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Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della Docg «Cerasuolo di Vittoria»  GU n.159 del 11-7-2005    (16:34:18   28 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
1992, n. 164
Esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
e garantita «Cerasuolo di Vittoria»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana;
Visti i risultati dell'accertamento del «particolare pregio»,
avvenuto in data 17 maggio 2005, sulla base delle norme fissate dal
Comitato nazionale predetto;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Ragusa il giorno 18 maggio 2005, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 23 giugno 2005, parere favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fii dell'emanazione del relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero delle
politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma -
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Allegato
Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di
Vittoria» gia' riconosciuta a denominazicine di origine controllata
con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973
(modificato il 6 novembre 1991), e «Cerasuolo di Vittoria Classico»
e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare.
Art. 2.
Piattaforma ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono
essere ottenuti da vigneti che in coltura mono o plurivarietale
nell'ambito aziendale hanno la seguente proporzione ampelografica:
dal 50% al 70% di Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato.
Art. 3.
Zona di produzione
Il territorio di produzione delle uve che possono essere destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»
comprende una vasta area che include territori ricadenti in tre
province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania e risulta
delimitata come appresso:
a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produzione
comprende tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate,
Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del territorio
comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del comune di Ragusa
e' delimitata tra i limiti territoriali di S. Croce Camerina e
Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di
Donnafugata e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della
strada ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la
C. da Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello successivo
che attraversa la strada rurale sino al congiungimento con la strada
provinciale S. Croce Camerina-Comiso ( al km 9,600 circa),
proseguendo fino ad innestarsi con la stradella inter-poderale per
case Tommasi ed arrivare al limite territoriale con il comune di
Vittoria;
b) provincia di Caltanissetta: in tale provincia la zona di
produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino ed è circoscritta come
in seguito:
comune di Niscemi: parte del territorio comunale cosi'
delimitata: iniziando a sud-est, dalla strada provinciale
Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la strada consortile
Valle Pileri-Ponte Gallo (al km 13 da Caltagirone), seguendo il
vallone Terrana (limite tra le province di Catania e Caltanissetta)
sino a Monte Paolo e risalendo a sud-ovest; fino ad arrivare a Case
Iacona e raccordarsi con la strada consortile Mortelluzzo Giardino
del Fico, sino all'innesto con la strada provinciale
Caltagirone-Niscemi (esattamente al km 15 da Niscemi ) e proseguendo la
medesima fino a ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada
consortile Valle Pileri-Ponte Gallo;
comune di Gela: parte del territorio comprendente le contrade
« Rinazzi», «Feudo Nobile», «Spina Santa», «Passo di Piazza», «Priolo
Sottano», «Farello», «Monacella», «Piano Stella», «Valle Ambra»,
«Mignechi» e «Priolo Soprano»; cosi' delimitate: iniziando da nord
dalla regia trazzera Gela-Niscemi all'altezza del confine
intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale confine sino a
raggiungere il confine interprovinciale Caltanissetta-Catania; da qui
seguendo verso sud, fino al confine interprovinciale
Caltanissetta Ragusa e lungo esso sino al Mare Mediterraneo; indi
verso ovest per un breve tratto di costa, sino alla strada
interpoderale Mignechi e lungo essa in direzione nord, sino alla
strada vicinale Piana del Signore Catarrosone e deviando verso ovest,
lungo la stessa sino all'incrocio con la strada vicinale Spina
Santa-Rizzuto, percorrendola per un breve tratto sino all'incrocio
con la s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in direzione nord, lungo
la strada vicinale Piana del Signore- Spina Santa sino all'innesto
con la regia trazzera Gela-Niscemi e lungo la strada poderale
Poggio-Chiancata sino all'incrocio con la strada vicinale Gela Sabuci
e percorrendola verso sud-ovest, sino all'incrocio con la strada
vicinale Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione nord sino a
raggiungere il fiume Maroglio; proseguendo il corso del fiume verso
sud-ovest sino alla confluenza con il fiume Gela; da qui risalendo il
corso del fiume Gela in direzione nord, fino alla presa della diga
Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si diparte dalla
diga sino all'innesto con la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e
lungo essa, a sud-est, fino al crocevia con la regia trazzera
Gela-Niscemi, la quale si percorre verso nord fino al confine
intercomunale Gela-Niscemi;
comune di Riesi: parte del territorio comunale comprendente
la contrada Castellazzo, così delimitata: a sud la trazzera
Riesi-Mazzarino-Pietraperzia, a nord-ovest la strada vicinale
Allampato-Castellazzo e ad est la provinciale Riesi-Pietraperzia che
interseca entrambe;
comuni di Butera e Mazzarino: parte dei rispettivi territori
comunali comprendenti le contrade Iudeca, San Giacomo e Pantano di
Butera; Favara e Mulara di Mazzarino costituenti un corpo unico e
cosi' delimitata: iniziando dalla contrada Iudeca dall'innesto della
s.s. n. 190 con la regia trazzera Licata Barrafranca, oggi rotabile,
in direzione nord-est fino al confine inter-comunale di Butera e
Mazzarino, percorrendo tale confine in direzione est sino alla via
vicinale Pantano - Mulara e lungo essa fino all'innesto con la s.s.
n. 190 in prossimita' del km 2, che si percorre in direzione est per
circa 200 metri sino all'incrocio con la strada vicinale
Favara Abbeveratoio Mastra e lungo quest'ultima in direzione sud e
poi ovest sino all'innesto con la strada vicinale San Giacomo
all'altezza del bevaio, indi si segue il tratto di confine
inter-comunale Butera Mazzarino sino a raggiungere la strada vicinale
Punturo - Favara la quale si percorre verso ovest sino all'innesto
con la trazzera Butera - Riesi e lungo questa fino alla strada
di bonifica n. 32 e seguendo la stessa chiude la delimitazione
incrociando la regia trazzera Licata - Barrafranca e la s.s. n. 190.
c) Provincia di Catania: in tale provincia la zona di
produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone ed è delimitata come
appresso:
inizia a nord, al km 5, della strada vicinale Portosalvo
Moschitta San Mauro, in prossimita' dell'abbeveratoio nella zona
archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva di livello
473) sino alla strada provinciale San Mauro di Sotto e da questa
prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.
