Approvazione dello statuto del «Samnium Consorzio Tutela Vini -
Consorzio tutela dei vini D.O.C. e I.G.T. della provincia di
Benevento» e conferimento incarico...
GU
n.123 del 28-5-2005 (11:49:39 13 giugno,
2005) Approvazione dello statuto del «Samnium
Consorzio Tutela Vini - Consorzio tutela dei vini D.O.C. e
I.G.T. della provincia di Benevento» e conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi
alle relative denominazioni di origine controllata e
indicazioni geografiche tipiche, ai sensi dell'art. 19,
comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
 
Approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela dei
vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C.,
e conferma incarico a svolgere funzioni di tutela...
GU
n.123 del 28-5-2005 (11:48:00 13 giugno,
2005) Approvazione dello statuto del Consorzio per
la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di
Canossa» a D.O.C., con sede in Reggio Emilia, e conferma
dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di
valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonchè a
collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri
affiliati, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge
10 febbraio 1992, n. 164.
 
Modificazione al disciplinare di produzione di vini a
denominazione di origine controllata «Frascati»
GU
n.114 del 18-5-2005 (12:14:34 19 maggio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
DECRETO 26 aprile 2005
Modificazione al disciplinare di produzione di vini a
denominazione
di origine controllata «Frascati».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agro alimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale è stato emanato il regolamento recante
disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei
vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo
1966, con
il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata «Frascati» ed è stato approvato il relativo
disciplinare
di produzione e successive modifiche, comformità;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela doc
Frascati,
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Frascati»;
Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere
favorevole
della Regione Lazio;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipicamente dei vini sulla sopra indicata domanda e
sulla
proposta del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di
origine controllata «Frascati» formulati dal Comitato
stesso,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
185- del
9 agosto 2004;
Viste le istanze e contro deduzioni al parere del Comitato
nazionale
vini sopra citato, presentate dallo studio legale Biaggi su
incarico
e nell'interesse della Scarl. Gotto d'Oro, delle Cantine
Co.Provi,
della cantina produttori di Frascati - San Matteo, della
cantina
sociale di Monteporzio Catone, delle Fontana di Papa Vini
d'Italia
cantina sociale Colli Albani;
Vista la nota del Consorzio di tutela doc Frascati con la
quale è
stato rappresentato, che per banale errore materiale, all'art.
2 della
proposta di disciplinare, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie
generale - n. 185 del 9 agosto 2004, nella composizione
della base
ampelografica il vitigno «Malvasia del Lazio» (puntinata) e'
da
prevedersi una percentuale di 10 - 40 % anziche' 20 - 40%
cosi' come
ratificato dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione
delle Denominazioni di Origine dei Vini nella riunione del
15 luglio
2004;
Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini, nella seduta del 14 aprile
2005, ha
ritenuto di dover accogliere le delibere del Consorzio
tutela doc
«Frascati» e delle cantine: Scarl. Gotto d'Oro, Cantine
Co.Provi,
Cantina Produttori di Frascati - San Matteo, Cantina sociale
di
Monteporzio Catone, Fontana di Papa Vini d'Italia Cantina
Sociale
Colli Albani con le quali viene rappresentato che l'art. 8
dell'emanando nuovo disciplinare di produzione dei vini a
d.o.c.
«Frascati» sia integrato da un comma che preveda, per le
aziende
che imbottigliano, un periodo di adeguamento, pari ad anni
quattro,
per poter adeguare i propri impianti di imbottigliamento, al
fine di
utilizzare il previsto tappo di sughero o altro materiale
inerte
ammesso dalla normativa comunitaria e nazionale nella
chiusura dei
contenitori di vetro di capacita' nominale fino a 1500 cc;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
del
disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di
origine
controllata «Frascati», ed all'approvazione del relativo
disciplinare
di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo
dal sopra
citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Frascati», approvato con decreto del
Presidente
della Repubblica 3 marzo 1966 e successive modifiche, è
sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire
già
dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine
controllata
«Frascati» provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo
relativo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso
disciplinare
di produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli
effetti
dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante
norme
relative all'Albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve -
le denunce
dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi
territoriali
ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei
vigneti
«Frascati» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del
presente decreto.
2. I vigneti denunciati ai sensi del comma di prima, solo
per
l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio
nell'albo
sopra citato, se a giudizio degli Organi tecnici delle
regioni
competenti, le denunce risultino sufficientemente
attendibili, nel
caso in cui le Regioni stesse non abbiano potuto effettuare,
per
impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità
previsti dalla
normativa di legge vigente.
Art. 3.
Chiunque produce, vende, espone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata
«Frascati» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso
disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2005
Il direttore generale: Abate
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
a
denominazione di origine controllata «Frascati»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Frascati», anche
nelle
tipologie «Superiore» e «Spumante», e' riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente
disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Frascati» puo'
essere
accompagnata dalla menzione tradizionale «Cannellino»
purche'
risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati»,
anche
nelle tipologie «spumante» e «superiore», deve essere
ottenuto dalle
uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione varietale: di Malvasia bianca di Candia 50%,
Trebbiano
Toscano 10-20%, Malvasia del Lazio (puntinata) 10-40 %.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, anche le uve della varieta' di vitigni
Greco,
Trebbiano giallo, Bellone e Bombino bianco, fino ad un
massimo del
30%; in tale ambito le altre varieta' di vitigni a bacca
bianca
idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei
vigneti,
possono concorrere fino ad un massimo del 15%.
Sono esclusi altri vitigni aromatici.
La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti all'albo
dei
vigneti della denominazione di origine controllata
«Frascati», deve
essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla
data di
approvazione del presente disciplinare di produzione.
E' consentito anche che in ambito aziendale, la base ampelografica
possa essere adeguata parzialmente purchè tale adeguamento
sia
finalizzato al raggiungimento di quella stabilita dal
presente
disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti
di
cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei
vigneti della
denominazione di origine controllata dei vini «Frascati»,
potranno
usufruire della denominazione medesima.
Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti, di
cui
al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal
rispettivo albo
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la
loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art.
2
comma 1 del presente disciplinare di produzione dandone
comunicazione
al competente ufficio dell'Assessorato agricoltura della
Regione
Lazio.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve del vino Frascati comprende
il
comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2
maggio 1933,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno
1933.
Nonche' i territori per i quali sono state attualmente
rilevate le
condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto
del
Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo
dei
comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed
in parte
quelli di Roma e Montecompatri.
Tale zona e' cosi' delimitata: sulla via Casilina, appena
superato il Km. 21 al ponte di Pantano, il limite segue in
direzione
sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine
comunale
tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in
direzione
sud-est fino ad incontrare, in localita' Marmorelle, quello
dell'isola amministrativa del comune di Colonna.
Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e
Colonna
prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della
fontana del
Piscaro segue nuovamente per un breve tratto verso sud il
confine tra
Colonna-Frascati nelle vicinanze del Km. 6,200. Segue quindi
tale
strada in direzione sud-ovest fino al Km. 4,300 circa, dove
incrocia
il confine comunale di Monte Porzio Catone (località
Pallotta);
segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa
direzione
lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a
raggiungere il
confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei
Guardiani; da qui
prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e
Rocca di
Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue
quindi
verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra
Grottaferrata e
Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso
nord-ovest
per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il Km. 2
sulla via
Anagnina.
Dal Km. 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria
verso
nord-est che raggiunge il Km. 12,800 della via Tuscolana
(s.s. n.
215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte
Linari
prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a
raggiungere
la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimita' di Torre Nuova.
Seguendo
quindi la Via Casilina verso est giunge, appena superato il
chilometro 21,
al ponte di Pantano, da dove è iniziata la delimitazione.
Alla zona di produzione delle uve sopra specificata va ad
aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di
Grottaferrata sita a nord-est del Km. 2 della via dei Laghi
(s.s. n.
217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e
Castel
Gandolfo.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono
essere
quelle di tradizione della zona e comunque atte a conferire
alle uve
del vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono
pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di
giacitura ed
orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano
ricchi
di potassio, di fosforo, di microelementi, poveri di azoto e
di
calcio, sciolti permeabili, asciutti, ma non aridi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque
atti a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
Per gli impianti nuovi, il numero minimo di ceppi è
stabilito
in
3.000 per ettaro, non sono ammessi impianti a tendone e/o
pergola.
La produzione di uva ammessa per il vino «Frascati» e
«Frascati»
spumante non deve essere superiore a t 14 e a t 13 per le
tipologie
«superiore», e «cannellino» per ettaro di coltura
specializzata.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la
produzione dovra' essere riportata ai limiti di cui sopra,
purche'
quella globale del vigneto non superi del 20% il limite
medesimo.
La resa massima delle uve in vino non dovrà essere
superiore al
70%.
Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato
l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata.
La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni
di categoria interessate e il «Consorzio tutela doc
Frascati» di anno
in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle
condizioni
ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo
di
produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore
a quello
fissato dal presente disciplinare dandone immediata
comunicazione al
«Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini».
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delle uve di cui
all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate
all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle
locali
tradizioni esistenti, e' consentita altresì la
vinificazione in
parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso
delimitato: partendo dal confine tra Montecompatri e
Monteporzio
Catone alla q 300, in prossimita' del fontanile sito in
località
Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il
limite
segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri
circa), per
prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est,
dopo aver
costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino
risale
raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo
costeggia
nella parte a sud, includendo cosi' nella delimitazione,
fino ad
incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la
s.s.
Maremmana 30 e poi lungo questa ultima, prima in direzione
sud-est e
poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in
prossimita' del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima
strada in
direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che
costeggiano a
nord-est le localita' Olivello e Pedicata, sino a
raggiungere Fontana
Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una
retta
immaginaria, tesa tra la q 344 e la q 461 (M. Doddo), fino
ad
incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale
strada
verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere
la via
Colonna (Frascati-Colonna) in prossimita' del km 4,350 e
proseguire
quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q 300 da
dove è
iniziata la delimitazione.
Le operazioni d'imbottigliamento dei vini della
denominazione
d'origine controllata «Frascati» devono essere effettuate
nell'ambito
della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente
disciplinare.
