Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle d.o. e delle i.g.t. dei vini, relativo alla modifica
dell’articolo 9 del disciplinare di produzione della Doc
«Trentino»
GU
n.174 del 28-7-2005 (11:18:57 29 luglio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche
dei vini,
relativo alla modifica dell'articolo 9 del disciplinare di
produzione
dei vini della denominazione di origine controllata
«Trentino».
IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO AI SENSI DELL'Art. 17 DELLE LEGGE 10
FEBBRAIO
1992, n. 164
Esaminata, durante la riunione del 23 giugno 2005, la
domanda presentata dal «Consorzio vini del Trentino», con
sede in
Trento - legittimato ai sensi del decreto ministeriale 5
giugno 2000
- in data 18 aprile 2005, intesa ad ottenere la modifica
dell'art. 9
del disciplinare di produzione dei vini della denominazione
di
origine controllata «Trentino» riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive
modifiche;
Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dalla
provincia
di Trento;
Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che
trattasi e
proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
dirigenziale, la modifica di che trattasi redatta nel testo
appresso
riportato.
Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta
proposta di
modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel
decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive
modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al
Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana
n. 10 -
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.
Allegato
Proposta di modifica dell'art. 9 del disciplinare di
produzione dei
vini della denominazione di origine controllata «Trentino»
Art. 9.
«I vini a denominazione di origine controllata "Trentino"
devono
essere immessi al consumo in bottiglie di forma "bordolese"
o
"renana" o "borgognotta" o "champagnotta" di
capacità massimo
a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.
L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello in uso
tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di
qualita'
con chiusura costituita da tappo in sughero, da tappo a raso
bocca in
sostanza inerte o da tappo a vite.
I vini a denominazione di origine controllata "Trentino"
Moscato
giallo e Moscato rosa, anche della tipologia "liquoroso",
possono
essere immessi al consumo nelle caratteristiche e
tradizionali
bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel"».
 
Modificazione articolo 5 del disciplinare di produzione dei
vini della Docg «Soave superiore»
GU
n.172 del 26-7-2005 (11:10:53 29 luglio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 11 luglio 2005
Modificazione dell'articolo 5 del disciplinare di produzione
dei vini
della denominazione di origine controllata e garantita
«Soave
superiore».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agro alimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata, in data 20 novembre 2003, dal
«Consorzio di tutela dei vini Soave doc e Recioto di Soave
docg», con
sede in Soave (Verona), intesa ad ottenere la modifica
dell'art. 5,
commi 1 e 7, del disciplinare di produzione della
denominazione di
origine controllata e garantita del vino «Soave superiore»
riguardanti, rispettivamente, l'estensione della zona
d'imbottigliamento e la variazione della data d'immissione
al consumo
del vino di che trattasi;
Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla
regione
Veneto;
Visto il parere favorevole espresso del Comitato nazionale
per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, in merito alla
citata
domanda e alla proposta di modifica dell'articolo in
questione,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
106 del
9 maggio 2005;
Viste le controdeduzioni, di carattere formale, avverso il
parere e
la proposta di modifica sopra citati avanzate, nei termini e
nei modi
previsti, dal Consorzio istante riguardanti specificatamente
la
ridefinizione dei termini riferentesi alla data d'immissione
al
consumo del vino di che trattasi, cosi' come riportata nel
parere del
Comitato pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
Considerato che il Comitato nella riunione del 23 giugno
2005 ha
deliberato di accogliere l'istanza di cui sopra;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
dell'art. 5, commi 1 e 7, del disciplinare di produzione
della
denominazione di origine controllata e garantita del vino
«Soave
superiore», in conformità ai pareri espressi ed alla
proposta di
modifica formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione
di
origine controllata e garantita «Soave superiore» -
riconosciuta con
decreto ministeriale 29 ottobre 2001 - e' modificato, nel
suo
articolato, secondo il testo appresso riportato:
«Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento del
vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Soave
superiore"
devono aver luogo in tutto il territorio amministrativo
della
provincia di Verona.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore
al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%,
l'eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
L'uso della specificazione "classico", in aggiunta alla
denominazione di origine controllata e garantita "Soave
superiore",
e' riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona
di
origine piu' antica, indicata all'art. 3, lettera b) del
presente
disciplinare di produzione. Le uve di che trattasi devono
essere
vinificate nella zona sopra citata e nell'ambito dei comuni
il cui
territorio amministrativo rientra, in tutto o in parte,
nella zona
medesima.
Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato
nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa
istruttoria
della regione Veneto, anche in cantine aziendali ovvero in
cantine
cooperative situate al di fuori della predetta zona ma,
comunque,
all'interno della zona di produzione del vino a
denominazione di
origine controllata "Soave".
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Soave
superiore" e "Soave superiore classico" devono essere
immessi al
consumo solo dopo un periodo di affinamento in bottiglia di
almeno
tre mesi e comunque non prima del primo settembre dell'anno
a venire a
quello di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Soave
superiore" designato con la qualificazione "riserva", deve
essere
sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di
almeno due
anni di cui almeno tre mesi in bottiglia, a partire dal 1°
novembre
dell'annata di produzione delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire, al vino di che
trattasi,
le sue peculiari caratteristiche.
E' ammesso l'arricchimento con altri mosti concentrati, prodotti
dalle
uve della zona di produzione della denominazione di origine
controllata "Soave" e "Soave" classico, o con mosti
concentrati.
Prima dell'immissione al consumo i vini a denominazione di
origine
controllata e garantita "Soave superiore" possono essere
designati, a
cura dei detentori, con la denominazione di origine
controllata
"Soave" e "Soave" classico se ne hanno i requisiti.
Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve
provvedere
ad annotare, nei registri ufficiali di cantina i volumi e
gli estremi
dei vasi vinari interessati e darne tempestiva comunicazione
all'Ispettorato centrale repressione frodi, competente per
territorio, e alla Camera di commercio di Verona».
Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a
decorrere
dalla vendemmia 2005.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
 
Modificazione articolo 7, comma 4, del disciplinare di
produzione dei vini della Doc «Soave»
GU
n.171 del 25-7-2005 (11:09:42 29 luglio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 14 luglio 2005
Modificazione dell'articolo 7, comma 4, del disciplinare di
produzione dei vini della denominazione di origine
controllata
«Soave».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale è stato pubblicato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini:
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata dal «Consorzio di tutela dei
vini Soave
doc e Recioto di Soave docg», con sede in Soave (Verona),
intesa ad
ottenere la modifica dell'art. 7, comma 4, del disciplinare
di
produzione della denominazione di origine controllata
«Soave» per
quanto attiene specificatamente l'utilizzo del tappo a vite
esclusivamente per i contenitori da lt 0,750;
Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla
regione
Veneto:
Visto il parere favorevole espresso del Comitato nazionale
per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, in merito alla
citata
domanda e alla proposta di modifica dell'art. 7, comma 4,
del
disciplinare di produzione dei vini di che trattasi,
pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 10 marzo
2005;
Viste le istanze avverso il parere e la proposta di modifica
sopra
citati avanzate, nei termini e nei modi previsti, da due
ditte intese
ad ottenere l'estensione dell'utilizzo del tappo a vite
anche per i
contenitori da lt. 1,500;
Visti i pareri negativi espressi al riguardo sia dal
Consorzio
istante che dalla regione Veneto, rispettivamente, con note
del
10 maggio 2005 e del 7 giugno 2005, n. 417054;
Considerato che il Comitato, nella riunione del 23 giugno
2005, ha
deliberato di non accogliere le istanze di cui sopra
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione dei
vini della
denominazione di origine controllata «Soave», in conformità
ai
pareri espressi ed alla proposta di modifica formulata dal
citato
Comitato;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata e garantita «Soave»,
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del
21 agosto 1968 e successive modifiche, è modificato, nel
suo
articolato, secondo il testo appresso riportato le cui
disposizioni
vanno in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione
del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
«3. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» e
«Soave»
Classico devono essere immessi al consumo unicamente in
contenitori
di vetro tradizionale con veste consona al loro
carattere di
pregio.
4. Fino a 5 litri e' obbligatorio l'uso delle tradizionali
bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre per le
bottiglie fino a
0,375 litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
L'uso del tappo a vite e' consentito anche per le bottiglie
fino a
lt 0,750 esclusivamente per la tipologia «Soave».
Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel
disciplinare di produzione approvato con decreto
ministeriale del
6 settembre 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
 
Riconoscimento della Doc dei vini «Pergola» e approvazione
del relativo disciplinare di produzione
GU
n.170 del 23-7-2005 (11:07:26 29 luglio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 11 luglio 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini
«Pergola» e approvazione del relativo disciplinare di
produzione.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di
categoria,
Confederazione italiana agricoltori, Federazione coltivatori
diretti,
Unione agricoltori della provincia di Pesaro e Urbino e dal
comune di
Pergola e fatta propria dalla regione Marche, intesa ad
ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini
«Pergola»;
Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla
regione
Marche in data 5 marzo 2004;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Pergola
(Pesaro) il 28 settembre 2004;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la
proposta del
relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di
origine controllata «Pergola» pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale -
serie generale - n. 104 del 6 maggio 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli
interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra scritta;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al
riconoscimento
della denominazione di origine controllata «Pergola» ed
alla approvazione del relativo disciplinare di produzione in
conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata
dei vini
«Pergola», ed è approvato nel testo annesso al presente
decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Pergola», è
riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente
articolo le
cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia
2005.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire
già
dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine
controllata
«Pergola», sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli
effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la
denuncia dei
rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei
medesimi
all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine
controllata «Pergola» entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo
per
l'annata 2005 possono essere iscritti a titolo provvisorio
nell'albo
previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se a
giudizio degli organi tecnici della regione Marche, le
denunce
risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la
regione
stessa non abbia ancora potuto effettuare, per
impossibilità
tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla
normativa
vigente.
Art. 4.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Pergola», in deroga a quanto previsto dall'articolo
2
dell'unito disciplinare di produzione e fino a 3 anni a
partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere
iscritti
a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della
legge
10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti
viti di
vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra
citato
art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti
dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti
di cui
al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal
rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la
loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art.
2
dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione
al
competente ufficio dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura, ai
fini degli accertamenti tecnici di idoneità.
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata
«Pergola» deve essere tenuto a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
Annesso
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata «Pergola»
Art. 1.