Segue un tratto di quest'ultima sino a lambire alla curva di
livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata
Gela Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone sino
all'attraversamento della strada vicinale Balatazze Saracena nelle
vicinanze della Villa Marotta, prosegue superando l'incrocio con la
strada vicinale Madonna della Via sino alla strada vicinale Saracena
- Commenda e da questa alla strada vicinale Commenda - Piano San
Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.
Dall'anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria Caltagirone
prosegue in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n.
63 Caltagirone - Granieri - Mazzarrone - Comiso e lungo la medesima
sino al bivio della strada per Grammichele sino a Case De Blasi,
taglia a nord-est in prossimita' delle Case Forno e sfiorando la
curva di livello 381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia
Eubea, segue un tratto del confine tra i comuni di Caltagirone e
Licodia Eubea, taglia la curva di livello 394 e prosegue lungo la
strada per Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello Mangaliviti;
ad est il fiumicello Mangaliviti sino al bivio della strada per
Licodia Eubea (in prossimita' della curva di livello 348), segue
quest'ultimo a sud sino alla Casa Cantoniera, da dove prosegue lungo
la strada per Chiaramonte Gulfi, fino al limite delle province di
Catania e Ragusa; a sud, segue il predetto limite provinciale fino al
fiume Acata, prosegue lungo il medesimo, attraverso il ponte,
continua ancora lungo il fiume che e' anche il limite provinciale,
risale al nord sul confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate
raggiunge le Quattro Finaite e prosegue ad ovest ancora il limite
provinciale, lungo la strada Piano Chiazzina Borgo Ventimiglia
prosegue lungo il confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate in
contrada Piano Stella, sino al torrente Ficuzza, in contrada
Baudarello; ad ovest e nord, risale lungo il predetto torrente sino
al raccordo con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso che è
anche limite tra le province di Catania e Caltanissetta, sino a
raggiungere la contrada Gallo, prosegue lungo la strada consortile
Valle Pilieri - Ponte Gallo di confine tra i comuni di Caltagirone e
Niscemi, raggiunge il bivio della strada provinciale 39 Caltagirone
Niscemi (al Km 13 da Caltagirone), taglia ad est, in prossimità
della masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada
provinciale predetta, segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la
contrada «Il Mandorlo», sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da
qui si raccorda con la strada provinciale San Mauro di Sopra, sino
all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata a garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» è riservata
al territorio già delimitato con il primo decreto di riconoscimento
del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e
comprende tutto il territorio comunale dei seguenti comuni in
provincia di Ragusa: Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi,
Santa Croce Camerina, e parte del territorio di:
Niscemi, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle
contrade: Priolo Soprano: Priolo Soprano (oggi al catasto comune di
Gela, foglio 163) e Terrana (oggi al catasto comune di Caltagirone,
ai fogli 277, 292, 293, 294, 295, 296);
Gela, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle
contrade: Rinazzi (ai fogli 120, 121, 122, 123), Valle Ambra - C. da
Feudo Nobile (ai fogli 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 206, 207,
208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 223, 224, 225, 236, 237, 247),
Spina Santa (ai fogli 157, 159, 199, 200, 231), Passo di Piazza (ai
fogli 203, 219, 220, 221, 229, 230, 231, 241), Priolo Sottana (ai
fogli 131, 160, 161, 162, 201, 202, 204), Farello (ai fogli 196, 197,
198), Monacella (ai fogli 164, 165, 205), Piano Stella (ai fogli 232,
233, 234, 235, 242, 244, 245) e Mignechi (ai fogli 239, 240, 243,
250);
Caltagirone, in provincia di Catania limitatamente alle
contrade: Santo Pietro (ai fogli 281, 282, 283, 284, 285, 289),
Ficuzza (ai fogli 286, 299, 301, 302, 303) C. de Mazzarrone - Piano
Chiesa - Botteghelle, (oggi in catasto: comune di Mazzarrone
istituito con legge regionale n. 55/1976, codice U4CJA ai fogli 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) e Granieri (ai fogli 248, 266, 267);
Licodia Eubea, in provincia di Catania, limitatamente alle
contrade: Piano Sciri (ai fogli 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 28, 30)
e Sciri Sottana (oggi al catasto comune di Mazzarrone, codice U4CJB
ai fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»,
devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche
caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono
essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e
del vino.
Per gli impianti esistenti e realizzati dopo l'entrata in vigore
del presente disciplinare sono ammesse esclusivamente le forme di
allevamento ad alberello ed a spalliera semplice.
Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo
l'approvazione del presente disciplinare è di 4000.
I vigneti hanno diritto alla D.O.C.G. solo a cominciare dal terzo
anno di produzione.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso. Per i vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»
la produzione massima di uva non deve essere superiore a 8
tonnellate per ettaro in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di
Vittoria Classico», devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui
trattasi.
La Regione siciliana con proprio decreto, sentito il Consorzio
volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un
limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di
Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 12,50% vol.
