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Tutto sulla viticoltura, normative e legislazione.

 

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini, relativo alla modifica dell’articolo 9 del disciplinare di produzione della Doc «Trentino»  GU n.174 del 28-7-2005    (11:18:57   29 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini,
relativo alla modifica dell'articolo 9 del disciplinare di produzione
dei vini della denominazione di origine controllata «Trentino».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO AI SENSI DELL'Art. 17 DELLE LEGGE 10 FEBBRAIO
1992, n. 164
Esaminata, durante la riunione del 23 giugno 2005, la
domanda presentata dal «Consorzio vini del Trentino», con sede in
Trento - legittimato ai sensi del decreto ministeriale 5 giugno 2000
- in data 18 aprile 2005, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 9
del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di
origine controllata «Trentino» riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dalla provincia
di Trento;
Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e
proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
dirigenziale, la modifica di che trattasi redatta nel testo appresso
riportato.
Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di
modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 -
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.

Allegato
Proposta di modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione dei
vini della denominazione di origine controllata «Trentino»
Art. 9.
«I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" devono
essere immessi al consumo in bottiglie di forma "bordolese" o
"renana" o "borgognotta" o "champagnotta" di capacità massimo
a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.
L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello in uso
tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualita'
con chiusura costituita da tappo in sughero, da tappo a raso bocca in
sostanza inerte o da tappo a vite.
I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Moscato
giallo e Moscato rosa, anche della tipologia "liquoroso", possono
essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali
bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel"».

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Modificazione articolo 5 del disciplinare di produzione dei vini della Docg «Soave superiore»  GU n.172 del 26-7-2005    (11:10:53   29 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 luglio 2005
Modificazione dell'articolo 5 del disciplinare di produzione dei vini
della denominazione di origine controllata e garantita «Soave
superiore».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agro alimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata, in data 20 novembre 2003, dal
«Consorzio di tutela dei vini Soave doc e Recioto di Soave docg», con
sede in Soave (Verona), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5,
commi 1 e 7, del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita del vino «Soave superiore»
riguardanti, rispettivamente, l'estensione della zona
d'imbottigliamento e la variazione della data d'immissione al consumo
del vino di che trattasi;
Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione
Veneto;
Visto il parere favorevole espresso del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, in merito alla citata
domanda e alla proposta di modifica dell'articolo in questione,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 del
9 maggio 2005;
Viste le controdeduzioni, di carattere formale, avverso il parere e
la proposta di modifica sopra citati avanzate, nei termini e nei modi
previsti, dal Consorzio istante riguardanti specificatamente la
ridefinizione dei termini riferentesi alla data d'immissione al
consumo del vino di che trattasi, cosi' come riportata nel parere del
Comitato pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
Considerato che il Comitato nella riunione del 23 giugno 2005 ha
deliberato di accogliere l'istanza di cui sopra;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
dell'art. 5, commi 1 e 7, del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata e garantita del vino «Soave
superiore», in conformità ai pareri espressi ed alla proposta di
modifica formulata dal citato Comitato;
Decreta:

Articolo unico

L'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita «Soave superiore» - riconosciuta con
decreto ministeriale 29 ottobre 2001 - e' modificato, nel suo
articolato, secondo il testo appresso riportato:
«Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore"
devono aver luogo in tutto il territorio amministrativo della
provincia di Verona.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
L'uso della specificazione "classico", in aggiunta alla
denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore",
e' riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di
origine piu' antica, indicata all'art. 3, lettera b) del presente
disciplinare di produzione. Le uve di che trattasi devono essere
vinificate nella zona sopra citata e nell'ambito dei comuni il cui
territorio amministrativo rientra, in tutto o in parte, nella zona
medesima.
Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria
della regione Veneto, anche in cantine aziendali ovvero in cantine
cooperative situate al di fuori della predetta zona ma, comunque,
all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di
origine controllata "Soave".
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave
superiore" e "Soave superiore classico" devono essere immessi al
consumo solo dopo un periodo di affinamento in bottiglia di almeno
tre mesi e comunque non prima del primo settembre dell'anno a venire a
quello di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave
superiore" designato con la qualificazione "riserva", deve essere
sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di almeno due
anni di cui almeno tre mesi in bottiglia, a partire dal 1° novembre
dell'annata di produzione delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire, al vino di che trattasi,
le sue peculiari caratteristiche.
E' ammesso l'arricchimento con altri mosti concentrati, prodotti dalle
uve della zona di produzione della denominazione di origine
controllata "Soave" e "Soave" classico, o con mosti concentrati.
Prima dell'immissione al consumo i vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Soave superiore" possono essere designati, a
cura dei detentori, con la denominazione di origine controllata
"Soave" e "Soave" classico se ne hanno i requisiti.
Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve provvedere
ad annotare, nei registri ufficiali di cantina i volumi e gli estremi
dei vasi vinari interessati e darne tempestiva comunicazione
all'Ispettorato centrale repressione frodi, competente per
territorio, e alla Camera di commercio di Verona».
Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere
dalla vendemmia 2005.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2005
Il direttore generale: Abate

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Modificazione articolo 7, comma 4, del disciplinare di produzione dei vini della Doc «Soave»  GU n.171 del 25-7-2005    (11:09:42   29 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 luglio 2005
Modificazione dell'articolo 7, comma 4, del disciplinare di
produzione dei vini della denominazione di origine controllata
«Soave».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale è stato pubblicato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini:
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata dal «Consorzio di tutela dei vini Soave
doc e Recioto di Soave docg», con sede in Soave (Verona), intesa ad
ottenere la modifica dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata «Soave» per
quanto attiene specificatamente l'utilizzo del tappo a vite
esclusivamente per i contenitori da lt 0,750;
Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione
Veneto:
Visto il parere favorevole espresso del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, in merito alla citata
domanda e alla proposta di modifica dell'art. 7, comma 4, del
disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 10 marzo 2005;
Viste le istanze avverso il parere e la proposta di modifica sopra
citati avanzate, nei termini e nei modi previsti, da due ditte intese
ad ottenere l'estensione dell'utilizzo del tappo a vite anche per i
contenitori da lt. 1,500;
Visti i pareri negativi espressi al riguardo sia dal Consorzio
istante che dalla regione Veneto, rispettivamente, con note del
10 maggio 2005 e del 7 giugno 2005, n. 417054;
Considerato che il Comitato, nella riunione del 23 giugno 2005, ha
deliberato di non accogliere le istanze di cui sopra
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata «Soave», in conformità ai
pareri espressi ed alla proposta di modifica formulata dal citato
Comitato;
Decreta:

Articolo unico

L'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata e garantita «Soave»,
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del
21 agosto 1968 e successive modifiche, è modificato, nel suo
articolato, secondo il testo appresso riportato le cui disposizioni
vanno in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
«3. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave»
Classico devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori
di vetro tradizionale con veste consona al loro carattere di
pregio.
4. Fino a 5 litri e' obbligatorio l'uso delle tradizionali
bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a
0,375 litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
L'uso del tappo a vite e' consentito anche per le bottiglie fino a
lt 0,750 esclusivamente per la tipologia «Soave».
Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel
disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale del
6 settembre 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2005
Il direttore generale: Abate

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Riconoscimento della Doc dei vini «Pergola» e approvazione del relativo disciplinare di produzione  GU n.170 del 23-7-2005    (11:07:26   29 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 luglio 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Pergola» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria,
Confederazione italiana agricoltori, Federazione coltivatori diretti,
Unione agricoltori della provincia di Pesaro e Urbino e dal comune di
Pergola e fatta propria dalla regione Marche, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Pergola»;
Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione
Marche in data 5 marzo 2004;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Pergola
(Pesaro) il 28 settembre 2004;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Pergola» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 104 del 6 maggio 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra scritta;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento
della denominazione di origine controllata «Pergola» ed
alla approvazione del relativo disciplinare di produzione in
conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:


Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Pergola», ed è approvato nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Pergola», è riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.

Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già
dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata
«Pergola», sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei
rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine
controllata «Pergola» entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per
l'annata 2005 possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo
previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a
giudizio degli organi tecnici della regione Marche, le denunce
risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione
stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità
tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa
vigente.