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Pergola» e'
riservata
ai vini:
«Pergola» rosso;
«Pergola» novello;
«Pergola» passito,
che rispondono alle caratteristiche e ai requisiti
prescritti dal
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Pergola»,
devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi,
nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: aleatico
per non
meno del 70%, possono inoltre concorrere altri vitigni a
bacca nera,
idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un
massimo del
30%.
Art. 3.
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Pergola» devono essere prodotte
nell'ambito dei
territori amministrativi dei comuni di Pergola, Fratterosa,
Frontone,
Serra S. Abbondio, S. Lorenzo in Campo (tutti in provincia
di
Pesaro).
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle
uve ed ai
vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti
ubicati
ad una altimetria non inferiore ai 150 metri e non superiore
ai
600 metri s.l.m. ed aventi una adeguata sistemazione
idraulico-agraria. I sesti d'impianto, le forme di
allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati
e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei
vini.
Sono esclusi i sistemi espansi, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura ammessi sono il cordone speronato e il
Guyot
semplice oppure doppio.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione
di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore
del
presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno
2200
ceppi per ettaro.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in
coltura
specializzata ammessa per i vini di cui all'art. 1, non può
superare
le 10 tonn/Ha.
Fermo restando i limiti sopra indicati la produzione di uva
per ettaro di vigneto in coltura promiscua, rispetto a
quella
specializzata, deve essere necessariamente calcolata in rapporto alla
effettiva
superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente buone,
le
rese dovranno essere riportate purchè la produzione totale
non
superi del 20% i limiti medesimi. Tale esubero non ha
diritto alla
denominazione di origine controllata «Pergola».
Qualora detto limite venga superato, l'intero quantitativo
di
vino, ottenuto dalla partita interessata, decade dal diritto
alla
denominazione di origine controllata «Pergola».
La regione Marche, con proprio decreto, di anno in anno,
prima
della vendemmia, tenendo conto delle condizioni ambientali di
coltivazione, può stabilire limiti massimi di produzione di
uva per
ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente
disciplinare, nonchè
consentire, nel rispetto delle norme vigenti, un titolo
alcolometrico
volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal
presente
disciplinare, dandone, in ambo i casi, immediata
comunicazione al
Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato
nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e
delle indicazioni geografiche tipiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola», di cui
all'art. 1, devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico
naturale minimo di:
10,50% vol. per il «Pergola» rosso;
10,50% vol. per il «Pergola» passito;
10,50% vol. per il «Pergola» novello.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione indicata all'art. 3.
Le operazioni di affinamento, di invecchiamento, di
appassimento
e di imbottigliamento sono consentite esclusivamente nel
territorio
amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione
al
consumo non deve essere superiore al:
70% per i vini «Pergola» rosso;
40% per i vini «Pergola» passito;
70% per i vini «Pergola» novello.
Qualora la resa uva/vino superi detti limiti con una
eccedenza
fino al 5%, tale eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di
origine controllata «Pergola».
Le partite di detti vini la cui resa superi di oltre il 5% i
predetti limiti decadono nella loro interezza dalla
denominazione di
origine controllata «Pergola».
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine
«Pergola»
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento con mosto concentrato ottenuto
da
uve dei vigneti iscritti alla denominazione «Pergola» o
mosto
concentrato corretto.
Per le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola»
passito,
il tradizionale metodo di vinificazione prevede:
1) l'uva dopo aver subito un accurata cernita, secondo le
modalità previste dal D.D. 6 agosto 1997, deve essere
sottoposta ad
appassimento naturale e puo' essere ammostata non oltre il
31 marzo
dell'anno successivo;
2) l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni
idonee
ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata
fino a
raggiungere un tenore zuccherino non meno del 26%;
3) la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in
recipienti di legno di capacità non superiore a due
ettolitri;
4) l'immissione al consumo non deve avvenire prima del
1° novembre del 1° anno successivo a quello della raccolta
delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Pergola», di
cui
all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle
seguenti caratteristiche:
«Pergola» rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Pergola» passito:
colore: rosso rubino carico tendente al granato;
odore: intenso, etereo;
sapore: dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale 15,00% vol. di cui
effettivo almeno 12,00% vol.;
acidita' totale minima 4,0 g/l;
acidita' volatile massima 1,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 22,0 g/l;
«Pergola» novello:
colore: rosso rubino vivo;
odore: floreale tipico;
sapore: morbido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di
legno,
con l'esclusione del vino novello, nel sapore dei vini di
cui sopra
si potra' rilevare sentore di legno.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
menzionati per
l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione dei vini
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione
aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non
aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
E' altresi' consentito l'uso di sottospecificazioni
geografiche e
toponomastiche veritiere che facciano riferimento a comuni,
frazioni,
aree, fattorie, zone e localita', comprese nelle zone
delimitate nel
precedente art. 3.
Art. 8.
Confenzionamento
Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine
controllata «Pergola», sono ammesse soltanto bottiglie
aventi forma
ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio con
la
capacita' di litri 0,187; 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000
e con
chiusura con tappo raso bocca, in sughero o altro materiale
inerte.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 e da litri
0,375 e'
ammessa la chiusura con tappo a vite.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per
tutte
le tipologie di vino a denominazione di origine controllata
«Pergola».
 
Riconoscimento della Docg del vino «Dolcetto di Dogliani
Superiore» o «Dogliani», approvazione del relativo
disciplinare di produzione e revoca della Doc «Dolcetto di
Dogliani» Superiore
GU
n.170 del 23-7-2005 (11:04:58 29 luglio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 6 luglio 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita
del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»,
approvazione
del relativo disciplinare di produzione e revoca della
denominazione
di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» Superiore.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno
1974 con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Dolcetto di Dogliani» ed è stato
approvato il
relativo decreto disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data
1° ottobre 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di origine controllata e garantita del vino
«Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani», già riconosciuta come
denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
superiore
con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974;
Visti i lavori e la documentazione della Commissione
delegata per
la regione Piemonte per l'accertamento del «particolare
pregio»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la
proposta del
relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione
di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani
Superiore» o
«Dogliani» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n.
98 del 29 aprile 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli
interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al
riconoscimento
della denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» ed all'approvazione del
relativo
disciplinare di produzione del vino in argomento, in
conformità al
parere espresso ed alla proposta formulata dal sopraccitato
Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata del vino
«Dolcetto di
Dogliani» superiore, riconosciuta con decreto del Presidente
della
Repubblica 26 giugno 1974, e' riconosciuta come
denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani
Superiore» o
«Dogliani» ed e' approvato, nel testo annesso al presente
decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» è riservata al vino che
risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare
di
produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
2005.
3. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani»
superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 giugno
1974 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in
vigore del
presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti
determinatisi.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire
già
dalla vendemmia 2005, il vino a denominazione di origine
controllata
e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
sono tenuti
ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge
10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'Albo
dei vigneti
ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi
terreni
vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito
Albo dei
vigneti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del
presente decreto.
2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente
ed in
deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le
disposizioni
concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono
dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo
per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio,
nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n. 164,
se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte,
le denunce
risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la
regione
stessa non abbia ancora potuto effettuare, per
impossibilità
tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla
normativa
vigente.
Art. 4.
1. Ai vini a denominazione di origine controllata ««Dolcetto
di
Dogliani» superiore, provenienti dalla vendemmia 2003 e
precedenti,
che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare
di
produzione trovansi già confezionati o in corso di
confezionamento
in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a
5 litri,
è ammesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte
produttrici o imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte
diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio
o
presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali
rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono
essere
commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che,
entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti,
siano
denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato
e
agricoltura competente per territorio e che sui recipienti
sia
apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad
esaurimento»,
ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle
uve,
ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla
vendemmia 2003 o di anni precedenti, purchè documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in
recipienti
diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di
smaltimento
è ridotto a sei mesi. Tale termine è portato a dodici mesi
per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere
esportato allo
stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a
terzi
per l'imbottigliamento, in tal caso, dette rimanenze devono
essere
denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato
e
agricoltura competente per territorio entro quindici giorni
dalla
scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione,
le
rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un
attestato
del venditore convalidato dalla Camera di commercio
industria
artigianato e agricoltura che ha ricevuto la denuncia, in
cui devono
essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli
estremi
della relativa denuncia.
Art. 5.
1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto
di
Dogliani» superiore, provenienti dalla vendemmia del 2004, che
alla data
del 31 dicembre 2005 trovansi già confezionati o in corso
di
confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di
capacità non
superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un
periodo di
smaltimento:
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte
produttrici o imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte
diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio
o
presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali
rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono
essere
commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che,
entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti,
siano
denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato
e
agricoltura competente per territorio e che sui recipienti
sia
apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad
esaurimento»,
ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle
uve,
ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla
vendemmia 2004, purchè documentabile.
3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in
recipienti
diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di
smaltimento
e' ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi
per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere
esportato allo
stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a
terzi
per l'imbottigliamento, in tal caso, dette rimanenze devono
essere
denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato
e
agricoltura competente per territorio entro quindici giorni
dalla
scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione,
le
rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un
attestato
del venditore convalidato dallo stesso Ufficio che ha
ricevuto la
denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del
prodotto,
nonchè gli estremi della relativa denuncia.
Art. 6.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» deve
essere
tenuto a
norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei
requisiti
stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA «DOLCETTO DI DOGLIANI SUPERIORE» O
«DOGLIANI»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani» è esclusiva al vino
rosso che
risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal
presente
disciplinare di produzione, per la seguente tipologia:
«Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani».
Art. 2.
Base ampelografica
1. La denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani» e' riservata al vino
ottenuto
dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito
aziendale la
seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con
la
denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere prodotte
nella zona di
origine costituita dall'intero territorio dei comuni di
Bastia,
Belvedere Langhe, Clavesana, Ciglie', Dogliani, Farigliano,
Monchiero, Rocca di Ciglie' ed in parte dal territorio dei
comuni di
Roddino e Somano.
Tale zona è così delimitata: da una linea che partendo
dalla
confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il
confine
comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il
confine
comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba. Segue detto
confine che,
passando per quota 308, 311, 323, raggiunge il confine
comunale di
Dogliani in prossimità di cascina Michelotti. Segue quindi
il
confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota
385.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente
Riavolo fino all'incontro dello stesso con il confine
comunale di
Cissone indi piega a destra seguendo il confine comunale tra
Cissone
e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale
di
Dogliani in prossimità di quota 609. Prosegue lungo il
confine
comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera,
segue la
strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a
cascina
Bicocca. Raggiunge il concentrico di Somano e, in
prossimità di
quota 516, si inserisce sulla provinciale di Somano Dogliani
che
segue in direzione di Dogliani fino in prossimità di quota
362 s.l.m.
dopo di che incontra il confine comunale di Dogliani.