I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno,
tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla
base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento della
vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la D.O.C.G. «Cerasuolo
di Vittoria» per i produttori del «Cerasuolo di Vittoria Classico»
oppure, per tutti i produttori della D.O.C.G. «Cerasuolo di Vittoria»
e «Cerasuolo di Vittoria Classico», la denominazione di origine
controllata «Vittoria» nelle sue sottospecificazioni.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento ed affinamento
devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di
produzione delimitata all'art. 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio della provincia di Ragusa e negli interi territori
amministrativi dei comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino
in provincia di Caltanissetta; e di Caltagirone, Licodia Eubea e
Mazzarrone in provincia di Catania.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 65%,
pari a 52 hl per ettaro per i vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di
Vittoria Classico».
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 70%, l'eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre il 70% di resa uva-vino decade il diritto alla denominazione
di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» deve essere immesso al consumo solo dopo un
periodo di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi e comunque non
prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia. Per il vino
a denominazione di origine controllata «Cerasuolo di Vittoria
Classico», il periodo di affinamento in bottiglia non potrà essere
inferiore ad 8 mesi e l'immissione al consumo non potra' avvenire
prima del 31 marzo del secondo anno successivo alla vendemmia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti; atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Cerasuolo di Vittoria»:
colore: da rosso ciliegia a violaceo;
odore: da floreale a fruttato;
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 13% vol;
acidita' totale minima 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
«Cerasuolo di Vittoria Classico»:
colore: rosso ciliegia tendente al granato;
odore: di ciliegia, che nei vini invecchiati puo' tendere
anche a note sensoriali di prugna secca, cioccolato, cuoio, tabacco;
sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
Art. 7.
Etichettatura, designazione, presentazione
Alla denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo
di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra»,
«fine», «scelto», «selezionato» e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni aggiuntive geografiche e
toponomastiche, che facciano riferimento ad unità amministrative,
frazioni, contrade, aree, fattorie e località, nonchè
geopedologiche, dalle quali provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto. Nella designazione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di
Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» può essere utilizzata
la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente
toponimo, che la relativa zona sia distintamente specificata
nell'albo dei vigneti, che la vinificazione l'elaborazione e la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Art. 8.
Annata, contenitori
Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» e'
obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono
essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro
tradizionali fino a litri 5.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»  GU n.136 del 14-6-2005    (14:11:58   1 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre
1974 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive
modifiche:
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la Tutela della
Denominazione di Origine dei Vini «Friuli Isonzo» in data 29 ottobre
2004, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare dei vini a
denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli» relativamente all'art. 6 (caratteristiche al consumo) e
all'art. 8 (confezionamento);
Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole
espresso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 28 gennaio
2005, prot. n. RAF 77/8437;
Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la
Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini relativo alla richiesta di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 10 marzo 2005;
Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti,
istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il
parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1974 e
successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla
vendemmia 2005.
Art. 2.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», è tenuto a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: Abate
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL FRIULI»
Art. 1.
La denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo
del Friuli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o
«Friuli Isonzo» con la specificazione di una delle seguenti
indicazioni di vitigno:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Moscato giallo;
Pinot bianco
Pinot grigio;
Riesling (da Riesling renano);
Riesling italico;
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Cabernet franc;
Franconia;
Merlot;
Moscato rosa;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino;
è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti dai
corrispondenti vitigni. La denominazione di origine controllata
«Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione
«bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca e
relativi mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni
di vitigno, escluse le varieta' «Moscato» e «Traminer aromatico».
La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o
«Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «rosso» è riservata al
vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa e relativi mosti e
vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno,
escluse la varieta' «Moscato rosa».
La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o
«Friuli Isonzo», seguita dalla specificazione «rosato» e' riservata
al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel
precedente elenco di indicazioni di vitigno esclusa la varieta'
«Moscato rosa» o dalla vinificazione di un coacervo di uve rosse e
bianche anche separatamente, escluse le varietà aromatiche.
Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» Cabernet possono concorrere,
congiuntamente o meno, le uve dei vitigni Cabernet Franc e
Cabernet sauvignon.
La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o
«Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «vendemmia tardiva» è
riservata al vino ottenuto dalle uve di Tocai friulano, Sauvignon,
Verduzzo friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Malvasia istriana,
vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un
appassimento naturale e vendemmiate tardivamente.
Nella tipologia Chardonnay «spumante» è consentito aggiungere di
uve di Pinot nero, aventi diritto alla denominazione di cui all'art.
1, fino ad un massimo del 15 % del totale.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli» ricade nella provincia di Gorizia e comprende i terreni
vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei Comuni di:
Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo,
Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio
dei comuni di Cormons, Capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino,
Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo,
Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei legionari, San Canzian d'Isonzo
e Staranzano in provincia di Gorizia.
Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo dalla strada statale n. 14 in prossimità del km 17,500
e cioe' dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud l'argine
sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare la strada per C. Rondon.
Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e superata
Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C. Risaia segue
quest'ultima verso sud per 200 m e da qui prosegue lungo una linea
retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di Monfalcone
(localita' Marcelliana) segue poi il viale S. Marco che in direzione
nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e proseguendo in
linea retta raggiunge la cima del colle La Rocca (q. 88). Da q. 88 in
linea retta verso nord-est raggiunge M. Cosich (q. 112) incrociando
l'oleodotto transalpino, segue verso nord il tracciato dell'oleodotto
transalpino fino a raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo, una
volta superato il centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per
Gorizia.
Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume
Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad
incontrare il confine italo-sloveno.
Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad
incrociare l'isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue la riva
del fiume Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso
sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad
incrociare la strada ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest,
raggiunge il confine comunale di Cormons, in localita' Bosco di
Sotto, che segue verso sud fino al ponte sul torrente Versa
(località Braidata).
Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimita'
della q. 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che
costeggia ad ovest la località di Bosco di Sotto e poi trasformatosi
in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa.
Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n. 56
fino al sottopasso della ferrovia in prossimita' di q. 49.
Attraversato il sottopasso prosegue verso la strada comunale che
toccando quota 57, conduce alla localita' denominata Fontana del Faet
e si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest
attraverso il centro abitato di Cormons, lungo le strade comunali che
segnano il piede della collina.
Superata la localita' di San Giovanni e Lucia, la frazione di
Brazzano e la localita' di San Rocco di Brazzano, si immette, in
prossimita' di q. 71, sulla strada provinciale per Dolegna del
Collio, che segue, in direzione Dolegna, fino ad incontrare il
confine comunale del comune di Cormons. Procede quindi lungo detta
linea di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il confine
tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine, che percorre
verso sud fino al ponte di Pieris da dove la delimitazione è
iniziata.
All'interno della zona di produzione sopra delimitata è da
escludersi parte del territorio del confine del comune di Farra
d'Isonzo sito sull'interno della delimitazione che segue: partendo
dalle case Pusnar, il limite segue a norma la strada per Villanova di
Farra, passando per quote 49-48. Da qui verso ovest, segue la strada
per C. Bressan (q. 48) giunge a borgo dei Conventi (q. 46) e piega
verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'isonzo (q. 45)
segue ad ovest la strada per Borgo bearzat e prosegue sino ad
incontrare in prossimita' di Villa Zuliani, a q. 36 la strada
Gradisca d'Isonzo - Borgo Zoppini. Di qui il limite piega verso
nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351
fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di
delimitazione.
Art. 4.
Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
dei vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» devono essere quelle
normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le
produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati (o di pianura alluvionale).
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione
all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da
escludere i vigneti ubicati su dei terreni prevalentemente argillosi e
privi di sostegno, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i
terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi.
Densità d'impianto.
Per i vigneti atti a produrre i vini con Denominazione di origine
controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» nei nuovi impianti
e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere
inferiore a 3.300 in coltura specializzata.
Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono
quelli gia' usati nella zona (Guyot, Guyot doppio, Cappuccina,
Cordone speronato).
Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La Regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai sistemi di allevamento della
vite ed alle produzioni proposte.
Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione, di soccorso.
Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
i vigneti atti alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» non
potranno produrre mediamente piu' di kg 4 di uva per ceppo per i
vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot
e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.
A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione
per pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non
superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
non deve superare t 13 per i vigneti destinati alla produzione di
Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; t 12
per ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie.
Queste rese comunque determinano una quantità di vino per ettaro
atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 91 per le
tipologie Tocai friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a
ettolitri 84 per le altre tipologie di vino.
Per le tipologie «Isonzo del Friuli bianco» o «Friuli Isonzo
bianco», «Isonzo del Friuli rosato» o «Friuli Isonzo rosato» e
«Isonzo del Friuli rosso» o «Friuli Isonzo rosso» la produzione non
deve superare quella prevista per i vitigni di appartenenza delle uve
utilizzate. Nelle annate buone i quantitativi di uve ottenuti e
da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione intera non
superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve devono assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,5% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Art. 5.
Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2 del
presente disciplinare di produzione, possono essere effettuate
nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art.
3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro
l'intero territorio della provincia di Gorizia nonchè in quello dei
comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di
Cervignano del Friuli in provincia di Udine.
In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano
effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle
uve, ma nel territorio amministrativo della Regione Friuli Venezia
Giulia, e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla
produzione dei vini di cui all'art. 1.
La deroga di cui sopra e' concessa dal Ministero delle politiche
agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, sentita la Regione e comunicata
all'ispettorato repressione frodi ed alla Camere di commercio
interessate.
La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio delle
tre Venezie.
Arricchimento e colmature.
E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della
stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto
concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche di qualita'.
E' consentita nella misura massima del volume del 15% la
correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini
di uguale colore ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti
all'Albo della denominazione di origine controllata «Isonzo del
Friuli» o «Friuli Isonzo».
Per tali correzioni non sono utilizzabili i mosti e i vini delle
varietà «Moscato giallo», «Traminer aromatico» e «Moscato rosa».
Elaborazione.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
- La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione
«in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un
coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
- Per la tipologia «vendemmia tardiva» le uve devono avere subito
un appassimento sulla pianta tale da assicurare ai vini ottenuti, un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 13 %
vol, ed essere raccolte non prima di trenta giorni dopo l'inizio del
periodo vendemmiale.
Resa uva/vino e vino/ettaro.
Per tutti i vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» la resa
massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e
la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte
occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, non deve
essere superiore al 70%.
Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non
oltre il 75%, le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino «vendemmia tardiva» non deve superare la resa del 60%.
Art. 6.
