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Legislazione del vino; leggi e notizie.

 

Modifica al disciplinare di produzione della doc «Montello e Colli Asolani»  GU n.161 del 13-7-2005    (17:29:50   28 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 giugno 2005
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata «Montello e Colli Asolani».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo VI e l'allegato
VI, concernenti norme sui vini di qualita' prodotti in regioni
determinate;
Visto il regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione del
13 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 262 del 14 ottobre 2003, che modifica l'allegato VI,
punto D 2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio con
il quale e' stata prorogata al 31 agosto 2005 la deroga per
consentire al V.S.Q.P.R.D. «Montello e Colli Asolani» l'utilizzo, nei
limiti stabiliti dallo stesso disposto, di uno o piu' prodotti
vitivinicoli non originari della regione determinata per la
tradizionale pratica correttiva;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e
successive modificazioni con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
prot. n. 62912 del 10 giugno 2005, concernente disposizioni urgenti
per la produzione del V.S.Q.P.R.D. «Montello e Colli Asolani» ed in
particolare l'art. 1, comma 1, nel quale in via del tutto eccezionale
e senza pregiudizio per l'approvazione dei disciplinari di produzione
di nuove denominazioni di origine o per la modifica dei disciplinari
di produzione dei vini DO esistenti, viene autorizzato l'ampliamento
dell'area di produzione della denominazione di origine controllata
«Montello e Colli Asolani», in modo da prevedere la delimitazione di
un area limitrofa aggiuntiva nella quale prevedere l'esclusiva
produzione delle uve delle varietà di vite Pinot bianco, Pinot nero,
Pinot grigio e Chardonnay, con destinazione alla tradizionale pratica
correttiva richiamata nelle premesse;
Data la richiesta del Consorzio per la tutela dei vini Montello e
Colli Asolani, fatta propria dalla regione Veneto con nota 15 giugno
2005, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 3 e 5 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
«Montello e Colli Asolani» attualmente vigente, al fine di consentire
agli operatori di poter utilizzare, anche oltre il 31 luglio 2005, la
tradizionale pratica del taglio delle partite di vino destinate
all'elaborazione della tipologia prosecco spumante;
Visto il parere favorevole della regione Veneto espresso in data
15 giugno 2005, prot. n. 438156/48.23/4;
Vista la presa d'atto del Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini
sulla sopra richiamata autorizzazione ed in particolare di quanto
prescritto al comma 1 dell'articolo unico del sopra citato decreto
ministeriale nella seduta del 23 giugno 2005;
Considerata che la pratica correttiva per il V.S.Q.P.R.D. «Montello
e Colli Asolani», consistente nell'utilizzare uve derivanti dalle
varietà di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay,
non originari della regione determinata nei limiti imposti dalla
citata normativa comunitaria, ha ormai una lunga e consolidata
tradizione ed e', pertanto, irrinunciabile per i numerosi produttori
del V.S.Q.P.R.D., in quanto l'abbandono della stessa comporterebbe un
pregiudizio incalcolabile per il livello qualitativo e l'immagine
dello stesso V.S.Q.P.R.D;
Considerato che la deroga di cui al citato regolamento (CE) n.
1795/2003 scadra' il 31 agosto 2005 e che entro tale termine occorre
presentare alla Commissione la norma che regolamenti a livello
nazionale la pratica correttiva in questione, in conformità alla
normativa comunitaria in materia di V.Q.P.R.D.;
Considerato che la eccezionale situazione tecnico produttiva del
V.S.Q.P.R.D. «Montello e Colli Asolani» è tale da giustificare
l'ampliamento dell'area di produzione della stessa denominazione di
origine, in modo da prevedere la delimitazione dell'area limitrofa
aggiuntiva nella quale prevedere la esclusiva produzione delle
varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay
da destinare alla pratica correttiva in questione;
Attesa l'urgenza di procedere alla modifica del disciplinare della
denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» nei
termini di cui sopra;
Decreta:
Articolo unico
1. Ai sensi del decreto ministeriale, prot. 62912, del 10 giugno
2005, sono modificati, come nel testo annesso al presente decreto,
l'art. 3 - Zona di produzione dele uve - e l'art. 5 - Norme per la
vinificazione - del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata «Montello e Colli Asolani» riconosciuto con
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e successive
modificazioni.
2. Le predette disposizioni entrano in vigore a partire dalla
vendemmia 2005.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2005
Il direttore generale: Abate

Annesso
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «MONTELLO E COLLI ASOLANI».
Art. 3.