Indi la linea di delimitazione prosegue seguendo
successivamente
il confine tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e
Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Murazzano, tra Clavesana e
Marsaglia, tra Rocca Cigliè e Marsaglia, tra Rocca Cigliè
e
Castellino Tanaro, tra Rocca Ciglie' e Niella Tanaro, tra
Ciglie' e
Niella Tanaro, tra Ciglie' e Mondovi', tra Bastia e
Mondovi', tra
Bastia e Carru', tra Clavesana e Carru', tra Farigliano e
Carru', tra
Farigliano e Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra
Dogliani e
Lequio Tanaro, tra Monchiero e Lequio Tanaro, fino a
giungere alla
confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve
e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti
devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali
combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere
categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti
e in prevalenza ombreggiati;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione
delle
uve;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I
vigneti
oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuati
successivamente
all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno
essere
composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul
sesto
d'impianto, non inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli
tradizionali
(forma di allevamento: controspalliera e il guyot) e/o
comunque atti
a non modificare in negativo le caratteristiche di qualita'
delle uve
e dei vini;
pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di
Dogliani
Superiore» o «Dogliani» ed il titolo alcolometrico volumico
naturale
minimo delle uve destinate alla vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:
| |titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani} | |
Superiore o {Dogliani}....|7.000 |12,50% vol
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» con menzione aggiuntiva
«vigna»
seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 6.300/ha.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al
70%, qualora la resa uva vino superi detto limite, ma non
oltre il
75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di
origine
controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutto
il
prodotto.
Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani
Superiore» o
«Dogliani» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva
«vigna»
debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale
di 13,00% vol.
La denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» puo' essere accompagnata
dalla
menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta'
d'impianto di
almeno 7 anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la
produzione di
uve per ettaro ammessa e' pari:
al terzo anno:
| |titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o | |
{Dogliani}.... |3.800 |13,00% vol
al quarto anno:
| |titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o | |
{Dogliani}.... |4.400 |13,00% vol
al quinto anno:
| |titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o | |
{Dogliani}.... |5.700 |13,00% vol
al sesto anno:
| |titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o | |
{Dogliani}.... |5.700 |13,00% vol
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di
origine
controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani»
devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la
produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando
i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario,
la
regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista
dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della
zona di
produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una
resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte ma
non
superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data
d'inizio
della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la
stima
della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
organi
competenti per territorio preposti al controllo, per
consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo
articolo, la
regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del
Consiglio
Interprofessionale puo' fissare i limiti massimi di vino per
ettaro
inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in
rapporto
alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di
mercato. In
questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma
5.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio del vino a Denominazione di origine controllata
e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
devono essere
effettuate all'interno della provincia di Cuneo.
Tuttavia, tenuto dei diritti acquisiti, potranno continuare
a
svolgere le suddette operazioni di vinificazione e
invecchiamento
obbligatorio le aziende ricadenti in provincia di Savona che
gia'
dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali
operazioni prima dell'entrata in vigore del presente
disciplinare di
produzione.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:
vini |resa uva/vino|produzione max di vino
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani} Superiore| |
o {Dogliani}.... |68% |4.760 l/ha
Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo precedente,
la
produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in
base
alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma
non
oltre il 73%, l'eccedenza non ha diritto alla Docg; oltre
detto
limite percentuale decade il diritto alla denominazione di
origine
per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri
tecnici
piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a
conferire
al vino le migliori caratteristiche di qualita', secondo i
metodi
riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita
«Dolcetto di Dogliani superiore» o «Dogliani» deve essere
sottoposto
a un periodo minimo di invecchiamento:
vini |durata mesi|decorrenza
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani} | |15 ottobre dell'anno di
Superiore o {Dogliani}.... |12 |raccolta delle uve
Per il seguente vino l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dalla data di seguito indicata:
vini ||data -
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani} Superiore ||1° novembre dell'anno
successivo
o {Dogliani}.... ||alla vendemmia
Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento
obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende
potranno
procedere alla certificazione del prodotto alla Docg.
5. E' consentita, a scopo migliorativo l'aggiunta, una volta
sola
per ogni partita e previa segnalazione agli organismi
competenti,
nella misura massima del 15%, di vino a Denominazione di
origine
controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani»
piu' giovane a vino Docg «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani» piu' vecchio e viceversa, anche se non ha ancora
ultimato
il periodo di invecchiamento obbligatorio.
6. Per la denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» la scelta
vendemmiale
e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge,
soltanto
verso le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza
specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.
Per la denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani» la scelta vendemmiale
non e'
consentita verso la denominazione di origine controllata
«Dolcetto di
Dogliani».
7. Il vino destinato a denominazione di origine controllata
e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» puo'
essere
classificato, con le denominazioni di origine controllata
«Langhe»
senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purche'
corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal
relativo
disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi
competenti.
Il vino destinato a denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» non
puo'
essere classificato con la denominazione di origine
controllata
«Dolcetto di Dogliani».
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» con menzione
«vigna»: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole -
Comitato
Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare
i limiti dell'acidita' totale e l'estratto non riduttore con
proprio
decreto.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione del vino a
Denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani
Superiore» o
«Dogliani» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa
da quelle previste dal presente disciplinare di produzione,
ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto,
selezionato,
vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a
Denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani
Superiore» o
«Dogliani», e' consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati,
purche' non
abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il
consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino a
Denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani
Superiore» o
«Dogliani», la denominazione di origine puo' essere
accompagnata
dalla menzione «vigna» purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita
dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della
denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», intendono
accompagnare
la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano
effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento
del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna»
seguita dal
relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle
uve, nei
registri e nei documenti accompagnatori;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia
riportata
in caratteri di dimensione uguale o inferiore del carattere
usato per
la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani
Superiore» o
«Dogliani», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione
delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a
denominazione
di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani
Superiore» o
«Dogliani» per la commercializzazione devono essere di vetro
scuro,
di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non
inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da
200 cl.
Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle
d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente la richiesta di
modifica al disciplinare di produzione della Doc «Colli
Tortonesi»
GU
n.166 del 19-7-2005 (17:41:41 28 luglio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche
dei vini
relativo alla modifica del disciplinare di produzione dei
vini della
denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».
IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
TIPICHE DEI
VINI, ISTITUITO AI SENSI DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10
FEBBRAIO 1992,
n. 164
Esaminata, nel corso delle riunioni del 14 aprile e 23
giugno
2005, la domanda presentata congiuntamente dalle
organizzazioni di
categoria della provincia di Alessandria - Coldiretti,
Unione
provinciale agricoltori e Confederazione italiana
agricoltori - in
data 2 ottobre 1997, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare
di produzione dei vini della denominazione di origine
controllata
«Colli Tortonesi» riconosciuta con decreto del Presidente
della
Repubblica 9 ottobre 1973 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla
Regione
Piemonte;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Tortona
(Alessandria), il 31 marzo 2005;
Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che
trattasi e
proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
dirigenziale, la modifica di che trattasi redatta nel testo
appresso
riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta
proposta di
modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel
decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive
modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al
Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana,
n. 10 -
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI TORTONESI»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le
seguenti
tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Vini rossi:
«Colli Tortonesi» Rosso;
«Colli Tortonesi» Novello;
«Colli Tortonesi» Barbera;
«Colli Tortonesi» Barbera Superiore;
«Colli Tortonesi» Dolcetto;
«Colli Tortonesi» Dolcetto Novello;
«Colli Tortonesi» Croatina.
Vini bianchi:
«Colli Tortonesi» Bianco;
«Colli Tortonesi» Cortese;
«Colli Tortonesi» Cortese Frizzante;
«Colli Tortonesi» Cortese Spumante;
«Colli Tortonesi» Favorita;
«Colli Tortonesi» Timorasso;
«Colli Tortonesi» Moscato bianco.
Vini rosati:
«Colli Tortonesi» Chiaretto.
La sottozona: «Monleale» e' disciplinata tramite allegato in
calce al presente disciplinare.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
seguita
dalla qualifica «Bianco» e' riservata ai vini ottenuti da
uve, non
aromatiche, provenienti da vitigni, presenti in ambito
aziendale:
Cortese, Favorita, Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot
grigio
Riesling italico, Riesling Renano, Barbera bianca,
Chardonnay,
Sauvignon, Sylvaner verde e Timorasso.
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
seguita
dalla qualifica «Rosso» e «Novello» e' riservata ai vini
ottenuti da
uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti da vitigni,
presenti in
ambito aziendale: Aleatico, Barbera, Bonarda piemontese,
Dolcetto,
Freisa, Grignolino, Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet
Sauvignon,
Croatina, Lambrusca di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e
Sangiovese.
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
seguita
dalla qualifica «Chiaretto» e' riservata ai vini ottenuti da
uve a
bacca nera provenienti da vitigni, presenti in ambito
aziendale:
Aleatico, Barbera, Bonarda piemontese, Dolcetto, Freisa,
Grignolino,
Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Croatina,
Lambrusca
di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e Sangiovese.
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
seguita
da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai
vini
ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la
seguente
composizione ampelografica:
Barbera e Barbera Superiore:
Barbera 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera,
non
aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte,
fino ad
un massimo del 15%;
Dolcetto e Dolcetto Novello:
Dolcetto 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera,
non
aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte,
fino ad
un massimo del 15%;
Cortese, Cortese frizzante e Cortese spumante:
Cortese da 95% a 100%; possono concorrere, per l'eventuale
parte
restante, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
idonei alla
coltivazione nella Regione Piemonte;
Croatina:
Croatina 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera,
non
aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte,
fino ad
un massimo del 15%;
Timorasso:
Timorasso 95%; per la parte restante possono concorrere
vitigni a
bacca bianca non aromatici, idonei coltivazione nella
Regione
Piemonte;
Moscato bianco:
Vitigno Moscato: 100 %;
Favorita:
Favorita 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca
bianca non
aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte,
fino ad un
massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Colli Tortonesi» comprende la fascia viticola
collinare
del Tortonese e cioe' in tutto o in parte i territori dei
Comuni
seguenti: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata,
Carbonara
Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola,
Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa
Vescovato,
Gavazzana, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino,
Paderna,
Pozzol Groppo, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano,
Spineto
Scrivia, Stazzano, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia,
Villaromagnano,
Volpeglino, Volpedo.