Le tipologie relative ai vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
Bianco:
colore: paglierino più o meno carico;
profumo: fruttato;
sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico,
giustamente tannico e acido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l per vini tranquilli e 5,0 g/l
per i frizzanti;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
Rosso:
colore: rosso vivace, rubino;
profumo leggermente erbaceo;
sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico,
tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% volume;
acidità totale minima: 4.5 g/l per i vini tranquilli; 5,0
g/l per i frizzanti;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
Rosato:
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;
sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l per i vini tranquilli e 5,0
g/l per le tipologie frizzanti;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
Vendemmia tardiva:
colore: giallo oro ambrato più o meno intenso;
profumo: intenso complesso di muschio;
sapore: dolce armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Chardonnay:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Malvasia:
colore: paglierino;
profumo: gradevole;
sapore: asciutto, delicato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Moscato giallo:
colore: caratteristico giallo paglierino;
profumo: tipico ed aromatico caratteristico;
sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol;
acidita' totale minima 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot bianco:
colore: paglierino chiaro o leggermente dorato;
profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi ramati;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Riesling italico:
colore: paglierino;
profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato,
gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico,
caratteristico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Riesling:
colore: paglierino;
profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato,
gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico,
caratteristico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,6 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Sauvignon:
colore: dorato chiaro;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Tocai friulano:
colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;
profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Traminer aromatico:
colore: paglierino carico;
profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso,
caratteristico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
Verduzzo friulano:
colore: dorato piu' o meno carico;
profumo: vinoso caratteristico fruttato;
sapore: asciutto, demisec, amabile o dolce fruttato, di
corpo, lievemente tannico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Chardonnay spumante:
spuma: fine, vivace, perlage persistente;
colore: paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico, di fruttato;
sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Moscato giallo spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
profumo: tipico aromatico caratteristico;
sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot spumante:
spuma: fine, vivace, perlage persistente;
colore: paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
sapore secco o amabile, gradevolmente fruttato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Verduzzo friulano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: dorato più o meno carico;
profumo: caratteristico di fruttato;
sapore: asciutto amabile o dolce di corpo leggermente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo
caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, piu'
evidente nel Cabernet franc, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo.: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Merlot:
colore: rubino;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Franconia:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso ed armonico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Moscato rosa:
colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
profumo: di rosa fruttato;
sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, un po' aromatico gradevole, leggermente,
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Refosco dal Peduncolo rosso:
colore: rosso con tendenza al violaceo;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature
granate;
profumo: vinoso caratteristico, con sentore di piccoli
frutti;
sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale min: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato gradevole;
sapore: secco o amabile, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Moscato rosa spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
profumo: caratteristico fruttato;
sapore: aromatico amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale min. 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore netto: 15,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei
Vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco
netto con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
il sapore dei vini può rivelare gradevole sentore di legno.
Art. 7.
Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine»,«scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Localita'.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali
provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' delle
vigenti disposizioni in merito.
Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative, esclusi i nomi e i marchi aziendali,
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più
restrittive.
L'indicazione del vitigno in etichetta deve figurare in caratteri
non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per
indicare la denominazione stessa.
Tipo merceologico.
L'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto per gli
spumanti e' obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria;
quella dei vini non spumanti e' facoltativa per i tipi secchi o
abboccati e obbligatoria per i tipi amabili o dolci.
Annata.
Nell'etichettatura dei vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo»
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita,
alle condizioni previste dalla legge.
Art. 8.
Tappatura e recipienti.
I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di
vetro di capacita' non superiore a tre litri devono essere chiusi con
tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o altro materiale inerte
consentito.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pietraviva» e approvazione del relativo disciplinare di produzione  GU n.146 del 25-6-2005    (14:11:14   1 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 giugno 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
«Pietraviva» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata dall'«Associazione Produttori Vini
Toscani - A.PRO.VI.TO» con sede in Siena, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata
«Pietraviva» e la conseguente approvazione del relativo disciplinare
di produzione;
Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione
Toscana;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Bucine
(Arezzo) il 29 ottobre 2004;
Visto il parere favorevole - espresso del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - in merito alla citata
domanda e alla proposta di disciplinare di produzione pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 25 marzo 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei sistemi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della
denominazione di origine controllata dei vini «Pietraviva» ed
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in
questione, in conformita' al parere espresso ed alla proposta
formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Pietraviva» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto,
il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Pietraviva» e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla
vendemmia del 2005, i vini a denominazione di origine controllata
«Pietraviva» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei
rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine
controllata «Pietraviva» entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio,
nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le denunce
risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la Regione
stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità
tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa
vigente.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Pietraviva», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di
entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo
transitorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in
percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2,
purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2
dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al
competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai
fini degli accertamenti tecnici di idoneità.
Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Pietraviva» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2005
Il direttore generale: Abate
Allegato
Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Pietraviva»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Pietraviva» è riservata
ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso superiore, Rosato, Chardonnay,
Malvasia bianca lunga, Cabernet sauvignon, Canaiolo nero, Ciliegiolo,
Merlot e Sangiovese.

Art. 2.

I vini della denominazione di origine controllata «Pietraviva»
devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Pietraviva» bianco, «Pietraviva» bianco superiore:
Chardonnay dal 40 all'80%, Malvasia bianca lunga fino al 30%,
Trebbiano toscano fino al 20%. Possono concorrere altri vitigni a
bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Toscana, presenti
nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
«Pietraviva» rosso, «Pietraviva» rosato, «Pietraviva» rosso
superiore:
Sangiovese dal 40 all'80%, Cabernet sauvignon fino al 30%,
Merlot fino al 30%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera
idonei alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei vigneti
fino ad un massimo del 20%.
«Pietraviva» con le seguenti specificazioni:
Chardonnay;
Malvasia bianca lunga;
Cabernet sauvignon;
Canaiolo nero;
Ciliegiolo;
Merlot;
Sangiovese,
devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno
dei sopra citati vitigni e la rimanente parte da uno o più vitigni a
bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella regione
Toscana.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Pietraviva» ricade nella provincia di Arezzo e comprende
i terreni vocati alla viticoltura dei comuni di Bucine, Cavriglia,
Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno.