Area di produzione del vino
A) Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che
comprende tutto il territorio del comune di Monfumo e parte del
territorio dei comuni di: Asolo, Caerano S. Marco, Castelcucco,
Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del
Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del
Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e
Volpago del Montello.
Tale zona e' cosi' delimitata: dalla localita' Ciano in comune di
Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la
provinciale della «Panoramica del Montello» fino al punto d'uscita
sulla stessa della traversale del Montello contraddistinta con il n.
14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla
«Panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle che da sul fiume
Piave. Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta
della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla
localita' detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia,
prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di
Nervesa e Susegana lungo la litorale del Piave che passando per
l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest
lungo la strada statale n. 248 «Schiavonesca-Marosticana» che
percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di
Vicenza in prossimita' del km. 42,500 circa, nel comune di S. Zenone
degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine seguendo verso nord
la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in localita'
Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui'
prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord
costeggiando la strada per Paderno del Grappa.
Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la
rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa toccando Tuna
Rover e giunto in localita' Fornace piega a nord-ovest per la
localita' Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello
raggiunge la localita' Giustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi
a monte della «Pedemontana del Grappa» a una quota di circa 300 m e
cioe' al limite di vegetazione naturale della vite.
Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in
corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obiedo
e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa
400 m a nord della «Pedemontana del Grappa».
Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta
dell'abitato del Granigo un comune di Cavaso, da dove in linea retta
giunge alla località Costa Alta. Da quì, a quota 303, segue dagli
inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana
porta a sud-est sulla «Pedemontana del Grappa».
Scende quindi per tale strada e ritornato sulla «Pedemontana del
Grappa», il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di
intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il
centro abitato di Pederobba.
Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in
corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo,
tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 m e
poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche,
dove raggiunge la quota 146 m in prossimita' della riva del Piave.
Da quota 146 m prosegue lungo la strada verso sud fino ad
incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km
27,800 circa.
Lungo tale strada prosegue verso sud ed all'altezza della
località Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca,
la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il
canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è
iniziata la delimitazione.
B) La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco,
Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale
pratica di cui all'articolo 5, comprende il territorio amministrativo dei
seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di
Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo;
Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago;
San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino;
Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor;
Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco; Castelcucco; Cavaso del
Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello;
Maser; Montebelluna; Monfumo; Nervesa della Battaglia; Paderno del
Grappa; Pederobba; Possagno del Grappa; S. Zenone degli Ezzelini;
Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e quelle relative alla
elaborazione dei mosti o vini destinati a vini spumanti, di cui
all'art. 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di
produzione delimitata nell'art. 3 A). Tuttavia, tenuto conto delle
situazioni tradizionali di produzione, consentito che tali operazioni
siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in
parte nella zona di produzione ed in quelli di: Altivole, Crespano
del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene e
Farra di Soligo.
Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e
Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente
articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista
dall'art. 3.
E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su
richiesta delle ditte interessate, di consentire che le operazioni di
elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione degli
spumanti possano essere effettuate anche al di fuori del territorio
precisato nel precedente comma purche' all'interno della provincia di
Treviso, a condizione che:
1) le ditte interessate dimostrino di essere esistenti alla
data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 novembre 1991;
2) le ditte di cui trattasi presentino richiesta motivata e
corredata da una documentazione atta a provare spumantizzazione dei
vini «Montello e Colli Asolani» Prosecco, Chardonnay e Pinot Bianco
antecedentemente alla suddetta data di pubblicazione del
sopramenzionato decreto.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Montello e Colli Asolani» un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale per il Prosecco del 9,50%; per il Rosso, Merlot, Chardonnay,
Pinot Bianco e Pinot Grigio del 10% e del 10,50% per il Cabernet
Franc e Cabernet Sauvignon.
Durante la fase di produzione del vino sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Nella preparazione del vino Prosecco è ammessa la pratica
tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di
uve Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero e Chardonnay, da sole o
congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi elenchi
e situati nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera B),
purche' il prodotto finito contenga almeno l'85% di vino proveniente
dal vitigno Prosecco.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente la richiesta di modifica al disciplinare di produzione della Docg "Chianti Classico"  GU n.161 del 13-7-2005    (17:20:17   28 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Chianti Classico».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE
E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vino Chianti
Classico intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7, comma 1, del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Chianti Classico»,
ha espresso nella riunione del 23 giugno 2005, parere positivo al
suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto direttoriale, la modifica dell'art. 7 del disciplinare di
produzione secondo il testo di cui appresso:
Art. 7.
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti
Classico» è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal
marchio «Gallo Nero» nella forma grafica e letterale allegata al
presente disciplinare di produzione in abbinamento inscindibile con
la denominazione «Chianti Classico».