Tale Zona collinare e' pertanto cosi' delimitata: partendo
dall'abitato di Tonona, lato nord-est localita' Fitteria, la
linea di
delimitazione segue la strada provinciale
Tortona-Viguzzolo-Castellar
Guidobono-Casalnoceto. Dall'abitato di Casalnoceto segue la
strada
che, toccando successivamente le quote 159, 167, 182. 174.
195,
raggiunge il confine provinciale di Alessandria in
prossimita' di
quota 199. Segue, verso sud-est, detto confine provinciale
fino in
prossimita' di La Delmonte da dove prende a seguire il
confine
meridionale del comune di Brignano Frascata. Tocca le quote
350 e
627, Costa Sternai, quota 573, Monte Scabella, Monte
Mogliazza, quote
340, 451, 318, e a quota 460, incontra il confine comunale
di Casasco
che segue fino in prossimita' di quota 407. Da questo punto
la linea
di delimitazione segue il confine comunale di Avolasca che,
passando
per C. Ronchetti e Baiarda, raggiunge il confine comunale di
Castellania tra Monte San Vito e Monte Campogrande. Segue
quindi il
confine comunale di Castellania, tocca le quote 601, 497, e
a quota
408 incontra il rio Mazzapiedi e il confine comunale di
Sardigliano;
passando per le quote 582, 434, 366, r. Angiassi, a quota
305
incontra il confine comunale di Stazzano. Segue il confine
comunale
di Stazzano passando per il Rio di Boi, Monte Albarola,
Colle
Albarasca, M. di Ca' del Bello, Mass. Giogo, torrente
Borbera,
raggiunge Cascina Vaccarezza per incontrare, in prossimita'
di C.
Crocemina, il confine comunale di Cassano Spinola fino a
incontrare,
presso C.S. di Bartolomeo, la strada statale dei Giovi (n.
35) che
segue in direzione sud-nord, fino a Tortona, dove appena
fuori del
concentrico, in prossimita' della localita' Fitteria,
incontra la
provinciale Tortona-Viguzzolo.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata
«Colli Tortonesi» devono essere quelle tradizionali della
zona di
produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini
derivati, le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti
devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
Terreni: calcarei, argillosi e calcarei-argillosi;
Giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i
terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente
soleggiati;
Esposizione: adatta ad assicuare una idonea maturazione
delle
uve;
Densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno
essere
composti da un numero di ceppi ad ettaro calcolati sul sesto
d'impianto, non inferiore a 3.300.
Le forme di allevamento devono essere quelle tradizionali a
controspalliera quali il Guyot e il cordone speronato basso.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2
ed i
titoli «alcolometrici volumici naturali minimi delle
relative uve
destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente
le
seguenti:
=======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
=======================================
{Colli Tortonesi} Barbera | 9 | 11,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore | 8 | 12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | 9 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese | 10 | 9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Bianco | 12 | 9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Rosso | 12 | 9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Chiaretto| 12 | 9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina | 9 | 11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita | 10 | 9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso| 8 | 11,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Moscato | |
bianco | 9 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Novello | 12 | 9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | |
novello | 9 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Spumante | 10 | 9,50 % vol.
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
può
essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva «vigna»
seguita dal
relativo toponimo alle condizioni espresse all'art. 7 del
presente
disciplinare di produzione e per le specificazioni di
seguito
riportate.
Le condizioni prevedono, tra le altre cose, produzioni
massime di
uva ad ettaro differenziate per anno di impianto, ed un
titolo
alcolometrico volumico naturale minimo e superiore di almeno
0.5%
vol., per tipologia.
Le produzioni massime consentite, per la menzione «vigna»,
vengono cosi' riassunte:
a) terzo anno d'impianto:
========================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
========================================
{Colli Tortonesi} Barbera | 3,4 | 11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore | 3,0 | 12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | 3,4 | 10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese | 3,8 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina | 3,4 | 12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita | 3,8 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso| 3,0 | 11,50 % vol.
b) quarto anno di impianto:
=======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
=======================================
{Colli Tortonesi} Barbera | 5,7 | 11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore | 5,0 | 12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | 5,7 | 10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese | 6,3 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina | 5,7 | 12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita | 6,3 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso| 5,0 | 11,50 % vol.
c) quinto anno di impianto:
=======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
=======================================
{Colli Tortonesi} Barbera | 6,5 | 11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore | 5,8 | 12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | 6,5 | 10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese | 7,2 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina | 6,5 | 12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita | 7,2 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso| 5,8 | 11,50 % vol.
d) sesto anno d'impianto:
=======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
=======================================
{Colli Tortonesi} Barbera | 7,3 | 11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore | 6,5 | 12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | 7,3 | 10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese | 8,1 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina | 7,3 | 12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita | 8,1 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso| 6,5 | 11,50 % vol.
e) settimo anno d'impianto:
=======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
=======================================
{Colli Tortonesi} Barbera | 8 | 11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore | 7 | 12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | 8 | 10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese | 9 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina | 8 | 12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita | 9 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso| 7,2 | 11,50 % vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve da destinare
alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Colli
Tortonesi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purchè la
produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi,
fermi
restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.
4. ln caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario,
la
Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista
dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della
zona di
produzione di cui all'art. 3.
5. Nell'ambito della resa massima fissata in questo
articolo, la
Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela puo'
fissare i
limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto
dal
presente disciplinare in rapporto alla necessita' di
conseguire un
miglior equilibrio di mercato.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione affinamento ed
invecchiamento
per vini a denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi»,
devono essere effettuate nell'intero territorio
amministrativo dei
Comuni, compresi anche in parte, di cui al precedente art.
3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito
dell'intero territorio della Regione Piemonte.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:
=======================================
Vini |resa uva/vino|Prod. max. vino (hl)
=======================================
{Colli Tortonesi} Barbera | 70% | 63,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore | 70% | 56,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | 70% | 63,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese | 70% | 70,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina | 65% | 58,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita | 70% | 70,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Moscato bianco | 70% | 63,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso | 65% | 52,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Bianco | 70% | 84,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Rosso | 70% | 84,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Chiaretto | 70% | 84,00
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non
oltre il 75% (70% per la Croatina e il Timorasso)
l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre
detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri piu'
razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a
conferire al
vino le migliori caratteristiche di qualita'.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di
invecchiamento.
=======================================
Tipologia | Durata | Decorrenza
=======================================
|13 mesi di cui 6 mesi |
| in contenitori di | 1° novembre dell'anno
Barbera Superiore | legno | di raccolta delle uve
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} | | 1° novembre dell'anno
Timorasso | 13 mesi | di raccolta delle uve
E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri
recipienti per non piu' dei 10% del totale del volume nel
corso
dell'invecchiamento obbligatorio.
6. E' consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta
sola
per ogni partita e previa segnalazione agli Organismi
competenti,
nella misura massima del 15%, di vino atto a «Colli
Tortonesi» di
diversa annata e/o vitigno.
7. Per il vino «Colli Tortonesi» la scelta vendemmiale e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso
le
denominazioni di origine «Colli Tortonesi» Piemonte.
8. ll vino atto a denominazione di origine controllata
«Colli
Tortonesi» puo' essere classificato con la denominazione di
origine
controllata «Piemonte» purche' corrisponda alle condizioni
ed ai
requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa
comunicazione
del detentore agli Organismi competenti.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi»
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti
caratteristiche:
«Colli Tortonesi» Rosso:
colore: rosso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colli Tortonesi» Rosso Novello:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, persistente e caratteristico;
sapore: pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 18 g/l.
«Colli Tortonesi» Barbera:
colore: rosso rubino carico; con l'invecchiamento si attenua
assumendo riflessi granata;
odore: gradevolmente vinoso con persistente profumo
caratteristico;
sapore: secco, fresco, talvolta vivace, sapido, robusto; con
l'eta' si affina e diventa di gusto pieno e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 (4,5) g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Colli Tortonesi» Barbera Superiore:
colore: rosso rubino con riflessi granata:
odore: gradevolmente vinoso, con persistente profumo
caratteristico;
sapore: secco, sapido, di corpo; con l'eta' si affina e
diventa
di gusto pieno e rotondo talvolta con sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale, minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l;
«Colli Tortonesi» Dolcetto:
colore: rosso rubino tendente al violaceo;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di corpo,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima 4,5 g/lt;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Colli Tortonesi» Dolcetto Novello:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, persistente e caratteristico;
sapore: pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico tatale minimo: 11,0% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 18 g/l.
«Colli Tortonesi» Croatina:
colore: rosso fino al rosso rubino intenso;
odore: intenso e gradevolmente vinoso con sentore
caratteristico;
sapore: secco, sapido, di corpo, leggermente tannico e
talvolta
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Colli Tortonesi» Chiaretto:
colore: rosato o rosso rubino chiaro;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.
«Colli Tortonesi» Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, gradevole;
sapore: fresco, secco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: l5 g/l.
«Colli Tortonesi» Cortese:
colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
sapore: secco, leggero con una punta di amaro di mandorla
talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore netto minimo: 15 g/l.
«Colli Tortonesi» Cortese frizzante:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente morbido, vivace, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 10,5 g/l.
«Colli Tortonesi» Cortese spumante:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: a volte di lievito, armonico, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Colli Tortonesi» Favorita:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Colli Tortonesi» Moscato bianco:
colore: paglierino o giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante;
sapore: dolce, aromatico, talvolta frizzante, caratteristico
dell'uva moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di
cui
almeno il 5% svolti;
pressione e CO2 fino a 1,7 bar;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
«Colli Tortonesi» Timorasso:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante;
sapore: di buona struttura ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
I vini con la denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi» ad esclusione del Moscato bianco, del Novello e
del
Chiaretto, possono essere affinati in legno e pertanto
presentarne il
sentore.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra
indicati per
l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a
denominazione di
origine controllata «Colli Tortonesi» e' vietata l'aggiunta
di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi
«extra»,
«fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio» e
similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di
origine controllata «Colli Tortonesi» è consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni
sociali o
marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo,
non
traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto
dei
diritti acquisiti.