Tale zona e' cosi' delimitata:
la delimitazione ha inizio a Montevarchi all'innesto tra la
s.s. 69 e la s.p. 408 in direzione ovest verso Caviglia, fino
all'intersezione con la s.c. per Caviglia. Si prosegue verso est
lungo la strada comunale «S. Lucia» fino all'incrocio (quota 206) con
la s. vicinale per Rapale Alto, proseguendo su tale strada fino
all'incrocio con la s.p. «Vacchereccia». Seguendo tale strada in
direzione Caviglia fino all'incrocio con sp. Sp. Per (quota 284) fino
all'incrocio con la strada comunale per Casignano (q. 525), dove si
sale verso i monti del Chianti seguendo la mulattiera fino il confine
provinciale Arezzo-Siena. Seguendo verso sud il confine provinciale
in direzione Monte Malone (q. 812) fino al congiungimento con la
strada poderale per Pod. Stroppielle, che si segue fino a quota 502.
Si prosegue lungo la strada poderale in direzione Pod. Butia
(q. 486), da dove si scende in direzione N.E. fino al raggiungimento
del Borro Lusignana, da dove risaliamo in direzione Podere Cupoli
(q. 491), seguendo la strada poderale fino a q. 505 e q. 503,
incrociando la s.p. per Palazzolo e seguendola verso est fino
all'incrocio con la strada poderale del Pod. Roghetto e seguendo la
stessa fino a Poggio Roghetto (q. 499). Si scende verso S.E. fino a
trovare il Borro Roghetto e lo seguiamo fino all'inserzione con il
Torrente Esse che viene seguito in direzione S.E. fino a q. 280 in
zona Il Mulino dove incrocia la s.p. per Ciggiano, da Ciggiano si
prosegue sulla carreggiabile in direzione Cappannacce fino
all'intersezione con la linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga. Seguendo
la linea ferroviaria verso nord-est fino all'intersezione con la s.p.
per Vicomaggio, successivamente si prosegue sulla carreggiabile per
Trebbio (q. 301) e continuando verso Torre Buccino (q. 534). Si
risale fino a q. 535 sulla s.p. per Pergine Valdarno, fino
all'incrocio a dx per S. Martino in Poggio (q. 540) e seguendo la
strada fino a Montarfoni (q. 433). Da Montarfoni si scende verso
Posticino, fino all'intersezione con la linea ferroviaria
Firenze-Arezzo che seguiamo in direzione Firenze fino a quota 262
(localita' La Fornacina), seguiamo il torrente fino a quota 264 dove
intersechiamo la s.p. 69 che seguiamo in direzione nord fino al km
43, seguiamo la s.c. per il podere Ricavo. Dal Podere Ricavo si segue
il Rio Ricavo fino all'argine sinistro del fiume Arno che seguiamo in
direzione nord fino al congiungimento con la s.p. «Acquaborra» che
seguiamo in direzione Levane fino all'intersezione con la s.p. 69,
successivamente si segue il tracciato della s.p. 69, in direzione
nord, fino ad incontrare il raccordo tra la linea direttissima e la
linea lenta della ferroviaria Arezzo-Firenze e seguiremo tale linea,
in direzione Montevarchi fino all'incrocio con la s.p. 408.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione di vini della denominazione di origine controllata
«Pietraviva» devono essere quelli della zona e idonee a
conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di buona
qualità.
Sono pertanto considerati idonei ai fini dell'iscrizione al
relativo albo unicamente i vigneti ubicati nei territori collinari di
altitudine non inferiore a 190 metri, compresi nelle zone di
cui al presente art. 3 e aventi una adeguata sistemazione
idraulico agraria.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per
ettaro non può essere inferiore a 3300.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona,
privilegiando quelli a più bassa espansione e comunque atti a non
modificare le caratteristiche della uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
a)

======================================
| | Titolo alcolometrico
| | volumico naturale minimo
Tipologia |Produzione t/ha| vol. %
======================================
Pietraviva bianco | 9,0 | 11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva rosato | 9,0 | 11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva rosso | 9,0 | 12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva bianco | |
superiore | 7,0 | 12,5
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva rosso superiore| 7,0 | 12,5
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Chardonnay | 9,0 | 11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Malvasia bianca| |
lunga | 9,0 | 11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Cabernet | |
sauvignon | 9,0 | 12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Canaiolo nero | 9,0 | 12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Ciliegiolo | 9,0 | 12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Merlot | 9,0 | 12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Sangiovese | 9,0 | 12,0

b)
Per i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore
del presente disciplinare di produzione e che hanno una densita' di
ceppi inferiore a quella prima indicata, le produzioni ad ettaro
ammesse non possono essere superiori:
7 t per le uve a bacca bianca;
6 t per le uve a bacca rossa.
In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Pietraviva» devono essere riportati, nei limiti di cui
sopra, purche' la produzione globale non superi il 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi
di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie: effettivamente
impegnata dalla vite.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione
massima ad ettaro ammessa è:

=========================================
Anno vegetativo | Produzione ammessa
=========================================
I e II anno | 0%
III anno | 60%
IV anno e successivi | 100%

Il riferimento dell'anno d'impianto e' fissato in primavera
(ripresa vegetativa), anche se il vigneto e' stato messo a dimora in
autunno.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, l'affinamento e l'imbottigliamento devono essere
effettuate nel territorio della denominazione di origine controllata
«Pietraviva». E' per altro consentito che dette operazioni possano
effettuarsi in cantine situate in aziende ricadenti nell'intero
territorio dei comuni indicati dal precedente art. 3 e nei comuni
della provincia di Arezzo confinanti con la zona di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
E' ammesso l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie CEE e nazionali.