Tale marchio e' sempre inserito nella fascetta sostitutiva del
contrassegno di Stato prevista dalla normativa vigente.
I confezionatori hanno inoltre la possibilità di apporre
separatamente il marchio «Gallo Nero», stampato e distribuito
esclusivamente dal Consorzio di tutela vino Chianti Classico, sul
collo della bottiglia.
L'utilizzo del marchio «Gallo Nero» e' curato direttamente dal
Consorzio tutela vino Chianti Classico che deve distribuirlo anche ai
non associati alle medesime condizioni economiche e di utilizzo
riservate ai propri associati.
2. Nella designazione del vino «Chianti Classico» puo' essere
utilizzata la menzione «vigna» ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, a condizione che sia seguita dal
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia specifica nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia
delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e
nei documenti di accompagnamento.
3. E' consentito inoltre l'uso di menzioni che facciano riferimento a
nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non
abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in
inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel
rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.
4. E' consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle
quali provengono effettivamente le uve da cui il vino è stato
ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponimi delle
vigne, siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla
legge 10 febbraio 1992, n. 164, e relativi decreti di applicazione.
5. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Chianti
Classico» per l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata
di produzione delle uve.
6. Nell'etichettatura e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato»,
«superiore», «vecchio» e simili.
7. Il termine «Classico» nell'etichettatura dei vini rispondenti
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire
la parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali
a quelli utilizzati per questa.
8. Per i vini prodotti nel territorio di cui all'art. 3, aventi
diritto alla DOCG Chianti accompagnata dalla specificazione
«Classico», il termine «Classico» segue obbligatoriamente la
denominazione d'origine Chianti anche nella denuncia delle uve o
nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di
accompagnamento.
9. In deroga a tale obbligo, tuttavia, e' consentito che
contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della
produzione del vino, di cui all'art. 16 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno stesso
del raccolto, i produttori dell'uva o del vino possano rinunciare al
diritto alla specificazione «Classico». Tale rinuncia, che e'
irrevocabile, si riferisce a tutta o parte della produzione aziendale
e comporta separata annotazione della quantita' e dei vasi vinari in
cui essa e' conservata nel registro di produzione o di carico e
scarico.
10. Entro lo stesso termine del 15 dicembre il produttore
dell'uva o del vino deve comunicare gli estremi delle predette
quantita' all'Ispettorato repressione frodi, alle camere di commercio
detentrici dell'albo del Chianti Classico, competenti per territorio.
11. L'analisi chimico-fisica ed organolettica prevista dalla
prima frase del comma 1 dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, per la quantita' di Chianti Classico a cui si riferisce la
rinuncia al termine «Classico», si effettua alla produzione
a prescindere dall'esame organolettico prescritto per le DOCG
nella fase dell'imbottigliamento previsto dalla seconda frase del
medesimo comma, e in riferimento ai requisiti previsti per il Chianti
Classico.
12. Per le uve dei vigneti iscritti all'albo del Chianti Classico
e i relativi vini, sono ammesse le scelte vendemmiali e le
riclassificazioni per altre DOC o IGT, qualora la base ampelografica
sia compatibile nel rispetto delle norme vigenti.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi»  GU n.160 del 12-7-2005    (17:13:57   28 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 luglio 2005
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Bivongi».

IL DIRETTORE GENERALE
per la Qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1996, con il quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Bivongi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Vista la domanda presentata dalla regione Calabria intesa ad
ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Bivongi»;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Bivongi» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro parere da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 5
del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Bivongi» ed all'approvazione del relativo testo appresso
riportato, in conformita' al parere espresso ed alla proposta
formulata dal citato Comitato;
Decreta:

Art. 1.
1) L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Bivongi», riconosciuto con
decreto ministeriale del 24 maggio 1996, e' sostituito per intero dal
testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a partire dalla vendemmia 2005.

Art. 2.
1) Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel
decreto ministeriale del 24 maggio 1996.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2005
Il direttore generale: Abate

MODIFICA DELL'ART. 5 DEL DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «BIVONGI»
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio dei vini di cui all'art. 2, devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.
2. Inoltre, le predette operazioni, possono essere effettuate anche
nel territorio amministrativo del comune di Roccella Jonica, a
condizione che gli stabilimenti di vinificazione siano ubicati ad una
distanza non superiore ai 1000 metri dal confine della zona
delimitata nel precedente art. 3.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
4. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite
percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
5. Il tipo rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva
deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio
di almeno due anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di
produzione delle uve.