3. Nella designazione del vino «Colli Tortonesi» la
denominazione
di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna»
purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come
regolato da art. 4 del presente disciplinare;
tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito
dall'organismo che detiene l'Albo vigneti della
denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino
«Colli
Tortonesi», intendono accompagnare la denominazione di
origine con la
menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle
uve e
l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna»
seguita dal
toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei
registri e
nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia riportata in
caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei
caratteri usati
per la denominazione di origine;
4. Nella designazione e presentazione del vino «Colli
Tortonesi»
e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve ad
esclusione delle tipologie Spumante, «Colli Tortonesi»
Bianco, «Colli
Tortonesi» Rosso, e Moscato Bianco.
Art. 8.
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Colli
Tortonesi» per la commercializzazione devono essere di
capacita'
consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a
18,7 cl e
con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Colli
Tortonesi» con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal
toponimo, per la commercializzazione devono essere di
capacita'
inferiore ai 500 cl.
--------------
Allegato
Sottozona Monleale
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
con
riferimento alla sottozona «Monleale» e' riservata al vino
ottenuto
da uve prodotte nella omonima sottozona e rispondente alle
condizioni
e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
con
riferimento alla sottozona «Monleale» e' riservata al vino
ottenuto
da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale,
coltivati a vitigno Barbera per un minimo dell'85%; possono
concorrere per un massimo del 15% altri vitigni a bacca di
colore
analogo presenti nei vigneti idonei alla coltivazione per la
Regione
Piemonte.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino di cui al punto 2 e'
costituita
dai Comuni di Tortona, Viguzzolo, Castellar Guidobono,
Casalnoceto,
Volpeglino, Monleale, Berzano di Tortona, Pozzolgroppo,
Sarezzano,
Montemarzino, Momperone, Montegioco, Casasco, Brignano
Frascata,
Volpedo limitatamente alla parte di territorio gia'
delimitata
dall'art. 3 del presente disciplinare con l'esclusione della
frazione
di Castellar Ponzano; sono comunque esclusi i vigneti aventi
esposizione a nord.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»,
con
riferimento alla sottozona «Monleale», e' riservata a
vigneti
allevati a contro spalliera con sistema di potatura a «Guyot»
a
vegetazione assurgente la cui densita', in ceppi per ettaro,
non sia
inferiore a 4.000. L'interfilare non deve comunque superare
metri
2,60.
La produzione massima deve essere di t 7,2/ha.
E' obbligatoria la vendemmia manuale per consentire la
cernita
dei grappoli in osservanza delle piu' tradizionali ed
elementari
regole enologiche.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
destinate alla vinificazione deve essere del 12,00 % vol.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione affinamento ed
invecchiamento
per vini a denominazione di origine controllata devono
essere
effettuate nell'intero territorio amministrativo dei Comuni,
compresi
anche in parte, di cui all'art. 3, relativo alla zona di
produzione
dei vini della denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi».
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore al 70% pari a 50,40 hl//ha:
qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade
il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri piu'
razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a
conferire al
vino le migliori caratteristiche di qualita'.
4. Il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» deve
essere
sottoposto ad un periodo di invecchiamento.
========================================
Tipologia | Durata | Decorrenza
========================================
|20 mesi di cui 6 mesi |
{Colli Tortonesi} | in contenitori di | 1° novembre
dell'anno
Monleale | legno | di raccolta delle uve
E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri
recipienti per non piu' dei 10% del totale del volume nel
corso
dell'invecchiamento obbligatorio.
5. E' consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta
sola
per ogni partita e previa segnalazione agli Organismi
competenti,
nella misura massima del 15%, di vino atto a «Colli
Tortonesi»
Monleale di diversa annata e/o vitigno.
6. Per il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» la
scelta
vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni
di legge,
verso le denominazioni di origine «Colli Tortonesi» Barbera
e
«Piemonte» Barbera.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini trascorso il periodo di affinamento obbligatorio,
all'atto
dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad
analisi
organolettica e chimico-fisica, e rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino carico, con sfumature granata;
odore: vinoso, intenso, persistente;
sapore: asciutto, armonico, di corpo, con lunga persistenza
gusto-olfattiva;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 gl;
tratto non riduttore minimo: 24 g/l per mille.
I vini a denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi»
sottozona «Monleale», possono essere affinati in legno e
pertanto
presentarne il sentore.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
In sede di designazione il nome della sottozona Monleale
puo'
precedere la denominazione «Colli Tortonesi» e figurare in
caratteri
con dimensioni pari o inferiori a quelli usati per la
denominazione
stessa.
E' obbligatorio riportare in etichetta l'annata di
produzione
dell'uva.
Art. 8.
Confezionamento
Il vino al consumo deve essere confezionato soltanto in
bottiglie
della capacita' di lt 0,375 a lt 1,50.
 
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini «Matera» ed approvazione del relativo disciplinare
di produzione
GU
n.163 del 15-7-2005 (17:39:40 28 luglio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 6 luglio 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini
«Matera» ed approvazione del relativo disciplinare di
produzione.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante
modalita' e
requisiti per la delimitazione della zona di
imbottigliamento;
Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per il
riconoscimento della d.o.c. «Matera» e fatta propria dalla
regione
Basilicata, in data 13 maggio 2004, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini
«Matera»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Matera il 22 marzo 2005, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la
proposta del
relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di
origine controllata «Matera» pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale -
serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
Viste le istanze e controdeduzioni avverso al sopracitato
parere ed
alla relativa proposta del disciplinare di produzione,
inviate dal
Consorzio di tutela primitivo di Manduria, dal Coordinamento
Regionale Citta' del Vino - Puglia, dal comune di Sava e dal
comune
di Erchie, rispettivamente con note del 22 aprile 2005, 25
maggio
2005, 8 giugno 2005 e 15 giugno 2005, con le quali viene
contestato
l'utilizzo del nome del vitigno «primitivo» in
riconoscimenti di
nuove denominazioni di origine controllata atteso che lo
stesso trova
radici storiche, colturali e culturali legate a territori
della
provincia di Taranto;
Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini, nella seduta del 23 giugno
2005,
nell'esaminare le sopradette istanze e controdeduzioni ha
rilevato,
che il vitigno «primitivo n.» gia' da tempo rientra fra le
varieta'
raccomandate e autorizzate, oggi idonee alla coltivazione,
oltre che
nelle province della regione Puglia, anche nelle province di
Potenza,
Matera, Caserta, Benevento, Salerno, Cagliari, Nuoro,
Oristano,
Sassari, Latina; che la regione Basilicata con delibera
della giunta
regionale in data 30 dicembre 2004 ha provveduto a
confermare nella
classificazione delle varieta' di vite, per la produzione di
uva da
vino, fra gli altri, il vitigno «primitivo n.» come idoneo
alla
coltivazione nella regione stessa; che l'accordo del 3
febbraio 2005
tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le
regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, concernente tutela
e
valorizzazione delle produzioni ottenute da vitigni
autoctoni o di
antica coltivazione, consente alle regioni interessate, in
futuro, di
limitare l'uso del nome del vitigno stesso a determinati
vini a
denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica
nell'ambito degli specifici disciplinari di produzione
nonche', a
determinati territori di produzione, ha ritenuto, per le
motivazioni
sopraesposte, di non doversi accogliere le suddette istanze
e
controdeduzioni al parere citato nelle premesse;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al
riconoscimento
della denominazione di origine controllata per il vino
«Matera» e
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in
conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato
Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata
dei vini
«Matera» ed e' approvato, nel testo annesso al presente
decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Matera» e'
riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente
articolo le
cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla
vendemmia 2005.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire
gia'
dalla vendemmia 2005, il vino con la denominazione di
origine
controllata «Matera», sono tenuti ad effettuare - ai sensi e
per gli
effetti dell'art. 15 dellalegge 10 febbraio 1992, n. 164 -
la
denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini
dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione
di origine
controllata «Matera» entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo
per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n. 164,
se a giudizio degli organi tecnici della regione Basilicata,
le
denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in
cui la
regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per
impossibilita'
tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla
normativa
vigente.
Art. 4.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Matera», solo per le tipologie «rosso», «moro»,
«bianco»
e «spumante», in deroga a quanto previsto dall'art. 2
dell'unito
disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla
data di
entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a
titolo
transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15
della legge
10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti
viti di
vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra
citato
art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti
dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti
di cui
al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal
rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la
loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art.
2
dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al competente ufficio dell'assessorato
regionale
all'agricoltura.
Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata
«Matera» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«MATERA»
Art. 1.
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Matera» e'
riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
«Matera» Rosso;
«Matera» Primitivo;
«Matera» Moro;
«Matera» Greco;
«Matera» Bianco;
«Matera» Spumante.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente
composizione ampelografica:
«Matera» Rosso:
Sangiovese: minimo 60%; Aglianico: minimo 10%; Primitivo:
minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino
altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla
coltivazione nella
regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.
«Matera» Primitivo:
Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di
detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei
alla
coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo
del 10%.
«Matera» Moro:
Cabernet Sauvignion: minimo 60%; Primitivo: minimo 20%;
Merlot: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di
detto vino
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla
coltivazione
nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Greco:
Greco bianco: minimo 85%, possono concorrere alla produzione
di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici,
idonei alla
coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo
del 15%.
«Matera» Bianco:
Malvasia bianca di Basilicata: minimo 70%; Greco bianco:
minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino
altri
vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla
coltivazione nella
Regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.
«Matera» Spumante:
Malvasia bianca di Basilicata: minimo 70%; Greco: minimo
10%,
possono concorrere alla produzione di questo vino altri
vitigni a
bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione
Basilicata, fino ad un massimo del 20%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Matera» comprende l'intero territorio
amministrativo
della provincia di Matera.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Matera»
devono
essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve
le
specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le
produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.
Densità di impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi
per
ettaro non puo' essere inferiore a 3.300 in coltura
specializzata,
sia per le uve a bacca bianca che per le uve a bacca nera.
Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura consentiti sono quelli già usati nella zona. Per i
nuovi
impianti sono consentite solo forme di allevamento
riconducibili alla
spalliera semplice.
E' facoltà della regione, successivamente, consentire le
forme
di allevamento diverse (fatta esclusione per le pergole)
qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Forzature ed irrigazione.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo
alcoolometrico
volumico naturale minimo sono i seguenti:
========================================
| | Titolo alcoolometrico
| Produzione uva |volumico naturale minimo
Tipologia | Tonnellate/ettaro | % vol.
========================================
"Matera" Rosso | 10 | 11,50
---------------------------------------------------------------------
"Matera" Primitivo| 10 | 12,50
---------------------------------------------------------------------
"Matera" Moro | 10 | 11,50
---------------------------------------------------------------------
"Matera" Greco | 10 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
"Matera" Bianco | 10 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
"Matera" Spumante | 10 | 12,00
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra'
essere
riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non
superi del 20% i limiti medesimi.
