Tutto sulla viticoltura e la produzione del vino.
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Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e
delle i.g.t. dei vini inerente la richiesta di
riconoscimento della Docg «Cerasuolo di Vittoria»
GU
n.159 del 11-7-2005 (16:34:18 28 luglio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini inerente la richiesta di riconoscimento della
denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di
Vittoria».
IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10
FEBBRAIO
1992, n. 164
Esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata
e garantita «Cerasuolo di Vittoria»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana;
Visti i risultati dell'accertamento del «particolare
pregio»,
avvenuto in data 17 maggio 2005, sulla base delle norme
fissate dal
Comitato nazionale predetto;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Ragusa il giorno 18 maggio
2005, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 23 giugno 2005, parere
favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fii dell'emanazione del
relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta
proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero delle
politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187
Roma -
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
Proposta di disciplinare di produzione dei vini a
denominazione
di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo
di
Vittoria» gia' riconosciuta a denominazicine di origine
controllata
con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973
(modificato il 6 novembre 1991), e «Cerasuolo di Vittoria
Classico»
e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti
prescritti dal presente disciplinare.
Art. 2.
Piattaforma ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»
devono
essere ottenuti da vigneti che in coltura mono o
plurivarietale
nell'ambito aziendale hanno la seguente proporzione
ampelografica:
dal 50% al 70% di Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato.
Art. 3.
Zona di produzione
Il territorio di produzione delle uve che possono essere destinate
alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria
Classico»
comprende una vasta area che include territori ricadenti in
tre
province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania e
risulta
delimitata come appresso:
a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di
produzione
comprende tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso,
Acate,
Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del
territorio
comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del comune
di Ragusa
e' delimitata tra i limiti territoriali di S. Croce Camerina
e
Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di
Donnafugata e seguendo la medesima fino al passaggio a
livello della
strada ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale
delimita la
C. da Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello
successivo
che attraversa la strada rurale sino al congiungimento con
la strada
provinciale S. Croce Camerina-Comiso ( al km 9,600 circa),
proseguendo fino ad innestarsi con la stradella
inter-poderale per
case Tommasi ed arrivare al limite territoriale con il
comune di
Vittoria;
b) provincia di Caltanissetta: in tale provincia la zona di
produzione comprende parte del territorio dei seguenti
comuni:
Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino ed è circoscritta
come
in seguito:
comune di Niscemi: parte del territorio comunale cosi'
delimitata: iniziando a sud-est, dalla strada provinciale
Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la strada
consortile
Valle Pileri-Ponte Gallo (al km 13 da Caltagirone), seguendo
il
vallone Terrana (limite tra le province di Catania e
Caltanissetta)
sino a Monte Paolo e risalendo a sud-ovest; fino ad arrivare
a Case
Iacona e raccordarsi con la strada consortile
Mortelluzzo Giardino
del Fico, sino all'innesto con la strada provinciale
Caltagirone-Niscemi (esattamente al km 15 da Niscemi ) e
proseguendo la
medesima fino a ricongiungersi con il predetto bivio, con la
strada
consortile Valle Pileri-Ponte Gallo;
comune di Gela: parte del territorio comprendente le
contrade
« Rinazzi», «Feudo Nobile», «Spina Santa», «Passo di
Piazza», «Priolo
Sottano», «Farello», «Monacella», «Piano Stella», «Valle
Ambra»,
«Mignechi» e «Priolo Soprano»; cosi' delimitate: iniziando
da nord
dalla regia trazzera Gela-Niscemi all'altezza del confine
intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale
confine sino a
raggiungere il confine interprovinciale
Caltanissetta-Catania; da qui
seguendo verso sud, fino al confine interprovinciale
Caltanissetta Ragusa e lungo esso sino al Mare Mediterraneo;
indi
verso ovest per un breve tratto di costa, sino alla strada
interpoderale Mignechi e lungo essa in direzione nord, sino
alla
strada vicinale Piana del Signore Catarrosone e deviando
verso ovest,
lungo la stessa sino all'incrocio con la strada vicinale
Spina
Santa-Rizzuto, percorrendola per un breve tratto sino
all'incrocio
con la s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in direzione
nord, lungo
la strada vicinale Piana del Signore- Spina Santa sino
all'innesto
con la regia trazzera Gela-Niscemi e lungo la strada
poderale
Poggio-Chiancata sino all'incrocio con la strada vicinale
Gela Sabuci
e percorrendola verso sud-ovest, sino all'incrocio con la
strada
vicinale Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione nord
sino a
raggiungere il fiume Maroglio; proseguendo il corso del fiume
verso
sud-ovest sino alla confluenza con il fiume Gela; da qui
risalendo il
corso del fiume Gela in direzione nord, fino alla presa
della diga
Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si
diparte dalla
diga sino all'innesto con la strada vicinale
Grotticelli-Sabuci e
lungo essa, a sud-est, fino al crocevia con la regia
trazzera
Gela-Niscemi, la quale si percorre verso nord fino al
confine
intercomunale Gela-Niscemi;
comune di Riesi: parte del territorio comunale comprendente
la contrada Castellazzo, così delimitata: a sud la trazzera
Riesi-Mazzarino-Pietraperzia, a nord-ovest la strada
vicinale
Allampato-Castellazzo e ad est la provinciale
Riesi-Pietraperzia che
interseca entrambe;
comuni di Butera e Mazzarino: parte dei rispettivi territori
comunali comprendenti le contrade Iudeca, San Giacomo e
Pantano di
Butera; Favara e Mulara di Mazzarino costituenti un corpo
unico e
cosi' delimitata: iniziando dalla contrada Iudeca
dall'innesto della
s.s. n. 190 con la regia trazzera Licata Barrafranca, oggi
rotabile,
in direzione nord-est fino al confine inter-comunale di
Butera e
Mazzarino, percorrendo tale confine in direzione est sino
alla via
vicinale Pantano - Mulara e lungo essa fino all'innesto con
la s.s.
n. 190 in prossimita' del km 2, che si percorre in direzione
est per
circa 200 metri sino all'incrocio con la strada vicinale
Favara Abbeveratoio Mastra e lungo quest'ultima in direzione
sud e
poi ovest sino all'innesto con la strada vicinale San
Giacomo
all'altezza del bevaio, indi si segue il tratto di confine
inter-comunale Butera Mazzarino sino a raggiungere la strada
vicinale
Punturo - Favara la quale si percorre verso ovest sino
all'innesto
con la trazzera Butera - Riesi e lungo questa fino
alla strada
di bonifica n. 32 e seguendo la stessa chiude la
delimitazione
incrociando la regia trazzera Licata - Barrafranca e la s.s.
n. 190.
c) Provincia di Catania: in tale provincia la zona di
produzione comprende parte del territorio dei seguenti
comuni:
Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone ed è delimitata
come
appresso:
inizia a nord, al km 5, della strada vicinale Portosalvo
Moschitta San Mauro, in prossimita' dell'abbeveratoio nella
zona
archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva
di livello
473) sino alla strada provinciale San Mauro di Sotto e da
questa
prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.