Tuttavia, tenuto conto delle particolari condizioni di
tradizionalità, tali operazioni sono ammesse - previa
autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni d'origine delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini e previa istruttoria da parte della Regione Lazio - in
cantine
ubicate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo
dei comuni
compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione
della
denominazione d'origine controllata «Castelli Romani», a
condizione
che dimostrino di aver effettuato le suddette operazioni da
almeno
cinque anni continuativamente a decorrere dalla data di
pubblicazione
del presente decreto.
Detta zona comprende: nella provincia di Roma, gli interi
territori
amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia,
Castel
Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma,
Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Porzio
Catone, Nemi,
Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e San
Cesareo e parte
dei territori amministrativi dei seguenti comuni: Ardea,
Artena,
Montecompatri, Pomezia e Roma e, in provincia di Latina,
l'intero
territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei
territori
amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia.
La delimitazione della zona stessa viene di seguito
descritta:
partendo in senso antiorario, in comune di Roma
dall'incrocio della
via Casilina con il G.R.A., segue in direzione sud-ovest il
percorso
di quest'ultimo sino all'incrocio con la via Laurentina,
deviando
verso sud segue la via Laurentina sino al punto di incrocio
(km
28,500 circa) di quest'ultima con la s.s. n. 148 Pontina in
comune di
Ardea e prosegue verso sud-est costeggiando la medesima sino
al punto
d'incrocio con la via Nettunense dal quale, proseguendo la
stessa strada
Nettunense, in direzione nord si raggiunge il confine
provinciale
Roma-Latina che segue verso sud sino a ponte Guardapassi in
comune di
Aprilia. La linea di demarcazione segue tale confine verso
sud sino
ad incrociare il Fosso Leschione che percorre verso sud fino
alla
confluenza con il Fosso di Carano risalendo verso est sino
al confine
della provincia di Roma e Latina.
Continua in direttrice est lungo il confine provinciale sino
a
raggiungere il fosso della Crocetta, segue verso sud lungo
la strada
provinciale che costeggia il sopra citato fosso e lungo la
stessa
scavalca la s.s. 148, circoscrive il perimetro dell'impianto
enologico Co.Pro.Vi. e a ritroso rifacendo lo stesso
percorso si
ricongiunge alla Crocetta con il confine provinciale.
Continua verso
est fino a raggiungere la ferrovia Roma-Napoli in località
Colle dei
Marchigiani in comune di Cisterna di Latina e prosegue lungo
la
stessa direzione sud est fino all'incrocio con il fosso di
Cisterna.
Risale lungo il fosso di Cisterna in direzione nord sino
all'incrocio con la strada Cisterna-Cori, segue tale strada
in
direzione nord-est sino all'incrocio con il confine comunale
di Cori
in località Ponte Teppia dal quale, proseguendo lungo il
confine del
territorio del comune di Cori, dapprima in direzione sud,
poi
sud-est, quindi verso nord e nord-ovest raggiunge il confine
provinciale in prossimita' della strada Giulianello-Artena.
Segue il
confine provinciale in direzione ovest sino a raggiungere il
confine
tra i comuni di Artena e Lariano nei pressi della Fontana
Mastrangelo. Prosegue poi, lungo i confini comunali di
Lariano, Rocca
di Papa, Rocca Priora sino alla localita' Colle di Fuori.
Prosegue quindi, verso nord sulla strada valle dei Gocchi,
dalla
quale prosegue, lungo il confine del territorio comunale di
Zagarolo,
dapprima in direzione nord-est, poi in direzione nord-ovest,
quindi
in localita' Corzanello, in direzione sud sino alla
localita'
Casella. Di tale localita' lascia il confine del comune di
Zagarolo
per discendere verso sud-ovest sulla via dell'Acquafelice
sino al
ponte di Pantano dove si raccorda con la via Casilina in
direzione
Roma sino ad incrociare il G.R.A.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Frascati», devono assicurare al vino un
titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5% vol.
Tuttavia, solo in annate eccezionalmente sfavorevoli, su
autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e
forestali,
sentito il parere tecnico dell'Assessorato all'agricoltura
della
Regione Lazio, tale titolo alcolometrico volumico naturale
minimo
potra' essere ridotto al 10%.
Le uve destinate alla produzione della tipologia di vino
«Frascati» superiore e «Frascati Cannellino» devono
assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11.0% vol e
devono
essere oggetto di denuncia separata.
La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio
della
provincia di Roma.
Le uve destinate alla produzione del tipo «Spumante» debbono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale
di 10.0 % vol e devono essere oggetto di denuncia separata.
Tali uve non potranno essere in alcun caso destinate alla
produzione delle altre tipologie della denominazione di
origine
controllata «Frascati».
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali
e
costanti atte a conferire al vino le proprie
caratteristiche.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati»,
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti
caratteristiche:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;
sapore: sapido, morbido, fine, vellutato, secco, amabile o
abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15.0 g/l.
Il vino «Frascati Superiore», all'atto dell'immissione al
consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;
sapore: sapido, morbido, fine, vellutato, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Il vino «Frascati Cannellino» dovrà essere ottenuto da uve
raccolte tardivamente e all'atto dell'immissione al consumo
deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino intenso con riflessi dorati;
odore: caratteristico che ricorda la frutta matura;
sapore: tipico, sapido, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Il vino «Frascati Spumante» all'atto dell'immissione al
consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e costante;
colore: paglierino chiaro, limpido;
odore: fine, caratteristico;
sapore: armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, anche su proposta delle categorie interessate, di
modificare
con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità
totale e
all'estratto non riduttore.
Qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino
a
denominazione di origine controllata «Frascati», vengono
utilizzati
contenitori di legno, il vino medesimo può presentare lieve
sentore
(o percezione) di legno.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata «Frascati» è
vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel
presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato», riserva e simili.
Le qualificazioni «secco», «amabile», e «abboccato», sono
obbligatorie per le tipologie tranquille.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a
denominazione di origine controllata «Frascati» può
figurare
l'annata di produzione delle uve.
Tale indicazione e' tuttavia obbligatoria per la tipologia
«Superiore».
Art. 8.
I contenitori, esclusivamente in vetro, in cui viene
confezionato
il vino a denominazione di origine controllata «Frascati»
per la
commercializzazione, debbono essere di capacità consentita
dalle
vigenti leggi e comunque compresi tra 187 cc e 1500 cc,
chiuse con
tappo di sughero e materiale neutro ammesso dalla normativa
comunitaria e nazionale vigente.
E' ammesso l'uso del tappo a vite esclusivamente per i
recipienti
di vetro di capacita' compresa tra 187 cc e 250 cc.
Non e' consentito l'imbottigliamento in recipienti di
capacità
superiore a 1500 cc.
E' consentito l'uso del fiasco di paglia o similpaglia con
capacita' fino a 1500 cc, chiuso con tappo di sughero.
In deroga a quanto sopra è permesso, per un periodo di
quattro
anni, a far data dall'entrata in vigore del presente
disciplinare, di
condizionare il vino a denominazione di origine controllata
«Frascati», con esclusione delle tipologie «Frascati
Superiore»,
«Frascati Cannellino» e «Frascati» spumante, in recipienti
di
capacita' compresa tra l 1,000 e l 2,000 chiusi con tappo a
vite.
Le bottiglie, conformi alle norme vigenti di legge, debbono
essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone
ai
tradizionali caratteri di un vino di pregio.
 
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle d o. e delle i.g.t. dei vini, relativo
alla richiesta di modifica del disciplinare della doc
«Lacrima di Morro»...
GU
n.111 del 14-5-2005 (12:11:22 19 maggio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale, per la tutela e la
valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche
tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro D'Alba».
Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei
vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela
Lacrima
di Morro d'Alba e trasmessa dalla regione Marche in data 4
ottobre
2004, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di
Morro» o
«Lacrima di Morro d'Alba»;
Ha espresso nella riunione del 14 aprile 2005, parere
favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del
relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta
proposta di
modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche
agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche
tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro
sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
«LACRIMA
DI MORRO» O «LACRIMA DI MORRO D'ALBA»
Art. 1.
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o
«Lacrima di Morro d'Alba» e' riservata ai vini che
rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore;
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito.
Art. 2.
Vitigni ammessi
I vini a denominazione d'origine controllata «Lacrima di
Morro» o
«Lacrima di Morro d'Alba» devono essere ottenuti dalle uve
provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente
composizione ampelografica:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» (anche nella
tipologia superiore e passito):
lacrima minimo 85%, possono concorrere alla produzione di
detto
vino altri vitigni a bacca nera, non aromatizzati, idonei
alla
coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del
15%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a
denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o
«Lacrima di
Morro d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i
terreni
vocati alla qualita' di tutto il territorio dei comuni di
Morro
d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense,
Ostra e
Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti
delle
colline del comune di Senigallia prospicienti il mare.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione del vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro
d'Alba»
devono essere quelle abituali della zona di produzione e,
comunque,
atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'. Per i nuovi impianti e i
reimpianti la
densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a
2200 in
coltura specializzata.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti
sono
quelli gia' usati nella zona.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento;
e'
esclusa la forma a tendone.
La regione puo' consentire diverse forme di allevamento
qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
I sistemi di potatura, in relazione ai suddetti sistemi di
allevamento della vite, devono essere quelli generalmente
usati nella
zona.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione
del
vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e la
gradazione
minima naturale sono le seguenti:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 13 Tonn/Ha,
titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10% vol;
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba»
passito:
13 Tonn/Ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo
10% vol;
«Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba»
superiore: 10 Tonn/Ha, titolo alcolometrico volumico
naturale minimo
11% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine di cui
all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purche' la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in
rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono
essere
effettuate all'interno della zona di produzione delimitata
al
precedente art. 3.
In deroga, il Ministero per le politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, sentita la regione interessata, puo' consentire
l'imbottigliamento dei vinianzidetti anche al di fuori della
zona
sopraindicata, nel territorio della provincia di Ancona, ove
si
tratti di attivita' consolidata e preesistente. La deroga e'
comunicata all'Ispettorato repressione frodi e alla Camera
di
commercio competente per il territorio.
Fatta eccezione per la tipologia passito e' consentito
l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei
limiti
stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti
concentrati
ottenuti da uve di vigneti iscritti all'Albo della stessa
denominazione di origine controllata oppure con mosto
concentrato
rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre
tecnologie
previste.
La tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro
d'Alba» passito deve essere ottenuta da uve sottoposte ad un
periodo
di appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo
dell'anno
successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione
non deve
essere anteriore al 1° novembre dell'anno di produzione
delle uve.
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di
appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al
21,00%.
La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale
arricchimento, ove
previsto, e' la seguente:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 70%;
«Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba»
superiore: 70%;
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba»
passito:
45%.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma
non il
75% per la tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro
d'Alba»,
«Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba»
superiore,
ed il 50% per la tipologia «Lacrima di Morro» passito o
«Lacrima di
Morro d'Alba» passito, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione
di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione
d'origine controllate per tutta la partita.
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di
seguito
indicata:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 15 dicembre
dell'anno della vendemmia;
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba»
passito:
1° dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia;
«Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba»
superiore: dopo il 1° settembre dell'anno successivo a
quello della
vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione
al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»:
colore: rosso rubino carico;
odore: gradevole, intenso;
sapore: gradevole, morbido caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba»
superiore:
colore: rosso rubino carico;
odore: gradevole, intenso;
sapore: gradevole, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba»
passito:
colore: rosso più o meno intenso, talvolta tendente al
granato;
odore: caratteristico più o meno intenso;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol, di
cui effettivo almeno 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
acidita' volatile massima: 1,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole -
Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare
con proprio decreto i limiti indicati dell'acidita' totale e
dell'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di
cui
all'articolo 1 è proibita l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi
compresi
gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
In riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche
di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, località,
comprese
nella zona delimitata nel precedente art. 3, dalle quali
provengono
le uve, e' consentito in conformità alla normativa vigente.
Nella etichettatura di cui all'art. 1 e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve nel caso
di
recipienti di volume nominale fino a tre litri.
Art. 8.
Confezionamento
Per i vini di cui all'art. 1 e sino a 5 litri, l'immissione
al
consumo deve avvenire in recipienti di vetro.
Per l'immissione al consumo dei vini «Lacrima di Morro»
superiore
o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore e «Lacrima di Morro»
passito o
«Lacrima di Morro d'Alba» passito, sono ammessi soltanto
recipienti
di vetro della capacita' fino a litri 3,00; per queste
tipologie sono
vietate le chiusure a vite, strappo e corona.
 
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle d o. e delle i.g.t. dei vini, relativo
alla richiesta di modifica del disciplinare della doc
"Assisi"...
GU
n.111 del 14-5-2005 (12:08:50 19 maggio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare dei
vini a
denominazione di origine controllata «Assisi».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n.
164;
Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio tutela vini
Assisi
in data 14 maggio 2003, intesa ad ottenere la modifica al
disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata
«Assisi»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi ad Assisi il 28 febbraio 2005,
con la
partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed
Aziende
vitivinicole;
Visto il parere della regione Umbria del 15 novembre 2004,
prot.
n. 0176194, espresso sulla domanda sopra citata;
Ha espresso, nella riunione del 14 aprile 2005, presente il
funzionario della regione Umbria, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del
relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo
cui seguito.
Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta
proposta di
modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola
con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e
successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli
interessati al Ministero delle politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
Vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta
giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA «ASSISI»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata dei vini «Assisi» è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Assisi» Bianco;
«Assisi» Grechetto;
Assisi» Rosso, Rosato e Novello;
«Assisi» Cabernet sauvignon;
«Assisi» Cabernet sauvignon riserva;
«Assisi» Merlot;
«Assisi» Merlot riserva;
«Assisi» Pinot nero;
«Assisi» Pinot nero riserva.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Assisi»
devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi,
nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica di
vitigni:
«Assisi» bianco.
Trebbiano dal 50% al 70%; Grechetto 10% minimo, possono
concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da altri
vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione
per la
regione Umbria, fino ad un massimo del 40%.
«Assisi» Grechetto.
Grechetto minimo 85%; possono concorrere alla produzione di
detto
vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore
analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la regione Umbria, fino ad
un
massimo del 15%.
«Assisi» Rosso, Rosato e Novello.
Sangiovese dal 50% al 70%; Merlot dal 10% al 30%, possono
concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da altri
vitigni, a bacca di colore nero, raccomandati e/o
autorizzati per la
regione Umbria, fino ad un massimo del 40%.
«Assisi» Cabernet sauvignon (anche nella tipologia riserva).
Cabernet sauvignon minimo 85%; possono concorrere alla
produzione
di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca
di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per la regione Umbria,
fino ad
un massimo del 15%.
«Assisi» Merlot (anche nella tipologia riserva).
Merlot minimo 85%; possono concorrere alla produzione di
detto
vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore
analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la regione Umbria, fino ad
un
massimo del 15%.
«Assisi» Pinot nero (anche nella tipologia riserva).
Pinot nero minimo 85%; possono concorrere alla produzione di
detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di
colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per la regione Umbria,
fino ad
un massimo del 15%.
Art. 3.
L'area di produzione dei vini D.O.C. «Assisi» comprende
parte dei
territori comunali di: Assisi, Perugia e Spello.
L'area del vino D.O.C. è così delimitata:
A iniziare da Pianello q.229 s.l.m. in direzione ovest fino
a
Loc. Colonnetta q.234 quindi continuando per la stessa
strada si
passano le q.252 e 262, al bivio si continua sulla destra
passando
Osteria q.254 e 248. Passato il bivio per Piccione si lascia
sulla
destra il podere Ravagliano e q.247 fino al ponte di Rio
Piccolo,
quindi si scende lungo il corso del Rio attraversando il
Podere
Passolacasa q.226 fino ad incrociare la strada che conduce a
Osteria
q.279 lungo la str.Fabrianese. Si continua lungo la stessa
strada
passando il Pod.Capeneto, la Maestà, al bivio si prosegue
per la
direzione
S.Egidio fino all'incrocio con la strada in terra che
porta a
Ginestrella Vecchia. Imboccata la strada in terra si prosegue
verso valle
passando q.215 fino al Fosso Richiavo, si segue il corso
dell'acqua
passando le q.203, 201, 198, fino al Pod. Casella e
all'incrocio,
quindi si segue la strada a sinistra che costeggia il Podere
dell'Ospedale e q.199, si risale in direzione Casa Palombaro
e
S.Egidio, q.248. All'incrocio si segue la strada asfaltata
verso
destra, q.228, Pod. Fonte fino al Fosso Macara q.207.
Quindi, a
sinistra, si risale il corso del fosso q.209. Al bivio si
gira a
destra q.211, si passa C. Bacchi, q.210. Si costeggia la
Cagnola,
fino a raggiungere il confine amministrativo del Comune di
Assisi.
Si segue il confine in direzione est e quindi proseguendo a
sud
passando tra il comune' di Bastia e la fraz. S. Maria
d.Angeli
attraverso pozzo Morto, Case Sergiacomi, Maesta' di Verna e
si
prosegue lungo il comune amministrativo dei Comuni di Assisi
e Bastia
in direzione Costano. Fonte S. Francesco, quindi sempre
lungo il
comune amministrativo in direzione Tor d'Andrea
attraversando il
canale del Casino in direzione Casa Uccelli, Casa Franchi,
attraversando il torrente Ose, q. 186, Casa Angelini, Casa
Marini,
q.187, pod. Spoletini, pod. Pambuffetti in loc. Fornace
q.188.
Quindi si entra nel comune' di Spello risalendo il torrente
Ose,
si attraversa la strada per Cammara e si prosegue fino al
Molinaccio,
q.191 e l'incrocio con la strada per Limiti, quindi
proseguendo in
questa direzione si passa q.192 e q.193. Si attraversa la
strada per
Spello e si prosegue in direzione F[E1]. te Zucca, q.196 e
q.197 dove
a destra si prosegue per q.199 e C. della Botte q.199 e
q.202 e
Scuola. Quindi si prosegue in direzione C.na Piermarini,
q.205,
q.204. Torrente Chiona, fino al confine amministrativo con
il Comune
di Foligno, q.208.
Si risale il T. Chiona lungo il confine amministrativo tra
Spello
e Foligno fino ad incrociare la ferrovia, q.227, quindi si
prosegue
la via ferrata in direzione est per poi riprendere nuovamente
il
confine di comunè con Foligno, q.229 q.233, C. Antonelli
q.248,
q.342 e S. Caterina in direzione S. Lorenzo Vecchio.
Percorrendo
ancora verso nord il confine amministrativo tra Spello e
Foligno si
passa q.510, q.410, q.522 C. Maricolle, q.498, q.578, q.580,
M.
Ciano, Caprareccia, q.624 in prossimita' di F[E2]. te
Ornello q.703,
q.694, M. Cupacci, q.791, C. Ruozzi. Si prosegue percorrendo
il
confine amministrativo del C. di Spello con quello di
Valtopina,
q.785, Monte Pasano, q.789, q.588 e discendendo il F.so
delle
Santelle, q.515, q.488. q.468, q.452. q.444 fino all'innesto
con il
F.so dell'Anna. Si risale il fosso dell'Anna fino ad entrare
nel
comune' di Assisi, percorrendo il confine amministrativo di
questo
comune' con quello di Valtopina, M. di Pollo, q.461, Castel
Vecchio,
q.491. Lasciando Notiano a sinistra si prosegue passando
q.583,
q.526, q.586 sempre lungo il confine di comune che passa tra
il
Falcione e C.le Garofano, q. 589, 531, q. 505 in prossimità
del Rio.
Si risale il confine di Assisi costeggiando il Rio lasciando le Silve sulla
sinistra, q.678, q.715, si prosegue lasciando C. Selvalonga
a destra,
si risale ancora il confine comunale q.899, q.889, C. il
Monte q.827
q.800, q.770, q.763, Bandita Cilleni, q.771. Si lascia il
confine
comunale e si prosegue lungo la strada per C. Canonica,
q.795, q.781,
C. il Colle, C. M. Sabatini, Maesta', q.769, q.775, C. Papa,
q.792,
C. Margheritella, C.se Montecchiello, Catecuccio, q.790.
Sulla strada provinciale si prosegue in direzione Morano
fino ad
incontrare nuovamente il confine amministrativo di Assisi il
quale
viene percorso passando per M. Mazzolo dove si prosegue a
sinistra
passando per q.611, q.594, q.735, q.703 lasciando C.