Art. 4.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Pergola», in deroga a quanto previsto dall'articolo 2
dell'unito disciplinare di produzione e fino a 3 anni a partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti
a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di
vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato
art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui
al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2
dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al
competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai
fini degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Pergola» deve essere tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2005
Il direttore generale: Abate

Annesso
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Pergola»

Art. 1.
Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Pergola» e' riservata
ai vini:
«Pergola» rosso;
«Pergola» novello;
«Pergola» passito,
che rispondono alle caratteristiche e ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola», devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: aleatico per non
meno del 70%, possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca nera,
idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del
30%.
Art. 3.
Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Pergola» devono essere prodotte nell'ambito dei
territori amministrativi dei comuni di Pergola, Fratterosa, Frontone,
Serra S. Abbondio, S. Lorenzo in Campo (tutti in provincia di
Pesaro).
Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti ubicati
ad una altimetria non inferiore ai 150 metri e non superiore ai
600 metri s.l.m. ed aventi una adeguata sistemazione
idraulico-agraria. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
Sono esclusi i sistemi espansi, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura ammessi sono il cordone speronato e il Guyot
semplice oppure doppio.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del
presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 2200
ceppi per ettaro.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura
specializzata ammessa per i vini di cui all'art. 1, non può superare
le 10 tonn/Ha.
Fermo restando i limiti sopra indicati la produzione di uva
per ettaro di vigneto in coltura promiscua, rispetto a quella
specializzata, deve essere necessariamente calcolata in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente buone, le
rese dovranno essere riportate purchè la produzione totale non
superi del 20% i limiti medesimi. Tale esubero non ha diritto alla
denominazione di origine controllata «Pergola».
Qualora detto limite venga superato, l'intero quantitativo di
vino, ottenuto dalla partita interessata, decade dal diritto alla
denominazione di origine controllata «Pergola».
La regione Marche, con proprio decreto, di anno in anno, prima
della vendemmia, tenendo conto delle condizioni ambientali di
coltivazione, può stabilire limiti massimi di produzione di uva per
ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, nonchè
consentire, nel rispetto delle norme vigenti, un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal presente
disciplinare, dandone, in ambo i casi, immediata comunicazione al
Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola», di cui
all'art. 1, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
10,50% vol. per il «Pergola» rosso;
10,50% vol. per il «Pergola» passito;
10,50% vol. per il «Pergola» novello.
Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione indicata all'art. 3.
Le operazioni di affinamento, di invecchiamento, di appassimento
e di imbottigliamento sono consentite esclusivamente nel territorio
amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al
consumo non deve essere superiore al:
70% per i vini «Pergola» rosso;
40% per i vini «Pergola» passito;
70% per i vini «Pergola» novello.
Qualora la resa uva/vino superi detti limiti con una eccedenza
fino al 5%, tale eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine controllata «Pergola».
Le partite di detti vini la cui resa superi di oltre il 5% i
predetti limiti decadono nella loro interezza dalla denominazione di
origine controllata «Pergola».
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine «Pergola»
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento con mosto concentrato ottenuto da
uve dei vigneti iscritti alla denominazione «Pergola» o mosto
concentrato corretto.
Per le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola» passito,
il tradizionale metodo di vinificazione prevede:
1) l'uva dopo aver subito un accurata cernita, secondo le
modalità previste dal D.D. 6 agosto 1997, deve essere sottoposta ad
appassimento naturale e puo' essere ammostata non oltre il 31 marzo
dell'anno successivo;
2) l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee
ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a
raggiungere un tenore zuccherino non meno del 26%;
3) la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in
recipienti di legno di capacità non superiore a due ettolitri;
4) l'immissione al consumo non deve avvenire prima del
1° novembre del 1° anno successivo a quello della raccolta delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola», di cui
all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
«Pergola» rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Pergola» passito:
colore: rosso rubino carico tendente al granato;
odore: intenso, etereo;
sapore: dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale 15,00% vol. di cui
effettivo almeno 12,00% vol.;
acidita' totale minima 4,0 g/l;
acidita' volatile massima 1,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 22,0 g/l;
«Pergola» novello:
colore: rosso rubino vivo;
odore: floreale tipico;
sapore: morbido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno,
con l'esclusione del vino novello, nel sapore dei vini di cui sopra
si potra' rilevare sentore di legno.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per
l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione dei vini

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione
aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
E' altresi' consentito l'uso di sottospecificazioni geografiche e
toponomastiche veritiere che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie, zone e localita', comprese nelle zone delimitate nel
precedente art. 3.
Art. 8.
Confenzionamento

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine
controllata «Pergola», sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma
ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio con la
capacita' di litri 0,187; 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 e con
chiusura con tappo raso bocca, in sughero o altro materiale inerte.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 e da litri 0,375 e'
ammessa la chiusura con tappo a vite.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte
le tipologie di vino a denominazione di origine controllata
«Pergola».

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Riconoscimento della Docg del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della Doc «Dolcetto di Dogliani» Superiore  GU n.170 del 23-7-2005    (11:04:58   29 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», approvazione
del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione
di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» Superiore.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Dolcetto di Dogliani» ed è stato approvato il
relativo decreto disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data
1° ottobre 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di origine controllata e garantita del vino «Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani», già riconosciuta come
denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» superiore
con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974;
Visti i lavori e la documentazione della Commissione delegata per
la regione Piemonte per l'accertamento del «particolare pregio»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
98 del 29 aprile 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento
della denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» ed all'approvazione del relativo
disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformità al
parere espresso ed alla proposta formulata dal sopraccitato Comitato;
Decreta:


Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto di
Dogliani» superiore, riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica 26 giugno 1974, e' riconosciuta come denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» è riservata al vino che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di
produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
3. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno
1974 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del
presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già
dalla vendemmia 2005, il vino a denominazione di origine controllata
e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» sono tenuti
ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'Albo dei vigneti
ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei
vigneti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto.
2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in
deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni
concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio,
nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte, le denunce
risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione
stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità
tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa
vigente.

Art. 4.
1. Ai vini a denominazione di origine controllata ««Dolcetto di
Dogliani» superiore, provenienti dalla vendemmia 2003 e precedenti,
che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di
produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento
in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri,
è ammesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte
produttrici o imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte
diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o
presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio e che sui recipienti sia
apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento»,
ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve,
ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla
vendemmia 2003 o di anni precedenti, purchè documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti
diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento
è ridotto a sei mesi. Tale termine è portato a dodici mesi per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo
stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi
per l'imbottigliamento, in tal caso, dette rimanenze devono essere
denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio entro quindici giorni dalla
scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le
rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato
del venditore convalidato dalla Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura che ha ricevuto la denuncia, in cui devono
essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi
della relativa denuncia.

Art. 5.
1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani» superiore, provenienti dalla vendemmia del 2004, che alla data
del 31 dicembre 2005 trovansi già confezionati o in corso di
confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non
superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di
smaltimento:
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte
produttrici o imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte
diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o
presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio e che sui recipienti sia
apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento»,
ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve,
ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla
vendemmia 2004, purchè documentabile.
3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti
diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento
e' ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo
stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi
per l'imbottigliamento, in tal caso, dette rimanenze devono essere
denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio entro quindici giorni dalla
scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le
rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato
del venditore convalidato dallo stesso Ufficio che ha ricevuto la
denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto,
nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Art. 6.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» deve essere tenuto a
norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti
stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2005
Il direttore generale: Abate

Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA «DOLCETTO DI DOGLIANI SUPERIORE» O
«DOGLIANI»

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani» è esclusiva al vino rosso che
risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione, per la seguente tipologia: «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani».
Art. 2.
Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani» e' riservata al vino ottenuto
dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la
seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la
denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere prodotte nella zona di
origine costituita dall'intero territorio dei comuni di Bastia,
Belvedere Langhe, Clavesana, Ciglie', Dogliani, Farigliano,
Monchiero, Rocca di Ciglie' ed in parte dal territorio dei comuni di
Roddino e Somano.
Tale zona è così delimitata: da una linea che partendo dalla
confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il confine
comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il confine
comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba. Segue detto confine che,
passando per quota 308, 311, 323, raggiunge il confine comunale di
Dogliani in prossimità di cascina Michelotti. Segue quindi il
confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota 385.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente
Riavolo fino all'incontro dello stesso con il confine comunale di
Cissone indi piega a destra seguendo il confine comunale tra Cissone
e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale di
Dogliani in prossimità di quota 609. Prosegue lungo il confine
comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la
strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a cascina
Bicocca. Raggiunge il concentrico di Somano e, in prossimità di
quota 516, si inserisce sulla provinciale di Somano Dogliani che
segue in direzione di Dogliani fino in prossimità di quota 362 s.l.m.
dopo di che incontra il confine comunale di Dogliani.
Indi la linea di delimitazione prosegue seguendo successivamente
il confine tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e
Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Murazzano, tra Clavesana e
Marsaglia, tra Rocca Cigliè e Marsaglia, tra Rocca Cigliè e
Castellino Tanaro, tra Rocca Ciglie' e Niella Tanaro, tra Ciglie' e
Niella Tanaro, tra Ciglie' e Mondovi', tra Bastia e Mondovi', tra
Bastia e Carru', tra Clavesana e Carru', tra Farigliano e Carru', tra
Farigliano e Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra Dogliani e
Lequio Tanaro, tra Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla
confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.
Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali
combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere
categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e in prevalenza ombreggiati;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle
uve;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti
oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuati successivamente
all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno essere
composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto
d'impianto, non inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forma di allevamento: controspalliera e il guyot) e/o comunque atti
a non modificare in negativo le caratteristiche di qualita' delle uve
e dei vini;
pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di Dogliani
Superiore» o «Dogliani» ed il titolo alcolometrico volumico naturale
minimo delle uve destinate alla vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:
| |titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani} | |
Superiore o {Dogliani}....|7.000 |12,50% vol
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» con menzione aggiuntiva «vigna»
seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 6.300/ha.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70%, qualora la resa uva vino superi detto limite, ma non oltre il
75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
prodotto.
Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna»
debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
di 13,00% vol.
La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» puo' essere accompagnata dalla
menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di
almeno 7 anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di
uve per ettaro ammessa e' pari:

al terzo anno:

| |titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o | |
{Dogliani}.... |3.800 |13,00% vol

al quarto anno:

| |titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o | |
{Dogliani}.... |4.400 |13,00% vol

al quinto anno:

| |titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o | |
{Dogliani}.... |5.700 |13,00% vol

al sesto anno:

| |titolo alcolometrico
vini |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o | |
{Dogliani}.... |5.700 |13,00% vol

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte ma non
superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio
della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima
della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi
competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio
Interprofessionale puo' fissare i limiti massimi di vino per ettaro
inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto
alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In
questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio del vino a Denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere
effettuate all'interno della provincia di Cuneo.
Tuttavia, tenuto dei diritti acquisiti, potranno continuare a
svolgere le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento
obbligatorio le aziende ricadenti in provincia di Savona che gia'
dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali
operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di
produzione.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:

vini |resa uva/vino|produzione max di vino
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani} Superiore| |
o {Dogliani}.... |68% |4.760 l/ha

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo precedente, la
produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base
alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non
oltre il 73%, l'eccedenza non ha diritto alla Docg; oltre detto
limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici
piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire
al vino le migliori caratteristiche di qualita', secondo i metodi
riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto di Dogliani superiore» o «Dogliani» deve essere sottoposto
a un periodo minimo di invecchiamento:

vini |durata mesi|decorrenza
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani} | |15 ottobre dell'anno di
Superiore o {Dogliani}.... |12 |raccolta delle uve

Per il seguente vino l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

vini ||data -
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani} Superiore ||1° novembre dell'anno successivo
o {Dogliani}.... ||alla vendemmia

Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento
obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende potranno
procedere alla certificazione del prodotto alla Docg.
5. E' consentita, a scopo migliorativo l'aggiunta, una volta sola
per ogni partita e previa segnalazione agli organismi competenti,
nella misura massima del 15%, di vino a Denominazione di origine
controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
piu' giovane a vino Docg «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani» piu' vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato
il periodo di invecchiamento obbligatorio.
6. Per la denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» la scelta vendemmiale
e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto
verso le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza
specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.
Per la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani» la scelta vendemmiale non e'
consentita verso la denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani».
7. Il vino destinato a denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» puo' essere
classificato, con le denominazioni di origine controllata «Langhe»
senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purche'
corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo
disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi
competenti.
Il vino destinato a denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» non puo'
essere classificato con la denominazione di origine controllata
«Dolcetto di Dogliani».
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» con menzione
«vigna»: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole - Comitato
Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare
i limiti dell'acidita' totale e l'estratto non riduttore con proprio
decreto.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato,
vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani», e' consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il
consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani», la denominazione di origine puo' essere accompagnata
dalla menzione «vigna» purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita
dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», intendono accompagnare
la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano
effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei
registri e nei documenti accompagnatori;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata
in caratteri di dimensione uguale o inferiore del carattere usato per
la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
Art. 8.
Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani» per la commercializzazione devono essere di vetro scuro,
di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non
inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente la richiesta di modifica al disciplinare di produzione della Doc «Colli Tortonesi»  GU n.166 del 19-7-2005    (17:41:41   28 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini
relativo alla modifica del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI
VINI, ISTITUITO AI SENSI DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992,
n. 164

Esaminata, nel corso delle riunioni del 14 aprile e 23 giugno
2005, la domanda presentata congiuntamente dalle organizzazioni di
categoria della provincia di Alessandria - Coldiretti, Unione
provinciale agricoltori e Confederazione italiana agricoltori - in
data 2 ottobre 1997, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare
di produzione dei vini della denominazione di origine controllata
«Colli Tortonesi» riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1973 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Regione
Piemonte;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Tortona
(Alessandria), il 31 marzo 2005;
Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e
proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
dirigenziale, la modifica di che trattasi redatta nel testo appresso
riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, n. 10 -
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.

Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI TORTONESI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Vini rossi:
«Colli Tortonesi» Rosso;
«Colli Tortonesi» Novello;
«Colli Tortonesi» Barbera;
«Colli Tortonesi» Barbera Superiore;
«Colli Tortonesi» Dolcetto;
«Colli Tortonesi» Dolcetto Novello;
«Colli Tortonesi» Croatina.
Vini bianchi:
«Colli Tortonesi» Bianco;
«Colli Tortonesi» Cortese;
«Colli Tortonesi» Cortese Frizzante;
«Colli Tortonesi» Cortese Spumante;
«Colli Tortonesi» Favorita;
«Colli Tortonesi» Timorasso;
«Colli Tortonesi» Moscato bianco.
Vini rosati:
«Colli Tortonesi» Chiaretto.
La sottozona: «Monleale» e' disciplinata tramite allegato in
calce al presente disciplinare.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita
dalla qualifica «Bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve, non
aromatiche, provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale:
Cortese, Favorita, Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio
Riesling italico, Riesling Renano, Barbera bianca, Chardonnay,
Sauvignon, Sylvaner verde e Timorasso.
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita
dalla qualifica «Rosso» e «Novello» e' riservata ai vini ottenuti da
uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti da vitigni, presenti in
ambito aziendale: Aleatico, Barbera, Bonarda piemontese, Dolcetto,
Freisa, Grignolino, Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon,
Croatina, Lambrusca di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e Sangiovese.
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita
dalla qualifica «Chiaretto» e' riservata ai vini ottenuti da uve a
bacca nera provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale:
Aleatico, Barbera, Bonarda piemontese, Dolcetto, Freisa, Grignolino,
Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Croatina, Lambrusca
di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e Sangiovese.
La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita
da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini
ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Barbera e Barbera Superiore:
Barbera 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non
aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, fino ad
un massimo del 15%;
Dolcetto e Dolcetto Novello:
Dolcetto 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non
aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, fino ad
un massimo del 15%;
Cortese, Cortese frizzante e Cortese spumante:
Cortese da 95% a 100%; possono concorrere, per l'eventuale parte
restante, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla
coltivazione nella Regione Piemonte;
Croatina:
Croatina 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non
aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, fino ad
un massimo del 15%;
Timorasso:
Timorasso 95%; per la parte restante possono concorrere vitigni a
bacca bianca non aromatici, idonei coltivazione nella Regione
Piemonte;
Moscato bianco:
Vitigno Moscato: 100 %;
Favorita:
Favorita 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non
aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, fino ad un
massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Colli Tortonesi» comprende la fascia viticola collinare
del Tortonese e cioe' in tutto o in parte i territori dei Comuni
seguenti: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara
Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola,
Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato,
Gavazzana, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Paderna,
Pozzol Groppo, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto
Scrivia, Stazzano, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano,
Volpeglino, Volpedo.
Tale Zona collinare e' pertanto cosi' delimitata: partendo
dall'abitato di Tonona, lato nord-est localita' Fitteria, la linea di
delimitazione segue la strada provinciale Tortona-Viguzzolo-Castellar
Guidobono-Casalnoceto. Dall'abitato di Casalnoceto segue la strada
che, toccando successivamente le quote 159, 167, 182. 174. 195,
raggiunge il confine provinciale di Alessandria in prossimita' di
quota 199. Segue, verso sud-est, detto confine provinciale fino in
prossimita' di La Delmonte da dove prende a seguire il confine
meridionale del comune di Brignano Frascata. Tocca le quote 350 e
627, Costa Sternai, quota 573, Monte Scabella, Monte Mogliazza, quote
340, 451, 318, e a quota 460, incontra il confine comunale di Casasco
che segue fino in prossimita' di quota 407. Da questo punto la linea
di delimitazione segue il confine comunale di Avolasca che, passando
per C. Ronchetti e Baiarda, raggiunge il confine comunale di
Castellania tra Monte San Vito e Monte Campogrande. Segue quindi il
confine comunale di Castellania, tocca le quote 601, 497, e a quota
408 incontra il rio Mazzapiedi e il confine comunale di Sardigliano;
passando per le quote 582, 434, 366, r. Angiassi, a quota 305
incontra il confine comunale di Stazzano. Segue il confine comunale
di Stazzano passando per il Rio di Boi, Monte Albarola, Colle
Albarasca, M. di Ca' del Bello, Mass. Giogo, torrente Borbera,
raggiunge Cascina Vaccarezza per incontrare, in prossimita' di C.
Crocemina, il confine comunale di Cassano Spinola fino a incontrare,
presso C.S. di Bartolomeo, la strada statale dei Giovi (n. 35) che
segue in direzione sud-nord, fino a Tortona, dove appena fuori del
concentrico, in prossimita' della localita' Fitteria, incontra la
provinciale Tortona-Viguzzolo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Colli Tortonesi» devono essere quelle tradizionali della zona di
produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini
derivati, le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
Terreni: calcarei, argillosi e calcarei-argillosi;
Giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i
terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;
Esposizione: adatta ad assicuare una idonea maturazione delle
uve;
Densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere
composti da un numero di ceppi ad ettaro calcolati sul sesto
d'impianto, non inferiore a 3.300.
Le forme di allevamento devono essere quelle tradizionali a
controspalliera quali il Guyot e il cordone speronato basso.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i
titoli «alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve
destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le
seguenti:

=======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
=======================================
{Colli Tortonesi} Barbera | 9 | 11,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore | 8 | 12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | 9 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese | 10 | 9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Bianco | 12 | 9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Rosso | 12 | 9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Chiaretto| 12 | 9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina | 9 | 11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita | 10 | 9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso| 8 | 11,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Moscato | |
bianco | 9 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Novello | 12 | 9,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | |
novello | 9 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Spumante | 10 | 9,50 % vol.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» può
essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal
relativo toponimo alle condizioni espresse all'art. 7 del presente
disciplinare di produzione e per le specificazioni di seguito
riportate.
Le condizioni prevedono, tra le altre cose, produzioni massime di
uva ad ettaro differenziate per anno di impianto, ed un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo e superiore di almeno 0.5%
vol., per tipologia.
Le produzioni massime consentite, per la menzione «vigna»,
vengono cosi' riassunte:
a) terzo anno d'impianto:

========================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
========================================
{Colli Tortonesi} Barbera | 3,4 | 11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore | 3,0 | 12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | 3,4 | 10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese | 3,8 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina | 3,4 | 12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita | 3,8 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso| 3,0 | 11,50 % vol.

b) quarto anno di impianto:

=======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
=======================================
{Colli Tortonesi} Barbera | 5,7 | 11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore | 5,0 | 12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | 5,7 | 10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese | 6,3 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina | 5,7 | 12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita | 6,3 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso| 5,0 | 11,50 % vol.

c) quinto anno di impianto:

=======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
=======================================
{Colli Tortonesi} Barbera | 6,5 | 11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore | 5,8 | 12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | 6,5 | 10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese | 7,2 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina | 6,5 | 12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita | 7,2 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso| 5,8 | 11,50 % vol.

d) sesto anno d'impianto:

=======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
=======================================
{Colli Tortonesi} Barbera | 7,3 | 11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore | 6,5 | 12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | 7,3 | 10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese | 8,1 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina | 7,3 | 12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita | 8,1 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso| 6,5 | 11,50 % vol.

e) settimo anno d'impianto:

=======================================
| | Titolo alcolometrico vol.
Vini |resa uva T/ha| naturale minimo
=======================================
{Colli Tortonesi} Barbera | 8 | 11,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore | 7 | 12,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | 8 | 10,50 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese | 9 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina | 8 | 12,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita | 9 | 10,00 % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso| 7,2 | 11,50 % vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve da destinare alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la
produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.
4. ln caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3.
5. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela puo' fissare i
limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal
presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un
miglior equilibrio di mercato.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione affinamento ed invecchiamento
per vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»,
devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei
Comuni, compresi anche in parte, di cui al precedente art. 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito
dell'intero territorio della Regione Piemonte.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:

=======================================
Vini |resa uva/vino|Prod. max. vino (hl)
=======================================
{Colli Tortonesi} Barbera | 70% | 63,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Barbera | |
superiore | 70% | 56,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Dolcetto | 70% | 63,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Cortese | 70% | 70,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Croatina | 65% | 58,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Favorita | 70% | 70,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Moscato bianco | 70% | 63,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Timorasso | 65% | 52,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Bianco | 70% | 84,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Rosso | 70% | 84,00
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} Chiaretto | 70% | 84,00

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75% (70% per la Croatina e il Timorasso) l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri piu'
razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al
vino le migliori caratteristiche di qualita'.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di
invecchiamento.

=======================================
Tipologia | Durata | Decorrenza
=======================================
|13 mesi di cui 6 mesi |
| in contenitori di | 1° novembre dell'anno
Barbera Superiore | legno | di raccolta delle uve
---------------------------------------------------------------------
{Colli Tortonesi} | | 1° novembre dell'anno
Timorasso | 13 mesi | di raccolta delle uve

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri
recipienti per non piu' dei 10% del totale del volume nel corso
dell'invecchiamento obbligatorio.
6. E' consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta sola
per ogni partita e previa segnalazione agli Organismi competenti,
nella misura massima del 15%, di vino atto a «Colli Tortonesi» di
diversa annata e/o vitigno.
7. Per il vino «Colli Tortonesi» la scelta vendemmiale e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le
denominazioni di origine «Colli Tortonesi» Piemonte.
8. ll vino atto a denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi» puo' essere classificato con la denominazione di origine
controllata «Piemonte» purche' corrisponda alle condizioni ed ai
requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione
del detentore agli Organismi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Colli Tortonesi» Rosso:
colore: rosso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colli Tortonesi» Rosso Novello:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, persistente e caratteristico;
sapore: pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 18 g/l.
«Colli Tortonesi» Barbera:
colore: rosso rubino carico; con l'invecchiamento si attenua
assumendo riflessi granata;
odore: gradevolmente vinoso con persistente profumo
caratteristico;
sapore: secco, fresco, talvolta vivace, sapido, robusto; con
l'eta' si affina e diventa di gusto pieno e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 (4,5) g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Colli Tortonesi» Barbera Superiore:
colore: rosso rubino con riflessi granata:
odore: gradevolmente vinoso, con persistente profumo
caratteristico;
sapore: secco, sapido, di corpo; con l'eta' si affina e diventa
di gusto pieno e rotondo talvolta con sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale, minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l;
«Colli Tortonesi» Dolcetto:
colore: rosso rubino tendente al violaceo;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima 4,5 g/lt;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Colli Tortonesi» Dolcetto Novello:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, persistente e caratteristico;
sapore: pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico tatale minimo: 11,0% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 18 g/l.
«Colli Tortonesi» Croatina:
colore: rosso fino al rosso rubino intenso;
odore: intenso e gradevolmente vinoso con sentore
caratteristico;
sapore: secco, sapido, di corpo, leggermente tannico e talvolta
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Colli Tortonesi» Chiaretto:
colore: rosato o rosso rubino chiaro;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.
«Colli Tortonesi» Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, gradevole;
sapore: fresco, secco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: l5 g/l.
«Colli Tortonesi» Cortese:
colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
sapore: secco, leggero con una punta di amaro di mandorla
talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore netto minimo: 15 g/l.
«Colli Tortonesi» Cortese frizzante:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente morbido, vivace, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 10,5 g/l.
«Colli Tortonesi» Cortese spumante:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: a volte di lievito, armonico, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Colli Tortonesi» Favorita:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Colli Tortonesi» Moscato bianco:
colore: paglierino o giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante;
sapore: dolce, aromatico, talvolta frizzante, caratteristico
dell'uva moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui
almeno il 5% svolti;
pressione e CO2 fino a 1,7 bar;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
«Colli Tortonesi» Timorasso:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante;
sapore: di buona struttura ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
I vini con la denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi» ad esclusione del Moscato bianco, del Novello e del
Chiaretto, possono essere affinati in legno e pertanto presentarne il
sentore.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli Tortonesi» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra»,
«fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio» e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata «Colli Tortonesi» è consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o
marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo, non
traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei
diritti acquisiti.
3. Nella designazione del vino «Colli Tortonesi» la denominazione
di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come
regolato da art. 4 del presente disciplinare;
tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito
dall'organismo che detiene l'Albo vigneti della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Colli
Tortonesi», intendono accompagnare la denominazione di origine con la
menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e
l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e
nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia riportata in
caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei caratteri usati
per la denominazione di origine;
4. Nella designazione e presentazione del vino «Colli Tortonesi»
e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad
esclusione delle tipologie Spumante, «Colli Tortonesi» Bianco, «Colli
Tortonesi» Rosso, e Moscato Bianco.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Colli
Tortonesi» per la commercializzazione devono essere di capacita'
consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e
con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Colli
Tortonesi» con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal
toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacita'
inferiore ai 500 cl.