Segue un tratto di quest'ultima sino a lambire alla curva di
livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la
linea ferrata
Gela Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone
sino
all'attraversamento della strada vicinale Balatazze Saracena
nelle
vicinanze della Villa Marotta, prosegue superando l'incrocio
con la
strada vicinale Madonna della Via sino alla strada vicinale
Saracena
- Commenda e da questa alla strada vicinale Commenda - Piano
San
Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.
Dall'anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria Caltagirone
prosegue in direzione est sino al bivio con la strada
provinciale n.
63 Caltagirone - Granieri - Mazzarrone - Comiso e lungo la
medesima
sino al bivio della strada per Grammichele sino a Case De
Blasi,
taglia a nord-est in prossimita' delle Case Forno e
sfiorando la
curva di livello 381 continua nella strada vicinale 48 per
Licodia
Eubea, segue un tratto del confine tra i comuni di
Caltagirone e
Licodia Eubea, taglia la curva di livello 394 e prosegue
lungo la
strada per Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello
Mangaliviti;
ad est il fiumicello Mangaliviti sino al bivio della strada
per
Licodia Eubea (in prossimita' della curva di livello 348),
segue
quest'ultimo a sud sino alla Casa Cantoniera, da dove
prosegue lungo
la strada per Chiaramonte Gulfi, fino al limite delle
province di
Catania e Ragusa; a sud, segue il predetto limite
provinciale fino al
fiume Acata, prosegue lungo il medesimo, attraverso il
ponte,
continua ancora lungo il fiume che e' anche il limite
provinciale,
risale al nord sul confine tra i comuni di Caltagirone ed
Acate
raggiunge le Quattro Finaite e prosegue ad ovest ancora il
limite
provinciale, lungo la strada Piano Chiazzina Borgo
Ventimiglia
prosegue lungo il confine tra i comuni di Caltagirone ed
Acate in
contrada Piano Stella, sino al torrente Ficuzza, in contrada
Baudarello; ad ovest e nord, risale lungo il predetto
torrente sino
al raccordo con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso
che è
anche limite tra le province di Catania e Caltanissetta,
sino a
raggiungere la contrada Gallo, prosegue lungo la strada
consortile
Valle Pilieri - Ponte Gallo di confine tra i comuni di
Caltagirone e
Niscemi, raggiunge il bivio della strada provinciale 39
Caltagirone
Niscemi (al Km 13 da Caltagirone), taglia ad est, in
prossimità
della masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente
la strada
provinciale predetta, segue la stradella Valle Pilieri,
attraversa la
contrada «Il Mandorlo», sino a raggiungere il fiume Maroglio,
e da
qui si raccorda con la strada provinciale San Mauro di
Sopra, sino
all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata a garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» è
riservata
al territorio già delimitato con il primo decreto di
riconoscimento
del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e
comprende tutto il territorio comunale dei seguenti comuni
in
provincia di Ragusa: Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte
Gulfi,
Santa Croce Camerina, e parte del territorio di:
Niscemi, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle
contrade: Priolo Soprano: Priolo Soprano (oggi al catasto
comune di
Gela, foglio 163) e Terrana (oggi al catasto comune di
Caltagirone,
ai fogli 277, 292, 293, 294, 295, 296);
Gela, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle
contrade: Rinazzi (ai fogli 120, 121, 122, 123), Valle Ambra
- C. da
Feudo Nobile (ai fogli 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173,
206, 207,
208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 223, 224, 225, 236, 237,
247),
Spina Santa (ai fogli 157, 159, 199, 200, 231), Passo di
Piazza (ai
fogli 203, 219, 220, 221, 229, 230, 231, 241), Priolo
Sottana (ai
fogli 131, 160, 161, 162, 201, 202, 204), Farello (ai fogli
196, 197,
198), Monacella (ai fogli 164, 165, 205), Piano Stella (ai
fogli 232,
233, 234, 235, 242, 244, 245) e Mignechi (ai fogli 239, 240,
243,
250);
Caltagirone, in provincia di Catania limitatamente alle
contrade: Santo Pietro (ai fogli 281, 282, 283, 284, 285,
289),
Ficuzza (ai fogli 286, 299, 301, 302, 303) C. de Mazzarrone
- Piano
Chiesa - Botteghelle, (oggi in catasto: comune di Mazzarrone
istituito con legge regionale n. 55/1976, codice U4CJA ai
fogli 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) e Granieri (ai fogli 248,
266, 267);
Licodia Eubea, in provincia di Catania, limitatamente alle
contrade: Piano Sciri (ai fogli 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16,
20, 28, 30)
e Sciri Sottana (oggi al catasto comune di Mazzarrone,
codice U4CJB
ai fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria
Classico»,
devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le
specifiche
caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura
devono
essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle
uve e
del vino.
Per gli impianti esistenti e realizzati dopo l'entrata in
vigore
del presente disciplinare sono ammesse esclusivamente le
forme di
allevamento ad alberello ed a spalliera semplice.
Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati
dopo
l'approvazione del presente disciplinare è di 4000.
I vigneti hanno diritto alla D.O.C.G. solo a cominciare dal
terzo
anno di produzione.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione
di soccorso. Per i vini a denominazione di origine
controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria
Classico»
la produzione massima di uva non deve essere superiore a 8
tonnellate per ettaro in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo
di
Vittoria Classico», devono essere riportati nei limiti di
cui sopra
purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi,
fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di
cui
trattasi.
La Regione siciliana con proprio decreto, sentito il
Consorzio
volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, può
stabilire un
limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria
Classico»
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,
dandone
comunicazione immediata al Ministero delle politiche
agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo
di
Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» un titolo
alcolometrico
volumico naturale minimo di 12,50% vol.
I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni
anno,
tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve
e sulla
base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento
della
vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la D.O.C.G.