6. La denominazione di origine controllata «Bivongi» rosso può
essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto da uve che
rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la
preparazione dei vini novelli.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della Doc «Irpinia»  GU n.160 del 12-7-2005    (17:11:18   28 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, inerente la richiesta di riconoscimento della Denominazione di
origine controllata dei vini «Irpinia».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
1992, N. 164
Esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
«Irpinia»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Campania;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi ad Avellino il giorno 6 maggio 2005, con
la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 23 giugno 2005, parere favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche ed
integrazioni, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «Irpinia»
Art. 1.
Denominazioni e vini
La denominazione di origine controllata «Irpinia» e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Tipologie relative ai vini «Irpinia»:
«Irpinia» Bianco;
«Irpinia» Rosso;
«Irpinia» Rosato;
«Irpinia» Novello;
«Irpinia» Coda di volpe;
«Irpinia» Falanghina;
«Irpinia» Fiano;
«Irpinia» Greco;
«Irpinia» Piedirosso;
«Irpinia» Aglianico;
«Irpinia» Sciascinoso;
«Irpinia» Falanghina spumante;
«Irpinia» Fiano spumante;
«Irpinia» Greco spumante;
«Irpinia» Fiano passito;
«Irpinia» Greco passito;
«Irpinia» Aglianico passito;
«Irpinia» Aglianico liquoroso;
«Irpinia» sottozona Campi Taurasini.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione d'origine controllata di cui all'art. 1 è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione variotale:
«Irpinia» di cui al precedente art. 1, senza specificazione
della sottozona:
«Irpinia» Bianco: greco dal 40 al 50%, fiano dal 40 al 50%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri
vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente,
inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione
Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del
20%;
«Irpinia» Rosso, Rosato, Novello: aglianico almeno per il 70%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri
vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente,
inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione
Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del
30%;
«Irpinia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
aglianico, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso e
sciascinoso: con almeno l'85% del corrispondente vitigno; per la
restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca
di colore analogo, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le
varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la
provincia di Avellino;
«Irpinia» Spumante: con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni: falanghina, fiano, greco; il vitigno oggetto di
specificazione deve essere presente almeno per l'85%; possono
concorrere, per la eventuale percentuale restante, altri vitigni, a
bacca bianca non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi
tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la
provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
«Irpinia» Passito: con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni: fiano, greco, aglianico; il vitigno oggetto di
specificazione deve essere presente almeno per l'85%; possono
concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni,
congiuntamente o disgiuntamente, di analogo colore del vitigno
oggetto di specificazione, non aromatici, inclusi tra le varietà
idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di
Avellino nella percentuale massima del 15%;
«Irpinia» Aglianico Liquoroso: aglianico almeno per l'85%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri
vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente,
inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione
Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del
15%.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con
la specificazione della sottozona di cui al precedente art. 1:
«Irpinia» Campi Taurasini: con almeno l'85% di aglianico; per
la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a
bacca nera non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi
tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la
provincia di Avellino.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 è così stabilita:
«Irpinia», nelle tipologie bianco, rosso, rosato, novello,
passito (quest'ultimo con la specificazione del vitigno), liquoroso,
spumante (con la specificazione del vitigno), aglianico, coda di
volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso, sciascinoso: le aree
vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio
amministrativo della provincia di Avellino;
«Irpinia» con l'indicazione della sottozona Campi Taurasini:
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Taurasi,
Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio,
Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano,
Montemiletto, Paternopoli, Pietradetusi, Sant'Angelo all'Esca, San
Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina,
Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano
di San Domenico.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente.
Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione
d'origine controllata «Irpinia», con o senza sottozona, sono da
considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti,
unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni che
corrispondono a tutti i seguenti requisiti essenziali:
giacitura pedocollinare e/o collinare, fino a 600 m. s.l.m;
tale limite non si applica ai vigneti siti nei territori ricadenti
nei comuni gia' inclusi nelle zone di produzione dei vini DOCG Fiano
di Avellino e Greco di Tufo e Taurasi ed ai vigneti inclusi nella
sottozona «Campi Taurasini»;
conformazione orografica tale da evitare il ristagno delle
acque e l'eccessiva umidita';
esposizione adatta alla corretta maturazione delle uve.
Sono da escludere, di conseguenza, dalla zona di produzione di
cui al precedente articolo, tutte le zone e le aree poste e comprese:
nei fondovalle, in zone umide perchè adiacenti a fiumi,
torrenti o invasi di acqua;
in zone fortemente ombreggiate, boschive o in radure esposte a
nord;
in zone di bassa pianura e in terreni situati oltre i 600 metri sul livello del mare;
in zone dove l'esposizione non garantisce una corretta
maturazione delle uve.