Italiani sulla
destra, q.667, q.665, q.641. Le Casaccie, q.622. Si prosegue
lungo la
strada comunale C. Cesola, q.592. Percorrendo ancora il
confine
amministrativo del comune di Assisi con quello di
Valfabbrica in
direzione sud, si passa q.416. La Casella, q.350, La Badia,
q.390.
Sempre lungo il confine comnunale di Assisi, si percorre per
un
tratto la strada che proviene da Valfabbrica, q.421, q.555,
si
attraversa il F.so di Capannaccio, q.375, La Casicola, e si
prosegue
lungo il confine comunale in direzione Casella II, q.614.
Quindi,
ancora lungo il confine di comune, si discende il F.so
Scuro, C.
Palazzetta II, q.417 e si attraversa il podere dei pini, si
discende
il fosso fino al Fiume Chiascio discendendo su questo fino
alla fraz.
Pianello da cui e' iniziata la descrizione analitica dei
confini
dell'area indicata.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini «Assisi» debbono essere quelle
tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le
specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei i terreni di favorevole
esposizione rientranti nella fascia collinare e
pedocollinare,
compresa tra i 180 m. e 750 m.s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque
atti a
non modificare le caratterische delle uve e dei vini.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densita'
minima non inferiore a 3000 ceppi per ettaro. E' consentita
l'irrigazione di soccorso per non piu' di due interventi
annui prima
dell'invaiatura.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura
specializzata
ed i titoli alcolimetrici volumici naturali minimi delle uve
alla
vendemmia devono essere i seguenti:
=======================================
Assisi |Resa uva t/ha|Titolo alcol. naturale min.
=======================================
{Assisi} Bianco |12 |10.50% vol.
---------------------------------------------------------------------
{Assisi} Grechetto |8.5 |11.00% vol.
---------------------------------------------------------------------
{Assisi} Rosato |10 |11.00% vol.
---------------------------------------------------------------------
{Assisi} Novello |10 |11.00% vol.
---------------------------------------------------------------------
{Assisi} Rosso |10 |11.50% vol.
---------------------------------------------------------------------
{Assisi} Cabernet sauvignon|10 |12.00% vol.
---------------------------------------------------------------------
{Assisi} Cabernet sauvignon| |
riserva |10 |12.50% vol.
---------------------------------------------------------------------
{Assisi} Merlot |10 |12.00% vol.
---------------------------------------------------------------------
{Assisi} Merlot riserva |10 |12.50% vol.
---------------------------------------------------------------------
{Assisi} Pinot nero |10 |12.00% vol.
---------------------------------------------------------------------
{Assisi} Pinot nero riserva|10 |12.50% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini devono essere riportati
nei limiti
di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva-vino per i
quantitativi di cui trattasi, purche' la produzione totale
non superi
il 20% i limiti medesimi.
Fermo restando i limiti sopra indicati, la produzione
massima per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata
in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere
superiore al 70%.
Qualora la resa in vino superi questo limite, ma non il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata.
Oltre al 75%, decade il diritto della denominazione di
origine
controllata per tutto il prodotto.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
internamente al territorio amministrativo dei Comuni
compresi anche
in parte nella zona di produzione di cui aIl'art. 3. E'
consentito
che dette operazioni siano effettuate nel territorio dei
comuni
limitrofi da parte di ditte che ne facciano richiesta e che
dimostrino che da almeno tre anni, precedenti alla data del
decreto
di riconoscimento d.o.c. «Assisi» hanno effettuato le dette
operazioni nelle cantine interessate.
L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'area della
Provincia di Perugia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro
peculiari caratteristiche.
Il vino a denominazione di origine controllata «Assisi»,
rosso e
quello con l'indicazione del vitigno, se sottoposto a un
periodo di
invecchiamento non inferiore a 24 mesi, a decorrere dal
primo
novembre
dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 12 mesi in
botte di
legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia, può portare la
qualificazione «riserva».
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Assisi»
all'atto
dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Assisi» Bianco:
colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdognoli;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Assisi» Grechetto:
colore: giallo paglierino, tenue;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, fruttato,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Assisi» rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Assisi» novello:
colore: rosso rubino con sfumature violacee;
odore: fruttato persistente;
sapore: armonico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Assisi» rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico, buon profumo;
sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Assisi» Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: caratteristico, profumato, intenso;
sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso, persistente e
vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Assisi» Cabernet sauvignon riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: caratteristico, profumato, intenso;
sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso, persistente e
vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Assisi» Merlot:
colore: rosso rubino intenso, talvolta con lievi riflessi
tipo
viola;
odore: caratteristico, profumato, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico, intenso e
persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Assisi» Merlot riserva:
colore: rosso rubino intenso, talvolta con lievi riflessi
tendenti al granato;
odore: caratteristico, profumato, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico, intenso e
persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Assisi» Pinot nero:
colore: rosso granato tendente al porpora;
odore: caratteristico di vitigno, intenso, persistente;
sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Assisi» Pinot nero riserva:
colore: rosso granato tendente al porpora;
odore: caratteristico di vitigno, intenso, persistente;
sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali,
con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati,
per
l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata «Assisi» e'
vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel
presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra,
fine,
scelto, selezionato», e similari. E' tuttavia consentito
l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in
inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree,
fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata
nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le
uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, purche'
elencate nel
disciplinare.
Art. 8.
La capacita' dei contenitori in vetro dei vini «Assisi»
posti in
commercio e' compresa tra lo 0,187 e 3 litri e chiusi con
tappo a
vite fino a litri 0,250, tappo di sughero per gli altri
formati.
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle d o. e delle i.g.t. dei vini, relativo
alla richiesta di modifica del disciplinare della docg
"Soave Superiore"...
GU
n.106 del 9-5-2005 (12:07:12 19 maggio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche
dei vini
relativo alla modifica dell'articolo 5 del disciplinare di
produzione
della denominazione di origine controllata e garantita
«Soave
superiore».
Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 10
febbraio 1992,
n. 164: esaminata, nel corso della riunione del 14 aprile
2005,
la domanda presentata dal Consorzio volontario di tutela
Vini Soave
D.O.C. e Recioto di Soave D.O.C.G., con sede in Soave
(Verona),
intesa ad ottenere la modifica dei commi 1 e 7 dell'art. 5
del
disciplinare di produzione dei vini della denominazione di
origine
controllata garantita «Soave Superiore» - riconosciuta con
decreto
ministeriale 29 ottobre 2001 - per quanto attiene
specificatamente
l'estensione della zona ove e' consentito 1'imbottigliamento
del vino
di che trattasi e la variazione della data d'immissione al
consumo
del medesimo.
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla
regione
Veneto.
Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che
trattasi e
proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
dirigenziale, la modifica di che trattasi redatta nel testo
appresso
riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta
proposta di
modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel
decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive
modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al
Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali - Comitato nazionale
per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana,
n. 10 -
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.
Proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare di
produzione
dei vini della denominazione di origine controllata e
garantita
«Soave superiore».
L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata e garantita «Soave
Superiore -
riconosciuto con decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e'
modificato
secondo il testo appresso riportato:
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono
aver
luogo in provincia di Verona.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al
70 %.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%,
l'eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
L'uso della specificazione «Classico», in aggiunta alla
denominazione di origine controllata e garantita «Soave
superiore»,
e' riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona
di
origine piu' antica, indicata all'art. 3, lettera b) del
presente
disciplinare di produzione, vinificate nella stessa e
nell'ambito dei
comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella
zona
medesima.
Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato
nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini previa
istruttoria
della regione Veneto, anche in cantine aziendali oppure in
cantine
cooperative situate al di fuori della zona, ma
comunque
dentro l'area della zona di produzione del vino a
denominazione di
origine controllata «Soave».
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Soave
superiore» e «Soave superiore Classico» devono essere
immessi al
consumo solo dopo un periodo di affinamento in bottiglia di
almeno
tre mesi e comunque non prima del 1° settembre successivo
alla
vendemmia.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Soave
superiore» designato con la qualificazione «riserva» deve
essere
sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di
almeno due
anni di cui almeno tre mesi in bottiglia, a partire dal 1°
novembre
dell'annata di produzione delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari
caratteristiche.
E' ammesso l'arricchimento con mosti concentrati, prodotti
dalle
uve della zona di produzione della denominazione di origine
controllata «Soave» e «Soave» classico o con mosti
concentrati
rettificati.
Prima dell'immissione al consumo i vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Soave superiore» possono
essere
designati, a cura dei detentori, con la denominazione di
origine
controllata «Soave» e «Soave» classico se ne hanno i
requisiti.
Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve
provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina i
volumi e
gli estremi dei vasi vinari interessati e darne
comunicazione
all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio
ed alla Camera di commercio di Verona.
 
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle d o. e delle i.g.t. dei vini, relativo
alla richiesta di modifica del disciplinare della doc "Colli
di Scandiano e di Canossa"...
GU
n.106 del 9-5-2005 (12:03:49 19 maggio,
2005) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare
dei vini, a
denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e
di
Canossa».
IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE
TIPICHE DEI
VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
1992, n.
164
Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio tutela vini
«Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» in data 14
maggio
2003, intesa per ottenere la modifica al disciplinare dei
vini a
denominazione di origine controllata «Assisi»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Reggio Emilia il 5 ottobre
2004, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed
aziende
vitivinicole;
Visto il parere della Regione Emilia Romagna del 1°
settembre
2003, protocollo n. 24765, espresso sulla domanda sopra citata;
Ha espresso, nella riunione del 14 aprile 2005, presente il
funzionario della Regione Emilia Romagna, parere favorevole
al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del
relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta
proposta di
modifica al disciplinare di produzione devono, in regola
con le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e
successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli
interessati al Ministero delle politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta
giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA «COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA».