«Cerasuolo
di Vittoria» per i produttori del «Cerasuolo di Vittoria
Classico»
oppure, per tutti i produttori della D.O.C.G. «Cerasuolo di
Vittoria»
e «Cerasuolo di Vittoria Classico», la denominazione di
origine
controllata «Vittoria» nelle sue sottospecificazioni.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento ed
affinamento
devono essere effettuate nell'intero territorio della zona
di
produzione delimitata all'art. 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio della provincia di Ragusa e negli interi
territori
amministrativi dei comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e
Mazzarino
in provincia di Caltanissetta; e di Caltagirone, Licodia
Eubea e
Mazzarrone in provincia di Catania.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al
65%,
pari a 52 hl per ettaro per i vini a denominazione di
origine
controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo
di
Vittoria Classico».
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 70%,
l'eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita.
Oltre il 70% di resa uva-vino decade il diritto alla
denominazione
di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» deve essere immesso al consumo solo
dopo un
periodo di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi e
comunque non
prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia. Per
il vino
a denominazione di origine controllata «Cerasuolo di
Vittoria
Classico», il periodo di affinamento in bottiglia non potrà
essere
inferiore ad 8 mesi e l'immissione al consumo non potra'
avvenire
prima del 31 marzo del secondo anno successivo alla
vendemmia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
locali, leali e costanti; atte a conferire al vino le sue
peculiari
caratteristiche.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» all'atto dell'immissione al consumo
devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Cerasuolo di Vittoria»:
colore: da rosso ciliegia a violaceo;
odore: da floreale a fruttato;
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 13% vol;
acidita' totale minima 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
«Cerasuolo di Vittoria Classico»:
colore: rosso ciliegia tendente al granato;
odore: di ciliegia, che nei vini invecchiati puo' tendere
anche a note sensoriali di prugna secca, cioccolato, cuoio,
tabacco;
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
Art. 7.
Etichettatura, designazione, presentazione
Alla denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo
di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' vietata
l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi
«extra»,
«fine», «scelto», «selezionato» e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni aggiuntive geografiche e
toponomastiche, che facciano riferimento ad unità
amministrative,
frazioni, contrade, aree, fattorie e località, nonchè
geopedologiche, dalle quali provengono le uve da cui il vino
così
qualificato è stato ottenuto. Nella designazione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo
di
Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» può essere
utilizzata
la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal
corrispondente
toponimo, che la relativa zona sia distintamente
specificata
nell'albo dei vigneti, che la vinificazione l'elaborazione e
la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati e
che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella
denuncia
delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di
accompagnamento.
Art. 8.
Annata, contenitori
Per i vini a denominazione di origine controllata e
garantita
«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»
e'
obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da
cui il vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»
devono
essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro
tradizionali fino a litri 5.
 
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o
«Isonzo del Friuli»
GU
n.136 del 14-6-2005 (14:11:58 1 luglio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 31 maggio 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione
di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei
vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative ed integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30
ottobre
1974 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine
controllata dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»,
ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e
successive
modifiche:
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la Tutela
della
Denominazione di Origine dei Vini «Friuli Isonzo» in data 29
ottobre
2004, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare dei
vini a
denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o
«Isonzo del
Friuli» relativamente all'art. 6 (caratteristiche al
consumo) e
all'art. 8 (confezionamento);
Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere
favorevole
espresso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 28
gennaio
2005, prot. n. RAF 77/8437;
Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la
Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle
Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini relativo alla richiesta di
modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 10 marzo
2005;
Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi
previsti,
istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso
il
parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»,
approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre
1974 e
successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo
annesso al
presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere
dalla
vendemmia 2005.
Art. 2.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata
«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», è tenuto a norma di
legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2005
Il direttore generale: Abate
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
«FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL FRIULI»
Art. 1.
La denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o
«Isonzo
del Friuli» e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli»
o
«Friuli Isonzo» con la specificazione di una delle seguenti
indicazioni di vitigno:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Moscato giallo;
Pinot bianco
Pinot grigio;
Riesling (da Riesling renano);
Riesling italico;
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Cabernet franc;
Franconia;
Merlot;
Moscato rosa;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino;
è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti
costituiti dai
corrispondenti vitigni. La denominazione di origine
controllata
«Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» seguita dalla
specificazione
«bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca
e
relativi mosti e vini, elencati nel precedente elenco di
indicazioni
di vitigno, escluse le varieta' «Moscato» e «Traminer
aromatico».
La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli»
o
«Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «rosso» è
riservata al
vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa e relativi
mosti e
vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni di
vitigno,
escluse la varieta' «Moscato rosa».
La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli»
o
«Friuli Isonzo», seguita dalla specificazione «rosato» e'
riservata
al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa,
elencati nel
precedente elenco di indicazioni di vitigno esclusa la
varieta'
«Moscato rosa» o dalla vinificazione di un coacervo di uve
rosse e
bianche anche separatamente, escluse le varietà aromatiche.
Nella produzione del vino a denominazione di origine
controllata
«Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» Cabernet possono
concorrere,
congiuntamente o meno, le uve dei vitigni Cabernet Franc e
Cabernet sauvignon.
La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli»
o
«Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «vendemmia
tardiva» è
riservata al vino ottenuto dalle uve di Tocai friulano,
Sauvignon,
Verduzzo friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Malvasia
istriana,
vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito
un
appassimento naturale e vendemmiate tardivamente.
Nella tipologia Chardonnay «spumante» è consentito
aggiungere di
uve di Pinot nero, aventi diritto alla denominazione di cui
all'art.
1, fino ad un massimo del 15 % del totale.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a
denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o
«Isonzo del
Friuli» ricade nella provincia di Gorizia e comprende i
terreni
vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei
Comuni di:
Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier
d'Isonzo,
Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il
territorio
dei comuni di Cormons, Capriva del Friuli, San Lorenzo
Isontino,
Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra
d'Isonzo,
Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei legionari, San Canzian
d'Isonzo
e Staranzano in provincia di Gorizia.
Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo dalla strada statale n. 14 in prossimità del km
17,500
e cioe' dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud
l'argine
sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare la strada per
C. Rondon.
Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e
superata
Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C. Risaia
segue
quest'ultima verso sud per 200 m e da qui prosegue lungo una
linea
retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di
Monfalcone
(localita' Marcelliana) segue poi il viale S. Marco che in
direzione
nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e
proseguendo in
linea retta raggiunge la cima del colle La Rocca (q. 88). Da
q. 88 in
linea retta verso nord-est raggiunge M. Cosich (q. 112)
incrociando
l'oleodotto transalpino, segue verso nord il tracciato
dell'oleodotto
transalpino fino a raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo,
una
volta superato il centro di Sagrado, ed incrocia con la
ferrovia per
Gorizia.
Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del
fiume
Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume
fino ad
incontrare il confine italo-sloveno.
Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad
incrociare l'isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue
la riva
del fiume Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui
prosegue verso
sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo
sino ad
incrociare la strada ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest,
raggiunge il confine comunale di Cormons, in localita' Bosco
di
Sotto, che segue verso sud fino al ponte sul torrente Versa
(località Braidata).
Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in
prossimita'
della q. 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che
costeggia ad ovest la località di Bosco di Sotto e poi
trasformatosi
in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800
circa.
Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada
statale n. 56
fino al sottopasso della ferrovia in prossimita' di q. 49.
Attraversato il sottopasso prosegue verso la strada comunale
che
toccando quota 57, conduce alla localita' denominata Fontana
del Faet
e si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso
nord-ovest
attraverso il centro abitato di Cormons, lungo le strade
comunali che
segnano il piede della collina.
Superata la localita' di San Giovanni e Lucia, la frazione
di
Brazzano e la localita' di San Rocco di Brazzano, si
immette, in
prossimita' di q. 71, sulla strada provinciale per Dolegna
del
Collio, che segue, in direzione Dolegna, fino ad incontrare
il
confine comunale del comune di Cormons. Procede quindi lungo
detta
linea di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il
confine
tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine, che
percorre
verso sud fino al ponte di Pieris da dove la delimitazione è
iniziata.
All'interno della zona di produzione sopra delimitata è da
escludersi parte del territorio del confine del comune di
Farra
d'Isonzo sito sull'interno della delimitazione che segue:
partendo
dalle case Pusnar, il limite segue a norma la strada per
Villanova di
Farra, passando per quote 49-48. Da qui verso ovest, segue
la strada
per C. Bressan (q. 48) giunge a borgo dei Conventi (q. 46) e
piega
verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'isonzo
(q. 45)
segue ad ovest la strada per Borgo bearzat e prosegue sino
ad
incontrare in prossimita' di Villa Zuliani, a q. 36 la
strada
Gradisca d'Isonzo - Borgo Zoppini. Di qui il limite piega
verso
nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada
statale n. 351
fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di
delimitazione.
Art. 4.
Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione
dei vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» devono essere
quelle
normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le
produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati (o di pianura alluvionale).
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione
all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164,
i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre
sono da
escludere i vigneti ubicati su dei terreni prevalentemente
argillosi e
privi di sostegno, quelli su terreni di risorgiva e su
tutti i
terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi.
Densità d'impianto.
Per i vigneti atti a produrre i vini con Denominazione di
origine
controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» nei nuovi
impianti
e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo'
essere
inferiore a 3.300 in coltura specializzata.
Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti
sono
quelli gia' usati nella zona (Guyot, Guyot doppio,
Cappuccina,
Cordone speronato).
Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La Regione puo' consentire diverse forme di allevamento
qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai sistemi di allevamento
della
vite ed alle produzioni proposte.
Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione, di soccorso.
Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
i vigneti atti alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo»
non
potranno produrre mediamente piu' di kg 4 di uva per ceppo
per i
vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano
e Merlot
e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.
A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una
produzione
per pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al
fine di non
superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura
specializzata
non deve superare t 13 per i vigneti destinati alla
produzione di
Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e
Merlot; t 12
per ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti
tipologie.
Queste rese comunque determinano una quantità di vino per
ettaro
atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri
91 per le
tipologie Tocai friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e
Merlot e a
ettolitri 84 per le altre tipologie di vino.
Per le tipologie «Isonzo del Friuli bianco» o «Friuli Isonzo
bianco», «Isonzo del Friuli rosato» o «Friuli Isonzo rosato»
e
«Isonzo del Friuli rosso» o «Friuli Isonzo rosso» la
produzione non
deve superare quella prevista per i vitigni di appartenenza
delle uve
utilizzate. Nelle annate buone i quantitativi di uve
ottenuti e
da destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» devono
essere
riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione
intera non
superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve devono assicurare a tutti i vini un titolo
alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,5% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Art. 5.
Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2
del
presente disciplinare di produzione, possono essere
effettuate
nell'intero territorio della zona di produzione delimitata
dall'art.
3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano
effettuate entro
l'intero territorio della provincia di Gorizia nonchè in
quello dei
comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del
comune di
Cervignano del Friuli in provincia di Udine.
In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione
siano
effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione
delle
uve, ma nel territorio amministrativo della Regione Friuli
Venezia
Giulia, e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi
alla
produzione dei vini di cui all'art. 1.
La deroga di cui sopra e' concessa dal Ministero delle
politiche
agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini, sentita la Regione e
comunicata
all'ispettorato repressione frodi ed alla Camere di
commercio
interessate.
La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio
delle
tre Venezie.
Arricchimento e colmature.
E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui
all'art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali,
con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti
all'Albo della
stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto
concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o
altre
tecnologie consentite.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro
peculiari
caratteristiche di qualita'.
E' consentita nella misura massima del volume del 15% la
correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti
e vini
di uguale colore ottenuti da uve provenienti dai vigneti
iscritti
all'Albo della denominazione di origine controllata «Isonzo
del
Friuli» o «Friuli Isonzo».
Per tali correzioni non sono utilizzabili i mosti e i vini
delle
varietà «Moscato giallo», «Traminer aromatico» e «Moscato
rosa».
Elaborazione.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere
elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
- La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la
vinificazione
«in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di
un
coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate
separatamente.
- Per la tipologia «vendemmia tardiva» le uve devono avere
subito
un appassimento sulla pianta tale da assicurare ai vini
ottenuti, un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore
a 13 %
vol, ed essere raccolte non prima di trenta giorni dopo
l'inizio del
periodo vendemmiale.
Resa uva/vino e vino/ettaro.
Per tutti i vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» la
resa
massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva e
la produzione massima di vino per ettaro, comprese le
aggiunte
occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti,
non deve
essere superiore al 70%.
Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma
non
oltre il 75%, le eccedenze non avranno diritto alla
denominazione di
origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade
il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
Il vino «vendemmia tardiva» non deve superare la resa del
60%.
Art. 6.