Densità di impianto.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere razionali e tali da non modificare le
caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I nuovi impianti e
reimpianti devono prevedere un numero di ceppi per ettaro non
inferiore a 2.400 ceppi. Per i nuovi impianti e reimpianti è vietata
l'adozione di forme di allevamento orizzontali. Non è consentita ogni
pratica di forzatura. E' permessa l'irrigazione di soccorso.
Resa a ettaro e gradazione naturale minima.
La produzione massima per ettaro di coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Irpinia» devono rispettare i sotto elencati limiti:

=======================================
| | Titolo alcolometrico
|Produzione massima di | volumico naturale
Tipologie | uva t/Ha | minimo %vol
=======================================
Bianco | 13 | 10,00
---------------------------------------------------------------------
Rosato | 13 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
Rosso | 13 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
Novello | 13 | 10,00
---------------------------------------------------------------------
Spumante (Fiano, | |
Greco, Falanghina) | 12 | 10,50
---------------------------------------------------------------------
Liquoroso (Aglianico) | 12 | 12,00
---------------------------------------------------------------------
Coda di Volpe | 12 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
Falanghina | 12 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
Fiano anche nella | |
tipologia Passito | 12 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
Greco anche nella | |
tipologia Passito | 12 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
Aglianico anche nella | |
tipologia Passito | 12 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
Piedirosso | 12 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
Sciascinoso | 12 | 11,00
---------------------------------------------------------------------
Irpinia Campi | |
Taurasini | 11 | 11,00

Nelle annate più fruttuose le quantità di uve destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia»
devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, purchè la
resa unitaria non superi per piu' del 20% i limiti stessi.
Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva ammessa dovra' essere calcolata in relazione all'effettiva
estensione del terreno vitato.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia puo'
modificare i limiti massimi di resa unitaria e il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo in conformità alle norme di
legge.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di
spumantizzazione e di eventuale invecchiamento dei vini a
denominazione di origine controllata «Irpinia» con o senza menzione
di vitigno e per i vini a denominazione di origine controllata
«Irpinia» con la sottozona di cui all'art. 1, devono essere
effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, sentito il parere della regione Campania, consentire che le
predette operazioni possano avvenire in stabilimenti situati nel
territorio regionale, a condizione che le ditte interessate ne
facciano richiesta e dimostrino di aver vinificato, prima
dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, uve
destinate alla produzione del vino IGT «Irpinia» e di aver
commercializzato con tale denominazione i vini ottenuti.
Arricchimento.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla
denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere effettuato
alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma
restando la resa massima del 70% dell'uva in vino.
Elaborazione.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» Spumante
con la menzione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco,
falanghina, devono essere elaborati secondo le norme comunitarie e
nazionali e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente
disciplinare. Nel caso detti vini siano elaborati con il metodo
classico, non possono essere immessi al consumo prima di 20 mesi dal
1° ottobre dell'anno di raccolta della partita piu' recente. Le
operazioni di spumantizzazione devono avvenire all'interno della
provincia di Avellino, fatte salve le deroghe di cui al comma 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» Passito
con la menzione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco, aglianico,
devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale
tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure
dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico
volumico totale non inferiore al 15,50%. E' vietata ogni aggiunta di
mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve
essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la
vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» liquoroso
devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale
tipologia, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico
totale non inferiore al 16,00%. E' vietata ogni aggiunta di mosti
concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere
immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo la
vendemmia.
Resa uva/vino.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti
i vini. Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata.
Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutta la partita.
Per le tipologie passito e liquoroso la resa di uva in vino non
deve superare il 40%.
Invecchiamento.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona
Campi Taurasini, devono essere destinati ad un periodo di
invecchiamento di almeno 9 mesi a far tempo dal 1° novembre dell'anno
della vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione d'origine controllata «Irpinia» di cui
all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Irpinia» Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Irpinia» Rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, persistente;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Irpinia» Rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Irpinia» Novello:
colore: rosso porpora;
odore: vinoso, fruttato, intenso;
sapore: secco o abboccato, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Irpinia» Fiano Passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico dei
vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui
effettivo almeno 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Irpinia» Greco Passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui
effettivo almeno 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Irpinia» Aglianico Passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui
effettivo almeno 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Irpinia» Aglianico Liquoroso:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: pieno, vellutato, caldo, secco o con pronunciata
rotondita' per i tipi abboccato, amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui
effettivo almeno 15,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Irpinia» Falanghina Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del
vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Irpinia» Fiano Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del
vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Irpinia» Greco Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del
vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Irpinia» Aglianico:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: secco, giustamente tannico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Irpinia» Piedirosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, persistente e intenso;
sapore: secco, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Irpinia» Sciascinoso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico, intenso;
sapore: secco, morbido, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Irpinia» Falanghina:
colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini;
odore: floreale, fruttato, intenso;
sapore: secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Irpinia» Fiano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Irpinia» Greco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo e: 16 g/l.