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano
e di
Canossa» è riservata ai vini e ai mosti parzialmente
fermentati che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente
disciplinare
di produzione per le seguenti tipologie:
Colli di Scandiano e Canossa Sauvignon (anche nelle
tipologie
frizzante, passito e riserva);
Colli di Scandiano e Canossa Malvasia (anche nelle tipologie
frizzante e spumante);
Colli di Scandiano e Canossa Pinot (anche nella tipologia
frizzante e spumante);
Colli di Scandiano e Canossa Chardonnay (anche nella
tipologia
frizzante e spumante);
Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco Grasparossa (anche
nella
tipologia frizzante);
Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco Montericco Rosso
(anche
nella tipologia frizzante);
Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco Montericco Rosato
(anche
nella tipologia frizzante);
Colli di Scandiano e Canossa Cabernet Sauvignon (anche nella
tipologia riserva);
Colli di Scandiano e Canossa Marzemino (anche nelle
tipologie
frizzante e novello);
Colli di Scandiano e Canossa Malbo gentile (anche nelle
tipologie frizzante e novello);
Colli di Scandiano e Canossa Bianco (anche nelle tipologie
frizzante e spumante);
Colli di Scandiano e Canossa Bianco Classico (anche nella
tipologia frizzante);
Colli di Scandiano e Canossa Rosso (anche nelle tipologie
frizzante e novello).
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Colli di
Scandiano
e di Canossa» devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon (anche nella
tipologia frizzante, passito e riserva):
Sauvignon in misura non inferiore al 90%; per il complessivo
rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le
uve
provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Pinot Bianco,
Pinot
Grigio, Trebbiano Romagnolo e Chardonnay.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia (anche nella
tipologia frizzante e spumante):
Malvasia di Candia aromatica in misura non inferiore
all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di
Candia B.,
Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano Romagnolo e
Chardonnay.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot (anche nella
tipologia
frizzante e spumante,):
Pinot Bianco e/o Pinot Nero per il 100%.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay (anche nella
tipologia frizzante e spumante):
Chardonnay in misura non inferiore all'85%; per il
complessivo
rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le
uve
provenienti dai vitigni Pinot Bianco, Pino Nero e Pinot
Grigio.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa:
(anche
nella tipologia frizzante):
Lambrusco Grasparossa in misura non inferiore all'85%; per
il
complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente,
le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco
Montericco, Ancellotta, Malbo Gentile e Croatina.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco
rosso:
(anche nella tipologia frizzante):
Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%; per il
complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente,
le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco
Grasparossa, Lambrusco Salammo, Malbo Gentile, Ancellotta e
Croatina.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco
Rosato:
(anche nella tipologia frizzante):
Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%; per il
complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente,
le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco
Grasparossa, Lambrusco Salammo, Malbo Gentile, Ancellotta e
Croatina.
Le uve devono essere vinificate in bianco.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon (anche
nella
tipologia riserva):
Cabernet Sauvignon in misura non inferiore all'85%; per il
complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente,
le uve provenienti dai vitigni Sangiovese, Merlot e
Ancellotta.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino (anche nella
tipologia frizzante e novello):
Marzemino in misura non inferiore all'85%; per il
complessivo
rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le
uve
provenienti dai vitigni Croatina, Sgavetta e Malbo Gentile.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile (anche nella
tipologia frizzante e novello,):
Malbo Gentile in misura non inferiore all'85%; per il
complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente,
le uve provenienti dai vitigni Croatina e Sgavetta.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco (anche nelle
tipologie
classico frizzante e spumante):
Spergola in misura non inferiore all'85%; per il complessivo
rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le
uve
provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Trebbiano
Romagnolo,
Pinot Bianco e Pinot Grigio. E' ammessa la presenza di uve
provenienti dai vitigni Malvasia di Candia Aromatica fino ad
un
massimo del 5%.
Il vino «Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco prodotto
nella
zona di origine piu' antica, delimitata all'art. 3, puo'
recare la
qualificazione «Classico».
«Colli di Scandiano e di Canossa» Rosso (anche nella
tipologia
novello e frizzante):
Marzemino, minimo 50%, Cabernet-Sauvignon e Malbo Gentile,
congiuntamente o disgiuntamente, massimo 35%; per il
complessivo
rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le
uve a
bacca nera non aromatiche provenienti dai vitigni idonei
alla
coltivazione per la provincia di Reggio Emilia.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di
origine controllata Colli di Scandiano e di Canossa devono
essere
prodotte nella zona che comprende in tutto i territori
amministrativi
dei seguenti comuni: Albinea, Quattro Castella, Bibbiano,
Montecchio,
S. Polo d'Enza, Canossa, Vezzano sul Crostoso, Viano,
Scandiano,
Castellarano e Calsalgrande e, in parte, i comuni di Reggio
Emilia,
Casina, S. Ilario d'Enza e Cavriago.
In particolare la zona di produzione e' cosi' delimitata:
partendo a nord della provincia di Reggio Emilia dal punto
di
congiunzione del confine comunale di Montecchio con il
torrente Enza,
la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, il
confine
comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale
che
porta a Gazzaro. Prosegue con tale strada, verso est, fino
ad
immettersi sulla Via Emilia in prossimita' del Villaggio
Bellarosa.
Segue la via Emilia verso est fino ad incontrare il confine
comunale
di S. Ilario d'Enza in prossimita' di Guida che segue verso
sud fino
all'incontro con il confine comunale di Montecchio.
Segue il predetto confine fino ad incontrare il confine
comunale
di Cavriago seguendolo fino alla strada comunale denominata
via
Guardanavona. Segue tale strada verso sud fino al capoluogo
di
Cavriago e prosegue poi con la strada provinciale che
conduce a
Roncina. Segue la predetta strada, raggiunge la localita'
Roncina,
prosegue con Via Gorizia fino ad incontrare via Inghilterra
seguendola fino all'incontro con via F.lli Rosselli.
Prosegue verso
sud con tale via fino all'incontro con Via Bartolo da
Sassoferrato,
che segue fino ad incontrare via Oliviero Ruozzi. Procede
con essa
verso sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la strada che
porta a
Rivalta. Segue questa strada fino a Rivalta dove si
congiunge con la
statale Reggio - Rivalta, indi in prossimita' di quota
101,4, la
delimitazione prosegue con la strada che si congiunge in
localita'
Cristo con la strada Reggio Emilia - Albinea. Prosegue verso
nord-est
toccando la localita' Case Camorani, indi segue il tracciato
stradale
che, in direzione est, porta a Canali e giunge a Case
Oleari. La
linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato
stradale
che in direzione sud-est passa per Case Tacoli, Villa Veneri
e, in
localita' Osteria si congiunge con la statale che conduce a
Scandiano
che segue in direzione Fogliano fino a Bosco. Da questo
punto la
linea di delimitazione prosegue in direzione nord est lungo
il
tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino ad
incontrare il
canale di Secchia. Segue il suddetto canale fino a
raggiungere il
confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi
in
prossimità della località S. Donnino con il confine
comunale di
Casalgrande. Segue il predetto confine fino ad incontrarsi
in
località Veggia con il confine comunale di Castellarano che
segue
fino a congiungersi con il Torrente Tresinaro a quota 171 da
cui
inizia il confine comunale di Viano. Prosegue verso sud con
tale
confine indi risalendo a nord in localita' Monte Duro si
congiunge
con il confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue
risalendo
sempre verso nord fino a congiungersi in località Bettola
con la
strada statale che porta a Casina. La segue fino
all'incontro con la
strada comunale, che passando da Paullo e Costaferrata,
conduce a
Bergogno, dove si ricongiunge con il confine comunale di
Canossa. La
delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a
nord per
congiungersi con il confine comunale di S. Polo d'Enza.
Prosegue poi
seguendo il Torrente Enza fino a congiungersi in prossimita'
di
localita' Sconnavacca con il confine comunale di Montecchio,
che
segue sempre seguendo il Torrente Enza fino ad incontrare il
punto da
cui la delimitazione ha avuto inizio.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco
con la
menzione «classico» devono essere prodotte nella zona di
origine più
antica comprendente i seguenti comuni: in tutto il comune di
Albinea
e in parte i comuni di Viano, Scandiano, Casalgrande,
Castellarano e
Reggio Emilia.
La descrizione della zona è la seguente:
partendo da ovest della provincia di Reggio Emilia, dal
punto
di congiunzione del confine comunale di Albinea con il
Torrente
Crostolo, la linea di delimitazione segue in direzione
nord-est detto
torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa
Corbelli.
Prosegue quindi con essa fino all'Osteria del Capriolo. Da
questo
punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di
Reggio
Emilia seguendo la strada provinciale Albinea - Reggio
Emilia e
toccando nell'ordine le localita' Cristo e Case Camorani,
indi segue
il tracciato stradale che in direzione est porta a Canali e
che
giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue
quindi lungo
il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per
Case
Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria, si congiunge
con la
statale che conduce a Scandiano che segue in direzione di
Fogliano
fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione
prosegue in
direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a
ponte
del Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il
suddetto
canale fino a Madonna della Neve e, da questa località,
prosegue
lungo il tracciato stradale che, passando per Case Tomba e
Chiozzino,
giunge in localita' Molini. Da questa località, la linea di
delimitazione segue il canale di Reggio fino a Castellarano.
Dal
Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale
che,
passando per il Cimitero di Castellarano giunge alla
località
Barcaiuoli e di qui, seguendo 1a strada vicinale esistente
raggiunge
Case Piloni ed il Rio di S. Valentino. Risale il corso del
rio fino
alla localita' Scuole ove imbocca il tracciato stradale che
passando
per Ca' de Prodi, Telarolo, Rondinara, Ca' de Gatti e
proseguendo in
direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando
verso
nord-ovest in prossimita' di quota 228, la località di San
Polo (sede
comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso
tracciato
stradale, la linea di delimitazione passa per Case Paulli,
Ca' de
Vezzosi, Regnano, Ca' di Regnano, Ca' Bertacchi, Cavazzone e
poco
oltre quest'ultima località incontra il confine comunale di
Albinea
- Viano. Segue il predetto confine comunale Vezzano -
Albinea che
segue fino ad incontrare il Torrente Crostolo, punto da cui
la
delimitazione è iniziata.
Art. 4.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini di
cui all'art. 2 del presente disciplinare, per tutte le
tipologie
previste, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali
minimi:
«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon 10,00% vol.;
Sauvignon Passito 11,00% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot 10,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot Spumante 9,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay 10,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay Spumante 9,50%
vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia 9,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia Spumante 9,50%
vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco 10,00% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco Spumante 9,50%
vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco classico 10,00%
vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa
9,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco 9,50%
vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon
11,00% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino 10,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile 10,50% vol.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Rosso 10,50% vol.
Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche
sfavorevoli, la
Regione Emilia-Romagna, con proprio provvedimento, potra'
stabilire,
di anno in anno prima della vendemmia, un titolo
alcolometrico
volumico minimo naturale delle uve inferiore di un mezzo grado
a quello
stabilito nel precedente comma, fermi restando i limiti
minimi
previsti dalla normativa vigente.
Art. 5.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini Colli di Scandiano e di Canossa» devono
essere
atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le
specifiche
caratteristiche di qualità.
Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in
vigore
del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse
sono
quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con
parete
produttiva sdoppiata.
Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la
densità
di piantagione per i nuovi impianti non potrà essere
inferiore 1.600
viti per ettaro.
Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la
densità di piantagione per i nuovi impianti non può
essere
inferiore a 2.000 viti per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura: è consentita
l'irrigazione di
soccorso.
Ferme restando le caratteristiche naturale delle uve, la resa massima
di
uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini «Colli di
Scandiano
e di Canossa» per tutte le tipologie previste non deve
essere
superiore ai limiti di seguito specificati:
Colli di Scandiano e di Canossa
Sauvignon.... 15 t |
Malvasia.... 16 t |
Pinot.... 15 t |
Chardonnay.... 15 t |
Lambrusco Grasparossa.... 16 t |
Lambrusco Montericco.... 16 t |
Marzemino.... 16 t |
Cabernet Sauvignon.... 15 t |
Malbo Gentile.... 16 t |
Bianco.... 16 t |
Bianco classico.... 15 t |
Rosso.... 15 t |
Le rese, anche nelle annate favorevoli, devono essere
riportate
nel limite di cui sopra purchè la produzione globale non
superi del
20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino
per i
quantitativi di cui trattasi.
Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del
20%
in piu' l'intera produzione non potra' rivendicare la DOC.
La resa
massima di uva in vino per la produzione dei vini e dei
mosti
parzialmente fermentati di cui all'art. 2 del presente
disciplinare
di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i
vini.
Qualora la resa uva-vino finito superi detto limite, ma non
oltre
il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione
di
origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto sulla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art. 6.
La denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano
e di
Canossa» seguita dal riferimento al nome dei vitigni, può
essere
utilizzata per produrre il vino spumante ottenuto con mosto
e vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente
disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga
a mezzo
di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza
alle
vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
La tipologia Colli di Scandiano e Canossa Sauvignon
«Riserva» e'
riservata ai vini tranquilli con un invecchiamento minimo di
18 mesi
(di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1°
novembre dello
stesso anno della vendemmia.
La tipologia Colli di Scandiano e Canossa Cabernet Sauvignon
«Riserva» e' riservata ai vini tranquilli con un
invecchiamento
minimo di 24 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a
decorrere dal
1° novembre dello stesso anno della vendemmia.
Art. 7.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di
vinificazione, ivi compresa la presa di spuma e
l'affinamento in
bottiglia, 1a spumantizzazione e 1'invecchiamento in legno e
in
bottiglia per le tipologie per cui è previsto devono essere
effettuate nell'ambito del territorio della provincia di
Reggio
Emilia.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini - consentire che le suddette operazioni siano
effettuate in
stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma
e Modena,
a patto che le ditte interessate ne facciano richiesta
e
dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno
10
anni e producano tradizionalmente i vini in questione
utilizzando
mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui
all'art. 3
del presente disciplinare, vinificate a seconda delle pratiche
enologiche
tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di
vinificazione ivi compresa la presa di spuma e l'affinamento
in
bottiglia, la spumantizzazione e l'invecchiamento devono
essere
effettuate nell'ambito del territorio della provincia di
Reggio
Emilia.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla
produzione del vino «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco
classico
devono essere effettuate nell'ambito della zona di
produzione
delimitata all'art. 3 e nell'ambito dell'intero territorio
dei comuni
compresi anche parzialmente in tale zona.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini - consentire, in deroga a quanto previsto dal
precedente comma,
la vinificazione delle uve destinate alla produzione del
«Colli di
Scandiano e di Canossa» bianco classico a quelle aziende
produttrici
singole e/o associate site al di fuori della predetta zona
di
vinificazione, ma all'interno della zona di cui al primo
comma del
presente articolo, purche' dimostrino di aver vinificato con
continuita' le uve provenienti dalla zona di produzione del
«Colli di
Scandiano e di Canossa» gia' «Bianco di Scandiano» DOC nei
dieci anni
precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare di
produzione. La dolcificazione deve effettuarsi con mosti
d'uva, mosti
d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati,
tutti
provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla
produzione
dei vini a DOC «Colli di Scandiano e di Canossa» prodotti
nelle zone
delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato
rettificato.
L'arricchimento, quando consentito, puo' essere effettuato
con
l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in
alternativa, con
mosto d'uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle
varieta'
previste dal presente disciplinare e iscritte all'Albo o a
mezzo
concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite
Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non
destinate
alla produzione dei vini a DOC «Colli di Scandiano e di
Canossa»
aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno
sostituire un'eguale quantita' di vino DOC «Colli di
Scandiano e di
Canossa».
La dolcificazione per la presa di spuma, nell'arco
dell'intera
annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uva
concentrati,
mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da
uve atte
alla produzione dei vini a DOC «Colli di Scandiano e di
Canossa» o
con mosto concentrato vinificato, anche sui prodotti
arricchiti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche
enologiche
leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
I vini nella tipologia novello devono essere ottenuti con
almeno
il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle
uve.
I vini sottoposti ad invecchiamento in botte, possono
presentare
lieve sentore di legno.
Art. 8.
I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;
sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto
corpo,
sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;
sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto
corpo,
sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon «riserva»:
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico con lieve
sentore
di legno;
sapore: caratteristico, secco, armonico, di giusto corpo,
sapido
con lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon «passito»:
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine;
sapore: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato, fine;
sapore: sapido, fresco, armonico, asciutto, pieno,
vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay:
colore: paglierino chiaro;
odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: paglierino chiaro;
odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, anche intenso;
sapore: aromatico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco,
armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, anche intenso;
sapore: aromatico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco,
armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, anche intenso;
sapore: aromatico, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco anche classico:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
sapore: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco,
fresco,
armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco frizzante e bianco
classico
frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
sapore: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco,
fresco,
armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: caratteristico, sapido, fresco, armonico, di giusto
corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa:
colore: rubino;
odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
sapore: sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa
frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rubino;
odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
sapore: sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso
e
rosato:
colore: rosso o rosato;
odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;
sapore: caratteristico, fresco, gradevole, armonico, di
giusto
corpo, abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l per la tipologia
rosso,
15,0 g/l per la tipologia rosato.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso
e rosato
frizzante:
spuma; vivace, evanescente;
colore: rosso o rosato;
odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;
sapore: caratteristico, fresco, gradevole, armonico di
giusto
corpo, abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l per la tipologia
rosso,
15,0 g/l per la tipologia rosato.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet - Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed etereo;
sapore: armonico, lievemente tannico, secco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet - Sauvignon
«riserva»:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico con lieve sentore di legno;
sapore: caratteristico, armonico, pieno, vellutato con lieve
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino novello:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: gradevole, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo gentile:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, pieno, dolce, amabile,
abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.;
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo gentile frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, pieno, dolce, amabile,
abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo gentile novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» rosso:
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
E' consentito l'invecchiamento anche in botti di legno.
«Colli di Scandiano e di Canossa» rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» rosso novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso. fruttato;
sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Art. 9.
La tipologia «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon
«passito» e' riservata al vino ottenuto dalle uve dei
vitigni
Sauvignon per almeno il 90%.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore
al 40% (resa riferita all'uva fresca).
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono
essere
effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui
all'art. 3.
Le uve destinate all'appassimento devono assicurare un
titolo
alcolometrico minimo naturale di gradi 11.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del
vino
«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon - passito - deve
avvenire
dopo che le stesse abbiano subito un periodo di
appassimento. E'
ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria
ventilata
per la disidratazione delle uve onde assicurare al vino
derivato un
titolo alcolometrico volumico totale naturale minimo di
gradi 16 per
cento.
Il vino «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon -
passito -
puo' essere immesso al consumo a decorrere dal 10 novembre
del
secondo anno successivo a quello della vendemmia, di cui
almeno uno
in botte.
Nella fase di invecchiamento e' ammesso il taglio con i vini
di
diverse annate, mantenendo l'85% dei vino dell'annata
dichiarata.
Art. 10.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di
origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» e'
vietato
l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal
presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
superiore,
extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non diventi
significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali: viticolture, fattoria, tenuta,
podere,
cascina ed altri termini similari, sono consentite in
osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Art. 11.
I vini a denominazione di origine controllata «Colli di
Scandiano
e di Canossa» Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, Bianco
classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco
Montericco, Rosso,
Marzemino e Malbo Gentile, previsti dal presente
disciplinare nel
tipo frizzante, se confezionati in recipienti di capacita'
inferiori
a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in
bottiglie di
vetro chiuse con tappo di sughero o altro materiale
consentito, anche
a fungo ancorato. I vini a denominazione di origine
controllata
«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon Pinot,
Chardonnay,
Malvasia, Bianco classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa,
Lambrusco
Montericco, Rosso, Marzemino, Malbo Gentile e
Cabernet-Sauvignon
previsti dal presente disciplinare nella tipologia
tranquillo, se
confezionati in recipienti di capacita' inferiore a 5 litri,
possono
essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro con
tappo di
sughero o altro materiale previsto dalle leggi.
I vini frizzanti a denominazione di origine controllata
«Colli di
Scandiano e di Canossa» Malvasia, Bianco classico, Bianco,
Rosso,
Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Rosso e Rosato,
Malbo
Gentile, devono essere imbottigliati in recipienti di vetro
fino a 3
litri.
 
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle d o. e delle i.g.t. dei vini, relativo
alla richiesta di riconoscimento dei vini doc «Pergola»
GU
n.104 del 6-5-2005 (12:02:36 19 maggio,
2005) COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della
denominazione
di origine controllata dei vini «Pergola» e del relativo
disciplinare
di produzione.
