i 180 m e 750 m s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque
atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densita'
minima non inferiore a tremila ceppi per ettaro. E' consentita
l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi
annui prima
dell'invaiatura.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura
specializzata
ed i titoli alcolimetrici volumici naturali minimi delle uve
alla
vendemmia devono essere i seguenti:
======================================
Assisi |Resa uva t/ha|Titolo alcol. naturale min.
======================================
"Assisi" Bianco | 12 | 10,50% vol.
---------------------------------------------------------------------
"Assisi" Grechetto | 8,5 | 11,00% vol.
---------------------------------------------------------------------
"Assisi" Rosato | 10 | 11,00% vol.
---------------------------------------------------------------------
"Assisi" Novello | 10 | 11,00% vol.
---------------------------------------------------------------------
"Assisi" Rosso | 10 | 11,50% vol.
---------------------------------------------------------------------
"Assisi" Cabernet sauvignon| 10 | 12,00% vol.
---------------------------------------------------------------------
"Assisi" Cabernet sauvignon| |
riserva | 10 | 12,50% vol.
---------------------------------------------------------------------
"Assisi" Merlot | 10 | 12,00% vol.
---------------------------------------------------------------------
"Assisi" Merlot riserva | 10 | 12,50% vol.
---------------------------------------------------------------------
"Assisi" Pinot nero | 10 | 12,00% vol.
---------------------------------------------------------------------
"Assisi" Pinot nero riserva| 10 | 12,50% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini devono essere riportati
nei limiti
di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva-vino per i
quantitativi di cui trattasi, purche' la produzione totale
non superi
il 20% i limiti medesimi.
Fermo restando i limiti sopra indicati, la produzione
massima per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata
in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere
superiore al 70%.
Se la resa in vino superi questo limite, ma non oltre il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata.
Oltre al 75%, si perde il diritto della denominazione di
origine
controllata per tutto il prodotto.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
internamente al territorio amministrativo dei comuni
compresi anche
in parte nella zona di produzione di cui all'art. 3. E'
consentito
che dette operazioni siano effettuate nel territorio dei
comuni
limitrofi da parte di ditte che ne facciano richiesta e che
dimostrino che da almeno tre anni, precedenti alla data del
decreto
di riconoscimento d.o.c. «Assisi» hanno effettuato le dette
operazioni nelle cantine interessate.
L'imbottigliamento deve essere effettuato all'interno della
provincia di Perugia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro
peculiari caratteristiche.
Il vino a denominazione di origine controllata «Assisi»,
rosso e
quello con l'indicazione del vitigno, se sottoposto a un
periodo di
invecchiamento non inferiore a 24 mesi, a decorrere dal 1°
novembre
dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 12 mesi in
botte di
legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia, può portare la
qualificazione «riserva».
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Assisi»
all'atto
dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Assisi» Bianco:
colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdognoli;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Assisi» Grechetto:
colore: giallo paglierino, tenue;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo. fruttato,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Assisi» Rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Assisi» Novello:
colore: rosso rubino con sfumature violacee;
odore: fruttato persistente;
sapore: armonico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Assisi» Rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico, profumato;
sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Assisi» Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: caratteristico, profumato, intenso;
sapore: asciutto. corposo, armonico, intenso, persistente e
vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Assisi» Cabernet sauvignon riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: caratteristico, profumato, intenso;
sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso, persistente e
vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g./l.;
«Assisi» Merlot:
colore: rosso rubino intenso, talvolta con lievi riflessi
violacei;
odore: caratteristico, profumato, intenso;
sapore: asciutto. di corpo, vellutato, armonico, intenso e
persistente.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Assisi» Merlot riserva:
colore: rosso rubino intenso, talvolta con lievi riflessi
tendenti al granato;
odore: caratteristico, profumato, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico, intenso e
persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Assisi» Pinot nero:
colore: rosso granato tendente al porpora;
odore: caratteristico di vitigno, intenso, persistente;
sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Assisi» Pinot nero riserva:
colore: rosso granato tendente al porpora;
odore: caratteristico di vitigno, intenso, persistente;
sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali,
con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati,
per
l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata «Assisi» è
proibita
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel
presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra,
fine,
scelto, selezionato», e similari. E' tuttavia consentito
l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in
inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata
nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono
le uve da
cui il vino così qualificato e' stato ottenuto, pur che
elencate nel
disciplinare.
Art. 8.