E' inoltre ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso
d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa
denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di vite, anche
non soggetti a invecchiamento obbligato, per non oltre il 10%.
La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale
arricchimento, e' del 70% per tutte le tipologie della denominazione
di origine controllata «Pietraviva».
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata
per tutto il prodotto.
I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di
affinamento minimo in bottiglia di:
«Pietraviva» bianco: giorni quindici;
«Pietraviva» rosato: giorni quindici;
«Pietraviva» rosso: giorni trenta;
«Pietraviva» bianco e rosso nella tipologia superiore: mesi
quattro.
I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» bianco
e «Pietraviva» rosato non possono essere immessi al consumo prima del
1° febbraio dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» rosso
non puo' essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva»
bianco superiore non puo' essere immesso al consumo prima del
30 giugno dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» Rosso
superiore non puo' essere immesso al consumo prima del 30 giugno del
secondo anno successivo a quello di raccolta delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» devono
rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti
caratteristiche:
«Pietraviva» bianco
Colore: giallo paglierino;
Odore: fine e delicato;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» rosato
Colore: da rosato a rosso rubino, senza riflessi violacei;
Odore: fine e delicato, fruttato;
Sapore: secco e armonico, delicato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» rosso
Colore: da rosso rubino a rosso granato;
Odore: intensamente vinoso;
Sapore: pieno e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo 21,0 g/l.
«Pietraviva» bianco superiore
Colore: giallo paglierino, anche intenso;
Odore: fine e delicato;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» rosso superiore
Colore: dal rosso rubino al granato intenso;
Odore: intensamente vinoso;
Sapore: pieno e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Pietraviva» Chardonnay
Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
Odore: fine, delicato, caratteristico;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» Malvasia bianca lunga
Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
Odore: fine e delicato, caratteristico;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» Cabernet sauvignon
Colore: rosso rubino intenso;
Odore: vinoso, caratteristico, complesso;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pietraviva» Canaiolo nero
Colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
Odore: vinoso e caratteristico;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 2,0 g/l.
«Pietraviva» Ciliegiolo
Colore: rosso rubino di buona intensita';
Odore: intenso, vinoso, caratteristico;
Sapore: pieno, secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.,
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pietraviva» Merlot
Colore: rosso rubino, intenso;
Odore: intenso, vinoso e caratteristico;
Sapore: secco, pieno e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pietraviva» Sangiovese
Colore: rosso rubino, tendente al granato invecchiando;
Odore: vinoso, caratteristico;
Sapore: secco, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di
legno.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra menzionati per
l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della razza di vite, del modo di elaborazione e altre,
purchè pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali
provengono le uve, e' consentito in conformita' alla normativa
vigente.
Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine
controllata «Pietraviva» l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve e' obbligatoria.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita,
alle condizioni previste dalla legge soltanto per i vini indicati
all'art. 1 del presente disciplinare.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo
soltanto in recipienti in vetro del seguente volume nominale: litri
0,187, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000 e 5,000. Sono ammesse
soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri
dei vini pregiati.
Per la tappatura dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatorio il
tappo di sughero raso bocca.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 è ammessa anche la
chiusura tappo a vite.

home page vinoinreteelenco leggiinizio pagina Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»  GU n.143 del 22-6-2005    (14:10:27   1 luglio, 2005)    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Reggiano».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Reggiano» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la
valorizzazione dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di
Canossa» di Reggio Emilia in data 24 aprile 2003, intesa ad ottenere
la modificazione del disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Reggiano»;
Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole
della Regione Emilia Romagna, trasmesso in data 1° settembre 2003;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modificazione
del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Reggiano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 56 del 9 marzo 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modificazione
del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Reggiano»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Reggiano», approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche, e' sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
Art. 2.
1. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in
commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2005, i vini a
denominazione di origine controllata «Reggiano», provenienti da
vigneti non ancora iscritti all'Albo dei vigneti attualmente operante
presso i competenti organi territoriali, ma aventi base ampelografica
conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Reggiano», entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per
l'annata 2005, potranno essere iscritti a titolo provvisorio
nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della
Regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente
attendibili, nel caso in cui gli Enti prima citati non abbiano potuto
effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti
di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo vini con la denominazione di origine controllata «Reggiano»,
e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2005
Il direttore generale: Abate
Allegato

Disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Reggiano»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Reggiano» e' riservata
ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie:
«Reggiano» Lambrusco (anche frizzante);
«Reggiano» Lambrusco Salamino (anche frizzante);
«Reggiano» Rosso (anche frizzante);
«Reggiano» bianco spumante;
«Reggiano» Lambrusco novello (anche frizzante);
«Reggiano» Rosso novello.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata «Reggiano», seguita da
una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini e ai
mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti
aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Reggiano» Lambrusco:
Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco,
Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa,
Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, congiuntamente o
disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo
Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata.
«Reggiano» Lambrusco novello:
Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco,
Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa,
Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, congiuntamente o
disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo
Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata.
«Reggiano» Lambrusco Salamino:
Lambrusco Salamino in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco
Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile.
«Reggiano» Rosso:
Ancellotta dal 50% al 60%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino,
Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco
Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot,
CabernetSauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco Viadanese e
Lambrusco a foglia frastagliata.