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei
vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164,
esaminata la domanda presentata dalle organizzazioni di
categoria
intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di
origine
controllata dei vini «Pergola» e del relativo disciplinare
di
produzione,
Ha espresso nella riunione del 14 aprile 2005, parere
favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del
relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta
proposta di
modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche
agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche
tipiche dei vini - Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro
sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di
origine controllata «Pergola»
Art. 1.
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Pergola» e'
riservata ai
vini:
«Pergola» rosso;
«Pergola» novello;
«Pergola» passito;
che rispondono alle caratteristiche e ai requisiti
prescritti dal
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Pergola»,
devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi,
nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Aleatico per non meno del 70%, possono inoltre concorrere
altri
vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione
Marche,
fino ad un massimo del 30%.
Art. 3.
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Pergola» devono essere prodotte
nell'ambito dei
territori amministrativi dei comuni di Pergola, Fratterosa,
Frontone,
Serra S. Abbondio, S. Lorenzo in Campo (tutti in provincia
di
Pesaro).
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle
uve ed ai
vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti
ubicati
ad una altimetria non inferiore ai 150 metri e non superiore
ai 600
metri s.l.m. ed aventi una adeguata sistemazione
idraulico-agraria.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi espansi, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura ammessi sono il cordone speronato e il
Guyot
semplice o doppio.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' permessa
l'irrigazione
di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore
del
presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno
2.200
ceppi per ettaro.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in
coltura
specializzata ammessa per i vini di cui all'art. 1, non può
essere oltre
le 10 Tonn/Ha.
Fermo restando i limiti sopra indicati la produzione di uva
per
ettaro di vigneto in coltura promiscua, rispetto a quella
specializzata, deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva
superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
le
rese dovranno essere riportate purche' la produzione totale
non
superi del 20% i limiti medesimi. Tale esubero non ha
diritto alla
denominazione di origine controllata «Pergola».
Qualora detto limite venga superato, l'intero quantitativo
di
vino, ottenuto dalla partita interessata, decade dal diritto
alla
denominazione di origine controllata «Pergola».
La regione Marche, con proprio decreto, di anno in anno,
prima
della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione, puo' stabilire limiti massimi di produzione di
uva per
ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente
disciplinare, nonche'
consentire, nel rispetto delle norme vigenti, un titolo
alcolometrico
volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal
presente
disciplinare, dandone, in ambo i casi, immediata
comunicazione al
Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato
nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e
delle indicazioni geografiche tipiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola», di cui
all'art. 1, devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico
naturale minimo di:
10,50% vol per il «Pergola» rosso;
10,50% vol per il «Pergola» Passito;
10,50% vol per il «Pergola» novello.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione indicata all'art. 3.
Le operazioni di affinamento, di invecchiamento, di
appassimento
e di imbottigliamento sono consentite esclusivamente nel
territorio
amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione
al
consumo non deve essere superiore al:
70% per i vini «Pergola» rosso;
40% per i vini «Pergola» Passito;
70% per i vini «Pergola» novello.
Qualora la resa uva/vino superi detti limiti con una
eccedenza
fino al 5%, tale eccedenza non avra' diritto alla
denominazione di
origine controllata «Pergola».
Le partite di detti vini la cui resa superi di oltre il 5% i
predetti limiti decadono nella loro interezza dalla
denominazione di
origine controllata «Pergola».
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine
«Pergola»
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento con mosto concentrato ottenuto
da
uve dei vigneti iscritti alla denominazione «Pergola» o
mosto
concentrato rettificato.
Per le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola»
Passito,
il tradizionale metodo di vinificazione prevede:
1) l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, secondo le
modalita' previste dal decreto direttoriale 6 agosto 1997,
deve
essere sottoposta ad appassimento naturale e puo' essere
ammostata
non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
2) l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni
idonee
ed e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata
fino a
raggiungere un tenore di zuccheri non inferiore al 26%;
3) la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in
contenitori di legno di capacità non superiore a due
ettolitri;
4) l'immissione al consumo non può avvenire prima del
1° novembre del 1° anno successivo a quello della raccolta
delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Pergola», di
cui
all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle
seguenti caratteristiche:
«Pergola» rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Pergola» Passito:
colore: rosso rubino carico tendente al granato;
odore: intenso, etereo;
sapore: dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale 15,00% vol. di cui
effettivo almeno 12,00% vol.;
acidita' totale minima 4,0 g/l;
acidita' volatile massima 1,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 22,0 g/l;
«Pergola» Novello:
colore: rosso rubino vivo;
odore: floreale tipico;
sapore: morbido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di
legno,
con l'esclusione del vino novello, nel sapore dei vini di
cui sopra
si potra' rilevare sentore di legno.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
menzionati per
l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione dei vini
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione
aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non
aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
E' altresi' consentito l'uso di sottospecificazioni
geografiche e
toponomastiche veritiere che facciano riferimento a comuni,
frazioni,
aree, fattorie, zone e localita', comprese nelle zone
delimitate nel
precedente art. 3.
Art. 8.
Confezionamento
Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine
controllata «Pergola», sono ammesse soltanto bottiglie
aventi forma
ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio con
la
capacita' di litri 0,187; 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000
e con
chiusura con tappo raso bocca, in sughero o altro materiale
inerte.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 e da litri
0,375 e'
ammessa la chiusura con tappo a vite.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per
tutte
le tipologie di vino a denominazione di origine controllata
«Pergola».
 
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle d o. e delle i.g.t. dei vini, relativo
alla richiesta di riconoscimento della Doc «Matera»
GU
n.98 del 29-4-2005 (15:06:57 6 maggio, 2005)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini relativo alla richiesta di riconoscimento della
denominazione di
origine controllata dei vini «Matera».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n.
164,
Esaminata la domanda inoltrata dal Comitato promotore per il
riconoscimento della D.O.C. Matera e fatta propria dalla
Regione
Basilicata in data 13 maggio 2004, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini
«Matera»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Matera il 22 marzo 2005, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
ha espresso, nella riunione del 14 aprile 2005, presente il
funzionario della Regione Basilicata, parere favorevole al
suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del
relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta
proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati
al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato
nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via
Sallustiana n. 10
- 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Proposta di disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di
origine controllata «Matera»
Art. 1.
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Matera» e'
riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
«Matera» Rosso;
«Matera» Primitivo;
«Matera» Moro;
«Matera» Greco;
«Matera» Bianco;
«Matera» Spumante.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente
composizione ampelografica:
«Matera» Rosso:
Sangiovese: minimo 60%; Aglianico: minimo 10%; Primitivo:
minimo
10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella
Regione
Basilicata, fino ad un massimo del 20%.
«Matera» Primitivo:
Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di
detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei
alla
coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo
del 10%.
«Matera» Moro:
Cabernet Sauvignon: minimo 60%; Primitivo: minimo 20%;
Merlot:
minimo 10%; possono concorrere alla produzione di detto vino
altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla
coltivazione nella
Regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Greco:
Greco bianco: Minimo 85%, possono concorrere alla produzione
di
detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici,
idonei alla
coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo
del 15%.
«Matera» Bianco:
Malvasia bianca di Basilicata: Minimo 70%; Greco bianco:
minimo
10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a
bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione
Basilicata, fino ad un massimo del 20%.
«Matera» Spumante:
Malvasia bianca di Basilicata: Minimo 70%; Greco: minimo
10%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a
bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione
Basilicata, fino ad un massimo del 20%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Matera» comprende l'intero territorio
amministrativo
della provincia di Matera.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Matera»
devono
essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve
le
specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le
produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.
Densita' di impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi
per
ettaro non puo' essere inferiore a 3.300 in coltura
specializzata,
sia per le uve a bacca bianca che per le uve a bacca nera.
Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura consentiti sono quelli già utilizzati nella zona. Per i
nuovi
impianti sono consentite solo forme di allevamento
riconducibili alla
spalliera semplice.
E' facolta' della regione, successivamente, consentire le
forme
di allevamento diverse (fatta esclusione per le pergole)
qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Forzature ed irrigazione.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo
alcoolometrico
volumico naturale minimo sono i seguenti:
| |Titolo alcoolometrico
|Produzione uva |volumico naturale
Tipologia |Tonnellate/ettaro |minimo % vol.
---------------------------------------------------------------------
{Matera} Rosso .... |10 |11,50
---------------------------------------------------------------------
{Matera} Primitivo | |
.... |10 |12,50
---------------------------------------------------------------------
{Matera} Moro .... |10 |11,50
---------------------------------------------------------------------
{Matera} Greco .... |10 |10,50
---------------------------------------------------------------------
{Matera} Bianco .... |10 |10,50
---------------------------------------------------------------------
{Matera} Spumante.... |10 |12,00
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra'
essere
riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non
superi del 20% i limiti medesimi.
L'esubero potra' essere destinato, se ne sussistono i
requisiti,
all'ottenimento della I.G.T. Basilicata. Qualora la
produzione superi
detto limite di tolleranza, l'intera partita non potra'
essere
rivendicata a D.O.C. «Matera».
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata nella vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio amministrativo della regione
Basilicata.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate
nella
stessa area di vinificazione.
La spumantizzazione deve essere effettuata all'interno della
zona
di vinificazione di cui al comma 1.
La spumantizzazione per la produzione del vino a
denominazione di
origine controllata «Matera» spumante deve essere effettuata
con
fermentazione in bottiglia o con metodo classico, ai sensi
del
regolamento CE 1493/99.
E' contentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali.
Resa uva/vino e vino/ha.
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di
vino
per ettaro, comprese le aggiunte per le elaborazioni dei
vini
spumanti, sono le seguenti:
Tipologia |Resa uva/vino %
{Matera} Rosso .... |70
{Matera} Primitivo .... |70
{Matera} Moro .... |70
{Matera} Greco .... |70
{Matera} Bianco .... |70
{Matera} Spumante .... |70
Ai limiti suddetti e' ammessa una tolleranza massima del 5%,
senza che abbia diritto alla rivendicazione a denominazione
di
origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto
alla
denominazione di origine controllata per tutta la partita.
L'immissione al consumo delle tipologie «Matera» rosso,
«Matera»
Primitivo, «Matera» Moro può avvenire solo dopo un periodo
di
maturazione obbligatorio di dodici mesi a partire dal 1°
novembre
dell'anno di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al momento del consumo
I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al
consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Matera» Rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: armonico, tipico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00 % vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.