Le tipologie relative ai vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle
seguenti caratteristiche:
Bianco:
colore: paglierino più o meno carico;
profumo: fruttato;
sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico,
giustamente tannico e acido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l per vini tranquilli e 5,0
g/l
per i frizzanti;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
Rosso:
colore: rosso vivace, rubino;
profumo leggermente erbaceo;
sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico,
tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% volume;
acidità totale minima: 4.5 g/l per i vini tranquilli; 5,0
g/l per i frizzanti;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
Rosato:
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;
sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l per i vini tranquilli e 5,0
g/l per le tipologie frizzanti;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
Vendemmia tardiva:
colore: giallo oro ambrato più o meno intenso;
profumo: intenso complesso di muschio;
sapore: dolce armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Chardonnay:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Malvasia:
colore: paglierino;
profumo: gradevole;
sapore: asciutto, delicato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Moscato giallo:
colore: caratteristico giallo paglierino;
profumo: tipico ed aromatico caratteristico;
sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol;
acidita' totale minima 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot bianco:
colore: paglierino chiaro o leggermente dorato;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi ramati;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Riesling italico:
colore: paglierino;
profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato,
gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico,
caratteristico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Riesling:
colore: paglierino;
profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato,
gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico,
caratteristico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,6 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Sauvignon:
colore: dorato chiaro;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Tocai friulano:
colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;
profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Traminer aromatico:
colore: paglierino carico;
profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso,
caratteristico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
Verduzzo friulano:
colore: dorato piu' o meno carico;
profumo: vinoso caratteristico fruttato;
sapore: asciutto, demisec, amabile o dolce fruttato, di
corpo, lievemente tannico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Chardonnay spumante:
spuma: fine, vivace, perlage persistente;
colore: paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico, di fruttato;
sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Moscato giallo spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
profumo: tipico aromatico caratteristico;
sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot spumante:
spuma: fine, vivace, perlage persistente;
colore: paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
sapore secco o amabile, gradevolmente fruttato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Verduzzo friulano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: dorato più o meno carico;
profumo: caratteristico di fruttato;
sapore: asciutto amabile o dolce di corpo leggermente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo
caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, piu'
evidente nel Cabernet franc, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo.: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Merlot:
colore: rubino;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Franconia:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso ed armonico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Moscato rosa:
colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
profumo: di rosa fruttato;
sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, un po' aromatico gradevole, leggermente,
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Refosco dal Peduncolo rosso:
colore: rosso con tendenza al violaceo;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature
granate;
profumo: vinoso caratteristico, con sentore di piccoli
frutti;
sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale min: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato gradevole;
sapore: secco o amabile, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Moscato rosa spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
profumo: caratteristico fruttato;
sapore: aromatico amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale min. 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore netto: 15,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche
Tipiche dei
Vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e
dell'estratto secco
netto con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno,
il sapore dei vini può rivelare gradevole sentore di legno.
Art. 7.
Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli
aggettivi «fine»,«scelto», «selezionato» e similari. E'
tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle
del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e
altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Localita'.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche
di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, località,
dalle quali
provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita'
delle
vigenti disposizioni in merito.
Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative, esclusi i nomi e i marchi
aziendali,
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in
caratteri
tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati
per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali
più
restrittive.
L'indicazione del vitigno in etichetta deve figurare in
caratteri
non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli
utilizzati per
indicare la denominazione stessa.
Tipo merceologico.
L'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto per gli
spumanti e' obbligatoria nei limiti della normativa
comunitaria;
quella dei vini non spumanti e' facoltativa per i tipi
secchi o
abboccati e obbligatoria per i tipi amabili o dolci.
Annata.
Nell'etichettatura dei vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli
Isonzo»
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e'
obbligatoria.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e'
consentita,
alle condizioni previste dalla legge.
Art. 8.
Tappatura e recipienti.
I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti
di
vetro di capacita' non superiore a tre litri devono essere
chiusi con
tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o altro materiale
inerte
consentito.
 
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
«Pietraviva» e approvazione del relativo disciplinare di
produzione
GU
n.146 del 25-6-2005 (14:11:14 1 luglio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 14 giugno 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
«Pietraviva» e approvazione del relativo disciplinare di
produzione.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata dall'«Associazione Produttori
Vini
Toscani - A.PRO.VI.TO» con sede in Siena, intesa ad ottenere
il
riconoscimento della denominazione di origine controllata
«Pietraviva» e la conseguente approvazione del relativo
disciplinare
di produzione;
Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla
regione
Toscana;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Bucine
(Arezzo) il 29 ottobre 2004;
Visto il parere favorevole - espresso del Comitato nazionale
per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - in merito alla
citata
domanda e alla proposta di disciplinare di produzione
pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 25
marzo 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei
sistemi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli
interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento
della
denominazione di origine controllata dei vini «Pietraviva»
ed
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei
vini in
questione, in conformita' al parere espresso ed alla
proposta
formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei
vini
«Pietraviva» ed è approvato, nel testo annesso al presente
decreto,
il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Pietraviva» e'
riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente
articolo le
cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla
vendemmia 2005.
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già
dalla
vendemmia del 2005, i vini a denominazione di origine
controllata
«Pietraviva» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli
effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la
denuncia dei
rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei
medesimi
all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine
controllata «Pietraviva» entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo
per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio,
nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n. 164,
se a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le
denunce
risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la
Regione
stessa non abbia ancora potuto effettuare, per
impossibilità
tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla
normativa
vigente.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata
«Pietraviva», in deroga a quanto previsto dall'art. 2
dell'unito
disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla
data di
entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a
titolo
transitorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10
febbraio
1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di
vitigni in
percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art.
2,
purche' non superino del 20% il totale delle viti dei
vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di
cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo
Albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la
loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art.
2
dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione
al
competente ufficio dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura, ai
fini degli accertamenti tecnici di idoneità.
Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata
«Pietraviva» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso
disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2005
Il direttore generale: Abate
Allegato
Proposta di disciplinare di produzione del vino a
denominazione di
origine controllata «Pietraviva»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Pietraviva» è
riservata
ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso superiore, Rosato,
Chardonnay,
Malvasia bianca lunga, Cabernet sauvignon, Canaiolo nero,
Ciliegiolo,
Merlot e Sangiovese.
Art. 2.
I vini della denominazione di origine controllata
«Pietraviva»
devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti
aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
«Pietraviva» bianco, «Pietraviva» bianco superiore:
Chardonnay dal 40 all'80%, Malvasia bianca lunga fino al
30%,
Trebbiano toscano fino al 20%. Possono concorrere altri
vitigni a
bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Toscana,
presenti
nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
«Pietraviva» rosso, «Pietraviva» rosato, «Pietraviva» rosso
superiore:
Sangiovese dal 40 all'80%, Cabernet sauvignon fino al 30%,
Merlot fino al 30%. Possono concorrere altri vitigni a bacca
nera
idonei alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei
vigneti
fino ad un massimo del 20%.
«Pietraviva» con le seguenti specificazioni:
Chardonnay;
Malvasia bianca lunga;
Cabernet sauvignon;
Canaiolo nero;
Ciliegiolo;
Merlot;
Sangiovese,
devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno
l'85% da uno
dei sopra citati vitigni e la rimanente parte da uno o più
vitigni a
bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella
regione
Toscana.