--------------
Allegato
Sottozona Monleale

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» con
riferimento alla sottozona «Monleale» e' riservata al vino ottenuto
da uve prodotte nella omonima sottozona e rispondente alle condizioni
e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» con
riferimento alla sottozona «Monleale» e' riservata al vino ottenuto
da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale,
coltivati a vitigno Barbera per un minimo dell'85%; possono
concorrere per un massimo del 15% altri vitigni a bacca di colore
analogo presenti nei vigneti idonei alla coltivazione per la Regione
Piemonte.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino di cui al punto 2 e' costituita
dai Comuni di Tortona, Viguzzolo, Castellar Guidobono, Casalnoceto,
Volpeglino, Monleale, Berzano di Tortona, Pozzolgroppo, Sarezzano,
Montemarzino, Momperone, Montegioco, Casasco, Brignano Frascata,
Volpedo limitatamente alla parte di territorio gia' delimitata
dall'art. 3 del presente disciplinare con l'esclusione della frazione
di Castellar Ponzano; sono comunque esclusi i vigneti aventi
esposizione a nord.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», con
riferimento alla sottozona «Monleale», e' riservata a vigneti
allevati a contro spalliera con sistema di potatura a «Guyot» a
vegetazione assurgente la cui densita', in ceppi per ettaro, non sia
inferiore a 4.000. L'interfilare non deve comunque superare metri
2,60.
La produzione massima deve essere di t 7,2/ha.
E' obbligatoria la vendemmia manuale per consentire la cernita
dei grappoli in osservanza delle piu' tradizionali ed elementari
regole enologiche.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
destinate alla vinificazione deve essere del 12,00 % vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione affinamento ed invecchiamento
per vini a denominazione di origine controllata devono essere
effettuate nell'intero territorio amministrativo dei Comuni, compresi
anche in parte, di cui all'art. 3, relativo alla zona di produzione
dei vini della denominazione di origine controllata «Colli
Tortonesi».
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore al 70% pari a 50,40 hl//ha:
qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri piu'
razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al
vino le migliori caratteristiche di qualita'.
4. Il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» deve essere
sottoposto ad un periodo di invecchiamento.

========================================
Tipologia | Durata | Decorrenza
========================================
|20 mesi di cui 6 mesi |
{Colli Tortonesi} | in contenitori di | 1° novembre dell'anno
Monleale | legno | di raccolta delle uve

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri
recipienti per non piu' dei 10% del totale del volume nel corso
dell'invecchiamento obbligatorio.
5. E' consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta sola
per ogni partita e previa segnalazione agli Organismi competenti,
nella misura massima del 15%, di vino atto a «Colli Tortonesi»
Monleale di diversa annata e/o vitigno.
6. Per il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» la scelta
vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge,
verso le denominazioni di origine «Colli Tortonesi» Barbera e
«Piemonte» Barbera.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini trascorso il periodo di affinamento obbligatorio, all'atto
dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad analisi
organolettica e chimico-fisica, e rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino carico, con sfumature granata;
odore: vinoso, intenso, persistente;
sapore: asciutto, armonico, di corpo, con lunga persistenza
gusto-olfattiva;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 gl;
tratto non riduttore minimo: 24 g/l per mille.
I vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi»
sottozona «Monleale», possono essere affinati in legno e pertanto
presentarne il sentore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

In sede di designazione il nome della sottozona Monleale puo'
precedere la denominazione «Colli Tortonesi» e figurare in caratteri
con dimensioni pari o inferiori a quelli usati per la denominazione
stessa.
E' obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione
dell'uva.

Art. 8.

Confezionamento

Il vino al consumo deve essere confezionato soltanto in bottiglie
della capacita' di lt 0,375 a lt 1,50.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Matera» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione  GU n.163 del 15-7-2005    (17:39:40   28 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Matera» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e
requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;
Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per il
riconoscimento della d.o.c. «Matera» e fatta propria dalla regione
Basilicata, in data 13 maggio 2004, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Matera»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Matera il 22 marzo 2005, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Matera» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
Viste le istanze e controdeduzioni avverso al sopracitato parere ed
alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dal
Consorzio di tutela primitivo di Manduria, dal Coordinamento
Regionale Citta' del Vino - Puglia, dal comune di Sava e dal comune
di Erchie, rispettivamente con note del 22 aprile 2005, 25 maggio
2005, 8 giugno 2005 e 15 giugno 2005, con le quali viene contestato
l'utilizzo del nome del vitigno «primitivo» in riconoscimenti di
nuove denominazioni di origine controllata atteso che lo stesso trova
radici storiche, colturali e culturali legate a territori della
provincia di Taranto;
Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, nella seduta del 23 giugno 2005,
nell'esaminare le sopradette istanze e controdeduzioni ha rilevato,
che il vitigno «primitivo n.» gia' da tempo rientra fra le varieta'
raccomandate e autorizzate, oggi idonee alla coltivazione, oltre che
nelle province della regione Puglia, anche nelle province di Potenza,
Matera, Caserta, Benevento, Salerno, Cagliari, Nuoro, Oristano,
Sassari, Latina; che la regione Basilicata con delibera della giunta
regionale in data 30 dicembre 2004 ha provveduto a confermare nella
classificazione delle varieta' di vite, per la produzione di uva da
vino, fra gli altri, il vitigno «primitivo n.» come idoneo alla
coltivazione nella regione stessa; che l'accordo del 3 febbraio 2005
tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, concernente tutela e
valorizzazione delle produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di
antica coltivazione, consente alle regioni interessate, in futuro, di
limitare l'uso del nome del vitigno stesso a determinati vini a
denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica
nell'ambito degli specifici disciplinari di produzione nonche', a
determinati territori di produzione, ha ritenuto, per le motivazioni
sopraesposte, di non doversi accogliere le suddette istanze e
controdeduzioni al parere citato nelle premesse;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento
della denominazione di origine controllata per il vino «Matera» e
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in
conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;
Decreta:

Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Matera» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Matera» e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'
dalla vendemmia 2005, il vino con la denominazione di origine
controllata «Matera», sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15 dellalegge 10 febbraio 1992, n. 164 - la
denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine
controllata «Matera» entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se a giudizio degli organi tecnici della regione Basilicata, le
denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la
regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita'
tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa
vigente.

Art. 4.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Matera», solo per le tipologie «rosso», «moro», «bianco»
e «spumante», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di
entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo
transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di
vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato
art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui
al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2
dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale
all'agricoltura.

Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Matera» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2005
Il direttore generale: Abate

Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«MATERA»
Art. 1.
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Matera» e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Matera» Rosso;
«Matera» Primitivo;
«Matera» Moro;
«Matera» Greco;
«Matera» Bianco;
«Matera» Spumante.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
«Matera» Rosso:
Sangiovese: minimo 60%; Aglianico: minimo 10%; Primitivo:
minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.
«Matera» Primitivo:
Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di
detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla
coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Moro:
Cabernet Sauvignion: minimo 60%; Primitivo: minimo 20%;
Merlot: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione
nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Greco:
Greco bianco: minimo 85%, possono concorrere alla produzione
di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla
coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.
«Matera» Bianco:
Malvasia bianca di Basilicata: minimo 70%; Greco bianco:
minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella
Regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.
«Matera» Spumante:
Malvasia bianca di Basilicata: minimo 70%; Greco: minimo 10%,
possono concorrere alla produzione di questo vino altri vitigni a
bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione
Basilicata, fino ad un massimo del 20%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Matera» comprende l'intero territorio amministrativo
della provincia di Matera.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» devono
essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le
specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le
produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.
Densità di impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata,
sia per le uve a bacca bianca che per le uve a bacca nera.
Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura consentiti sono quelli già usati nella zona. Per i nuovi
impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla
spalliera semplice.
E' facoltà della regione, successivamente, consentire le forme
di allevamento diverse (fatta esclusione per le pergole) qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Forzature ed irrigazione.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcoolometrico
volumico naturale minimo sono i seguenti:

========================================
| | Titolo alcoolometrico
| Produzione uva |volumico naturale minimo
Tipologia | Tonnellate/ettaro | % vol.
========================================
"Matera" Rosso | 10 | 11,50
---------------------------------------------------------------------
"Matera" Primitivo| 10 | 12,50
---------------------------------------------------------------------
"Matera" Moro | 10 | 11,50
---------------------------------------------------------------------
"Matera" Greco | 10 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
"Matera" Bianco | 10 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
"Matera" Spumante | 10 | 12,00

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere
riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi.
L'esubero potra' essere destinato, se ne sussistono i requisiti,
all'ottenimento della I.G.T. Basilicata.
Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l'intera
partita non potra' essere rivendicata a d.o.c. "Matera".
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata nella vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio amministrativo della regione Basilicata.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate nella
stessa area di vinificazione.
La spumantizzazione deve essere effettuata all'interno della zona
di vinificazione di cui al comma 1.
La spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Matera» spumante deve essere effettuata con
fermentazione in bottiglia o con metodo classico, ai sensi del
regolamento CE n. 1493/99.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
Resa uva/vino e vino/ha.
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino
per ettaro, comprese le aggiunte per le elaborazioni dei vini
spumanti, sono le seguenti:

=========================================
Tipologia | Resa uva/vino
=========================================
"Matera" Rosso | 70
"Matera"Primitivo | 70
"Matera" Moro | 70
"Matera" Greco | 70
"Matera" Bianco | 70
"Matera" Spumante | 70

Ai limiti suddetti e' ammessa una tolleranza massima del 5%,
senza che abbia diritto alla rivendicazione a denominazione di
origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutta la partita.
2;L'immissione al consumo delle tipologie «Matera» Rosso,
«Matera» Primitivo, «Matera» Moro puo' avvenire solo dopo un periodo
di maturazione obbligatorio di 12 mesi a partire dal 1° novembre
dell'anno di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Matera» Rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: armonico, tipico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.
«Matera» Primitivo:
colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con
l'invecchiamento;
profumo: intenso, persistente caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5g/l;
estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.
«Matera» Moro:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intenso, persistente;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.
«Matera» Greco:
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
acidita' totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19.0 g/l.
«Matera» Bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
acidita' totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19.0 g/l.
«Matera» Spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: fruttato, tipico, gradevole;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol.;
acidita' totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18.0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
- Comitato per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare
con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidita' totale e
dell'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.
L'art. 7.
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' consentito, a norma di legge, il riferimento alle indicazioni
geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni,
aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Matera» Rosso,
«Matera» Primitivo, «Matera» Moro, l'indicazione in etichetta
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in
recipienti di volume nominale fino a 10 litri.
Per la tappattura valgono le norme comunitarie e nazionali in
vigore.
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Strevi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione  GU n.163 del 15-7-2005    (17:38:34   28 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino
«Strevi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e
requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;
Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data 3 marzo
2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di
origine controllata del vino «Strevi»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi in Strevi (Alessandria) il 31 marzo 2005,
con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Strevi» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento
della denominazione di origine controllata per il vino «Strevi» e
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in
conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;
Decreta:

Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino
«Strevi» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Strevi» e' riservata al
vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
vendemmia 2005, il vino con la denominazione di origine controllata
«Strevi», sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n 164 - la denuncia dei
rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine
controllata «Strevi» entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte, le denunce
risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione
stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita'
tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa
vigente.

Art. 4.
Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Strevi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di
entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo
transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di
vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato
art. 2, purche' non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2
dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale
all'agricoltura.

Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Strevi» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2005
Il direttore generale: Abate

Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«STREVI»
Art. 1.
Denominazione dei Vini
La Denominazione di Origine Controllata «Strevi» e' riservata al
vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per la seguente tipologia:
«Strevi» passito.
Art. 2.
Base ampelografica
Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito
deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti,
nell'ambito aziendale, dal vitigno Moscato bianco al 100%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a
Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito e' interamente
compresa nel territorio amministrativo del comune di Strevi in
provincia di Alessandria.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi»
passito devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche qualitative.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della iscrizione
all'Albo, unicamente i vigneti acclivi, ubicati in pendii e dossi
collinari soleggiati, a struttura prevalentemente di derivazione
argillosamarnosa e calcarea. Tenuto conto delle specifiche esigenze
del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito,
sono da considerarsi idonei soltanto i vigneti in esposizione solare
sui versanti collinari est, sud, ovest.
La giacitura dei terreni vitati, per favorire l'insolazione, deve
essere collinare con quota altimetrica minima di 160 metri s.l.m.,
con esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati,
pianeggianti o umidi.
Forme di allevamento e sistemi di potatura sono quelli
tradizionali: la controspalliera con vegetazione assurgente; il guyot
tradizionale, il cordone speronato basso. Per i nuovi impianti ed i
reimpianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con
una densita' di almeno 4.000 viti ad ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito non deve essere
superiore a 6.000 kg per ettaro in coltura specializzata ed a tale
limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, deve essere
riportata mediante cernita delle uve dove la produzione non superi
del 20% il limite medesimo.
Le uve al momento della raccolta devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12% vol. Le
uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine
Controllata «Strevi» passito che intendono fregiarsi della
specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5% vol.
La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino a
Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito con la menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo, deve essere di
5.400 kg per ettaro in coltura specializzata. In particolare, per
poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto di nuovo
impianto dovra' avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come
sotto appresso specificato:
al terzo anno di impianto:
«Strevi» passito: resa 3.200 kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;
al quarto anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 3.780 kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;
al quinto anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 4.320 kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;
al sesto anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 4.860 kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;
al settimo anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 5.400 kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima della
vendemmia, un limite massimo di produzione di uve per ettaro
inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone
comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e
forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento dopo la
raccolta, al sole ed all'aria aperta; all'aria aperta in cassette o
su graticci, in locali chiusi e ventilati, in camera
termoidrocondizionata escludendo il riscaldamento dell'uva e
dell'ambiente.
Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento
obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nel
territorio del comune di Strevi e dei comuni confinanti con lo stesso
(Acqui Terme, Cassine, Morsasco, Orsara Bormida, Ricaldone, Rivalta
Bormida, Visone).
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e
costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito
puo' essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad
un periodo di affinamento e invecchiamento di almeno due anni a
decorrere dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve.
La resa massima del vino non deve essere superiore al 50% del
rapporto uva vino e la produzione massima del vino non deve essere
superiore a 3.000 litri/ha.
La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di 2.700
litri per ettaro in coltura specializzata. In particolare il vigneto
di nuovo impianto, dovra' avere una resa ettaro ulteriormente ridotta
come appresso specificato:
al terzo anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 1.620 litri/ha;
al quarto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 1.890 litri/ha;
al quinto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 2.160 litri/ha;
al sesto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 2.430 litri/ha;
al settimo anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 2.700 litri/ha;
E' consentito l'uso di botti di legno.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito
all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo oro, piu' o meno intenso con eventuali riflessi
ambrati;
odore: ampio e caratteristico.
sapore: dolce, armonico, caratteristico, talvolta con
predominanza di frutti maturi;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol, di cui
almeno 12,50% vol effettivi;
per il vino «Strevi» passito con l'indicazione «vigna»: 20% vol
di cui almeno 13% vol effettivi;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il
sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
Alla Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli
aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione della Denominazione di Origine Controllata
«Strevi» passito e' consentito l'uso di indicazioni geografiche che
facciano riferimento a frazioni, aree, localita', cascine o vigneti
comprese nel territorio di produzione di cui all'art. 3, purche' le
uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche o
toponomastiche.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di
Origine Controllata «Strevi» passito la Denominazione di Origine puo'
essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal corrispondente
toponimo purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito
dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna», seguita
dal relativo toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve,
nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata
in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al
carattere usato per la Denominazione di Origine Controllata «Strevi»
passito.
Art. 8.
Confezionamento
Per l'immissione al consumo non sono consentiti recipienti
diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1
con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo, per la
commercializzazione devono essere di capacita' non superiore a 50 cl.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»  GU n.163 del 15-7-2005    (17:36:53   28 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2005
Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione
di origine controllata «Dolcetto di Dogliani».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Dolcetto di Dogliani» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla Regione Piemonte in data
1° ottobre 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto
di Dogliani»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani» pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
«Dolcetto di Dogliani», in conformita' al parere espresso ed alla
proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:

Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani», approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, è sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a decorrerre dalla vendemmia 2005.

Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già
dalla vendemmia 2005, il vino a denominazione di origine controllata
«Dolcetto di Dogliani», provenienti da vigneti non ancora iscritti al
relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, - la denuncia dei rispettivi terreni vitati
presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei
medesimi all'apposito albo dei vigneti «Dolcetto di Dogliani», entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte, le denunce
risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione
stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita'
tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa
vigente.
3. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in
deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni
concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Dolcetto di Dogliani» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2005
Il direttore generale: Abate

Allegato
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per la
seguente tipologia:
«Dolcetto di Dogliani».
Art. 2.
Base ampelografica
1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
che hanno nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Dolcetto 100%
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la
denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» devono
essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero
territorio dei comuni di: Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana,
Ciglie', Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Ciglie' ed in
parte dal territorio dei comuni di Roddino e Somano.
Tale zona e' cosi' delimitata: da una linea che partendo dalla
confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il confine
comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il confine
comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba. Segue detto confine che,
passando per quota 308, 311, 323, raggiunge il confine comunale di
Dogliani in prossimita' di cascina Michelotti. Segue quindi il
confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota 385.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente
Riavolo fino all'incontro dello stesso con il confine comunale di
Cissone indi piega a destra seguendo il confine comunale tra Cissone
e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale di
Dogliani in prossimita' di quota 609. Prosegue lungo il confine
comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la
strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a cascina
Bicocca. Raggiunge il concentrico di Somano e, in prossimita' di
quota 516, si inserisce sulla provinciale di Somano-Dogliani che
segue in direzione di Dogliani fino in prossimità di quota 362
allorche' incontra il confine comunale di Dogliani.
Indi la linea di delimitazione prosegue seguendo successivamente
il confine tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e
Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Murazzano, tra Clavesana e
Marsaglia, tra Rocca Ciglie' e Marsaglia, tra Rocca Ciglie' e
Castellino Tanaro, tra Rocca Ciglie' e Niella Tanaro, tra Ciglie' e
Niella Tanaro, tra Ciglie' e Mondovi', tra Bastia e Mondovi', tra
Bastia e Carru', tra Clavesana e Carru', tra Farigliano e Carru', tra
Farigliano e Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra Dogliani e
Lequio Tanaro, tra Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla
confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a Doc «Dolcetto di Dogliani» devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali
combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere
categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non
sufficientemente soleggiati;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle
uve;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non
inferiore a 3.300;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forma di allevamento: controspalliera e guyot)) e/o comunque atti a
non modificare in negativo le caratteristiche di qualita' delle uve e
dei vini;
pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di Dogliani» ed il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve
destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le
seguenti:

===========================================
| | titolo alcolometrico volumico
vini |resa uva kg/ha| mm. naturale
===========================================
"Dolcetto di Dogliani"| 8.000 | 11,00% vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine «Dolcetto di Dogliani» con menzione
aggiuntiva «vigna» seguita dal suo toponimo deve essere di kg
7.200.
La resa massima della uve in vino non deve essere superiore al
70%, qualora la resa uva vino superi detto limite, ma non oltre il
75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine
controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla produzione del vino «Dolcetto di Dogliani»
che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» debbono
presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50%
vol.
La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto
abbia un'eta' d'impianto di almeno 7 anni. Se l'eta' del vigneto e'
inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa e' pari:
al terzo anno

=========================================
| | titolo alcolometrico volumico
vini |resa uva kg/ha| mm. naturale
=========================================
"Dolcetto di Dogliani"| 4.300 | 11,50 % vol

al quarto anno

=========================================
| | titolo alcolometrico volumico
vini |resa uva kg/ha| mm. naturale
=========================================
"Dolcetto di Dogliani"| 5.000 | 11,50 % vol

al quinto anno

=========================================
| | titolo alcolometrico volumico
vini |resa uva kg/ha| mm. naturale
=========================================
"Dolcetto di Dogliani"| 5.800 | 11,50 % vol

al sesto anno

=========================================
| | titolo alcolometrico volumico
vini |resa uva kg/ha| mm. naturale
=========================================
"Dolcetto di Dogliani"| 6.500 | 11,50 % vol

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Dolcetto di Dogliani» devono essere riportati nei limiti
di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte ma non
superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio
della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima
della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi
competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio
interprofessionale puo' fissare i limiti massimi di vino per ettaro
inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto
alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In
questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani» devono essere effettuate
all'interno della provincia di Cuneo. Tuttavia, tenuto conto dei
diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette
operazioni di vinificazione le aziende ricadenti in provincia di
Savona che gia' dispongono della relativa autorizzazione ad
effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente
disciplinare.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:

============================================
vini | resa uva/vino | produzione max di vino
============================================
"Dolcetto di Dogliani" | 70% | 5.600 l/ha

Per l'impiego della menzione «vigna, fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva
kg/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto
il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici
piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire
al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso
l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione
vigente.
4. E' consentita a scopo migliorativo, una volta sola per ogni
partita e previa segnalazione agli organismi competenti, l'aggiunta,
nella misura massima del 15%, di vino a denominazione di origine
controllata «Dolcetto di Dogliani» piu giovane a vino a denominazione
di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» piu' vecchio e
viceversa.
5. Per la a denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani» la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le
condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine
controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe»
Dolcetto.
Per il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani» non e' consentito che la scelta vendemmiale derivi dalla
Denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani superiore» o «Dogliani».
6. Il vino destinato a denominazione di origine controllata
«Dolcetto di Dogliani» puo' essere classificato, con le denominazioni
di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e
«Langhe» Dolcetto purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti
previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del
detentore agli organi competenti.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, animandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
«Dolcetto di Dogliani» con menzione «vigna: 11,50%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare
i limiti dell'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo con
proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani», e' consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non
traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani», la denominazione di
origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita
dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino
«Dolcetto di Dogliani», intendono accompagnare la denominazione di
origine con la menzione «vigna abbiano effettuato la vinificazione
delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei
registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata
in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere
usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata «Dolcetto di Dogliani», e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento.
1. I contenitori in cui viene confezionato il vino a
denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» per la
commercializzazione devono essere di vetro, di capacita' consentita
dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con
l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. Il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani» con menzione «vigna» seguito dal relativo toponimo, per la
commercializzazione deve essere immesso al consumo in bottiglie di
capacita' nominale inferiore a 500 cl con esclusione di contenitori
di capacita' nominale di 200 c1.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»  GU n.161 del 13-7-2005    (17:35:12   28 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 giugno 2005
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata «Conegliano Valdobbiadene».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo VI e l'allegato
VI, concernenti norme sui vini di qualita' prodotti in regioni
determinate;
Visto il regolamento (CE) n. 1795/2003 della commissione del
13 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 262 del 14 ottobre 2003, che modifica l'allegato VI,
punto D.2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio con
il quale e' stata prorogata al 31 agosto 2005 la deroga per
consentire al V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» l'utilizzo, nei
limiti stabiliti dallo stesso disposto, di uno o piu' prodotti
vitivinicoli non originari della regione determinata per la
tradizionale pratica correttiva;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e
successive modificazioni con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
prot. n. 62912 del 10 giugno 2005, concernente disposizioni urgenti
per la produzione del V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» ed in
particolare l'art. 1, comma 1, nel quale in via del tutto eccezionale
e senza pregiudizio per l'approvazione dei disciplinari di produzione
di nuove denominazioni di origine o per la modifica dei disciplinari
di produzione dei vini DO esistenti, viene autorizzato l'ampliamento
dell'area di produzione della denominazione di origine controllata
«Conegliano Valdobbiadene», in modo da prevedere la delimitazione di
un'area limitrofa aggiuntiva nella quale prevedere la esclusiva
produzione delle uve delle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero,
Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica
correttiva richiamata nelle premesse;
Vista la richiesta del Consorzio per la tutela del vino Prosecco di
Conegliano - Valdobbiadene, fatta propria dalla regione Veneto con
nota 15 giugno 2005, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 3
e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata «Conegliano Valdobbiadene» attualmente vigente, al fine
di consentire agli operatori di poter utilizzare, anche oltre il
31 luglio 2005, la tradizionale pratica del taglio delle partite di
vino destinate all'elaborazione della tipologia Prosecco spumante;
Visto il parere favorevole della regione Veneto espresso in data
15 giugno 2005, prot. n. 438146/48.23/4;
Vista la presa d'atto del Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini
sulla sopra richiamata autorizzazione ed in particolare di quanto
prescritto al comma 1 dell'articolo unico del soprarichiamato decreto
ministeriale nella seduta del 23 giugno 2005;
Considerata che la pratica correttiva per il V.S.Q.P.R.D.
«Conegliano Valdobbiadene», consistente nell'utilizzare uve derivanti
dalle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e
Chardonnay, non originari della regione determinata nei limiti
imposti dalla citata normativa comunitaria, ha ormai una lunga e
consolidata tradizione ed e', pertanto, irrinunciabile per i numerosi
produttori del V.S.Q.P.R.D., in quanto l'abbandono della stessa
comporterebbe un pregiudizio incalcolabile per il livello qualitativo
e l'immagine dello stesso V.S.Q.P.R.D.;
Considerato che la deroga di cui al citato regolamento (CE) n.
1795/2003 scadra' il 31 agosto 2005 e che entro tale termine occorre
presentare alla commissione la norma che regolamenti a livello
nazionale la pratica correttiva in questione, in conformita' alla
normativa comunitaria in materia di V.Q.P.R.D.;
Considerato che la eccezionale situazione tecnico produttiva del
V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» e' tale da giustificare
l'ampliamento dell'area di produzione della stessa denominazione di
origine, in modo da prevedere la delimitazione dell'area limitrofa
aggiuntiva nella quale prevedere la esclusiva produzione delle
varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay
da destinare alla pratica correttiva in questione;
Attesa l'urgenza di procedere alla modifica del disciplinare della
denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» nei
termini di cui sopra;
Decreta:
Articolo unico
1. Ai sensi del decreto ministeriale, prot. n. 62912, del 10 giugno
2005, sono modificati, come nel testo annesso al presente decreto,
l'art. 3 - Zona di produzione delle uve - e l'art. 5 - Norme per la
vinificazione - del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» riconosciuto con
decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e successive
modificazioni.
2. Le predette disposizioni entrano in vigore a partire dalla
vendemmia 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2005
Il direttore generale: Abate