La capacita dei contenitori in vetro dei vini «Assisi» posti
in
commercio è compresa tra lo 0,187 e 3 litri e chiusi con
tappo a
vite fino a litri 0,250, tappo di sughero per gli altri
formati.
 
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Rosso Piceno»
GU
n.180 del 4-8-2005 (16:00:21 23 agosto,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 26 luglio 2005
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione
di origine controllata «Rosso Piceno».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agro alimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, fino ad ora emanati, della
predetta
legge;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale dell'11 agosto 1968, con il
quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata
dei vini
«Rosso Piceno» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di
produzione e successive modificazioni;
Vista la domanda presentata dalla Regione Marche in data 15
luglio
2005, protocollo n. 61635 con la quale viene espresso parere
favorevole, nell'ambito della richiesta di modifica del
disciplinare
di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Rosso
Piceno», a che si proceda, allo stato attuale, alla sola
riduzione
del valore minimo dell'acidita' totale previsto all'art. 6
del
disciplinare stesso, per la tipologia «Rosso Piceno» da 5
g/l a
4,5g/l, nonche' per la tipologia «Rosso Piceno» Superiore da
5 g/l a
4,5g/l;
Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la
tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 25 marzo
2004, che
sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale
minima dei
vini, purche' supportate dal parere della Regione o
Provincia
autonoma competente per territorio, la Sezione
amministrativa del
Comitato stesso proceda d'ufficio;
Ritenuto pertanto doversi procedere alla riduzione
dell'acidità
totale minima dei vini a denominazione di origine
controllata «Rosso
Piceno»;
Decreta:
Articolo unico
Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a
denominazione di
origine controllata «Rosso Piceno» per le sotto elencate
tipologie,
previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione,
riconosciuto con
decreto ministeriale 11 agosto 1968 e successive modifiche,
è
ridotto, in via definitiva, come appresso specificato:
«Rosso Piceno» - acidita' totale minima: 4,5 g/l;
«Rosso Piceno» Superiore - acidita' totale minima: 4,5 g/l.
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano
a
decorrere dalla campagna vendemmiale 2005-2006 per la
tipologia
«Rosso Piceno» e dalla campagna vendemmiale 2004-2005 per la
tipologia «Rosso Piceno» Superiore.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di
pubblicazione
dello stesso.
Roma, 26 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
 
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a Doc
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d’ Alba»
GU
n.174 del 28-7-2005 (11:23:00 29 luglio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 18 luglio 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione
di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di
Morro
d'Alba».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agro alimenti
e per la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9
gennaio
1985, e successive modifiche, con il quale e' stata
riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Lacrima di
Morro» o
«Lacrima di Morro d'Alba» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del vino
Doc
«Lacrima di Morro d'Alba» e fatta propria dalla regione
Marche,
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di
Morro» o
«Lacrima di Morro d'Alba»;
Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla
regione
Marche in data 4 ottobre 2004;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Morro
d'Alba
il 9 marzo 2005;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la
proposta di
modifica del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di
origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro
d'Alba»
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
111 del
14 maggio 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli
interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»
ed
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei
vini in
argomento in conformita' al parere espresso dal sopra citato
Comitato;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»
approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio
1985, e
successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo
annesso al
presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a
partire
dalla vendemmia 2005.
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già
dalla
vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine
controllata
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», provenienti
da
vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni
del
relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n.
164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti
della
denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o
«Lacrima di
Morro d'Alba» entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del
presente decreto.
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo
per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio
nell'Albo
previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se a
giudizio degli Organi tecnici della regione Marche, le
denunce
risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la
regione
stessa non abbia ancora potuto effettuare, per
impossibilità
tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla
normativa
vigente.
Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e' tenuto a
norma di
legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti
stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
Annesso
MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI «LACRIMA DI
MORRO» O
«LACRIMA DI MORRO D'ALBA»
Art. 1.
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o
«Lacrima di Morro d'Alba» è riservata ai vini che
rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore;
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito.
Art. 2.