«Matera» Primitivo:
colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con
l'invecchiamento;
profumo: intenso, persistente caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.;
acidita' totale minima: 4.5g/l;
estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.
«Matera» Moro:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intenso, persistente;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00 % vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.
«Matera» Greco:
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
acidita' totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19.0 g/l.
«Matera» Bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
acidita' totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19.0 g/l.
«Matera» Spumante:
spuma: fine, persistente;
colore:giallo paglierino;
profumo: fruttato, tipico, gradevole;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol.;
acidita' totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18.0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in rcontenitori di
legno
il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali
- Comitato per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -
modificare
con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidita'
totale e
dell'estratto non riduttore previsti dal presente
disciplinare.
Art. 7.
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.
1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' consentito, a norma di legge, il riferimento alle
indicazioni
geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o
frazioni,
aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve.
Per i Vini a denominazione di origine controllata «Matera»
rosso,
«Matera» Primitivo, «Matera» Moro, l'indicazione in
etichetta
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo
in
recipienti di volume nominale fino a 10 litri.
Per la tappattura valgono le norme comunitarie e nazionali
in
vigore.
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.
 
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle d o. e delle i.g.t. dei vini, relativo
alla richiesta di riconoscimento della Docg «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani»
GU
n.98 del 29-4-2005 (15:04:11 6 maggio, 2005)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini relativo alla richiesta di riconoscimento della
denominazione di
origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di
Dogliani
Superiore» o «Dogliani».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n.
164,
Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte in
data
1° ottobre 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di origine controllata e garantita del vino
«Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani»;
Visti i risultati dell'accertamento del «particolare pregio»
avvenuto in data 8 novembre 2004 sulla base delle norme
fissate dal
Comitato nazionale sopracitato;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Dogliani (Cuneo) il 1° aprile
2005, con
la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni
di
produttori ed aziende vitivinicole;
Vista la nota della regione Piemonte del 14 aprile 2005 con
la
quale viene ribadito parere favorevole sull'istanza e la
proposta di
disciplinare di cui sopra,
ha espresso, nella riunione del 14 aprile 2005, parere
favorevole al
suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del
relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta
proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizione
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati
al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato
nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via
Sallustiana n. 10
- 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Proposta disciplinare di produzione del vino a denominazione
di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani
Superiore» o
«Dogliani»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani» e' riservata al vino
rosso che
risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal
presente
disciplinare di produzione, per la seguenti tipologia:
«Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani».
Art. 2.
Base ampelografica
1. La denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani» e' riservata al vino
ottenuto
dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito
aziendale la
seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con
la
denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere prodotte
nella zona di
origine costituita dall'intero territorio dei comuni di
Bastia,
Belvedere Langhe, Clavesana, Ciglie', Dogliani, Farigliano,
Monchiero, Rocca di Ciglie' ed in parte dal territorio dei
comuni di
Roddino e Somano.
Tale zona e' cosi' delimitata: da una linea che partendo
dalla
confluenza del Rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il
confine
comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il
confine
comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba. Segue detto
confine che,
passando per quota 308, 311, 323, raggiunge il confine
comunale di
Dogliani in prossimita' di cascina Michelotti. Segue quindi
il
confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota
385.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente
Riavolo fino all'incontro dello stesso con il confine
comunale di
Cissone indi piega a destra seguendo il confine comunale tra
Cissone
e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale
di
Dogliani in prossimita' di quota 609. Prosegue lungo il
confine
comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera,
segue la
strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a
cascina
Bicocca. Raggiunge il concentrico di Somano e, in
prossimita' di
quota 516, si inserisce sulla provinciale di Somano-Dogliani
che
segue in direzione di Dogliani fino in prossimita' di quota
362
allorche' incontra il confine comunale di Dogliani. Indi la
linea di
delimitazione prosegue seguendo successivamente il confine
tra
Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Bonvicino, tra
Belvedere
Langhe e Murazzano, tra Clavesana e Marsaglia, tra Rocca
Ciglie' e
Marsaglia, tra Rocca Ciglie' e Castellino Tanaro, tra Rocca
Ciglie' e
Niella Tanaro, tra Ciglie' e Niella Tanaro, tra Ciglie' e
Mondovi',
tra Bastia e Mondovi', tra Bastia e Carru', tra Clavesana e
Carru',
tra Farigliano e Carru', tra Farigliano e Piozzo, tra
Farigliano e
Lequio Tanaro, tra Dogliani e Lequio Tanaro, tra Monchiero e
Lequio
Tanaro, fino a giungere alla confluenza del Rio Rataldo con
il fiume
Tanaro.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve
e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti
devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali
combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere
categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti
e non
sufficientemente soleggiati;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione
delle
uve;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I
vigneti
oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuati
successivamente
all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno
essere
composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul
sesto
d'impianto, non inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli
tradizionali
(forma di allevamento: controspalliera e il guyot) e/o
comunque atti
a non modificare in negativo le caratteristiche di qualita'
delle uve
e dei vini;
pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di
Dogliani
Superiore» o «Dogliani» ed il titolo alcolometrico volumico
naturale
minimo delle uve destinate alla vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:
| |Titolo alcolometrico
Vini - |Resa uva kg/ha -|volumico min. naturale -
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o {Dogliani}| |
.... | |
---------------------------------------------------------------------
7.000 |12,50% vol. |
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» con menzione aggiuntiva
«vigna»
seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 6.300/ha.
La resa massima della uve in vino non deve essere superiore
al
70%, qualora la resa uva vino superi detto limite, ma non
oltre il
75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di
origine
controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutto
il
prodotto.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani
Superiore»
o «Dogliani» che intendano fregiarsi della menzione
aggiuntiva
«vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico
minimo
naturale di 13,00% vol.
La denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» puo' essere accompagnata
dalla
menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta'
d'impianto di
almeno sette anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la
produzione
di uve per ettaro ammessa e' pari:
Al terzo anno
| |Titolo alcolometrico
Vini |Resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o {Dogliani} | |
.... |3.800 |13,00% vol.
Al quarto anno
| |Titolo alcolometrico
Vini |Resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o {Dogliani} | |
.... |4.400 |13,00% vol.
Al quinto anno
| |Titolo alcolometrico
Vini |Resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o {Dogliani} | |
.... |5.000 |13,00% vol.
Al sesto anno
| |Titolo alcolometrico
Vini |Resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |
Superiore} o {Dogliani} | |
.... |5.700 |13,00% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di
origine
controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani»
devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la
produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando
i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario,
la
regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista
dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della
zona di
produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una
resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte ma
non
superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data
d'inizio
della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la
stima
della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
organi
competenti per territorio preposti al controllo, per
consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo
articolo, la
regione Piemonte su proposta del consorzio di tutela o del
Consiglio
interprofessionale puo' fissare i limiti massimi di vino per
ettaro
inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in
rapporto
alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di
mercato. In
questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma
5.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio del vino a Denominazione di origine controllata
e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
devono essere
effettuate all'interno della provincia di Cuneo.
Tuttavia, tenuto dei diritti acquisiti, potranno continuare
a
svolgere le suddette operazioni di vinificazione e
invecchiamento
obbligatorio le aziende ricadenti in provincia di Savona che
gia'
dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali
operazioni prima dell'entrata in vigore del presente
disciplinare di
produzione.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:
Vini |Resa uva/vino|Produzione max vino
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani Superiore} o | |
{Dogliani} .... |68% |4.760 l/ha
Per l'impiego della menzione «vigna» fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo precedente,
la
produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in
base
alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma
non
oltre il 73%, l'eccedenza non ha diritto alla Docg; oltre
detto
limite percentuale decade il diritto alla denominazione di
origine
per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri
tecnici
piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a
conferire
al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i
metodi
riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» deve essere
sottoposto
a un periodo minimo di invecchiamento:
Vini |Durata mesi|Decorrenza
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani | |15 ottobre dell'anno
Superiore} o {Dogliani} ....|12 |di raccolta delle uve
Per il seguente vino l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dalla data di seguito indicata:
Vini |Data
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani Superiore} o|1 novembre dell'anno
successivo
{Dogliani} .... |alla vendemmia
Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento
obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende
potranno
procedere alla certificazione del prodotto alla Docg.
5. E' consentita, a scopo migliorativo l'aggiunta, una volta
sola
per ogni partita e previa segnalazione agli organismi
competenti,
nella misura massima del 15%, di vino a denominazione di
origine
controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani»
piu' giovane a vino Docg «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani» piu' vecchio e viceversa, anche se non ha ancora
ultimato
il periodo di invecchiamento obbligatorio.
6. Per la denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» la scelta
vendemmiale
e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge,
soltanto
verso le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza
specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.
Per la denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto
di Dogliani Superiore» o «Dogliani» la scelta vendemmiale
non è
consentita verso la denominazione di origine controllata
«Dolcetto di
Dogliani».
7. Il vino destinato a denominazione di origine controllata
e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» può
essere
classificato, con le denominazioni di origine controllata
«Langhe»
senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purchè
corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal
relativo
disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi
competenti.
Il vino destinato a denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» non
puo'
essere classificato con la denominazione di origine
controllata
«Dolcetto di Dogliani».
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» con menzione
«vigna»: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole -
Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare
i limiti dell'acidita' totale e l'estratto non riduttore con
proprio
decreto.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani
Superiore»
o «Dogliani» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare di
produzione,
ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto,
selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani
Superiore»
o «Dogliani», e consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati,
purchè non
abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il
consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani
Superiore»
o «Dogliani», la denominazione di origine puo' essere
accompagnata
dalla menzione «vigna» purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «lista positiva» istituita
dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della
denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», intendono
accompagnare
la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano
effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento
del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna»
seguita dal
relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle
uve, nei
registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia
riportata
in caratteri di dimensione uguale o inferiore del carattere
usato per
la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani
Superiore» o
«Dogliani», e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione
delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a
denominazione
di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani
Superiore»
o «Dogliani» per la commercializzazione devono essere di
vetro scuro,
di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non
inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da
200 cl. |