Annesso
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «CONEGLIANO VALDOBBIADENE».
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
A) La zona di produzione delle uve di cui all'art. 2, atte alla
produzione dei vini Conegliano-Valdobbiadene, comprende il territorio
collinare dei comuni di: Conegliano - S. Vendemiano - Colle Umberto -
Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - Follina - Miane -
Valdobbiadene - Vidor - Farra di Soligo - Pieve di Soligo - S. Pietro
di Feletto - Refrontolo - Susegana.
In particolare tale zona e cosi delimitata: si prende come punto
di partenza per la descrizione dei confini la localita' Fornace (q.
175) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il
confine di questo comune incontra la strada Valdobbiadene-Segusino.
Da questo punto il confine sale insieme a quello del comune verso
nord e toccando monte Pianar (q. 442) giunge a monte Perlo (q. 610);
quivi si stacca per procedere verso est. Toccata casa Simonetto il
confine attraversa il rio Ron per arrivare alla localita' Croce (q.
474); passa successivamente sotto le casere S. Maria, Zoppe,
Geronazzo; fino a monte Castello (q. 569).
Dal monte Castello, per le casere Bartolin ed Oltrin esso entra
nel borgo di Val di Guietta. Dal borgo di Val il confine,
costeggiando a cento metri la strada che porta a Combai, raggiunge la
piazza di detto paese. Quivi, seguendo la strada che porta alla
chiesa, raggiunge la casera Duel, poi, percorrendo il crinale della
collina, attraversa la strada Miane-Campea, risale per monte Tenade
e, sempre seguendo il crinale del colle, raggiunge localita' Tre
Ponti sulla strada Follina-Pieve di Soligo.
Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di
Suel e percorrendo il crinale passa a monte della chiesetta di S.
Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di la», ed a monte di Resera; il
confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con
la RevineTarzo.
Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada,
raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con la strada
Refrontolo-Cozzuolo, in localita' Ponte Maset, segue quindi il
confine tra il monte di Tarzo e Vittorio Veneto fino a raggiungere la
strada vicinale detta «dei Piai» e delle Perdonanze, segue detta
strada fino all'incrocio di questa con il rio Cervada, scende lungo
il Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo-Vittorio
Veneto, prosegue verso questa citta' fino all'incrocio con la strada
che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto; scende quindi
verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si dirige verso
S. Martino di Colle Umberto. Dopo borgo Campion gira a destra per la
strada comunale di S. Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere
sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di
qui' prosegue verso Conegliano.
Al bivio Gai superato l'incrocio con la Pontebbana o statale 13
segue la nuova circonvallazione della citta di Conegliano per
inserirsi sulla stessa statale 13 in localita' Ferrera.
Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare
subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a
Colfosco, chiamata anche strada della Barca.
Da Colfosco, seguendo la strada «Mercatelli», il confine procede
fino al bivio per Falze' per piegare e raggiungere Pieve di Soligo
lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo
a via Chisini).
Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via
Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo
la strada maestra Soligo - Ponte di Vidor attraversando Farra di
Saligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor,
lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo Bigolino il
confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere,
deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale
ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento del torrente
La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si
erge bruscamente sul Piave, corre il bordo del terrazzo per risalire
sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in corrispondenza della
chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui', percorrendo la strada
maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di nuovo la localita' Fornace
chiudendo cosi il perimetro della zona delimitata.
B) Il vino «Conegliano Valdobbiadene» ottenuto da uve raccolte
nel territorio della frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato
Cartizze, del comune di Valdobbiadene, ha diritto alla
sottospecificazione «Superiore di Cartizze».
Tale sottozona e cosi' delimitata: si prende come punto di
partenza il ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana sulla strada
comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Borer (q. 184) e Soprapiana
(q. 197). Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il
fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle Zente che segue
fino alla confluenza con il fossa Piagar; segue ancora il fosso di
Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali nn. 63.71 (comune
di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII).
Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre
tra i mappali nn. 547 e 735, taglia i mappali nn. 540 e 543, seguendo
la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali nn.
547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale n. 542 fino
all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.
Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo
incrocio (fontana del bicio) segue la strada vicinale dei Menegazzi
fino al punto d'intersezione della strada con il crinale del monte
Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a monte della
casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese (tre
siepi).
Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere
la strada vicinale dei Monti, la percorre e alla prima curva (mappale
n. III del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. b, foglio X) sale
per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente
sulla strada dei Monti nei pressi del capitello.
Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella
comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e
prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada
Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cal de
Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il
confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei
mappali nn. 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio XI,
proseguendo a nord tra i mappali nn. 149 - 151, nn. 148 - 151
attraversa la strada vicinale del Campione, passa tra i mappali nn.
178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il fosso
delle Teveselle, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale,
corre tra i mappali 21-65 del comune di S. Pietro di Barbozza, sez.
B, foglio XIII, indi nn. 22-67, numeri 66-67, attraversa la strada
dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i
mappali nn. 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con
il punto di partenza (ponte sulla Teva).
C) La zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot bianco,
Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale
pratica di cui all'art. 5, comma 5, comprende il territorio
amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella
Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano;
Farra di Soligo; Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo;
Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San
Vendemiano; Sarmede; Segusino; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor;
Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco; Castelcucco; Cavaso del
Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello;
Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del
Grappa; Pederobba; Possagno del Grappa; S. Zenone degli Ezzelini;
Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione delle uve, di cui all'art. 2,
devono essere effettuate all'interno dei comuni della zona di
produzione delimitata all'art. 3, comma a), anche se compresi
soltanto in parte nella zona delimitata.
Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e
Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al comma
5.3 del presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona
prevista dall'art. 3.
Per quanto riguarda la sottozona «Superiore di Cartizze», le
operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il
territorio del comune di Valdobbiadene.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le
caratteristiche peculiari.
5.2 - Elaborazione.
Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante,
ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la
stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa,
nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento,
devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.
Il vino a denominazione di origine controllata «Conegliano
Valdobbiadene» elaborato nella versione spumante, puo' essere messo
in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente
con esclusione dei tipi «extra-brut» e «dolce».
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini di consentire che le suddette operazioni di
preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia
di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte
interessate producano - da almeno dieci anni prima dell'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930 - i vini spumanti e frizzanti, utilizzando come vino base il
«Conegliano Valdobbiadene», reso spumante o frizzante con i metodi
tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.
5.3 - Pratiche tradizionali.
Nella elaborazione del vino frizzante e spumante di cui all'art.
1 è ammessa la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti
dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e
Chardonnay, da sole o congiuntamente, in quantita' non superiore al
15%, provenienti dai vigneti iscritti agli appositi elenchi, ubicati
nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera C), a condizione
che il vigneto, dal quale provengono le uve di Prosecco usate nella
vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la
presenza di uve della varieta' minori, di cui all'art. 2, sommata a
quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15%
sopra indicata.
Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di
tale tradizionale pratica correttiva dovra', comunque, sempre
sostituire un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che potra'
essere preso in carico come vino da tavola.
5.4 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutte le tipologie; per la tipologia spumante essa deve
intendersi al netto della presa di spuma. Qualora la resa uva/vino
superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione
ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non
ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il
diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la
partita.