Art. 3.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Pietraviva» ricade nella provincia di Arezzo e
comprende
i terreni vocati alla viticoltura dei comuni di Bucine,
Cavriglia,
Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno.
Tale zona e' cosi' delimitata:
la delimitazione ha inizio a Montevarchi all'innesto tra la
s.s. 69 e la s.p. 408 in direzione ovest verso Caviglia,
fino
all'intersezione con la s.c. per Caviglia. Si prosegue verso
est
lungo la strada comunale «S. Lucia» fino all'incrocio (quota
206) con
la s. vicinale per Rapale Alto, proseguendo su tale strada
fino
all'incrocio con la s.p. «Vacchereccia». Seguendo tale
strada in
direzione Caviglia fino all'incrocio con sp. Sp. Per (quota
284) fino
all'incrocio con la strada comunale per Casignano (q. 525),
dove si
sale verso i monti del Chianti seguendo la mulattiera fino
il confine
provinciale Arezzo-Siena. Seguendo verso sud il confine
provinciale
in direzione Monte Malone (q. 812) fino al congiungimento
con la
strada poderale per Pod. Stroppielle, che si segue fino a
quota 502.
Si prosegue lungo la strada poderale in direzione Pod. Butia
(q. 486), da dove si scende in direzione N.E. fino al
raggiungimento
del Borro Lusignana, da dove risaliamo in direzione Podere
Cupoli
(q. 491), seguendo la strada poderale fino a q. 505 e q.
503,
incrociando la s.p. per Palazzolo e seguendola verso est
fino
all'incrocio con la strada poderale del Pod. Roghetto e
seguendo la
stessa fino a Poggio Roghetto (q. 499). Si scende verso S.E.
fino a
trovare il Borro Roghetto e lo seguiamo fino all'inserzione
con il
Torrente Esse che viene seguito in direzione S.E. fino a q.
280 in
zona Il Mulino dove incrocia la s.p. per Ciggiano, da
Ciggiano si
prosegue sulla carreggiabile in direzione Cappannacce fino
all'intersezione con la linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga.
Seguendo
la linea ferroviaria verso nord-est fino all'intersezione
con la s.p.
per Vicomaggio, successivamente si prosegue sulla
carreggiabile per
Trebbio (q. 301) e continuando verso Torre Buccino (q. 534).
Si
risale fino a q. 535 sulla s.p. per Pergine Valdarno, fino
all'incrocio a dx per S. Martino in Poggio (q. 540) e
seguendo la
strada fino a Montarfoni (q. 433). Da Montarfoni si scende
verso
Posticino, fino all'intersezione con la linea ferroviaria
Firenze-Arezzo che seguiamo in direzione Firenze fino a
quota 262
(localita' La Fornacina), seguiamo il torrente fino a quota
264 dove
intersechiamo la s.p. 69 che seguiamo in direzione nord fino
al km
43, seguiamo la s.c. per il podere Ricavo. Dal Podere Ricavo
si segue
il Rio Ricavo fino all'argine sinistro del fiume Arno che
seguiamo in
direzione nord fino al congiungimento con la s.p.
«Acquaborra» che
seguiamo in direzione Levane fino all'intersezione con la
s.p. 69,
successivamente si segue il tracciato della s.p. 69, in
direzione
nord, fino ad incontrare il raccordo tra la linea
direttissima e la
linea lenta della ferroviaria Arezzo-Firenze e seguiremo
tale linea,
in direzione Montevarchi fino all'incrocio con la s.p. 408.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione di vini della denominazione di origine
controllata
«Pietraviva» devono essere quelli della zona e idonee
a
conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche
di buona
qualità.
Sono pertanto considerati idonei ai fini dell'iscrizione al
relativo albo unicamente i vigneti ubicati nei territori
collinari di
altitudine non inferiore a 190 metri, compresi nelle
zone di
cui al presente art. 3 e aventi una adeguata sistemazione
idraulico agraria.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi
per
ettaro non può essere inferiore a 3300.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona,
privilegiando quelli a più bassa espansione e comunque atti
a non
modificare le caratteristiche della uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione
minima
naturale sono le seguenti:
a)
======================================
| | Titolo alcolometrico
| | volumico naturale minimo
Tipologia |Produzione t/ha| vol. %
======================================
Pietraviva bianco | 9,0 | 11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva rosato | 9,0 | 11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva rosso | 9,0 | 12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva bianco | |
superiore | 7,0 | 12,5
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva rosso superiore| 7,0 | 12,5
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Chardonnay | 9,0 | 11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Malvasia bianca| |
lunga | 9,0 | 11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Cabernet | |
sauvignon | 9,0 | 12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Canaiolo nero | 9,0 | 12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Ciliegiolo | 9,0 | 12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Merlot | 9,0 | 12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Sangiovese | 9,0 | 12,0
b)
Per i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in
vigore
del presente disciplinare di produzione e che hanno una
densita' di
ceppi inferiore a quella prima indicata, le produzioni ad
ettaro
ammesse non possono essere superiori:
7 t per le uve a bacca bianca;
6 t per le uve a bacca rossa.
In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di
origine
controllata «Pietraviva» devono essere riportati, nei limiti
di cui
sopra, purche' la produzione globale non superi il 20% i
limiti
medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i
quantitativi
di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non
hanno
diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre
detto limite
decade il diritto alla denominazione di origine controllata
per tutto
il prodotto.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie:
effettivamente
impegnata dalla vite.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione
massima ad ettaro ammessa è:
=========================================
Anno vegetativo | Produzione ammessa
=========================================
I e II anno | 0%
III anno | 60%
IV anno e successivi | 100%
Il riferimento dell'anno d'impianto e' fissato in primavera
(ripresa vegetativa), anche se il vigneto e' stato messo a
dimora in
autunno.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l'invecchiamento
obbligatorio, l'affinamento e l'imbottigliamento devono
essere
effettuate nel territorio della denominazione di origine
controllata
«Pietraviva». E' per altro consentito che dette operazioni
possano
effettuarsi in cantine situate in aziende ricadenti
nell'intero
territorio dei comuni indicati dal precedente art. 3 e nei
comuni
della provincia di Arezzo confinanti con la zona di
produzione.
Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
E' ammesso l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie CEE e
nazionali.
E' inoltre ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso
d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla
stessa
denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di
vite, anche
non soggetti a invecchiamento obbligato, per non oltre il
10%.
La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale
arricchimento, e' del 70% per tutte le tipologie della
denominazione
di origine controllata «Pietraviva».