Vitigni ammessi
I vini a denominazione d'origine controllata «Lacrima di
Morro» o
«Lacrima di Morro d'Alba» devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti provviste, nell'ambito aziendale, la
seguente
composizione ampelografica:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» (anche nella
tipologia superiore e passito): Lacrima minimo 85%, possono
concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca nera,
non aromatizzati, idonei alla coltivazione nella regione
Marche, fino
ad un massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a
denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o
«Lacrima di
Morro d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i
terreni
vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di
Morro
d'Alba, Monte San Vito, San Marcello, Belvedere Ostrense,
Ostra e
Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti
delle
colline del comune di Senigallia prospicienti il mare.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione del vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro
d'Alba»
devono essere quelle abituali della zona di produzione e,
comunque,
atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità. Per i nuovi impianti e i
reimpianti la
densità dei ceppi per ettaro non puo essere inferiore a
2200 in
coltura specializzata.
I sesti di impianto e le forme di allevamento permessi
sono
quelli già usati nella zona.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento;
è
esclusa la forma a tendone.
La regione può consentire diverse forme di allevamento
qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
I sistemi di potatura, in relazione ai suddetti sistemi di
allevamento della vite, devono essere quelli generalmente
usati nella
zona.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione
del
vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e la
gradazione
minima naturale sono le seguenti:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 13 tonnellate ha,
titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10% vol.;
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba»
passito:
13 tonn/ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo
10% vol.;
«Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba»
superiore: 10 tonn/ha, titolo alcolometrico volumico
naturale minimo
11% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine di cui
all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purche' la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi
restando i limiti resa uva - vino per i quantitativi di cui
trattasi.
Fermi restando i limiti massimi sopra mostrati, la resa per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in
rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono
essere
effettuate all'interno della zona di produzione delimitata
al
precedente art. 3.
In deroga, il Ministero per le politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini -, sentita la regione interessata, puo' consentire
l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori
della zona
sopraindicata, nel territorio della provincia di Ancona, ove
si
tratti di attivita' consolidata e preesistente. La deroga è
comunicata all'Ispettorato repressione frodi e alla Camera
di
commercio competente per il territorio.
Fatta eccezione per la tipologia passito è permesso
arricchire e correggere dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei
limiti
stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti
concentrati
ottenuti da uve di vigneti iscritti all'Albo della stessa
denominazione di origine controllata oppure con mosto
concentrato
rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre
tecnologie
consentite.
La tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro
d'Alba» passito deve essere ottenuta da uve sottoposte ad un
periodo
di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo
dell'anno
successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione
non deve
essere anteriore al primo novembre dell'anno di produzione
delle uve.
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di
appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al
21,00%.
La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale
arricchimento, ove
previsto, è la seguente:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 70%;
«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba»
Superiore: 70%;
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba»
passito:
45%.
Qualora la resa uva - vino superi i limiti di cui sopra, ma
non il
75% per la tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro
d'Alba»,
«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba»
Superiore,
ed il 50% per la tipologia «Lacrima di Morro» passito o
«Lacrima di
Morro d'Alba» passito, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione
di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione
d'origine controllate per tutta la partita.
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di
seguito
indicata:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 15 dicembre
dell'anno della vendemmia;
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba»
passito:
1° dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia;
«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba»
Superiore: dopo il 1° settembre dell'anno successivo a
quello della
vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione
al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»:
colore: rosso rubino carico;
odore: gradevole, intenso;
sapore: gradevole, morbido caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba»
Superiore:
colore: rosso rubino carico;
odore: gradevole, intenso;
sapore: gradevole, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba»
passito:
colore: rosso piu' o meno intenso, talvolta tendente al
granato;
odore: caratteristico piu' o meno intenso;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di
cui
effettivo almeno 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
acidita' volatile massima: 1,5 g/l.
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole -
Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare
con proprio decreto i limiti indicati dell'acidita' totale e
dell'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di
cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
il consumatore.
In riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche
di
unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località,
comprese
nella zona delimitata nel precedente art. 3, dalle quali
provengono
le uve, è consentito in conformità alla normativa vigente.
Nella etichettatura di cui all'art. 1 e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve nel caso
di
recipienti di volume nominale fino a 3 litri.
Art. 8.
Confezionamento
Per i vini di cui all'art. 1 e sino a 5 litri, l'immissione
al
consumo deve avvenire in recipienti di vetro.
Per l'immissione al consumo dei vini «Lacrima di Morro»
Superiore
o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore e «Lacrima di Morro»
passito o
«Lacrima di Morro d'Alba» passito, sono ammessi soltanto
recipienti
di vetro della capacita' fino a litri 3,00; per queste
tipologie sono
vietate le chiusure a vite, strappo e corona.
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