L'esubero potra' essere destinato, se ne sussistono i
requisiti,
all'ottenimento della I.G.T. Basilicata.
Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza,
l'intera
partita non potra' essere rivendicata a d.o.c. "Matera".
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata nella vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio amministrativo della regione
Basilicata.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate
nella
stessa area di vinificazione.
La spumantizzazione deve essere effettuata all'interno della
zona
di vinificazione di cui al comma 1.
La spumantizzazione per la produzione del vino a
denominazione di
origine controllata «Matera» spumante deve essere effettuata
con
fermentazione in bottiglia o con metodo classico, ai sensi
del
regolamento CE n. 1493/99.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali.
Resa uva/vino e vino/ha.
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di
vino
per ettaro, comprese le aggiunte per le elaborazioni dei
vini
spumanti, sono le seguenti:
=========================================
Tipologia | Resa uva/vino
=========================================
"Matera" Rosso | 70
"Matera"Primitivo | 70
"Matera" Moro | 70
"Matera" Greco | 70
"Matera" Bianco | 70
"Matera" Spumante | 70
Ai limiti suddetti e' ammessa una tolleranza massima del 5%,
senza che abbia diritto alla rivendicazione a denominazione
di
origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto
alla
denominazione di origine controllata per tutta la partita.
2;L'immissione al consumo delle tipologie «Matera» Rosso,
«Matera» Primitivo, «Matera» Moro puo' avvenire solo dopo un
periodo
di maturazione obbligatorio di 12 mesi a partire dal 1°
novembre
dell'anno di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al
consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Matera» Rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: armonico, tipico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.
«Matera» Primitivo:
colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con
l'invecchiamento;
profumo: intenso, persistente caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5g/l;
estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.
«Matera» Moro:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intenso, persistente;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.
«Matera» Greco:
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
acidita' totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19.0 g/l.
«Matera» Bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
acidita' totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19.0 g/l.
«Matera» Spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: fruttato, tipico, gradevole;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol.;
acidita' totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18.0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali
- Comitato per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare
con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidita'
totale e
dell'estratto non riduttore previsti dal presente
disciplinare.
L'art. 7.
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.
1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' consentito, a norma di legge, il riferimento alle
indicazioni
geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o
frazioni,
aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Matera»
Rosso,
«Matera» Primitivo, «Matera» Moro, l'indicazione in
etichetta
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo
in
recipienti di volume nominale fino a 10 litri.
Per la tappattura valgono le norme comunitarie e nazionali
in
vigore.
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.
 
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino «Strevi» ed approvazione del relativo disciplinare
di produzione
GU
n.163 del 15-7-2005 (17:38:34 28 luglio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 6 luglio 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino
«Strevi» ed approvazione del relativo disciplinare di
produzione.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante
modalita' e
requisiti per la delimitazione della zona di
imbottigliamento;
Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data 3
marzo
2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di
origine controllata del vino «Strevi»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi in Strevi (Alessandria) il 31
marzo 2005,
con la partecipazione di rappresentanti di enti,
organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la
proposta del
relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione
di
origine controllata «Strevi» pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale -
serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli
interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra
citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al
riconoscimento
della denominazione di origine controllata per il vino
«Strevi» e
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in
conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato
Comitato;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del
vino
«Strevi» ed è approvato, nel testo annesso al presente
decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Strevi» e'
riservata al
vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente
articolo le
cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla
vendemmia 2005.
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'
dalla
vendemmia 2005, il vino con la denominazione di origine
controllata
«Strevi», sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli
effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n 164 - la
denuncia dei
rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei
medesimi
all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine
controllata «Strevi» entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo
per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n. 164,
se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte,
le denunce
risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la
regione
stessa non abbia ancora potuto effettuare, per
impossibilita'
tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla
normativa
vigente.
Art. 4.
Per la produzione del vino a denominazione di origine
controllata
«Strevi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla
data di
entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a
titolo
transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15
della legge
10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti
viti di
vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra
citato
art. 2, purche' non superino del 15% il totale delle viti
dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di
cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo
albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la
loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art.
2
dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato
regionale
all'agricoltura.
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata
«Strevi» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«STREVI»
Art. 1.
Denominazione dei Vini
La Denominazione di Origine Controllata «Strevi» e'
riservata al
vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti
dal
presente disciplinare di produzione per la seguente
tipologia:
«Strevi» passito.
Art. 2.
Base ampelografica
Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi»
passito
deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti,
nell'ambito aziendale, dal vitigno Moscato bianco al 100%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del
vino a
Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito e'
interamente
compresa nel territorio amministrativo del comune di Strevi
in
provincia di Alessandria.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata
«Strevi»
passito devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque,
atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche qualitative.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della
iscrizione
all'Albo, unicamente i vigneti acclivi, ubicati in pendii e
dossi
collinari soleggiati, a struttura prevalentemente di
derivazione
argillosamarnosa e calcarea. Tenuto conto delle specifiche
esigenze
del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi»
passito,
sono da considerarsi idonei soltanto i vigneti in
esposizione solare
sui versanti collinari est, sud, ovest.
La giacitura dei terreni vitati, per favorire l'insolazione,
deve
essere collinare con quota altimetrica minima di 160 metri
s.l.m.,
con esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle,
ombreggiati,
pianeggianti o umidi.
Forme di allevamento e sistemi di potatura sono quelli
tradizionali: la controspalliera con vegetazione assurgente;
il guyot
tradizionale, il cordone speronato basso. Per i nuovi
impianti ed i
reimpianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i
vigneti con
una densita' di almeno 4.000 viti ad ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito non
deve essere
superiore a 6.000 kg per ettaro in coltura specializzata ed
a tale
limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, deve
essere
riportata mediante cernita delle uve dove la produzione
non superi
del 20% il limite medesimo.
Le uve al momento della raccolta devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12%
vol. Le
uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di
Origine
Controllata «Strevi» passito che intendono fregiarsi della
specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un
titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5% vol.
La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del
vino a
Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito con la
menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo, deve
essere di
5.400 kg per ettaro in coltura specializzata. In
particolare, per
poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto
di nuovo
impianto dovra' avere una resa ettaro ulteriormente ridotta
come
sotto appresso specificato:
al terzo anno di impianto:
«Strevi» passito: resa 3.200 kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;
al quarto anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 3.780 kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;
al quinto anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 4.320 kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;
al sesto anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 4.860 kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;
al settimo anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 5.400 kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni
di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno,
prima della
vendemmia, un limite massimo di produzione di uve per ettaro
inferiore a quello fissato nel presente disciplinare,
dandone
comunicazione immediata al Ministero delle politiche
agricole e
forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche
tipiche dei vini.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento dopo
la
raccolta, al sole ed all'aria aperta; all'aria aperta in
cassette o
su graticci, in locali chiusi e ventilati, in camera
termoidrocondizionata escludendo il riscaldamento dell'uva e
dell'ambiente.
Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento
obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate
nel
territorio del comune di Strevi e dei comuni confinanti con
lo stesso
(Acqui Terme, Cassine, Morsasco, Orsara Bormida, Ricaldone,
Rivalta
Bormida, Visone).
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali
e
costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi»
passito
puo' essere immesso al consumo solo dopo essere stato
sottoposto ad
un periodo di affinamento e invecchiamento di almeno due
anni a
decorrere dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve.
La resa massima del vino non deve essere superiore al 50%
del
rapporto uva vino e la produzione massima del vino non deve
essere
superiore a 3.000 litri/ha.
La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la
menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere
di 2.700
litri per ettaro in coltura specializzata. In particolare il
vigneto
di nuovo impianto, dovra' avere una resa ettaro
ulteriormente ridotta
come appresso specificato:
al terzo anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 1.620 litri/ha;
al quarto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 1.890 litri/ha;
al quinto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 2.160 litri/ha;
al sesto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 2.430 litri/ha;
al settimo anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 2.700 litri/ha;
E' consentito l'uso di botti di legno.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi»
passito
all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle
seguenti
caratteristiche:
colore: giallo oro, piu' o meno intenso con eventuali
riflessi
ambrati;
odore: ampio e caratteristico.
sapore: dolce, armonico, caratteristico, talvolta con
predominanza di frutti maturi;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol, di
cui
almeno 12,50% vol effettivi;
per il vino «Strevi» passito con l'indicazione «vigna»: 20%
vol
di cui almeno 13% vol effettivi;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno il
sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
Alla Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito
e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi
gli
aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato» e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
Nella designazione della Denominazione di Origine
Controllata
«Strevi» passito e' consentito l'uso di indicazioni
geografiche che
facciano riferimento a frazioni, aree, localita', cascine o
vigneti
comprese nel territorio di produzione di cui all'art. 3,
purche' le
uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree
geografiche o
toponomastiche.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione
delle
uve.
Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione
di
Origine Controllata «Strevi» passito la Denominazione di
Origine puo'
essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal
corrispondente
toponimo purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito
dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della
denominazione;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna»,
seguita
dal relativo toponimo, sia stata riportata nella denuncia
delle uve,
nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia
riportata
in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore
al
carattere usato per la Denominazione di Origine Controllata
«Strevi»
passito.
Art. 8.
Confezionamento
Per l'immissione al consumo non sono consentiti recipienti
diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui
all'art. 1
con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo,
per la
commercializzazione devono essere di capacita' non superiore
a 50 cl.
 
Modificazione al disciplinare di produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
GU
n.163 del 15-7-2005 (17:36:53 28 luglio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 6 luglio 2005
Modificazione al disciplinare di produzione del vino a
denominazione
di origine controllata «Dolcetto di Dogliani».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno
1974 con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Dolcetto di Dogliani» ed e' stato
approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla Regione Piemonte in data
1° ottobre 2003, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di
produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Dolcetto
di Dogliani»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la
proposta del
relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione
di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani» pubblicati nella
Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli
interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
del
disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata
«Dolcetto di Dogliani», in conformita' al parere espresso ed
alla
proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani», approvato con
decreto del
Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, è sostituito
per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in
vigore a decorrerre dalla vendemmia 2005.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire
già
dalla vendemmia 2005, il vino a denominazione di origine
controllata
«Dolcetto di Dogliani», provenienti da vigneti non ancora
iscritti al
relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad
effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge
10 febbraio 1992, n. 164, - la denuncia dei rispettivi
terreni vitati
presso i competenti organi territoriali ai fini
dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito albo dei vigneti «Dolcetto di
Dogliani», entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo
per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n. 164,
se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte,
le denunce
risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la
regione
stessa non abbia ancora potuto effettuare, per
impossibilita'
tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla
normativa
vigente.
3. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti
ed in
deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le
disposizioni
concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono
dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata
«Dolcetto di Dogliani» e' tenuto a norma di legge,
all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso
disciplinare
di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
Allegato
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani»
e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed
ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione, per la
seguente tipologia:
«Dolcetto di Dogliani».
Art. 2.
Base ampelografica
1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani»
e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti
che hanno nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Dolcetto 100%
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con
la
denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
devono
essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero
territorio dei comuni di: Bastia, Belvedere Langhe,
Clavesana,
Ciglie', Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Ciglie'
ed in
parte dal territorio dei comuni di Roddino e Somano.
Tale zona e' cosi' delimitata: da una linea che partendo
dalla
confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il
confine
comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il
confine
comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba. Segue detto
confine che,
passando per quota 308, 311, 323, raggiunge il confine
comunale di
Dogliani in prossimita' di cascina Michelotti. Segue quindi
il
confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota
385.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente
Riavolo fino all'incontro dello stesso con il confine
comunale di
Cissone indi piega a destra seguendo il confine comunale tra
Cissone
e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale
di
Dogliani in prossimita' di quota 609. Prosegue lungo il
confine
comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera,
segue la
strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a
cascina
Bicocca. Raggiunge il concentrico di Somano e, in
prossimita' di
quota 516, si inserisce sulla provinciale di Somano-Dogliani
che
segue in direzione di Dogliani fino in prossimità di quota
362
allorche' incontra il confine comunale di Dogliani.
Indi la linea di delimitazione prosegue seguendo
successivamente
il confine tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e
Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Murazzano, tra Clavesana e
Marsaglia, tra Rocca Ciglie' e Marsaglia, tra Rocca Ciglie'
e
Castellino Tanaro, tra Rocca Ciglie' e Niella Tanaro, tra
Ciglie' e
Niella Tanaro, tra Ciglie' e Mondovi', tra Bastia e
Mondovi', tra
Bastia e Carru', tra Clavesana e Carru', tra Farigliano e
Carru', tra
Farigliano e Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra
Dogliani e
Lequio Tanaro, tra Monchiero e Lequio Tanaro, fino a
giungere alla
confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati
alla produzione del vino a Doc «Dolcetto di Dogliani» devono
essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve
e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti
devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali
combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere
categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti
e non
sufficientemente soleggiati;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione
delle
uve;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I
vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere
composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto
d'impianto, non
inferiore a 3.300;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli
tradizionali
(forma di allevamento: controspalliera e guyot)) e/o
comunque atti a
non modificare in negativo le caratteristiche di qualita'
delle uve e
dei vini;
pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di
Dogliani» ed il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative
uve
destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente
le
seguenti:
===========================================
| | titolo alcolometrico volumico
vini |resa uva kg/ha| mm. naturale
===========================================
"Dolcetto di Dogliani"| 8.000 | 11,00% vol
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine «Dolcetto di Dogliani» con menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal suo toponimo deve essere
di kg
7.200.
La resa massima della uve in vino non deve essere superiore
al
70%, qualora la resa uva vino superi detto limite, ma non
oltre il
75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di
origine
controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla produzione del vino «Dolcetto di
Dogliani»
che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna»
debbono
presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
di 11,50%
vol.
La denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani»
puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale
vigneto
abbia un'eta' d'impianto di almeno 7 anni. Se l'eta' del
vigneto e'
inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa e' pari:
al terzo anno
=========================================
| | titolo alcolometrico volumico
vini |resa uva kg/ha| mm. naturale
=========================================
"Dolcetto di Dogliani"| 4.300 | 11,50 % vol
al quarto anno
=========================================
| | titolo alcolometrico volumico
vini |resa uva kg/ha| mm. naturale
=========================================
"Dolcetto di Dogliani"| 5.000 | 11,50 % vol
al quinto anno
=========================================
| | titolo alcolometrico volumico
vini |resa uva kg/ha| mm. naturale
=========================================
"Dolcetto di Dogliani"| 5.800 | 11,50 % vol
al sesto anno
=========================================
| | titolo alcolometrico volumico
vini |resa uva kg/ha| mm. naturale
=========================================
"Dolcetto di Dogliani"| 6.500 | 11,50 % vol
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di
origine
controllata «Dolcetto di Dogliani» devono essere riportati
nei limiti
di cui sopra purche' la produzione globale non superi del
20% i
limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario,
la
regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista
dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della
zona di
produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una
resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte ma
non
superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data
d'inizio
della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la
stima
della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
organi
competenti per territorio preposti al controllo, per
consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo
articolo, la
regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del
Consiglio
interprofessionale puo' fissare i limiti massimi di vino per
ettaro
inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in
rapporto
alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di
mercato. In
questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma
5.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione
di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani» devono essere
effettuate
all'interno della provincia di Cuneo. Tuttavia, tenuto conto
dei
diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le
suddette
operazioni di vinificazione le aziende ricadenti in
provincia di
Savona che gia' dispongono della relativa autorizzazione ad
effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del
presente
disciplinare.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:
============================================
vini | resa uva/vino | produzione max di vino
============================================
"Dolcetto di Dogliani" | 70% | 5.600 l/ha
Per l'impiego della menzione «vigna, fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la
produzione
massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle
rese uva
kg/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma
non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre
detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
per tutto
il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri
tecnici
piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a
conferire
al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi
compreso
l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla
legislazione
vigente.
4. E' consentita a scopo migliorativo, una volta sola per
ogni
partita e previa segnalazione agli organismi competenti,
l'aggiunta,
nella misura massima del 15%, di vino a denominazione di
origine
controllata «Dolcetto di Dogliani» piu giovane a vino a
denominazione
di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» piu' vecchio e
viceversa.
5. Per la a denominazione di origine controllata «Dolcetto
di
Dogliani» la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne
sussistano le
condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di
origine
controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e
«Langhe»
Dolcetto.
Per il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto
di
Dogliani» non e' consentito che la scelta vendemmiale derivi
dalla
Denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di
Dogliani superiore» o «Dogliani».
6. Il vino destinato a denominazione di origine controllata
«Dolcetto di Dogliani» puo' essere classificato, con le
denominazioni
di origine controllata «Langhe» senza specificazione di
vitigno e
«Langhe» Dolcetto purche' corrisponda alle condizioni ed ai
requisiti
previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del
detentore agli organi competenti.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto
di
Dogliani», all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, animandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
«Dolcetto di Dogliani» con menzione «vigna: 11,50%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole -
Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare
i limiti dell'acidita' totale e l'estratto non riduttore
minimo con
proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani» e' vietata
l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine,
naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani», e' consentito
l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni
sociali o
marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e
non
traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani», la denominazione
di
origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna»
purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita
dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della
denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino
«Dolcetto di Dogliani», intendono accompagnare la
denominazione di
origine con la menzione «vigna abbiano effettuato la
vinificazione
delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna»
seguita dal
relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle
uve, nei
registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia
riportata
in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del
carattere
usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani», e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento.
1. I contenitori in cui viene confezionato il vino a
denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
per la
commercializzazione devono essere di vetro, di capacita'
consentita
dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e
con
l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. Il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto
di
Dogliani» con menzione «vigna» seguito dal relativo
toponimo, per la
commercializzazione deve essere immesso al consumo in
bottiglie di
capacita' nominale inferiore a 500 cl con esclusione di
contenitori
di capacita' nominale di 200 c1.
 
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»
GU
n.161 del 13-7-2005 (17:35:12 28 luglio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 30 giugno 2005
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione
di origine
controllata «Conegliano Valdobbiadene».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17
maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n.
L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione
comune
del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo VI e
l'allegato
VI, concernenti norme sui vini di qualita' prodotti in
regioni
determinate;
Visto il regolamento (CE) n. 1795/2003 della commissione del
13 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita'
europee n. L 262 del 14 ottobre 2003, che modifica
l'allegato VI,
punto D.2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio con
il quale e' stata prorogata al 31 agosto 2005 la deroga per
consentire al V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene»
l'utilizzo, nei
limiti stabiliti dallo stesso disposto, di uno o piu'
prodotti
vitivinicoli non originari della regione determinata per la
tradizionale pratica correttiva;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
1969 e
successive modificazioni con il quale e' stata riconosciuta
la
denominazione di origine controllata «Conegliano
Valdobbiadene»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali,
prot. n. 62912 del 10 giugno 2005, concernente disposizioni
urgenti
per la produzione del V.S.Q.P.R.D. «Conegliano
Valdobbiadene» ed in
particolare l'art. 1, comma 1, nel quale in via del tutto
eccezionale
e senza pregiudizio per l'approvazione dei disciplinari di
produzione
di nuove denominazioni di origine o per la modifica dei
disciplinari
di produzione dei vini DO esistenti, viene autorizzato
l'ampliamento
dell'area di produzione della denominazione di origine
controllata
«Conegliano Valdobbiadene», in modo da prevedere la
delimitazione di
un'area limitrofa aggiuntiva nella quale prevedere la
esclusiva
produzione delle uve delle varieta' di vite Pinot bianco,
Pinot nero,
Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale
pratica
correttiva richiamata nelle premesse;
Vista la richiesta del Consorzio per la tutela del vino
Prosecco di
Conegliano - Valdobbiadene, fatta propria dalla regione
Veneto con
nota 15 giugno 2005, intesa ad ottenere la modifica degli
articoli 3
e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di
origine
controllata «Conegliano Valdobbiadene» attualmente vigente,
al fine
di consentire agli operatori di poter utilizzare, anche
oltre il
31 luglio 2005, la tradizionale pratica del taglio delle
partite di
vino destinate all'elaborazione della tipologia Prosecco
spumante;
Visto il parere favorevole della regione Veneto espresso in
data
15 giugno 2005, prot. n. 438146/48.23/4;
Vista la presa d'atto del Comitato nazionale per la tutela
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini
sulla sopra richiamata autorizzazione ed in particolare di
quanto
prescritto al comma 1 dell'articolo unico del
soprarichiamato decreto
ministeriale nella seduta del 23 giugno 2005;
Considerata che la pratica correttiva per il V.S.Q.P.R.D.