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%,
l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata
per tutto il prodotto.
I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di
affinamento minimo in bottiglia di:
«Pietraviva» bianco: giorni quindici;
«Pietraviva» rosato: giorni quindici;
«Pietraviva» rosso: giorni trenta;
«Pietraviva» bianco e rosso nella tipologia superiore: mesi
quattro.
I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva»
bianco
e «Pietraviva» rosato non possono essere immessi al consumo
prima del
1° febbraio dell'anno successivo a quello della raccolta
delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva»
rosso
non puo' essere immesso al consumo prima del 31 marzo
dell'anno
successivo a quello di raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva»
bianco superiore non puo' essere immesso al consumo prima
del
30 giugno dell'anno successivo a quello di raccolta delle
uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva»
Rosso
superiore non puo' essere immesso al consumo prima del 30
giugno del
secondo anno successivo a quello di raccolta delle uve.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva»
devono
rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle
seguenti
caratteristiche:
«Pietraviva» bianco
Colore: giallo paglierino;
Odore: fine e delicato;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» rosato
Colore: da rosato a rosso rubino, senza riflessi violacei;
Odore: fine e delicato, fruttato;
Sapore: secco e armonico, delicato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» rosso
Colore: da rosso rubino a rosso granato;
Odore: intensamente vinoso;
Sapore: pieno e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo 21,0 g/l.
«Pietraviva» bianco superiore
Colore: giallo paglierino, anche intenso;
Odore: fine e delicato;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» rosso superiore
Colore: dal rosso rubino al granato intenso;
Odore: intensamente vinoso;
Sapore: pieno e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Pietraviva» Chardonnay
Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
Odore: fine, delicato, caratteristico;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» Malvasia bianca lunga
Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
Odore: fine e delicato, caratteristico;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» Cabernet sauvignon
Colore: rosso rubino intenso;
Odore: vinoso, caratteristico, complesso;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pietraviva» Canaiolo nero
Colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
Odore: vinoso e caratteristico;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 2,0 g/l.
«Pietraviva» Ciliegiolo
Colore: rosso rubino di buona intensita';
Odore: intenso, vinoso, caratteristico;
Sapore: pieno, secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.,
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pietraviva» Merlot
Colore: rosso rubino, intenso;
Odore: intenso, vinoso e caratteristico;
Sapore: secco, pieno e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pietraviva» Sangiovese
Colore: rosso rubino, tendente al granato invecchiando;
Odore: vinoso, caratteristico;
Sapore: secco, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno,
ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve
sentore di
legno.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche
modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra
menzionati per
l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E'
tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle
del
colore, della razza di vite, del modo di elaborazione e
altre,
purchè pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche
di
unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località,
dalle quali
provengono le uve, e' consentito in conformita' alla
normativa
vigente.
Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine
controllata «Pietraviva» l'indicazione dell'annata di
produzione
delle uve e' obbligatoria.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e'
consentita,
alle condizioni previste dalla legge soltanto per i vini
indicati
all'art. 1 del presente disciplinare.
Art. 8.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo
soltanto in recipienti in vetro del seguente volume
nominale: litri
0,187, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000 e 5,000. Sono
ammesse
soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai
caratteri
dei vini pregiati.
Per la tappatura dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatorio
il
tappo di sughero raso bocca.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 è ammessa
anche la
chiusura tappo a vite.
 
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Reggiano»
GU
n.143 del 22-6-2005 (14:10:27 1 luglio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 13 giugno 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione
di origine controllata «Reggiano».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei
vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative ed integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1971,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine
controllata dei vini «Reggiano» ed e' stato approvato il
relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la
valorizzazione dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e
di
Canossa» di Reggio Emilia in data 24 aprile 2003, intesa ad
ottenere
la modificazione del disciplinare di produzione della
denominazione
di origine controllata dei vini «Reggiano»;
Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere
favorevole
della Regione Emilia Romagna, trasmesso in data 1° settembre
2003;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di
modificazione
del disciplinare di produzione della denominazione di
origine
controllata dei vini «Reggiano», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
- serie generale - n. 56 del 9 marzo 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli
interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra
citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla
modificazione
del disciplinare di produzione della denominazione di
origine
controllata dei vini «Reggiano»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Reggiano», approvato con decreto del
Presidente
della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche, e'
sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
misure
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
Art. 2.
1. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in
commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2005, i vini a
denominazione di origine controllata «Reggiano», provenienti
da
vigneti non ancora iscritti all'Albo dei vigneti attualmente
operante
presso i competenti organi territoriali, ma aventi base
ampelografica
conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti
ad
effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne
«Reggiano», entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo
per
l'annata 2005, potranno essere iscritti a titolo provvisorio
nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici
della
Regione Emilia-Romagna, le denunce risultino
sufficientemente
attendibili, nel caso in cui gli Enti prima citati non
abbiano potuto
effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli
accertamenti
di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce
per il
consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Reggiano»,
e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2005
Il direttore generale: Abate
Allegato
Disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Reggiano»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Reggiano» e'
riservata
ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono
alle
condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di
produzione
per le seguenti tipologie:
«Reggiano» Lambrusco (anche frizzante);
«Reggiano» Lambrusco Salamino (anche frizzante);
«Reggiano» Rosso (anche frizzante);
«Reggiano» bianco spumante;
«Reggiano» Lambrusco novello (anche frizzante);
«Reggiano» Rosso novello.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata «Reggiano», seguita
da
una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai
vini e ai
mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti
dai vigneti
aventi in ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica:
«Reggiano» Lambrusco:
Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco,
Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco
Grasparossa,
Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, congiuntamente o
disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta,
Malbo
Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata.
«Reggiano» Lambrusco novello:
Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco,
Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco
Grasparossa,
Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, congiuntamente o
disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta,
Malbo
Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata.
«Reggiano» Lambrusco Salamino:
Lambrusco Salamino in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta,
Lambrusco
Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile.
«Reggiano» Rosso:
Ancellotta dal 50% al 60%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco
Salamino,
Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile,
Lambrusco
Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot,
CabernetSauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco
Viadanese e
Lambrusco a foglia frastagliata.
«Reggiano» Rosso novello:
Ancellotta dal 50% al 60%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco
Salamino,
Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile,
Lambrusco
Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot,
CabernetSauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco
Viadanese e
Lambrusco a foglia frastagliata.
«Reggiano» bianco spumante:
Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino,
Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile
congiuntamente o disgiuntamente per il 100%.
Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Lambrusco devono essere
prodotte nel
territorio della provincia di Reggio-Emilia con l'esclusione
di
quelle zone non idonee alla produzione di un vino che
risponda ai
requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la
zona di
produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:
Rolo,
Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino
in Rio,
Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo
Sotto,
Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Sant'Ilario d'Enza, Reggio
Emilia,
Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa,
Quattro
Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano,
Casalgrande,
Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto,
Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» rosso devono essere prodotte
nel
territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione
di quelle
zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai
requisiti
di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di
produzione
comprende l'intero territorio dei comuni di:
Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano,
Novellara,
Campagnola, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San
Martino in
Rio, Rubiera, Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza,
Gualtieri,
Guastalla, Reggiolo, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande
Albinea, Quattro
Castella e Scandiano.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Lambrusco Salamino devono
essere
prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con
esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un
vino che
risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In
particolare
la zona di produzione comprende l'intero territorio dei
comuni di:
Reggio Emilia, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio
Saliceto,
Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla e
Novellara.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» bianco spumante devono essere
prodotte
nel territorio della provincia di Reggio Emilia con
esclusione di
quelle zone non idonee alla produzione di un vino che
risponda ai
requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la
zona di
produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:
Reggio
Emilia, Rubiera, S. Ilario d'Enza, S. Martino in Rio,
Correggio, Rio
Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano,
Guastalla,
Novellara, Gualtieri, Montecchio, Campegine.
Art. 4.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini di
cui all'art. 2 del presente disciplinare i seguenti titoli
alcolometrici volumici naturali minimi:
«Reggiano» Lambrusco 9,50% vol;
«Reggiano» Lambrusco novello 9,50% vol;
«Reggiano» Rosso 9,50% vol;
«Reggiano» Rosso novello 9,50% vol;
«Reggiano» Lambrusco Salamino 9,50% vol;
«Reggiano» Bianco spumante 9,50% vol.
Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli
la
Regione Emilia Romagna con proprio provvedimento potra'
stabilire, di
anno in anno, prima della vendemmia, un titolo alcolometrico
volumico
minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello
stabilito
nel precedente comma.
Art. 5.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini «Reggiano» devono essere atte a
conferire alle
uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di
qualita'.
Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in
vigore
del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse
sono
quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con
parete
produttiva sdoppiata.
Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la
densita'
di piantagione, per i nuovi impianti, non potra' essere
inferiore a
1.600 viti per ettaro.
Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la
densita' di piantagione, per i nuovi impianti, non potra'
essere
inferiore a 2.000 viti per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa
l'irrigazione di
soccorso.
Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima
di
uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di
origine controllata «Reggiano» non deve essere superiore ai
limiti di
seguito specificati:
«Reggiano» Lambrusco 18 ton. per Ha;
«Reggiano» Lambrusco novello 18 ton. per Ha;
«Reggiano» Rosso 18 ton. per Ha;
«Reggiano» Rosso novello 18 ton. per Ha;
«Reggiano» Lambrusco Salamino 18 ton. per Ha;
«Reggiano» Bianco spumante 18 ton. per Ha.
La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra'
essere riportata a detti limiti, purche' la produzione
globale del
vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi.
Qualora la resa
di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in piu'
l'intera
produzione non potra' rivendicare la denominazione di
origine
controllata.
La resa massima di vino per la produzione dei vini di cui
all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve
essere
superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva - vino superi detto limite, ma non il
75%, la
parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine
controllata, oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di
origine controllata di tutto il prodotto.
Art. 6.
La denominazione di origine controllata «Reggiano» bianco
spumante puo' essere utilizzata per produrre vino spumante
ottenuto
con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti
stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la
spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in
autoclave o in
bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla
preparazione degli
spumanti.
Art. 7.
Le operazioni di elaborazioni dei mosti e dei vini, di
vinificazione, ivi compresa la presa di spuma,
dell'affinamento in
bottiglia, dell'eventuale invecchiamento in botti di legno,
per le
tipologie previste, e della spumantizzazione devono essere
effettuate
nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, consentire che le suddette operazioni siano effettuate
in
stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma,
Mantova
e Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano
richiesta
e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da
almeno 10 anni
dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare e
producano
tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o
vini
provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del
presente
disciplinare vinificate secondo le pratiche enologiche
tradizionali
leali e costanti in uso nel territorio stesso.
La dolcificazione deve aversi con mosti d'uva, mosti
d'uva
concentrati, mosti d'uva in parte fermentati, tutti
provenienti
da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione di
vini a
d.o.c. «Reggiano» prodotti nelle zone delimitate dal
precedente art.
3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento,
quando
consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto
concentrato
rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato
ottenuto
dalle uve di vigneti delle varieta' previste dal presente
disciplinare e iscritte all'albo, o a mezzo concentrazione a
freddo o
altre tecnologie consentite.
Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non
destinate
alla produzione dei vini a d.o.c. «Reggiano» aggiunti
nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno
sostituire
un'eguale quantita' di vino d.o.c. «Reggiano».
La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve
effettuarsi
con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva
parzialmente
fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione
dei vini a
d.o.c. «Reggiano» o con mosto concentrato rettificato, anche
su
prodotti arricchiti. Nella vinificazione sono ammesse
soltanto
pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai
vini le loro
peculiari caratteristiche.
Le tipologie «novello» devono essere ottenute con almeno la
metà
di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
Art. 8.
I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al
consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Reggiano» Lambrusco:
colore: rosato piu' o meno intenso; rosso dal rubino al
rosso
intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
rosso dal rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco Salamino:
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco Salamino frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Rosso:
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
e' consentito l'invecchiamento anche in botti di legno.
«Reggiano» Rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
zuccheri massimi secondo normativa CE;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco novello frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Rosso novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Per le tipologie in cui è consentito affinare in botti di
legno, può rilevarsi sentore di legno.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, di modificare, con proprio decreto, i valori dei
limiti minimi
riferiti all'estratto non riduttore minimo e all'acidita'
totale
minima.
Art. 9.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di
origine controllata «Reggiano» e' vietato l'uso di
qualificazioni
diverse da quelle previste dal presente disciplinare di
produzione,
ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola
dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta,
podere,
cascina ed altri termini similari, sono consentite in
osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Art. 10.
I vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»,
previsti dal presente disciplinare, se confezionati in
recipienti di
capacita' fino a 5 litri possono essere immessi al consumo
solo in
bottiglie di vetro chiuse con qualsiasi chiusura compreso il
tappo a
fungo tradizionalmente usato nella zona, eccetto il tappo a
corona.
Le bottiglie di capacità inferiore a 0,500 litri potranno
utilizzare anche il tappo a corona.
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