«Irpinia» Coda di volpe:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Irpinia» sottozona Campi Taurasini:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico e gradevole;
sapore: secco, giustamente tannico, morbido, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia»
sottozona Campi Taurasini non puo' essere immesso al consumo prima
del 1° settembre dell'anno successivo a quello della produzione.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e
l'estratto non riduttore minimo, con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e
non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.
E' consentito altresì l'uso, secondo le disposizioni di legge
vigenti, di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, che
facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree e
localita' dalle quali provengono le uve da cui il vino, così
qualificato, è stato ottenuto.
Caratteri e posizione in etichetta.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata «Irpinia», la specificazione del nome del
vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta al di sotto della
denominazione «Irpinia», in caratteri e dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.
Annata.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine
controllata «Irpinia», ad eccezione delle tipologie spumante, deve
sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Vigna.
La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal
corrispondente toponimo e' consentita in conformità alle norme
vigenti.
Art. 8.
Confezionamento
Volumi nominali, chiusura e recipienti.
Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» deve
essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di
volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti.
I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con
tappo di sughero, o di altro materiale consentito dalla normativa
vigente. E' ammesso il tappo a vite e/o strappo esclusivamente per le
bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,200 litri.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della Doc «Vittoria»  GU n.159 del 11-7-2005    (17:09:47   28 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini inerenti la richiesta di riconoscimento della denominazione di
origine controllata dei vini «Vittoria».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
1992, n. 164
Esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
«Vittoria»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Ragusa il giorno 18 maggio 2005, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 23 giugno 2005, parere in favore
al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero delle
politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Allegato
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «VITTORIA».
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Vittoria» è riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Vittoria» Rosso,
«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola,
«Vittoria» Frappato,
«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia»,
«Vittoria» Novello.
Art. 2.
Piattaforma ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono
essere ottenuti da vigneti che nell'ambito aziendale hanno la
seguente composizione varietale:
«Vittoria» Rosso: dal 50% al 70% di Calabrese o Nero d'Avola e
dal 30% al 50% di Frappato;
«Vittoria» Calabrese o Nero di Avola: Calabrese o Nero d'Avola
minimo 85%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla
coltivazione nella Regione Siciliana, massimo 15%;
«Vittoria» Frappato: Frappato minimo 85%, altri vitigni a bacca
nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione
Siciliana, massimo 15%;
«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia: Ansonica o Inzolia o
Insolia minimo 85%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione nella Regione Siciliana massimo 15%;
«Vittoria» Novello: Calabrese o Nero d'Avola e/o Frappato
minimo 80%, altri a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione
Siciliana massimo 20%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Vittoria» che include territori ricadenti in tre
province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania risulta
delimitata come appresso:
a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produzione
comprende tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate,
Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del territorio
comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del comune di Ragusa
e' delimitata tra i limiti territoriali di S. Croce Camerina e
Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di
Donnafugata e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della
strada ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la
C.da Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello successivo
che attraversa la strada rurale sino al congiungimento con la strada
provinciale S. Croce Camerina-Comiso (al km 9,600 circa), proseguendo
fino ad innestarsi con la stradella inter-poderale per case Tommasi
ed arrivare al limite territoriale con il comune di Vittoria;
b) provincia di Caltanissetta: in tale provincia la zona di
produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino ed è delimitata come
appresso:
Comune di Niscemi.
Parte del territorio comunale cosi' delimitata:
iniziando a sud-est, dalla strada provinciale
Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la strada consortile
Valle Pileri-Ponte Gallo (al km 13 da Caltagirone), seguendo il
vallone Terrana (limite tra le province di Catania e Caltanissetta)
sino a Monte Paolo e risalendo a sud-ovest, fino ad arrivare a Case
Iacona e raccordarsi con la strada consortile Mortelluzzo-Giardino
del Fico, sino all'innesto con la strada provinciale
Caltagirone-Niscemi (esattamente al km 15 da Niscemi) e seguendo la
medesima fino a ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada
consortile Valle Pileri-Ponte Gallo.
Comune di Gela.