«Conegliano Valdobbiadene», consistente nell'utilizzare uve
derivanti
dalle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot
grigio e
Chardonnay, non originari della regione determinata nei
limiti
imposti dalla citata normativa comunitaria, ha ormai una
lunga e
consolidata tradizione ed e', pertanto, irrinunciabile per i
numerosi
produttori del V.S.Q.P.R.D., in quanto l'abbandono della
stessa
comporterebbe un pregiudizio incalcolabile per il livello
qualitativo
e l'immagine dello stesso V.S.Q.P.R.D.;
Considerato che la deroga di cui al citato regolamento (CE)
n.
1795/2003 scadra' il 31 agosto 2005 e che entro tale termine
occorre
presentare alla commissione la norma che regolamenti a
livello
nazionale la pratica correttiva in questione, in conformita'
alla
normativa comunitaria in materia di V.Q.P.R.D.;
Considerato che la eccezionale situazione tecnico produttiva
del
V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» e' tale da
giustificare
l'ampliamento dell'area di produzione della stessa
denominazione di
origine, in modo da prevedere la delimitazione dell'area
limitrofa
aggiuntiva nella quale prevedere la esclusiva produzione
delle
varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e
Chardonnay
da destinare alla pratica correttiva in questione;
Attesa l'urgenza di procedere alla modifica del disciplinare
della
denominazione di origine controllata «Conegliano
Valdobbiadene» nei
termini di cui sopra;
Decreta:
Articolo unico
1. Ai sensi del decreto ministeriale, prot. n. 62912, del 10
giugno
2005, sono modificati, come nel testo annesso al presente
decreto,
l'art. 3 - Zona di produzione delle uve - e l'art. 5 - Norme
per la
vinificazione - del disciplinare di produzione della
denominazione di
origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» riconosciuto
con
decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e
successive
modificazioni.
2. Le predette disposizioni entrano in vigore a partire
dalla
vendemmia 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2005
Il direttore generale: Abate
Annesso
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «CONEGLIANO VALDOBBIADENE».
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
A) La zona di produzione delle uve di cui all'art. 2, atte
alla
produzione dei vini Conegliano-Valdobbiadene, comprende il
territorio
collinare dei comuni di: Conegliano - S. Vendemiano - Colle
Umberto -
Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - Follina -
Miane -
Valdobbiadene - Vidor - Farra di Soligo - Pieve di Soligo -
S. Pietro
di Feletto - Refrontolo - Susegana.
In particolare tale zona e cosi delimitata: si prende come
punto
di partenza per la descrizione dei confini la localita'
Fornace (q.
175) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest,
dove il
confine di questo comune incontra la strada
Valdobbiadene-Segusino.
Da questo punto il confine sale insieme a quello del comune
verso
nord e toccando monte Pianar (q. 442) giunge a monte Perlo
(q. 610);
quivi si stacca per procedere verso est. Toccata casa
Simonetto il
confine attraversa il rio Ron per arrivare alla localita'
Croce (q.
474); passa successivamente sotto le casere S. Maria, Zoppe,
Geronazzo; fino a monte Castello (q. 569).
Dal monte Castello, per le casere Bartolin ed Oltrin esso
entra
nel borgo di Val di Guietta. Dal borgo di Val il confine,
costeggiando a cento metri la strada che porta a Combai,
raggiunge la
piazza di detto paese. Quivi, seguendo la strada che porta
alla
chiesa, raggiunge la casera Duel, poi, percorrendo il
crinale della
collina, attraversa la strada Miane-Campea, risale per monte
Tenade
e, sempre seguendo il crinale del colle, raggiunge localita'
Tre
Ponti sulla strada Follina-Pieve di Soligo.
Attraversata la strada, il confine risale sulla collina
Croda di
Suel e percorrendo il crinale passa a monte della chiesetta
di S.
Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di la», ed a monte di
Resera; il
confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino
all'inserimento con
la RevineTarzo.
Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada,
raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con la
strada
Refrontolo-Cozzuolo, in localita' Ponte Maset, segue quindi
il
confine tra il monte di Tarzo e Vittorio Veneto fino a
raggiungere la
strada vicinale detta «dei Piai» e delle Perdonanze, segue
detta
strada fino all'incrocio di questa con il rio Cervada,
scende lungo
il Cervada fino al punto di incrocio con la strada
Cozzuolo-Vittorio
Veneto, prosegue verso questa citta' fino all'incrocio con
la strada
che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto;
scende quindi
verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si
dirige verso
S. Martino di Colle Umberto. Dopo borgo Campion gira a
destra per la
strada comunale di S. Martino e raggiunge Colle Umberto per
scendere
sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n.
5 e di
qui' prosegue verso Conegliano.
Al bivio Gai superato l'incrocio con la Pontebbana o statale
13
segue la nuova circonvallazione della citta di Conegliano
per
inserirsi sulla stessa statale 13 in localita' Ferrera.
Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per
deviare
subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a
Colfosco, chiamata anche strada della Barca.
Da Colfosco, seguendo la strada «Mercatelli», il confine
procede
fino al bivio per Falze' per piegare e raggiungere Pieve di
Soligo
lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e
che fa capo
a via Chisini).
Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via
Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e
continuare lungo
la strada maestra Soligo - Ponte di Vidor attraversando
Farra di
Saligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte
di Vidor,
lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo
Bigolino il
confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene per
raggiungere,
deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della
centrale
ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento del
torrente
La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale
che si
erge bruscamente sul Piave, corre il bordo del terrazzo per
risalire
sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in corrispondenza della
chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui', percorrendo
la strada
maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di nuovo la localita'
Fornace
chiudendo cosi il perimetro della zona delimitata.
B) Il vino «Conegliano Valdobbiadene» ottenuto da uve
raccolte
nel territorio della frazione di S. Pietro di Barbozza,
denominato
Cartizze, del comune di Valdobbiadene, ha diritto alla
sottospecificazione «Superiore di Cartizze».
Tale sottozona e cosi' delimitata: si prende come punto di
partenza il ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana sulla
strada
comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Borer (q. 184) e
Soprapiana
(q. 197). Da questo punto il confine sale verso nord
seguendo il
fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle Zente che
segue
fino alla confluenza con il fossa Piagar; segue ancora il
fosso di
Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali nn. 63.71
(comune
di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII).
Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine
corre
tra i mappali nn. 547 e 735, taglia i mappali nn. 540 e 543,
seguendo
la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i
mappali nn.
547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale n.
542 fino
all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.
Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al
primo
incrocio (fontana del bicio) segue la strada vicinale dei
Menegazzi
fino al punto d'intersezione della strada con il crinale del
monte
Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a
monte della
casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese
(tre
siepi).
Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a
raggiungere
la strada vicinale dei Monti, la percorre e alla prima curva
(mappale
n. III del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. b, foglio
X) sale
per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende
nuovamente
sulla strada dei Monti nei pressi del capitello.
Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella
comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello
Strett e
prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada
Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende
per cal de
Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio
Borgo); il
confine si accompagna al torrente fino al limite di
divisione dei
mappali nn. 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B,
foglio XI,
proseguendo a nord tra i mappali nn. 149 - 151, nn. 148 -
151
attraversa la strada vicinale del Campione, passa tra i
mappali nn.
178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il
fosso
delle Teveselle, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra
Ospitale,
corre tra i mappali 21-65 del comune di S. Pietro di
Barbozza, sez.
B, foglio XIII, indi nn. 22-67, numeri 66-67, attraversa la
strada
dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del
Cavalier tra i
mappali nn. 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la
strada, con
il punto di partenza (ponte sulla Teva).
C) La zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot
bianco,
Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla
tradizionale
pratica di cui all'art. 5, comma 5, comprende il territorio
amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso:
Cappella
Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano;
Cordignano;
Farra di Soligo; Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo;
Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto;
San
Vendemiano; Sarmede; Segusino; Susegana; Tarzo;
Valdobbiadene; Vidor;
Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco; Castelcucco;
Cavaso del
Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del
Montello;
Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia;
Paderno del
Grappa; Pederobba; Possagno del Grappa; S. Zenone degli
Ezzelini;
Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del
Grappa.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione delle uve, di cui all'art. 2,
devono essere effettuate all'interno dei comuni della zona
di
produzione delimitata all'art. 3, comma a), anche se
compresi
soltanto in parte nella zona delimitata.
Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio
e
Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al
comma
5.3 del presente articolo, possono essere vinificate in
tutta la zona
prevista dall'art. 3.
Per quanto riguarda la sottozona «Superiore di Cartizze», le
operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro
il
territorio del comune di Valdobbiadene.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire
ai vini le
caratteristiche peculiari.
5.2 - Elaborazione.
Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante,
ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la
stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove
ammessa,
nonche' le operazioni di imbottigliamento e di
confezionamento,
devono essere effettuate nel territorio della provincia di
Treviso.
Il vino a denominazione di origine controllata «Conegliano
Valdobbiadene» elaborato nella versione spumante, puo'
essere messo
in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa
vigente
con esclusione dei tipi «extra-brut» e «dolce».
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole,
alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche
tipiche dei vini di consentire che le suddette operazioni di
preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella
provincia
di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte
interessate producano - da almeno dieci anni prima
dell'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n.
930 - i vini spumanti e frizzanti, utilizzando come vino
base il
«Conegliano Valdobbiadene», reso spumante o frizzante con i
metodi
tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma
precedente.
5.3 - Pratiche tradizionali.
Nella elaborazione del vino frizzante e spumante di cui
all'art.
1 è ammessa la tradizionale pratica correttiva con vini
ottenuti
dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot
nero e
Chardonnay, da sole o congiuntamente, in quantita' non
superiore al
15%, provenienti dai vigneti iscritti agli appositi elenchi,
ubicati
nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera C), a
condizione
che il vigneto, dal quale provengono le uve di Prosecco
usate nella
vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e,
comunque, che la
presenza di uve della varieta' minori, di cui all'art. 2,
sommata a
quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del
15%
sopra indicata.
Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con
l'esecuzione di
tale tradizionale pratica correttiva dovra', comunque,
sempre
sostituire un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che
potra'
essere preso in carico come vino da tavola.
5.4 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al
70%
per tutte le tipologie; per la tipologia spumante essa deve
intendersi al netto della presa di spuma. Qualora la resa
uva/vino
superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la
produzione
ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
l'eccedenza non
ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite
decade il
diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta
la
partita. |