«Reggiano» Rosso novello:
Ancellotta dal 50% al 60%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino,
Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco
Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot,
CabernetSauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco Viadanese e
Lambrusco a foglia frastagliata.
«Reggiano» bianco spumante:
Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino,
Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile
congiuntamente o disgiuntamente per il 100%.
Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Lambrusco devono essere prodotte nel
territorio della provincia di Reggio-Emilia con l'esclusione di
quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai
requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di
produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Rolo,
Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio,
Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto,
Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia,
Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa, Quattro
Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande,
Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto,
Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» rosso devono essere prodotte nel
territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle
zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti
di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione
comprende l'intero territorio dei comuni di:
Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara,
Campagnola, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in
Rio, Rubiera, Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza, Gualtieri,
Guastalla, Reggiolo, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande Albinea, Quattro
Castella e Scandiano.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Lambrusco Salamino devono essere
prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con
esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che
risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare
la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:
Reggio Emilia, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto,
Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla e Novellara.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» bianco spumante devono essere prodotte
nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di
quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai
requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di
produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio
Emilia, Rubiera, S. Ilario d'Enza, S. Martino in Rio, Correggio, Rio
Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla,
Novellara, Gualtieri, Montecchio, Campegine.
Art. 4.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di
cui all'art. 2 del presente disciplinare i seguenti titoli
alcolometrici volumici naturali minimi:
«Reggiano» Lambrusco 9,50% vol;
«Reggiano» Lambrusco novello 9,50% vol;
«Reggiano» Rosso 9,50% vol;
«Reggiano» Rosso novello 9,50% vol;
«Reggiano» Lambrusco Salamino 9,50% vol;
«Reggiano» Bianco spumante 9,50% vol.
Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli la
Regione Emilia Romagna con proprio provvedimento potra' stabilire, di
anno in anno, prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito
nel precedente comma.
Art. 5.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Reggiano» devono essere atte a conferire alle
uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'.
Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore
del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono
quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete
produttiva sdoppiata.
Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densita'
di piantagione, per i nuovi impianti, non potra' essere inferiore a
1.600 viti per ettaro.
Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la
densita' di piantagione, per i nuovi impianti, non potra' essere
inferiore a 2.000 viti per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di
soccorso.
Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di
uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Reggiano» non deve essere superiore ai limiti di
seguito specificati:
«Reggiano» Lambrusco 18 ton. per Ha;
«Reggiano» Lambrusco novello 18 ton. per Ha;
«Reggiano» Rosso 18 ton. per Ha;
«Reggiano» Rosso novello 18 ton. per Ha;
«Reggiano» Lambrusco Salamino 18 ton. per Ha;
«Reggiano» Bianco spumante 18 ton. per Ha.
La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra'
essere riportata a detti limiti, purche' la produzione globale del
vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi. Qualora la resa
di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in piu' l'intera
produzione non potra' rivendicare la denominazione di origine
controllata.
La resa massima di vino per la produzione dei vini di cui
all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere
superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva - vino superi detto limite, ma non il 75%, la
parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine
controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata di tutto il prodotto.
Art. 6.
La denominazione di origine controllata «Reggiano» bianco
spumante puo' essere utilizzata per produrre vino spumante ottenuto
con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la
spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in
bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli
spumanti.
Art. 7.
Le operazioni di elaborazioni dei mosti e dei vini, di
vinificazione, ivi compresa la presa di spuma, dell'affinamento in
bottiglia, dell'eventuale invecchiamento in botti di legno, per le
tipologie previste, e della spumantizzazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, consentire che le suddette operazioni siano effettuate in
stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma, Mantova
e Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta
e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno 10 anni
dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare e producano
tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini
provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente
disciplinare vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali
leali e costanti in uso nel territorio stesso.
La dolcificazione deve aversi con mosti d'uva, mosti d'uva
concentrati, mosti d'uva in parte fermentati, tutti provenienti
da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione di vini a
d.o.c. «Reggiano» prodotti nelle zone delimitate dal precedente art.
3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando
consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato
rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto
dalle uve di vigneti delle varieta' previste dal presente
disciplinare e iscritte all'albo, o a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate
alla produzione dei vini a d.o.c. «Reggiano» aggiunti
nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire
un'eguale quantita' di vino d.o.c. «Reggiano».
La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi
con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente
fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a
d.o.c. «Reggiano» o con mosto concentrato rettificato, anche su
prodotti arricchiti. Nella vinificazione sono ammesse soltanto
pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
Le tipologie «novello» devono essere ottenute con almeno la metà
di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
Art. 8.
I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Reggiano» Lambrusco:
colore: rosato piu' o meno intenso; rosso dal rubino al rosso
intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
rosso dal rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco Salamino:
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco Salamino frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Rosso:
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
e' consentito l'invecchiamento anche in botti di legno.
«Reggiano» Rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
zuccheri massimi secondo normativa CE;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco novello frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Rosso novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Per le tipologie in cui è consentito affinare in botti di
legno, può rilevarsi sentore di legno.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi
riferiti all'estratto non riduttore minimo e all'acidita' totale
minima.
Art. 9.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Reggiano» e' vietato l'uso di qualificazioni
diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione,
ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola
dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Art. 10.
I vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»,
previsti dal presente disciplinare, se confezionati in recipienti di
capacita' fino a 5 litri possono essere immessi al consumo solo in
bottiglie di vetro chiuse con qualsiasi chiusura compreso il tappo a
fungo tradizionalmente usato nella zona, eccetto il tappo a corona.
Le bottiglie di capacità inferiore a 0,500 litri potranno
utilizzare anche il tappo a corona.