Parte del territorio comprendente le contrade «Rinazzi», «Feudo
Nobile», «Spina Santa», «Passo di Piazza», «Priolo Sottano»,
«Farello», «Monacella», «Piano Stella», «Valle Ambra», «Mignechi» e
«Priolo Soprano»; cosi' delimitate:
iniziando da nord dalla Regia trazzera Gela-Niscemi all'altezza
del confine intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale
confine sino a raggiungere il confine interprovinciale
Caltanissetta-Catania; da qui percorrendolo verso sud, fino al
confine interprovinciale Caltanissetta-Ragusa e lungo esso sino al
mare Mediterraneo; indi verso ovest per un breve tratto di costa,
sino alla strada interpoderale Mignechi e lungo essa in direzione
nord, sino alla strada vicinale Piana del Signore-Catarrosone e
deviando verso ovest, lungo la stessa sino all'incrocio con la strada
vicinale Spina Santa-Rizzuto, percorrendola per un breve tratto sino
all'incrocio con la ss. n. 115 Centrale Sicula, da qui in direzione
nord, lungo la strada vicinale Piana del Signore-Spina Santa sino
all'innesto con la Regia trazzera Gela-Niscemi e lungo la strada
poderale Poggio-Chiancata sino all'incrocio con la strada vicinale
Gela-Sabuci e percorrendola verso sud-ovest, sino all'incrocio con la
strada vicinale Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione nord sino
a raggiungere il fiume Maroglio; seguendo il corso del fiume verso
sud-ovest sino alla confluenza con il fiume Gela; da qui risalendo il
corso del fiume Gela in direzione nord, fino alla presa della diga
Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si diparte dalla
diga sino all'innesto con la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e
lungo essa, a sud-est, fino al crocevia con la Regia trazzera
Gela-Niscemi, la quale si percorre verso nord fino al confine
intercomunale Gela-Niscemi.
Comune di Riesi.
Parte del territorio comunale comprendente la contrada
Castellazzo, cosi' delimitata: a sud la trazzera
Riesi-Mazzarino-Pietraperzia, a nord-ovest la strada vicinale
Allampato-Castellazzo e ad est la provinciale Riesi-Pietraperzia che
interseca entrambe.
Comuni di Butera e Mazzarino.
Parte dei rispettivi territori comunali comprendenti le contrade
Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera; Favara e Mulara di Mazzarino
costituenti un corpo unico e cosi' delimitata: iniziando dalla
contrada Iudeca dall'innesto della s.s. n. 190 con la regia trazzera
Licata Barrafranca, oggi rotabile, in direzione nord-est fino al
confine intercomunale di Butera e Mazzarino, percorrendo tale confine
in direzione est sino alla strada vicinale Pantano-Mulara e lungo
essa fino all'innesto con la s.s. n. 190 in prossimita' del km 2, che
si percorre in direzione est per circa m 200 sino all'incrocio con la
strada vicinale Favara-Abbeveratoio Mastra e lungo quest'ultima in
direzione sud e poi ovest sino all'innesto con la strada vicinale San
Giacomo all'altezza del bevaio, indi si segue il tratto di confine
inter-comunale Butera Mazzarino sino a raggiungere la strada vicinale
Punturo-Favara la quale si percorre verso ovest sino all'innesto con
la trazzera Butera-Riesi e lungo quest'ultima fino alla strada di
bonifica n. 32 e seguendo la stessa chiude la delimitazione
incrociando la Regia trazzera Licata-Barrafranca e la ss. n. 190.
c) provincia di Catania: in tale provincia la zona di
produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone ed è mappata come
seguito:
Inizia a nord, al km 5, della strada vicinale Portosalvo
Moschitta San Mauro, in prossimita' dell'abbeveratoio nella zona
archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva di livello
473) sino alla strada Provinciale San Mauro di Sotto e da questa
prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.
Segue un tratto di quest'ultima sino a lambire alla curva di
livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata
Gela Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone sino
all'attraversamento della strada vicinale Balatazze Saracena nei
pressi della Villa Marotta, prosegue superando l'incrocio con la
strada vicinale Madonna della viasino alla strada vicinale
Saracena-Commenda e da questa alla strada vicinale Commenda-Piano San
Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.
Dall'anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria Caltagirone
prosegue in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n.
63 Caltagirone-Granieri-Mazzarrone-Comiso e lungo la medesima sino al
bivio della strada per Grammichele sino a Case De Blasi, taglia a
nord-est nelle vicinanze delle Case Forno e sfiorando la curva di
livello 381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia Eubea,
segue un tratto del confine tra i comuni di Caltagirone e Licodia
Eubea, taglia la curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per
Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello Mangaliviti; ad est il
fiumicello Mangaliviti sino al bivio della strada per Licodia Eubea
(in prossimita' della curva di livello 348), segue quest'ultimo a sud
sino alla Casa Cantoniera, da dove prosegue lungo la strada per
Chiaramonte Gulfi, fino al limite delle province di Catania e Ragusa;
a sud, segue il predetto limite provinciale fino al fiume Acata,
prosegue lungo il medesimo, attraverso il ponte, continua ancora
lungo il fiume che e' anche il limite provinciale, risale al nord sul
confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate raggiunge le Quattro
Finaite e prosegue ad ovest ancora il limite provinciale, lungo la
strada Piano Chiazzina Borgo Ventimiglia prosegue lungo il confine
tra i comuni di Caltagirone ed Acate in contrada Piano Stella, sino
al torrente Ficuzza, in contrada Baudarello; ad ovest e nord, risale
lungo il predetto torrente sino al raccordo con il Vallone Terrana,
continua lungo lo stesso che e' anche limite tra le province di
Catania e Caltanissetta, sino a raggiungere la contrada Gallo,
prosegue lungo la strada consortile Valle Pilieri-Ponte Gallo di
confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi, raggiunge il bivio
della strada provinciale 39 Caltagirone Niscemi (al km 13 da
Caltagirone), taglia ad est, in prossimità della Masseria Valle
Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada provinciale
predetta, segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la contrada
«Il Mandorlo», sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da qui si
raccorda con la strada provinciale San Mauro di Sopra, sino
all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali, climatiche e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria»
e sue specificazioni devono essere attinenti a conferire alle uve ed al
vino le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono
essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e
del vino.
Per gli impianti esistenti o realizzati dopo l'approvazione del
presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a
spalliera semplice o ad alberello.
Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo
l'approvazione del presente disciplinare e' di 4000.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
aggiuntiva.
La resa massima di uva non deve essere superiore di dieci tonnellate per
ettaro in coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovrà essere riportata, purchè la produzione non superi del
20% il limite stesso.
La Regione Siciliana con proprio decreto, sentito il Consorzio
volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un
limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria»
e sue specificazioni, inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare, dandone comunicazione immediatamente al Ministero delle
politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
I vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine
controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di
Vittoria Classico» possono far parte, per le tipologie compatibili,
dell'albo della denominazione di origine controllata «Vittoria».
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata «Vittoria» e sue specificazioni
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol. per i
tipi rossi e di 11,5% vol. per le tipologie Ansonica o Inzolia o
Insolia e Novello.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero
territorio della zona di produzione delimitata all'art. 3,
nell'intero territorio della provincia di Ragusa e negli interi
territori amministrativi dei comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e
Mazzarino in provincia di Caltanissetta; e di Caltagirone, Licodia
Eubea e Mazzarrone in provincia di Catania.
Tuttavia le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo
sono consentite anche in cantine situate al di fuori della predetta
zona, ma comunque all'interno dei comuni confinanti con la zona di
produzione.
La resa massima di uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%, pari a 70 hl ettaro.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% di resa uva-vino decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono
essere immessi al consumo:
«Vittoria» Rosso non prima del 30 marzo dell'anno successivo
alla vendemmia;
«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola non prima del 1° giugno
dell'anno successivo alla vendemmia;
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
E' ammesso l'arricchimento secondo la normativa vigente.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono
avere le seguenti caratteristiche:
«Vittoria» Rosso:
colore: rosso da rubino a ciliegia;
odore: dal floreale al fruttato talvolta con sentore di
frutta secca;
sapore: secco, caldo, di corpo, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
odore: dal floreale al fruttato, caratteristico;
sapore: secco, caldo, robusto, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol acidita'
totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
«Vittoria» Frappato:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: intenso dal fruttato al floreale;
sapore: asciutto, giustamente tannico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol acidita'
totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, delicato;
sapore: secco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Vittoria» Novello:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso talvolta con
riflessi violacei;
odore: dal floreale al fruttato;
sapore: morbido, vinoso, fragrante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Art. 7.
Etichettatura - Designazione - Presentazione
Alla denominazione di origine controllata «Vittoria» è vietato
aggiungere qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. Nell'etichettatura
il nome geografico dei vini a denominazione di origine controllata
«Vittoria» deve precedere le specificazioni aggiuntive di cui
all'art. 1.
E' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento ad unita' amministrative,
frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino qualificato e' stato ottenuto.
Art. 8.
Annata - Contenitori
Per i vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» è
obbligatorio indicare nell'etichettatura l'annata delle
uve quando sono state prodotte. La commercializzazione per il consumo, se in bottiglia, deve
avvenire in contenitori di vetro tradizionali della capacita' massima
di 5 litri.